"Per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ``ius in re aliena" ( "ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un’ indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. 11 maggio 1996 n. 4436. Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)".
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 11 dicembre 2014/4 febbraio 2015, n. 2043-Presidente Bianchini – Relatore Correnti
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