Difesa d’ufficio rivista e corretta. E si parte dalla riforma della soglia temporale. Saranno, infatti, necessari cinque anni, e non più due, di professione legale in campo penale per poter essere ammessi all’elenco dei difensori d’ufficio.
Diventa, inoltre, obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento ad hoc con il superamento della relativa prova finale. In alternativa, i legali potranno accedere agli elenchi dopo aver conseguito il titolo di avvocato specialista.
Questa la versione definitiva del decreto legislativo per il riordino della difesa d’ufficio, approvata dal Consiglio dei ministri di ieri, che va ad aggiungere un altro tassello (dopo la pubblicazione dei decreti sui parametri per la liquidazione dei compensi e sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) per il completamento della riforma forense (legge 247/2012).
Il testo passa per la seconda volta da palazzo Chigi dopo il parere espresso dalle Commissioni giustizia di camera e senato alla metà di dicembre.
E se, da un lato non è passata la linea prospettata da Montecitorio volta ad abbassare la soglia temporale al di sotto dei cinque anni, dall’altro lato, invece, ha trovato conferma la necessità di frequentare corsi ad hoc per completare l’iscrizione agli elenchi.
I corsi di aggiornamento dovranno, infatti, essere di congrua durata e con un esame finale. Non solo. Il dlgs stabilisce, inoltre, che l’elenco dei difensori d’ufficio (avvocati nominati dallo stato per difendere l’imputato non ancora provvisto di difensore di fiducia) fino a oggi tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale, dovrà essere unificato su base nazionale, attribuendo al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni (previo parere del locale Consiglio dell’ordine a cui andrà presentata la domanda insieme alla documentazione necessaria) e al periodico aggiornamento.
Compito del Cnf, poi, anche quello di stabilire i criteri per la designazione del difensore d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Mansione oggi in mano ai Consigli dell’ordine.
Di Beatrice Migliorini
(Italia Oggi)
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