Cass. Civile Sez. 3 - Sent. Num. 8529/2020 Presidente: FRASCA
- Relatore: DE STEFANO - Data pubblicazione: 06/05/2020.
“La liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura,
consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di
probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di
un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare
conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo
da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e
consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità
del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).
Pertanto, la censura in sede di legittimità di una
valutazione equitativa del danno è ammessa in caso di omessa enunciazione dei criteri
in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto,
oppure di radicale contraddittorietà, oppure di macroscopica contrarietà a dati
di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione
particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto
(Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304)”.
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