Cass. Civile Sez. 1 - Ord. Num. 7681/2020 - Presidente:
GIANCOLA - Relatore: IOFRIDA - Data pubblicazione: 03/04/2020.
“Il giudizio d’impugnazione arbitrale si compone di due
fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità
del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda
rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice
ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
Nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello
procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle
eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri', pronunciabili soltanto per
determinati errori "in procedendo", nonché per inosservanza delle
regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ..
Solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è
attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti
del "petitum" e delle "causa petendi" dedotte dinanzi agli
arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a
quelle proposte agli arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate
dall'art. 829 cod. proc. civ.” (Cass. n. 20880 del 08/10/2010; conf. Cass. n.
12199 del 17/07/2012, Cass. n. 9387 del 16/04/2018).
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