Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 7479/2020 Presidente:
AMENDOLA - Relatore: MOSCARINI - Data pubblicazione: 20/03/2020.
“La giurisprudenza di
questa Corte fa del criterio di
imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co.
c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è
possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella
produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella
di offrire un criterio fittizio d’ imputazione della responsabilità laddove non
sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che
emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire
con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere
i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha
correttamente applicato l'art. 2054 , 2° co. c.c., non potendo avere rilevanza,
perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che
nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del
conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche
laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli
coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio - il che si
ripete non è dato affermare nel caso in esame - anche in tal caso il giudice
non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si
fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di
comune prudenza. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di
ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione
del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti
(Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni
caso la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un
criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non
consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della
responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., 3 n. 9353 del
4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione
di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione
sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non
consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive
responsabilità del sinistro."
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