Cass. Civile
Sez. 3 - Sent. Num. 9196/2020 - Presidente: ARMANO -Relatore: SESTINI - Data
pubblicazione: 19/05/2020.
“In relazione al concorso dei danneggiati in caso d’incapienza
del massimale, disciplinato dall'art. 27 I. n. 990/1969 (applicabile nel caso,
ratione temporis), la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata
nell'individuazione di un onere dell'assicuratore di attivarsi per
l'identificazione di tutti i danneggiati e per la loro congiunta chiamata in
causa ai fini della liquidazione del risarcimento nella misura
proporzionalmente ridotta (cfr. Cass. n. n. 1831/1988, Cass. n. 13335/2004,
Cass. n. 9510/2007, Cass. n. 4765/2016 e Cass. n. 13394/2018).
Con la conseguenza che l'assicuratore deve «imputare a
propria negligenza il non avere provveduto -o richiesto che si provvedesse in
sede giudiziale- alla congiunta disamina delle pretese risarcitone dei danneggiati
per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi» (Cass. n. 9510/2007
e Cass. n. 4765/2016) e che, «ove ciò non abbia fatto, non può opporre ai
danneggiati non risarciti l'incapienza del massimale, ma deve rispondere fino
alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato»
(Cass. n. 13394/2018).
La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che
«resta peraltro salva la facoltà dell'assicuratore che invochi la riduzione
dell'indennizzo di provare, nel giudizio promosso dal danneggiato non ancora
risarcito, che quanto aveva pagato era effettivamente dovuto siccome
corrispondente al danno subito dal danneggiato risarcito. Se tale prova abbia successo il suo debito
verso il danneggiato non ancora risarcito sarà proporzionalmente ridotto nei
limiti della quota di indennizzo che, nel rispetto del criterio della par
condicio, sarebbe spettata al danneggiato precedentemente soddisfatto. E ciò
per l'ovvia ragione che se, per un verso, l'inosservanza da parte
dell'assicuratore della regola della par condicio creditorum non può ridondare
in danno del danneggiato pretermesso, neppure è ammissibile che, in ragione
della violazione di quella regola, questi consegua una somma superiore a quella
che avrebbe percepito se la regola fosse stata rispettata» (Cass. n. 13335/2004;
conforme Cass. n. 13394/2018).
In continuità con tali risalenti e condivisibili indirizzi,
deve ritenersi corretta la conclusione della Corte di merito circa la sussistenza
di un'ipotesi di mala gestio (impropria) a carico dell'assicuratrice per non
avere provocato la chiamata in causa (ex art. 106 c.p.c.) di tutti i
danneggiati nel giudizio promosso”.
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