Cass. Civile Sez. 3 - Ord. Num.
8879/2020 - Presidente: TRAVAGLINO - Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione:
13/05/2020
“Questa Corte (cfr. Cass. n.
2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018), all'esito di una
ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di
legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a
quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti
principi di diritto:
a) «l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in
custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di
imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa,
sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale
tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o
dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di
regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai
fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione
non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di
recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l’evento dannoso»;
c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo,
ma anche dello stesso comportamento del danneggiato, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista
oggettivo della regolarità causale (o
della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
custode».
Tuttavia, l’imprevedibilità è
comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni
della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle
caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla
stessa interazione coi potenziali danneggiati".
Nessun commento:
Posta un commento