Cass. Civile Sez. 3 – Sent. Num. 8530/2020 - Presidente:
FRASCA -Relatore: DE STEFANO -Data pubblicazione: 06/05/2020.
“Anche dopo il riconoscimento, a determinate condizioni,
dell'ammissibilità di un frazionamento di crediti afferenti ad un unitario
rapporto di durata, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito
lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo in
tempi separati e distinti per il risarcimento dei danni patrimoniali e di
quelli non patrimoniali, poiché tanto integra una condotta che aggrava la
posizione del danneggiante/debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema
giudiziario.
Né integra un interesse oggettivamente valutabile, idoneo a
giustificare quel frazionamento e di per sé sola considerata, la prospettata
maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei
giudici aditi in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti
dal frazionamento, dinanzi all'aggravio di costi ed oneri della controparte e a
detrimento della funzionalità del sistema giudiziario; mentre l'imposizione di
presupposti processuali più gravosi per le azioni per una delle componenti del
danno non giustifica, di per sé sola e soprattutto in caso di intervalli
temporali modesti, l'attivazione separata della tutela giudiziaria”.
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