"L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito".
(Cassazione civile, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro - Rel. Carluccio Sent. 19-12-2014 n. 27032)
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