domenica, marzo 29, 2020

La sussidiarietà della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 co. 2 cod.civ.-



Cassazione Civile Sez. 3 - Sent. Num. 7479/2020 Presidente: AMENDOLA - Relatore: MOSCARINI - Data pubblicazione: 20/03/2020.

“La  giurisprudenza di questa Corte  fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all'art. 2054, 2° co. c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio d’ imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU  cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 2054 , 2° co. c.c., non potendo avere rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio - il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame - anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada ed a quelle di comune prudenza. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro."

sabato, marzo 21, 2020

Il disconoscimento del documento prodotto in copia.




Cass. Civile Sez. 6 - Ord. Num. 7315/2020 - Presidente: SAMBITO Relatore: SCOTTI - Data pubblicazione: 16/03/2020.

“L'art. 2719 cod.civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cpc, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 18074 del 05/07/2019; Sez. 6 - 3, n. 3540 del 06/02/2019; Sez. 2, n. 4053 del 20/02/2018; Sez. 6 - 1, n. 13425 del 13/06/2014; Sez. 3, n. 4476 del 25/02/2009).

lunedì, febbraio 10, 2020

Il deposito delle repliche ex art. 190 cpc, senza preventiva conclusionale.




Cass. Civile Sez. 1 - Ord. Num. 2976/2020 - Presidente/Relatore: SCOTTI UMBERTO - Data pubblicazione: 07/02/2020.

“Non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito il principio opposto, affermando che la memoria di replica prevista dall'art. 190 cpc deve essere presa in considerazione dal Giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale” (Cass. Civile Sez. 3, n. 6439 del 17/03/2009; Cass. Civile Sez. 3, n. 4211 del 25/03/2002; Cass. Civile Sez.2, 31/8/2011 n.17895, in motivazione).

sabato, gennaio 25, 2020

Obbligo di motivazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il provvedimento di riclassamento catastale d’immobile.



Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 1561/2020 Presidente: MOCCI - Relatore: DELLI PRISCOLI - Data pubblicazione: 23/01/2020.

“Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).
Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.
L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156 del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del 2019).
Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).
Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019)
Del resto questa Corte ha affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018;        17413/2018; 17412/2018; 8741/2018).
Ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la  comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017; 3156/2015).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, l'Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).
Infine, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta dal legislatore con fi censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che «la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento»”.

giovedì, gennaio 23, 2020

Legge Pinto: gli onorari vanno liquidati con i parametri dei procedimenti contenziosi ed in misura non inferiore ai minimi.




Cassaz. Civile Sez. VI - Ord.  num. 1419/2020 - Presidente: D'ASCOLA  - Relatore: CARRATO -  Data pubblicazione: 22/01/2020.
"Va ribadito che - per costante giurisprudenza di questa Corte - gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione ( cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).
Sulla base di questa premessa il Collegio rileva che, effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte territoriale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri Tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, anche applicando l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M.), come richiesto nell’interesse della ricorrente.
Pertanto,  in virtù dei conseguenti computi rapportati al valore della causa, compreso tra euro 0 ed euro 1.100, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione dei compensi - come invocata dalla medesima parte ricorrente - in riferimento alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero in ordine alla fase di studio della controversia, alla fase d'introduzione del giudizio, alla fase istruttoria, ed alla fase decisionale".