Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num.
1561/2020 Presidente: MOCCI - Relatore: DELLI PRISCOLI - Data pubblicazione:
23/01/2020.
“Costituisce principio
consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e
cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell’atto di riclassamento,
non solo con riferimento alla microzona ove insiste l'immobile, ma con
specifico riferimento all'immobile oggetto di riclassamento.
In particolare, quando si tratta
di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle
unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1
comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera
evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di
valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019).
Ne consegue la necessità che
nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto
l’Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo
sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato
l'avvio della procedura di riclassamento.
L'amministrazione comunale è
tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli
interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla
riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del
tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 4712 del 2015; n. 3156
del 2015) e a fornire riscontri estimativi individualizzanti (Cass. n. 9770 del
2019).
Questa Corte ha affermato che
nella procedura di revisione del classamento si debba tener conto, nel medesimo
contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare,
del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente
e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).
Pertanto, non può ritenersi
congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia
esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto
tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata
rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone
comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a
fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri
con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
Viceversa, l'atto deve contenere
l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una
determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della
singola unità immobiliare. (Cass. 22671 del 2019; Cass. 23051 del 2019)
Del resto questa Corte ha
affermato che in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia
stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004,
nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui
l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto
all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può
ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia
esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai
provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi
ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto
nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in
cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in
concreto, hanno inciso sul diverso classamento e ciò al duplice fine di
consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il
presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali
difese, e, dall'altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni,
l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio
di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto
(Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 17413/2018;
17412/2018; 8741/2018).
Ciò anche considerando che l'attribuzione
di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in
cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità
ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della
zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle
caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di
rifinitura, eccetera) (Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018; 22900/2017;
3156/2015).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite,
l'Agenzia delle entrate competente deve specificare se il mutamento è dovuto a
una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca
l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e
concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SU n. 7665/2016: nello stesso
senso Cass. nn. 25960/2018; 23792/2018).
Infine, la Corte costituzionale,
con la pronuncia n. 249 del 2017, ha da un lato affermato che «la scelta fatta
dal legislatore con fi censurato comma 335 [art. 1 della legge n. 311 del 2004]
non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare
una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del
contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente
fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene», evidenziando però che
«la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione
in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata
microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità
immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso"
dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre
il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano
il provvedimento»”.
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