Cassaz. Civile Sez. VI - Ord. num. 1419/2020 - Presidente: D'ASCOLA - Relatore: CARRATO - Data pubblicazione: 22/01/2020.
"Va ribadito che - per costante giurisprudenza di
questa Corte - gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione ai
sensi della legge n. 89/2001 vanno liquidati tenendosi conto delle tariffe
previste per il procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria
giurisdizione ( cfr. Cass. n. 25352/2008 e Cass. n. 23187/2016).
Sulla base di questa premessa il Collegio rileva che,
effettivamente, l’importo complessivo di detti compensi come liquidato dalla Corte
territoriale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto
riguardo ai parametri Tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, anche applicando
l’aumento massimo della riduzione dei singoli importi spettanti per ciascuna voce
(ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato D.M.), come richiesto nell’interesse
della ricorrente.
Pertanto, in virtù
dei conseguenti computi rapportati al valore della causa, compreso tra euro 0
ed euro 1.100, deve essere rivalutata e rilevata l’esattezza della determinazione
dei compensi - come invocata dalla medesima parte ricorrente - in riferimento
alle singole voci riconoscibili per le prestazioni professionali compiute, ovvero
in ordine alla fase di studio della controversia, alla fase d'introduzione del giudizio,
alla fase istruttoria, ed alla fase decisionale".
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