(Cass. Civ. Sez. VI n. 14095 del 07/07/2020 – Pres. Frasca –
Rel. Positano);
“Il ricorso è
inammissibile mancando l’asseverazione riferita a tale atto e alla notifica a
mezzo PEC (in atti è presente solo la copia conforme del ricorso) e la parte
intimata non si è costituita.
Trova applicazione il principio secondo cui, ove il ricorso
predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale, sia
notificato in via telematica senza attestazione di conformità del difensore ex
art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva
di sottoscrizione autografa, la sanatoria opera solo ove il controricorrente
(anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso
ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della
copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n.
82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC
del ricorso nativo digitale rimanga solo
intimato, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità
all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o
all'adunanza in camera di consiglio (Cass. Civ. Sez. Unite n. 22438 del
24/09/2018)”.
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