Cass. Civ.
Sez. III, sent. 01 luglio 2020, n. 1344.
“Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito che "la
notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza d’appello
equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla
notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve
per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo
ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un
anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello
di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno
che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso
il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4)
cpc" (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 5 settembre 2019, n. 22220; nello
stesso senso, Cass. Sez. 1, sent. 13 agosto 2015, n. 16828, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 7261 e Cass. Sez. 3, sent. 4 dicembre 2012,
n. 21718, non massimata).
Orbene, "la ragione che in questi casi giustifica il
decorso del termine c.d. breve a carico dell'impugnante è che, presupponendo
l'esercizio della prima impugnazione la conoscenza della sentenza impugnata
[...] ricorre esattamente la situazione di «notum facere» realizzata dalla
notificazione della sentenza, cui allude l'art. 326 cpc, comma 1. Invero, se la
conoscenza della sentenza per effetto della notificazione al difensore (art.
285 cpc, in relazione all'art. 170 cpc, comma 1) si realizza tramite la
consegna da parte dell'ufficiale giudiziario fidefacente al riguardo della
copia integrale della stessa, appare evidente che, quando il difensore della
parte esercita per conto di questa il diritto di impugnazione, il «notum facere»
relativo alla sentenza, idoneo al decorso del termine per impugnare, si
realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell'atto di
impugnazione (atto interno alla sfera del mandato alle liti) segue
l'esternazione nel processo con effetti per tutte le sue parti tramite la
notificazione dell'impugnazione (e nel caso ve ne siano più con effetto
dall'ultima notificazione).
La conoscenza della sentenza è, infatti, rivelata nel
processo dalla necessaria implicazione che deriva dall'essere essa sottoposta a
critica mediante un'impugnazione.
Detta conoscenza, poi, è rivelata sempre tramite atto
dell'ufficiale giudiziario, cioè tramite la notificazione dell'impugnazione.
Non si tratta di interpretazione analogica, perché l'ipotesi
di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve che si è individuata
non riguarda un equipollente della notificazione, ma semplicemente un modo di
realizzazione proprio del suo effetto, tra l'altro provocato dalla stessa parte
riguardo alla quale al «notum facere» relativo alla sentenza è dato rilievo, e,
quindi, l'operazione ermeneutica è semmai un'interpretazione meramente
estensiva, che, com'è noto, è ammissibile pur in presenza di norme
eccezionali" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 21718 del 2012)”.
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