Tribunale di Roma – Sez. Prima - sentenza n. 19367 del
10-10-2018.
“Ha diritto all’assegno divorzile il coniuge che ha provato
di non avere adeguati mezzi di sostentamento e che, durante il matrimonio, si è
dedicato ad accudire i figli pur non contribuendo alla formazione del
patrimonio comune dovendosi riconoscere il diritto a ricevere un contributo
economico che compensi l'impegno profuso e allo stesso tempo riequilibri il
divario esistente tra le parti nell’ambito di una complessiva valutazione della
storia familiare dei coniugi”.
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