"La sospensione in sede disciplinare consiste
nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione dell’avvocato o del
praticante che sia stato riconosciuto responsabile di comportamenti gravi, o
nelle ipotesi in cui non vi siano le condizioni per l’irrogazione della sola
censura.
Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato
deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche
tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense,
ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della
tutela di un diritto.
La sanzione della sospensione è esecutiva quando è decorso
il termine per proporre impugnazione alla decisione di primo grado, senza che
la sanzione sia stata impugnata, ovvero quando sia intervenuta la decisione del
Consiglio Nazionale Forense che la conferma.
Della sospensione, una volta divenuta definitiva, viene data
notizia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 5 della L. 247/12
e dell’art. 35, 2 del Regolamento CNF n. 2/2014, al fine di evitare che
l’avvocato sospeso possa ugualmente esercitare lo jus postulandi in territorio
diverso da quello del Distretto a cui appartiene. Il soggetto terzo è pertanto
messo in condizione di conoscere se l’avvocato sia o meno sospeso dall’esercizio
della professione: benché infatti non sussista un obbligo di pubblicazione
della sospensione nell’Albo consultabile in via telematica, molti Ordini già
procedono in questo senso e, in ogni caso, le informazioni potranno essere
richieste all’Ordine di appartenenza, siccome contenute nell’Albo.
Non è, invece, possibile diffondere i medesimi dati a
soggetti privati in assenza di una precisa previsione normativa, quale è, però,
quella che garantisce l’accesso ai documenti amministrativi ai soggetti
titolari di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
(art. 22 legge n. 241/1990).
I provvedimenti disciplinari, alla luce anche del parere del
Garante per la protezione dei Dati Personali (doc. web n. 6495493) non possono
formare oggetto di accesso civico".
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 27
giugno 2018, n. 37
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