lunedì, ottobre 05, 2020

La determinazione in sede giudiziale del compenso dell’avvocato.


Cass. Civ. Sez. II – ord.  dell’11/sett./2020  n. 18492    – Presidente: Cosentino – Relatore: Dongiacomo.

“L'art. 5, comma 2, prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, prevede, infatti, che, nella liquidazione dei compensi "a carico del cliente", si ha riguardo "al valore corrispondente all'entità della domanda" mentre, a norma dell'art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 cit., solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Il tribunale, pertanto, lì dove ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente, occorre tener conto, trattandosi di giudizio per il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice dalla sentenza che ha poi definito il giudizio, piuttosto che a quella domandata, ha, evidentemente, violato la predetta disposizione normativa.

Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dello stesso comma 2 dell'art. 5, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale perseguito dal cliente.

Nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012; Cass. n. 13229 del 2010), in effetti, si è affermato e consolidato il principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. n. 18507 del 2018; Cass. n. 1805 del 2012).

Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita poiché, in quest'ultimo caso, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata (Cass. n. 1805 del 2012; Cass. Cass. n. 18507 del 2018).

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