sabato, settembre 26, 2020

Compensazione delle spese processuali ed obbligo di motivazione.

 


 Cass. Civile Sez. 6 - Ord. Num. 20001/2020 Presidente: LOMBARDO - Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 24/09/2020.

 "Trova applicazione, ratione temporis,  l’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 11, I. 18 giugno 2009, n. 69, in forza del quale il giudice poteva compensare le spese fra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per gravi ed eccezionali ragioni" deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20/04/2016, n. 7815).

L’art. 92, comma 2, c.p.c., laddove - secondo il testo introdotto dalla legge n. 69/2009 (come anche nel testo poi introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in I. n. 162/2014, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77) -  permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.

In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. Un., 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6 - 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. Lav., 07/08/2019, n. 21157)”.

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