Cass. Civ. – Sez. VI - ord. n. 10844/2020 – Presidente
D’Ascola – Relatore Scarpa – pubblicata l’08 giugno 2020.
"Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la
deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale
dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti,
nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo
per ragioni di legittimità, restando perciò escluso ogni sindacato giudiziale
sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (Cass. II, 4 marzo 2011, n. 5254;
Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass.
II, T7 gennaio 1988, n. 731).
E' poi certo nell'interpretazione giurisprudenziale che, se
ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere
dall’amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in
qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di
approvazione del bilancio da parte dell'assemblea), senza neppure l'onere di
specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o
estrarre copia dai documenti), l'esercizio di tale facoltà non deve risultare
di ostacolo all'attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi
di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001,
n. 15159; Cass. II, 26 agosto 1998, n. 8460).
E’ altrettanto consolidato l'orientamento giurisprudenziale
che precisa come, per la validità della delibera di approvazione del bilancio
condominiale, non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta
dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci
delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere
intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative
quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti
giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle
somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di
tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le
modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi
rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e ciò comunque
alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e che non
è denunciabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale
assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua
della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo
deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa,
prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della
documentazione giustificativa (Cass. II, 23 gennaio 2007, n. 1405; Cass. II, 7
febbraio 2000, n. 9099; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747). E' pertanto valida
la deliberazione assembleare con la quale, come nella specie, si proceda
sinteticamente all'approvazione di una voce, o si indichi la somma
complessivamente stanziata, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che
presidiano alle vicende deH'amministrazione condominiale consentono, senza concreti
pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di
regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei
rendiconti. (Cass. II, 30 dicembre 1997, n. 13100; Cass. II, 31 marzo 2017, n.
8521; Cass. II, 13 ottobre 1999, n. 11526)".
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