venerdì, gennaio 26, 2018

Cassazione: la memoria illustrativa ex art. 378 cpc, depositata a mezzo posta, è irrituale.


Cass. Civ. Sez. 6 - Ord. Num. 1958/2018 Presidente: AMENDOLA -Relatore: FRASCA - Data pubblicazione: 25/01/2018. 

“(….) Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Parte resistente ha depositato memoria a mezzo posta. (……) La memoria del resistente è da considerarsi irrituale, perché depositata a mezzo posta (ex multis: Cass. (ord.) n. 182 del 2011 e Cass. n. 7704 del 2016). Anche l'allegata nota spese ne segue la sorte”.

sabato, gennaio 20, 2018

Innovazioni e decoro architettonico del condominio.

Corte di Cassazione Civile Sez. VI; Ord. num. 1235/2018 - Presidente: D'ASCOLA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 18/01/2018. 

“(…) Ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 c.c. in materia di divieto di innovazioni sulle parti comuni dell'edificio condominiale, non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.
La tutela del decoro architettonico - di cui all'art. 1120 c.c. - attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, per cui il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare  quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l'opera innovativa (Cass. Sez. 2,19/06/2009, n. 14455; Cass. Sez. 2, 14/12/2005, n. 27551; Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398).
Si configura, in astratto, peraltro, non una violazione dell'art. 1120, comma 2, c.c. (testo antecedente alle modifiche introdotte con la legge n. 220/2012, qui operante ratione temporis), ma dell'art. 1102 c.c., disposizione invero applicabile a tutte le innovazioni che, come nella specie, non comportano interventi approvati dall'assemblea e quindi spese ripartite fra tutti i condomini; dovendosi del pari riaffermare che, in tema di condominio, è illegittimo l'uso particolare o più intenso del bene comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ove si arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20712; Cass. Sez. 2, 22/08/2012, n. 14607).
Né, ai fini della verifica del danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale, determinante agli effetti degli artt. 1102 e 1120 c.c., assume rilievo il fatto che la piattaforma sia stata realizzata "in aderenza" al muro comune.
 (…) In ogni caso, per il giudizio sull'alterazione dello stile architettonico della parete esterna di un fabbricato condominiale, è privo di decisività il dato che il manufatto ivi realizzato si innesti nel muro comune o coesista con esso, rimanendone autonomo.
Del pari privo di significato determinante è che il manufatto non impedisse l'accesso allo stabile condominiale né la visibilità del suo numero civico (circostanze che la ricorrente assume nel suo quinto motivo come accertate in primo grado e non oggetto di specifica devoluzione al giudice d'appello, e perciò ormai coperte da giudicato), in quanto gli artt. 1120 e 1102 c.c. individuano, quali limiti per la legittimità delle modificazione di uno stabile condominiale, la stabilità o la sicurezza del fabbricato, il decoro architettonico dell'edificio, appunto, nonché l'uso o il godimento delle parti comuni ad opera dei singoli condomini, limiti operanti, tuttavia, in via pure alternativa e non necessariamente concorrente.
Neppure è infine decisiva la doglianza sulla mancata specificazione della diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, avendo la Corte d'Appello accertato un’alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una piattaforma di oltre trenta metri quadrati ancorata alla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione (così Cass. Sez. 2, 31/03/2006, n. 7625; Cass. Sez. 2, 24/03/2004, n. 5899)".

martedì, gennaio 16, 2018

Deontologia forense: disciplina rapporti con controparte assistita da collega.

“L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 161.

venerdì, gennaio 05, 2018

La decorrenza del termine breve, per il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter cpc.


Corte Cassazione Civile Sez. VI - Ord. Num. 49/2018 - Presidente: PETITTI Relatore: D'ASCOLA; Data pubblicazione: 03/01/2018. 


Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 54 del D.I. n. 83 del 22 giugno 2012, agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ed applicabile al caso in esame (art. 54, comma 2, decreto citato), quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, "contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione". "In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità" (ex multis Cass. 1060/2017; 25208/2015; 13622/2015; 25115/2015; 15235/2015). Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, l'art. 348 ter prevede che il termine perentorio cd. breve di cui al comma 2 dell'art. 325 c.p.c. (potendo, in mancanza dei relativi presupposti, applicarsi comunque quello ordinario o "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. - e quindi di sei mesi dal deposito), decorra dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice di appello, ovvero - ma solo se anteriore - dalla notificazione di essa eseguita da una delle parti. In particolare, la sufficienza della comunicazione dell'ordinanza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la sentenza di primo grado, è stata affermata sia con riguardo alla comunicazione in via ordinaria, sia con riferimento a quella a mezzo di p.e.c. (Cass. 13622/2015; Cass. 25115/2015; Cass. 10723/2014; Cass. 23526/2014).

giovedì, gennaio 04, 2018

Ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva.

Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro - Ord. Num. 34/2018; Presidente: DI CERBO - Relatore: PICCONE - Data pubblicazione: 03/01/2018. 

“Le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che "in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico". 
Hanno altresì chiarito che "il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 336, comma 1, c.p.c., l'impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente".

martedì, gennaio 02, 2018

La firma apposta, per la nomina penale del difensore, non va autenticata.

Corte Cassazione Penale Sez. VI - sent. num. 57546/2017; Presidente: MOGINI - Relatore: BASSI; Data Udienza: 21/12/2017. 

“L'art. 96 del codice di rito dispone che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata.
La norma non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, né che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici.
D'altronde, l'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo posta.
In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia prevede formalità semplificate e, mentre è imprescindibile il minimum della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina), non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato o indagato, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi; Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari)”.

mercoledì, dicembre 27, 2017

Deontologia forense: l’esercizio d’attività processuale dopo la morte della parte.

“L’esercizio di attività processuale, anche dopo la morte della parte, ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152.

sabato, dicembre 23, 2017

Il patteggiamento innanzi a Giudice incompetente per territorio.

Cassazione Penale Sez. II; Sent. num. 56424/2017; Presidente: FIANDANESE Relatore: PARDO; Data Udienza: 14/12/2017.

“La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008). Difatti la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia”.

venerdì, dicembre 15, 2017

Il principio di “non contestazione” nel processo civile.

“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. 13/09/2016 n.17966 e giurisprudenza ivi richiamata) . Talune voci di dottrina hanno prospettato l'eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell'art. 115 co. 1° cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 45 legge n. 69/09; nondimeno è dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/09 (v. relativo art. 58) mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado depositato il 23 marzo 2006 . E' stato inoltre precisato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. 21/06/2016 n. 12748)”. 

 Cass. Civile Sez. Lavoro; Sent. num. 30089/2017; Presidente: AMOROSO Relatore: PAGETTA; Data pubblicazione: 14/12/2017.

lunedì, dicembre 11, 2017

Deontologia: l’assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza.


“Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per tempo. Tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini d’una eventuale riduzione della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’avvocato di turno all’udienza comunicatagli il giorno precedente, l’imputato veniva comunque assistito da altro difensore d’ufficio prontamente reperito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminata al professionista dal Consiglio territoriale)”.

 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 146.

domenica, dicembre 10, 2017

Appello penale del PM: obbligo di rinnovazione prove decisive, laddove diversamente valutate.

“E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale si estende al caso in cui, come nella specie, il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489)".

Cassazione Penale Sez. V; Sent. Num. 54878-2017 Presidente: PALLA -Relatore: MOROSINI; Data Udienza: 28/11/2017.

lunedì, novembre 27, 2017

Arricchimento senza causa e difetto di sussidiarietà dell’azione.

Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 27916/2017; Presidente: MAZZACANE Relatore: CORTESI; Data pubblicazione: 23/11/2017. 

“Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) per ritenuto difetto di sussidiarietà.
Così statuendo, infatti, la corte d'appello ha dato continuità al noto e consolidato principio secondo cui tale azione non è proponibile ogni qual volta - come nel presente caso- il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azioni la cui esistenza va valutata in astratto, prescindendo dall'esito concreto della loro eventuale esperibilità (cfr. ex multis: Cass. Civ. 03.10.2007 n. 20747)”.

sabato, novembre 18, 2017

Appello civile: le Sezioni Unite chiariscono i limiti della sua ammissibilità.

Corte di Cassazione Civile Sez. Unite - Sent. num. 27199/2017 - Presidente: AMOROSO Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 16/11/2017. 

«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

giovedì, novembre 16, 2017

Il fallimento della parte non interrompe il giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. I - Ord. Num. 27143/2017; Presidente: GIANCOLA -Relatore: VALITUTTI; Data pubblicazione: 15/11/2017. 

"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.

mercoledì, novembre 15, 2017

Il reato di furto in locale munito di videosorveglianza.

Corte di Cassazione Penale Sez. II - Sent. num. 51976/2017 - Presidente: DAVIGO Relatore: DE SANTIS - Data Udienza: 31/10/2017. 

“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).

A SALERNO FACCIAMO LE COSE IN GRANDE!!


martedì, novembre 14, 2017

Quando la partecipazione del praticante avvocato, alle procedure di negoziazione, vale come "pratica forense"?


Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
La risposta del CNF è stata nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che: “Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che: “Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”. Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 12 luglio 2017, n. 55

mercoledì, novembre 01, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il termine per il deposito della documentazione, da parte dell’Amministrazione, non è perentorio.

Cassazione Civile Sez. II - Sent. num. 25735/2017 -Presidente: PETITTI Relatore: ABETE - Data pubblicazione: 30/10/2017. 

 "Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".

Auspichiamo che il C.O.A. di Salerno adotti medesimo deliberato.