“L’esercizio di attività processuale, anche dopo la morte della parte, ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152.
mercoledì, dicembre 27, 2017
sabato, dicembre 23, 2017
Il patteggiamento innanzi a Giudice incompetente per territorio.
Cassazione Penale Sez. II; Sent. num. 56424/2017; Presidente: FIANDANESE Relatore: PARDO; Data Udienza: 14/12/2017.
“La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008). Difatti la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia”.
“La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata "ex officio" (Cassazione Penale Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008). Difatti la legge non demanda il giudice, tra le verifiche che deve compiere in ordine all’intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della proprio competenza per territorio, la quale, perciò, non può essere rilevata di sua iniziativa (anche se prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato), a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del comma 1 dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, ne' può costituire oggetto di valida rinuncia”.
venerdì, dicembre 15, 2017
Il principio di “non contestazione” nel processo civile.
“La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti primari (costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto azionato) e non quelli secondari, dedotti in funzione probatoria (cfr. Cass. 13/09/2016 n.17966 e giurisprudenza ivi richiamata) . Talune voci di dottrina hanno prospettato l'eventualità di estendere il principio di non contestazione anche ai fatti secondari, in virtù del nuovo testo dell'art. 115 co. 1° cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 45 legge n. 69/09; nondimeno è dirimente osservare che si tratta di novella applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/09 (v. relativo art. 58) mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso di primo grado depositato il 23 marzo 2006 . E' stato inoltre precisato che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice di merito (Cass. 21/06/2016 n. 12748)”.
Cass. Civile Sez. Lavoro; Sent. num. 30089/2017; Presidente: AMOROSO Relatore: PAGETTA; Data pubblicazione: 14/12/2017.
Cass. Civile Sez. Lavoro; Sent. num. 30089/2017; Presidente: AMOROSO Relatore: PAGETTA; Data pubblicazione: 14/12/2017.
lunedì, dicembre 11, 2017
Deontologia: l’assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza.
“Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per tempo. Tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini d’una eventuale riduzione della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’avvocato di turno all’udienza comunicatagli il giorno precedente, l’imputato veniva comunque assistito da altro difensore d’ufficio prontamente reperito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminata al professionista dal Consiglio territoriale)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 146.
domenica, dicembre 10, 2017
Appello penale del PM: obbligo di rinnovazione prove decisive, laddove diversamente valutate.
“E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale si estende al caso in cui, come nella specie, il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489)".
Cassazione Penale Sez. V; Sent. Num. 54878-2017 Presidente: PALLA -Relatore: MOROSINI; Data Udienza: 28/11/2017.
L'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale si estende al caso in cui, come nella specie, il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (Cass. Pen. Sez. Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489)".
Cassazione Penale Sez. V; Sent. Num. 54878-2017 Presidente: PALLA -Relatore: MOROSINI; Data Udienza: 28/11/2017.
giovedì, dicembre 07, 2017
lunedì, novembre 27, 2017
Arricchimento senza causa e difetto di sussidiarietà dell’azione.
Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 27916/2017; Presidente: MAZZACANE Relatore: CORTESI; Data pubblicazione: 23/11/2017.
“Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) per ritenuto difetto di sussidiarietà.
Così statuendo, infatti, la corte d'appello ha dato continuità al noto e consolidato principio secondo cui tale azione non è proponibile ogni qual volta - come nel presente caso- il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azioni la cui esistenza va valutata in astratto, prescindendo dall'esito concreto della loro eventuale esperibilità (cfr. ex multis: Cass. Civ. 03.10.2007 n. 20747)”.
“Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) per ritenuto difetto di sussidiarietà.
Così statuendo, infatti, la corte d'appello ha dato continuità al noto e consolidato principio secondo cui tale azione non è proponibile ogni qual volta - come nel presente caso- il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azioni la cui esistenza va valutata in astratto, prescindendo dall'esito concreto della loro eventuale esperibilità (cfr. ex multis: Cass. Civ. 03.10.2007 n. 20747)”.
sabato, novembre 18, 2017
Appello civile: le Sezioni Unite chiariscono i limiti della sua ammissibilità.
Corte di Cassazione Civile Sez. Unite - Sent. num. 27199/2017 - Presidente: AMOROSO Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 16/11/2017.
«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».
«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».
giovedì, novembre 16, 2017
Il fallimento della parte non interrompe il giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione Civile - Sez. I - Ord. Num. 27143/2017; Presidente: GIANCOLA -Relatore: VALITUTTI; Data pubblicazione: 15/11/2017.
"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.
"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.
mercoledì, novembre 15, 2017
Il reato di furto in locale munito di videosorveglianza.
Corte di Cassazione Penale Sez. II - Sent. num. 51976/2017 - Presidente: DAVIGO Relatore: DE SANTIS - Data Udienza: 31/10/2017.
“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).
“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).
martedì, novembre 14, 2017
Quando la partecipazione del praticante avvocato, alle procedure di negoziazione, vale come "pratica forense"?
Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
La risposta del CNF è stata nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che: “Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che: “Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”. Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 12 luglio 2017, n. 55
mercoledì, novembre 01, 2017
Opposizione a sanzione amministrativa: il termine per il deposito della documentazione, da parte dell’Amministrazione, non è perentorio.
Cassazione Civile Sez. II - Sent. num. 25735/2017 -Presidente: PETITTI Relatore: ABETE - Data pubblicazione: 30/10/2017.
"Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".
"Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".
sabato, ottobre 28, 2017
venerdì, ottobre 27, 2017
Possono gli eredi chiedere la correzione di errore materiale, in una sentenza ottenuta dal de cuis?
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:Dott. Ornella Crespi - Presidente rel.
Dott. Licia Tomay - Consigliere
Dott. Giuseppina Alfinito - Consigliere
Sciogliendo la riserva, assunta nel procedimento per correzione di errore materiale contenuto in sentenza n. 303/16 resa in causa civile iscritta al n. 1376/08, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 1376/08;Letta la sentenza n. 303/16 resa dal Collegio in data 8.06.2016 pubblicata in data 9.06.2016;
Letta la istanza di correzione depositata in data 28.04.2017;
Disposta la udienza di comparizione delle parti, con regolare instaurazione del contraddittorio; Rilevato che le parti istanti lamentano la erronea indicazione del nominativo dell’appellato e che la controparte nel costituirsi confuta la istanza e ne chiede il rigetto;
Ritenuto che si appalesa inammissibile la istanza proposta da Ixxxx Sxxxx e Ixxxxx Axxxxx nella qualità di eredi di Ixxxx Pxxxxx, originaria parte processuale, sulla considerazione che la legittimazione a proporre istanza di correzione presuppone la qualità di parte del processo, posto che il provvedimento di correzione, secondo la giurisprudenza consolidata, ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della decisione corretta, ma serve soltanto ad eliminare meri errori materiali e perciò a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, ed esso non introduce quindi neppure una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente nello stesso giudizio.
Sicché, dovendo, in base all'art.287 cod.proc.civ., la procedura di correzione attivarsi ad istanza delle parti interessate e pregiudicate dall'errore (che sono peraltro, in genere quelle vincitrici), le stesse non possono che identificarsi nuovamente con quelle nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.
A ciò consegue che in caso di successione nella posizione del dante causa, originaria parte processuale, per i principi generali che sorreggono la materia, colui che voglia far valere questa sua posizione e legittimarsi alla proposizione della istanza, deve dare prova del decesso del dante causa e della sua qualità di erede.
Nulla per le spese della procedura, stante il carattere non contenzioso della stessa
PQM
Dichiara inammissibile la istanza. Nulla per le spese.Si comunichi.
Salerno 10.10.2017
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ornella Crespi
domenica, ottobre 22, 2017
La Cassazione sulle modalità di presentazione dell’istanza di riesame.
“Il Tribunale della Libertà correttamente rilevato che l’istanza di riesame deve ritenersi validamente trasmessa al giudice competente (con conseguente decorrenza dei termini di legge per il deposito atti da parte del Pm e per la decisione) solo nel momento in cui la stessa è pervenuta in originale all’ufficio perugino (8.5.2017), in considerazione del fatto che la precedente trasmissione via fax (avvenuta in data 6.5.2017) non poteva considerarsi valida ed utile allo scopo citato in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 64 ultimo comma disp. att. cpp, non figurandovi le attestazioni espressamente previste da quest’ultima norma.
Né, rispetto a tali argomenti in fatto, sussistono contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alla correttezza dell’opzione ermeneutica del Tribunale della Libertà, la stessa appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cpp - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto cpp, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 17534 del 1/09/2016).
Nella fattispecie oggetto di tale arresto giurisprudenziale si è precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cpp , e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cpp, espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64.
In termini analoghi si era già espressa questa Corte con la sentenza n. 18203 del 2013. Di conseguenza, a fronte di istanza pervenuta in data 8.5.2017, del tutto tempestiva risulta il deposito atti del PM in data 12.5.2017 e la decisione del Tribunale della Libertà in data 22.5.2017”.
Corte di Cass. Penale Sez. II; Sent. Num. 47964-2017; Presidente: FUMU; Relatore: FILIPPINI; Data Udienza: 06/10/2017.
Né, rispetto a tali argomenti in fatto, sussistono contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alla correttezza dell’opzione ermeneutica del Tribunale della Libertà, la stessa appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cpp - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto cpp, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 17534 del 1/09/2016).
Nella fattispecie oggetto di tale arresto giurisprudenziale si è precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cpp , e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cpp, espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64.
In termini analoghi si era già espressa questa Corte con la sentenza n. 18203 del 2013. Di conseguenza, a fronte di istanza pervenuta in data 8.5.2017, del tutto tempestiva risulta il deposito atti del PM in data 12.5.2017 e la decisione del Tribunale della Libertà in data 22.5.2017”.
Corte di Cass. Penale Sez. II; Sent. Num. 47964-2017; Presidente: FUMU; Relatore: FILIPPINI; Data Udienza: 06/10/2017.
venerdì, ottobre 20, 2017
La concedibilità della sospensione condizionale della pena.
Cassazione Penale Sez. VII Ord. Num. 48167-2017; Presidente: DAVIGO Relatore: RAGO; Data Udienza: 10/10/2017.
“Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen., che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (cfr. ex plurimis Cass. 35852/2016)”.
“Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen., che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (cfr. ex plurimis Cass. 35852/2016)”.
mercoledì, ottobre 11, 2017
Ricorso per cassazione: va indicato, a pena d’inammissibilità, il tempo ed il luogo della produzione d’un documento, onde consentirne l’immediata individuazione.
Corte di Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. num. 23763/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 10/10/2017.
“Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte non può ritenere la memoria depositata, considerando tale atto pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).
Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Rxxx Myyyyy delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c..
Difatti non viene indicato dove e quando è stato depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal Txxx.
E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto.
Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008)”.
“Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte non può ritenere la memoria depositata, considerando tale atto pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).
Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Rxxx Myyyyy delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c..
Difatti non viene indicato dove e quando è stato depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal Txxx.
E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto.
Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008)”.
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