lunedì, novembre 27, 2017

Arricchimento senza causa e difetto di sussidiarietà dell’azione.

Cassazione Civile Sez. 2 - Sent. Num. 27916/2017; Presidente: MAZZACANE Relatore: CORTESI; Data pubblicazione: 23/11/2017. 

“Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del mancato accoglimento della propria domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) per ritenuto difetto di sussidiarietà.
Così statuendo, infatti, la corte d'appello ha dato continuità al noto e consolidato principio secondo cui tale azione non è proponibile ogni qual volta - come nel presente caso- il danneggiato possa esercitare azioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito, azioni la cui esistenza va valutata in astratto, prescindendo dall'esito concreto della loro eventuale esperibilità (cfr. ex multis: Cass. Civ. 03.10.2007 n. 20747)”.

sabato, novembre 18, 2017

Appello civile: le Sezioni Unite chiariscono i limiti della sua ammissibilità.

Corte di Cassazione Civile Sez. Unite - Sent. num. 27199/2017 - Presidente: AMOROSO Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 16/11/2017. 

«Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado».

giovedì, novembre 16, 2017

Il fallimento della parte non interrompe il giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. I - Ord. Num. 27143/2017; Presidente: GIANCOLA -Relatore: VALITUTTI; Data pubblicazione: 15/11/2017. 

"Va ritenuto, in via pregiudiziale, che l'intervenuto fallimento della Praxxx s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1xx/20xx, evidenziato dalla odierna resistente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non abbia rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.
In tema di giudizio di cassazione, invero, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall, per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450)”.

mercoledì, novembre 15, 2017

Il reato di furto in locale munito di videosorveglianza.

Corte di Cassazione Penale Sez. II - Sent. num. 51976/2017 - Presidente: DAVIGO Relatore: DE SANTIS - Data Udienza: 31/10/2017. 

“La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato il principio che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell' azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 , Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186).
Pertanto, integra il tentativo di rapina impropria (fattispecie complessa, integrata da una condotta di sottrazione tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia), la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014 , Ziino, Rv. 261486; n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021); nel senso dell'irrilevanza dell’impossessamento ai fini della consumazione della fattispecie ex art. 628, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Tagaswill, Rv. 269858).

A SALERNO FACCIAMO LE COSE IN GRANDE!!


martedì, novembre 14, 2017

Quando la partecipazione del praticante avvocato, alle procedure di negoziazione, vale come "pratica forense"?


Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
La risposta del CNF è stata nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che: “Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che: “Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”. Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 12 luglio 2017, n. 55

mercoledì, novembre 01, 2017

Opposizione a sanzione amministrativa: il termine per il deposito della documentazione, da parte dell’Amministrazione, non è perentorio.

Cassazione Civile Sez. II - Sent. num. 25735/2017 -Presidente: PETITTI Relatore: ABETE - Data pubblicazione: 30/10/2017. 

 "Va innanzitutto condiviso e recepito il rilievo - tra gli altri - della Corte di Palermo secondo cui "la successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura, con la memoria depositata il 18 dicembre 2002, ha sanato con ogni evidenza (quanto meno ex nunc) qualsiasi eventuale precedente irregolarità" (così sentenza d'appello, pag. 4).
E ciò tanto più che il giudizio introdotto dall'opposizione avverso l'ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, di cui all'art. 22 della legge n. 689/1981, obbedisce a criteri di minore rigore formale anche per la non obbligatorietà della difesa tecnica (cfr. Cass. 26.4.2006, n. 9580; Cass. 13.10.1986, n. 5985). E' da negare categoricamente, perciò, che "il contraddittorio non si è validamente costituito" (così ricorso, pag. 101).
Va poi ribadito l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, 6° co., della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da della legge n. 689/1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal 5° co. del citato art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, 2° co., della legge n. 689/1981 in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (cfr. Cass. 20.12.2016, n. 26362).
Ingiustificato è pertanto l'assunto del ricorrente secondo cui "il mancato deposito della documentazione nei termini prescritti comporta (...) che la stessa vada stralciata dal giudizio [e che] le difese spiegate dal Ministero (...) avrebbero dovuto ritenersi tamquam non essent" (così ricorso, pag. 102)".

Auspichiamo che il C.O.A. di Salerno adotti medesimo deliberato.

venerdì, ottobre 27, 2017

Possono gli eredi chiedere la correzione di errore materiale, in una sentenza ottenuta dal de cuis?

CORTE DI APPELLO DI SALERNO 
PRIMA SEZIONE CIVILE 
La Corte di Appello di Salerno riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Ornella Crespi - Presidente rel.
Dott. Licia Tomay - Consigliere
Dott. Giuseppina Alfinito - Consigliere
Sciogliendo la riserva, assunta nel procedimento per correzione di errore materiale contenuto in sentenza n. 303/16 resa in causa civile iscritta al n. 1376/08, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA 
Letti gli atti del procedimento n. 1376/08;
Letta la sentenza n. 303/16 resa dal Collegio in data 8.06.2016 pubblicata in data 9.06.2016;
Letta la istanza di correzione depositata in data 28.04.2017;
Disposta la udienza di comparizione delle parti, con regolare instaurazione del contraddittorio; Rilevato che le parti istanti lamentano la erronea indicazione del nominativo dell’appellato e che la controparte nel costituirsi confuta la istanza e ne chiede il rigetto;
Ritenuto che si appalesa inammissibile la istanza proposta da Ixxxx Sxxxx e Ixxxxx Axxxxx nella qualità di eredi di Ixxxx Pxxxxx, originaria parte processuale, sulla considerazione che la legittimazione a proporre istanza di correzione presuppone la qualità di parte del processo, posto che il provvedimento di correzione, secondo la giurisprudenza consolidata, ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della decisione corretta, ma serve soltanto ad eliminare meri errori materiali e perciò a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, ed esso non introduce quindi neppure una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente nello stesso giudizio.
Sicché, dovendo, in base all'art.287 cod.proc.civ., la procedura di correzione attivarsi ad istanza delle parti interessate e pregiudicate dall'errore (che sono peraltro, in genere quelle vincitrici), le stesse non possono che identificarsi nuovamente con quelle nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.
A ciò consegue che in caso di successione nella posizione del dante causa, originaria parte processuale, per i principi generali che sorreggono la materia, colui che voglia far valere questa sua posizione e legittimarsi alla proposizione della istanza, deve dare prova del decesso del dante causa e della sua qualità di erede.
Nulla per le spese della procedura, stante il carattere non contenzioso della stessa
PQM 
Dichiara inammissibile la istanza. Nulla per le spese.
Si comunichi.
Salerno 10.10.2017
Il Presidente Est. 
Dott.ssa Ornella Crespi

domenica, ottobre 22, 2017

La Cassazione sulle modalità di presentazione dell’istanza di riesame.

“Il Tribunale della Libertà correttamente rilevato che l’istanza di riesame deve ritenersi validamente trasmessa al giudice competente (con conseguente decorrenza dei termini di legge per il deposito atti da parte del Pm e per la decisione) solo nel momento in cui la stessa è pervenuta in originale all’ufficio perugino (8.5.2017), in considerazione del fatto che la precedente trasmissione via fax (avvenuta in data 6.5.2017) non poteva considerarsi valida ed utile allo scopo citato in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 64 ultimo comma disp. att. cpp, non figurandovi le attestazioni espressamente previste da quest’ultima norma.
Né, rispetto a tali argomenti in fatto, sussistono contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alla correttezza dell’opzione ermeneutica del Tribunale della Libertà, la stessa appare conforme alla condivisa giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare che, nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cpp - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto cpp, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 17534 del 1/09/2016).
Nella fattispecie oggetto di tale arresto giurisprudenziale si è precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cpp , e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cpp, espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64.
 In termini analoghi si era già espressa questa Corte con la sentenza n. 18203 del 2013. Di conseguenza, a fronte di istanza pervenuta in data 8.5.2017, del tutto tempestiva risulta il deposito atti del PM in data 12.5.2017 e la decisione del Tribunale della Libertà in data 22.5.2017”.

Corte di Cass. Penale Sez. II; Sent. Num. 47964-2017; Presidente: FUMU; Relatore: FILIPPINI; Data Udienza: 06/10/2017.

venerdì, ottobre 20, 2017

La concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Cassazione Penale Sez. VII Ord. Num. 48167-2017; Presidente: DAVIGO Relatore: RAGO; Data Udienza: 10/10/2017. 

“Secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte che, in questa sede, va ribadita, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, nei quali rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all'art. 133 cod. pen. Il giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, cod. pen., infatti, è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall'art. 163 cod. pen., che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (cfr. ex plurimis Cass. 35852/2016)”.

mercoledì, ottobre 11, 2017

L'aforisma.

Ricorso per cassazione: va indicato, a pena d’inammissibilità, il tempo ed il luogo della produzione d’un documento, onde consentirne l’immediata individuazione.

Corte di Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. num. 23763/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: PELLECCHIA - Data pubblicazione: 10/10/2017.

“Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha spedito a mezzo posta la memoria ex art. 378 c.p.c. La Corte non può ritenere la memoria depositata, considerando tale atto pervenuto non nei modi regolamentari previsti dall’articolo sopra citato (Cass. n. 7704/2016).
Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362 e 1371 c.c., sia la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
Si duole che l’atto di quietanza prodotto in giudizio non rappresenta alcuna volontà abdicativa attestando solo il pagamento da parte della Società Rxxx Myyyyy delle sole somme liquidate nella sentenza di primo grado. 
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n.6 c.p.c.. 
Difatti non viene indicato dove e quando è stato depositato l’atto di quietanza sottoscritto dal Txxx. 
E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. 
Tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.), oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008)”.

Rinvio di 30 gg. dell'obbligo di polizza assicurativa.

lunedì, settembre 25, 2017

La legittimazione ed il litisconsorzio nel procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

Cassazione Civile Sez. 6 - Ord. Num. 15706-2017; Presidente: MANNA - Relatore: SCARPA; Data pubblicazione: 23/06/2017; PIPPI MARIO c/ FORTUNA LUIGI. 

“Va osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza d’assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore.
Non è quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955).
Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente" (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.).
Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. Unite, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
Poiché, allora, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, c.c. e 64, disp. att. c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status", non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990. n. 5025)".

giovedì, settembre 21, 2017

Anche nel giudizio introdotto con l'indennizzo diretto, il responsabile del danno è sempre litisconsorte necessario.

"E' bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire rassicuratone del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928).
In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.
In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità).
In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore.
Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza.
La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito.
Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario.
D’altra parte, l’azione diretta di cui all’art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario.
E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. 
Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato».
La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante».
1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all’art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto.
E’ vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiarne responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.).
Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, così come imposto dall’art. 354 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile».

Corte Cassazione Civile - Sez. 6 - Ord. Num. 21896/2017 - Presidente: FRASCA; Relatore: CIRILLO - Data pubblicazione: 20/09/2017.

mercoledì, settembre 13, 2017

La cd "individuazione fotografica" è una prova penale atipica, utilizzabile dal Giudice.

Cassazione Penale Sent. Num. 41580-2017 Presidente: SETTEMBRE Relatore: SGADARI - Data Udienza: 24/08/2017. 

"I ricorrenti, solo in termini estremamente generici, censurano la valenza probatoria attribuita dalla Corte di Appello, con decisione immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, all'individuazione fotografica effettuata da un testimone oculare della rapina commessa a Gxxx d'Ayyy nel luglio del 1991; elemento che è stato messo in correlazione, in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata obliterato in ricorso, con gli altri dati significativi - ed omologhi quanto al modus operandi dei due delitti - relativi all'altra rapina commessa a Rxxx il 29 luglio 1991, giudicata in altra sede con riguardo alla posizione dei ricorrenti, tenuto conto che essi erano stati arrestati nella flagranza del reato.
Il testimone oculare, peraltro, come correttamente sottolineato dalla Corte di Appello, aveva confermato di avere effettuato, ben sedici anni prima, l'individuazione fotografica degli imputati, dichiarando al dibattimento di non essere più in condizioni di ricordare le fattezze fisiche degli imputati. Tale circostanza non consente di ritenere inficiata o inutilizzabile l'individuazione fotografica a suo tempo effettuata e valorizzata dalla Corte di Appello.
Infatti, va richiamata la pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Cordone, Rv. 257985; Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416). 
L'individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazioni del testimone che l'ha confermata od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull'accordo delle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908)".

lunedì, settembre 11, 2017

Occupazione abusiva d'immobile: il danno è "in re ipsa"?

“Nell’ipotesi di occupazione "sine titulo" d’un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi "in re ipsa", purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. Civ. n. 25898/2016)”.

Cass. Civile Sez. VI Ord. num. 20856-2017; pubblicazione: 06/09/2017 -Presidente: AMENDOLA - Relatore: SESTINI.

domenica, settembre 03, 2017

La responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del progetto.

“L’appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, cosicché la responsabilità dell'appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto (Cass., Sez. 2, n. 8813 del 30/05/2003; Sez. 2, n. 8016 del 21/05/2012; Sez. 2, n. 23665 del 21/11/2016; Sez. 2, n. 1981 del 02/02/2016)”.

Corte Cassazione Civile Sez. 2 Ord. Num. 20214/2017 Presidente: MANNA - Relatore: LOMBARDO - Data pubblicazione: 21/08/2017.