martedì, giugno 13, 2017

L'attribuzione delle spese processuali: determinazione legittimazione in fase d'impugnazione.

"Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. 
Di conseguenza, rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008).
La parte sostanziale vittoriosa è, pertanto, legittimata ad impugnare il capo della sentenza di primo grado che, pur distraendo le spese processuali in favore del difensore, le ha liquidate in misura insufficiente, in quanto - essendo comunque tenuta a corrispondere al proprio difensore la differenza fra quanto liquidato dal giudice e quanto dovutogli in base agli accordi o al tariffario professionale - ha interesse a che la liquidazione giudiziale sia quanto più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista. 
Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente sia passivamente, in sede di gravame solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata (Sez. 1, Sentenza n. 6761 del 22/12/1981, Rv. 417650; Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972, Rv. 357687), con esclusione delle contestazioni relative all'ammontare delle spese liquidate, giacché l'eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore)". 

Cassazione Civile Sez. III - Ordinanza n.13516-2017 del 30 maggio 2017.

sabato, maggio 27, 2017

La valutazione della prova nel processo civile.

"(…..) Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, per aversi presunzione giuridicamente valida non occorre che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti certi, ma è sufficiente che dai fatti noti sia univocamente deducibile il fatto ignoto, attraverso un procedimento logico basato sull' id quod plerumque accidit (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché sia consentito desumere dal fatto noto quello da dimostrare come conseguenza logica possibile (v. Cass. n. 4376 del 1982, n. 6443 del 1983 e, tra le più recenti, Cass. n. 2632 del 2014). Va poi ricordato che è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. n. 9225 del 2005). (……) Questa Corte ha più volte affermato che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. tra le più recenti, Cass. n. 16056 del 2016; v. pure n. 17097 del 2010)”.

Cass. Civile Sez. Lavoro Sent. num. 13198 del 25/05/2017 Presidente: MACIOCE - Relatore: BLASUTTO.

giovedì, maggio 11, 2017

L’assegno di divorzio ed il nuovo orientamento del Supremo Collegio.

“Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della «solidarietà economica» dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e “valutare” «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova (art. 2697 cod. civ.)”.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 10.5.2017, n. 11504

giovedì, maggio 04, 2017

Giudici di pace in sciopero per 4 settimane consecutive, a partire dal 15 maggio.

I giudici di pace oggi hanno proclamato lo sciopero nazionale della categoria per quattro settimane consecutive, a partire dal 15 maggio e sino all'11 giugno 2017.
Resteranno altresì sospese tutte le attività giudiziarie ed amministrative degli uffici, ivi compresa la redazione ed il deposito di sentenze, decreti ingiuntivi e di qualsiasi altro atto di competenza del giudice.
Malgrado la ferma posizione contraria della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, dei capi del 90% circa degli uffici giudiziari sul territorio nazionale e, di recente, del Consiglio di Stato, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando intende portare a compimento una riforma che, di fatto, cancella la magistratura onoraria e di pace, ossia una forza lavoro che nel nostro Paese manda avanti la Giustizia, trattando il 60% del contenzioso giudiziario civile e penale.
Il Ministro Orlando non ha alcuna intenzione di seguire la strada, pur sbandierata per mere motivazioni opportunistiche, della stabilizzazione dei magistrati di pace ed onorari in servizio, imposta dall'Europa ed indicata dal Consiglio di Stato.
Al contrario si profila come imminente la presentazione, da parte del Ministro Andrea Orlando al Consiglio dei Ministri, di un provvedimento legislativo che accentuerà tutte le violazioni contestate formalmente dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa all'Italia (trattamento economico e previdenziale discriminatorio, nonchè degradante per un magistrato dello Stato, carenza di tutele per la maternità, la salute, gli infortuni sul lavoro, disconoscimento dei diritti alle ferie ed al TFR, precarietà del rapporto…) e, di fatto, bloccherà completamente le attività degli uffici giudiziari per tutti gli anni a venire, con un impiego dei magistrati onorari e dei giudici di pace, oggi utilizzati a tempo pieno, addirittura ipotizzato dallo stesso Ministro Orlando, a parità delle dotazioni organiche, in un solo giorno a settimana.
Una politica giudiziaria irresponsabile e demolitrice che metterà definitivamente in ginocchio la Giustizia, onerando i magistrati di carriera del doppio dei loro attuali carichi di lavoro, con relativa certezza del blocco dei processi civili e della prescrizione del 90% dei reati.
I giudici di pace hanno scritto alla Commissione Europea, sollecitando la messa in mora dell'Italia ed il suo immediato deferimento al giudizio della Corte di Giustizia Europea.
A giugno si terrà, a tal uopo, una manifestazione dell'intera magistratura di pace ed onoraria a Bruxelles, davanti alle sedi del Parlamento Europeo e della Commissione Europea.

(Uni.gi.pa., comunicato stampa 4 maggio 2017)

Oggi è iniziata la raccolta delle firme.

domenica, aprile 30, 2017

Azione revocatoria ordinaria: i caratteri del cd “eventus damni”.

"In tema di revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni". 

Cass. Civile Sez. 6 Ord. num. 9651 del 13/04/2017; Pres.: AMENDOLA – Rel.: TATANGELO. 

Giurisprudenza pacifica, cfr. in tali termini: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 21492 del 18/10/2011; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 23263 del 18/11/2010; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 19963 del 14/10/2005; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 15257 del 06/08/2004.

venerdì, aprile 28, 2017

In ricordo dell'Avv. Fulvio Croce, martire della Toga.

Il CNF ribadisce il divieto d’incarichi professionali, per i Consiglieri dei COA, da parte di Uffici Giudiziari del Circondario.

"Il Coa di Macerata, in data 2.2.16, ha chiesto un parere in ordine alla legittimità o meno dell’affidamento degli incarichi “indiretti ad Avvocati, appartenenti al Consiglio dell’Ordine, da parte dei vari uffici del Circondario”; chiede altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere dell’Ordine.
Si è già avuto modo di affermare come il divieto imposto dall’art. 28 co 10 della L. n. 247/2012 abbia chiaramente portata tassativa e non possa quindi subire eccezioni o diverse interpretazioni rispetto alla volontà perseguita dal legislatore, chiaramente mirata ad evitare che il Consigliere dell’Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o possa anche solo apparire non “specchiato” nello svolgimento dell’incarico che ha scelto di assumere nell’interesse dei Colleghi del Foro cui appartiene.
 Alla luce della condivisibile interpretazione che precede, è da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti “da parte dei magistrati del circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. “indiretti”, intendendosi come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il Consigliere.
Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di chi assuma l’incarico di Consigliere dell’Ordine; si è voluto quindi attribuire all’incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal corretto svolgimento del ruolo assunto all’interno dell’avvocatura". 

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), 13 luglio 2016, n. 81 – su quesito n. 152 del COA di Macerata.

giovedì, aprile 27, 2017

L'esecuzione coattiva a carico del singolo condomino, deve sempre essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo formatosi contro il Condominio.

"Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini. In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione. Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual’ è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c.".

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ord. 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8150 -Pres. Amendola – Rel. Rubino)

Scade il 2 maggio pv il termine per le compensazioni fiscali.

venerdì, aprile 21, 2017

Partita raccolta di firme per la separazione delle carriere in magistratura.

Deontologia forense: il principio di presunzione di non colpevolezza (in dubio pro reo) vale anche in sede disciplinare.

“Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. e rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 249.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.

venerdì, aprile 14, 2017

Esame abilitazione forense: regole da riscrivere.

Il costante tramonto del sistema formativo universitario, che invero trova origini lontane sin dalle prime esperienze educative e scolastiche, e la scomparsa della “bottega” professionale come luogo in cui potevano formarsi i giovani avvocati, restano due facce della stessa medaglia, manifestazione sintomatica della crisi di un Paese, che si presenta come crisi culturale.
L’iscrizione alle Facoltà Giuridiche rappresentava non solo una scelta imputabile alle molteplici possibilità dj accesso alle carriere amministrative e giudiziarie, ma per molti restava una opzione per l’esercizio della professione nel notariato e nell’avvocatura.
A volte, per quelli della mia generazione, era una scelta di entusiasmo, il completamento di una cultura, prevalentemente anche se non esclusivamente classica, in cui si iscriveva il “mondo delle regole“ e del "diritto".
L'emozione di leggere le prime pagine dei manuali di istituzioni di diritto privato (Trabucchi, Torrente e le prime edizioni del Rescigno), si accompagnava all'entusiasmo della “scoperta" della logica e della storicità intrinseca alle norme giuridiche: nulla di comparabile alla manualistica più recente. L'università e la professione non sono più palestre dello spirito, l'una e l'altra restano strumenti, a volte, per impegnare il tempo necessario per una qualsiasi occupazione, in un contesto economico in cui non vi sono più concorsi nella pubblica amministrazione e in cui gli stessi concorsi notarili e in magistratura appaiono caratterizzati da una formazione acquisita nelle cosiddette “scuole" (di solito affidate ad associazioni rette dalle regole del profitto puro), in cui si perde di vista il quadro sistematico per appuntare appuntare l'attenzione sull'ultima sentenza di Cassazione, ben presto smentita da un’ altra successiva.
Non esiste, cioè, l'impostazione di una preparazione sistematica che fondi sulla logica e sull’interpretazione della norma (spesso oscura e frutto di un legislatore negligente e disattento), tutto scolorendosi in un vacuo “nozionismo".
Non si sottrae a questa vera e propria regressione antropologica e culturale, la preparazione e l'accesso all’avvocatura, a fronte di una evidente abrasione della missione storica che la stessa ha avuto nel passato, spesso frutto di una sottovalutazione del ruolo dell’avvocato nelle aule di giustizia. Il vero vulnus alla storia italiana dell’avvocatura si manifesta in tutta la sua evidenza nell'esame di abilitazione alla professione forense, retto sempre dal caso, dalla ambiguità e dalle incertezze nelle correzioni, dall’insufficienza - a volte evidente - delle commissioni, dalla levantina esigenza di dare risposta a temi complicatissimi con gli espedienti più tecnologici e più imprevedibili.
E’ evidente che la colpa non può riversarsi solo sulla disperazione dei candidati, sulla corsa a superare gli ostacoli imprevedibili dell’esame, ma va ascritta alla mancanza di qualsiasi intervento normativo che riscriva le regole di formazione e di accesso alla libera professione di avvocato, spesso frutto di una evidente insufficienza culturale dell'avvocatura che, a fronte dell’incombente tragedia che prelude alla scomparsa culturale della stessa, riesce ad opporre esigenze a volte corporative.

AVV. PROF. GIUSEPPE FAUCEGLIA

mercoledì, aprile 12, 2017

Trasferimento alla Cittadella Giudiziaria: le valutazioni e richieste del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
Salerno 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DELLE DELIBERE ESISTENTI PRESSO LA SEGRETERIA 
DEL CONSIGLIO STESSO ORDINE AVVOCATI SALERNO 

Tornata del 11 aprile 2017 
Anno/N. Prot. : 2017/004421
Data prot. : 12/04/2017
Il CONSIGLIO 
 premesso 
che è recentemente venuto a conoscenza, nel corso di un incontro tenutosi nella Conferenza Permanente, dell’ipotizzato trasferimento alla cittadella giudiziaria anche della Sezione Lavoro del Tribunale, oltre quello già previsto ed in corso della 3A Sezione Civile (mobiliare ed immobiliare) ;
che la Conferenza permanente, già Commissione di manutenzione, decide circa gli spazi e le destinazioni degli uffici giudiziari ma che, alle riunioni della stessa, il Consiglio partecipa, solo se invitato, con mero diritto di tribuna senza potere di voto;
che la Conferenza ipotizza nel periodo tra maggio e giugno - in ragione di una situazione verificatasi recentemente alla Sezione Lavoro, per la quale due stanze adibite a cancelleria sono state rese momentaneamente inutilizzabili - il trasferimento dell’intera Sezione Lavoro del Tribunale alla Cittadella Giudiziaria, cui seguirà con tempi di esecuzione non previsti, né prevedibili il trasferimento delle altre due Sezioni del Civile e della Corte d’Appello;
che l’utilizzo della Cittadella Giudiziaria rappresenta una opportunità che occorre cogliere, onde rendere omogeneo e fruibile il servizio Giustizia a tutta l’utenza ed agli operatori della stessa;
che, tuttavia, la situazione della Sezione Lavoro è in fase di risoluzione, per cui la paventata immediata necessità non è più esistente;
che la realizzazione dell’ipotesi sopra prospettata, nei modi previsti, determinando un ulteriore frazionamento sul territorio degli uffici giudiziari comporterà inevitabili, enormi disagi per l’Avvocatura, costretta a fare la spola tra Cittadella Giudiziaria ed il Tribunale centrale;
che in questa situazione 6 giudici della Sezione Lavoro celebrano udienza per tre giorni la settimana, spesso nello stesso giorno in cui tiene udienza anche la Corte d’appello (lavoro e civile) e che gli uffici della 3A Sezione Civile tengono udienza il lunedì, il mercoledì ed il giovedì;
che i Giudici civili di primo grado tengono udienza dal lunedì al giovedì e la Corte d’Appello (Civile e Lavoro) nei giorni di mercoledì e giovedì, per cui si verificherà l’inevitabile accavallarsi degli impegni nelle due distinte sedi con inevitabili, enormi e non conciliabili difficoltà per gli avvocati a presenziare alle udienze, concomitanti e dislocate in posti lontani fra loro, così comprimendo il diritto costituzionale di difesa degli utenti che potrebbe essere penalizzato dalla mancata presenza in udienza dell’avvocato nominato;
che anche il mero rinvio delle udienze per l’impossibilità dell’avvocato ad esser presente per le ragioni sopra dette protrae inevitabilmente i tempi, già lunghi, del contenzioso;
che la Sezione Lavoro dovrebbe essere allocata al settimo piano della Cittadella, dove le stanze dei Giudici sono piccole per poter essere sfruttate come aule d’udienza e, allo stato, ancora non è dato sapere quali e quante saranno le aule di udienza disponibili;
che molte misure di sicurezza, sia per i lavoratori tutti degli uffici che per l’avvocatura, non sembrano essere in regola con le previsioni di legge, tant’è che anche i rappresentanti sindacali per questioni riguardanti i propri associati e che sono degne della massima considerazione, hanno espresso perplessità con riferimento allo stato attuale della sicurezza dei locali della Cittadella Giudiziaria che dovranno ricevere gli uffici trasferenti;
che vi sono uffici sottodimensionati per il numero delle persone che vi devono lavorare (cancellerie) e altri iperdimensionati anche per una sola persona (gli Uffici del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno e quello del Dirigente Amministrativo del Tribunale ordinario di Salerno misurano circa 80 (ottanta) mq. cadauno, ad esempio);
> che in una situazione di questo genere occorre che i primi ad insediarsi, anche per ragioni logistiche legate al miglior funzionamento, all’organizzazione ed al coordinamento degli uffici, debbano essere i vertici della struttura del Palazzo di Giustizia;
valutato  
  • che occorrerebbe prevedere, con immediata variazione tabellare, la conciliabilità delle udienze della 3A Sezione Civile con quelle tenute dai Giudici Civili; 
  • che si rende necessario sospendere il trasferimento della Sezione Lavoro, organizzando, in tempi rapidi e certi, il trasferimento dell’intera restante Sezione Civile in unica soluzione (sebbene con tempi di realizzazione diversi ma certi, estremamente contenuti e conseguenti) come avvenuto in altri casi; 
Tanto premesso il Consiglio all’unanimità dei consensi,
delibera 
  1. di chiedere che i vertici della struttura del Palazzo di Giustizia si trasferiscano presso la Cittadella Giudiziaria, in uno agli uffici che oggi vi sono destinati; 
  2. di chiedere che si disponga il trasferimento dell’intera Sezione Civile, con tempistica certa e modalità preventivamente concordate e comunicate; 
  3. di chiedere, per il solo trasferimento della 3A Sezione Civile, di disporre una variazione tabellare che consenta la tenuta delle udienze nei due plessi in giorni diversi e, comunque, con orari prefissati ; 
  4. di manifestare apertamente la propria contrarierà - allo stato degli atti e dei rilevi esposti - al trasferimento della Sezione Lavoro, se non effettuata di concerto con gli altri uffici del Tribunale, riservando ogni azione utile a contrastare l’ipotesi di cui in premessa, e, in ogni caso ad ogni ipotizzando trasferimento che non tenga conto delle esigenze dell’avvocatura.

Dispone per l’invio della presente all’Avvocatura, la pubblicazione della presente delibera sul sito del Consiglio e l’invio della stessa , ciascuno per la propria parte di competenza, al Presidente della Corte d’Appello di Salerno, al Presidente del Tribunale di Salerno, al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, al Dirigente di Cancelleria del Tribunale di Salerno; di dare la più ampia diffusione a tale deliberato anche presso gli organi locali di informazione e di adottare ogni ulteriore iniziativa per tutelare l’esercizio della funzione .
f.to Avv. Americo Montera - Presidente
f.to Avv. Gaetano Paolino - Consigliere Segretario
per copia conforme IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.to Avv. Gaetano Paolino (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993)