domenica, dicembre 27, 2015
martedì, dicembre 22, 2015
mercoledì, dicembre 16, 2015
giovedì, dicembre 10, 2015
In caso d’opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di mediazione obbligatoria grava sull'opponente perché costui intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629
“ Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.): in particolare, violazione dell'art. 5 D.lgs 28/2010.
La disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, di non facile lettura, deve essere interpretata conformemente alla sua ratio.
La norma è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per cosi dire - a rendere il processo l’extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio d’opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente e l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere d’introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile. Il motivo, quindi, non è fondato”.
domenica, dicembre 06, 2015
giovedì, dicembre 03, 2015
Pagare i contributi è come mettere soldi in un salvadanaio? Un bel corno!
Per commentare la notizia secondo cui Equitalia e Cassa Forense hanno siglato un accordo per iniziare a perseguire gli avvocati "morosi" nel versamento dei contributi, il Presidente della Cassa Avv. Nunzio Luciano dichiara: «Chi guadagna tanto e non paga i contribuiti va perseguito chi non arriva lo aiutiamo con la rateizzazione.
Ma non bisogna dimenticare che la contribuzione non è un’imposta: serve a pagare la pensione e a incrementare il proprio salvadanaio» (fonte: LaLeggePerTutti.it).
Non sono un esperto di previdenza, ma con quel poco che ho imparato da autodidatta mi sento di poter segnalare al collega Luciano che in verità la faccenda è un po' diversa.
Infatti, con il nuovo sistema contributivo, i contributi versati ora servono a pagare la pensione DI COLORO CHE LA STANNO PRENDENDO ORA e non quella di coloro che la prenderanno tra 30/40 anni (i quali non sanno nemmeno se mai la prenderanno una pensione).
Quindi... caro Presidente... me lo lasci dire: salvadanaio un bel corno!
Se da un lato è giusto che, essendoci un obbligo di legge, tutti lo rispettino, dall'altro è parimenti giusto e corretto spiegare i concetti con la massima onestà intellettuale.
In altre parole, se vogliamo proprio usare l'immagine del salvadanaio, diciamo anche di chi è realmente il salvadanaio.
Ma non bisogna dimenticare che la contribuzione non è un’imposta: serve a pagare la pensione e a incrementare il proprio salvadanaio» (fonte: LaLeggePerTutti.it).
Non sono un esperto di previdenza, ma con quel poco che ho imparato da autodidatta mi sento di poter segnalare al collega Luciano che in verità la faccenda è un po' diversa.
Infatti, con il nuovo sistema contributivo, i contributi versati ora servono a pagare la pensione DI COLORO CHE LA STANNO PRENDENDO ORA e non quella di coloro che la prenderanno tra 30/40 anni (i quali non sanno nemmeno se mai la prenderanno una pensione).
Quindi... caro Presidente... me lo lasci dire: salvadanaio un bel corno!
Se da un lato è giusto che, essendoci un obbligo di legge, tutti lo rispettino, dall'altro è parimenti giusto e corretto spiegare i concetti con la massima onestà intellettuale.
In altre parole, se vogliamo proprio usare l'immagine del salvadanaio, diciamo anche di chi è realmente il salvadanaio.
Simone Aliprandi
http://aliprandi.blogspot.it
martedì, dicembre 01, 2015
domenica, novembre 29, 2015
lunedì, novembre 23, 2015
giovedì, novembre 19, 2015
sabato, novembre 14, 2015
martedì, novembre 10, 2015
venerdì, novembre 06, 2015
Agli "abogados" è precluso l'utilizzo del titolo "avvocato" (Circolare del COA di Bologna).
ORDINE AVVOCATI BOLOGNA- Circ. 70 del 28 settembre 2015 - I limiti dell’esercizio professionale da parte degli avvocati stabiliti.
Come noto, la legge professionale forense prevede la possibilità d'iscrizione, in un'apposita sezione speciale dell'Albo, degli avvocati "stabiliti", cioè consente l'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d'origine l'abilitazione alla professione.E' una norma che, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d'origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell'Unione.
Il principio, giusto e corretto, ha tuttavia avuto negli ultimi anni un'applicazione distorta: molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevolati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l'omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare ritorno in Italia e chiedere l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell'Ordine Forense è di nazionalità italiana e tra questi l'83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania: dati in Rassegna Forense, n. 3-4/2014, p. 793).
La predilezione per tali mete è, notoriamente, dovuta al fatto che, in quei paesi non è previsto un esame di abilitazione alla professione di avvocato, che può essere svolta liberamente da chi si sia semplicemente laureato in giurisprudenza; dunque, il successivo rientro in Italia come "stabilito" consente, di fatto, di eludere il superamento dell'obbligatorio esame da avvocato che è previsto nel nostro ordinamento.
Negli ultimi anni il nostro Consiglio ha ripetutamente rigettato richieste d'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentate da cittadini italiani in possesso del titolo spagnolo di "abogado" o di quello rumeno di "avocat"; e ciò ha convintamente fatto facendo leva sulla giurisprudenza, anche specifica del C.N.F., in materia di abuso del diritto.
Oggi - dopo la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea - il rigetto di tali domande d'iscrizione ha margini molto più ristretti.
Riteniamo quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia.
Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.
Va precisato che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).
Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).
Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato ‘affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".
Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve agire d'intesa, egli - come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 - "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".
Raccomandiamo a tutti - stabiliti e avvocati "affiancanti" - la scrupolosa osservanza dei principi richiamati.
martedì, novembre 03, 2015
L’OUA AL MINISTRO ORLANDO: SERVONO SOLUZIONI CONDIVISE SULLE ELEZIONI FORENSI. QUINDI, SULLE SPECIALIZZAZIONI: NECESSARIE FORTI CORREZIONI PERCHÈ DANNEGGIA AVVOCATI E CITTADINI . VIA LIBERA DELL'ASSEMBLEA OUA ALL'EVENTUALE IMPUGNAZIONE AL TAR.
L’Assemblea dei Delegati dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunita a Roma, ha approvato due deliberati su specializzazioni ed elezioni forensi.
In entrambi si chiede al Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, di trovare soluzioni condivise, perché quelle prospettate destano grande preoccupazione all’interno dell’Avvocatura, come dimostrano le diverse, e contrapposte, prese di posizioni all’interno del mondo ordinistico e dell’associazionismo forense.
Mirella Casiello, presidente Oua, ha sottolineato, come «sia necessario che tutti facciano un passo indietro. I due regolamenti – aggiunge – per ragioni diverse, hanno riportato indietro nel tempo le lancette della politica forense».
«Qualunque futuro intervento sulle elezioni forensi, dopo lo stop del Tar - spiega Casiello - deve rispondere in modo efficace alle osservazioni della giustizia amministrativa e ad alcuni criteri fondamentali: tutela della libertà di scelta elettorale e delle pari opportunità, difesa delle minoranze ma anche la possibilità per gli avvocati di indicare una maggioranza di Colleghi che dovrà occuparsi di gestire gli ordini. Le soluzioni prospettate dal ministro Orlando limitano il diritto di ciascun avvocato ad esprimere le proprie preferenze riguardo al numero dei consiglieri eleggibili, alterando il corretto rapporto tra elettore e candidati consiglieri, comprimendo, fino ad annullare, il diritto di ogni singolo avvocato elettore ad indicare una chiara maggioranza di consiglieri che garantisca la buona gestione dei Consigli dell’Ordine».
Sulle specializzazioni la presidente Oua, Casiello, chiede a gran voce di correggere il nuovo regolamento: tre, sinteticamente, le principali criticità: la definizione dei settori di specializzazione, che parcellizza estremamente il “civile”; quindi l'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Infine, il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza, che così prefigurato penalizzerà i più giovani». In assenza, quindi, di modifiche, l’Assemblea Oua, ha già dato il via libera, con un'apposita delibera per l'impugnazione al Tar Lazio. Mirella Casiello, infine, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al C.N.F., ai Presidenti degli Ordini Territoriali e alle Associazioni maggiormente rappresentative, ha invitato a «riprendere la strada del dialogo, anche cogliendo l’occasione della prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, che si terrà a Torino al Lingotto, dal 26 al 28 novembre».
«È necessario – conclude - trovare soluzioni condivise sia per modernizzare la professione forense, sia per tutelare la democrazia nelle elezioni ordinistiche».
Roma, 3 novembre 2015
In entrambi si chiede al Ministro di Giustizia, Andrea Orlando, di trovare soluzioni condivise, perché quelle prospettate destano grande preoccupazione all’interno dell’Avvocatura, come dimostrano le diverse, e contrapposte, prese di posizioni all’interno del mondo ordinistico e dell’associazionismo forense.
Mirella Casiello, presidente Oua, ha sottolineato, come «sia necessario che tutti facciano un passo indietro. I due regolamenti – aggiunge – per ragioni diverse, hanno riportato indietro nel tempo le lancette della politica forense».
«Qualunque futuro intervento sulle elezioni forensi, dopo lo stop del Tar - spiega Casiello - deve rispondere in modo efficace alle osservazioni della giustizia amministrativa e ad alcuni criteri fondamentali: tutela della libertà di scelta elettorale e delle pari opportunità, difesa delle minoranze ma anche la possibilità per gli avvocati di indicare una maggioranza di Colleghi che dovrà occuparsi di gestire gli ordini. Le soluzioni prospettate dal ministro Orlando limitano il diritto di ciascun avvocato ad esprimere le proprie preferenze riguardo al numero dei consiglieri eleggibili, alterando il corretto rapporto tra elettore e candidati consiglieri, comprimendo, fino ad annullare, il diritto di ogni singolo avvocato elettore ad indicare una chiara maggioranza di consiglieri che garantisca la buona gestione dei Consigli dell’Ordine».
Sulle specializzazioni la presidente Oua, Casiello, chiede a gran voce di correggere il nuovo regolamento: tre, sinteticamente, le principali criticità: la definizione dei settori di specializzazione, che parcellizza estremamente il “civile”; quindi l'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Infine, il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza, che così prefigurato penalizzerà i più giovani». In assenza, quindi, di modifiche, l’Assemblea Oua, ha già dato il via libera, con un'apposita delibera per l'impugnazione al Tar Lazio. Mirella Casiello, infine, rivolgendosi al Ministro della Giustizia, al C.N.F., ai Presidenti degli Ordini Territoriali e alle Associazioni maggiormente rappresentative, ha invitato a «riprendere la strada del dialogo, anche cogliendo l’occasione della prossima Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, che si terrà a Torino al Lingotto, dal 26 al 28 novembre».
«È necessario – conclude - trovare soluzioni condivise sia per modernizzare la professione forense, sia per tutelare la democrazia nelle elezioni ordinistiche».
Roma, 3 novembre 2015
martedì, ottobre 27, 2015
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