venerdì, novembre 29, 2013
giovedì, novembre 28, 2013
CASSAZIONE: CARATTERE “ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE” DELL’ASSEGNO PERIODICO DI DIVORZIO.
"L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, modificativo della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilita' di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioe' che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge".
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-11-2013, n. 26491
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-11-2013, n. 26491
mercoledì, novembre 27, 2013
Cittadella Giudiziaria: in arrivo 30 milioni di euro per il completamento.
Approvato l'emendamento, nella votazione sulla Legge di Stabilità, con il quale si prevede la destinazione di 30 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria con particolare riguardo per il completamento delle opere già cantierate.
Con questo finanziamento ci si dovrebbe avviare al definitivo completamento di un’opera fondamentale per garantire ai magistrati, all’avvocatura, al personale ed ai cittadini le migliori condizioni per lo svolgimento del servizio giustizia.
Nelle prossime settimane avranno inizio le operazioni di trasferimento degli archivi nei locali già consegnati all’amministrazione giudiziaria.
Con questo finanziamento ci si dovrebbe avviare al definitivo completamento di un’opera fondamentale per garantire ai magistrati, all’avvocatura, al personale ed ai cittadini le migliori condizioni per lo svolgimento del servizio giustizia.
Nelle prossime settimane avranno inizio le operazioni di trasferimento degli archivi nei locali già consegnati all’amministrazione giudiziaria.
Deontologia: Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio.
“Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.
martedì, novembre 26, 2013
Magistrati: sì della Cassazione alla responsabilità disciplinare, in caso di ritardo nel deposito delle sentenze.
Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 8 ottobre-25 novembre 2013 N. 26284
Riconosciuta la responsabilità del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni: è questo il caso deciso dalle sezioni Unite civili con la sentenza del 25 novembre 2013 n. 26284.
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno 2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”. Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito “appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre anni”.
Ma non è finita. Sempre secondo il Csm “il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”.
In conclusione, i carichi e l’organizzazione del lavoro non potevano giustificare tali ritardi. Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato la perdita dell’anzianità.
Secondo le sezioni Unite la motivazione della sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite - della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole: menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti, ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole, ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati: e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale.
Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare, in conseguenza del quale il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini indicati nel piano.
Sulla base di tali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella immediatamente successiva”.
Riconosciuta la responsabilità del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni: è questo il caso deciso dalle sezioni Unite civili con la sentenza del 25 novembre 2013 n. 26284.
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno 2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”. Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito “appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre anni”.
Ma non è finita. Sempre secondo il Csm “il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”.
In conclusione, i carichi e l’organizzazione del lavoro non potevano giustificare tali ritardi. Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato la perdita dell’anzianità.
Secondo le sezioni Unite la motivazione della sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite - della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole: menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti, ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole, ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati: e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale.
Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare, in conseguenza del quale il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini indicati nel piano.
Sulla base di tali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella immediatamente successiva”.
domenica, novembre 24, 2013
venerdì, novembre 22, 2013
giovedì, novembre 21, 2013
Deontologia: La notifica all'irreperibile in sede disciplinare.
Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc solo allorché senza colpa ignori residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, e ciò nonostante diligenti indagini, che non possono intendersi limitate alla sola visura anagrafica da cui risultasse che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione (Nel caso di specie, il COA notificava gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, sebbene conoscesse, o avesse potuto diligentemente conoscere, l’indirizzo di residenza dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione conclusiva del procedimento stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119
lunedì, novembre 18, 2013
domenica, novembre 17, 2013
Deontologia: L’iniziativa giudiziale non corrispondente ad effettive ragioni di tutela del cliente.
“Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente e non devono essere inutilmente vessatorie, sicché integra illecito disciplinare la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma in forza di un titolo esecutivo, abbia nuovamente azionato un diverso titolo avente ad oggetto il medesimo credito (Nel caso di specie, il professionista aveva agito in forza di un’ordinanza ex art. 186 bis cpc nonché della successiva sentenza definitiva, ottenendo così due volte il pagamento per via coattiva dello stesso importo, e ciò, a suo dire, per una sorta di “giustizia sostanziale”, ossia ritenendo di far ottenere in tal modo al proprio cliente sì una somma maggiore di quella statuita in sentenza ma comunque ancora non sufficiente rispetto alle originarie domande giudiziali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117.
giovedì, novembre 14, 2013
CNF: Parcelle e decreti ingiuntivi, opinamento degli Ordini necessario.
Il decreto legge Cresci-Italia (n. 1/2012), in particolare l’articolo 9 che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato il potere degli Ordini in materia di opinamento delle parcelle ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Lo precisa un parere della commissione consultiva del CNF (relatore Perfetti), reso in risposta ad un quesito inviato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Il quesito è stato sollecitato da due pronunce del Tribunale di Verona, secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle.
Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata l’abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. (domanda e documenti corredati per il procedimento di ingiunzione) e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. (crediti oggetto di procedimento di ingiunzione).
Il parere ribadisce quanto già indicato nel dossier dell’Ufficio studi n. 6 del 2012, e che cioè “deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella” in ragione del fatto che la portata abrogativa dell’articolo 9 riguarda le tariffe e le disposizioni che si richiamano alle tariffe. In particolare, viene specificato che la portata abrogativa dell’art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
Lo precisa un parere della commissione consultiva del CNF (relatore Perfetti), reso in risposta ad un quesito inviato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Il quesito è stato sollecitato da due pronunce del Tribunale di Verona, secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle.
Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata l’abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. (domanda e documenti corredati per il procedimento di ingiunzione) e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. (crediti oggetto di procedimento di ingiunzione).
Il parere ribadisce quanto già indicato nel dossier dell’Ufficio studi n. 6 del 2012, e che cioè “deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella” in ragione del fatto che la portata abrogativa dell’articolo 9 riguarda le tariffe e le disposizioni che si richiamano alle tariffe. In particolare, viene specificato che la portata abrogativa dell’art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
mercoledì, novembre 13, 2013
Riforma della Giustizia: l’impotente lobby degli avvocati.
Ieri Lorenzo Salvia su Il Corriere della Sera ha scritto sul lobbismo in Italia verso il legislatore, riferito all’uso delle e-cigarette, nel quale ha infilato di sbieco il lobbismo degli avvocati, certificato a suo dire dalla presenza di 72 avvocati nelle Camere.
Spiegherò perché ciò è stato un pessimo esempio di giornalismo, superficiale, non documentato e soprattutto non rispondente al vero. Finalizzato a perpetrare la bufala della “casta” degli avvocati e la menzogna di una forza lobbistica che l’avvocatura non ha. Imputandole implicitamente lo sfacelo della giustizia italiana. Salvia usa il prezzemolo della lobby degli avvocati.
Se fosse vero ciò che scrive (pur se allusivo) l’avvocatura non sarebbe oggi in questo stato comatoso e poco dignitoso, nel quale versa per colpe certo sue (della governance inamovibile e poco lungimirante) e per colpe di altri (del vero lobbismo, quello di Confindustria, ben rappresentato per altro dal Corriere della Sera, teso ad appropriarsi di una parte del mercato dell’avvocatura).
Si finge di non sapere quale sia la vera condizione dell’avvocatura e della giustizia in Italia, legate a stretto filo. L’avvocatura ha rilievo costituzionale e partecipa, insieme alla magistratura, alla realizzazione della giustizia. Entrambe in pessimo stato.
L’avvocatura annovera circa 220.000 professionisti (tanti ma solo una parte difensori nelle aule di giustizia), di cui la metà ha meno di 43 anni e quasi il 40% è composto da donne.
Meno del 10% del totale produce oltre il 50% del Pil dell’avvocatura. Negli ultimi 3 anni la redditività media è in forte calo, penalizzando i più giovani e creando la c.d. “proletarizzazione” del ceto forense.
La Cassa di Previdenza Forense (con un patrimonio di 6 miliardi di euro e che ha appena garantito 50 anni di sostenibilità) è stata negli ultimi 2 anni depredata dal legislatore che ha usato come legislatore illegittimo l’Istat – poi entrambi spalleggiati dal Consiglio di Stato – fingendo di considerarla “pubblica” (senza però finanziarla, anzi è vietato) così aggredendo il patrimonio accumulato, e soprattutto l’assistenza (c.d. welfare, soprattutto per i giovani e i più deboli), per fare “cassa”.
Un comportamento indecente. L’avvocatura da anni chiede una seria riforma della giustizia, nell’interesse di tutti, per garantire un sistema efficiente e celere di tutela. Per ciò ha contrastato il progetto della mediazione obbligatoria ritenendo contraddittorio obbligare i contendenti ad uno strumento di adr (nel quale pure crede) senza responsabilizzarli verso una tale scelta.
Eppure la mediazione obbligatoria è vigente. L’avvocatura si è opposta al taglio a raso dei tribunali perché tale scelta non ha distinto tra tribunali efficienti (e necessari come presidi di legalità) da quelli inefficienti.
Nel calderone sono però stati salvati tribunali minori, sedi politiche di alcuni papaveri. I tribunali sono stati comunque tagliati, anche se sarà forse rimessa l’ultima parola al referendum.
L’avvocatura si è opposta all’aumento indiscriminato delle spese di giustizia (contributo unificato e “marche”) perché ciò impedisce l’accesso alla giustizia ai meno abbienti. Gli aumenti ci sono stati e continuano ad esserci.
L’avvocatura chiede che il processo telematico venga finalmente compiuto e semplificato, perché ciò comporterebbe una notevole riduzione delle spese ed una giustizia più efficiente. Il processo telematico è però ancora incompleto.
L’avvocatura ha chiesto di salvare il tariffario semplificandolo nell’interesse dei cittadini (trasparenza e certezza) ma ha dovuto subire l’ipocrita campagna di Monti sulle liberalizzazioni dell’avvocatura, così subendo la definitiva abrogazione delle tariffe, per poi farle rientrare dimezzate con lo strumento dei “parametri” che consentono ai magistrati di divenire gli artefici del rapporto economico tra avvocati e clienti.
Dov’è la liberalizzazione in tutto ciò?
L’avvocatura chiede da tempo di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute.
Il problema è ben lontano dall’essere risolto. Dunque dove sarebbe il lobbismo dell’avvocatura in tutto ciò? Gli esempi potrebbero continuare a decine.
Vero è che tra i 72 avvocati nelle Camere ci sono stati (e ci sono) vili mercenari al soldo del padrone. In palese conflitto di interesse. Ma è lobbismo questo verso l’avvocatura o svilimento della sua immagine? E’ invece opportuno affrontare uno dei più gravi problemi del nostro Paese: la malagiustizia.
Si scoprirà che la classe politica ha interesse a mantenere l’Italia in uno stato di perenne corruzione, incertezza del diritto, illegalità sostanziale non perché così vuole la lobby degli avvocati (inesistente) ma perché così vuole la criminalità e la massoneria degli affaristi.
Si scoprirebbe la verità. Forse il vero scopo del giornalismo.
di Marcello Adriano Mazzola | 13 novembre 2013
Spiegherò perché ciò è stato un pessimo esempio di giornalismo, superficiale, non documentato e soprattutto non rispondente al vero. Finalizzato a perpetrare la bufala della “casta” degli avvocati e la menzogna di una forza lobbistica che l’avvocatura non ha. Imputandole implicitamente lo sfacelo della giustizia italiana. Salvia usa il prezzemolo della lobby degli avvocati.
Se fosse vero ciò che scrive (pur se allusivo) l’avvocatura non sarebbe oggi in questo stato comatoso e poco dignitoso, nel quale versa per colpe certo sue (della governance inamovibile e poco lungimirante) e per colpe di altri (del vero lobbismo, quello di Confindustria, ben rappresentato per altro dal Corriere della Sera, teso ad appropriarsi di una parte del mercato dell’avvocatura).
Si finge di non sapere quale sia la vera condizione dell’avvocatura e della giustizia in Italia, legate a stretto filo. L’avvocatura ha rilievo costituzionale e partecipa, insieme alla magistratura, alla realizzazione della giustizia. Entrambe in pessimo stato.
L’avvocatura annovera circa 220.000 professionisti (tanti ma solo una parte difensori nelle aule di giustizia), di cui la metà ha meno di 43 anni e quasi il 40% è composto da donne.
Meno del 10% del totale produce oltre il 50% del Pil dell’avvocatura. Negli ultimi 3 anni la redditività media è in forte calo, penalizzando i più giovani e creando la c.d. “proletarizzazione” del ceto forense.
La Cassa di Previdenza Forense (con un patrimonio di 6 miliardi di euro e che ha appena garantito 50 anni di sostenibilità) è stata negli ultimi 2 anni depredata dal legislatore che ha usato come legislatore illegittimo l’Istat – poi entrambi spalleggiati dal Consiglio di Stato – fingendo di considerarla “pubblica” (senza però finanziarla, anzi è vietato) così aggredendo il patrimonio accumulato, e soprattutto l’assistenza (c.d. welfare, soprattutto per i giovani e i più deboli), per fare “cassa”.
Un comportamento indecente. L’avvocatura da anni chiede una seria riforma della giustizia, nell’interesse di tutti, per garantire un sistema efficiente e celere di tutela. Per ciò ha contrastato il progetto della mediazione obbligatoria ritenendo contraddittorio obbligare i contendenti ad uno strumento di adr (nel quale pure crede) senza responsabilizzarli verso una tale scelta.
Eppure la mediazione obbligatoria è vigente. L’avvocatura si è opposta al taglio a raso dei tribunali perché tale scelta non ha distinto tra tribunali efficienti (e necessari come presidi di legalità) da quelli inefficienti.
Nel calderone sono però stati salvati tribunali minori, sedi politiche di alcuni papaveri. I tribunali sono stati comunque tagliati, anche se sarà forse rimessa l’ultima parola al referendum.
L’avvocatura si è opposta all’aumento indiscriminato delle spese di giustizia (contributo unificato e “marche”) perché ciò impedisce l’accesso alla giustizia ai meno abbienti. Gli aumenti ci sono stati e continuano ad esserci.
L’avvocatura chiede che il processo telematico venga finalmente compiuto e semplificato, perché ciò comporterebbe una notevole riduzione delle spese ed una giustizia più efficiente. Il processo telematico è però ancora incompleto.
L’avvocatura ha chiesto di salvare il tariffario semplificandolo nell’interesse dei cittadini (trasparenza e certezza) ma ha dovuto subire l’ipocrita campagna di Monti sulle liberalizzazioni dell’avvocatura, così subendo la definitiva abrogazione delle tariffe, per poi farle rientrare dimezzate con lo strumento dei “parametri” che consentono ai magistrati di divenire gli artefici del rapporto economico tra avvocati e clienti.
Dov’è la liberalizzazione in tutto ciò?
L’avvocatura chiede da tempo di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute.
Il problema è ben lontano dall’essere risolto. Dunque dove sarebbe il lobbismo dell’avvocatura in tutto ciò? Gli esempi potrebbero continuare a decine.
Vero è che tra i 72 avvocati nelle Camere ci sono stati (e ci sono) vili mercenari al soldo del padrone. In palese conflitto di interesse. Ma è lobbismo questo verso l’avvocatura o svilimento della sua immagine? E’ invece opportuno affrontare uno dei più gravi problemi del nostro Paese: la malagiustizia.
Si scoprirà che la classe politica ha interesse a mantenere l’Italia in uno stato di perenne corruzione, incertezza del diritto, illegalità sostanziale non perché così vuole la lobby degli avvocati (inesistente) ma perché così vuole la criminalità e la massoneria degli affaristi.
Si scoprirebbe la verità. Forse il vero scopo del giornalismo.
di Marcello Adriano Mazzola | 13 novembre 2013
Giustizia: ”lentezza processi inciderà sulla carriera dei magistrati”.
Il Consiglio superiore della magistratura introduce una novità nelle regole sull’organizzazione degli uffici giudiziari per cercare di arginare nel tempo e nello spazio i fascicoli e il loro destino. I presidenti di tribunali e corti d’appello saranno mobilitati e responsabilizzati.
Per loro diventerà un vero e proprio “dovere” prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti ai loro uffici, al punto che un’eventuale violazione di questo precetto inciderà negativamente sulla loro carriera.
Le nuove regole saranno introdotte mercoledì dal plenum del Csm con una modifica alla circolare sull’organizzazione degli uffici giudiziari e che si applicheranno anche alla Corte di Cassazione.
Un testo messo a punto dalla VII commissione, che prevede innanzitutto l’obbligo per i dirigenti di disporre ogni sei mesi una verifica sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio; e in presenza di situazioni di criticità dovute a carenze organizzative, il dovere di adottare “sollecitamente” i provvedimenti necessari per rimediare: dal riequilibrio nella distribuzione dei fascicoli, al potenziamento di alcuni settori o sezioni.
Un compito davvero difficile se si considera la perenne carenza di personale giudiziario e amministrativo che ad ogni apertura di anno giudiziario viene sottolineata.
Anche nel caso in cui la lentezza non sia legata a un problema organizzativo, ma dunque riguardi un singolo magistrato, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà intervenire: non solo come, è già previsto oggi, segnalando il caso ai titolari dell’azione disciplinare e cioè al ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, ma anche promuovendo lo smaltimento dei procedimenti segnati dai ritardi attraverso la programmazione con il giudice interessato di un piano di rientro sostenibile.
E se non dovesse bastare, il dirigente dovrà disporre l’esonero del magistrato in questione dall’assegnazione di nuovi affari o da specifiche attività giudiziarie oppure la redistribuzione dei procedimenti all’interno della sezione.
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 12 novembre 2013
Per loro diventerà un vero e proprio “dovere” prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti ai loro uffici, al punto che un’eventuale violazione di questo precetto inciderà negativamente sulla loro carriera.
Le nuove regole saranno introdotte mercoledì dal plenum del Csm con una modifica alla circolare sull’organizzazione degli uffici giudiziari e che si applicheranno anche alla Corte di Cassazione.
Un testo messo a punto dalla VII commissione, che prevede innanzitutto l’obbligo per i dirigenti di disporre ogni sei mesi una verifica sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio; e in presenza di situazioni di criticità dovute a carenze organizzative, il dovere di adottare “sollecitamente” i provvedimenti necessari per rimediare: dal riequilibrio nella distribuzione dei fascicoli, al potenziamento di alcuni settori o sezioni.
Un compito davvero difficile se si considera la perenne carenza di personale giudiziario e amministrativo che ad ogni apertura di anno giudiziario viene sottolineata.
Anche nel caso in cui la lentezza non sia legata a un problema organizzativo, ma dunque riguardi un singolo magistrato, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà intervenire: non solo come, è già previsto oggi, segnalando il caso ai titolari dell’azione disciplinare e cioè al ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, ma anche promuovendo lo smaltimento dei procedimenti segnati dai ritardi attraverso la programmazione con il giudice interessato di un piano di rientro sostenibile.
E se non dovesse bastare, il dirigente dovrà disporre l’esonero del magistrato in questione dall’assegnazione di nuovi affari o da specifiche attività giudiziarie oppure la redistribuzione dei procedimenti all’interno della sezione.
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 12 novembre 2013
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