giovedì, giugno 28, 2012

ANF: Il filtro di ammissibilità per l’appello stravolge il processo civile.

"Dubitiamo fortemente che la crescita del Paese passi attraverso le norme draconiane sul processo civile previste dal recente Dl Sviluppo approntato dal Governo, approdato in Gazzetta”. “Prevedere l'introduzione in tutti i procedimenti d’appello, con la esclusione di pochi, isolati casi, di un filtro di ammissibilità, si traduce nell'assegnazione al giudice competente di un implacabile potere, che può essere esercitato con facoltà che non possono che essere definite in alcuni casi semplicemente divinatorie."
Lo dichiara il segretario generale dell'Anf Ester Perifano, che continua - "Il filtro di ammissibilità alla proposizione dell'appello e l'ulteriore restringimento della possibilità di fare ricorso alla Corte di cassazione, di fatto stravolge il nostro processo: la possibilità prevista del giudice di dichiarare inammissibile l'appello "con ordinanza succintamente motivata", ed eventualmente "mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi", quando l'impugnazione non abbia "una ragionevole probabilità di essere accolta” è di tutta evidenza andare contro i diritti di cittadini e imprese, che è bene ricordarlo, attualmente vedono in appello riformate ben il 32% delle sentenze di primo grado."
"È indispensabile una forte mobilitazione per modificare questo aspetto del decreto, condotta non solo dall'Avvocatura, ma da tutti coloro, a partire dalla Magistratura e dal Parlamento, che ritengono che lo stato di diritto non si possa sacrificare per una indefinibile e aleatoria percentuale di Pil, o per portare uno scalpo a Bruxelles" - conclude Perifano.

DL SVILUPPO. AIGA: RISCHIO COMPRESSIONE DIRITTI COSTITUZIONALI CITTADINI,INTRODOTTI ALTRI FILTRI DI INAMMISSIBILITÁ IN APPELLO NEL PROCESSO CIVILE.

«Il testo del decreto sviluppo, pubblicato il 26 giugno in Gazzetta Ufficiale, costituisce l’ulteriore conferma dell’intento del Governo di voler procedere allo smantellamento del sistema Giustizia a danno dei cittadini, la cui tutela dei diritti viene continuamente compressa e compromessa».
A dichiararlo in una nota è Dario Greco, presidente dell’Aiga, l’Associazione italiana dei giovani avvocati, che critica «fortemente la novella normativa inserita nel testo, che va ad introdurre nel processo civile ulteriori filtri di ammissibilità in appello, di riduzione dei motivi del ricorso in Cassazione, oltre che le nuove e rigide modifiche della legge Pinto. Tali misure – aggiunge il leader dei legali under45 – costituiscono soltanto oneri e impedimenti posti a carico della collettività, in quanto limitano sia l’esercizio del diritto di difesa del cittadino che la stessa libertà di accesso alla Giustizia per la tutela dei diritti ed interessi legittimi».
L’Aiga denuncia anche «l’assoluta incostituzionalità dello strumento del decreto legge, privo dei requisiti di necessità ed urgenza, tenuto conto – chiude Greco – che le modifiche al codice di procedura civile entreranno in vigore successivamente alla legge di conversione del provvedimento stesso».

lunedì, giugno 25, 2012

Cassazione: va sospeso il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato se pende procedimento penale.


Con sentenza n. 5991/2012, il massimo consesso di Piazza Cavour ha ricordato che deve essere sospeso il procedimento disciplinare a carico dell'avvocato, se pende per i medesimi fatti un procedimento penale. In particolare, gli Ermellini hanno sottolineato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'articolo 653 Cpp disposta dall'articolo 1 della legge 97/2001, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, s'impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza dei procedimento penale ai sensi dell'articolo 295 Cpc: ne consegue che il Consiglio nazionale forense deve procedere a una delibazione in ordine all'effettiva identità esistente tra le condotte contestate all'incolpato in sede penale e quelle per le quali egli è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, onde verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del secondo.
Secondo la ricostruzione della vicenda, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Voghera notificava all'avvocato, un atto di citazione contenente l'indicazione di determinati addebiti contestati al professionista in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate ad un periodico con le quali imputava ad un altro Avvocato di aver chiesto in via monitoria nei confronti di un Comune un compenso della attività professionale svolta in favore della predetta Pubblica Amministrazione spropositato rispetto a quello asseverato dal COA di Voghera.
L'avvocato, sottoposto a procedimento disciplinare, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 653 c.p.p., e art. 295 c.p.c. in quanto, la decisione impugnata del CNF interveniva quando era già pendente presso il Tribunale di Bergamo un procedimento penale per i medesimi fatti, nel quale l'esponente era imputato e l'altro Avvocato rivestiva la qualità di parte offesa.
Sosteneva dunque la necessità di sospendere il procedimento disciplinare. Ritenendo il motivo fondato, la Corte, ha quindi accolto il ricorso dell'avvocato imputato in un procedimento penale.

Evento formativo del 29 giugno 2012.

...UN UTILE RIPASSO DI ECONOMIA POLITICA.

venerdì, giugno 22, 2012

L'INSEGNAMENTO DI UN GRANDE AVVOCATO........

Nuova Tariffa giudiziale: prime indiscrezioni sul Regolamento predisposto dal Ministero.


Secondo la bozza di Regolamento stilata dagli uffici del Ministero, contenente le linee guida in materia di compensi giudiziali dei professionisti, per gli avvocati, la liquidazione avverrà per fasi, con un incentivo del 25% se il procedimento si conclude con la conciliazione.
Invece è prevista una decuratazione del 50% nei casi d’inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito.
I 42 articoli del Regolamento, redatto dal Ministero della Giustizia sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti, prevedono una remunerazione, di regola, per cinque fasi nei giudizi civili, amministrativi e tributari: quella di studio della controversia, di introduzione del procedimento, la fase istruttoria, quella decisoria e quella esecutiva (alla quale devono essere assimilate le procedure concorsuali). Per le cause di lavoro, quando il valore non è superiore a mille euro il compenso è di regola ridotto sino alla metà; una decurtazione che può scattare anche nelle controversie da legge Pinto, per il risarcimento danni da eccessiva durata del processo.
Il compenso comprende, tra l'altro, le attività collegate a oneri amministrativi o fiscali e le sessioni con per rapporti con colleghi, consulenti o magistrati.
Nel penale, per l'assistenza a minori, possibile il taglio del 50% della parcella.

Avvocati: la PEC vale come “elezione di domicilio” (Sez. Unite Civili Cassazione del 20 giugno 2012).


L’obbligo di indicare negli atti di causa l’indirizzo di PEC comunicato all’Ordine evita all’avvocato, che non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione ‐ Sezioni Unite Civili, con sentenza 20 giugno 2012, numero 10143. La questione sottoposta all’attenzione del Massimo Consesso ha riguardato l’interpretazione dell’art. 82 del Reggio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al codice di procedure civile dalla Legge di Stabilità (Legge 12 novembre 2011, n. 183).
La questione controversa è stata risolta dagli Ermellini, alla stregua del seguente principio di diritto:
 “L’art. 82, r.d. n. 37 del 1934 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c. (…), e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 (…) consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificato comunicato al proprio ordine”.

mercoledì, giugno 20, 2012

AIGA Salerno: Summer Party 2012.

L'AVVOCATURA SI OPPORRA' ALLA DISTRUZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE.

Disinformati gli attacchi gratuiti all’Avvocatura (Alpa replica ad Ainis).

Mi ha fatto specie l’articolo sulla riforma della professione forense del professor Michele Ainis, pubblicato sul Corriere della Sera, per diverse ragioni. In primis, perché formulato con una rozza vis polemica che non si giustifica né per l’argomento trattato né per i complessi problemi che la riforma risolve in modo egregio. Anzi, da un docente di diritto costituzionale mi sarei aspettato che prendesse posizione su alcuni dei nodi che la riforma affronta, ovviamente nell’ambito di una civile discussione orientata a far progredire il nostro ordinamento giuridico, l’accesso alla giustizia dei cittadini, l’esercizio corretto della professione forense. Invece i problemi –pur accennati in qualche modo – vengono liquidati con una sufficienza e una inconsapevolezza che mi hanno davvero stupito.
L’incipit riferisce di un “silenzio generale” che circonderebbe la riforma che è approdata in aula alla Camera proprio in questi giorni : essendo dotati di una accurata rassegna stampa, potrei smentire con una serie di faldoni corposa e pesante questa affermazione.
Credo che si tratti della riforma, in materia di professioni, che più ha coinvolto i media, a partire da tre anni fa, quando si mise in cantiere un testo che approdò al Senato, e dopo una lunga attesa, molti ostacoli, molti espedienti per interromperne o rallentare il cammino, fu approvato da una larga maggioranza prima in Commissione e poi in aula.
Mi spiace che il professor Ainis sostenga che l’approvazione di un ramo del Parlamento e poi il prosieguo dell’iter sia frutto della “lobby” dei 133 avvocati parlamentari perché questa affermazione è al tempo stesso offensiva per loro e inconsistente per i lettori: la riforma della professione forense attende dal 1961 (Congresso di Genova) di essere esaminata dai Parlamenti che si sono succeduti nel corso di questi cinquant’anni.
Altrettanto offensiva è la virulenza con cui l’Autore si scaglia contro la riforma, bollandola come espressione della “dottrina fascista delle corporazioni”: la riforma contiene molte innovazioni, rispetto alla legge del 1933, volte alla qualificazione degli studi di Giurisprudenza, del tirocinio, della qualificazione professionale attraverso l’aggiornamento continuo e le specializzazioni, rafforza le garanzie per gli assistiti, introducendo l’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale, e molte altre previsioni che collocano l’attività forense in un mercato più concorrenziale.
Se invece l’aggettivazione è utilizzata come un’arma per gettare discredito sul sistema ordinistico, basterebbe aver seguito la discussione ampia, colta, precisa che si è sviluppata in questo triennio all’interno dell’ Avvocatura e all’esterno, con le diverse istituzioni che se ne occupano, per comprendere quanto sia fallace ogni sistema alternativo, e come il nostro sia in linea con le prescrizioni comunitarie e con i modelli che si sono via via formati in Europa.
Il professor Ainis si scaglia anche contro il Consiglio nazionale forense, ragione per la quale ho sentito il dovere di confutare i suoi argomenti, che altrimenti avrei lasciato correre per la loro … giusta collocazione: mi fa specie che egli non conosca la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, che ne hanno da molti anni legittimato non solo il ruolo – qualificandolo come giudice speciale – ma anche il rilievo istituzionale, quale ente pubblico non economico rappresentativo dell’intera categoria forense.
E come giudice – che si occupa dei ricorsi degli incolpati avverso i provvedimenti sanzionatori di prime cure – il CNF svolge la sua attività: posso apparire pochi i procedimenti trattati? Il professor Ainis non ha mai controllato, e se lo avesse fatto, avrebbe per correttezza dovuto parlarne, quanti sono i procedimenti che si concludono in primo grado con l’accettazione della sanzione.
Il professor Ainis fa carico alla categoria di non aver frapposto un argine all’ampliamento eccessivo degli iscritti: se mi avesse consultato o se si fosse informato, avrebbe saputo che è da più di vent’anni che il CNF insiste con tutti i Ministri Guardasigilli che si sono succeduti nella carica per l’introduzione di regole selettive e più qualificanti all’atto dell’esame di abilitazione. Abbiamo subìto, non certo auspicato, la situazione oggi in emersione. Quanto poi alla conformità alle prescrizioni comunitarie della disciplina attualmente all’esame della Camera possono rassicurarlo, se ne fosse il caso (e forse lo sarebbe), gli studi che abbiamo condotto per dimostrare che negli ultimi tempi si è fatto un uso distorto, ideologico, insomma, falso dell’argomento, posto che ogni aspetto della legislazione sull’attività forense è stato vagliato della Corte di Giustizia e conservato nella sua interezza.
Proprio per la sua formazione di costituzionalista il professor Ainis avrebbe dovuto chiedersi se è corretto istituzionalmente che il Governo faccia la gara con il Parlamento a disciplinare la materia.
Il Governo lo farebbe con un “regolamento”, fonte secondaria, che certo non si attaglia – è incostituzionale , insomma – alla materia che riguarda la difesa dei diritti dei cittadini , l’accesso alla giustizia, la protezione dei valori fondanti della nostra società. Gli appare “democratico” lo scavalcamento della volontà del Parlamento ad opera del Governo? Oppure gli ricorda qualche altro momento della nostra tragica storia?
 20 Giugno 2012

Guido Alpa

martedì, giugno 19, 2012

EVENTO FORMATIVO DEL 21 GIUGNO 2012 (N. 3 CREDITI).

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: ASTENSIONE DALLE UDIENZE IL 5 LUGLIO.


L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'OUA 
riunitasi a Roma il 15 e 16 giugno 2012 presso la Cassa Forense
ESPRIME 
ampia condivisione per tutte le iniziative che ordini circondariali, amministrazioni municipali e cittadini stanno attuando sul territorio contro l'indiscriminata soppressione della giustizia di prossimità
CONFERMA 
il proprio impegno perché si pervenga ad una rinnovata geografia giudiziaria non con tagli sommari come quelli prospettati dal Ministro della Giustizia, ma attraverso un ragionato e condiviso esame delle esigenze di ogni singolo territorio
SEGNALA 
la disponibilità ad essere presente sul territorio come già avvenuto nella manifestazione delle 100 città e di essere di supporto alle eventuali iniziative per dichiarare l'incostituzionalità della normativa di revisione della geografia giudiziaria A tale proposito
RILEVA 
- che la totale soppressione degli uffici del GdP non circondariali si pone in netto contrasto con la legge istitutiva di questo giudice che aveva individuato nella Giustizia laica lo strumento per essere il più vicino possibile alle esigenze del cittadino nell'accedere alla "giustizia" cosiddetta "minore". A conferma, ancora oggi sul sito del Ministero della Giustizia, nell'illustrazione delle finalità demandate alla giustizia di pace, si legge che "il giudice di pace è l'ufficio giudiziario che per sua dislocazione geografica sul territorio è il più vicino al cittadino"; - che la totale soppressione delle sezioni distaccate e di un cospicuo numero di tribunali non capoluogo di provincia si pone in netto contrasto con i principi della delega, perché ignora in maniera rilevante il criterio di ridistribuzione territoriale che, assieme agli altri parametri individuati in estensione territoriale, infrastrutture, criminalità, costituivano il punto essenziale della normativa di agosto 2011; 
RIBADISCE 
la necessità che in questa materia, che incide su diritti intangibili del cittadino, ci si attenga ai principi deliberati nel Congresso Straordinario Forense di Milano;
SEGNALA CON PREOCCUPAZIONE 
che ove la delega venisse attuata senza tener conto dei precedenti principi, la Geografia Giudiziaria risulterà ancora più sbilanciata di quella attuale, non potendosi certo negare che, per le deroghe introdotte e i criteri applicati, non si perverrà ad un generale riequilibrio degli uffici ma piuttosto a conservare uffici di ridottissime dimensioni o di grande dimensioni. Certamente nel panorama della Geografia sparirà l'ufficio medio, fino ad oggi simbolo di miglior rapporto costi/efficienza;
INVITA 
i Consigli dell'Ordine, le Associazioni Forensi, le Amministrazioni comunali, le Associazioni, i Comitati territoriali, ad attuare ogni più opportuna iniziativa per contrastare i provvedimenti legislativi di revisione demolitoria della geografia giudiziaria;
DELIBERA ALTRESI' 
a seguito della discussione svolta nell' Assemblea OUA con i componenti del Coordinamento degli Ordini Forensi Minori 1) di sollevare in tutte le sedi questioni di incostituzionalità della normativa sulla geografia giudiziaria investendo dell'argomento anche il Parlamento e il Governo; 2) di aderire e partecipare a tutte le manifestazioni indette dai Consigli sul territorio; 3) di chiedere l'audizione nelle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera sulla revisione della geografia giudiziaria; 4) di chiedere al Ministro della Giustizia l'immediata trasmissione del progetto di revisione della geografia giudiziaria preannunciato sulla stampa; 5) di proclamare l'astensione dalle udienze per il giorno giovedì 5 luglio 2012 con contestuale convocazione di Assemblee in tutti gli uffici giudiziari; 6) di proporre una legge di iniziativa popolare per la riformulazione dei criteri di revisione della geografia giudiziaria sulle basi delle indicazioni espresse dall'OUA e recepite nella mozione finale del Congresso Straordinario Forense di Milano; 7) di contrastare la proposta normativa sull'appello cassatorio e sulla legge Pinto; 8) di invitare gli avvocati a non versare il contributo unificato, in segno di protesta, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola; 9) di chiedere audizione al Capo dello Stato e ai Presidenti di Camera e Senato per illustrare le ragioni dell'avvocatura sulla revisione della geografia giudiziaria, sul processo civile e sulla riforma della professione forense.
Roma, 16 giugno 2012

sabato, giugno 16, 2012

Geografia giudiziaria: documento congiunto del COA e dell'ANM di Salerno.


CONSIGLIO DELL’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI di SALERNO 

Ai Parlamentari e ai Rappresentanti istituzionali della Provincia di Salerno.

Le indiscrezioni circolate in questi giorni sull’accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro e sulla soppressione di tutte le Sezioni Distaccate del Tribunale di Salerno (oltre alla tematica, già nota, della soppressione di tutti gli uffici del Giudice di Pace non aventi sede nei capoluoghi dei circondari) hanno immediatamente indotto l’ANM di Salerno e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno a organizzare l’odierno incontro per un indifferibile confronto con i parlamentari della nostra provincia e con tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, nonché con l’opinione pubblica.
La Magistratura associata e l’Avvocatura guardano con favore allo spirito della legge delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Legge 14.9.2011 n. 148 di conversione del D.L. 13.8.2011 n. 138) che, nel prevedere il riequilibro delle attuali competenze territoriali, con la soppressione di alcuni tribunali e della gran parte delle sezioni distaccate, costituisce un concreto intervento che si muove finalmente nella direzione di una maggiore efficienza dell’amministrazione della giustizia.
Non bisogna quindi assolutamente sprecare questa occasione facendo prevalere sterili interessi corporativi o campanilistici.
Per questo Magistrati e Avvocati, alla luce delle notorie disfunzioni più volte constatate, concordano sulla necessità della soppressione di tutti gli uffici del Giudice di Pace non aventi sede nel luogo del circondario ove insiste il tribunale, o la sezione distaccata, e sulla necessità dell’accorpamento al Tribunale di Salerno delle Sezioni distaccate di Amalfi, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino e Montecorvino Rovella, provvedimenti che consentiranno anche un recupero di magistrati e di personale amministrativo da impiegare più razionalmente negli altri uffici giudiziari del circondario di Salerno.
Sul paventato accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro e sulla soppressione della Sezione distaccata di Eboli si impongono invece necessariamente considerazioni di carattere diverso. Si impone il rispetto delle regole.
Per Sala Consilina la regola è quella dettata dall’art. 2 lett. e) Legge 148/2011 (“assumere come prioritaria linea di intervento (…) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni”).
È quindi inconcepibile che il Tribunale di Sala Consilina possa essere accorpato ad un Tribunale di dimensioni minori come quello di Lagonegro situato non solo in un’altra provincia, ma addirittura in un’altra regione.
Per questo l’ANM di Salerno e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno chiedono con forza che le competenze giudiziarie del Tribunale di Sala Consilina rimangano all’interno del Distretto della Corte di Appello di Salerno.
Per Eboli la regola è quella dettata dall’art. 2 lett. d) Legge 148/2011 che non prevede affatto la possibilità di sopprimere tutte le sezioni distaccate ma al contrario indica i criteri per l’individuazione di quelle che devono essere mantenute, criteri che sono quelli fissati nella precedente lett. b): “… secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata”.
 La Sezione distaccata di Eboli risponde pienamente a questi criteri: è una della più grandi Sezioni distaccate sull’intero territorio nazionale; comprende 34 Comuni; ha come utenza una popolazione di oltre 200.000 abitanti; è gravata da carichi di lavoro impressionanti (circa 30.000 cause civili e circa 3.000 cause penali); il nucleo territoriale Eboli-Battipaglia-Capaccio costituisce un polo agricolo e industriale di rilievo economico tale da determinare un contenzioso civile rilevante anche qualitativamente e da stimolare gli interessi della criminalità organizzata.
Per questo l’ANM di Salerno e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno chiedono con forza che la Sezione distaccata di Eboli non venga soppressa e che anzi venga potenziata attraverso il rafforzamento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo. Magistrati e Avvocati, mettendo da parte interessi corporativi, si sono assunti le loro responsabilità. Insieme chiedono che le altre Istituzioni assumano le proprie responsabilità verso i cittadini che rappresentano.
Salerno, Palazzo di Giustizia, 15 giugno 2012.

 Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Avv.Americo MONTERA
Il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Salerno
Dott.Vincenzo PELLEGRINO

L'AFORISMA DEL SABATO.