lunedì, aprile 05, 2010

GIUSTIZIA CIVILE: AL SUD PROCESSI DURANO IL DOPPIO DEL NORD.


(AGI) - Roma, 5 apr. - Giustizia civile in evidente difficolta’. Nel Nord Italia i procedimenti durano la meta’ di quanto durano al Sud.
E’ quanto emerge da uno studio della Banca d’Italia dedicato ai divari territoriali nella giustizia civile in Italia.
Sulla base dei dati forniti dal ministero della Giustizia - scrive Banca d’Italia - la durata stimata dei procedimenti nei distretti del Mezzogiorno nel 2006, era di 1.209 giorni per la cognizione normale e 1.031 giorni per le cause in materia di lavoro, previdenza e assistenza; al Centro-Nord i valori si attestavano rispettivamente a 842 e 521 giorni.
Considerando i singoli distretti, la durata dei procedimenti di cognizione ordinaria nei tribunali del distretto meno efficiente, Lecce, era pari a circa tre volte quella del distretto piu’ efficiente, Torino.
Piu’ marcate risultavano le differenze nel caso di procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza: la durata media nel distretto meno efficiente, Taranto, era pari a circa sette volte quella del distretto maggiormente efficiente, sempre Torino.

mercoledì, marzo 31, 2010

Alfano: intercettazioni, subito la legge.


Campagna elettorale finita, riapre il “cantiere giustizia” ed il guardasigilli Alfano indica una priorità ben precisa: “La maggioranza chiederà l’immediata calendarizzazione del ddl sulle intercettazioni” in Parlamento.
Alfano ha ribadito che varare un provvedimento sulle intercettazioni “servirà a riportare l’uso” di questo strumento “a limiti accettabili, per far sì che queste non vengano fatte a tappeto anche nei confronti di chi non è coinvolto nelle indagini e infine a impedire che le conversazioni finiscano poi pubblicate sui giornali”.

Danno morale: quantificazione, criteri, precisazioni (Cassazione civile sentenza n. 5770/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2010, n. 5770
(Presidente Varrone - Relatore Filadoro)
“Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento.
Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico.”

martedì, marzo 30, 2010

XXX Congresso Nazionale Forense di Genova: convocazione.


Nella mia qualità di Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto,
CONVOCO
il XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
in GENOVA
nei giorni dal 25 al 27 novembre 2010
con il titolo
“ L’AVVOCATURA NELLA SOCIETA’
TRA SISTEMA ECONOMICO E TUTELA DEI DIRITTI “
sottotema
“ Diritti Umani e Ruolo Sociale dell’Avvocatura “
I lavori congressuali si terranno a bordo della Nave da crociera Costa “ Concordia ” e saranno regolati secondo il programma che sarà successivamente inviato.
Seguirà, a cura dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la trasmissione del materiale da utilizzarsi per la elezione dei delegati e per la iscrizione al Congresso.
Avv. Prof. Guido Alpa

domenica, marzo 28, 2010

Programma IX Conferenza Nazionale Cassa Previdenza Avvocati.

Aumentati i diritti di copia degli atti.

Fallimento e fondo patrimoniale (Cass. Civ. sent. n.1112/2010).


CASSAZIONE CIVILE, Sezione I
Sentenza n. 1112 del 22 gennaio 2010

Svolgimento del processo
Con decreto del 10.4.2003 il giudice delegato del Tribunale di Potenza autorizzava il curatore ad acquisire all'attivo del fallimento Pa. Gi. beni immobili di proprieta' del fallito costituiti in fondo patrimoniale.
Il provvedimento, reclamato, veniva confermato dal Tribunale, che rilevava come "la garanzia della procedura concorsuale deve applicarsi anche a favore dei creditori familiari dell'imprenditore, non sussistendo ragioni per riservare loro un trattamento deteriore rispetto ad altri creditori"; che trattandosi del fallimento di un solo coniuge, l'acquisizione dei beni avrebbe dovuto essere limitata alla quota di pertinenza; che non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, essendo stata dettata la norma in questione con riferimento al diverso e ormai soppresso istituto del patrimonio familiare; che sugli immobili in questione era stata costituita ipoteca a garanzia di un finanziamento (articolo 169 c.c.), e quindi il diritto dell'istituto di credito mutuante avrebbe dovuto essere in ogni modo soddisfatto.
Avverso la decisione Pa. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento. Entrambe le parti depositavano infine memoria.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 12.11.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di impugnazione Pa. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione della L.F., articolo 46, articolo 170 c.c., per il fatto che i beni del fondo patrimoniale non sarebbero compresi nel fallimento, in quanto rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi, e la relativa acquisizione sarebbe preclusa dal disposto di cui alla L.F., articolo 46, n. 3; 2) violazione dell'articolo 132 c.p.c., per la contraddittorieta' della motivazione, estranea al "thema decidendum".
Accertato infatti che sui beni del fondo possono essere soddisfatti soltanto i crediti contratti per i bisogni della famiglia "non si comprenderebbe la ragione o quanto meno l'utilita' dell'acquisizione dei beni del fondo patrimoniale all'attivo del fallimento".
Osserva il Collegio che, dall’ interpretazione di quanto rappresentato (per vero non con assoluta chiarezza) con il ricorso, si desume che sostanzialmente il ricorrente ha soffermato la sua attenzione non sui profili procedimentali dell'acquisizione (decreto del giudice delegato), ma sugli aspetti sostanziali della vicenda (sui quali soltanto ha incentrato la sua difesa il controricorrente), sostenendo in particolare che il dettato di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, escluderebbe comunque la possibilita' per il curatore di acquisire i beni facenti parte del fondo patrimoniale, salva la conoscenza, da parte del creditore, che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 c.c.).
In particolare il Tribunale di Potenza aveva ritenuto che non fossero ravvisabili validi motivi per escludere che i beni del fondo patrimoniale, quali beni del fallito, dovessero essere inclusi nel fallimento; che il soddisfacimento dell'esigenza posta a base della costituzione del fondo patrimoniale ben avrebbe potuto essere soddisfatta anche con l'acquisizione dei relativi beni da parte degli organi fallimentari, con la formazione di una massa separata destinata soltanto a soddisfare i creditori per debiti contratti nell'interesse della famiglia; che segnatamente non sarebbe stata correttamente evocabile nel caso di specie, in cui si tratta di fondo patrimoniale, la disposizione di cui alla L.F., articolo 46, n. 3, che sottrae al fallimento i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare (salvo quanto disposto dagli articoli 170 e 326 c.c.), attesa la diversita' dei due istituti.
Tuttavia, quanto a quest'ultimo punto, pur essendo condivisibile il rilievo attinente alla non coincidente disciplina dei due istituti in esame, essenzialmente consistenti nella maggiore attenuazione dei vincoli di inalienabilita' e inespropriabilita' disposta con riferimento al fondo patrimoniale, occorre evidenziare come risultino identici sia i rispettivi fini perseguiti, in entrambi i casi individuabili nell'obiettivo di garantire un substrato patrimoniale alla famiglia, sia lo strumento a tal fine predisposto, consistente nella predisposizione di un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilita' ed espropriabilita.
Cio' induce dunque a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del merito, la disposizione contenuta nella L.F. articolo 46, n. 3, dettato nella vigenza del patrimonio familiare debba trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto.
D'altra parte in tal senso depongono anche le ulteriori seguenti considerazioni.
Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte, che pur non avendo affrontato la questione dalla angolazione sopra indicata ha comunque escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento (C. 00/8379, C. 90/11449).
Inoltre la modifica apportata alla L.F., articolo 46, n. 3, dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, con la quale fra l'altro il richiamo al patrimonio familiare e' stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, circostanza che indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziche' alla volonta' del legislatore.
Infine dalla previsione contenuta nella L.F., articolo 155, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, che esclude l'acquisibilita' al fallimento dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cosi' confermando il principio della non confondibilita' di beni deputati al soddisfacimento di specifiche esigenze secondo le modalita' normativamente indicate, con gli altri beni dell'imprenditore fallito.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con cassazione senza rinvio del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 382 c.c., u.c..
La sostanziale novita' della questione e le modifiche normative intervenute dopo la proposizione del ricorso inducono alla compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

venerdì, marzo 26, 2010

Giustizia/ Maroni: Anche i magistrati possono essere criticati.


Milano (Apcom) - "Quando il premier Berlusconi critica la magistratura diventa denigrazione, quando un magistrato dice di noi cose pazzesche diventa diritto di critica: ci sono due pesi e due misure".
Così il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha risposto alla domanda se fosse d'accordo con le quotidiane critiche di Silvio Berlusconi ai magistrati, nel corso di una intervista nel corso della trasmissione "Mentana condicio" sul sito Web "Corriere.it".
"Serve una riforma della Giustizia - ha sottolineato Maroni - per tornare a rapporto corretto tra politica e magistratura, una riforma che nell'ultimo anno poteva essere fatta in modo compiuto: spero che, come ha annunciato il premier, la faremo entro la fine della legislatura"
Poi il ministro è entrato nel merito della questione, spiegando che "quando il premier Berlusconi critica la magistratura diventa denigrazione, quando un magistrato dice di noi cose pazzesche diventa diritto di critica: ci sono due pesi e due misure".
Maroni ha quindi evidenziato "casi concreti di giudizi criticabili fatti da magistrati, come da ultimo la reimmissione in libertà di tre mafiosi".

Alfano: “Aboliremo la legge Bersani”.


Alfano parlando a Sulmona, in Abruzzo, per sostenere il candidato Pdl alla presidenza della provincia dell’Aquila, ha annunciato: “Intendo convocare subito dopo la pausa pasquale gli stati generali dei professionisti italiani che rappresentano un milione di partite Iva”.
La finalità del Ministro è esplicita: “rimuovere dalla legislazione italiana tutte quelle norme introdotte con Bersani, le sue lenzuolate che con il finto intendimento di proteggere i cittadini, non hanno protetto i cittadini ma hanno penalizzato tutti i professionisti italiani”.
“La democrazia — ha continuato Alfano - non è una serie di divieti e di obblighi tra i quali devi fare slalom. E l’insieme delle regole e dei diritti che consentono a ciascuna persona di esprimere il meglio di se stesso. E noi abbiamo intenzione di togliere tutte quelle regole che non servono ma creano solo ostacoli alla libertà e alla crescita dei cittadini”.

Dalle amministrative un segnale per i giovani avvocati.


L'imminente rinnovo di ben 13 consigli regionali è un importante test per partiti e coalizioni, ma al di là delle accese schermaglie elettorali dovrebbe essere anche un'occasione per discutere di programmi. La situazione non è rosea.
L'Italia annaspa in una crisi che presenta radici nell'economia globale ma anche caratteristiche tutte locali come la mancanza di sostegno alle attività professionali e la patologica carenza di giusti criteri di selezione della dirigenza.
Per risollevare le sorti di un Paese bloccato occorrono interventi lungimiranti ed obiettivi condivisi anche a livello regionale. È quindi auspicabile un impegno verso lo sviluppo, che valorizzi tutte le risorse, compresi i professionisti.
Le regioni hanno le competenze per incidere sulla crescita qualitativa dei professionisti, innanzitutto, attraverso l'approvazione di una legge regionale ad hoc, sulla scia delle esperienze positive già avviate in alcuni territori.
Sostenere le professioni significa poi contribuire allo sviluppo, a patto che la scelta dei professionisti avvenga in base a criteri meritocratici, a rotazione ed attraverso il riconoscimento di pari opportunità a giovani e donne.
Non è un mistero che gli incarichi professionali e le consulenze nelle pubbliche amministrazioni spesso vengano affidati per ragioni clientelari. Né le leggi aiutano più di tanto.
L'Ente pubblico, infatti, deve assegnare il complesso di consulenze e patrocini dopo aver confrontato in maniera concorrenziale almeno cinque offerenti, ma l'obbligo viene meno se l'oggetto dell'affidamento è la consulenza o il patrocinio legale poiché l'incarico è «fiduciario».
In tali condizioni lo scarso utilizzo dei professionisti giovani e di genere femminile contribuisce al depauperamento del territorio che non riesce a preparare, nel medio e lungo termine, il ricambio generazionale ed il conseguente innalzamento del PIL. I dati parlano chiaro. La disoccupazione in Italia ha raggiunto l'8,3%, ma l'allarme è rappresentato dalla disoccupazione giovanile, balzata al 26,5%, il triplo rispetto alla media europea.
E nell'avvocatura? I giovani guadagnano assai meno dei colleghi più anziani; e se l'avvocato è giovane e donna, ricava la metà – e talvolta anche un terzo - rispetto ai colleghi coetanei maschi della medesima area geografica (dati resi noti dalla Cassa forense e dal Censis nel rapporto intitolato «Dopo le buone teorie, le proposte.
Programma di ricerca intervento per le donne avvocato», commissionato dall'Aiga unitamente alla Commissione pari opportunità del Cnf). Sia chiaro, i giovani avvocati non chiedono interventi di sostegno sic et simpliciter. Si attendono che la politica li consideri una risorsa e che investa nelle loro capacità, garantendo al Paese la crescita e la modernizzazione.
Per raggiungere tali obiettivi occorre, da un lato, l'approvazione di leggi regionali che stimolino la crescita qualitativa dei professionisti e ne favoriscano le aggregazioni, soprattutto se giovani e di genere femminile, anche sostenendo percorsi formativi che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze territoriali, ma dall'altro lato bisogna assicurare l'affidamento di incarichi e consulenze attraverso l'adozione di criteri legislativi fondati sulla trasparenza, la meritocrazia, la rotazione ed il riconoscimento di pari opportunità in favore di giovani e donne.
Solo così le amministrazioni locali agevoleranno davvero lo sviluppo utilizzando al meglio una parte importante delle proprie risorse.

di Claudia Pizzurro - Giunta nazionale Aiga

martedì, marzo 23, 2010

Consigli giudiziari: l’Avvocatura chiede la modifica dell'ordinamento giudiziario.


Roma. Una proposta di modifica dell’ordinamento giudiziario per garantire una partecipazione ampia agli avvocati nei consigli giudiziari, gli organi di autogoverno locali della magistratura.
L’ha approvata venerdì scorso il Consiglio nazionale forense, in occasione della seduta amministrativa, accogliendo il lavoro predisposto il 17 marzo nella riunione degli avvocati componenti dei consigli giudiziari coordinata dal consigliere Cnf, Andrea Mascherin.
Le modifiche proposte, in particolare, si propongono di:
a) stabilire per legge che i componenti avvocati partecipano alla discussione e alle deliberazioni anche nelle materie nelle quali non hanno diritto di voto (pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenza dall’impiego) e nella materia di magistratura onoraria; il documento spiega che tale proposta tende a consentire la partecipazione alla discussione in tutte le materie di competenza del consiglio giudiziario, eliminando le incertezze e le diverse prassi che si sono instaurate in sede locale.
b) di prevedere, nelle norme sulla valutazione di professionalità dei magistrati, che il consiglio giudiziario acquisisca e valuti obbligatoriamente anche le “osservazioni motivate dei consigli dell’Ordine degli avvocati”, osservazioni che andranno acquisite anche per le deliberazioni attinenti all’assunzione di incarichi direttivi e semi-direttivi con riferimento all’attitudine al conferimento di tali funzioni. E di prevedere ancora che il Consiglio dell’Ordine che ha presentato osservazioni motivate, abbia la facoltà di impugnare davanti al Tar il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura; obiettivo è quello di assicurare, acquisendo le osservazioni del Coa, utili elementi di conoscenza su fatti specifici che incidono sulla professionalità del magistrato.
c) di prevedere, infine, nel giudizio di idoneità finalizzato al passaggio di funzioni giudicanti e requirenti e viceversa, che il presidente della Corte di appello acquisisca anche le osservazioni motivate del consiglio dell’ordine degli avvocati. Il documento propone ancora di intervenire sulle modalità di elezione e designazione dei componenti dei Consigli giudiziari, per una maggiore rappresentanza geografica e diversificazione delle competente e per consentire alle Regioni ( che con la Finanziaria 2010 possono firmare convenzioni con il ministero per il potenziamento del servizio giustizia) di esprimere un loro componente.
L’obiettivo sotteso a queste modifiche è quello di sviluppare lo spirito delle norme sui consigli giudiziari, introdotte con il decreto legislativo 25/2006 (poi modificato dalla legge Mastella, n. 111/2007), che hanno coinvolto l’avvocatura nell’autogoverno dei magistrati.
Ma è anche quello di garantire uniformità di comportamento e di prassi all’interno dei Consigli giudiziari tra i quali alcuni sono aperti a una salda collaborazione con l’avvocatura, altri meno.
Nella riunione del 17 marzo è stato deciso poi di costituire due gruppi di lavoro: il primo con lo scopo di predisporre una griglia di valutazione dei magistrati che potrà essere utilizzata dai Consigli dell’Ordine e dagli stessi Consigli giudiziari; il secondo si occuperà di redigere un manuale snello per spiegare struttura e compiti dei Consigli giudiziari.
E’ stata infine stabilita l’opportunità di organizzare una serie di eventi formativi a livello distrettuale rivolta sia ai consiglieri dell’Ordine che agli iscritti per favorire la conoscenza su questi organi di autogoverno della magistratura, ai quali l’avvocatura partecipa. Intanto, i rappresentanti legali nei CCGG si riuniranno ancora il 14 maggio.

L'assegno posdatato non è titolo esecutivo (Cass. Civ. Sez.III sent. 5069/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE III CIVILE
Sentenza 11 gennaio - 3 marzo 2010, n. 5069
(Presidente Varrone - Relatore Vivaldi)

Svolgimento del processo

T. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza emessa dal tribunale di Perugia - sezione distaccata di Foligno in data 9.6.2008 ed in pari data depositata, che aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta.
Con l'opposizione l'odierna ricorrente deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo costituito da assegno postdatato.
Resiste con controricorso P. M..
Il giudizio davanti alla Corte di cassazione è iniziato, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., con il deposito in cancelleria, da parte del relatore, della relazione, ai sensi del primo comma dell'articolo citato e la fissazione - con decreto - dell'adunanza da parte del Presidente.
Il decreto e la relazione sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero e notificati ai difensori delle parti. Le parti hanno presentato memoria.
Nella seduta in data 7 maggio 2009 la Corte ha deliberato sul ricorso.
Il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380 - bis, quinto comma c.p.c.. La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di litispendenza proposta dalla resistente.
Non si versa, infatti, in ipotesi di litispendenza quando - come nella specie - nei confronti della medesima decisione vengano proposti sia l'appello, sia il ricorso per cassazione, poiché tale istituto tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
Tale problema non si pone, invece, nel caso in cui siano stati proposti, avverso lo stesso provvedimento, due diversi mezzi di impugnazione, dei quali uno solo previsto dalla legge, perché, in tal caso, venendo in questione l'ammissibilità dell'impugnazione, sulla quale non spiega alcun effetto la contemporanea proposizione di altro diverso mezzo di gravame, è il Giudice davanti al quale è stato proposto il gravame ammissibile a dover decidere sulla impugnazione, mentre l'altro deve dichiarare inammissibile il gravame davanti allo stesso proposto (v. Cass. 6.12.2007 n. 25452; Cass. 10.2.2005 n. 2709).
Nella specie, trattandosi di impugnazione avverso sentenza emessa in materia di opposizione all'esecuzione, il rimedio esperibile - ai sensi dell'art. 616 c.p.c. come modificato, con decorrenza dall'1 marzo 2006, dall'art. 14 l. 24.2.2006 n. 52 -, è quello proposto in questa sede, con il ricorso per cassazione (v. anche S.U. 29.4.2009 n. 9940; Cass. 20.9.2006 n. 20414).
Ne consegue che la Corte di legittimità deve decidere in ordine ai motivi d'impugnazione proposti dalla ricorrente.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, deve rilevarsi quanto segue.
Con tre motivi la ricorrente denuncia violazioni di norme di diritto (artt. 282, 324, 91, primo comma, c.p.c.; 118 R.D. n. 1736 del 1933, come modificato a seguito dell'abrogazione dell'art. 119 medesimo R.D. dall'articolo unico della L. 28 aprile 1967, n. 263; 2059 c.c.).
I quesiti relativi a ciascun motivo sono posti alle pagg. 4 - 5, 7 e 9 del ricorso.
Il ricorso è fondato - per le ragioni che seguono - con riferimento ai primi due motivi da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte.
L'assegno in questione è stato emesso postdatato, usurpando, in tal modo, le funzioni proprie della cambiale, ma sfuggendo alla relativa tassa sul bollo.
Trattandosi, pertanto, di assegno con bollo irregolare (in quanto postdatato), non può essergli riconosciuto natura di titolo esecutivo, nemmeno se successivamente sia stato o venga regolarizzato fiscalmente.
L'esplicita abrogazione, avvenuta in virtù dell'articolo unico della Legge 28.4.1967 n. 263, dell'art. 119 della legge sugli assegni n. 1736 del 1933, che subordinava l'azione di regresso alla regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del Registro ha comportato, infatti, l'abrogazione implicita del precedente art. 118 che, a sua volta, subordinava la qualità di titolo esecutivo dell'assegno alla successiva bollatura nel termine prescritto dalla legge (in tal senso Cass., 6.9.1976 n. 3104; Cass. 21.1.1985 n. 191; Cass. 11.8.1987 n. 6890).
Del resto, il principio della necessità dell'originaria osservanza della legge sul bollo, ai fini del riconoscimento come titolo esecutivo dell'assegno bancario (oltre che della cambiale e del vaglia cambiario), è sancito espressamente dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 il quale, fra l'altro, dispone, al terzo comma, che la relativa inefficacia deve essere rilevata d'ufficio dai giudici, conformemente a quanto prevedeva il terzo comma del richiamato art. 118.
Erroneamente, il giudice di merito ha, pertanto, posto a fondamento della sua decisione, di rigetto dell'opposizione a pignoramento presso terzi, la norma dell'art. 31, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933.
Infatti, ciò che rileva, nella specie, non è la irregolarità come titolo dell'assegno, perché postdatato, ma la sua qualità di titolo esecutivo.
E se è vero che la postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (v. anche Cass. 6.6.2006 n. 13259; Cass. 25-5-2001 n. 71359); è altrettanto vero - per le ragioni esposte - che lo stesso non può valere, però, come titolo esecutivo.
Deve ritenersi, pertanto, che P. M. non poteva agire esecutivamente, come invece ha fatto, in base al titolo in esame (v. anche Cass. 30.8.1996 n. 7985).
Non può, invece,condividersi la censura posta con il terzo motivo che deve essere dichiarato non fondato.
Presupposto specifico dell'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. (del quale l'art. 2059 c.c. è specificazione e norma selettiva dei danni non patrimoniali) è la illiceità del fatto che ha causato il danno.
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere.
Tuttavia la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso.
Il rimedio contro queste evenienze è dato soltanto dalle opposizioni esecutive.
Nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all'opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. 24.7.2007 n. 16308; Cass. 1.4.2005 n. 6895; Cass. 20.7.2004 n. 13455), la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi.
Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (v. anche Cass. 17 ottobre 2003 n. 15551), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie.
La responsabilità processuale per danni ricade, quindi, interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, nell'ambito normativo dell'art. 96 codice di rito.
Ora, con riferimento alla censura proposta, da un lato deve rilevarsi che il giudice del merito ha escluso la risarcibilità dei danni come richiesta, senza alcun riferimento all'art. 96 c.p.c., in questa sede invocato, ma sull'insussistenza del danno ingiusto, essendo la procedura esecutiva stata la conseguenza dell'inadempimento dell'odierna ricorrente.
E sotto questo profilo il giudice del merito è stato consequenziale alla decisione adottata.
Il mutato giudizio di questa Corte in ordine alla domanda proposta con l'opposizione, però, non può automaticamente comportare il riconoscimento di presunti danni ai sensi dell'art. 2043 c.c., danni in ordine ai quali l'attuale ricorrente non ha fornito alcun elemento se non addurre l'illegittimità del pignoramento.
Sotto il profilo, poi, dell'art. 96 c.p.c., profilo che pare per la prima volta sollevato in questa sede - e come tale sarebbe inammissibile perché nuovo - le considerazioni sopra riportate rendono evidente che non ricorra alcuna ipotesi di responsabilità aggravata, avendo l'attuale resistente agito sulla base di quello che riteneva costituire un valido titolo esecutivo, quindi, senza dolo o colpa grave; ma neppure adottando una condotta non contraddistinta da “normale prudenza”.
Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso; va rigettato il terzo e la sentenza impugnata va cassata.
Peraltro, non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma c.p.c., accogliendo l'opposizione all'esecuzione.
La natura della controversia e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

lunedì, marzo 22, 2010

Giustizia/ Casini: Giudici faziosetti, ma sono la minoranza.


Roma, 22 mar. (Apcom) - In Italia ci sono "dei giudici un po' faziosetti, ma sono la netta minoranza".
Lo afferma il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, rispondendo a una domanda sulla giustizia a orologeria nel corso di un'intervista a Sky Tg24. "C'è questa minoranza, ma la stragrande maggioranza dei giudici - insiste Casini - è fatta di persone per bene, che fanno il proprio lavoro".

II Fisco lancia la nuova cartella esattoriale semplificata.


Meno carta e più informazioni utili per la nuova cartella di pagamento di Equitalia, che va in scena con un look tutto nuovo.
Più facile da leggere e da capire, con meno pagine da sfogliare, tante spiegazioni "evita-incomprensioni", avvertenze confezionate di volta in volta "su misura" e una grafica più chiara e dinamica.
Il provvedimento, firmato sabato scorso dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, battezza cosi il nuovo modello semplificato di cartella, che sarà obbligatoriamente adottato per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dopo il 30 settembre 2010.
La nuova cartella è il frutto anche del confronto di Equitalia con le associazioni dei consumatori all'interno del tavolo del Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).
L'intento è coniugare semplicità, chiarezza e brevità, per agevolare i destinatari del messaggio di pagamento semplificato, che sono i cittadini tenuti a versare somme da riscuotere tramite Equitalia, come ad esempio tributi, contributi previdenziali, ma anche sanzioni amministrative e diritti doganali.
Ecco le principali novità della cartella semplificata. Un frontespizio pin ricco e leggibile per la nuova cartella, che già in apertura offre un quadro sintetico del debito del contribuente, riassumendo in un prospetto ad hoc le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle modalità di pagamento, e indicando espressamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella entro cui si deve "saldare" il debito.
Inoltre, per agevolare il contribuente, la cartella indica se gli viene consegnata in qualità di coobbligato e non come debitore principale.
Voltando pagina, il secondo foglio della cartella indica in alto a destra il nome e l'indirizzo dell'Ente che ha emesso il ruolo, rendendolo così immediatamente visibile.
Inoltre, trova una grafica tutta nuova la sezione chiamata "Dettaglio degli importi dovuti", che descrive nello specifico ogni singola iscrizione a ruolo elencata nella consueta area dedicata agli addebiti.
Non solo. Nel nuovo modello le istruzioni sono più complete e dettagliano in maniera organica e puntuale come e dove pagare, fornendo anche le informazioni relative alla possibilità di accedere alla rateazione del pagamento, ora raccolte nella nuova sezione "Dilazioni di pagamento".
La nuova cartella dedica più spazio anche alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo.
L'obiettivo e circostanziare meglio cosa si chiede al destinatario della cartella e cosa può fare se ritiene di essere stato chiamato in causa per errore.
La cartella si chiude con una nuova sezione chiamata "Informazioni utili", con tutte le spiegazioni, supportate dai riferimenti normativi, su spese di notifica, compensi di riscossione, interessi, somme aggiuntive, per rendere più fruibile il messaggio ed evitare al contribuente eventuali incertezze.

"Il contenzioso degli stranieri" (evento formativo - n. 3 crediti)

domenica, marzo 21, 2010

COA Salerno: evento formativo del 26 marzo 2010 (n. 3 crediti).

Incontro di formazione sulla mediazione civile.


Camera di Commercio
Sala Genovesi

GIOVEDI’ 25 MARZO 2010

Incontro di studio sul tema:

“La mediazione civile: aspetti applicativi immediati”


PROGRAMMA

Ore 15,30: Arrivo e registrazione partecipanti
Ore 15,45: Inizio lavori

SESSIONE LAVORI
Presiede: Avv. Michele Gorga
Moderatore: dott.ssa Irene Ada Giannuzzi

Ore 15,50:
Relatori:
Avv. Maurizio Rossi
Avv. Marco Marinaro
Avv. Alessandra Maio

Ore 17,30: Coffee Break

Ore 17,45: Dibattito

Ore 19,00: Conclusione dei lavori


LA COMMISSIONE
dr. Salvatore Di Lonardo – dr. Alfonso Raimo – dr.ssa Irene Ada Giannuzzi
dr. Gianluca D’Aiuto – dr. Michele Gorga