domenica, dicembre 06, 2009
sabato, dicembre 05, 2009
MAFIA: CNF, PENTITISMO SI’ MA ATTENTI AI DANNI COLLATERALI.

(AGI) - Rimini, 5 dic. - “Quando parliamo di pentitismo dobbiamo porci una domanda in premessa: e’ un paese normale un paese dove ampie porzioni di territorio sono in mano a un contropotere criminale? Io penso di no. Piuttosto, occorre analizzarne i danni collaterali: l’uso del pentitismo come tecnica investigativa e mancanza di adeguate guarentigie”.
Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Ubaldo Perfetti, intervenendo alla tavola rotonda “Giustizia, parliamone insieme”, nell’ambito del I Salone della Giustizia.
“L’uso politico dei pentiti e i suoi danni collaterali non esisterebbero se esistesse l’immunita’ come disciplinata dai padri costituenti”, ha sottolineato Perfetti per il quale e’ anche vero che in una situazione in cui “la politica si e’ ritratta, la magistratura ha debordato dal proprio ambito”.
Per il vicepresidente del Cnf “l’indipendenza della magistratura e’ un bene assoluto ma non puo’ esistere un potere senza responsabilita’”.
Sul sistema giustizia, Perfetti ha sottolineato i danni gravi subiti dall’Italia per lo stato comatoso della giustizia civile. “Il rapporto della Banca Mondiale pone l’Italia al 156esimo nella graduatoria dei paesi piu’ appetibili per gli investimenti internazionali”, ha concluso.
Riconvenzionale ed Rca: occorre la preventiva richiesta di risarcimento danni (Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009, n. 22597).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 167/2005 proposto da:***** ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
*****, *****, *****SPA;- intimati -avverso la sentenza n. 3 916/2004 della GIUDICE DI PACE di NAPOLI, emessa il 20/01/2004,depositata il 23/01/2004; R.G.N. 54681;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
lette le conclusioni scritte dal Sost. Proc. Gen. Dott. Antonietta Carestia, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
*****, società mutua di assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di pace di Napoli del 20-23 gennaio 2004 che ha dichiarato il pari concorso di colpa dei due conducenti ***** e ***** in ordine all'incidente stradale del ***** ed ha condannato attrice e convenuta (in solido con le rispettive compagnie di assicurazione) al risarcimento della metà dei danni subiti dalle rispettive vetture.Il ricorso si articola in quattro, distinti motivi. Le altre parti non hanno svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.
Motivi della decisione
Appare assorbente l'esame del primo motivo di ricorso con il quale la compagnia di assicurazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, rilevando che la convenuta ***** non aveva provveduto, a sua volta, ad inviare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia di assicurazione dell'attrice *****, proponendo direttamente domanda riconvenzionale nei confronti della stessa attrice (la compagnia di assicurazione ***** era stata chiamata in estensione della domanda riconvenzionale di danni nei confronti della *****, così come si desume dalla sua formulazione letterale).Il motivo è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (successiva a Cass. s.u. 12006 del 1991), secondo la quale nell'ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonchè al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione - tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della "ratio" della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento) - anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenuto che assuma a sua volta - la responsabilità, esclusiva o concorrente, dell'attore (Cass. 1513 del 1993, 4411 del 1993, 10413 del 1994, 12189 del 2006).
A questo riguardo è stato anche di recente ribadito che l'onere imposto al danneggiato dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, salva la preclusione del giudicato, anche implicito, restando tuttavia escluso che sia obbligo del giudice acquisire "ex officio" la relativa documentazione.
Ne consegue che il relativo mancato rilievo integra "error in procedendo" ed è deducibile con ricorso per cassazione anche contro le pronunzie rese dal giudice di pace secondo equità, attenendo alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 24 Cost., comma 2, mentre l'equità di tale giudice si riferisce alle sole norme sostanziali. (Cass. n. 18493 del 2006, 12537 del 2007).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale, consolidato, orientamento.
L'accoglimento di tale motivo, con assorbimento di tutte le altre censure (e tra queste anche di quelle riguardanti la validità della polizza assicurativa) determina la cassazione della sentenza impugnata per la sola parte riguardante la condanna dell'***** al pagamento dei danni subiti dalla convenuta, nei limiti dell'accertato, pari, concorso di colpa, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di merito.
La ***** è stata chiamata in giudizio dalla propria assicurata ***** a seguito della domanda riconvenzionale di danni svolta dalla *****, la quale - in sede di conclusioni - ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni dell'attrice ed, in via alternativa e solidale, la condanna della *****. Va, infatti, ricordato (anche sotto il profilo dell'art. 363 c.p.c., comma 2) che la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall'assolvimento dell'onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell'assicuratore secondo la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (applicabile "ratione temporis"), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell'art. 18 della legge suddetta, che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'art. 2054 cod. civ..
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persona contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a..
L'affermazione di tale principio è priva, tuttavia, di qualsiasi concreta conseguenza nel caso di specie, considerato che nessuna censura è stata rivolta dalla attrice, avverso la sua condanna diretta al pagamento della somma disposta dal primo giudice.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, la domanda riconvenzionale, svolta nei confronti della *****, deve essere dichiarata improponibile.
Quanto al regolamento delle spese, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra ***** e tutte le altre parti, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (assorbiti gli altri).Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda svolta nel confronti di *****, compagnia assicuratrice della attrice, dalla convenuta.
Compensa le spese dell'intero giudizio tra ***** e le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2009
venerdì, dicembre 04, 2009
I penalisti: riforme in ritardo per colpa dell'Anm.

Rimini - "Se siamo ancora lontani dalla stagione delle riforme più volte annunciata dal governo, la responsabilità è dell’Associazione nazionale magistrati che ostacola un rinnovamento organico della giustizia".
A sostenerlo Vando Scheggia, componente della Giunta dell’Unione camere penali italiane, intervenuto nel dibattito "Riforma del processo penale", nel corso del Salone della Giustizia di Rimini.
"Uno dei principali problemi che da anni affliggono il sistema giudiziario - spiega Scheggia - è la sottrazione di ben 255 magistrati all’attività giudiziaria e la loro assegnazione ad altre funzioni amministrative e politiche, alcune delle quali incredibili ed immaginabili. Il fenomeno dei fuori ruolo - continua - è molto grave negli aspetti politici ed ancor prima istituzionali perchè sottrare ingenti risorse all’attività giudiziaria, creando pericolose contiguità ed invadenze con la poltica, rendendo quest’ultima subalterna alla magistratura stessa".
"Gli avvocati penalisti - sottolinea Scheggia - hanno presentato due disegni di legge, uno per arginare il fenomeno dei fuori ruolo, l’altro in tema di separazione delle carriere, rispetto ai quali la politica mostra un atteggiamento di timidezza, riflesso condizionato dell’attività di sbarramento che tutt’oggi l’Associazione nazionale magistrati mette in pratica".
"L’Unione camere penali italiane - conclude - si impegna per giungere ad una rivisitazione organica del processo penale, cosa che il disegno di legge sul processo breve di fatto impedisce, contestualmente al raggiungimento dell’obiettivo della separazione delle carriere".
GIUSTIZIA: ALPA (CNF), PRONTI A RACCOGLIERE SFIDA EFFICIENZA.

Rimini,(Adnkronos) - "L'avvocatura e' pronta a raccogliere la sfida dell'efficienza ed e' impegnata a far decollare le riforme".
Ad assicurarlo il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, commentando l'intervento di ieri a Rimini, in occasione del primo 'Salone della Giustizia' del Guardasigilli Angelino Alfano.
"Apprezziamo l'intenzione manifestata dal ministro Alfano - sottolinea Alpa - di appoggiare la riforma dell'avvocatura attualmente al Senato. Ci auguriamo che venga calendarizzata in Aula quanto prima".
giovedì, dicembre 03, 2009
Giustizia, Fini: Recuperare efficienza, o credibilità a rischio.

Rimini, 3 dic - "Recuperare efficienza credibilità e fiducia nel sistema giudiziario italiano è una questione vitale per la democrazia, un vero e proprio imperativo categorico per tutte le istituzioni".
E' con queste parole che il presidente della Camera, Gianfranco Fini, inaugura il primo Salone della giustizia che ha aperto i battenti oggi a Rimini.
Secondo Fini, infatti, "nessuna istituzione, neanche la magistratura, può essere posta al riparo di una perdita di credibilità" se non ne viene garantita l'efficienza. Ecco perchè "il vero e proprio leit motiv di ogni discorso sulla giustizia è oggi rappresentato dal deficit di efficienza che si estrinseca in un'incapacità, a torto ritenuta strutturale del sistema, ad assicurare processi, soprattutto in campo civile, in grado di conseguire risultati utili in tempi ragionevoli".
Insomma, per Fini "l'efficacia del controllo di legalità e della funzione giurisdizionale, in ultima istanza la garanzia di giustizia per i cittadini, risentono pesantemente di inadeguatezze di norme e di strutture cui da troppo tempo governo e Parlamento, nel succedersi delle legislature, non hanno posto rimedio in modo ordinato e coerente, a partire dallo stanziamento di adeguate risorse finanziarie".
mercoledì, dicembre 02, 2009
U.D.A.I. Salerno: EVENTO FORMATIVO DI DEONTOLOGIA (04/12/2009 A SALERNO PRESSO CASINO SOCIALE).

Il giorno 4 Dicembre 2009 (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) presso il Casino Sociale di Salerno gli Avvocati Giuseppe Tabasco ed Alessandro Pasca terranno una conversazione sul tema :
“ Deontologia forense : principi e regole di comportamento per il penalista ed il civilista”.
Ai partecipanti verranno riconosciuti, dal COA di Salerno, tre crediti formativi in deontologia forense.
martedì, dicembre 01, 2009
Manifestazione "Toghe d'oro" (12 dicembre 2009).

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
"TOGHE D’ORO"
"TOGHE D’ORO"
Il giorno 12 dicembre 2009 - ore 10,00 (Aula "Mario Parrilli” del Palazzo di Giustizia), agli Avvocati Domenico Angrisano, Francesco Cilento, Natale Consalvo, Giovanni Dell'Acqua, Pasquale Franco, Raffaele Galdi, Aniello Guariniello, Andrea Senatore, Mario Tanca, che hanno compiuto sessanta anni d’attività forense ed agli Avvocati Aldo Bianco, Francesco Florimonte e Pietro Minoliti, che ne hanno compiuti cinquanta, il Consiglio consegnerà, a nome di tutti i Colleghi, un attestato di riconoscimento del prestigioso traguardo raggiunto, in segno di stima ed affetto.
Nella stessa occasione sarà consegnata una targa ricordo al dott. Enzo Todaro per l’impegno profuso nell'esercizio della sua professione di giornalista nel Palazzo di Giustizia.
La cerimonia sarà preceduta da una conversazione dell’Avv. Silverio Sica (Consigliere Nazionale Forense) sul tema “L’Avvocatura nel fascino delle sue difficoltà e delle sue possibilità meravigliose”
Il Presidente
Avv. Americo Montera
Avv. Americo Montera
Azione responsabilità contro avvocato: deve esser provato il danno concretamente sofferto (Trib. Roma, Sent. n. 18433 del 12/9/2009).

Non si può proporre un’azione di responsabilità contro l’avvocato limitandosi ad affermare che, per sua negligenza, il giudizio che il professionista aveva avuto incarico di curare non è giunto ad una decisione di merito.
L’omessa o inesatta esecuzione della prestazione professionale, la quale si risolva nel mancato rispetto di un termine – sostanziale o processuale – che comporti una decadenza e/o una preclusione, infatti, non si traduce automaticamente nella responsabilità dell’avvocato per la mancata vittoria della causa.
È del tutto evidente, infatti, che in tanto l’insuccesso processuale possa imputarsi all’avvocato, in quanto risulti che l’azione giudiziale, se fosse stata tempestivamente proposta e/o correttamente coltivata, avrebbe avuto un esito positivo.
Viceversa, il cliente non può certo pretendere dall’avvocato – che pure abbia commesso un errore – la compensazione in via risarcitoria di un vantaggio o, più in generale, di un’utilità che il cliente non avrebbe comunque conseguito.
La Corte di Cassazione lo ha chiarito in più occasioni a chiare lettere:
"L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente”, precisando che “… al criterio della certezza della condotta, può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (cfr. da ultimo: Cass. civ., n. 8151/09).
Chi esercita l’azione di responsabilità, dunque, non può limitarsi a dedurre la responsabilità per negligente esecuzione del mandato professionale dando la prova dell’inadempimento, ma deve altresì offrire elementi utili al fine di provare, quanto meno nei termini di una ragionevole verosimiglianza, che sussistevano elementi probatori adeguati e idonei a consentire l'accoglimento delle domande proposte.
Nella sentenza richiamata in epigrafe, il Tribunale di Roma ribadisce tutti questi principi e chiarisce, in linea con gli orientamenti assolutamente maggioritari nella giurisprudenza di legittimità, che incombe al cliente/attore fornire la prova del danno e del nesso causale tra quest’ultimo e l’inadempimento dell’avvocato, nei termini sopra specificati.
Cassazione Civile – Sez. lavoro (n.24784/2009): avvocato iscritto all’estero non deve comunicare reddito professionale a Cassa Previdenza italiana.

L’avvocato d'un paese dell’Unione europea ed iscritto all’albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera, è esonerato dal comunicare alla cassa (italiana) il reddito professionale percepito in Italia.
A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24784 del 25 novembre 2009, ha accolto il quarto motivo del ricorso di un legale tedesco, iscritto all’ordine a alla Cassa in Germania, al quale la C.N.P.A.F. aveva chiesto, fra l’altro, la comunicazione del reddito percepito in Italia.
In particolare, hanno motivato la decisione i giudici della sezione lavoro, “l'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (che prevede che "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno... Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo sol fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione deve essere inviata...") deve essere interpretato nel sen so che il presupposto dell'obbligo di comunicazione sia costituito non solo dalla iscrizione all'albo degli avvocati, ma anche dal concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, per essere tale requisito riferibile non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti all'albo degli avvocati”.
Ma non basta. La sezione lavoro ha poi aggiunto che: “ratio dell'obbligo in questione, connesso all'iscrizione alla Cassa, può ravvisarsi nell'utilità per quest'ultima di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o potenziali destinatari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa ed, in ogni caso, soggetti all'obbligo del contributo soggettivo, la previsione di analogo obbligo risulterebbe irragionevole, e tale da ingenerare dubbi di costituzionalità, ove riferibile (come nel caso) a soggetti che, in quanto non iscritti alla Cassa, perché esonerati dal relativo obbligo, non potrebbero essere destinatari delle relative prestazioni, né soggetti ai previsti obblighi contributivi”.
In sostanza, concludono i giudici, “l'avvocato di un paese dell'Unione europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto ritroverebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorchè cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato”.
lunedì, novembre 30, 2009
domenica, novembre 29, 2009
COA Salerno: odg della prossima seduta.

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SALERNO
ORDINE del GIORNO
Tornata del 09 dicembre 2009 (ore 16,00)
ORDINE del GIORNO
Tornata del 09 dicembre 2009 (ore 16,00)
- Lettura ed approvazione verbale precedente
- Comunicazioni del Presidente
- Iscrizioni e cancellazioni
- Pareri
- Fondo accessorio per i dipendenti-Rel.Cons. Avv.Visconti
- Ammissioni Gratuito Patrocinio-Rel.Cons. Avv.Visconti
- Ricorsi a carico degli iscritti-Rel. Sigg.i Consiglieri Delegati
- Riforma ordinamento-Rel.Cons. Avv.Majello
- POF 2010-Rel.Cons. Avv.Cassandra
- Sussidi e contributi
- Varie ed eventuali
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino
Avv.Gaetano Paolino
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