martedì, ottobre 25, 2016

Deontologia forense: la sanzione disciplinare della cancellazione è stata abrogata.

Cassazione Sez. Un. Civili 20 settembre 2016, n. 18394 - Pres. Canzio - Est. Petitti. 

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni

"Sono, invece, meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente relative alla sanzione irrogata. La sanzione applicata dal CNF con la sentenza qui impugnata, deliberata il 25 ottobre 2013 e depositata in data 11 marzo 2015, non tiene, infatti, conto delle modificazioni introdotte dal codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
Al sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 24/ del 2012, le disposizioni del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.
Orbene, il nuovo codice deontologico forense non prevede la sanzione della cancellazione, applicata dal COA e confermata dal CNF con la sentenza qui impugnata. 
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense perché, in diversa composizione, provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatone applicabile per gli illeciti accertati".

domenica, ottobre 09, 2016

Riflessioni sparse sul Congresso di Rimini.

Di ventennio in ventennio cambia l'assetto dell'avvocatura. Di ventennio in ventennio cambia anche la consistenza della nostra tonicità muscolare, e il nostro aspetto.
Ci abbiamo messo 70 anni per fare una riforma della Legge Forense. Ci rivediamo tra settanta anni: io avrò appena 130 anni, un giovanottino…..
Suicida l'OUA, assassinato il sogno della piccola media borghesia all'assalto del castello dell'Avvocatura, dove si sono asserragliati non i Templari dell'avvocatura, come qualcuno pensa, ma altri piccoli medi borghesi più veloci e più scaltri.
Restano fuori, come nel Medioevo, i meno abbienti, le teste pensanti, i non allineati.
I castelli però possono essere assediati: la comunicazione è essenziale e si fa sui social, sui blog, su internet.
L'Italia è abituata agli invasori, e a quelli che salgono sul carro dei vincitori.
Ma gli italiani, gli avvocati italiani, nel loro individualismo, hanno anche il DNA della ostinata contraddizione.
Come è finita poi con il tema del Congresso? Se non sbaglio era "La giustizia fuori dal processo": ah no, era "Gli avvocati fuori dai coglioni".
Avv. Giuseppe Caravita

Avvocatura: nasce l'OCF.

martedì, ottobre 04, 2016

Quando si perfeziona la notifica a mezzo del servizio postale? (Cass. Civ. n. 19730-2016)

"Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Siffatta interpretazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte.
Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo.
E per l'altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell'agente postale".

Cassazione Civile Sent. Sez. 2 sent. num. 19730 del 03/10/2016 - Presidente: BUCCIANTE Relatore: GIUSTI.

sabato, ottobre 01, 2016

Il Paese degli “azzeccagarbugli”.

Caro Pinocchio di Premier, ciao, sono Michele e di professione faccio l'azzeccagarbugli. Cosi mi hai definito ieri su La7.
Quello della scorsa sera è stato davvero un bieco tentativo di diffamare un'intera categoria, colpevole solo di dover difendere i diritti (anche e soprattutto costituzionali) dei cittadini.
Quindi, caro il mio bugiardone, la verità è un'altra.
La verità non è, come hai detto, che l'art. 117 della Costituzione ed il bicameralismo paritario, hanno creato una paralisi del sistema e l' eccesso di ricorsi alla Corte Costituzionale, ingrossando le parcelle degli avvocati ed ingolfando la Corte Costituzionale.
Questo, caro il mio buffone, non è "il paese degli azzeccagarbugli, dove i cittadini fanno le cose semplici e tocca all'avvocato complicarle".
Il vero problema caro il mio Pinocchio, sei tu e quella banda di politici incompetenti che abbiamo in parlamento.
Il problema è la totale assenza di leggi (quelle vere) per la presenza di un organo legislativo fatto di incapaci, diventato sterile per le troppe pressioni politiche che lo caratterizzano (interne al PD... oltre che esterne - ad oggi ancora non si comprende quanti galli avete nel pollaio).
Il problema è un Governo che legifera abusando dello strumento d'urgenza (decreti legge).
Se leggi la Costituzione, caro il mio costituzionalista mediatico, ed in particolare l'art. 77, comprenderai che solo 'in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge'...
Quindi, caro il mio diffamatore, non si usa il DL per eliminare l'anatocismo bancario, o per mettere le scatole nere nei veicoli ed aiutare le compagnie assicurative.
Il problema, dunque, sono gli errori che caratterizzano questa attività (chiamiamola) normativa (la vostra) che presta il fianco (anzi i fianchi) ad attacchi difensivi che, comunque, vengono fatti solo a tutela dei diritti del cittadino e non per spirito di azzeccagarbuglismo.
Caro il mio yuppie arrogante, da quando tu ed i tuoi compari (compresi i tuoi predecessori) siete entrati nella stanza dei bottoni, avete fatto di tutto per evitare l'accesso alla giustizia: eh sì.. bel modo di risolvere il problema.
Quindi, spiegami la tattica: se la gente piscia fuori dal vaso, voi ritenete di risolvere il problema chiudendo i cessi?
Ma guarda che fare la 'pipì' è un bisogno e la gente anche se chiudi i cessi, la fa ugualmente... ma la fa fuori.
Così è la giustizia, caro menzognero fiorentino: è un bisogno e tu non puoi chiudere i tribunali o scrivere porcherie normative per ridurre ed evitare l'accesso alla giustizia o reprimere ingiustamente i diritti.
Sennò la gente si difende in altro modo... e poi diventa il far west.
Lo avete fatto con la mediazione, con la negoziazione assistita, con il codice delle assicurazioni, con gli aumenti di bolli e contributi unificati, con la riduzione delle tariffe, con le decadenze processuali, con le finanziarie di Monti che hanno bloccato i pignoramenti, ecc ecc.
Con il processo telematico però vi siete superati perche siete stati cosi arroganti ed imbecilli da non capire che se vuoi riformare il processo civile devi toccare il codice di procedura civile (eh si...cosi si chiama il codice che disciplina il rito civile) e non creare un pastrocchio di decreti legge convertiti con modifiche, che poi sono stati rimodificati da altri DL convertiti con altre modifiche che si rimettono a regolamenti e poi a regole tecniche (che non si sa a quale fonte del diritto appartengano). Come vedi, caro il mio incompetente capo del mio gabinetto, la colpa non è degli avvocati che impugnano ma di un legislatore che lascia buchi, buchi cosi grossi che non capisci se è solo ignorante o pure affetto da qualche forma di ritardo mentale grave.
Altrettanto scandalosa (se non di piu) è la totale assenza di commenti da parte dei nostri rappresentanti al CNF, il che fa capire come il loro apparato gustativo sia attaccato saldamente a quello intestinale del ministro Orlando: direi con matematica certezza che non si capisce quando finisce la loro lingua e quando inizia il suo ano.
Questa è una ragione in piu per non votare, al prossimo congresso, la mozione Agorá nè la bozza Paparo che distrugge l'OUA... non ci rappresentate e sicuramente farete gli interessi di questi bugiardoni, che si vantano di avere ridotto i tempi della sentenza a 367 giorni (facendo la media tra una causa normale che viene rinviata di anno in anno(i) e un procedura di volontaria giurisdizione che si risolve due giorni dopo che viene iscritta).
È come se dicessi che in media per avere una pizza ci vogliono 2 minuti facendo la statistica tra le pizzerie da asporto e quelle del sabato sera. Si chiama paradosso di Simpson... Orlando...no, non è quello che va in onda alle 14 su Italia1.
No. Non potete permettervi di parlare di diritto, nel paese ove è stato creato il diritto.
Andate a casa.

Avv. Michele Iapicca 
(Rende – Calabria)

giovedì, settembre 29, 2016

A Rimini il XXXIII congresso nazionale forense: Avvocatura al confronto su competenze e rappresentanza.

Una nuova figura dell’avvocato con una funzione più sociale che nel ramo civile risponda alla tutela dei diritti del cittadino «fuori dal processo» mentre in ambito penale garantisca maggiori competenze e qualificazione nella difesa d’ufficio. E al centro la riscrittura della rappresentanza politica dell’avvocatura.
Sono queste le sfide oggetto del confronto che avrà luogo nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense dal titolo «Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura», in programma dal 6 all’8 ottobre a Rimini, i cui contenuti sono stati presentati ieri a Roma e al quale parteciperà anche il ministro della giustizia Andrea Orlando.
«Con questo congresso vogliamo cogliere l’occasione per riaffermare il ruolo dell’avvocatura e rilanciare una funzione sociale, stimolando una riflessione sul futuro e sulle risposte che possiamo dare al cittadino», ha spiegato Giovanna Ollà, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini illustrando i dettagli del programma del congresso, «serve un diverso modo culturale di intendere l’avvocato che deve difendere e tutelare i diritti sempre più fuori dalle aule di giustizia civile ed essere sempre più competente nella difesa d’ufficio penale. Riproponiamo poi il tema della rappresentanza politica dell’avvocatura con un importante dibattito sia a livello istituzionale sia associativo e con una proposta di modifica strutturata che preveda anche la partecipazione dei vari consigli dell’Ordine».
La debolezza della rappresentanza è stata messa in luce, poi, da Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura che ha sottolineato come su 240 mila avvocati in Italia solo 35 mila partecipino alle elezione dei delegati.
«Vogliamo spingere i nostri colleghi ad interessarsi alla rappresentanza e per farlo vogliamo capire cosa vogliono veramente», ha precisato la Casiello. «Un primo passo in tale direzione è stato fatto in commissione giustizia del senato dove l’Oua ha presentato un documento per il ripensamento del sistema elettorale dei Consigli dell’ordine, lasciando agli avvocati la libertà di scegliere i proprio consiglieri attraverso la via maggioritaria».
La Casiello si è poi soffermata sulla necessità di trovare forme alternative di risoluzione delle controversie più convenienti per i cittadini a metà tra mediazione e negoziazione assistita, rimarcando di voler chiedere a ministro Orlando il riconoscimento del legittimo impedimento e dell’equo compenso per gli avvocati.
Aria di cambiamento anche per la Cassa forense che, come evidenziato dal vicepresidente Valter Militi «sta cercando di cambiare la propria mission con nuove e diverse politiche previdenziali e assistenziali nei confronti degli avvocati. Il Congresso sarà un momento fondamentale per lo scambio di idee e per trovare soluzioni il più possibile condivise».
Una mediazione più funzionale, la possibilità di ricorrere all’arbitrato amministrato e la prospettiva di spostare altre materie su tavoli non giudiziali sono, invece, alcuni dei cambiamenti fondamentali di cui la categoria ha bisogno secondo Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf.
Mentre per Giuseppe Picchioni, vicepresidente del Consiglio nazionale «solo facendo funzionare al meglio le misure alternative al processo civile si riuscirà a salvaguardare al meglio i diritti dei cittadini.
Nel penale invece è sempre più importante evitare la spettacolarizzazione mediatica e ribadire l’importanza della difesa nel processo».
Giusy Pascucci (ITALIA OGGI)

martedì, settembre 27, 2016

La Cassazione Civile chiarisce quando decorre il "termine lungo" per l'impugnazione.


Con la sentenza n. 18569 del 22 settembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione Civile, a soluzione di contrasto, hanno chiarito se, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione proposta nel termine lungo, vada considerato il giorno della pubblicazione della sentenza o il giorno del suo deposito in cancelleria.
Il principio di diritto espresso è il seguente:
"Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata un’ impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo”.

martedì, settembre 20, 2016

Finto avvocato: talora è truffa e non esercizio abusivo.

È punibile per truffa e non per esercizio abusivo della professione chi si spaccia per avvocato e si fa consegnare del denaro per dirimere una vertenza con Equitalia.
La Cassazione ricorda, infatti, che il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) scatta solo quando il vengono messi in atto gli atti propri o tipici delle professioni, in quanto a queste riservati in via esclusiva. 
Mentre lo stesso reato non si configura per le azioni che, pur essendo in qualche modo connesse all’esercizio professionale, mancano di tipicità perché possono essere poste in essere da qualsiasi interessato.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 settembre n. 38752

mercoledì, settembre 14, 2016

Orlando: «Avvocati valutino capi uffici».

Avvocati nei consigli giudiziari con diritto di voto.
Il sì al voto dei legali nell’ambito dell’attività dei consigli giudiziari, che tra le altre cose forniscono pareri sulla valutazione dei capi degli uffici, è stato espresso dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine del convegno del Consiglio nazionale forense «Incontro con i consigli giudiziari. Collaborazioni e sinergie nell’ordinamento giudiziario».
La discussione sui modi per garantire la presenza terrà conto del parere del Consiglio superiore della magistratura. Per il ministro un punto non risolto riguarda le capacità organizzative dei capi degli uffici.
Il tema della valutazione effettiva, sul campo, delle capacità non può prescindere, infatti, dal giudizio di tutti coloro che sono chiamati alla valutazione della funzionalità in concreto degli uffici. E «non può essere un parere stereotipato – osserva Orlando – reso dal consiglio giudiziario a costituire la base effettiva per poter dare quella valutazione».
È il caso di aprire una dialettica, nella quale il guardasigilli non vede alcun pericolo per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

martedì, settembre 13, 2016

Decreto in gazzetta ufficiale: Avvocati, elenchi e albi solo online.

Albi, elenchi e registri dei consigli dell’ordine degli avvocati solo in modalità online. Con un sistema informatico centrale, gestito dal Consiglio nazionale forense, che metterà a disposizione degli ordini territoriali le funzioni di recezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.

Gabriele Ventura