lunedì, maggio 09, 2016
domenica, maggio 08, 2016
Deontologia: connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”.
"L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione)".
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.
venerdì, maggio 06, 2016
Il prezzo del prestigio: € 1.500.000,00 l’anno per il Consiglio Nazionale Forense.
Con 24000 baci, felici scorrono le ore” cantava Celentano quand’ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scorrano le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).
di Tommaso Servetto
domenica, maggio 01, 2016
L’aumento dei termini di prescrizione è ingiusto e non risolve i problemi.
La prescrizione risponde ad una regola di civiltà e costituisce una garanzia essenziale per i cittadini. Non può essere superficialmente considerata, come spesso appare, il premio conseguito dai furbi, che si avvantaggiano dalla inefficienza e dalla durata del processo, sottraendosi alla condanna.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Cesare Mirabelli
sabato, aprile 30, 2016
Consiglio Ministri: pegno non possessorio, patto marciano, nuove procedure per il recupero crediti e modifiche alla legge fallimentare.
Il Consiglio dei Ministri del 29.4.2016 n. 115 ha approvato un decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Queste le principali novità processuali:
-viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
Queste le principali novità processuali:
-viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
venerdì, aprile 29, 2016
Deontologia forense: radiazione per chi sottrae somme ai propri assistiti.
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
giovedì, aprile 28, 2016
Quando inizia a decorrere la prescrizione del credito vantato dal professionista?
“In tema di prescrizione, con riferimento ai corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969)”.
Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951
Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951
mercoledì, aprile 27, 2016
Promemoria per il prossimo Congresso Forense di Rimini.
Per favore: temi del congresso, regolamento del suddetto, elezione dei delegati e loro numero. Dibattito precongressuale. E' finito il tempo dei giocarelli.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.
Avvocato Giuseppe Caravita di Toritto
(uno di duecentocinquantamila)
martedì, aprile 26, 2016
lunedì, aprile 25, 2016
CNF: I principi fondamentali della deontologia forense.
“I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.
venerdì, aprile 22, 2016
lunedì, aprile 18, 2016
sabato, aprile 16, 2016
Deontologia: come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo.
“Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora, 29 ncdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
venerdì, aprile 08, 2016
lunedì, aprile 04, 2016
Sinistro causato da veicolo non identificato: la prova da offrire in giudizio.
"Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".
Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".
Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.
Iscriviti a:
Post (Atom)



















