lunedì, maggio 07, 2012

Giudici di pace: no al taglio indiscriminato delle sedi.

«Il governo Monti ha incluso la soppressione delle sedi degli giudici di pace non circondariali nel progetto di 'Spending review': a nostro avviso si tratta di un errore molto grave. La decisione è stata presa senza neppure consultarci e non è rispettosa dei criteri previsti dalla legge 148/11. Il provvedimento è inoltre stato criticato aspramente anche dall'avvocatura (Oua), che ha proclamato uno sciopero bianco dal 15 maggio al 16 giugno».
È quanto ha dichiarato il presidente dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace, Vincenzo Crasto.
«Il taglio indiscriminato dell'80% delle sedi - continua Crasto - rischia di paralizzare l'intera giustizia italiana e per risparmiare 28 milioni di euro (cifra tanto infima quanto sovrastimata) si rischia di far avverare la previsione del ministero dell'Economia secondo cui l'Italia potrebbe arrivare a spendere 500 milioni di euro per l'eccessiva lunghezza dei procedimenti ai sensi della cosiddetta legge Pinto. Siamo stati i primi a proporre la razionalizzazione degli uffici, ma non è consentito annientare un'istituzione costituzionalmente prevista, che fornisce prova di efficienza, con tempi di definizione medi dei giudizi inferiori ad un anno ed appelli inferiori al 5%».
«Chiediamo di avviare un serio confronto per modificare l'annunciata revisione della geografia giudiziaria, che coinvolga anche l'avvocatura», conclude Crasto.

Sinistri stradali: GdP di Napoli ''aggira'' la mediaconciliazione obbligatoria.

Giudice di Pace di Napoli-Sezione II 
Sentenza 23 marzo 2012 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II Sezione, 
ha pronunziato la seguente 
SENTENZA ...omissis... 
Oggetto: risarcimento danni 
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante, il quale aveva stipulato con la convenuta polizza ...omissis.... Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo improcedibilità della domanda per mancato esperimento della media-conciliazione nonché incompetenza per valore, indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex art. 187 c.p.c. - 321 c.p.c., precisate le conclusioni di cui in epigrafe, all'udienza del 12/03/12, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va preliminarmente esaminatala questione dell’applicabilità al presente giudizio della media-conciliazione. Invero, non vi è dubbio che la materia trattata rientri in quelle previste dall'art 5 comma I del d.lgs. 28/10 tuttavia, va osservato che una nuova norma non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata ed interpretata all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale si inserisce. Nel caso specifico va affrontato il rapporto tra il predetto d.lgs., il giudizio dinanzi al giudice di pace e l'art. 322 c.p.c. Ebbene per risolvere eventuali antinomie l'ordinamento giuridico deve avere una propria coerenza sistemica con la conseguenza che il giudice secondo criteri logici o positivamente presenti, deve stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto. Come è noto i criteri di risoluzione delle antinomie, sono quattro quello cronologico (lex posterior derogat priori), quello della specialità (lex specialis derogat generali), quello gerarchico (lex superior derogat interiori), ed, infine quello della competenza. In particolare secondo il criterio di specialità va considerato il brocardo "lex posterior generalis non derogat priori speciali". Detto criterio, anche questo avente natura logico teoretica, limita l'applicazione di quello cronologico, poichè nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale. In questo quadro va contestualizzato l'art. 311 c.p.c. il quale prevede espressamente che "il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili". Ebbene, la predetta disposizione, come già puntualmente evidenziato dalla Suprema Corte con ord. n. 21416/08, non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma si configura come "metanorma" in quanto indica il modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile dinanzi al giudice cui si riferisce. In particolare, la norma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni. Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell'art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell'art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall'istituzione del giudice di Pace (L. 374/91). Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace. Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l'abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art.311 al 322 c.p.c.. Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità. Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l'improcedibilità della domanda ma ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/10 l'assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall' art. 6 del citato d.lgs. Va, altresì, rigettata l'eccezione di incompetenza per valore tenuto conto che, anche senza la formulazione della clausola di contenimento, il cumulo delle domande non supera la somma prevista dall'art. 7 comma 1 c.p.c.. La legittimazione delle parti, intesa come titolarità del rapporto controverso, a differenza della legitimatio ad causam, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis Cass. n. 21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28/02/06). Nel caso di specie, non solo non è stata contestata e quindi non può essere rilevata di ufficio, ma è stata documentata dall'attestato di rischio versato in atti. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Invero l'art 5 comma 2 D.L. n.7 del 31/01/01 (cd. decreto Bersani Bis) convertito in legge n. 40 del 02/04/07, aggiungendo all'art. 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter: "Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale.) la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri" ed al successivo comma 4 - quater : "È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.» Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall'attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l'attestato di rischio, l'onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa. Di contro l'assicuratore non ha documentato di aver interpellato l'istante, posto che per esplicita statuizione normativa sull' assicuratore ricade l'onere, prima di liquidare il danno, di accertare la responsabilità dell'incidente nè di avergli comunicato, in violazione dell'art. 1917 C.C., la volontà di voler pagare al danneggiato l'indennità dovuta; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l'assicurato della variazione della classe di merito. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare all'attrice la 2° classe. Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l'istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non è possibile quantificare l'importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l'esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. Ed invero è pacifico in giurisprudenza che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art, 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447/11, 10607/10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. 
pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: - accoglie la domanda principale e condanna l'impresa assicurativa convenuta ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi; - condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore dell'avv A., distrattario, delle spese di lite che liquida, di ufficio in assenza di nota spese, in euro 40,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.
Napoli, li 23/03/12.
Il Giudice di Pace 
Avv. Felice A. D'Onofrio

sabato, maggio 05, 2012

LA STORIA SI RIPETE.........

Oua: “Tagli ai tribunali, è rottamazione diritti. Ma i risparmi non ci saranno".

ROMA - L'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua) torna a protestare contro i tagli alla spesa per la giustizia e ricorda l'imminente avvio dello 'sciopero bianco' degli avvocati, che dovrebbe durare dal 15 maggio al 16 giugno: i legali pretenderanno "il rigoroso rispetto anche formale delle regole e degli adempimenti processuali".
 "Il governo Monti - dichiara Maurizio de Tilla, presidente Oua - si è affrettato ad includere la soppressione dei giudici di pace non circondariali e di ben 36 tribunali minori nel progetto di 'spending review' per annunciare risparmi di spesa nella giustizia. Il che non è vero e contrasta con la tutela dei diritti dei cittadini". Secondo l'Oua "sopprimere gli uffici giudiziari significa sostanzialmente annullare le istanze dei cittadini che chiedono giustizia, come si è già fatto con la media-conciliazione obbligatoria. Invero, la prevista soppressione non comporta alcun risparmio di spesa perché i giudizi pendenti, ed i nuovi giudizi da incardinare nel territorio cancellato dall`agenda della giustizia, vengono solo 'trasferiti' altrove. 'Rottamare' non significa poi 'risparmiare'.
E' necessario - insiste De Tilla - avviare un confronto per modificare l`annunciata revisione della geografia giudiziaria, che deve essere costruttiva, adeguata e non demolitoria, rimettendo al centro di questo intervento il cittadino e la tutela dei presidi di legalità e sicurezza. Di grande importanza, infine, l`eliminazione di un sistema di media-conciliazione obbligatoria che è fallimentare, che limita l`accesso dei cittadini alla macchina giudiziaria e che è sotto l`esame della Corte Costituzionale e di Giustizia Europea".

L'AFORISMA DEL SABATO.

venerdì, maggio 04, 2012

Università di Salerno: "Lectio Magistralis" del Prof. Mengozzi (18 maggio 2012).

Condominio, acqua, infiltrazioni, danni, risarcimento canoni affitto.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 19.04.2012 n° 6128 
Quando le infiltrazioni di acqua in un appartamento derivano dall’omessa manutenzione ordinaria che spetta al condominio, questi deve risarcire i relativi danni.
Oltre al rimborso delle spese di risistemazione, il proprietario dell’appartamento vanta anche il diritto a vedersi rimborsati i canoni sostenuti per la locazione dell’immobile ove si era dovuto trasferire nel periodo in cui sul proprio appartamento si svolgevano le opere di riparazione.

giovedì, maggio 03, 2012

LE 10 COSE CHE IL PRATICANTE NON DEVE MAI DIRE.........

MEDIACONCILIAZIONE: UDIENZA INNANZI CORTE COSTITUZIONALE FISSATA PER IL 23 OTTOBRE 2012.

E' stata fissata al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'obbligatorietà della mediazione (articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, decidendo in seguito all'ordinanza 12 aprile 2011 con la quale il TAR del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta. Il relatore della causa sarà l'ex giudice di Cassazione, Dott. Alessandro Criscuolo.

lunedì, aprile 30, 2012

E' PROPRIO VERO!

Balconi, cortili e uso della cosa comune.

Corte di Cassazione Civile sentenza n. 6004 del 17 aprile 2012.
"(......)alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la costruzione di manufatti nel cortile comune di un fabbricato condominiale è consentita al singolo solamente ove non alteri la normale destinazione di quel bene, e non, invece, quando, si traduca in corpi di fabbrica aggettanti, come avvenuto nella specie, quanto alle terrazze aggettanti realizzati sul mappale 246, in comproprietà tra (…) ed (…); tali terrazze comportano, infatti, l’incorporazione di una parte della colonna d’aria sovrastante e la utilizzazione della stessa a fini esclusivi (Cass. n. 3098/2005; n. 17208/08)". (così Cass. Civ. 17 aprile 2012, n. 6004).

venerdì, aprile 27, 2012

OUA: DAL 15 MAGGIO AL 16 GIUGNO GLI AVVOCATI IN SCIOPERO BIANCO .

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO BIANCO 
• Non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al Giudice autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co. 3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato (art. 57 c.p.c.), o personalmente dal Giudice;
• non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo;
• chiedere il puntuale e rigoroso rispetto delle norme di procedura che disciplinano la trattazione delle udienze, pretendendo in particolare che l’udienza di fronte al Giudice Istruttore si svolga in forma non pubblica (art. 84 disp. att. c.p.c.) e con le modalità previste, e quindi con chiamata singola e solo alla presenza delle parti e dei loro difensori;
• chiedere (anche tramite il competente Consiglio dell’Ordine) in ossequio all’art. 83 disp. att. c.p.c., che i Giudici fissino preventivamente all’inizio dell’udienza l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e negli altri casi di legge;
• non fornire strumenti, materiale cartaceo o di cancelleria di sorta agli Uffici Giudiziari, neppure se richiesto, né al momento dell’iscrizione a ruolo della causa né durante lo svolgimento della stessa;
• non sostituirsi ai commessi e/o al personale di cancelleria per lo svolgimento di alcuna attività e in particolare non curare personalmente né tramite propri incaricati il prelievo dei fascicoli dalle Cancellerie e l’effettuazione delle fotocopie, pretendendo invece che queste gli vengano rilasciate dalla Cancelleria nei termini previsti, e comunque in tempi idonei a non costituire ostacolo allo svolgimento del mandato difensivo, dietro pagamento dei relativi diritti (art. 58 c.p.c.), segnalando eventuali inadempimenti occorsi al Consiglio dell’Ordine e, ove occorra, alla Procura;
• non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;
• pretendere dagli Ufficiali Giudiziari il rilascio di idonea ricevuta all’atto della richiesta e del pagamento di notifiche, pignoramenti, ecc.