martedì, aprile 24, 2012
CNF: Le istituzioni sono sotto il controllo dei poteri forti!
"Se le anticipazioni saranno confermate avremmo la prova che la democrazia è definitivamente sotto il controllo dei poteri forti. La possibilità offerta la socio di capitale di controllare diversi studi legali è un esempio clamoroso di un'oligarchia all'interno dei servizi legali. Questo governo, certamente in buona fede, sta realizzando l'agenda dettata dalla Confindustria con provvedimenti che non hanno nulla a che fare con la soluzione della crisi economica".
Andrea Mascherin, segretario del CNF - oggi sul Sole 24 ore
Arretrato civile, CNF: "Il disegno di legge non garantisce una giustizia di qualità".
Roma. “Il principio della ragionevole durata è sì uno dei principi del giusto processo ma non consente di ignorare le questioni relative alla qualità della giustizia. L’intervento annunciato induce a dubitare che quest’ultima possa essere mantenuta per le controversie civili alle quali dovrebbero applicarsi le nuove disposizioni”.
Così si è espresso il Consiglio nazionale forense in merito al disegno di legge del governo “Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”, presentato a marzo e oggi all’esame della commissione giustizia del senato (AS 2612).
Il Cnf, nella seduta amministrativa del 15 aprile, ha approvato un ampio parere predisposto dalla commissione codice di procedura civile coordinata da Andrea Pasqualin e richiesto dal ministero della giustizia, al quale è stato inviato oggi.
Il parere, con diverse motivazioni, esprime un giudizio complessivamente negativo sul testo della proposta governativa, precisando che si tratta dell’unico intervento del Cnf sul tema, visto che “la richiesta del presente parere non è stata preceduta da alcun interpello, neppure informale, del CNF, come erroneamente riportato nell’analisi dell’impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge in commento”.
Immobile non comodamente divisibile: a chi spetta in caso di comunione legale?
Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 25.10.2011 n° 22082
“Nell'ipotesi di immobili non comodamente divisibili l'attribuzione dell'intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del favor divisionis al quale è informato l'art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali - a stregua della disciplina prevista dall'art. 159 c.c. e ss., - non sono titolari di un diritto di quota di cui possano disporre - come avviene nella comunione ordinaria - ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro”.
lunedì, aprile 23, 2012
domenica, aprile 22, 2012
Violazioni al CdS – Art. 180, 8 comma – Ordine di esibizione di documenti – Inosservanza – Sanzionabilità – Non sussiste se la PA può reperire d'ufficio le informazioni richieste.
Giudice di Pace di Pisciotta (SA) – Sentenza del 12/01/2012 – Giudice Avv. Guglielmo Prestipino
"La norma che sanziona la mancata ottemperanza all'invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare, con l'art. 43 del medesimo decreto. La sanzione, in altri termini, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno. In particolare, nessuna sanzione è applicabile qualora il documento consista in una patente di guida nazionale, in un documento relativo a veicolo italiano oppure all'assicurazione obbligatoria, in quanto di tali atti è possibile accertare l'esistenza attraverso l'accesso a pubblici registri o a banche dati alle quali le forze dell'ordine sono collegate telematicamente".
"La norma che sanziona la mancata ottemperanza all'invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti, va necessariamente coordinata con le disposizioni dettate dal DPR n. 445/2000 e, in particolare, con l'art. 43 del medesimo decreto. La sanzione, in altri termini, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno. In particolare, nessuna sanzione è applicabile qualora il documento consista in una patente di guida nazionale, in un documento relativo a veicolo italiano oppure all'assicurazione obbligatoria, in quanto di tali atti è possibile accertare l'esistenza attraverso l'accesso a pubblici registri o a banche dati alle quali le forze dell'ordine sono collegate telematicamente".
sabato, aprile 21, 2012
venerdì, aprile 20, 2012
giovedì, aprile 19, 2012
OUA: ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’AVVOCATURA IL 20-21 APRILE A ROMA.
(AGENPARL) - Roma, Gli avvocati continuano ad essere fortemente critici con le liberalizzazioni e con i provvedimenti relativi alla giustizia adottati dal Governo. Temi che saranno al centro dell’assemblea dell’Oua (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con la partecipazione delle istituzioni, degli Ordini territoriali e delle Associazioni forensi. L’incontro è previsto per venerdì e sabato prossimi nella Sala Seminari della Cassa Forense di Via Ennio Q. Visconti 8.
“Il sistema Giustizia – afferma il presidente Oua, Maurizio de Tilla – sta subendo una serie di interventi sbagliati. Stiamo vivendo una intensa fase di trasformazione il cui unico obiettivo è allontanare la macchina giudiziaria dai cittadini, negarne l’accesso, la prossimità, l’universalità. Tanto la mediaconciliazione obbligatoria (non a caso sotto l’esame della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea), quanto la prospettata chiusura degli uffici dei giudici di pace, delle sedi distaccate e dei cosiddetti tribunali minori, vanno in questa sciagurata direzione. Invece, di far funzionare la giustizia, si comprimono diritti per rendere più efficiente la giustizia solo per le imprese».
«L’ultimo e recente documento del tavolo tecnico ministeriale sulla geografia giudiziaria – conclude de Tilla - conferma le nostre peggiori previsioni: molti presidi di legalità e di sicurezza verranno cancellati. Non essendo in grado di riformare la macchina giudiziaria e neppure di dialogare con chi ha proposte per farlo, si è deciso di rottamare la giustizia. Una vergogna. Protesteremo con forza, anche partendo dalle decisioni del recente Congresso straordinario forense che su questi temi è stato chiarissimo, dando mandato all’Oua di andare avanti con tutte le possibili iniziative di contrasto».
mercoledì, aprile 18, 2012
Assegno consegnato solo in garanzia? Il decreto ingiuntivo è ugualmente valido.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008.
«Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n. 3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978)».
«Costituisce orientamento risalente e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il principio secondo cui quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione dell'assegno, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni” (cfr. Cass. n. 3437/2007; Cass. n. 20134/2005; Cass. n. 6155/1978)».
martedì, aprile 17, 2012
Incapacità a testimoniare? La nullità è sanata se non viene eccepita subito.
La Corte di Cassazione, in relazione a quanto dispone l'articolo 246 del codice di procedura civile (incapacità a testimoniare) che vieta di sentire nel processo testimoni che possano avere un interesse nella causa tale da poter legittimare la loro partecipazione al giudizio, ha chiarito che, sebbene la violazione della norma comporti la nullità della testimonianza, va considerato che detta nullità è posta a tutela degli interessi delle parti e per questo si deve considerare non come una nullità assoluta ma come una nullità relativa. Per tali ragioni per farla valere occorre che la parte interessata la eccepisca subito dopo l'espletamento della prova.
In mancanza - spiega la Corte di legittimità (sentenza n.5643/2012) - la nullità si deve considerare sanata. Il secondo comma dell'articolo 157 c.p.c. infatti, relativo alla rilevabilità e sanatoria delle nullità, stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".
Non solo: se l'eccezione viene respinta con ordinanza, la parte interessata deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e dei successivi atti d'impugnazione giacché in mancanza l'eccezione si considera rinunciata con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza.
In mancanza - spiega la Corte di legittimità (sentenza n.5643/2012) - la nullità si deve considerare sanata. Il secondo comma dell'articolo 157 c.p.c. infatti, relativo alla rilevabilità e sanatoria delle nullità, stabilisce che "soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".
Non solo: se l'eccezione viene respinta con ordinanza, la parte interessata deve riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e dei successivi atti d'impugnazione giacché in mancanza l'eccezione si considera rinunciata con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza.
domenica, aprile 15, 2012
AVVOCATI-PAGAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE - FORMA.
[Cassazione, Sezione Seconda Civile
Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012]
(Fonte: cortedicassazione.it )
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RELATIVO AD ONORARI DI AVVOCATO – FORMA – CITAZIONE O RICORSO – CONSEGUENZE - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITELa Seconda Sezione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima e particolare importanza relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, allorché quest’ultimo si sia avvalso dell’ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ., nonché se, ove si reputi che l’opposizione debba proporsi con citazione e lo sia stata invece con ricorso, per la tempestività della opposizione debba farsi riferimento alla data di deposito od a quella di notificazione del ricorso.
- Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012 -
Cassazione, Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Scalisi
sabato, aprile 14, 2012
venerdì, aprile 13, 2012
Giustizia: Vietti, via i 3 gradi di giudizio.
(ANSA) - ROMA, 13 APR - I tempi 'biblici' dei processi costituiscono 'il problema dei problemi' della giustizia.
Ma è 'drammatica' anche la questione della prescrizione, per effetto della quale 'ogni anno 169mila processi penali vanno in fumo'.
Lo sottolinea il vice presidente del Csm Michele Vietti, all'indomani del nuovo richiamo europeo all'Italia, nel corso di un'intervista al Gr3.
Secondo Vietti 'tre gradi di giudizio per qualunque tipo di controversie e' un lusso che non possiamo piu' permetterci'.
AVVOCATI: CNF, DARE PRIORITA' ALLA RIFORMA FORENSE.
(AGENPARL) - Roma, 12 apr - Pieno appoggio al Parlamento perché prosegua speditamente alla riforma della professione con legge. Richiesta di una veloce calendarizzazione in aula alla Camera della proposta di legge. Disponibilità a valutare le modifiche necessarie ad adeguare il testo dell’Ac 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte dalla manovra di agosto, ma rispettando i principi fondanti della professione, l’autonomia e l’indipendenza. Forte critica al Governo che, in spregio del ruolo del Parlamento e della funzione di difesa dei diritti dei cittadini affidata agli avvocati, ha ribadito l’intenzione di por mano alla riforma dell’ordinamento per regolamento ministeriale. Il Tavolo dell’Avvocatura, riunito a Roma presso la sede del Consiglio nazionale forense, ha formalizzato in questi quattro punti la posizione unitaria dell’Avvocatura sul futuro della professione forense. Il Tavolo è stato convocato per dare attuazione alla mozione congressuale che aveva invitato il Cnf e l’Oua a convocare “un comitato ristretto” che ribadisse la necessità di approvare la riforma forense con legge ordinaria nel rispetto della rilevanza sociale, della “specialità” della professione forense e della sua rilevanza costituzionale; e che lavorasse a una proposta di riforma “il più ampiamente condivisa” che tenesse conto delle innovazioni legislative intervenute negli ultimi mesi, salvaguardando i ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell’Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell’uomo Il Tavolo ha dunque stabilito di lavorare ad alcune ipotesi di modifica necessarie ad adeguare il testo dell’Ac 3900, ipotesi di modifica che saranno rimesse entro aprile nelle mani di Parlamento e Governo, per ribadire la volontà dell’avvocatura di procedere all’ammodernamento della professione per garantire indipendenza, preparazione, qualificazione, e correttezza alla funzione di difesa dei diritti dei cittadini. Nel pieno rispetto della Costituzione.
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