Cassazione Civile sentenza n. 4036 depositata il 14 marzo 2012.
È impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace. Lo ha ricordato la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 4036 depositata il 14 marzo 2012 facendo notare che dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs 40/2006 che ha apportato diverse modifiche al codice di rito, il nuovo testo dell'articolo 360 Cpc limita l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. La pronuncia equitativa del giudice di pace non rientra né nell'una né nell'altra categoria, essendo invero appellabile sia pure per motivi limitati, e dovendosi escludere, per un'elementare ragione di coerenza, un concorso di mezzi di impugnazione.
venerdì, aprile 13, 2012
giovedì, aprile 12, 2012
Il Governo Monti vuole tagliare 200 uffici giudiziari.
Quasi 200 gli uffici giudiziari che potrebbero essere tagliati. Il gruppo di lavoro messo in campo al ministero ha concluso l'attività e presentato alla Guardasigilli una relazione di oltre 40 pagine con la definizione dei parametri da utilizzare per i tagli e l'esito conclusivo.
Che porta 37 tribunali e 160 sezioni distaccate come interessate dall'intervento.
La relazione, però, procede con cautela e non definisce nel dettaglio i nominativi degli uffici che dovranno essere soppressi. Si tratta di una scelta che spetta, sottolinea il testo, all'autorità politica.
Per quanto riguarda i tribunali, la legge in astratto avrebbe permesso la riduzione di 57 tribunali che non hanno sede nella città capoluogo di provincia, ma l'utilizzo di datti di fonte sia giudiziaria sia extragiudiziaria, relativi a un periodo di cinque anni compreso tra il 2006 e il 2010, ha portato invece a delineare un tribunale modello caratterizzato da un bacino di utenza di 363.769 abitanti (a fronte di una media nazionale di 345.606), 18.094 procedimenti sopravvenuti (con una media nazionale di 18.623), un organico di magistrati di 28 unità, a fronte di una media nazionale di 31, e un carico di lavoro annuo pari a 638/647 fascicoli.
Un profilo che poi è stato ulteriormente affinato per tenere conto delle diverse variabili suggerite dalla legge delega. Così, per esempio, per raggiungere l'obiettivo del più efficiente utilizzo delle risorse giudiziarie si è ritenuto di escludere la necessità di sopravvivenza di quegli uffici che hanno meno di 20 magistrati, ma non anche di quelli con un organico compreso tra 20 e 28. Si è raggiunta così una prima scrematura che poi per varie ragioni sia in termini di possibile recupero di produttività sia in termini di conservazione obbligatoria sulla base della delega ha condotto al numero di 37.
Sul fronte delle sezioni distaccate, invece, il taglio è stato ancora più netto e avrebbe potuto anche essere più drastico, visto che la relazione si interroga con perplessità sulla loro stessa esistenza, quando sarebbe meglio puntare invece su sportelli della giusizia telematici collegati agli uffici di riferimento.
mercoledì, aprile 11, 2012
Abolito il documento programmatico per la sicurezza negli studi professionali.
È ufficiale: va in soffitta il documento programmatico per la sicurezza dopo la conversione in legge del dl semplificazione.
L'abolizione dell'incombente previsto dal Codice della privacy, annunciata nelle scorse settimane dallo stesso Garante privacy che segnalava la novità contenuta nel dl 5/2012.
Non risulta modificato il testo dell'articolo 45: la disposizione prescrive la soppressione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 del dlgs 196/3, che imponeva la tenuta e l'aggiornamento del Dps. La scadenza per adempiere all'obbligo era fissata al 31 marzo.
martedì, aprile 10, 2012
lunedì, aprile 09, 2012
sabato, aprile 07, 2012
venerdì, aprile 06, 2012
Salerno: il Ministero non ha i fondi per completare la Cittadella Giudiziaria.
Il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, reduce da un incontro al Ministero di Grazia e Giustizia ha oggi confermato, nel corso del consueto appuntamento televisio del venerdì in onda su una TV locale, che non ci sono i soldi per completare ed arredare la Cittadella Giudiziaria.
“Come al solito - ha detto il primo cittadino - dovremmo fare tutto da soli. Sono 12 anni che aspettiamo che ci vengano dati 30 milioni di euro per completare l’opera. Rispetto a quando facemmo l’appalto sono intervenute nuove norme per la sicurezza che hanno comportato ulteriori investimenti ed insieme a tutti i Ministri che si sono succeduti al Governo, da Fassino a Mastella, da Nitto Palma ad Alfano siamo andati qualche sera fa a fare una riunione al Ministero; in quella occasioneil responsabile dell’edilizia giudiziaria - ha affermato De Luca - ci ha comunicato che non solo non hanno i 30 milioni, ma non ne hanno nemmeno 1. Ci hanno detto che c’è la Cittadella Giudiziaria di Reggio Calabria che è conclusa e non apre perché non c’è un euro per pagare gli arredi. In questo momento il Comune di Salerno - ha concluso il Sindaco - si sta scervellando per trovare altre soluzioni per vendere o mettere in vendita qualcosa; patrimonio del demanio, del Comune pur di reperire le risorse per completare da soli una grande opera pubblica”.
giovedì, aprile 05, 2012
Processo penale: definizione delle "esigenze cautelari" ex art. 274 cpp.
Corte di cassazione penale
sentenza 10327/12 del 15/03/2012
Il parametro della concretezza cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c) non si identifica con quello di attualità del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria e sufficiente che esistano elementi concreti (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato possa, verificandosene l'occasione, commettere reati della stessa specie di quello per cui si procede, ossia che offendono lo stesso bene giuridico.
mercoledì, aprile 04, 2012
Le 15 tipologie di Cliente che valgono una rinuncia al mandato.
- Il Cliente che ha dato 2-3 esami a Giurisprudenza prima di ritirarsi e ora pretende di discutere insieme la strategia processuale.
- Il cliente che viene in tuta acetata in udienza, imbruttisce all’avvocato di controparte e litiga col giudice.
- Il cliente che t’invita al battesimo dei figli per farti sentire uno di famiglia e spillarti i soldi del regalo.
- Il cliente che si è informato su internet sulla sua situazione prima di venire a Studio.
- Il cliente che telefona dopo ogni udienza per “sapere come è andata”.
- Il cliente che vuole fare la mediazione per sentire cosa propongono.
- Il cliente che vuole un appuntamento alle 8:30 del mattino.
- Il cliente che ti dice “Avvocà io di soldi … proprio...”
- Il cliente di Pierpaolo senza documenti in regola.
- Il cliente che chiede “Avvocà, ma la vinciamo?”.
- Il cliente che ha partecipato a Uomini e Donne.
- Il cliente che guarda Forum su Rete4.
- Il cliente che chiede la fattura.
- Il cliente donna in carriera.
- Il cliente che piange.
By: Studio legale Porci & Cane
Riforma forense: la Camera riapre la discussione sulla proposta di legge (comunicato del CNF).
Ritorna all’esame della commissione giustizia della Camera la riforma della professione forense. Dopo che Pdl e Pd hanno chiesto di reinserire l’AC 3900 all’ordine del giorno dei lavori, interrompendo una ingiustificata pausa su una riforma così importante già votata dal senato, tutti i gruppi parlamentari hanno chiesto nell’ambito dell’ufficio di presidenza della commissione giustizia la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di ulteriori emendamenti.
Nella seduta di ieri il termine è stato fissato al 27 aprile, ore 11.00.
La questione che anche la commissione giustizia vuole affrontare è la verifica del testo della proposta di legge alla luce degli interventi di supposta “liberalizzazione”.
L’intenzione dei partiti di maggioranza di andare avanti sulla riforma è confermata dalle uscite ufficiali che Pd e Pdl hanno fatto alla fine della scorsa settimana.
Il Pd in un comunicato stampa, adottato all’esito della Conferenza nazionale sulla giustizia scorso, proprio con specifico riferimento alla riforma dell’avvocatura, ha avuto modo di sottolineare la propria intenzione di andare avanti con decisione sulla riforma con legge ordinaria, per difendere l’autonomia e la indipendenza della professione forense.
Il Pdl è intervenuto sabato sottolineando come sul tema occorra un serio confronto con il governo, che finora è stato impedito a causa del ricorso alla decretazione d'urgenza.
L’insufficienza dell’articolo 9 del decreto Cresci-Italia (intervenuto su tariffe, tirocinio, etc.) peraltro, era stata già ampiamente sottolineata dalle commissioni giustizia di Senato e Camera che, nei rispettivi pareri di febbraio e marzo, aveva espresso rilevanti critiche.
L’avvocatura per parte sua, nel rispetto del prezioso lavoro del Parlamento, è disponibile a fornire ogni contributo utile in vista di una riforma necessaria che rispetti il ruolo costituzionale dell’avvocato. Per questo il Cnf, facendo anche seguito a una delle mozioni approvate al Congresso straordinario di Milano, ha convocato per il 12 aprile il tavolo con le rappresentanze istituzionali e associative dell’avvocatura.
“Prendiamo atto con soddisfazione che i due principali partiti di maggioranza hanno preso posizione ufficiale sulla necessità di una legge. Si tratta di un segno di rispetto riguardo la funzione di difesa, rispetto necessario che il Cnf apprezza”, dichiara il consigliere segretario Andrea Mascherin. “Auspichiamo che anche gli altri partiti condividano questa valutazione circa il ruolo dell’avvocatura; abbiamo accolto positivamente la notizia che tutti i gruppi hanno chiesto la fissazione di un termine ulteriore degli emendamenti. Riteniamo importante che su questa riforma così delicata, che coinvolge i diritti dei cittadini, la discussione sia trasversale e serena e che la riforma sia il più condivisa possibile. Ci auguriamo che la calendarizzazione in aula avvenga presto e che la riforma venga varata quanto prima. Il Cnf e l’avvocatura tutta daranno il massimo contributo per il raggiungimento di questo risultato fermo restando il rispetto del ruolo del Parlamento, che è sovrano in questa materia”.
lunedì, aprile 02, 2012
L’abc della riforma del condominio 2012 (come da testo base approvato in Commissione alla Camera).
Antenne. Viene riconosciuto il diritto del singolo condòmino alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali.
Amministratore. Obbligo di completa informazione all’assemblea sui suoi dati professionali. Obbligo di intervento per il recupero delle morosità con decreto ingiuntivo entro 4 mesi dall’approvazione del relativo bilancio. Durata biennale della carica. Polizza di responsabilità professionale Revoca per mancata presentazione del conto di gestione, anche per 1 anno (ora 2 anni). Revoca per altri precisi e numerosi gravi motivi. Obbligo di esecuzione degli adempimenti fiscali (sostituzione d’imposta). Affissione dati personali in bacheca. Attestazione ai condòmini sullo stato dei pagamenti e delle liti.
Assemblea dei condòmini. Abbassamento del quorum costitutivo a maggioranza dei partecipanti + 2/3 del valore.
Conduttori. Diritto di voto dei conduttori per l’ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni. Obbligo dei conduttori di partecipazione alle spese, in solido con i proprietari.
Condominio orizzontale. Viene prevista espressamente l’ipotesi di condominio orizzontale, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.
Consiglio dei condominio. Prevista la possibilità di nomina del consiglio di condominio di 3 membri (se edificio con più di 11 unità imm.).
Contabilità. Obbligo di rendiconto di bilancio con redazione dello stato patrimoniale del condominio e relazione accompagnatoria. Prevista la conservazione decennale della documentazione.
Delega. Limitazione di delega: in caso di più di 20 condòmini il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e 1/5 del valore. Divieto di delega all’amministratore. In caso di supercondomini, all’assemblea dei condominii partecipa un delegato per edificio.
Deliberazioni. Abbassamento del quorum deliberativo minimo di 2^ convocazione a maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore. Più chiaro il concetto di ricorso per annullamento (diverso dal ricorso di dichiarazione di nullità).
Destinazione d’uso delle parti comuni. Cambio della destinazione d’uso di parti comuni con maggioranza degli intervenuti + 2/3 del valore (anziché unanimità) e nuovo iter di convocazione con aspetto pubblicistico della deliberazione (presenza di notaio). Tutela delle destinazioni d’uso contro attività contrarie, sia delle parti comuni, sia di quelle esclusive.
Distanze. Le regoli generali sulle distanze non trovano applicazione in condominio, salvo i casi particolari.
Inerzia dell’amministratore. Introdotto il ricorso all’A.G. da parte del condòmino contro l’inerzia dell’amministratore per l’amministrazione delle parti comuni. Esecuzione delle deliberazioni da parte del singolo condòmino in caso di inerzia da parte dell’amministratore.
Innovazioni. Il quorum deliberativo è ridotto alla maggioranza degli intervenuti + ½ del valore. Ridotto alla maggioranza degli intervenuti + 1/3 del valore, per innovazioni di particolare interesse sociale: sicurezza, barriere architettoniche, contenimento energetico, parcheggi, impianti di ricezione radiotelevisivi e telematici centralizzati. Nuovo l’iter di convocazione specifico.
Morosità. Ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore, senza preliminare autorizzazione dell’assemblea. Comunicazione ai creditori dei dati relativi ai morosi.
Pagamenti. Apertura ed uso obbligatorio del c/c postale o bancario del condominio, con conseguente obbligo di tracciabilità: non sarà più possibile utilizzare il contante per pagare i fornitori, né per versare le quote condominiali.
Parti comuni. Il nuovo art. 1117 c.c. annovera tra le parti comuni anche le facciate, le aree destinate a parcheggio, gli impianti di ricezione radiotelevisivi e di flussi telematici. Perché un bene utile a tutti i condòmini non sia da ritenersi parte comune, occorre una espressa previsione contraria da parte del titolo e a patto che ne indichi la diversa ed ulteriore destinazione d’uso.
Registri. Obbligo di tenuta dei registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina dell’amministratore e di contabilità.
Registro amministratori. Viene istituito Istituzione il Registro degli amministratori presso le C.C.I.A.A. Obbligo di iscrizione con sanzioni da € 200 a € 10.000, fino alla radiazione per 5 anni. Iscrizione obbligatoria a sezione separata anche per i condòmini amministratori per il solo proprio condominio (fino a 20 condòmini), con medesimo sistema sanzionatorio. Previsione di requisiti morali.
Sanzioni previste dal regolamento. Incremento delle sanzioni da € 100 e fino a € 1.000 in caso di recidiva.
Sicurezza impianti. Rispetto delle norme di sicurezza per impianti comuni e privati. Presunzione di situazione di pericolo in difetto dell’osservanza delle norme di sicurezza. Accesso a parti comuni e private da parte dell’amministratore congiuntamente a Tecnico specializzato. Interventi cautelari da parte dell’A.G..
Solidarietà dei condòmini nelle spese. Rafforzamento del vincolo di solidarietà dei condòmini verso i terzi, sussidiario rispetto all’escussione dei morosi.
Supercondominio. Viene prevista espressamente l’ipotesi di supercondominio, con applicazione delle medesime norme riguardanti il condominio verticale.
Tabelle millesimali. Revisione o modifica delle tabelle con sola unanimità. Nel caso di errore di calcolo materiale o per alterazioni per oltre 1/5 del valore anche di una sola u.i., possono essere riviste o modificate con il voto della maggioranza per almeno 1/3 del valore dell’edificio. In caso di revisione giudiziaria non è previsto il litisconsorzio necessario.
Usucapione. Scatta la presunzione di tolleranza d’uso delle parti comuni con impossibilità di usucapione.
LA C.D. AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la portata delle censure proposta senza dover ricorrere alla lettura di altri atti, ivi compresa la sentenza impugnata, e atteso in particolare che colui che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata, erronea o illegittima valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere "di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o mal valutate, evidenziando, in particolare, cosa consistessero le circostanze che formavano oggetto della prova e quale ne fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse" (Cass. sez. II, n. 12080 del 2000; Cass. sez. III, n. 7434 del 2001; Cass. sez. III, n. 7938 del 2001).
Il ricorso per cassazione deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass. sez. . 3, sentenza n. 01037 del 02/02/1994).
La parte che deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare in modo autosufficiente (non solo "per relationem", bensì con specificazione completa e idonea a consentire, attraverso il solo ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni) gli elementi di cui lamenta l'omessa o insufficiente valutazione nella loro consistenza materiale, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito) e nella loro rilevanza processuale (come potenziale idoneità a condurre a una diversa decisione) al fine di consentire al giudice di legittimità di accertare il verificarsi della carenza e di valutarne la decisività (Cass. sez. l, sentenza n. 04759 del 13/04/2000).
La parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, a una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti e alle risultanze processuali (Cass. sez. 3, sentenza n. 00849 del 24/01/2002).
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello deve essere autosufficiente, non potendosi fondare sul mero e generico rinvio al ricorso introduttivo, senza neppure alcuna trascrizione del contenuto di quest'ultimo; né può essere affidato a deduzioni meramente generali, astratte e apodittiche, tese più ad assodare affermazioni di principio che a concretamente prendere posizione compiuta - traducendola in specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità - sulle singole conclusioni tratte dalla corte territoriale in relazione alla fattispecie portata al suo esame (Cassazione sez. 1, sentenza n. 17183 del 14/11/2003).
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioè con specificazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialità probatoria che consenta di giungere a una diversa decisione. (Cass., sent. 11133 del 11/06/2004).
Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (Cass., sent. n. 1415/02).
E' principio affermato che ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'articolo 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (in tal senso, Cass., sentenza n. 0385 del 14/01/2003). Il ricorso per Cassazione deve contenere, ai sensi dell'articolo 366, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Tale principio può ritenersi osservato anche nel caso in cui sia inserita, nel corpo del ricorso, la fotocopia della sentenza d'appello.
L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione (Cass., sentenza n. 1957 del 3/02/2004).
Iscriviti a:
Post (Atom)


















