martedì, settembre 13, 2011

Il Tribunale di Palermo rinvia la mediaconciliazione alla Corte Giustizia Europea.


Non c’è pace per la mediaconciliazione introdotta in via obbligatoria, nello scorso mese di marzo, per una serie di controversie e fortemente contestata dagli avvocati.
Dopo la questione di costituzionalità sollevata dal Tar Lazio, promossa fra l’altro dall’Oua, e l’ordinanza di rinvio sempre alla Corte costituzionale da parte del giudice di Pace di Parma; è la volta del tribunale di Palermo, Sezione staccata di Bagheria, che ha rimesso ai giudici di Lussemburgo il giudizio sulla compatibilità della mediazione all’italiana con la direttiva 2008/52/CE.
Al centro dell’ordinanza l’assenza di specifiche competenze giuridiche del mediatore, il problema della competenza territoriale e la possibilità di chiudere senza alcuna proposta da parte del mediatore.
Se è vero che la direttiva riguardava in primis la mediazione per liti transfrontaliere, obbligando solo per quest’ultime gli Stati membri ad adottare una normativa conforme, è anche vero che lo Stato italiano nella legge delega sulla mediazione, la n. 69/2009, ha “richiamato e recepito la direttiva anche per le controversie tra soli cittadini italiani”. Ragion per cui l’ “interpretazione fornita dalla Corte di giustizia si estenderebbe anche alle controversie nazionali”.
Infatti, all’articolo 60 la legge delega prevede che la norma di attuazione “deve essere elaborata nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria”, e che uno dei “criteri direttivi per il Governo era quello di disciplinare la mediazione nel rispetto della normativa comunitaria”.
La Corte di giustizia, infatti, ha "giudicato in maniera costante che, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate" (Cgue 11 dicembre 2007, Causa C-280/06).
Così, il Tribunale di Palermo, nel sospendere il processo, ha chiesto alla Corte di giustizia se:
1) gli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia;
2) l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a promuovere la composizione amichevole delle medesime;
3) l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE sull’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’art. 3 lett. a), il considerando 10 ed il considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull’assoluta centralità della volontà delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l'accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione).

lunedì, settembre 12, 2011

Guardasigilli: «Carcere preventivo, ci saranno nuove regole».


Il ministro della Giustizia, Francesco Nitto Palma, parla ad Atreju, la festa dei giovani del Pdl, di una possibile riforma della carcerazione preventiva.
«Mi chiedo - annuncia a sorpresa il Guardasigilli - se non bisogna andare a una riforma della custodia cautelare in carcere, risalendo al principio del nostro codice che dice che la custodia cautelare in carcere è l'estrema ratio. E voglio ricordare, affinchè i giornalisti non mi attribuiscano strani pensieri, che sono parole anche del primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo e del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano».
Palma, per dar forza alle sue parole, ricorda poi che «all'epoca di Tangentopoli nacque una discussione di dottrina perché vi erano dei provvedimenti del pool di Milano con cui si negava la scarcerazione a un imputato perché non aveva parlato. Non credo sia cambiato molto dall'epoca».
Poi fa un altro annuncio: «Appena passerà la manovra mi dimetterò dall'ordine giudiziario». «Una volta terminato il mio mandato, infatti, non potrei essere percepito come giudice terzo e imparziale, così come prescrive il nostro ordinamento»

Evento formativo del 16 sett. 2011 (n.3 crediti).

sabato, settembre 10, 2011

Violazione disciplinare per l'avvocato che rallenta il calendario processuale (norma inserita nel ddl di conversione del d.l. 138/2011).


Il DDL in esame (già approvato dal Senato ed ora l’esame della Camera dei Deputati) per la conversione del D.L. 138/2011 inserisce l’articolo 1-ter con la rubrica “Calendario processuale” che va a sostituire il contenuto dell’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con il seguente testo:
“Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”.
Tale disposizione si applicherà alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

PROTESTE DEGLI AVVOCATI DI SALA CONSILINA.

L'AFORISMA DEL SABATO.

venerdì, settembre 09, 2011

Topi al Tribunale Civile di Salerno: scatta la protesta.


Un nido di topi all’interno della sezione civile del tribunale di Salerno: chiusi immediatamente gli uffici, le udienze saranno celebrate in attesa della derattizzazione presso l’aula della Corte d’assise del settore penale.
La repellente scoperta è stata fatta mercoledì mattina da alcuni impiegati del tribunale cittadino che, recatisi presso gli uffici allocati all’interno del plesso della scuola Vicinanza che da anni ospita alcune sezioni del tribunale civile, hanno visto scorrazzare un’intera famiglia di ratti per i corridoi del palazzo di giustizia.
Sembra, infatti, che durante la pausa estiva nel corso della quale avvocati, personale giudiziario e impiegati erano al mare, un grosso ratto di sesso femminile abbia scelto proprio la struttura di corso Garibaldi per partorire ben dieci topini.
Inevitabile il disgusto del personale che si è rifiutato di lavorare in simili condizioni trasferendosi, quindi, presso il settore penale.
«La situazione, ormai al limite – tuona il rappresentante della Usb Pio Antonio De Felice – non è altro che il triste frutto di una paurosa assenza di prevenzione e di programmazione. Avvocati, magistrati e personale giudiziario, sono costretti ad operare in condizioni inaccettabili. Il plesso che ospita la sezione civile è privo di qualsiasi strumento di vigilanza e sicurezza, i locali sono sporchi e, per giunta sono rotti anche i condizionatori. La situazione diviene insostenibile in estate quando, all’interno degli uffici, la temperatura tocca anche i 35 gradi. Non è possibile andare avanti così senza alcun rispetto per la dignità dei lavoratori. Più volte abbiamo compulsato il Comune affinché intervenga ma nessuno, ad ora, si è mosso e la situazione diviene ogni giorno più insostenibile. L’episodio del nido di topi è stata solo la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso».
Ieri, dunque, il plesso che ospita le sezioni civili del tribunale era chiuso: tutte le udienze sono state celebrate presso la sezione penale in attesa del completamento delle operazioni di derattizzazione.
L’attuale situazione ambientale, la penuria di personale e la carenza di struttura non mettono quindi i lavoratori nelle condizioni di poter operare nel miglior modo possibile. E, se la situazione è drammatica presso il settore civile, le cose non vanno meglio presso quello penale.
Molti locali, di entrambe le strutture, sono stati ricavati in spazi sottratti ai corridoi, privi di punti di luce naturale e con l’aria che arriva dall’esterno mediante un’apertura situata in un angolo della controsoffittatura, per cui fa molto freddo d’inverno e molto caldo in estate.
Le stanze, spesso, si susseguono l’una nell’altra, divenendo oltre che luogo di lavoro anche luogo di passaggio per cui regna sovrana la confusione a scapito dell’efficienza.
La struttura ove è collocato il tribunale, è ampiamente insufficiente a contenere tutti gli uffici giudiziari, per cui una parte di essi sono dislocati in diversi punti della città creando difficoltà agli operatori e agli utenti.
Alcuni depositi, dove sono conservati i reperti di reato, sono in condizioni sanitarie inaccettabili (sporchi, pieni di insetti e topi) per cui chi vi entra per lavorare è a rischio infezioni. L’intera struttura, inoltre, è sovraccarica di uffici per cui è costretta a reggere un peso che va aldilà delle capacità concepite all’epoca della costruzione.
Davvero non si sa fino a che punto possa resistere.
Buona parte di questi problemi potrebbero essere risolti con la nuova cittadella giudiziaria in costruzione nella zona dell’Irno ma i lavori vanno molto a rilento per cui non si sa quando la struttura verrà ultimata

tratto dal sito: http://www.cronachesalerno.it/

Intervista al Guardasigilli Francesco Nitto Palma.

giovedì, settembre 08, 2011

Manovra: raddoppia contributo unificato per chi non ricorre a mediaconciliazione!


Roma, 8 set. (Labitalia) - ''E' grave e vergognoso che nella manovra economica sia stata inserita una norma che prevede il pagamento raddoppiato del contributo unificato per i cittadini che non intendono avvalersi nell'ambito della loro liberta' della media-conciliazione nella giustizia civile''.
E' la denuncia del presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, Maurizio de Tilla, che boccia l'ultima versione della manovra economica.
De Tilla ribadisce ''le critiche relative all'attacco contro le libere professioni con l'inserimento della riforma professionale nell'articolo 3, nonche' la contestazione degli altri provvedimenti relativi alla giustizia: eliminazione dei tribunali minori, aumento del contributo unificato, nonche' la previsione di sanzioni disciplinari per avvocati e magistrati impossibilitati a rispettare il calendario dei processi''.

CNF: Richiesta dati ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati "sub-provinciali", con riferimento all'art. 1- bis del D.L. n. 138/2011.


Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEICONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI:

ACQUI TERME – ALBA – ARIANO IRPINO – AVEZZANO - BARCELLONA POZZO DI GOTTO – BASSANO DELGRAPPA –BUSTO ARSIZIO – CALTAGIRONE - CAMERINO – CASALE MONFERRATO – CASSINO – CASTROVILLARI – CHIAVARI – CIVITAVECCHIA – GELA – IVREA – LAGONEGRO – LANCIANO – LARINO - LOCRI – LUCERA – MARSALA – MELFI – MISTRETTA – MODICA – MONDOVI’ – MONTEPULCIANO – NICOSIA- NOCERA INFERIORE – NOLA – ORVIETO – PALMI – PAOLA – PATTI – PINEROLO – ROSSANO –ROVERETO - SALA CONSILINA – SALUZZO – SANREMO - SANT’ANGELO DEI LOMBARDI –SCIACCA – SPOLETO – SULMONA - TERMINI IMERESE – TIVOLI – TOLMEZZO - TORRE ANNUNZIATA – TORTONA – VALLO DELLA LUCANIA - VASTO – VELLETRI – VIGEVANO - VOGHERA

e, per conoscenza
COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE



Illustri Presidenti,
con riferimento alla delega al Governo per il riordino territoriale degli Uffici Giudiziari, che sarà contenuta nel D.L. n. 138/2011 oggi all’approvazione del Senato, ed alla decisione di questo Consiglio, assunta nel corso della Seduta Amministrativa straordinaria del 30 agosto ultimo, di istituire una Commissione interna per la raccolta dei dati relativi alle strutture ed all’operatività delle circoscrizioni giudiziarie, è necessario che, alla luce della previsione recata dall’art. 1 bis, comma 1, lett. a) del Decreto e quindi a partire dagli Ordini subprovinciali ai quali la presente è indirizzata, pervengano a questo Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato
eziogermani@consiglionazionaleforense.it
i seguenti dati, che potranno essere forniti dalle Cancellerie competenti:
1. Organico del personale amministrativo del Tribunale e della Procura e relative presenze effettive;
2. Ultimi due rendiconti della Commissione manutenzione, che riportino i costi della struttura giudiziaria (canone, lavori, etc.), dei consumi energetici, delle utenze e di quant’altro sia stato annoverato come “spesa”;
3. Numero delle cause civili pendenti, di quelle sopravvenute e di quelle esaurite (ultimo dato disponibile);
4. Numero dei procedimenti penali avanti GIP, GUP, Giudice monocratico e Collegio (ultimo dato disponibile).
Ci pare giusto ancora rilevare, per inciso, che nell’elenco dei destinatari non compare l’Ordine di Santa Maria Capua Vetere, la competenza della cui circoscrizione si estende anche a Caserta, capoluogo dell’omonima Provincia. Per tale motivo, riteniamo più opportuno, allo stato, ricondurre detta specifica fattispecie alla previsione del succitato art. 1 bis del Decreto.
Considerata l’urgenza della presente richiesta e pur tenendo conto di alcune oggettive difficoltà che si potrebbero incontrare, Vi preghiamo di voler provvedere con ogni possibile urgenza, possibilmente entro i prossimi 15 giorni.
Nel restare a disposizione per ogni occorrenza e ragguaglio, Vi ringrazio per la cortese collaborazione e Vi invio i più cordiali saluti.
Il PRESIDENTE
Prof. Avv. Guido Alpa

martedì, settembre 06, 2011

Geografia giudiziaria, il Cnf istituisce una commissione ad hoc.


Nella seduta amministrativa straordinaria del 30 agosto scorso il CNF ha deliberato di istituire una commissione che si occuperà dell’annunciato intervento governativo sulle circoscrizioni giudiziarie, dopo l’introduzione nel decreto legge n. 138/2011 (manovra bis) di un emendamento contenente una delega.
Coordinatore della commissione è il consigliere Enrico Merli.
Il Cnf ritiene fondamentale che i cittadini possano usufruire di una giustizia di prossimità efficiente e razionale e rileva, perciò, che per affrontare una questione così importante è necessario disporre di tutti i dati e i numeri utili.
La commissione interna, dunque, ha il compito di raccogliere autonomamente i dati e verificare quelli che il Ministero della giustizia metterà a disposizione.

Senza la preventiva mediaconciliazione la domanda è improcedibile.

Se manca il certificato di abitabilità è vendita di "aliud pro alio".


Corte di Cassazione Civile-Sentenza 17707/11 del 29/08/2011
"La vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene (Cfr. Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009)".

sabato, settembre 03, 2011

Manovra bis; ecco l'emendamento che potrebbe cambiare la geografia giudiziaria.


SENATO, COMMISSIONE BILANCIO, EMENDAMENTO 1° settembre 2011

A. S. 2887 Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
EMENDAMENTO
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

(delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;

d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);

e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza dì dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica;

g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;

h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti;

i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo;

l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;

n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalia pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o).

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il Ministro
Sen. Nitto Francesco Palma

L'AFORISMA DEL SABATO.


venerdì, settembre 02, 2011

Cassazione Civile: il danno da lite temeraria è "in re ipsa".


Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17485, pres. Petti, rel. D'Amico



Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
Sostiene parte ricorrente che il fondamento della fattispecie consiste nell'abuso del diritto o abuso del processo.
E' infatti espressione di un atteggiamento di grave negligenza o malafede nell'esame dei dati processuali richiedere il pagamento di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque pretendere una seconda volta il pagamento di un credito che è già stato quietanzato come da scrittura privata prodotta dalla T. R.
Con il secondo motivo si denuncia "omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5".
Secondo parte ricorrente appare contraddittoria la decisione. della Corte d'appello che, da una parte, accerta, dichiara e riconosce la malafede o quantomeno la colpa grave nella proposizione dell'azione da parte della T.I.F. e dall'altra non ritiene di individuare elementi del danno derivato da un'azione svolta in mala fede e che nel corso del giudizio ha impegnato la difesa della T. R. che a fronte di un credito inesistente si è vista citare in giudizio, pur essendo totalmente estranea al credito azionato.
I motivi, strettamente connessi, devono esser congiuntamente esaminati ed accolti.
All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta infatti l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con condanna della T.I.F. s.r.l. al pagamento di Euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c., per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla data della relativa sentenza. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

giovedì, settembre 01, 2011

Il Governo approva il D. LGS. per la riduzione a 3 dei riti civili.


Consiglio dei Ministri n. 151 del 01/09/2011
La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 10,00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro Altero Matteoli, a norma dell’art. 8 della legge n.400 del 1988. Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.
Il Consiglio, appositamente convocato nell’imminente scadenza della delega legislativa conferita al Governo dalla legge n.69 del 2009, ha approvato in via definitiva su proposta del Ministro della giustizia, Nitto Palma, un decreto legislativo che introduce nell’ordinamento disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, in buona parte regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dallo stesso codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009) e nel rito ordinario di cognizione.
L’evoluzione normativa degli ultimi decenni si era caratterizzata per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico ed all’insegna della ricerca di formule procedimentali capaci di assicurare la celerità nella definizione dei giudizi.
Questo fenomeno si è rivelato, nel tempo, fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, unanimemente individuato come una delle cause di disfunzioni dei giudizi civili e di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto.
Nell’esercizio della delega il Governo attua una chiara inversione di tendenza rispetto al passato, razionalizza e semplifica la normativa processuale introdotta dalla legislazione speciale, raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del Libro IV.

Il Presidente del CNF Prof. Alpa alla RAI.



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