sabato, aprile 17, 2010

Avvocatura in allarme: stati generali contro la media-conciliazione.


L'Oua convoca gli stati generali dell'Avvocatura contro la media-conciliazione. Lo ha annunciato il presidente, Maurizio de Tilla, che ha inviato una lettera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i presidenti dei consigli degli ordini e alle associazioni forensi. L'incontro si terrà a Baveno Stresa, presso la 9^ Conferenza nazionale della Cassa forense, per discutere di media-conciliazione e per decidere le iniziative di protesta per chiedere la modifica di questo istituto.
Nella lettera, de Tilla contesta il dlgs perché “emargina gli avvocati (non prevista l'assistenza nella procedura), stabilisce l'obbligatorietà della conciliazione (incostituzionale per eccesso di delega) e obbliga gli avvocati a sottostare a regole (la richiesta al cliente di sottoscrizione di un modulo) che incrinano il rapporto di fiducia, ancor più di quanto ha fatto la Bersani”.
“Numerosi Ordini e associazioni”, scrive, “hanno approvato mozioni e documenti di forte contrasto con il decreto legislativo. La base è in forte allarme”.

L'aforisma del sabato.

venerdì, aprile 16, 2010

ONORARI: È VINCOLANTE IL PARERE DELL'ORDINE?


Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463
"Per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente".



Cassazione, Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463
(Pres. Schettino – Rel. Malzone
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 4.2.1991 il Comune di Silvi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 67.807.000, oltre IVA e CAP, emesso dal Presidente del Tribunale dell'Aquila su istanza dell'avv. Omissis per crediti professionali, eccependone l'eccessività, perché emessa sulla base di un'operazione tra minimi e massimi tariffari, senza tener conto dell'effettiva attività professionale realmente prestata.
Il Tribunale dell'Aquila con sentenza n. 90/96, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarò che all'avv. Omissis competevano lire 8.000.000, quanto alla fase svoltasi dinanzi al T.R.A. e lire 7.500.000 quanto alla fase svoltasi davanti al Consiglio di Stato, compensando le spese.
La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza n. 764/03, depositata il 23.9.03, sull'appello proposto dall'avv. Omissis, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, perché emessa in assenza della richiesta di spedizione a sentenza della causa da parte dei difensori delle parti; ma, decidendo nel merito, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Comune di Silvi a pagare all'avv. Omissis la somma di Euro 10.027,73 oltre IVA e interessi legali; compensava per la metà le spese dei due gradi di giudizio e poneva l'altra metà a carico del Comune di Silvi.
Per la cassazione della decisione ricorre l'avv. Omissis esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 5 legge n. 2248/1865 All. E e per difetto di motivazione nella parte in cui ha immotivatamente disapplicato il parere del Consiglio dell'Ordine, pur in assenza di contestazione circa l'effettivo svolgimento di quelle prestazioni.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 5 tariffa professionale forense del 1985, nonché difetto di motivazione, perché, pur avendo ritenuto che l'opera prestata dall'avv. Omissis, a prescindere dal risultato conseguito, dovesse essere valutata come importante per le questioni trattate, aveva liquidato l'onorario di primo grado al di sotto di un terzo dell'onorario medio e quello di appello meno di un quarto dell'onorario medio.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione del DM. 14.2.1992 n. 238, per non avere riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata, bensì i soli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza.
Ben vero, per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del competente Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. 31 marzo 2008 n. 8397).
Per quanto attiene la seconda e terza questione, la regola posta dall'art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause di pagamento somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia ex art. 10, si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata, è interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento alla domanda medesima, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass. 4, febbr. 2005 n. 2274).
Ne consegue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese del presente giudizio, stante l'assenza dell'intimato.

giovedì, aprile 15, 2010

Oggi inizio della 9° Conferenza Nazionale Cassa Previdenza Avvocati.

Alpa (Cnf): “Siamo soddisfatti dell’incontro con Alfano. Bene aver ribadito la priorità della riforma forense".


Roma 15/04/2010 - Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa commenta l’incontro di oggi presso il ministero della giustizia tra il guardasigilli Alfano e i presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini: “Siamo soddisfatti dell’incontro e del fatto di avere nel ministro un interlocutore per la riforma delle professioni, intesa secondo una quadro di principi e valori che oggi il ministro ci ha illustrato e che corrispondono esattamente al testo di riforma dell’ordinamento forense predisposto da tutte le componenti dell’avvocatura istituzionale e associata. La nostra riforma è legata a quella della giustizia”.
“Una strategia e un programma condivisibile che assegna alla riforma forense un ruolo di battistrada. Il ministro sarà per questo in aula al senato il 21 aprile”, ha aggiunto Alpa.
Il presidente del Cnf ha apprezzato il passaggio del discorso del ministro che ha spiegato come la riforma non è destinata a mettere in contrapposizione gli interessi degli avvocati (e degli altri professionisti) con quelli dei cittadini, tanto da puntare su principi che tendono alla tutela di interessi generali: il ripristino delle tariffe minime dovrà essere all’insegna della trasparenza e chiarezza (progetto al quale il Cnf sta già lavorando), dovrà puntarsi alla qualificazione e all’aggiornamento costante, gli Ordini saranno preservati ma come garanzia di qualità nella loro autodisciplina.
Se questioni aperte ci sono, per gli avvocati queste sono legate alla compatibilità/corrispondenza tra la normativa futura e quella già in vigore. Rispondendo alle critiche indirizzate alla riforma forense da Antitrust e dalle rappresentanze delle imprese, Alpa ha sottolineato come “esse siano spesso il frutto di una interpretazione ideologica orientata. Le tariffe fungono per esempio da strumenti di perequazione sociale: assicurano un uguale trattamento tra il cliente potente (banche/assicurazioni) e il comune cittadino. Quella della concorrenza è una ideologia nel senso che in alcuni ambienti si considera la concorrenza un bene in sé, assoluto. In realtà esso va contemperato con altri interessi anche generali: l’interesse pubblico, la tutela del cittadini, la qualificazione del professionista”.
Per Alpa, in Italia il mercato forense è aperto: si vede dai numeri nel confronto europeo: 230mila avvocati di cui 46mila patrocinanti in Cassazione; in Inghilterra 110mila solicitors e 12mila barrister, unici ad avere accesso alle Corti; in Germania 120mioa avvocati di cui solo 40 patrocinanti in cassazione; in Francia 48 su 48mila.
“Negli altri paesi Ue esiste un monopolio”, ha commentato Alpa.

Giuramento con siparietto.


Stamane, al Consiglio dell’Ordine Avvocati del Tribunale di Vattelappesca, c’è il giuramento di un gruppo di giovani neoavvocati.
Dopo la cerimonia di giuramento, si tiene il solito “rinfresco” augurale offerto dal locale Consiglio, con tanto di fervorino ammannito dal Presidente (…si sa che i giovani sono facili “prede elettorali”).
Senonchè il Presidente suddetto, forse avendo di recente praticato il “precetto pasquale”, esaurita l’immancabile tirata retorica sui “valori” della professione, ha avuto una significativa scivolata di sincerità, dichiarando: “Vi auguro tanta fortuna. Ne avrete bisogno perché il lavoro è molto poco. E quel poco ce lo prendiamo noi!”.
Dove per “noi” devono intendersi le lobby ed i comitati d’affari che - nella nostra grande, sfortunata ed amata professione - ammorbano e controllano tutto e tutti.
Comunque… evviva, una volta tanto, la sincerità!
consiglioaperto

L’OUA SOSTIENE L’INIZIATIVA DEL MINISTRO ALFANO E CONTESTA GLI IDEOLOGISMI DI CHI S’OPPONE ALLA RIFORMA FORENSE.


Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, in relazione alle prese di posizione di alcuni parlamentari del partito Radicale e del partito Democratico, contro il progetto di legge di riforma forense all’esame del Senato, ha così dichiarato: “Questa riforma è voluta e condivisa da tutta l’Avvocatura, soprattutto dai più giovani che a causa della legge Bersani hanno subito una forte precarizzazione della propria attività professionale. Il ministro Alfano ha mostrato un grande coraggio e una grande determinazione nel suo impegno a favore dell’Avvocatura e delle professioni in generale. Positive, in questo senso, sono le sue ripetute dichiarazioni a favore d’una modifica della legge Bersani”.

PROCESSO CIVILE - INTERROGATORIO FORMALE - RISPOSTA RETICENTE O EVASIVA (CASS. CIV. SENT. N. 7783 DEL 31/03/2010).


(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. Spagna Musso)
Sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010
“La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta”.

martedì, aprile 13, 2010

Istituito l’Osservatorio per la tutela delle categorie professionali (Protocollo d'intesa 08/04/2010).



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

MINISTERO DELL’INTERNO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con sede in Roma, in persona del Presidente nazionale Dott. Claudio Siciliotti,

Il Consiglio Nazionale Forense con sede in Roma, in persona del Presidente prof. Guido Alpa,

e

li Dipartimento della P.S., in persona del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio Manganelli,

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO l'art. 4 del Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2000 che istituisce, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Servizio Analisi Criminale con il compito dì curare l'analisi di livello strategico sulle dinamiche dei fenomeni criminali e sulla contrapposta azione di contrasto, anche attraverso l'analisi dei relativi dati statistici; nonché i progetti integrati interforze; l'aggiornamento dei relativi archivi elettronici e la correlazione con altri archivi elettronici di Polizia Criminale; lo sviluppo di specifiche iniziative di approfondimento a carattere interforze, anche su base informatica;

CONSIDERATO che i componenti delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché degli Avvocati possono essere nominati dalle Autorità Giudiziarie in incarichi di particolare rilievo specialistico, quali quelli di curatori fallimentari, revisori dei conti, delegati alle esecuzioni immobiliari, custodi e amministratori giudiziari dei beni sottratti alla criminalità organizzata e che in ragione di tali incarichi alcuni appartenenti alle predette categorie sono state vittime di gravissimi episodi delittuosi;

CONSIDERATO l'aumento della domanda di sicurezza nel settore e la conseguente necessità di dare impulso all'analisi integrata del fenomeno, per individuare le misure di prevenzione e difesa più idonee alla protezione da formee di intimidazione, anche gravi, correlate all'espletamento di incarichi attribuiti dall'Autorità Giudiziaria

CONVENGONO

Art. 1.

Presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Direzione Centrale della Polizia Criminale - è istituito un Osservatorio per la tutela delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati, presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza-Direttore Centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché da rappresentanti delle categorie professionali dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati.
L'Osservatorio si riunisce almeno una volta al mese e, se necessario, ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta.

Art. 2

L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
• monitoraggio e analisi degli episodi intimidatori ai danni delle suddette categorie che siano collegabili ad incarichi professionali ricevuti dall'Autorità giudiziaria in conformità alla normativa vigente;

• segnalazione alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza delle situazioni che presentano profili di criticità per l'adozione degli interventi ritenuti necessari;
• richiesta periodica di informazioni alle Prefetture-UTG e agli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 3

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, d'intesa con il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché con il Presidente dei Consiglio Nazionale Forense, provvederà all'individuazione nominativa dei componenti dell'Osservatorio.

Art. 4

La presente intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Le parti s'impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo della stessa.
Le parti possono concordemente modificare i contenuti della presente intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.
Prefetto Antonio Manganelli

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Dott. Claudio Siciliotti

Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Prof. Guido Alpa

Presenzia

Il Ministro dell'Interno
Roberto Maroni

Evento formativo del 23/04/2010 (n. 4 crediti).

domenica, aprile 11, 2010

Maroni: non è illegale scaricare musica.


La pensa così il Ministro dell’Interno, Roberto Maroni sulla controversa questione dei download di file musicali. Attualmente esistono decine di programmi e di siti coi e dai quali è possibile scaricare musica gratuitamente.
Maroni, sull’argomento, ha così dichiarato: “scaricare musica da Internet ‘non la considero un’azione illegale“. Secondo il ministro il download libero e gratuito non ha niente a che fare con la pirateria.
Attualmente la pensa così anche la Corte di Cassazione che in una sentenza di inizio 2007 aveva assolto due studenti, rei appunto di aver scaricato e condiviso file musicali. I suddetti studenti erano stati condannati anche in corte d’appello, ma la Cassazione appunto, ribaltò il giudizio.
La legge in vigore sul diritto d’autore prevede la punibilità per chi “duplica allo scopo di trarne profitto” materiale coperto appunto dal copyright.
Lo scaricare file musicali ( o di altro genere), se non finalizzato a questa pratica quindi non risulta essere reato.

sabato, aprile 10, 2010

L'aforisma del sabato.

Conciliazione: gli Ordini forensi chiedono che il ministero della giustizia approvi in fretta i decreti attuativi.


Roma. 09/04/2010 - Fare in fretta con i decreti ministeriali sui requisiti degli organismi di conciliatori e dei conciliatori e sulle indennità, cioè i decreti che attueranno in concreto la riforma che ha introdotto nel sistema giustizia la mediazione (legge 69/2009 e decreto legislativo n. 28/2010).
L’esigenza di avere un quadro normativo completo per poter cogliere al meglio le opportunità e superare le difficoltà interpretative e pratiche che le norme hanno posto è emersa oggi nel corso di una affollata riunione con i referenti degli Ordini locali per la conciliazione, organizzata dal Consiglio nazionale forense proprio con l’obiettivo di verificare nel tempo e sul campo lo stato dell’arte.
La pressione dei e nei fori locali è forte, soprattutto perché sul mercato sono già operative strutture private, legittimate dalla riforma societaria. Mentre appena una decina di Ordini possono vantare un organismo di conciliazione già avviato. In più c’è la formazione da organizzare e in assenza dei decreti ministeriali che fissino i requisiti dei conciliatori è tutto più difficile.
L’indicazione emersa oggi da parte del Cnf è quella di aspettare i decreti attuativi e di muoversi in un quadro aggiornato. Ma proprio per questo la richiesta al ministero della giustizia è di fare il più in fretta possibile. Con la riforma governativa, gli Ordini sono chiamati a istituire organismi di conciliazione presso i tribunali, che saranno riconosciuti di diritto dal ministero.
Una opportunità certo, ma anche una sfida visto che, per chi non è già sul mercato sulla base delle vecchie regole, il rischio è quello di una partenza in salita che potrebbe trasformarsi anche in una iniziativa inutile e piuttosto costosa (stime prudenziali parlano di 9 milioni di euro per il sistema ordinistico).
Le iniziative del Cnf. “Con la commissione Cnf per lo studio della mediazione abbiamo avviato un confronto con il ministero della giustizia nella convinzione che gli organismi di conciliazione presso gli Ordini forensi abbiano delle caratteristiche peculiari: saranno formati da soggetti con una formazione specifica giuridica teorico-pratica e potranno garantire una maggiore imparzialità. Siamo dell’avviso anche che le parti avranno interesse a essere accompagnate da un legale di fiducia. Insisterò presso il ministero perché gli Ordini siano automaticamente iscritti anche come enti formatori. E sono dell’avviso che i conciliatori presso gli Ordini non potranno essere che avvocati che si siano formati presso l’Ordine stesso o altri Ordini forensi”, ha spiegato il presidente Cnf Guido Alpa.
I dubbi sull'implosione del sistema sono tutti sul tappeto, anche perché andrà valutata la sostenibilità economica e pratica del sistema. “Siamo tutti preoccupati perché non ci sono dati che ci diano un ordine di grandezza. Certo è però che il sistema si dovrà autofinanziare e quindi è importante che il ministero fissi delle tariffe che siano sufficienti a coprirne i costi”, ha evidenziato Alpa.
Fabio Florio, ordinatore della commissione Cnf, ha invitato a evitare la corsa alla formazione in mancanza dei decreti attuativi perché l’obiettivo deve essere quello della qualità. La commissione comunque ha già predisposto un programma di incontri sul territorio nei prossimi tempi.
I costi. Nel corso della riunione sono state avanzate alcune stime: supposto che almeno (e sono stime prudenziali) il 5% degli avvocati iscritti agli albi vogliano diventare conciliatori e calcolando una cifra di 500 euro a testa per singolo corso, il costo per l’avvocatura sarà di 5milioni e mezzo di euro.
Dal canto loro gli Ordini dovranno organizzare almeno 370 corsi e, stimati almeno due dipendenti impegnati negli organismi di conciliazione dovranno sborsare oltre 9milioni di euro. Senza neanche rientrare dell’Iva corrisposta ai conciliatori.
Polizza assicurativa.Altra questione emersa oggi è stata quella della polizza assicurativa: la legge la prevede come obbligatoria ma le compagnie di assicurazioni finora contattate dagli Ordini spesso non possono fornire proposte sulla base del volume di affari (che a tutt’oggi non si riesce a stimare).
Il Cnf sta valutando due strade alternative: o chiedere al ministero l’esonero per gli Ordini, come già previsto per le Camere di Commercio; oppure stipulare una convenzione con una compagnia di assicurazione.
Questioni operative. Quanto alle prime indicazioni operative in tema di formazione, Ana Uzqueda ha suggerito quali devono essere le competenze da acquisire in un corso di formazione per conciliatori: conoscenza delle dinamiche del conflitto, comunicazione efficace, tecniche di negoziazione cooperativa, tecniche di comunicazione, tecniche e procedura di mediazione dei conflitti.
Quanto alla qualità dell’ente di formazione, gli elementi che militano a suo favore sono la presenza di un responsabile scientifico, requisiti di professionalità dei docenti, un sistema di valutazione e il sistema di selezione dei mediatori.
Paola Ventura, che proviene da una esperienza sul campo a Milano, ha spiegato come istituire un ente di conciliazione sia come emanazione diretta dell’Ordine o tramite una fondazione costituita ad hoc. “Una fondazione avrebbe più libertà anche nella fissazione delle tariffe ma potrebbe avere più difficoltà nell’assegnazione dei locali da parte del Tribunale”.
Angelo Santi, componente della commissione Cnf, ha annunciato che la commissione sta predisponendo un modello di regolamento per il funzionamento degli organismi di conciliazione.
Dubbi interpretativi. Rimangono sullo sfondo le difficoltà interpretative delle norme, messe in luce da Domenico Dalfino che ha suggerito di non enfatizzare le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di informazione da parte dell’avvocato: l’assistito potrebbe agire per la ripetizione di quanto già corrisposto all’avvocato.
Sul piano disciplinare sarebbe applicabile l’articolo 40 del codice deontologico. Dubbi poi sorgono, quando la mediazione è prevista come condizione di improcedibilità, nel caso di domande riconvenzionali o alla chiamata in causa o al’intervento volontario di terzi.
Paolo Luiso ha sottolineato come la mediazione costituisce uno strumento pregiudiziale rispetto agli altri, in particolar modo rispetto agli strumenti aggiudicativi, perché consente di dare rilievo al mondo degli interessi e delle necessità, che sono irrilevanti nel mondo del diritto e che per questo motivo non possono essere presi in considerazione dal giudice o dall’arbitro.

venerdì, aprile 09, 2010

COA Salerno: Offerta formativa 2010 di deontologia ed ordinamento forense.


26/04/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Americo Montera
“Struttura, funzioni ed organi della Cassa di Previdenza Forense e riforma dell’Ordinamento professionale”

17/05/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Francesco Saverio Dambrosio
“Rapporti tra Avvocatura ed organi dell’informazione: diritto di cronaca e deontologia forense”

07/06/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Cecchino Cacciatore
“Tecniche difensive, nella fase preliminare ed in quella del giudizio, nel procedimento disciplinare”

27/09/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Giuseppe Di Genio
“Difesa ed Avvocatura nella Carta Costituzionale”.

21/10/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Prof. Avv. Angela Di Stasi
“Il Codice Deontologico forense europeo”

15/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Edilberto Ricciardi
“La riforma della Legge Professionale”

22/11/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Maurizio Monina
“L’art. 38 del cod. deontologico forense: l’inadempimento dell’avvocato”

13/12/2010 (ore 16 Aula Parrilli)
Avv. Giuseppe Celia
“Il divieto di accaparramento di clientela (art. 19 codice deontologico forense)”

PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUN INCONTRO VERRANNO RICONOSCIUTI N. 2 CREDITI FORMATIVI.

mercoledì, aprile 07, 2010

Napolitano promulga la legge sul legittimo impedimento.


Roma, 07 aprile-Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato il disegno di legge sul legittimo impedimento del presidente del Consiglio e dei singoli ministri a comparire in processo.
Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato il 10 marzo scorso, entrerà in vigore a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
"Apprezzabile interesse al sereno svolgimento di rilevanti funzioni istituzionali" – a quanto si apprende in ambienti del Quirinale, a proposito della promulgazione, dopo approfondito esame, della legge recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza", punto di riferimento del Presidente della Repubblica è rimasto il riconoscimento - già contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004 - dell'"apprezzabile interesse" ad assicurare "il sereno svolgimento di rilevanti funzioni" istituzionali, interesse "che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali di diritto".
In questo quadro la legge approvata dalle Camere il 10 marzo scorso è - secondo le fonti del Quirinale - apparsa rivolta a "tipizzare" l'impedimento legittimo disciplinato dall'art. 420-ter del Codice di procedura penale, che la legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e autorità giudiziaria.

Alfano: riforma e statuto per tutte le professioni entro fine legislatura.


Roma, 7 apr. - "Il governo, entro la fine di questa legislatura, intende siglare la riforma delle professioni e lo statuto dei professionisti. Ci sembra un tempo ragionevole per una riforma discussa e attesa da decenni".
Così il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, spiega l'obiettivo dell'incontro con i rappresentanti degli ordini professionali convocato dallo stesso ministro per il 15 aprile.
Secondo Alfano, nell'incontro con i rappresentanti degli ordini professionali si parlerà di "formazione e società tra professionisti".
Temi su cui, secondo Alfano, "ci sarà una scelta condivisa che verrà presa insieme agli attori coinvolti. L'obiettivo è modernizzare il sistema, come si vedrà. Per quanto riguarda - aggiunge - le società tra professionisti, l'importante è non recedere il legame fiduciario tra professionista e cliente, cosa che potrebbe accadere con la spersonalizzazione dei servizi".
Per il titolare del ministero di Via Arenula, sulla riforma "la linea di fondo dell'esecutivo dice di no a un'insalata mista e sì a principi generali che si possano legare a scelte specifiche".
"Si può seguire - conclude - il percorso tracciato con la riforma degli avvocati e puntare su una riforma generale e poi, a seguire, quella per le singoli professioni che oggi si trovano ad autogovernarsi con statuti vecchi e arretrati".

COA Salerno: offerta formativa 2010 di Diritto Comunitario.

Compensazione delle spese ed obbligo di motivazione (Tribunale Napoli, sez. VI civile, sentenza 10/02/2010).


Con la pronuncia in disamina il Tribunale di Napoli, adito in appello dall’opponente di sanzione amministrativa vittorioso in primo grado avanti al Giudice di Pace, ha manifestato di aderire all’indirizzo espresso recentemente dal Supremo Collegio suprema Corte nell’ordinanza n. 4159/2010, pur non richiamandola espressamente in motivazione.
Con la pronuncia impugnata il Giudice di Pace, pur accogliendo il ricorso in opposizione per carenza di prova ella notifica del verbale opposto, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, ma senza motivare la decisione.
Ha rilevato il Tribunale di Napoli che, non ricorrendo, nel caso in esame, nessuna delle due ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c ai fini della compensazione (soccombenza reciproca o esistenza di giusti motivi), l’esercizio di tale potere da parte del Giudice si risolve in un mero arbitrio (lesivo del diritto alla tutela giurisdizionale contemplato dalla Costituzione).
Pur ammettendo che il Giudice di Pace abbia – nel caso di specie - compensato le spese sul presupposto che trattavasi di causa in cui il privato avrebbe potuto attuare una difesa in proprio, cioè senza l’assistenza tecnica di un avvocato, ebbene , anche questa motivazione sarebbe insufficiente ai fini di giustificare detta pronuncia, perché la difesa in proprio è una mera facoltà garantita al privato che, in quanto tale, può essere o meno esercitata in piena libertà da suo titolare.
Con la conseguenza che non si può imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente.
Pertanto, non è consentito al Giudice “sanzionare” il detto mancato esercizio attraverso l’accollo delle spese.
Il Tribunale ha evidenziato, infine, il senso dell’obbligo di motivazione imposto al Giudice affermando che, in carenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., così come il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede alcuna motivazione (dal momento che la giustificazione della mancata compensazione è ricavabile dalla carenza dei presupposti di legge), allo stesso modo il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il Giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia cui la decisione di compensazione delle spese accede”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 12 novembre 2009 - 22 febbraio 2010, n. 4159
(Presidente Settimj - Relatore De Chiara)

Premesso
che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 24 novembre 1981, n. 689 proposta dal sig. G. D. in relazione a illeciti stradali, ma ha compensato fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito in considerazione dei “termini della vicenda”, senza alcun'altra indicazione;
che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, riguardante la immotivata compensazione delle spese processuali, cui ha resistito l'intimato Comune di Roma con controricorso;
Considerato
che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'immotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, in base al disposto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, primo comma, lett. a), l. 28 dicembre 2005 n. 263, secondo cui i motivi per i quali il giudice ritiene di disporre la compensazione fra le parti delle spese processuali devono essere “esplicitamente indicati”, mentre nella specie il Tribunale ha fatto ricorso ad una mera clausola di stile;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di altro giudice.

lunedì, aprile 05, 2010

Irragionevole durata del processo: quantificazione dell’indennizzo (Cass.civ., sez. I, ord. n. 4798/2010).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE I CIVILE
Ordinanza 26 febbraio 2010, n. 4798
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
" R.D. ha proposto ricorso per cassazione il 24 settembre 2007 sulla base di sedici motivi avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma depositato il 7 settembre 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1.400 - oltre spese per l'importo complessivo di Euro 800 più accessori - per l'eccessivo protrarsi di una causa di lavoro svoltasi dinanzi ai giudici di Napoli per il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria su prestazioni assistenziali corrisposte in ritardo.
Il Ministero ha resistito con controricorso. Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di un anno e quattro mesi, verificatasi nella fase di appello, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di due anni in detta fase.
Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all'art 6 della Conv. di Strasburgo secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Edu.
Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.
Il secondo motivo, attinente al calcolo della ragionevole durata del processo, è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha motivatamente ritenuto di adottare lo standard CEDU di normale durata di un processo civile nel caso in esame, avuto riguardo al tipo di questioni in esso discusse, mentre il ricorrente prospetta una durata inferiore adducendo profili astratti e non pertinenti al decisimi.
Con il sesto motivo si deduce sotto diversi profili l'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale.
Il motivo appare manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello liquidato la somma di Euro 1.000 per ogni anno di ritardo: somma congrua ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Difatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta - a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 - all'art. 6 della Convenzione, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice Europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340).
In particolare, la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell'indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multls, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).
Non può essere seguita la censura - articolata con l'ottavo, il nono ed il decimo motivo - in ordine al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell'orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro o previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa di lavoro o previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass., Sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898).
Con il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell'indennizzo riferito all'intera durata del processo anzichè al solo periodo di irragionevole durata.
La censura appare manifestamente infondata, avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese processuali della fase dinanzi alla Corte d'appello di Roma, si deve rilevare come la difesa ricorrente incentri la sua doglianza sul rilievo che avrebbero dovuto essere applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte d'appello, sostenendo che il procedimento de quo non potrebbe essere considerato di volontaria giurisdizione in quanto sicuramente a carattere contenzioso e destinato ad una pronuncia giudiziale suscettibile di essere impugnata per cassazione a norma dell'art. 360 cod. proc. civ.; considera, ancora, che non sarebbe risolutiva la disposizione che rinvia al rito in camera di consiglio al fine di applicare la voce tariffaria destinata i procedimenti camerali.
Le censure non appaiono puntuali, dal momento che la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare nel medesimo ricorso quali voci della tariffa, diverse da quelle utilizzate, avrebbero determinato a suo vantaggio una liquidazione superiore rispetto a quella operata dai giudici capitolini, non essendosi fatta carico la parte neppure di indicare in modo più preciso quale voce di quelle liquidate avrebbe contravvenuto ai minimi tariffari previsti per l'indicata voce tabellare.
Infondato è poi l'assunto che si sarebbe dovuto procedere secondo gli onorari liquidati dalla Corte CEDU.
Tali onorari attengono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo e, quindi, nulla hanno a che vedere con il presente procedimento che, svoltosi davanti a giudici dello Stato, non può che essere sottoposto alle tariffe professionali che disciplinano le spese della professione legale davanti ai tribunali e alle corti dello Stato (Cass., Sez. 1^, 5 settembre 2008, n. 22404). Per il resto, i quesiti o le sintesi conclusive nei motivi concernenti le spese appaiono generici".
Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio;
che il ricorso va di conseguenza rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010.