martedì, dicembre 15, 2009
"ROSY BINDI: LA CATTOLICA GIACOBINA".

“Rosy Bindi è una perfetta giacobina cattolica”. Così il Presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga ha definito la Presidente Pd, a seguito delle sue dichiarazioni sull’aggressione al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di domenica scorsa a Milano.
Rosy Bindi aveva commentato l`accaduto attribuendo al Premier la responsabilità del gesto, per il clima che egli stesso avrebbe contribuito ad instaurare. Dichiarazione che, oltre ad aver suscitato l`ira della maggioranza, ha anche sollecitato lo spirito ironico di Cossiga, che ha tirato in ballo tutto lo schieramento cattolico del Pd: “Pur non condividendo io nulla con l’onorevole Bindi - ha esordito il presidente -, neanche in materia di fede cattolica essendo io schierato con il Papa, devo plaudire alla coerenza della deputata ex democristiana che dimostra ancora una volta di essere una perfetta giacobina cattolica. Come, del resto - ha aggiunto Cossiga - lo sono anche Dario Franceschini e non pochi altri militanti cattolici del Pd, per i quali la presunzione di colpevolezza di Berlusconi è assoluta anche nel caso in cui sia soggetto ad un’aggressione. Il rigorismo morale - proprio di questi soggetti -porta a ritenere che contro il male morale di cui Berlusconi è simbolo sia lecito e doveroso portare il male fisico, anche sotto forma di un’aggressione fisica che nella loro teologia assume il valore di un sacramentale”.
Da "IL RIFORMISTA" di martedì 15 dicembre 2009
Esame Avvocato 2009: le tracce di oggi.

1a traccia
La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società beta per la vendita in ambito locale.
In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a sè più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti.
Poiché la società Alfa dichiara , mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica beta si avvale del diritto di recesso ad nutum previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; il particolare analizzi il candidato la questione sotto il profilo dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto dell’abuso del diritto.
2a traccia
Con testamento olografo tizio disponeva delle proprie sostanze in favore dei due figli caio e sempronia.
In particolare, con suddetto testamento olografo il de cuius manifestava la volontà di attribuire a titolo di prelegato al figlio caio un appartamento in Roma via delle rose ed alla figlia sempronia un appartamento in Roma via dei garofani, nominandoli, per il resto, eredi universali.
Nell’atto testamentario, tuttavia, era altresì aggiunta la seguente condizione: “qualora al momento dell’apertura della mia successione mio figlio caio non si sarà risposato adesso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l’usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via delle rose, nonché di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di via dei garofani, come sopra attribuita a mia figlia sempronia, cui sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, tenuto conto del fatto che la stessa è madre di due figli”.
Caio si rivolge allora ad un legale per valutare se sussistano i presupposti per contestare la validità della suddetta clausola testamentaria, ritenendo che, sebbene lo stesso aveva in corso il procedimento di separazione giudiziale con il proprio coniuge al tempo della redazione del testamento, la clausola testamentaria di cui sopra costituisca una coercizione alla sua libertà di contrarre nuovo matrimonio.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di caio, rediga parere motivato illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, premessi brevi cenni sulla libertà testamentaria e sui limiti di apponibilità di una condizione nell’ atto testamentario, analizzi la questione della validità della clausola in oggetto precisando le previsioni normative di riferimento e gli effetti sul testamento.
lunedì, dicembre 14, 2009
Giustizia, Alfano inasprisce il 41 bis.

Il ministro della Giustizia Angelino Alfano, oggi a Salerno, elenca quanto fatto dal governo Berlusconi per combattere la criminalità organizzata.
E punta l'attenzione anche sull' inasprimento e sul rafforzamento del 41 bis, "che da carcere duro diventa durissimo".
Alfano sottolinea anche l'importanza del sequestro e della confisca dei beni, provvedimenti quelli adottati dal governo per lanciare alla criminalità organizzata un messaggio chiaro: "Con l'inasprimento del 41 bis i boss devono capire che dal carcere non possono ordinare omicidi, non possono dare ordini alla loro famiglia, devono stare isolati lì a rappresentanza di uno Stato che dice loro che se c'é qualcuno che deve avere non é il cittadino onesto, ma sono i mafiosi e i camorristi che devono avere paura di una giustizia che funziona".
Alfano chiama in causa anche un altro punto fondamentale della lotta che si sta attuando nei confronti della camorra, e cioé privare i criminali dei loro beni.
E poi ancora cita il fondo unico giustizia che "ammonta a 1,4 miliardi di euro di liquidi sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".
Sottolinea che non si è certo al giorno prima dell'apocalisse, per quanto riguarda la democrazia e - infine - ribadisce l'importanza di una squadra invincibile che si chiama Stato.
Alfano: Non è solo gesto di un folle,sono preoccupato!

Roma, 14 dic. (Apcom) - L'aggressione di cui è rimasto vittima il presidente del Consiglio "non può essere derubricato al gesto di un folle, è una questione più complessa".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, che da Salerno ha spiegato di essere "molto preoccupato" per quanto accaduto ieri a Milano a Silvio Berlusconi.
"Troppo spesso in questi mesi - ha osservato il Guardasigilli - si è fatta passare l'idea che lo scontro con Berlusconi fosse lo scontro del bene contro il male, anzi della virtù contro il vizio. Si va ben oltre il clima di odio, la questione è più complessa e più pericolosa".
"Quando il ceto politico fa passare l'idea che si tratti dello scontro della lotta del bene contro il male - ha insistito Alfano - fa correre un grave rischio non solo alle istituzioni ma anche a chi fisicamente rappresenta le istituzioni e si corre il rischio che qualcuno, come è successo ieri a Milano, si senta l'angelo vendicatore che incarna il bene pensando di uccidere il male".
Per questo, ha spiegato il ministro della Giustizia, quanto è accaduto ieri "non può essere derubricato al gesto di un folle": "Il seme, non solo dell'odio ma dell'ipotesi di vendetta del bene contro il male, attecchisce prima nella mente labile di un matto, probabilmente, ma dopo è destinato ad attecchire su altri soggetti e c'è sempre il rischio della emulazione".
domenica, dicembre 13, 2009
L'angolo della mitologia: Pegaso, il cavallo alato.

Pegaso era il più famoso dei cavalli alati della mitologia greca e nacque dal terreno bagnato dal sangue, versato quando Perseo tagliò il collo della Medusa.
Animale selvaggio e libero, Pegaso inizialmente è utilizzato da Zeus per trasportare le folgori fino all'Olimpo.
Grazie alle briglie avute in dono da Atena, venne successivamente addomesticato da Bellerofonte, che se ne servì come cavalcatura per uccidere la Chimera.
Dopo la morte dell'eroe, avvenuta per essere caduto da Pegaso, il cavallo alato ritornò tra gli dei.
Nella famosa gara di canto tra le Muse e le Pieridi, Pegaso aveva colpito con uno zoccolo il monte Elicona, che s’era ingigantito fino a minacciare il cielo dopo aver udito il celestiale canto delle dee.
Dal punto colpito dallo zoccolo di Pegaso nacque una sorgente, chiamata Ippocrene, o "sorgente del cavallo" e, nello stesso modo, fece scaturire una sorgente a Trezene.
Terminate le sue imprese, Pegaso prese il volo verso la parte più alta del cielo e si trasformò in una nube di stelle scintillanti, che hanno formato una costellazione.
sabato, dicembre 12, 2009
I dilettanti dell’antimafia.

C’erano i professionisti dell’antimafia, cui si rivolse la polemica di Leonardo Sciascia. Ora siamo ai dilettanti, allo sbaraglio. Lo scrittore sollevò non un problema personale, né avversò la lotta alla mafia, ma puntò il dito nella direzione delle regole, che devono essere rispettate.
Solo così lo Stato è forte. Da quelle regole, purtroppo, ci allontaniamo sempre di più.
Affidarsi ai “pentiti”, lo abbiamo scritto tante volte, significa prestarsi al gioco dei criminali, o usarli in modo pericolosissimo. I mafiosi sono tutti dei disonorati, ma alcuni sono disonorati pronti a tutto pur di sfuggire alla punizione che meritano.
Gaspare Spatuzza è stato portato in un’aula di giustizia da chi non aveva riscontrato alcune sue dichiarazioni, forse le ha anche sollecitate, offrendo al mondo una rappresentazione raccapricciante dell’Italia.
Uno dei fratelli Graviano ha taciuto, ma l’altro non si è limitato a dire di non conoscere né Dell’Utri né Berlusconi, ha spiegato perché è semplicemente illogico e irreale supporre che avesse trattato alcunché.
Anche noi avevamo evidenziato la stessa cosa, ragionando. Ma dopo averlo sentito ci chiediamo: perché la Procura si è esposta ad una simile figura?
Il guasto è profondo, e non riguarda un singolo processo, ma l’intera attività investigativa. Che si volle centralizzata, mentre appare disarticolata e avventurosa, quando non dilettantescamente indirizzata. Pagina pessima, che danneggia le istituzioni in modo profondo. Si rimedi, con urgenza.
Davide Giacalone
http://www.davidegiacalone.it/
http://www.davidegiacalone.it/
venerdì, dicembre 11, 2009
giovedì, dicembre 10, 2009
Illegittima la richiesta delle spese condominiali, dopo la vendita d’un immobile.

"Come questa Corte ha recentemente ribadito (v. sent. n. 23345/2008) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condomino e poichè l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ., è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto nè emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo".
CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE-Sentenza 9 novembre 2009, n. 23686
Berlusconi al congresso Ppe: “Sovranità passata dal parlamento ai giudici. Cambierò la Costituzione".

BONN (ANSA) - "La sovranità in Italia è passata dal Parlamento al partito dei giudici", ha detto oggi il premier Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento al congresso del Ppe a Bonn.
"In Italia succede un fatto particolare di transizione a cui dobbiamo rimediare: la sovranità, dice la Costituzione, appartiene al popolo" e il Parlamento "fa le leggi, ma se queste non piacciono al partito dei giudici questo si rivolge alla Corte Costituzionale" e la Corte "abroga la legge", ha aggiunto, sottolineando che la maggioranza "sta lavorando per cambiare situazione anche attraverso una riforma della Costituzione".
La Corte Costituzionale da "organo di garanzia" si è trasformato in "organo politico", ha continuato Berlusconi, aggiungendo che tale composizione della Consulta è determinato anche dal fatto che ci sono stati tre presidenti della Repubblica di sinistra.
"Purtroppo, esiste una sinistra che mi ha attaccato inventandosi calunnie di tutti i tipi che però mi hanno rafforzato perché la gente dice: 'mamma mia dove troviamo uno forte e duro con le palle come Berlusconi'”.
E' un passaggio dell'intervento del premier Silvio Berlusconi davanti ai delegati del congresso del Ppe a Bonn, fra i quali diversi capi di Stato e di governo come il Cancelliere tedesco Angela Merkel.
"La sinistra è allo sbando e cerca di avere ragione di me attraverso i processi", accusa Berlusconi.
Praticanti Avvocati: un regalo per l'esame.

1. Arriva l’esame, quanti dubbi!
Sono passati sei anni dal noto e tormentato decreto legge “Castelli” (che prese il nome dal Ministro della Giustizia dell’epoca) che ha introdotto la correzione in sede diversa dei compiti scritti per l’esame di avvocato ed altre rilevanti novità.
Eppure, come ogni anno, i soliti dubbi ritornano; quali codici saranno ammessi? E le rassegne di giurisprudenza? Quali sono i segni di riconoscimento che possono portare all’annullamento dell’elaborato? In quali casi si può essere esclusi dall’esame?
Proviamo a rispondere, prima di passare al regalo (sperando che sia gradito e che, soprattutto, porti bene).
2. Quali codici sono ammessi
La legge prevede (R.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 21, così come modificato) la possibilità per i candidati di utilizzare i codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, ed inoltre le leggi e i decreti dello Stato.
Ciò significa che è possibile portare con sè i codici commentati o annotati, che non contengano dottrina; ma che dire delle rassegne di giurisprudenza che le case editrici vendono con il bollino “ammesso agli esami di avvocato” e che, invece, alcune Corti d’Appello non accettano?
Un aiuto interpretativo giunse anni fa con la circolare 23 novembre 1995 del Ministero della Giustizia, che sul punto afferma che i codici in argomento possono contenere i riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, beninteso alla rigorosa condizione che sia riportato esclusivamente il testo delle sentenze in questione, ancorchè ordinate organicamente secondo criteri di logica giuridica, con esclusione quindi di ogni integrazione o collegamento esplicativo, illustrativo o esemplificativo.
Da ciò dovremmo dedurre che è possibile portare con sè le rassegne di giurisprudenza (ordinate organicamente, ad es.: rassegna di giurisprudenza sul danno alla persona, o sui reati contro il patrimonio), ed anche le raccolte di sentenze per esteso (la circolare fa riferimento al testo delle sentenze, non alle sole massime); è ovviamente possibile introdurre i codici non commentati (la legge parla di codici anche commentati).
Di fatto, come è possibile leggere su qualunque forum giuridico, ogni Corte d’Appello si regola a proprio modo, ammettendo o meno gli stessi testi (acquistati in buona fede perchè garantiti dagli editori) e creando ingiustificate disparità di trattamento.
A mio parere, la volontà del legislatore è stata quella di offrire ai candidati un supporto finalizzato a rendere l’esame più pratico, poichè lo studio dei precedenti giurisprudenziali è il principale strumento utilizzato dagli avvocati per la redazione di pareri e difese.
Se così è, non ha senso limitare l’uso della giurisprudenza; dovrebbero rimanere vietate soltanto quelle eventuali opere editoriali che, con schemi e tabelle, non si limitino a coordinare le sentenze, ma costituiscano dottrina.
Opere così raffinate, per quanto è a mia conoscenza, non sono ancora state pubblicate; vi sono però in commercio altre opere che, prima di elencare le massime di giurisprudenza, contengono introduzioni, spiegazioni e percorsi logici predisposti dagli autori; queste ultime, a mio parere, sono da escludere proprio per le ragioni indicate nella circolare.
3. I segni di riconoscimento
L’utilizzo di due penne di diverso colore (blu e nera) per la stesura della prova scritta non può essere di per sé qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione, con la conseguenza dell’esclusione per non valutabilità (TAR Sardegna, 11 dicembre 2008, n. 2158).
La questione ha riguardato una candidata di un pubblico concorso, esclusa dalla selezione poiché la Commissione aveva accertato che l’elaborato era “stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu”.
Il TAR ha deciso che l’utilizzo di penne con colore diverso, nel caso in esame, non può essere idoneo ad integrare un “oggettivo” ed “inequivocabile” segno di riconoscimento, anche perché può esser spiegato in termini molto semplici: “che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna”.
Ovviamente il precedente può essere utilizzato per via dei colori consueti delle penne: non mi avventurerei a scrivere in verde o rosso, poichè i colori consentiti dalla normativa sui concorsi sono appunto il nero e il nero bluastro delle comuni penne biro.
Ancora, il TAR Sardegna ha richiamato una conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, sentenza 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007, n. 489), secondo cui “nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la “mera possibilità di riconoscimento”, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che l'elaborato non deve recare alcun segno che sia «in astratto» ed « oggettivamente» suscettibile di riconoscibilità”.
Quindi, in generale, se è vero che per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo sia stato di fatto raggiunto, si deve tuttavia distinguere tra i segni identificativi, ovvero quelli che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, ed i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sè valore identificativo, ma possono essere utilizzati come segno di riconoscimento nell'ambito di un accordo illecito tra candidato e commissione; ne consegue che non è segno identificativo la numerazione delle pagine e, pertanto, è illegittimo l'annullamento degli elaborati di chi aveva numerato le pagine (TAR Lazio, Roma, 3 luglio 2007 n. 5980, rinvenibile in questo sito con nota di Francesco Logiudice riportata in corsivo).
Quindi la numerazione delle pagine, o i segni grafici che staccano le parti dell’elaborato (asterischi e simili) sono probabilmente da evitare per prudenza, ma non possono provocare l’annullamento.
§ 4. Le ipotesi di esclusione dall’esame
Secondo l’articolo 20 del citato R.d. n. 37/1934, i candidati non possono conferire fra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. Il divieto sopraindicato è talvolta violato per quanto riguarda le consultazioni tra i candidati, mentre la massiccia diffusione dei telefoni cellulari ha consentito, in alcune ipotesi riportate dalla stampa, contatti e suggerimenti dall’esterno anche tramite sms o e-mail.
Inoltre, secondo l’articolo 21 del R. d. n. 37, i candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie, sotto pena di esclusione.
Occorre quindi evitare ogni strumento di comunicazione con l’esterno ed ogni ausilio non consentito (mi riferisco alle ben note “cartucciere” contenenti temi svolti e simili).
Non a caso, nel mandato conferito dal Ministro agli Ispettori designati per il controllo, si fa espresso riferimento alle norme da ultimo indicate, non con l’obiettivo di selezionare con maggior rigore, bensì al fine di far rispettare le regole e di evitare favoritismi.
L’Ispettore, quindi, è indipendente rispetto alla Commissione, non si sovrappone alla stessa, ma garantisce il rispetto dei comportamenti previsti dalla normativa.
Il rispetto di tali regole è suggerito dalla comune esperienza: non è l’ausilio della dottrina quello che favorisce davvero il buon esito dell’esame, bensì la valida costruzione di elaborati che – adottando ragionate tecniche di persuasione – convincano la Commissione dell’idoneità del candidato a svolgere la professione.
Val la pena, allora, di ricordare i principi che presiedono la correzione degli elaborati.
I criteri di valutazione indicati dalla legge, ai quali la Commissione deve attenersi, sono questi:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
Chi possiede queste doti, è già un buon avvocato; non sarà la sorte – che pure, purtroppo, svolge un ruolo importante in questo esame – a fermarlo. La trasformazione non avviene per l’acquisizione del titolo, ma è il frutto di un percorso più complesso; la storia di questo percorso è il mio regalo[i].
§ 5. Il Pitepraticantropo
Il Pitepraticantropo era sapiente, anzi, dottore della legge; frequentava il tribunale, facendo pratica forense, ma restava fondamentalmente un essere allo stadio primitivo sulla linea evolutiva verso un futuro professionale tutto da realizzare.
Portava giacca e cravatta d’ordinanza ma non camicia e pantaloni, sicché il suo pelame scuro contrastava vistosamente sotto la stoffa di qualità.
Aveva iniziato la pratica frequentando il vecchio Palazzo di Giustizia, del quale aveva molto apprezzato la collocazione urbanistica nel centro storico della città in prossimità della sede universitaria e degli altri palazzi pubblici funzionalmente collegati (conservatoria, registro, intendenza di finanza, prefettura, municipio ecc.).
L’austera funzionalità dell’edificio sembrava promettere che i processi sarebbero stati altrettanto sobri ed efficienti. Si entrava nell’atrio e si aveva a disposizione una raggiera di corridoi che conducevano razionalmente a tutti gli uffici, rendendoli facilmente individuabili e raggiungibili dall’utente.
Persino in verticale, la volta aperta attraverso ciascun piano spalancava la visuale su tutto il palazzo e da vero e proprio “foro”, favoriva le relazioni tra gli avvocati e con i clienti. Era poi ovvio che tutti gli uffici giudiziari si trovassero lì raccolti nello stesso palazzo.
Poi, con i consueti ritardi delle opere pubbliche, era entrato in esercizio il nuovo Palazzo. Funereo emiciclo di marmo grigio e nero decentrato tra le circonvallazioni intasate dal traffico, dove si esercitava il mestiere più antico del mondo, voltava le terga alla città e volgeva la fronte alla brughiera incolta antistante la ferrovia.
Ma vi si entrava proprio da dietro, e da tergo protendeva due braccia arcuate a ghermire gli utenti, che si trovavano prigionieri di un pozzo nero prima ancora di entrare.
Una volta entrati, gli spazi che erano stati il pretesto della neroniana costruzione si limitavano allo spreco del piano terreno, al centro del quale intristiva dietro le vetrate un po’ d’erba striminzita tra i calcinacci di cantiere, prigioniera anch’essa sul fondo della voragine di cemento, invidiosa della gramigna dei più ariosi giardini pensili sovrastanti.
Una volta saliti al cosiddetto secondo piano (in realtà il primo, tale non essendo l’irraggiungibile ballatoio sfalsato, sostenuto da imponenti colonne a mo’ di fascio littorio) ecco l’asfittico corridoio, privo di luce naturale, sempre uguale, la visuale occlusa dalla costante curvatura; l’utente inesperto poteva ripercorrerlo più volte senza riuscire ad individuare l’ufficio giusto.
Il Pitepraticantropo lo percorreva rasentando i muri sulla striscia bianca, evitando la corsia di marmo rosso centrale, che gli pareva riservata a chi ne sapeva più di lui. E gli sembrava di percorrere una metafora edilizia dei processi che vi si celebravano, sempre pendenti e mai conclusi, che duravano e duravano, ma erano sempre ad un punto indefinibile, e troppo spesso terminavano senza aver risolto il problema per il quale erano cominciati.
Ed il terzo piano daccapo un po’ più su ma uguale al precedente, come un processo d’appello; il quarto poi ancora uguale, come un giudizio di rinvio.
Ma quello che più lo colpiva era la dislocazione dell’ufficio del Giudice di Pace dall’altra parte della città: non si era trovato posto, in un edificio tanto più grande, nè il Comune era riuscito a reperire un fabbricato meno distante, come lo stesso vecchio Palazzo di Giustizia, vuoto da anni. E, coincidenza impressionante, solo lì aveva visto iniziare e terminare un processo.
Il Pitepraticantropo conosceva una gran quantità di leggi e di decreti, e si sforzava di studiarne sempre più, pur avendo ben in mente l’insegnamento del suo professore di diritto penale, che criticava la congerie normativa imperversante anche in quel delicato settore ammettendo che neppure lui conosceva tutte le fattispecie criminali vigenti, cosa forse impossibile per la mente umana, mentre tale inevitabile ignoranza non era ammessa neppure per il più illetterato dei sudditi; nonostante ciò, egli riteneva comunque suo dovere impararne il più possibile ed in tutti i settori.
Ma era talmente evidente che occorreva urgentemente por mano ad un radicale processo di delegificazione, che non si capacitava come il parlamento si baloccasse con le riforme costituzionali e i massimi sistemi e pensava: una legislazione a misura d’uomo consentirebbe ai più di conoscere i propri diritti ed i propri doveri aumentando la certezza dei rapporti giuridici; ne conseguirebbe una deflazione del contenzioso limitato ai casi di effettivo dubbio sull’interpretazione della legge.
Le poche sentenze sarebbero rese in tempi ragionevoli, promosse da avvocati che sbrigherebbero con inequivoci pareri stragiudiziali la maggior parte dei casi, dedicando il necessario approfondimento al ridotto contenzioso, che produrrebbe giudizi altrettanto approfonditi, a costituire precedenti non contraddittori e di facile reperimento.
Un sistema normativo più semplice, che consentisse a tutti di conoscere e di capire, di esercitare i propri diritti ed adempiere ai propri obblighi, renderebbe possibile individuare e colpire quei pochi che volontariamente agissero illegalmente ed impedirebbe loro di ricattare i propri accusatori.
Un ordinamento del genere libererebbe la pubblica amministrazione dalla pletorica inefficienza nella quale era stata sprofondata, riducendone i costi e gli sprechi; i cittadini farebbero valere i propri legittimi interessi e non scambierebbero o comprerebbero favori.
In fin dei conti non c’era nulla di nuovo da inventare, sarebbe bastato ripercorrere le orme di Triboniano, attuando il lapidario precetto della costituzione Deo auctore, concepito ormai quattordici secoli prima da Giustiniano: “tot auctorum dispersa volumina uno codice ... ostendere”; sarebbe bastato ricordare le notti insonni del Bonaparte, che costringeva i compilatori di quello che chiamava “mon code civil” a riscrivere tutti gli articoli che non risultavano di semplice ed immediata comprensione.
Macchè Napoleone, ma quale Giustiniano, il povero Pitepraticantropo non vedeva di meglio all’orizzonte politico che pallidi burocrati di partito, quando non proprio loschi faccendieri.
E lui, ad onta di tutti i suoi sforzi, rimaneva irrimediabilmente una scimmia.
Un giorno, entrando nel Palazzo, il Pitepraticantropo si fermò perplesso ad osservare i monoliti eretti a sorpresa nell’atrio, e scoccò la scintilla.
Rimase folgorato da un’intuizione: la maggioranza del paese era ormai costituita proprio da pallidi burocrati di partito, se non già da loschi faccendieri, e comunque era in affari con loro, impegnata a costruire inutili monumenti allo spreco e all’inefficienza, sotto la copertura di una superfetazione normativa dolosamente rivolta a peggiorare l’esistente, in una perversa spirale che alimentava il potere degli inetti e dei corrotti.
Il Pitepraticantropo rimase talmente colpito dall’evidenza di quel ragionamento che non si accorse neppure di non essere più tale; aveva camicia e brache, aveva perso il pelo e non era più una scimmia: era diventato un avvocato[ii].
__________________
[i] La storia che segue non è opera mia; è stata scritta circa dieci anni fa da Claudio Masiero, tratta da un’idea di Sandro Fabris; già pubblicata su Piquemme, rivista della Camera civile di Padova, merita di essere letta da tutti. Oltre all’Autore e all’ispiratore, ringrazio gli avvocati Carla Secchieri, Mariangela Dalla Serra, Marianna Pirillo, Silvia Nalin, Lorenzo Locatelli e tutti i colleghi del Foro di Padova.
[ii] Questo articolo è dedicato a tutti quelli che non dimenticano di esser stati praticanti; e a tutti quelli che, in qualche modo, l’hanno ispirato. Grazie a Melita Buttò, Rossella Sidoti, AnnaRita Lizzio, GianLuca Caruso, Francesco Maccarone, Laura Bonaccorso, Mariano Mascena, Carmelinda Paternò, Carla Pappalardo, Daniela Tess Maugeri, Daniele Sgroi e a tutti gli Allievi della Scuola Forense di Catania.
di Antonino Ciavola
mercoledì, dicembre 09, 2009
Alfano ai magistrati: “State più in procura e meno in tv”.

ROMA (9 dicembre) - La mafia “si può combattere senza andare in tv o a fare convegni”. Nel ringraziare il procuratore capo di Palermo Messineo per “il tris degli arrestati Raccuglia, Nicchi e Fidanzati”, il ministro della Giustizia Angelino Alfano sollecita i magistrati a stare lontani dalla ribalta dei mezzi di informazione.
“Lavorando di più in Procura e senza le luci delle telecamere - sottolinea il Guardasigilli nel corso della conferenza stampa al Senato con il collega dell'Interno Roberto Maroni e i vertici del Pdl per illustrare i successi del governo contro la mafia - si arresta qualche latitante in più, quindi con qualche convegno in meno e qualche latitante in più si fa il bene del Paese”.
CSM, LUNEDI' IN PLENUM IL PARERE SUL PROCESSO BREVE.

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Il plenum del Csm discutera' lunedi' prossimo nel corso di una seduta straordinaria il parere sul ddl sul processo breve, che tra oggi e domani dovrebbe essere redatto dalla sesta Commissione.
Lo ha anticipato il vicepresidente del Csm Nicola Mancino aprendo il plenum e sottolineando la necessita' di ''porre all'ordine del giorno il parere lunedi' prossimo per consentire al guardasigilli la sua eventuale trasmissione alla Commissione Giustizia del Senato''.
martedì, dicembre 08, 2009
lunedì, dicembre 07, 2009
Ha ragione quell’avvocato: non si aiutano gli infami.

Come ormai molti miei lettori sanno, tanto volentieri ne parlo, mio figlio si chiama Nicola Giordano. Ieri era san Nicola è l’abbiamo degnamente festeggiato. A tavola, è inevitabile, si è parlato delle due maestre di Pistoia.
Tutti d’accordo in un disgusto che veniva dalle viscere, nella speranza che abbiano la condanna più severa.
Eravamo al dolce quando è arrivata la notizia che l’avvocato difensore di una delle due ha rinunciato all’incarico, «in scienza e coscienza», perché ha un figlio di diciotto mesi che solo per caso non è stato iscritto a quell’asilo.
Nella tavolata c’erano un illustrissimo giurista (il nonno di Nicola) e qualche avvocato: e ho sentito un coro di istintivi, entusiastici «Bravo!» che venivano dalla coscienza. Poi è intervenuta la scienza, e con la scienza i distinguo: «il diritto alla difesa è costituzionale», «se tutti gli avvocati facessero così» ecc. Una discussione che potrebbe essere interminabile.
Io, che non sono avvocato ma ho un figlio amatissimo di tre anni (fra due giorni), la intendo in un modo molto semplice, elementare, come mi dettano sangue e sentimenti.
Non sono neanche riuscito a vedere del tutto il filmato che condanna, senza bisogno di processo. Mi si rovesciava lo stomaco e mi veniva da piangere, non al pensiero che al posto di quei bambini avrebbe potuto esserci mio figlio, ma proprio e soltanto per quei bambini brutalizzati.
Chiunque ne abbia uno sa quanto sono rompiscatole, petulanti, ripetitivi e di come posseggano al massimo grado la capacità di far saltare i nervi. Ma sa anche quanto sono indifesi e, soprattutto, incredibilmente fiduciosi.
I bambini, d’altra parte, sanno d’istinto che nessun adulto farà loro del male, dopo averli coccolati. È vero, piangeranno e troveranno sommamente ingiusto un rimprovero – magari perché cercano di scavalcare una finestra – ma capiscono benissimo, che all’origine di tutto c’è l’amore per loro.
Invece i piccoli affidati sono stati, anzitutto, traditi. Le due bestie, come tutte le maestre, li accoglievano con sorrisi e moine, ricevendoli dalle braccia dei genitori. I piccoli entravano in una classe addobbata, come tutte le classi, per suggerire gioia, unione, scoperta felice del mondo.
E, appena chiusa la porta, si trovavano in balia di due infami che approfittavano del loro essere indifesi per picchiarli, umiliarli, terrorizzarli: facendo bene attenzione – badate – di infierire sui più piccoli, addirittura di otto mesi, perché a tre anni già parlano, possono raccontare. Ci può essere un comportamento più vile, più abietto, più professionalmente e umanamente indegno?
Quelle due sapevano a priori di provocare danni gravi alla psiche dei bambini affidati loro da genitori fiduciosi. Come adulte e come donne - se non come insegnanti che dovevano avere qualche nozione di pedagogia – sapevano che alle loro vittime avrebbero provocato per tutta la vita turbe, paure, fobie, devianze del carattere e forse anche un’inclinazione a restituire la violenza subita.
Sapevano che avrebbero cambiato in peggio tutta la vita di quei bambini, pur di sfogare le loro frustrazioni, le loro insofferenze, le loro incapacità, la loro cattiveria.
Ora hanno provocato anche un comprensibile allarme in tutti i genitori d’Italia e la disperazione in «quei» genitori. Paola, la madre di Nicola, non riusciva a capire come molti padri e madri di quella scuola fossero increduli e difendessero i due pezzi di merda, finché non hanno visto il filmato.
Poi ha trovato una spiegazione che solo una madre può percepire: non potevano ammettere a se stessi di essersi sbagliati tanto, di avere avuto fiducia, di non avere capito da mille segni poi risultati chiari, cosa succedeva nella scuola. Il senso di colpa derivante da una disattenzione simile dev’essere insostenibile.
Paola, che è anche avvocato, ora vorrebbe che in tutti gli asili venissero piazzate delle telecamere, per sorvegliare ciò che i genitori non possono controllare. Anche lei, come l’avvocato Giacomo Dini di Pistoia – bravo! – non difenderebbe le due maestre.
Io vorrei che venissero condannate con tutte le possibili aggravanti. E soprattutto vorrei che il legislatore rinviasse altre questioni di giustizia, che sembrano più urgenti, per aumentare molto e molto e molto le pene per reati del genere. Non lo dico come padre, ma come cittadino.
In questi giorni si dibatte del futuro dei nostri figli, se sia giusto consigliarli di andare all’estero. Questione grave, gravissima.
Ma poca cosa se si pensa che il caso di Pistoia forse è solo l’indizio di comportamenti meno gravi ma diffusi, di impreparazione e disamore, se non di crudeltà. Winston Churchill disse che l’investimento migliore per un Paese è «mettere del latte dentro un bambino».
È vero. È vero anche che il danno maggiore per un Paese è mettere del latte marcio dentro un bambino.
di Giordano Bruno Guerri
www.giordanobrunoguerri.it
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