giovedì, ottobre 16, 2008

Compensi gratuito patrocinio penale: comunicazione del Consigliere Avv. Cecchino Cacciatore.


Cara/o Collega,
Con soddisfazione, Ti comunico che in materia di liquidazioni degli onorari difensivi a regime di patrocinio a spese dello Stato comincia a muoversi qualcosa.
Sono stato, infatti, convocato, in data 3 novembre, da parte dell’A.N.M. - sezione di Salerno.
Oggetto di tale incontro sarà la recente decisione della Suprema Corte (Cass. Penale - IV Sezione - 01.04.2008 n°36313), che i magistrati (a cui fermamente ho rimesso il precedente giurisprudenziale) non potranno certamente disattendere, con la quale è stato sancito il principio cardine cui il Giudice deve attenersi nella liquidazione dei compensi ai difensori: il rispetto dei criteri e delle tabelle professionali vigenti, essendo unico vincolo il solo tetto massimo determinato in base alla comparazione tra il minimo e il massimo dei compensi (ed accertati i minimi degli stessi).
Mi impegno, sin d’ora, ad aggiornarTi sull’esito dell’incontro con la magistratura salernitana.
Cordiali saluti
Avv. Cecchino Cacciatore

Usa, giudice dichiara improcedibile causa contro Dio: "Perché imputato non è rintracciabile".


Un senatore 71enne del Nebraska ha fatto causa a Dio, colpevole di "minacce terroristiche contro di lui e contro i suoi colleghi, nonché di causare un diffuso stato di paura, morte e distruzione che coinvolge milioni di persone".
Ma alla bizzarra querela il giudice della contea di Douglas ha risposto con un altrettanto bizzarro verdetto, respingendo l'istanza: Dio non puo' essere chiamato a giudizio perché nessuno sa dove abita.
Ernie Chambers, senatore indipendente, avvocato mai iscritto all'albo, aveva citato Dio per sostenere che chiunque puo' essere chiamato in giudizio. "Il mio atto dimostra che tutti possono essere accusati o accusatori", ha spiegato Chambers.
"Se Dio è onnisciente, saprà anche di essere chiamato a giudizio" ha aggiunto il politico che salta regolarmente la messa e spesso sferra duri attacchi contro i cattolici di Omaha, la principale città del Nebraska.
Il suo assioma, invece, si è scontrato con la logica ferrea del giudice Marlon Polk.
Ora il senatore dispone di 30 giorni di tempo per decidere se appellarsi alla sentenza e portare avanti la sua insolita battaglia.

mercoledì, ottobre 15, 2008

L'aforisma.

La Cassazione a proposito di....rimbambiti!


Non commette un reato di diffamazione chi, in un contesto politico, dà all’avversario del “rimbambito”.
Lo si evince da una sentenza (n. 38747/2008) con cui la Cassazione penale ha annullato senza rinvio, in base all’articolo 51 del codice penale (sulla non punibilità per l’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, ndr), un verdetto della Corte d’appello di Genova che aveva stabilito il risarcimento danni dovuto dall’allora sindaco di un piccolo Comune a favore di un consigliere comunale, dichiarando prescritto il reato di diffamazione.
Durante una seduta straordinaria del consiglio comunale nel `99, il primo cittadino si era rivolto al consigliere, rappresentante di un partito di opposizione, dicendo “ho dimenticato per un attimo che lei è il solito rimbambito”.
La Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.38747) ha accolto il ricorso del sindaco: “il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati”, ricordano gli “ermellini”, e “anche espressioni, altrimenti ingiuriose, quali “buffone” o “ridicolo”, se calate nel preciso contesto di una pubblica assemblea avente ad oggetto temi dibattuti di interesse amministrativo locale, non sono state ritenute eccedenti i limiti della lecita manifestazione di dissenso su iniziative e comportamenti politici, sempre dovendosi trattare di situazioni in cui non risultasse con assoluta certezza che l’autore del fatto avesse inteso riferirsi alla persona in sé e non al suo comportamento come uomo pubblico che dispone direttamente degli interessi della comunità di cui fa parte”.

martedì, ottobre 14, 2008

POF: incontro formativo a Mercato San Severino, organizzato dall'A.T.F. (n. 3 crediti).

ALFANO: NO A TORNELLI, MA MAGISTRATI NON LAVORINO A CASA.


Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - I magistrati non lavorino a casa propria piuttosto che in ufficio.
E' il parere del ministro della Giustizia Angelino Alfano che e' intervenuto alla presentazione del libro 'La palude' di Massimo Martinelli.
Il Guardasigilli ricordando alle toghe che anche a Palazzo Chigi sono stati da poco istallati i tornelli per i funzionari, ha sollecitato i magistrati a restare piu' in ufficio.
"Cio' non significa che sono a favore dei tornelli nelle Procure -ha aggiunto- ma ritengo che i magistrati debbano darsi canoni non solo di sostanza ma anche di estetica: perche' devono portarsi i fascicoli a casa anziche' studiarli in ufficio? L'appello e' a buone pratiche che diano all'esterno un segnale di efficienza".

Giuseppe Sileci eletto alla presidenza dell’Aiga.


È Giuseppe Sileci, avvocato civilista di Catania, a succedere a Valter Militi alla presidenza dell’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati. Guiderà l’associazione per il triennio 2008-2001, Sileci è stato eletto domenica, a chiusura del XX congresso ordinario Aiga, che si è svolto a Messina- Taormina dal 9 al 12 ottobre.
Tra le priorità indicate da Sileci nel programma elettorale, la riforma dell’ordinamento forense e la regolamentazione dell’accesso alle professioni giuridiche fin dall’università.
Secondo il neo presidente Aiga, «occorre modificare l’impostazione dei percorsi e l’approccio dei giovani sul mercato del lavoro.
Servono nuovi spazi di mercato per consentire ai giovani di scommettere sul proprio futuro; occorre puntare con decisione sulle specializzazioni e sulla incentivazione dello strumento associativo».
I giovani avvocati, dice Sileci, «sono pronti a raccogliere la sfida di una società che richiede competenze e qualità, lo Stato, da parte sua, deve fornire strumenti idonei a favorire aggregazioni e competitività». L’altra grande priorità è la riforma complessiva del sistema giustizia.
Per Sileci «occorre puntare sull’efficienza e sulla produttività, ottimizzare le risorse e favorire una partecipazione paritaria dei soggetti della giurisdizione nelle scelte che riguardano l’amministrazione giudiziaria».

Avvocati: ancora nessun accordo sulla riforma della professione.


Nulla di fatto nella riunione di sabato scorso a Roma: tutto rinviato al 25 ottobre.
L’assemblea dell’avvocatura convocata presso il Cnf dal presidente Guido Alpa cui hanno partecipato rappresentanti dell’Oua, gli ordini e delle varie associazioni di categoria, non è stata in grado di varare il testo delle riforma della riforma della professione forense da consegnare al ministro della Giustizia, Angiolino Alfano.
Una situazione di stallo sottolineata anche da Filippo Berselli, presidente della commissione Giustizia del Senato.
“Sto aspettando – ha lamentato a MP – di avere in mano qualche elemento per valutare la proposta degli avvocati. Per ora l’unico disegno di legge che ho sul tavolo è quello del senatore del Pd, Felice Casson”.
Il punto del contendere resta sempre lo stesso: il disciplinare.
Il compromesso proposto per arrivare a un accordo secondo che prevedeva la presenza sia pure in forma minoritaria nella commissione giudicante, nominata livello distrettuale, dei rappresentanti dell’ordine di appartenenza dell’incolpato non è passata.
Contro la proposta l’ordine di Milano e altri ordini minori che si sono portati sulle sue posizioni che volevano invece che la fase giudicante fosse riservata agli ordini circondariali.
A questo punto, visto l’empasse, Alpa, ha proposto un rinvio al 25 ottobre per cercare di trovare un accordo.


Articolo tratto da: Mondo Professionisti

lunedì, ottobre 13, 2008

Parcheggio a pagamento sulla carreggiata, nei centri abitati.


PARCHEGGIO A PAGAMENTO SULLA CARREGGIATA, NEL CENTRO ABITATO – TITOLO SCADUTO – VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE – OPPOSIZIONE – ACCOGLIMENTO, ANNULLAMENTO VERBALE

[Giudice di Pace di Maddaloni, Dott. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 2 agosto 2008]


REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

resa, previa lettura del dispositivo, al termine dell’istruttoria nell’udienza del 15 luglio 2008, nella causa civile iscritta al n° */08 R.G., recante oggetto il ricorso ex art. 204-bis del decreto legislativo 30/04/62 n. 285 e succ. mod. (cd. Codice della Strada), vertente

TRA

* , domiciliato in Maddaloni alla via *,- ricorrente-

CONTRO

Comune di Kkkkk, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti e verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso depositato nella cancelleria di questo U.G. il * gennaio 2008, il ricorrente è insorto avverso il verbale d'accertamento di violazione n. */T contestatogli dalla P.M. del Comune di Kkkkk, per la violazione dell'art. 7 del Codice della Strada, perché il giorno * 2007 il veicolo intestato al ricorrente veniva trovato in sosta su stallo a pagamento sprovvisto del titolo (cd. grattino); al trasgressore, di conseguenza, è stato intimato il pagamento della prevista sanzione pecuniaria.

A motivo dell’opposizione il ricorrente accusa l’illegittimità della sanzione a norma dell’art. 7, commi 6 e 8, del vigente C.d.S.

Ricevuto il ricorso, questo Giudice con ordinanza in data * 2008 ha fissato la comparizione delle parti per l’udienza del 15 luglio successivo disponendo, in via cautelare, per la provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

All’udienza di scadenza nessuno è comparso; nè il ricorrente né alcuno per il resistente E.L.

Il Giudice, verificate le notifiche e la regolarità delle costituzioni, visti gli atti, poiché fondati sono apparsi i profili di illegittimità del provvedimento impugnato rappresentati dal ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione con contestuale lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine litis, va dichiarata la contumacia del Comune di Kkkkk, in persona del legale rappresentante pro tempore, il quale benchè ritualmente evocato in giudizio non ha inteso parteciparvi per sostenere le sue eventuali ragioni.

Nel merito, il ricorso può essere accolto.

L’art. 7 del vigente C.d.S. dispone testualmente: “Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco: [.....] d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; [.....] 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico [.....]”.

A ben vedere, dunque, il C.d.S. prevede due diverse discipline di arresto dei veicoli:

a) gli “spazi di sosta”, per i veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, capilinea, e

b) le “aree di parcheggio”, ad uso di tutti gli altri veicoli non rientranti nella specifica casistica di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 7, dianzi elencata.

E specifica: le aree (si badi bene: le aree, non gli spazi di sosta, che sono parte della carreggiata, come prevede l’art. 352 comma 1 del DPR 495/92, Regolamento al C.d.S.) destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata (e specialmente se trattasi di strada urbana di scorrimento, art. 2 comma 3 lettera d) C.d.S.) e comunque - ove mai dovessero ricadervi, cioè - in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

L’ipotesi dell’area di parcheggio interna alla carreggiata, che secondo la definizione del n. 7, comma 1, art. 3 del C.d.S. è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli composta da una o più corsie di marcia, pavimentata e delimitata da strisce bianche (o gialle, se provvisorie) di margine, è dunque residuale - se non proprio eventuale - rispetto alla previsione generale, tanto che il C.d.S. la consente nelle strade urbane a senso unico di marcia, lungo il margine sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza (art. 157, comma 1, punto 4).

La contumacia del Comune di Kkkkk ha impedito l’accertamento di circostanze fondamentali di cui s’è fatto cenno, che non si evincono dal laconico accertamento di violazione al C.d.S. notificato al ricorrente, nel quale le uniche notizie riportate attengono alla data e luogo della rilevata (pretesa) infrazione, * 2007 via *, e la sintetica motivazione “sostava in zona a pagamento con il titolo scaduto”.

Validi motivi dunque sussistono, anche alla luce del comma dodicesimo dell’art. 23 della legge 689/81, per ritenere fondata l’opposizione e per annullare il provvedimento impugnato.

PQM

Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

in via preliminare, dichiara la contumacia del Comune di Kkkkk in persona del legale rappresentante pro tempore;

nel merito, accoglie il ricorso di * e per l’effetto annulla l’accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. */T elevato dalla P.M. del Comune di Kkkkk il * 2007 a carico del ricorrente.

Nulla per le spese di lite.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Maddaloni il 2 agosto 2008


Tratto dal sito: www.iussit.eu

domenica, ottobre 12, 2008

Giustizia/Ghedini: I magistrati sono una casta, creare due Csm.


Roma, 11 ott. (Apcom) - Il Csm non funziona, pertanto va riformato in modo da far pagare realmente i magistrati che sbagliano.
Nicolò Ghedini (Pdl), legale di Silvio Berlusconi, spiega ad Affaritaliani.it il progetto del governo sulla Giustizia.
"L'idea della maggioranza - afferma - è quella di avere due Consigli Superiori della Magistratura separati e carriere separate per pubblici ministeri e giudici, che comunque manterrebbero rigorosamente la loro indipendenza da qualsiasi potere politico e da qualsiasi ingerenza del potere legislativo o dell'esecutivo".
Ma in questo momento la priorità è "completare la riforma del codice di procedura civile, che è già stata approvata da un ramo del Parlamento; approvare una riforma compiuta del codice di procedura penale per l'accelerazione del processo penale; l'attuazione dell'articolo 111 sul giusto processo. E soprattutto la certezza della pena, che è un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale e che i cittadini si aspettano in maniera molto rapida".
Quanto al provvedimento sulle intercettazioni, "è un percorso separato, già presentato, e immagino che sarà approvato entro l'anno da entrambi i rami del Parlamento".
Che cosa c'è che non va nell'attuale Consiglio Superiore della Magistratura?
"Non funziona, perché la commistione pubblici ministeri-giudici già di per sé crea un problema sulle garanzie del cittadino, quando c'è un problema disciplinare o comunque quando ci deve essere una valutazione di questi soggetti che devono andare ad assumere un ufficio o un altro. E poi il Csm è preda delle correnti, il sistema elettivo che abbiamo modificato noi nella legislatura 2001-2006 si è rivelato fallimentare e quindi oggi come oggi c'è un Consiglio che è lo specchio dell'Anm, con una rigida suddivisione in correnti. Questo si riverbera immediatamente anche sulle nomine nei vari uffici in giro per l'Italia".
"Poi il disciplinare - sottolinea Ghedini - non funziona assolutamente, ci sono voluti dieci anni per sanzionare quel giudice che erano undici anni che non depositava una sentenza. E' un meccanismo tutto interno che tende a proteggere la categoria (non tanto dalle ingerenze della politica, che sarebbe positivo), che si chiude in se stessa come una vera e propria casta. Certamente non si può generalizzare, ci sono componenti del Csm di altissimo livello e il presidente della Repubblica è bravissimo a presiederlo. Però nella pratica succede così, il Csm non funziona".
Come si fa a stabilire che se un magistrato sbaglia paga?
"E' proprio questo il punto, togliere questa assoluta autoreferenzialità all'interno della categoria. Pur nel rispetto della loro indipendenza e autonomia, bisogna strutturare il Csm e le leggi collegate in modo che effettivamente quando il cittadino si rivolge a un organismo per avere giustizia, se un magistrato ha compiuto degli atti illeciti o semplicemente sbagliati - per colpa o per dolo - possa avere giustizia. Perché oggi la legge sulla responsabilità dei magistrati è la più inapplicata di tutte: da quando è entrata in vigore ci sono stati solo tre o quattro casi di riconoscimento di responsabilità civile".

IL CROCIFISSO NELLE AULE DI GIUSTIZIA.


“Non disdice all’austerità delle aule giudiziarie il Crocifisso: soltanto non vorrei che fosse collocato, come è, dietro le spalle dei giudici.
In questo modo può vederlo solo il giudicabile, il quale, guardando in faccia i giudici, vorrebbe aver fede nella loro giustizia.
Ma poi, scorgendo dietro a loro, sulla parete in fondo, il simbolo doloroso dell’errore giudiziario, è portato a credere che esso lo ammonisca a lasciare ogni speranza: simbolo non di fede, ma di disperazione.
Quasi si direbbe che sia stato lasciato lì, dietro le spalle dei giudici, apposta per impedire che lo vedano.
Invece si vorrebbe che fosse collocato proprio in faccia a loro, ben visibile nella parete di fronte, perché lo considerassero con umiltà mentre giudicano, e non dimenticassero mai che incombe su di loro il terribile pericolo di condannare un innocente”.

Piero Calamandrei - “Elogio dei giudici, scritto da un avvocato” - pag. 319

sabato, ottobre 11, 2008

GIUSTIZIA: ALFANO, NO A DEPENALIZZAZIONE; NORMA SU NOTIFICHE.


(AGI) - Taormina, 11 ott. - “Il governo dice no alla depenalizzazione o all’irrilevanza penale chiesta dall’Associazione nazionale magistrati, perche’ noi teniamo alla sicurezza che e’ un tema fortemente sentito dalla societa’”.
Lo ha detto il ministro della Giustizia Angelino Alfano a Taormina dove ha preso parte al congresso dell’Aiga.
“Interverremo - ha poi annunciato - sulle notifiche in modo che il sistema diventi piu’ efficiente e snello senza comprimere le garanzie dei cittadini e il diritto alla difesa. Lo faremo - ha spiegato - con una legge delega nell’ambito della riforma del processo penale e dopo avere consultato avvocati e magistrati”. (AGI)

Le "class actions" di Silvio.

RCA: CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNO FUTURO A MINORE.


(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 30 settembre 2008, n.24331: Risarcimento del danno futuro - Postumi permanenti conseguenti a sinistro stradale - Minore che non svolge attività lavorativa - Criteri per la liquidazione del danno).

"Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti che il Giudice di merito ritiene destinati ad incidere sulla sua specifica capacità lavorativa futura (in base ad una valutazione che ben può essere basata - in assenza di specifici elementi di convincimento in senso contrario - anche semplicemente su presunzioni fondate sull' "id quod plerumque accidit", in relazione alla particolarità della fattispecie concreta.
Senza che sussista invece la necessità di una prova specifica e assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire - consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può esser determinato ex articolo 1226 Codice Civile dal Giudice predetto in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità ed inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) della posizione economico-sociale della famiglia.
Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale.
La scelta tra l'una o l'allro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

venerdì, ottobre 10, 2008

.......Troppi i decreti legge?

La bozza di riforma dell'ordinamento professionale divide i COA.


Non a tutti piace la super procura che dovrebbe amministrare la giustizia interna tra gli avvocati prevista dalla bozza di riforma dell’ordinamento forense che l’assemblea dell’avvocatura presso il Cnf con lo stesso Cnf, l’Oua, gli ordini e le associazioni, dovrebbe varare domani.
L’ordine di Milano, gli ordini degli avvocati del Lazio, quelli della Puglia e il coordinamento degli ordini minori, sono scesi in campo contestando quanto scritto nel testo i cui contenuti, a lungo tenuti segreti, sono finiti nei giorni scorsi sulla stampa.
Ignazio De Mauro, presidente dell’Unione degli ordini Siciliani, nel corso del suo intervento nel corso della cerimonia di apertura del XX congresso dell’Aiga, a Messina, ha gettato acqua sul fuoco della contestazione derubricando la protesta sulla nuova configurazione del procedimento disciplinare a un semplice mormorio di dissenso.
Ma l’onda lunga delle protesta non si ferma.
E sull’esempio degli ordini sul piede di guerra altri ordini si starebbero attivando per contestare il lavoro del Cnf accusato di aver operato a livello dei vertici senza consultare la base.
I contestatori, in pratica, obiettano che il nuovo organismo rappresenta una novità da limitare alla fase istruttoria, rivendicando la permanenza della decisione in capo ai vari consigli dell’ordine.
“L’idea di togliere agli ordini il disciplinare – dice a MP un avvocato – non è sbagliata. Toglierebbe agli ordini la legittima suspicione di una combine tra avvocato accusato e organo giudicante. Contaminato anche da logiche elettorali. È certo una cosa ridicola che in tutt’Italia ci siano solo una quarantina di procedimenti disciplinari. Tuttavia quando si crea un nuovo organismo non si sa mai dove si va a finire. E poi ritengo che ci si trovi di fronte a una giurisdizione speciale contro le cui decisioni ci si può facilmente appellare davanti al giudice ordinario”.
I dissidenti, dal canto loro, subordinano l’eventuale consenso sulla forte gerarchizzazione che emerge dal testo – che tratteggia un modello verticistico a scapito dell’autonomia degli ordini territoriali – alla approvazione di due contrappesi essenziali: in primo luogo la previsione di un Congresso Nazionale quale luogo democratico di formazione della volontà dell’avvocatura, con il compito di dettare le linee cui attenersi.
In secondo luogo si chiede la modifica del sistema elettorale del Cnf (oggi non sfiorato dal testo ), prevedendone una elezione diretta da parte degli iscritti agli ordini con criteri di proporzionalità che garantiscano una effettiva rappresentabilità dell’organo.

di Luigi Berliri
tratto da: http://mondoprofessionisti.comingonweb.it

Divisione beni....al 100%!

Conti dormienti: Consiglio di Stato boccia regolamento Tesoro.


ROMA (Reuters) - La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere contrario al regolamento del Tesoro per l'attivazione del fondo per le vittime di frodi finanziarie alimentato dai cosiddetti conti dormienti.

Nel dispositivo la magistratura amministrativa sostiene che "occorre procedere ad una integrale riscrittura del testo".

La Sezione osserva che l'istituzione del fondo alimentato con i conti dormienti "finisce con l'essere il punto di snodo di un meccanismo sostanzialmente ablatorio, visto che vengono estinti rapporti giuridici con effetti acquisitivi".

Proprio in virtù di questo meccanismo, la legge pone al centro del sistema con funzione di garanzia una Commissione terza e imparziale. Lo schema, tuttavia, assegna alla Commissione solamente il compito di stabilire i criteri generali per la gestione delle disponibilità e degli strumenti finanziari conferiti al fondo, "mentre di fatto riserva alla Consap il compito di effettuare la gestione del fondo.

"A prescindere dal profilo formale evidenziato, ritiene la Sezione di dover richiamare l'attuazione sulla opportunità di una 'privatizzazione' di compiti così delicati ed incisivi quali quelli affidati alla Commissione", si legge nel parere del Consiglio di Stato.

"In conclusione occorre dunque procedere ad una integrale riscrittura del testo, dopo aver definito preliminarmente se si intenda dar vita ad una vera normativa 'stralcio' dalle limitate finalità e quindi rinviare espressamente la disciplina organizzativa e funzionale della Commissione, ovvero se - come sembra più logico - dare corretta e integrale attuazione alle previsioni normative di rango superiore", conclude il Consiglio di Stato.

giovedì, ottobre 09, 2008

Danno esistenziale: la formula per il risarcimento.



Pubblichiamo il video dell’intervento svolto dall’avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell'Associazione Vittime, al Convegno dal titolo “Il Risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno. I punti di vista della Psicologia Forense e della Medicina Legale e Sociale sui quesiti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione” (Cass. 4712/2008) tenutosi presso la Camera dei Deputati il 17 giugno scorso ed organizzato dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Altalex, Osservatorio Vittime LIDU e Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

mercoledì, ottobre 08, 2008

Causa infondata? L'avvocato paga le spese.


Causa infondata? L'avvocato paga le spese. Il cliente chiude il conto, ripiana il rosso di oltre 22.000 euro, poi ci ripensa e cita la banca davanti al giudice civile: ha pagato più del dovuto per via del cosiddetto anatocismo, la rivalutazione degli interessi a favore di una parte sola, la banca.
Peccato però che il debito sia stato estinto dopo la notifica di un decreto ingiuntivo al quale quel cliente non si era opposto.
Quindi, di fronte a un giudicato, la causa civile era persa in partenza, non doveva essere intentata e comunque doveva essere interrotta quando l'istituto di credito ha segnalato nel processo l'esistenza di quel titolo ormai definitivo.
Risultato: l'avvocato che ha insistito nel proseguire il processo ha commesso una colpa talmente grave da meritare la condanna al pagamento delle spese in solido col suo cliente.
E non riceverà neanche la parcella: avrebbe dovuto pagare lo Stato perché il cliente aveva un reddito bassissimo ma, poiché si trattava di una causa pretestuosa, il legale non vedrà un centesimo.
Per la Sardegna è una prima assoluta, ma anche nel resto d'Italia una decisione di questo tipo è una rarità. E farà certo discutere.
Del resto la sentenza (appellabile) del Tribunale civile di Cagliari tiene conto anche di un particolare non secondario: il cliente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché non abbiente, in caso di sconfitta giudiziaria non sarebbe stato in grado di risarcire l'avversario.
L'avvocato doveva tener conto anche di questo.
Non a caso il giudice ha deciso da un lato la revoca del pagamento della parcella e ha pure disposto la trasmissione degli atti all'Ordine degli avvocati e alla Procura della Repubblica per l'avvio di un procedimento disciplinare «atteso che la violazione del divieto per l'avvocato di proporre azioni o assumere iniziative in giudizio palesemente infondate potrebbe assumere rilievo, come previsto dal codice deontologico, non solo in caso di malafede ma anche di colpa grave».
Dunque, l'avvocato dovrà pagare insieme al suo cliente spese processuali pari a 3.435,54 euro in favore della San Paolo Imi spa.
La sentenza è clamorosa anche perché non è stata sollecitata dal legale della banca chiamata a difendersi in un processo:si è trattato di un'iniziativa del giudice.

di Maria Francesca Chiappe
http://unionesarda.ilsole24ore.com