sabato, settembre 27, 2008

Alfano agli avvocati: finita stagione interdizioni Anm.


Parma, 26 set. (Apcom) - Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, dice "basta alle guerre preventive da parte dell'Anm" su "ogni tema di giustizia".
Da oggi, garantisce il Guardasigilli agli avvocati penalisti riuniti a congresso a Parma, si cambia registro.
"L'Anm - dice Alfano nel suo intervento al congresso dell'Ucpi- è intervenuta su tutto: su tutto ci hanno fatto avere la loro immediata opinione".
E questo "ci sta pure in un dibattito pubblico". Ma fare guerre preventive "non è il modo giusto di collaborare con la politica, di porsi nei confronti del legislatore".
Alfano, infatti, in un intervento di oltre un'ora ha cercato i chiarire i rapporti con i magistrati una volta e per tutte: "garantisco che noi, come chiedono dall'Anm, saremo i custodi della costituzione, che sancisce l'autonomia della magistratura".
Bene dunque "quando la magistratura dice che il giudice è soggetto solo alla legge, ma - ha aggiunto Alfano - l'Anm si ricordi che le leggi le fa il Parlamento, eletto dal popolo italiano, lo stesso popolo in nome del quale viene emessa sentenza, non è che ci sono due popoli. Quindi - ha concluso Alfano - ciascuno torni a fare il suo mestiere con serietà e zelo senza fare il mestiere degli altri".

venerdì, settembre 26, 2008

Il trucco del giudice-avvocato: all'udienza manda la gemella.


MILANO - Per quanto un rassicurante adagio garantista assicuri che in ogni giudice c'è un po' di avvocato, nell'avvocato che Gabriella avrebbe dovuto essere — di fronte al Tribunale civile di Vigevano — non poteva esserci nulla del giudice onorario che sempre Gabriella avrebbe contemporaneamente dovuto essere a Rho nella sezione distaccata del Tribunale di Milano.
E così, mentre sui processi altrui restava a Rho a decidere nella veste di giudice onorario, a recitare invece la parte di se stessa a Vigevano, e cioè dell'avvocato delle cause in discussione davanti ai giudici di quest'altro tribunale, Gabriella mandava il volto più azzeccato e somigliante che nessun formidabile casting, nemmeno di un colosso di Hollywood, avrebbe potuto scovare: il volto di se stessa.
Perché mandava sua sorella gemella, Patrizia. Peraltro nemmeno avvocato, ma soltanto laureata.
Grazie a questo scambio di persona, la gemella avvocato/ magistrato onorario (Gabriella), per le cause che figurava aver patrocinato a Vigevano quando invece a indossare la toga di avvocato era stata la gemella non avvocato (Patrizia), ha poi potuto pretendere dai propri clienti il pagamento delle relative parcelle.
E quando i soldi non sono arrivati spontaneamente, si è rivolta al Tribunale di Rho perché ordinasse ai clienti di pagare, allegando come prova i relativi fascicoli delle cause, i verbali che in teoria ne attestavano presenza e prestazioni nelle udienze, e la liquidazione ammessa dall'Ordine degli avvocati di Milano.
Carte che nel novembre e dicembre 2003 traggono in inganno il Tribunale e lo inducono a emettere due decreti ingiuntivi con l'ordine ai tapini clienti della avvocato di pagarle 2.667 euro e 1.736 euro più interessi.
Ora però che lo scambio di persona è venuto a galla, seppure a distanza di molto tempo dalle udienze galeotte del 22 settembre 1998 e del 29 maggio 2001 a Vigevano, anche il boomerang colpisce entrambe le gocce d'acqua: ieri le due sorelle cinquantenni sono infatti state rinviate a giudizio per «falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici».
E il 15 ottobre davanti al Tribunale di Brescia (competente sui reati che coinvolgono chi esercita funzioni giudiziarie nel distretto di Milano, come appunto la sorella che era anche giudice onorario) la sola gemella vera avvocato e anche magistrato onorario sarà processata pure per «falso ideologico in certificati nell'esercizio della professione forense», nonché per «truffa » ai danni dei due clienti, attuata con il raggiro del Tribunale che emise i decreti ingiuntivi.

Maddalena Brunetti
Luigi Ferrarella
26 settembre 2008
Tratto dal sito: www.corriere.it

GIUSTIZIA: NAPOLITANO, EFFICIENZA NON SIA A DANNO DI QUALITA' PROCESSO.


(ASCA) - Roma, 26 set - La funzionalita' del sistema giurisdizionale e' fondamentale per il rispetto dei diritti costituzionali della persona, ma occorre essere attenti a non compromettere la qualita' del processo.
A tal fine le riforme in cantiere devono essere ''organiche e concrete''.
E' quanto sottolinea il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio inviato al XII Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane.
Nel messaggio inviato al presidente dell'Unione, Oreste Dominioni, Napolitano rileva che il Congresso costituisce ''occasione per affermare il peculiare apporto che l'avvocatura puo' dare alla ricerca di soluzioni per i numerosi e gravi problemi della amministrazione della giustizia, primo fra i quali quello della tempestivita' della giurisdizione. La funzionalita' del sistema rappresenta condizione imprescindibile per l'effettiva affermazione dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e, come auspica l'Unione delle Camere Penali, dovra' essere perseguita senza compromettere la 'qualita' del processo' e aprendo un 'cantiere' di riforme organiche e concrete. La sensibilita' manifestata dall'avvocatura potra' costituire stimolo e impegno per tutti gli operatori a elaborare, in un contesto di comuni responsabilita', proposte il piu' possibile condivise che rappresentino il frutto di un dibattito costruttivo nel quale siano assenti atteggiamenti di pregiudiziale contrapposizione''.

mercoledì, settembre 24, 2008

Custodia cautelare patita per ingiusta detenzione: è da computare nella pena da espiare(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 25 luglio


LA MASSIMA:"Il pubblico ministero nel determinare la pena che un soggetto deve espiare è tenuto a computare a norma dell’art. 657 c.p.p. il periodo di custodia cautelare che il condannato ha subito per un altro reato, anche nel caso in cui il medesimo abbia per detto periodo ottenuto un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione".

Le Sezioni Unite hanno ricordato che "L’art. 657 c.p.p., in tema di esecuzione, disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ed in particolare sancisce che “il pubblico ministero nel determinare la pena da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per un altro reato”; quest’ultimo dettato non lascia adito a dubbi: il pubblico ministero, preso atto di un periodo di privazione della libertà a titolo di custodia cautelare deve operare la detrazione, unico limite essendo rappresentato dalla circostanza che la misura sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire. Il computo in questione costituisce dunque una regola imprescindibile e della stessa occorre tenere conto in materia di riparazione".

Affermando che in tale ottica "va letto l’art. 314 c. 4 c.p.p il quale prevede che “il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena” e significativamente è stato affermato che il riferimento è da intendersi come se fosse detto “per quella parte che deve essere computata” (Cass. 20-11-01 n. 13322, non massimata sul punto); proprio tale disposizione vale a confermare l’inderogabilità di cui sopra e l’assenza di ogni discrezionalità nella applicazione della fungibilità: i due istituti non sono dunque alternativi e non può con riguardo ai medesimi parlarsi di scelta, essendo destinato a prevalere quello contemplato dall’art. 657 c.p.p.".
In sostanza: "Il contesto normativo, così interpretato, ha una ben precisa ratio la quale consiste nel privilegiare in via diretta il bene primario nonchè indisponibile della liberà, rendendo legittimo un determinato periodo di detenzione, che originariamente non lo era, così escludendo che l’interessato debba scontare la pena detentiva per un ulteriore pari lasso temporale. La fungibilità, costituendo una reintegrazione in forma specifica, ha invero una ben maggior valenza rispetto ad una riparazione di carattere patrimoniale, la quale “monetizzando il sacrificio di una libertà inviolabile ne costituisce un pallido rimedio” (testualmente: Corte Cost. sentenza n. 219/2008)".
In definitiva: "È quindi indubbio che l’interessato il quale abbia ottenuto la riparazione esercitando tempestivamente la relativa domanda in un momento nel quale mancava il presupposto della fungibilità (ossia una sanzione detentiva da eseguire), ha diritto alla detrazione di cui all’art. 657 c. 2 c.p.p. quando intervenga successivamente una condanna definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta; ma questo diritto va riconosciuto anche nel caso in cui la riparazione sia stata invocata e concessa, pur ricorrendo la possibilità dello scomputo: ciò perchè, come esposto in precedenza, non sarebbe configurabile una realizzata scelta o rinuncia da parte del condannato, bensì un’illegittima iniziale omissione del pubblico ministero".

martedì, settembre 23, 2008

Il governo vara un "filtro" per i ricorsi in Cassazione.


Con un emendamento alla manovra finanziaria e approvato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, l'esecutivo punta a inserire una sorta di "paletto" ai ricorsi in terzo grado.
Secondo l'emendamento, sarà un collegio di tre magistrati della Cassazione a stabilire se il ricorso è ammissibile o no in base a una serie di criteri, tra i quali la precedente giurisprudenza della Corte.
Il testo di modifica del sistema giudiziario proposto dal governo prevede che un ricorso, per una causa civile, sia dichiarato ammissibile solo: a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte; b)quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte; c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo; d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.
Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.
In caso di inammissibilità il relatore deposita una relazione con la concisa esposizione delle ragioni della decisione.
Se il ricorso è inammissibile il procedimento passa in giudicato.
La capogruppo del Pd in commissione Giustizia Donatella Ferranti, ha dichiarato che il suo partito non è pregiudizialmente contrario al "filtro", ma ne fa una questione di metodo e critica i criteri di ammissibilità e inammissibilità come «generici e troppo discrezionali» e l'assenza del contraddittorio.
«Sono colpi di mano che non si possono fare, non è serio», ha commentato ancora Ferranti.
Ma dubbi ci sono anche nel Pdl: durante la discussione e l'approvazione della proposta di modifica, infatti, la Lega con Rodolfo Paolini, ma anche singoli esponenti del Pdl, come Manlio Contento o lo stesso presidente della commissione Affari Costituzionali, Donato Bruno hanno invitano il governo a riflettere attentamente sulla sua decisione.
«Più di qualcuno nella maggioranza ha espresso perplessità.
Se si vuole discutere dei criteri di ammissibilità dei ricorsi in Corte di Cassazione bisogna fare una riflessione più approfondita», ha detto Manlio Contento, esponente del Pdl e membro della commissione Giustizia alla Camera.
«Bisogna evitare - ha aggiunto - che questo filtro comporti uno spostamento dei processi sulle Corti d'Appello. Inoltre, si dovrebbero togliere dai criteri per l'ammissibilità dei margini eccessivi di discrezionalità».

Eventi formativi di Settembre 2008.

CNF: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari.


Roma 19/9/2008. Il Consiglio nazionale forense fissa i primi punti saldi della riforma dell’ordinamento professionale.
Nel primo plenum dedicato interamente al tema della riforma, che si è tenuto oggi nella sede di via del Governo vecchio, il Cnf ha già compiuto alcune scelte innovative rispetto alla situazione attuale.
Innanzitutto ha deciso di disciplinare le specializzazioni, che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative.
Un apposito regolamento prevederà l’elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale, le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e alle scuole per il conseguimento del titolo di specialista.
Le ore di formazione minime sono state fissate in 250.
La commissione d’esame sarà designata dal Cnf e composta da consiglieri nazionali, professori universitari, componenti indicati dalle associazioni forensi riconosciute.
Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà riserva di attività professionale.
In secondo luogo, il Cnf lascia spazio alla costituzione di società tra avvocati, non di capitali, aperte anche ad altri professionisti iscritti ad albi che appartengono a categorie che saranno individuate successivamente con regolamento.
Con una attenzione rivolta ai giovani, il Cnf ha deciso di non introdurre barriere anagrafiche per la elezione ai Consiglio dell’Ordine locali.
La bozza di articolato prevedeva infatti che l’elettorato passivo maturasse dopo cinque anni di iscrizione all’albo, previsione che è stata espunta.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’avvocatura, manifestando sensibilità verso le istanze di decentramento diffuse sul territorio e sempre nel rispetto dell’autonomia degli ordini locali, il Cnf ha approvato la formulazione che riconosce ai consigli dell’ordine la facoltà di costituire Unioni regionali o interregionali che potranno, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, interloquire con le regioni, gli enti locali e le università. Le Unioni dovranno comunicare il proprio statuto al Cnf.
In merito al Congresso forense, l’articolo 1 della bozza esaminato ieri stabilisce che l’Organismo espresso dal Congresso, ove costituito, potrà fornire indicazioni, insieme con i Consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la Cassa di previdenza, sui regolamenti di attuazione della nuova legge professionale che saranno emanati dal Cnf.
La discussione in seno al Cnf riprenderà il 26 settembre: il plenum ha deciso di attendere le ulteriori osservazioni dagli Ordini che ne hanno fatto richiesta.
Il testo che il Cnf sta esaminando, d’altra parte, è già il frutto di un intenso confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, che ha avuto anche momenti pubblici come l’assemblea generale aperta agli Ordini, all’Oua e a tutte le associazioni, che si è tenuta a Roma lo scorso 5 settembre.

lunedì, settembre 22, 2008

Storie di puttane.


Immaginiamo di perderci in una strada semi-buia della periferia romana. Persi, completamente persi, senza sapere come tornare a casa.
All’improvviso, da lontano, vediamo una coppia di prostitute, unici esseri umani presenti nel raggio di zona coperta dallo sguardo di chi guida.
Ci avviciniamo a loro, non per chiedere prestazioni, ma soltanto un’informazione che ci aiuti ad uscire dall’incubo e farci raggiungere la strada che poi ci riporterà a casa.
Le due donzelle all’inizio non la prendono proprio bene; poi, forse impietosite, iniziano a dare spiegazioni.
E’ proprio in questo momento che, come novelli indiani apache, escono da un cespuglio due vigili urbani che brandiscono il manuale «L’Alemanno pensiero: teoria ed applicazione dell’eccesso» che sul tema non ammette discussioni e vieta di «assumere atteggiamenti e comportamenti e di indossare abbigliamenti, che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio».
Lì per lì ci viene subito da pensare: ma non bastava Mara Carfagna? Evidentemente no. Ma come si fa a convincere i due pizzardoni che non si era lì per sesso ma per mancanza di Tom Tom?
Forse sarà dipeso anche dalla nostra espressione non proprio “assatanata”, ma alla fine hanno creduto alla nostra versione “bollando” (nel senso di multare) le due meretrici.
Dall’immaginazione alla realtà. Giovane cronista di provincia fui inviato dalla redazione romana di un quotidiano “a fa’ ‘na chiacchierata co’ quarche mignotta” (la raffinatezza non è proprio la miglior dote delle redazioni…) dalle parti di Ostia, litorale romano.
Da quelle parti ci era giunta voce di qualche sparizione (non denunciata) di alcune operatrici della carnalità.
Confesso che andare per marciapiedi un po’ mi seccava, ma il dovere mi aiutò a superare ogni reticenza.
Trovai davvero poche ragazze disposte a spiccicare parola anche perché, quando fai troppe domande, sei giornalista o carabiniere: entrambe le categorie, per diversi motivi, non sono poi così ben accette alle signorine in questione.
Una in particolare, però, mi raccontò parecchie cose che mi consentirono di preparare il pezzo richiestomi.
E mentre parlava quella donna guardava continuamente lo specchietto retrovisore con sguardo intimorito: poco lontano dalla mia c’era parcheggiata una macchina a luci rigorosamente spente con una persona dentro.
Le chiesi come mai fosse così preoccupata, ma la risposta fu perentoria: «Riaccompagnami».
Appena scesa fu subito affiancata da quell’autovettura e dal retrovisore vidi che la chiacchierata durò pochi secondi e quell’automobile si riposizionò dove era prima. In altri termini, il protettore aveva chiesto informazioni sull’incontro insolito con il sottoscritto.
E allora viene davvero spontaneo chiedersi: ma davvero la Carfagna (e con lei Alemanno ed il suo decreto) crede di riuscire a battere (nel senso di sconfiggere) il più antico mestiere del mondo multando ed arrestando tutti (o, meglio, soprattutto clienti e prostitute)?
Perché non bloccare “sul fatto” i protettori, magari quando accompagnano le donne sul “posto di lavoro”?
Sono proprio loro, i protettori, i veri colpevoli di questo mercato dei corpi e coloro che con esso si arricchiscono a dismisura.
Colpire soprattutto prostitute e clienti è, paradossalmente, come, durante una rapina, punire cassiere di banca (che ha dato i soldi al rapinatore) e il cliente che al cassiere stesso ha dato il denaro.
E il bandito? Se lo prendiamo, puniremo anche lui.

di Gianluca Perricone - lunedì 22 settembre 2008
Tratto dal sito: http://www.giustiziagiusta.info

Le targhe dei professionisti sono soggette all'imposta di pubblicità (Cassazione civile, Sez. Trib., Sentenza del 08/09/2008, n. 22572).


La targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l'esercizio dell'attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell'art. 5 d.lgs. 15.11.1993, n. 507 che considera rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
La Corte di legittimità ha inoltre precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili" - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi "aperto al pubblico", perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.
E' perciò pubblicitaria la targa di un professionista, e soggetta all'imposta se superiore ai 300 cm quadrati. (art. 7 comma 2 del D. Lgs 507/93).
Infatti, per la Cassazione la targa professionale non si limita a contraddistinguere la sede, ma è un collettore di clientela e di conseguenza vale un principio impositivo diverso da quello sostenuto ogni volta dal Ministero delle Finanze.

domenica, settembre 21, 2008

Che cosa è "mafia"?


«Non si è mafiosi per una scelta ideologica o per ammazzare.

Si è mafiosi per fare danaro e per gestire potere: le due cose ovviamente vanno assieme.

Io l'ho sempre definito un circuito perverso.

Tanto più danaro tanto più potere, tanto più potere tante più occasioni per far soldi.»
Giuseppe Ayala

21 SETTEMBRE: FESTA DI SAN MATTEO.

GLI AVVOCATI SALERNITANI RENDONO OMAGGIO AL PATRONO SAN MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA.

venerdì, settembre 19, 2008

L'angolino della Storia: la “simonia”.


La Simonia nel Medioevo è la pratica di vendere e comprare cose religiose come cariche ecclesiastiche,assoluzione di peccati e indulgenze.
Il termine viene utilizzato più in generale per indicare l'acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro e deriva dal nome di Simon Mago, taumaturgo samaritano convertito al cristianesimo, il quale, volendo aumentare i suoi poteri, offrì a san Pietro apostolo del denaro, chiedendo di ricevere in cambio le facoltà taumaturgiche concesse dallo Spirito Santo (si vedano gli Atti degli apostoli, 8, 18-24).

Dopo l'editto di Costantino del 313 d. C. la Chiesa cristiana poté disporre di beni terreni in sempre maggior misura, per cui si registrarono casi di ecclesiastici che brigarono per ottenere cariche e potere mediante denaro.
La simonia, quindi, fu condannata già col secondo canone della quinta sessione del concilio di Calcedonia nel 451.
Dopo la concessione dell'ereditarietà dei feudi (Capitolare di Quierzy, 877), re e imperatori trovarono comodo assegnare grandi poteri temporali ai vescovi (che non potevano avere prole legittima) e per contro si riservarono il potere di nomina, spesso sulla base di criteri strettamente mondani, ignorando, quindi, completamente le attitudini morali e religiose del loro prescelto.
In particolare ciò facilitò la diffusione della simonia: veniva eletto il cortigiano capace di ricompensare maggiormente il sovrano, rifacendosi in seguito tramite i benefici associati all'esercizio della carica ecclesiastica.
La nomina di ecclesiastici da parte di laici entrò nella prassi degli imperatori tedeschi con la politica ecclesiastica di Ottone il grande di Sassonia ed è alla base della lotta per le investiture.
L'opposizione della Chiesa alla simonia prese grande vigore con i papi riformatori del secolo XI e in particolare con papa Gregorio VII.
La posizione riformatrice portò al Concordato di Worms e al Concilio Lateranense I, che formalizzarono l'autonomia ecclesiastica dalle interferenze dei sovrani.
La pratica della simonia non scomparve mai e accompagnò tutti i momenti di decadenza del papato.
Ad esempio il papa Bonifacio VIII venne accusato di essere simoniaco, come riporta Dante.
La riforma protestante fu causata anche dalla simonia, che fu fortemente criticata da Martin Lutero nelle sue 95 tesi affisse nel 1517.
Nella Divina Commedia, Dante pone i simoniaci fra i dannati nella terza bolgia dell'Inferno.
Sono condannati a restare capovolti all'interno di fori nella roccia, con una fiamma rossastra che brucia sui loro piedi. Quando sopraggiunge un nuovo dannato, prende posto facendo sprofondare in basso gli altri.
« O Simon mago, o miseri seguaci
che le cose di Dio, che di bontate
deon essere spose, e voi
per oro e per argento avolterate,
or convien che per voi suoni la tromba,
però che ne la terza bolgia state. »
(Dante, INFERNO, Canto XIX)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'avvocato che subisce il furto dei soldi del cliente deve risarcirgli il danno.


E' quanto confermato dalla seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 22658 del 9 settembre 2008.
Il fatto: Avendo avuto mandato di gestire una controversia in ambito ereditario, a seguito di accordi raggiunti, un legale riscuoteva, per conto di suoi clienti, le somme esistenti presso due istituti di credito (convertendone una parte in assegno circolare e lasciando l'altra in contanti) e si avviava a studio.
Lungo il tragitto tra la banca e lo studio l'avvocato subiva il furto della borsa contenente le somme suddette.
Ritenendo che il professionista non avesse usato la necessaria diligenza nella custodia del denaro, i clienti lo citavano in giudizio chiedendo che venisse condannato al rimborso della somme dei contanti rubati più rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori condannando il convenuto alla corresponsione delle somme richieste.
Il Tribunale rilevava nel contratto a causa mista intercorso tra il legale e gli attori (prestazione d'opera intellettuale e deposito) la violazione da parte dell'avvocato di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia ed escludeve la ricorrenza del fatto fortuito trattandosi di furto non accompagnato da violenza o minaccia alle persone.
Inoltre negava la gratuità del deposito visto il collegamento con la prestazione d'opera intellettuale.
Avverso la sentenza del Tribunale, il legale ricorreva in Appello e veniva assolto dalle domande proposte contro di lui.
Contro la sentenza di Appello proponevano ricorso in Cassazione i clienti attori. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava la causa per la decisione ad altra sezione della Corte di Appello, ritenendo:
- che la quanlificazione giuridica del rapporto, data dal giudice d'appello, rimanesse incerta, nonostante la sua essenzialità ai fini della decisione;
- quanto alla presunta gratuità del deposito, che la Corte d'Appello l'avesse fatta derivare esclusivamente dalla ritenuta mancanza di prova che la custodia fosse ricompresa nelle prestazioni professionali;
- che la motivazione era contraddittoria per quanto riguarda la diligenza del buon padre di famiglia riconosciuta nella condotta del legale, omettendo, peraltro di considerare che il depositario, anche in ipotesi di deposito gratuito, deve provare l'imprevedibilità ed inevitabilità della perdita della cosa, mentre tali elementi non erano stati valutati nella sentenza impugnata;
- che il giudice di Appello non aveva valutato che anche il deposito di cortesia è soggetto ai principi della responsabilità ex recepto e non aveva motivato sul punto.
Riassunta la causa, la Corte di Appello, sulla base dei principi affermati dalla Suprema Corte, riaffermava la responsabilità dell'avvocato il quale, pertanto, ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, non accoglieva il ricorso, confermava la sentenza del giudice di merito e condannava il legale al risarcimento del danno, considerando, tra l'altro, il deposito della somma e il mandato professionale come negozi giuridici distinti ma strettamente collegati e il compenso relativo al primo, come compenso ulteriore, anche se non inquadrabile tra le voci della tariffa professionale (o con la possibilità, avanzata dalla Corte di merito, di farlo rientrare nella voce "attività di assistenza stragiudiziale nella risoluzione di controversie ereditarie").
Circa la gratuità del deposito la Suprema Corte ribadiva l'implicito rilievo che il professionista eseguiva il deposito per compiacere e appagare i suoi clienti e quindi in vista di una sua convenienza ed utilità e non per mera liberalità.

giovedì, settembre 18, 2008

Spioni telegenici .


La giustizia del mercato (negli Usa) stabilisce il fallimento per la Lehman mal condotta, il mercato della giustizia (in Italia) lascia fallire ogni possibilità di sapere cosa successe in Telecom Italia.
Perché tanta gente fu spiata? Perché in questa faccenda c’è da contabilizzare anche un morto?
Da una parte si fa pulizia, con inevitabile dolore, dall’altra si rimpiatta la sporcizia, con soave menefreghismo. Quando ci sentiamo dire che il mercato italiano non è affidabile, si rammentino queste cose.
Si aprono le inchieste giudiziarie presentando gli indagati come sicuri colpevoli, poi emergono le probabili responsabilità, infine tutti restano presunti innocenti. In saecula saeculorum.
Il clamore giudiziario crea dei personaggi, e da quel momento comincia la pubblica rappresentazione della disinvoltura impunita, quando non ricattatoria. L’innocente vero attraversa l’inferno, il colpevole vive il suo nirvana.
Sono le regole di un Paese surreale, quello in cui la televisione posseduta da Telecom Italia, La7, trasmette le interviste a Tavaroli, a suo tempo pagato dalla stessa Telecom, restando da stabilirsi se fece mai lo spione e, ove lo sia stato, lo abbia fatto per missione aziendale, richiesta del padrone o perversione personale.
Tavaroli, del resto, presentava un proprio libro, “Spie”, come a dire che se ne intende e ne ha da raccontare (l’ho letto, ed è interessante per la prima parte, in cui parla del lavoro da carabiniere, per il resto, e per quel che conta, è a dir poco evasivo, quasi d’evasione).
Ad intervistarlo c’è un giornalista, Lerner, che quando ricevette dei documenti sull’intrigo brasiliano non li pubblicò e non li portò in procura, ma li recapitò precipitoso a Tronchetti Provera, l’interessato, presidente dell’azienda pagante.
Ora ci tiene, Lerner, a sottolineare che si tratta di fatti passati, giacché l’attuale amministrazione è sicuramente per bene. Speriamo non porti sfortuna.
Gli altri dibattono, senza che s’intraveda il dibattimento, il processo.
Gli intrallazzi piacciono sospesi in Italia, aperti ed interpretabili. Che ci siano verità giudiziarie disturba, che si accertino tutte le responsabilità è ritenuto grottesco.
Vince il furbo, il riciclato, il voltagabbana profittatore. Il peggio è che la marmellata immorale ottunde e da assuefazione.
17/09/2008 DAVIDE GIACALONE

Intercettazioni: Oua, bene Ddl governo, ma servono modifiche.



(ANSA) - ROMA, 17 SET - ''Il ddl governativo opportunamente modificato e integrato puo' ricondurre nel corretto alveo il rapporto tra giustizia e informazione:e' necessario contrastare il fenomeno della giustizia spettacolo''.
Lo ha dichiarato il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (Oua) Michelina Grillo, a conclusione di un'audizione davanti alla Commissione Giustizia sul tema delle intercettazioni, nel corso della quale e' stato consegnato un documento con proposte e analisi.
''Un uso incoerente dello strumento delle intercettazioni - ha continuato Michelina Grillo - ha contribuito ad alimentare questa stortura del nostro sistema. E'intollerabile, in un Paese autenticamente democratico, che la responsabilita' penale dei cittadini venga di fatto sottratta alle aule di giustizia per essere affidata a una sorta di 'foro alternativo' rappresentato dai media. In linea generale non puo' non esprimersi condivisone e apprezzamento per la volonta' della politica di intervenire organicamente sul tema delle intercettazioni, con la preoccupazione di contemperare i diversi interessi e dirittiin gioco''. (ANSA).

L'OdG della prossima riunione del C.O.A. di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

ORDINE DEL GIORNO

Tornata del giorno 23 settembre 2008 ore 16,00

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Iscrizioni e cancellazioni
3. Pareri
4. Ammissioni Grat.Patrocinio-Rel.Cons.Avv.Visconti
5. Nomina Commissione Elettorale Elezioni Cassa di Previdenza Forense
6. Esame proposta “Pegaso”-Università Telematica- per c.d. "formazione a distanza"
7. Sussidi e contributi
8. Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

“Gesù fate luce”: una delibera comunale “agostana” da tenere d’occhio.

In data 1° agosto 2008, la Giunta Comunale di Salerno ha adottato la delibera n. 909/2008, con la quale si è disposto "di affidare a “Salerno Energia” spa le attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate del Comune di Salerno fino al 31/12/2012, all’uopo stipulandosi lo schema di convenzione agli atti del Settore di ragioneria".
L’affidamento dell’incarico di riscossione (…non propriamente coincidente con l’oggetto sociale dell’affidataria!) alla società “Salerno Energia” – notoriamente controllata dallo stesso Comune di Salerno – prevede un congruo corrispettivo, pari all’8% delle somme effettivamente riscosse dal Comune di Salerno.
Invece per le c.d. “partite inesigibili”, all’esito dell’infruttuoso esperimento di tutte le procedure esecutive attivate ed attivabili, il Comune di Salerno corrisponderà a “Salerno Energia” l'integrale rimborso di tutte le spese sostenute.
Siamo perplessi e - trattandosi di “Salerno Energia”, che fa anche concorrenza all'ENEL - tra il serio ed il faceto non possiamo non esclamare (parafrasando Domenico Rea): “Gesù fate luce!”

mercoledì, settembre 17, 2008

Avvocati, notai e commercialisti al lavoro per il “sistema Giustizia”.


Si è tenuto presso la sede del Consiglio Nazionale del Notariato l'incontro tra i presidenti del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti e del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli.
Il confronto ha definito (nell’intento di rispondere positivamente all’invito del ministro della Giustizia, Angelino Alfano) un’agenda di temi che verranno affrontati nello specifico, con particolare riguardo alle proposte per la deflazione e lo snellimento del sistema Giustizia.
Al termine, Alpa, Piccoli e Siciliotti hanno sottolineato che l’incontro è stato caratterizzato da una discussione ampia e cordiale, nella quale le riflessioni sui singoli temi sono state affrontate con reciproca attenzione e positiva concretezza.
«Stiamo lavorando con serietà e senso di responsabilità» hanno detto ancora i tre presidenti «con l’auspicio di poter realizzare presto un incontro conclusivo su un documento condiviso, che consenta di fornire un concreto contributo all’auspicato migliore funzionamento del comparto giustizia, oltre che realizzare una riforma effettiva degli ordinamenti professionali che tenga conto delle specifiche necessità».

martedì, settembre 16, 2008

Avviso per i Delegati al Congresso Nazionale Forense.


Dovendo trasmettere, entro il 23/09 p.v., alla segreteria dell'O.U.A. i dati anagrafici, completi di recapiti telefonici, nonché e-mail dei delegati eletti, V’invito a farli tenere al più presto e prima del 23/09 p.v., alla segreteria dell'Ordine.
Vi attendo, comunque, il giorno 19/09/2008 alle ore 12,00, presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine, al fine di concordare tutte le modalità per la partecipazione al XXIX Congresso Nazionale Giuridico Forense, che si terrà in Bologna dal 13 al 16 novembre p.v..
Vi prego di non mancare.
IL PRESIDENTE
Avv. Americo Montera

INTERCETTAZIONI: L’OUA IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA.


Domani (alle ore 10.00) una delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (Oua), composta dalla presidente Michelina Grillo, dal vicepresidente Antonio Giorgino e dai componenti della giunta Maria Limardo e Alessandro Garibotti, sarà ascoltata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Tema dell'audizione il disegno di legge sulle intercettazioni.
L'Oua consegnerà un documento con le analisi e le proposte dell'avvocatura.
Roma, 15 settembre 2008