martedì, aprile 11, 2017
sabato, aprile 08, 2017
Condominio: consentita approvazione rendiconto e successiva regolarizzazione consuntivi precedenti.
“Nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, cosicché va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti (Cass., Sez. 2, n. 11526 del 13/10/1999; Sez. 2, n. 13100 del 30/12/1997)".
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 31 marzo 2017, n.8521-
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 31 marzo 2017, n.8521-
mercoledì, aprile 05, 2017
Interruzione dei servizi informatici del settore civile.
05/04/17-Si comunica che, al fine di consentire l’aggiornamento di talune funzionalità dei sistemi, a partire dalle ore 17.00 del 7 aprile 2017, saranno resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Attenzione!!!
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 8 aprile 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 10 aprile.
La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Attenzione!!!
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 8 aprile 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 10 aprile.
martedì, aprile 04, 2017
lunedì, aprile 03, 2017
Giudici di pace: sesto sciopero consecutivo, dal 17 al 21 aprile.
Roma, 3 apr. - Le organizzazioni di categoria hanno proclamato un nuovo sciopero dei giudici di pace dal 17 al 21 aprile, in concomitanza con lo sciopero dei magistrati onorari di Tribunali e Procure.
E’ il sesto sciopero consecutivo dei giudici di pace ed il terzo sciopero unitario dell’intera magistratura onoraria dal novembre 2016, allorquando sono iniziate le azioni di protesta, sfociate nel febbraio scorso in una manifestazione di oltre 1.000 magistrati dinanzi al CSM ed in una formale audizione in Parlamento Europeo.
“La Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo – si legge in una nota dell’Unione Nazionale Giudici di Pace – ha scritto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando chiedendo rispetto per la dignità dei giudici di pace, dei magistrati cd. onorari e delle loro famiglie, sollecitando il Ministro Orlando a trovare entro maggio una soluzione ragionevole alla questione, esclusivamente italiana, della magistratura precaria”.
E’ il sesto sciopero consecutivo dei giudici di pace ed il terzo sciopero unitario dell’intera magistratura onoraria dal novembre 2016, allorquando sono iniziate le azioni di protesta, sfociate nel febbraio scorso in una manifestazione di oltre 1.000 magistrati dinanzi al CSM ed in una formale audizione in Parlamento Europeo.
“La Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo – si legge in una nota dell’Unione Nazionale Giudici di Pace – ha scritto al Ministro della Giustizia Andrea Orlando chiedendo rispetto per la dignità dei giudici di pace, dei magistrati cd. onorari e delle loro famiglie, sollecitando il Ministro Orlando a trovare entro maggio una soluzione ragionevole alla questione, esclusivamente italiana, della magistratura precaria”.
La prova per presunzioni semplici nel processo civile.
“Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, non occorre certamente che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quelli noti, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit" (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici”.
Cass. Civile Sez. 2 Sent. n. 8530-2017; Data pubblicazione: 31/03/2017- Presidente: PETITTI Relatore: SCARPA.
Cass. Civile Sez. 2 Sent. n. 8530-2017; Data pubblicazione: 31/03/2017- Presidente: PETITTI Relatore: SCARPA.
sabato, aprile 01, 2017
venerdì, marzo 31, 2017
Deontologia forense: la genitorialità e la cura di figli minori sono possibili cause d'esonero dall’obbligo d'aggiornamento professionale.
"La gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità, in presenza di figli minori, costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua".
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189.
Tribunale Salerno: inizia il trasferimento nella Cittadella Giudiziaria.
Dal 10 aprile 2017 inizierà il trasferimento della III Sezione Civile, seguita subito dalla Sezione Lavoro del Tribunale – inizialmente non prevista ma necessitata dal distacco di intonaco dal soffitto dei locali occupati dalla Cancelleria – seguita poi dalla II Sezione Civile.
La Cancelleria Fallimentare di via Papio, verrà chiusa dal 18 al 28 aprile con previsione di consegna di atti urgenti ed in scadenza in un locale che sarà indicato all’utenza.
La Cancelleria Esecuzioni Mobiliari sospenderà le attività dal 10 al 28 aprile, sempre garantendo la possibilità di depositare atti urgenti ed in scadenza, e le udienze della III Sezione Civile saranno sospese dal 10 al 30 aprile 2017.
Per consentire le operazioni di trasloco, per 3/4 giorni sarà chiuso il varco su Corso Vittorio Emanuele e dei particolari sarà informata l’utenza nei giorni seguenti.
La Cancelleria Fallimentare di via Papio, verrà chiusa dal 18 al 28 aprile con previsione di consegna di atti urgenti ed in scadenza in un locale che sarà indicato all’utenza.
La Cancelleria Esecuzioni Mobiliari sospenderà le attività dal 10 al 28 aprile, sempre garantendo la possibilità di depositare atti urgenti ed in scadenza, e le udienze della III Sezione Civile saranno sospese dal 10 al 30 aprile 2017.
Per consentire le operazioni di trasloco, per 3/4 giorni sarà chiuso il varco su Corso Vittorio Emanuele e dei particolari sarà informata l’utenza nei giorni seguenti.
giovedì, marzo 30, 2017
martedì, marzo 28, 2017
Il giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali.
“Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012).
In simili procedimenti il giudice deve comunque limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).
Quanto alla prova del credito, basta dire che, ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 63, comma 1, disp. att. c.c. e 663, n. 1, c.p.c., la delibera dell'assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994).
Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali, contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c. c.”.
Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 7741 Anno 2017 - Presidente: MANNA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 24/03/2017
In simili procedimenti il giudice deve comunque limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare posta a fondamento della pretesa di riscossione di contributi condominiali, senza poterne sindacare, in via incidentale, la sua validità, essendo questa verifica riservata al giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).
Quanto alla prova del credito, basta dire che, ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 63, comma 1, disp. att. c.c. e 663, n. 1, c.p.c., la delibera dell'assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994).
Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali, contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c. c.”.
Cassazione Civile Sez. 6 Ord. Num. 7741 Anno 2017 - Presidente: MANNA Relatore: SCARPA - Data pubblicazione: 24/03/2017
domenica, marzo 26, 2017
Deontologia forense: rilevanza dell’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi.
"Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense.
E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari".
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173.
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27. In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.
E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari".
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 30 giugno 2016, n. 173.
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27. In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.
venerdì, marzo 24, 2017
L’OCF sostiene lo sciopero di aprile dei penalisti.
L'O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), come già fatto per l'astensione attualmente in corso, esprime la piena e totale solidarietà, sostegno ed appoggio alla nuova astensione dalle Udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata per le giornate del 10 - 11 - 12 -13 - 14 Aprile 2017 dall'Unione delle Camere Penali Italiane.
E', infatti, inaccettabile che una riforma che incide in maniera determinante sul processo e sul l'ordinamento penale, con lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo, venga approvata in Senato ricorrendo al voto di fiducia, cosi sottraendo il Disegno di Legge alla doverosa e naturale discussione dell'Aula.
E’ altresì incomprensibile che in uno Stato che si vuole moderno si dia prevalenza a discutibili ragioni di economia rispetto ai principi del giusto processo.
L’O.C.F. condivide le motivazioni esposte nella delibera del 17 marzo 2017, con cui l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto lo stato di agitazione e che, ancora una volta, attestano la sensibilità che l’Avvocatura rivolge alla tutela dei diritti dei cittadini rispetto a riforme che ne comprimono gli interessi, i diritti e le garanzie.
Occorre operare un fermo richiamo al Governo rispetto alle sue pesanti responsabilità politiche, qualora intendesse impedire i giusti interventi correttivi sul testo di legge riproponendo il voto di fiducia anche davanti alla Camera dei Deputati.
Per tali ragioni l’O.C.F., quale rappresentante politico della massima assise dell’intera Avvocatura, invita TUTTI gli Avvocati a sostenere ed a ricordare in ogni Sede la giusta battaglia intrapresa dall’UCPI, affinchè sia chiaro che l’intera Avvocatura è pronta ad attuare più ampie e generali forme di protesta, a tutela dei diritti dei cittadini e della piena autonomia ed indipendenza degli Avvocati.
E', infatti, inaccettabile che una riforma che incide in maniera determinante sul processo e sul l'ordinamento penale, con lesione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo, venga approvata in Senato ricorrendo al voto di fiducia, cosi sottraendo il Disegno di Legge alla doverosa e naturale discussione dell'Aula.
E’ altresì incomprensibile che in uno Stato che si vuole moderno si dia prevalenza a discutibili ragioni di economia rispetto ai principi del giusto processo.
L’O.C.F. condivide le motivazioni esposte nella delibera del 17 marzo 2017, con cui l'Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto lo stato di agitazione e che, ancora una volta, attestano la sensibilità che l’Avvocatura rivolge alla tutela dei diritti dei cittadini rispetto a riforme che ne comprimono gli interessi, i diritti e le garanzie.
Occorre operare un fermo richiamo al Governo rispetto alle sue pesanti responsabilità politiche, qualora intendesse impedire i giusti interventi correttivi sul testo di legge riproponendo il voto di fiducia anche davanti alla Camera dei Deputati.
Per tali ragioni l’O.C.F., quale rappresentante politico della massima assise dell’intera Avvocatura, invita TUTTI gli Avvocati a sostenere ed a ricordare in ogni Sede la giusta battaglia intrapresa dall’UCPI, affinchè sia chiaro che l’intera Avvocatura è pronta ad attuare più ampie e generali forme di protesta, a tutela dei diritti dei cittadini e della piena autonomia ed indipendenza degli Avvocati.
giovedì, marzo 23, 2017
mercoledì, marzo 22, 2017
lunedì, marzo 20, 2017
sabato, marzo 18, 2017
venerdì, marzo 17, 2017
giovedì, marzo 16, 2017
martedì, marzo 14, 2017
Quinto sciopero giudici pace: “presi in giro da Orlando”.
(AGI) - ROMA, DAL 20 AL 24 MARZO I GIUDICI DI PACE TORNERANNO IN SCIOPERO PER LA QUINTA VOLTA DI SEGUITO DAL NOVEMBRE 2016.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ANDREA ORLANDO - AFFERMA L'UNIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE (UNAGIPA) - CONTINUA A PRENDERCI IN GIRO, ARRIVANDO ADDIRITTURA A RICHIEDERE AL CONSIGLIO DI STATO UN PARERE SULLA POSSIBILITA' DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI NASCENTI DAL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER I MAGISTRATI PRECARI CHE FRA 16 ANNI SARANNO ANCORA IN SERVIZIO.
CHIEDIAMO IL RICONOSCIMENTO DEI NOSTRI DIRITTI ORA E SUBITO, L'EUROPA STESSA NON E' DISPOSTA AD ATTENDERE OLTRE, COME E' STATO ALL'UNANIMITA' DELIBERATO DALLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO NELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO: O IL GOVERNO ITALIANO PROVVEDE A STABILIZZARE I MAGISTRATI DI PACE ED ONORARI ENTRO MAGGIO, RICONOSCENDO LORO LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO E PIENE TUTELE ECONOMICHE E PREVIDENZIALI, OPPURE LA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDERA' ALLA MESSA IN MORA DELL'ITALIA, FORMALIZZANDO L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE GIA' IN ITINERE DA OLTRE UN ANNO.
ANDREA ORLANDO, CONCLUDE LA NOTA DELL'UNAGIPA, "NELLA SUA CORSA ALLA SEGRETERIA DEL PD, SI E' COMPLETAMENTE DIMENTICATO DEL SUO RUOLO ISTITUZIONALE, E VERRA' RICORDATO COME IL MINISTRO DELLA REPUBBLICA CHE HA RADICATO IL PRECARIATO IN TUTTI I SETTORI DELLA GIUSTIZIA". (AGI)
venerdì, marzo 10, 2017
mercoledì, marzo 01, 2017
venerdì, febbraio 24, 2017
giovedì, febbraio 23, 2017
lunedì, febbraio 20, 2017
Deontologia forense: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.
“La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.”
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 14 aprile 2016, n. 77.
NOTA: V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 14 aprile 2016, n. 77.
NOTA: V. ora l’art. 54 L. n. 247/2012. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012.
sabato, febbraio 18, 2017
Deontologia forense: radiazione dall’albo a seguito di condanna penale.
“L’avvocato condannato ad anni di reclusione compromette gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti dei cittadini, sì da meritare la massima sanzione disciplinare (Nella specie, il professionista veniva condannato per riciclaggio, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 8 aprile 2016, n. 66
mercoledì, febbraio 15, 2017
L’avvocatura dei Presidenti e dei Consiglieri.
C'era una volta l'avvocatura, fatta di personcine brave e preparate. Poche, rispetto alla popolazione, e per questo si trattava di una categoria facoltosa.
Ma il potere solleticava molte persone: gli avvocati, infatti, erano organizzati in consigli, e come si sa chi fa parte di un consiglio deve essere chiamato consigliere.
Per non parlare poi di chi doveva presiedere il consiglio, che per forza di cose doveva essere chiamato presidente.
Per poter chiamare un po' tutti consiglieri e presidenti, furono create commissioni, sicchè crebbero i presidenti (di commissione) e comparirono i componenti della commissione per lo studio del diritto comparato dello stato di Quark.
La corsa alle nomine era ormai inarrestabile: e nelle aule di udienza, era tutto un sussieguoso dispiegamento di presidenti e consiglieri, che si ossequiavano gli uni con gli altri. Ma non bastava.
Occorreva la plebe festante: e così il numero degli avvocati fu aumentato a dismisura, e furono ammessi tra i corridoi dei tribunali persone che mai e poi mai sarebbero diventati presidenti o consiglieri.
Raggiunto lo straordinario numero di 250.000 avvocati, i consessi presidenziali e consiliari appoggiarono, esternamente, la voce che si, forse 250.000 erano troppi.
Nacque una bella polemica: erano i controllori che dovevano controllare, o i controllati che non dovevano approfittare della distrazione dei controllori?
Gli abbiamo dato un dito, si prendono tutto il braccio, poffarbacco... Come sta finendo lo vedete tutti quanti.
Semplicemente non si capisce più niente. Clienti che ci odiano, commissioni disciplinari stracariche di arretrato, consigli che non vengono rinnovati, regolamenti elettorali al vaglio della magistratura amministrativa.
E' stato bello. Lo sarà ancora, anche se qualcuno si accanisce a fare cose che io, personalmente, non capisco: vogliono giocare a chiamarsi presidenti tra di loro.
Facciano. A me basta che continuino a chiamarmi Avvocato, perchè quello sono e quello so fare.
Rispettosamente Vostro.
Ma il potere solleticava molte persone: gli avvocati, infatti, erano organizzati in consigli, e come si sa chi fa parte di un consiglio deve essere chiamato consigliere.
Per non parlare poi di chi doveva presiedere il consiglio, che per forza di cose doveva essere chiamato presidente.
Per poter chiamare un po' tutti consiglieri e presidenti, furono create commissioni, sicchè crebbero i presidenti (di commissione) e comparirono i componenti della commissione per lo studio del diritto comparato dello stato di Quark.
La corsa alle nomine era ormai inarrestabile: e nelle aule di udienza, era tutto un sussieguoso dispiegamento di presidenti e consiglieri, che si ossequiavano gli uni con gli altri. Ma non bastava.
Occorreva la plebe festante: e così il numero degli avvocati fu aumentato a dismisura, e furono ammessi tra i corridoi dei tribunali persone che mai e poi mai sarebbero diventati presidenti o consiglieri.
Raggiunto lo straordinario numero di 250.000 avvocati, i consessi presidenziali e consiliari appoggiarono, esternamente, la voce che si, forse 250.000 erano troppi.
Nacque una bella polemica: erano i controllori che dovevano controllare, o i controllati che non dovevano approfittare della distrazione dei controllori?
Gli abbiamo dato un dito, si prendono tutto il braccio, poffarbacco... Come sta finendo lo vedete tutti quanti.
Semplicemente non si capisce più niente. Clienti che ci odiano, commissioni disciplinari stracariche di arretrato, consigli che non vengono rinnovati, regolamenti elettorali al vaglio della magistratura amministrativa.
E' stato bello. Lo sarà ancora, anche se qualcuno si accanisce a fare cose che io, personalmente, non capisco: vogliono giocare a chiamarsi presidenti tra di loro.
Facciano. A me basta che continuino a chiamarmi Avvocato, perchè quello sono e quello so fare.
Rispettosamente Vostro.
Avvvocato Giuseppe Caravita di Toritto
Uno di duecentocinquantamila
sabato, febbraio 04, 2017
mercoledì, febbraio 01, 2017
Deontologia forense: il procedimento disciplinare può essere innescato anche da uno scritto apocrifo.
“E' pacifico che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere-dovere di promuovere d’ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense.
L'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante (conf. ex plurimis Sez. Unite sent. n. 406 del 1999). Ne deriva, quindi, l’irrilevanza della apocrificità o meno dell’esposto attribuito alla xxx.
Esso, infatti, ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi, dai quali è scaturito l'esercizio dell'azione disciplinare, giammai una fonte di prova. Del resto, persino in sede penale gli elementi contenuti in denunce - addirittura anonime - possono stimolare l'attività d’iniziativa del P.M. e della P.G. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dallo scritto possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione d’ una notizia criminis (Cass. pen., sez. VI. Sent. n. 34450 del 2016. Morfeo)”.
Corte Cassazione – Sez. Unite Civili sent- n. 25633 del 14.12.2016.
L'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante (conf. ex plurimis Sez. Unite sent. n. 406 del 1999). Ne deriva, quindi, l’irrilevanza della apocrificità o meno dell’esposto attribuito alla xxx.
Esso, infatti, ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi, dai quali è scaturito l'esercizio dell'azione disciplinare, giammai una fonte di prova. Del resto, persino in sede penale gli elementi contenuti in denunce - addirittura anonime - possono stimolare l'attività d’iniziativa del P.M. e della P.G. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dallo scritto possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione d’ una notizia criminis (Cass. pen., sez. VI. Sent. n. 34450 del 2016. Morfeo)”.
Corte Cassazione – Sez. Unite Civili sent- n. 25633 del 14.12.2016.
venerdì, gennaio 27, 2017
Idee contro interessi di casta.
Ieri si è assistito alla contrapposizione clamorosa tra due idee diverse su quali siano i problemi della giustizia.
Da una parte il Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha concentrato la sua attenzione sul funzionamento della giurisdizione, la funzione dei magistrati, le garanzie da fornire alla società. E ci ha spiegato quali siano le sue idee, le proposte, le correzioni da fare.
Dall’altra parte Piercamillo Davigo, che si è posto alla testa della protesta dell’Anm e che di tutti i problemi sollevati da Canzio non ha voluto neppure sentire parlare. Ha detto che a lui al momento interessa una cosa sola, che è al di sopra di tutte le altre: le pensioni dei magistrati.
Ha posto una meschina questione sindacale? No, per la verità ha posto una chiarissima questione di potere. Le idee contro gli interessi di casta Perché i magistrati sono l’unica categoria di lavoratori al mondo la quale non chiede di andare in pensione un po’ prima ma un po’ dopo.
Perché? Appunto: potere che si perde, potere che non si vuole perdere. Tutto lì.
Davigo ha cercato ieri di smentire questa versione dei fatti, e ha spiegato che lui non si oppone all’anticipo della pensione per i magistrati ( a settant’anni, che non sono pochissimi) ma si oppone alla deroga ( di un anno) per alcune alte cariche, decisa dal governo.
Perché – dice – in questo modo il governo si è potuto scegliere le alte cariche ( e il riferimento è esplicitamente a Canzio, che, in assenza di proroga, avrebbe dovuto andare in pensione il 31 dicembre).
Per sostenere che il governo si scelga a proprio comodo le alte cariche, e leda in questo modo l’autonomia della magistratura, ci vuole parecchia fantasia. Chi elegge il presidente della Cassazione (che, appunto, ora è Canzio)?
Lo elegge il Consiglio superiore della magistratura, non il Consiglio dei ministri, né lo nomina il ministro, come avviene in molti altri paesi occidentali. E come è composto il Consiglio superiore? Per un terzo da politici eletti dal Parlamento, per due terzi dai magistrati, che votano sulla base delle candidature elettorali preparate e sostenute dalle correnti che si spartiscono l’Anm.
Vi sembra logico che il capo dell’Anm si impanchi per denunciare le intrusioni politiche nella nomina di una carica sulla quale, in pratica, il gioco dell coerenti dell’Anm ha potere assoluto?
A maggior ragione ieri è apparsa di grande evidenza la distanza tra la relazione di Canzio e la protesta di Davigo e dell’Anm. Il Presidente della Cassazione ha toccato i temi essenziali che riguardano la giurisdizione.
E ha avanzato delle critiche molto forti. In particolare sul processo mediatico, sulla giustizia- spettacolo, sui Pm “autoreferenziali”.
Ha proposto più controlli, per ristabilire i principi essenziali del diritto e del giusto processo. Si è occupato della rapidità delle inchieste, della prescrizione, della corruzione, del reato di clandestinità, del terrorismo internazionale.Ciascuno può applaudire Canzio oppure dissentire.
Può entrare nel merito, discutere. Che tristezza invece quei rappresentati di una parte della magistratura che non hanno voluto neanche ascoltarlo, e son rimasti fuori dall’aula a occuparsi solo di se stessi.
Da una parte il Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha concentrato la sua attenzione sul funzionamento della giurisdizione, la funzione dei magistrati, le garanzie da fornire alla società. E ci ha spiegato quali siano le sue idee, le proposte, le correzioni da fare.
Dall’altra parte Piercamillo Davigo, che si è posto alla testa della protesta dell’Anm e che di tutti i problemi sollevati da Canzio non ha voluto neppure sentire parlare. Ha detto che a lui al momento interessa una cosa sola, che è al di sopra di tutte le altre: le pensioni dei magistrati.
Ha posto una meschina questione sindacale? No, per la verità ha posto una chiarissima questione di potere. Le idee contro gli interessi di casta Perché i magistrati sono l’unica categoria di lavoratori al mondo la quale non chiede di andare in pensione un po’ prima ma un po’ dopo.
Perché? Appunto: potere che si perde, potere che non si vuole perdere. Tutto lì.
Davigo ha cercato ieri di smentire questa versione dei fatti, e ha spiegato che lui non si oppone all’anticipo della pensione per i magistrati ( a settant’anni, che non sono pochissimi) ma si oppone alla deroga ( di un anno) per alcune alte cariche, decisa dal governo.
Perché – dice – in questo modo il governo si è potuto scegliere le alte cariche ( e il riferimento è esplicitamente a Canzio, che, in assenza di proroga, avrebbe dovuto andare in pensione il 31 dicembre).
Per sostenere che il governo si scelga a proprio comodo le alte cariche, e leda in questo modo l’autonomia della magistratura, ci vuole parecchia fantasia. Chi elegge il presidente della Cassazione (che, appunto, ora è Canzio)?
Lo elegge il Consiglio superiore della magistratura, non il Consiglio dei ministri, né lo nomina il ministro, come avviene in molti altri paesi occidentali. E come è composto il Consiglio superiore? Per un terzo da politici eletti dal Parlamento, per due terzi dai magistrati, che votano sulla base delle candidature elettorali preparate e sostenute dalle correnti che si spartiscono l’Anm.
Vi sembra logico che il capo dell’Anm si impanchi per denunciare le intrusioni politiche nella nomina di una carica sulla quale, in pratica, il gioco dell coerenti dell’Anm ha potere assoluto?
A maggior ragione ieri è apparsa di grande evidenza la distanza tra la relazione di Canzio e la protesta di Davigo e dell’Anm. Il Presidente della Cassazione ha toccato i temi essenziali che riguardano la giurisdizione.
E ha avanzato delle critiche molto forti. In particolare sul processo mediatico, sulla giustizia- spettacolo, sui Pm “autoreferenziali”.
Ha proposto più controlli, per ristabilire i principi essenziali del diritto e del giusto processo. Si è occupato della rapidità delle inchieste, della prescrizione, della corruzione, del reato di clandestinità, del terrorismo internazionale.Ciascuno può applaudire Canzio oppure dissentire.
Può entrare nel merito, discutere. Che tristezza invece quei rappresentati di una parte della magistratura che non hanno voluto neanche ascoltarlo, e son rimasti fuori dall’aula a occuparsi solo di se stessi.
Piero Sansonetti
27 Jan 2017
giovedì, gennaio 26, 2017
Comunicato Stampa dell'O.C.F. (giovedì 26 gennaio 2017).
"L'Organismo Congressuale Forense esprime apprezzamento per l'intervento del Ministro Andrea Orlando sulla necessità di introdurre l'equo compenso e sull'insostituibile ruolo che riconosce dell'Avvocatura e piena condivisione dell'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, sulla necessaria partecipazione dell'Avvocatura nei processi di riforma in materia di giustizia.
Si apre, così, una nuova era di collaborazione nei rapporti tra avvocatura, magistratura e politica, che darà presto i suoi frutti nel miglioramento del sistema giustizia".
Si apre, così, una nuova era di collaborazione nei rapporti tra avvocatura, magistratura e politica, che darà presto i suoi frutti nel miglioramento del sistema giustizia".
Il Coordinatore
Avv. Antonio Rosa
domenica, gennaio 22, 2017
venerdì, gennaio 20, 2017
Deontologia forense: ricorso al CNF e jus postulandi.
"Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale conferita successivamente alla pronuncia della decisione del Consiglio territoriale ma prima della proposizione del ricorso al CNF, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al Consiglio locale la quale infatti non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F." (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269.
NOTA. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269.
NOTA. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.
martedì, gennaio 17, 2017
Interruzione del PCT dal 20 gennaio 2017.
Il portale dei servizi telematici ha appena comunicato di avere programmato un aggiornamento dei sistemi PST giustizia, con conseguente interruzione di alcuni servizi telematici, a partire dalle ore 17.00 del 20 gennaio 2017.
Saranno, pertanto, resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
– La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
– L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
– Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
– Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
– Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
– I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 21 gennaio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 23 gennaio.
Saranno, pertanto, resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
– La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
– L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
– Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
– Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
– Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
– I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 21 gennaio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 23 gennaio.
sabato, gennaio 14, 2017
venerdì, gennaio 13, 2017
mercoledì, gennaio 11, 2017
martedì, gennaio 10, 2017
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