“E' pacifico che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere-dovere di promuovere d’ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense.
L'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinarmente rilevante (conf. ex plurimis Sez. Unite sent. n. 406 del 1999).
Ne deriva, quindi, l’irrilevanza della apocrificità o meno dell’esposto attribuito alla xxx.
Esso, infatti, ha costituito l’innesco occasionale per accertamenti officiosi, dai quali è scaturito l'esercizio dell'azione disciplinare, giammai una fonte di prova.
Del resto, persino in sede penale gli elementi contenuti in denunce - addirittura anonime - possono stimolare l'attività d’iniziativa del P.M. e della P.G. al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dallo scritto possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione d’ una notizia criminis (Cass. pen., sez. VI. Sent. n. 34450 del 2016. Morfeo)”.
Corte Cassazione – Sez. Unite Civili sent- n. 25633 del 14.12.2016.
mercoledì, febbraio 01, 2017
venerdì, gennaio 27, 2017
Idee contro interessi di casta.
Ieri si è assistito alla contrapposizione clamorosa tra due idee diverse su quali siano i problemi della giustizia.
Da una parte il Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha concentrato la sua attenzione sul funzionamento della giurisdizione, la funzione dei magistrati, le garanzie da fornire alla società. E ci ha spiegato quali siano le sue idee, le proposte, le correzioni da fare.
Dall’altra parte Piercamillo Davigo, che si è posto alla testa della protesta dell’Anm e che di tutti i problemi sollevati da Canzio non ha voluto neppure sentire parlare. Ha detto che a lui al momento interessa una cosa sola, che è al di sopra di tutte le altre: le pensioni dei magistrati.
Ha posto una meschina questione sindacale? No, per la verità ha posto una chiarissima questione di potere. Le idee contro gli interessi di casta Perché i magistrati sono l’unica categoria di lavoratori al mondo la quale non chiede di andare in pensione un po’ prima ma un po’ dopo.
Perché? Appunto: potere che si perde, potere che non si vuole perdere. Tutto lì.
Davigo ha cercato ieri di smentire questa versione dei fatti, e ha spiegato che lui non si oppone all’anticipo della pensione per i magistrati ( a settant’anni, che non sono pochissimi) ma si oppone alla deroga ( di un anno) per alcune alte cariche, decisa dal governo.
Perché – dice – in questo modo il governo si è potuto scegliere le alte cariche ( e il riferimento è esplicitamente a Canzio, che, in assenza di proroga, avrebbe dovuto andare in pensione il 31 dicembre).
Per sostenere che il governo si scelga a proprio comodo le alte cariche, e leda in questo modo l’autonomia della magistratura, ci vuole parecchia fantasia. Chi elegge il presidente della Cassazione (che, appunto, ora è Canzio)?
Lo elegge il Consiglio superiore della magistratura, non il Consiglio dei ministri, né lo nomina il ministro, come avviene in molti altri paesi occidentali. E come è composto il Consiglio superiore? Per un terzo da politici eletti dal Parlamento, per due terzi dai magistrati, che votano sulla base delle candidature elettorali preparate e sostenute dalle correnti che si spartiscono l’Anm.
Vi sembra logico che il capo dell’Anm si impanchi per denunciare le intrusioni politiche nella nomina di una carica sulla quale, in pratica, il gioco dell coerenti dell’Anm ha potere assoluto?
A maggior ragione ieri è apparsa di grande evidenza la distanza tra la relazione di Canzio e la protesta di Davigo e dell’Anm. Il Presidente della Cassazione ha toccato i temi essenziali che riguardano la giurisdizione.
E ha avanzato delle critiche molto forti. In particolare sul processo mediatico, sulla giustizia- spettacolo, sui Pm “autoreferenziali”.
Ha proposto più controlli, per ristabilire i principi essenziali del diritto e del giusto processo. Si è occupato della rapidità delle inchieste, della prescrizione, della corruzione, del reato di clandestinità, del terrorismo internazionale.Ciascuno può applaudire Canzio oppure dissentire.
Può entrare nel merito, discutere. Che tristezza invece quei rappresentati di una parte della magistratura che non hanno voluto neanche ascoltarlo, e son rimasti fuori dall’aula a occuparsi solo di se stessi.
Da una parte il Presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, che ha concentrato la sua attenzione sul funzionamento della giurisdizione, la funzione dei magistrati, le garanzie da fornire alla società. E ci ha spiegato quali siano le sue idee, le proposte, le correzioni da fare.
Dall’altra parte Piercamillo Davigo, che si è posto alla testa della protesta dell’Anm e che di tutti i problemi sollevati da Canzio non ha voluto neppure sentire parlare. Ha detto che a lui al momento interessa una cosa sola, che è al di sopra di tutte le altre: le pensioni dei magistrati.
Ha posto una meschina questione sindacale? No, per la verità ha posto una chiarissima questione di potere. Le idee contro gli interessi di casta Perché i magistrati sono l’unica categoria di lavoratori al mondo la quale non chiede di andare in pensione un po’ prima ma un po’ dopo.
Perché? Appunto: potere che si perde, potere che non si vuole perdere. Tutto lì.
Davigo ha cercato ieri di smentire questa versione dei fatti, e ha spiegato che lui non si oppone all’anticipo della pensione per i magistrati ( a settant’anni, che non sono pochissimi) ma si oppone alla deroga ( di un anno) per alcune alte cariche, decisa dal governo.
Perché – dice – in questo modo il governo si è potuto scegliere le alte cariche ( e il riferimento è esplicitamente a Canzio, che, in assenza di proroga, avrebbe dovuto andare in pensione il 31 dicembre).
Per sostenere che il governo si scelga a proprio comodo le alte cariche, e leda in questo modo l’autonomia della magistratura, ci vuole parecchia fantasia. Chi elegge il presidente della Cassazione (che, appunto, ora è Canzio)?
Lo elegge il Consiglio superiore della magistratura, non il Consiglio dei ministri, né lo nomina il ministro, come avviene in molti altri paesi occidentali. E come è composto il Consiglio superiore? Per un terzo da politici eletti dal Parlamento, per due terzi dai magistrati, che votano sulla base delle candidature elettorali preparate e sostenute dalle correnti che si spartiscono l’Anm.
Vi sembra logico che il capo dell’Anm si impanchi per denunciare le intrusioni politiche nella nomina di una carica sulla quale, in pratica, il gioco dell coerenti dell’Anm ha potere assoluto?
A maggior ragione ieri è apparsa di grande evidenza la distanza tra la relazione di Canzio e la protesta di Davigo e dell’Anm. Il Presidente della Cassazione ha toccato i temi essenziali che riguardano la giurisdizione.
E ha avanzato delle critiche molto forti. In particolare sul processo mediatico, sulla giustizia- spettacolo, sui Pm “autoreferenziali”.
Ha proposto più controlli, per ristabilire i principi essenziali del diritto e del giusto processo. Si è occupato della rapidità delle inchieste, della prescrizione, della corruzione, del reato di clandestinità, del terrorismo internazionale.Ciascuno può applaudire Canzio oppure dissentire.
Può entrare nel merito, discutere. Che tristezza invece quei rappresentati di una parte della magistratura che non hanno voluto neanche ascoltarlo, e son rimasti fuori dall’aula a occuparsi solo di se stessi.
Piero Sansonetti
27 Jan 2017
giovedì, gennaio 26, 2017
Comunicato Stampa dell'O.C.F. (giovedì 26 gennaio 2017).
"L'Organismo Congressuale Forense esprime apprezzamento per l'intervento del Ministro Andrea Orlando sulla necessità di introdurre l'equo compenso e sull'insostituibile ruolo che riconosce dell'Avvocatura e piena condivisione dell'intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, sulla necessaria partecipazione dell'Avvocatura nei processi di riforma in materia di giustizia.
Si apre, così, una nuova era di collaborazione nei rapporti tra avvocatura, magistratura e politica, che darà presto i suoi frutti nel miglioramento del sistema giustizia".
Si apre, così, una nuova era di collaborazione nei rapporti tra avvocatura, magistratura e politica, che darà presto i suoi frutti nel miglioramento del sistema giustizia".
Il Coordinatore
Avv. Antonio Rosa
domenica, gennaio 22, 2017
venerdì, gennaio 20, 2017
Deontologia forense: ricorso al CNF e jus postulandi.
"Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale conferita successivamente alla pronuncia della decisione del Consiglio territoriale ma prima della proposizione del ricorso al CNF, a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata nel procedimento dinanzi al Consiglio locale la quale infatti non può estendere i suoi effetti anche alla fase giurisdizionale che si svolge davanti al C.N.F." (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269.
NOTA. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 269.
NOTA. In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.
martedì, gennaio 17, 2017
Interruzione del PCT dal 20 gennaio 2017.
Il portale dei servizi telematici ha appena comunicato di avere programmato un aggiornamento dei sistemi PST giustizia, con conseguente interruzione di alcuni servizi telematici, a partire dalle ore 17.00 del 20 gennaio 2017.
Saranno, pertanto, resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
– La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
– L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
– Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
– Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
– Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
– I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 21 gennaio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 23 gennaio.
Saranno, pertanto, resi indisponibili tutti i servizi informatici del settore civile ed, in particolare:
– La consultazione e l’implementazione dei registri di cancelleria;
– L’aggiornamento (anche da fuori ufficio) della consolle del magistrato;
– Il deposito telematico di atti e provvedimenti da parte dei magistrati;
– Tutte le funzionalità del portale dei servizi telematici;
– Tutte le funzioni di consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni;
– I pagamenti telematici.
Rimarranno attivi i servizi di posta elettronica certificata e sarà, quindi, possibile il deposito telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi.
Il riavvio dei sistemi è previsto a partire dalle ore 24.00 del 21 gennaio 2017 e sino, al massimo, alle ore 8.00 del 23 gennaio.
sabato, gennaio 14, 2017
venerdì, gennaio 13, 2017
mercoledì, gennaio 11, 2017
martedì, gennaio 10, 2017
sabato, dicembre 31, 2016
giovedì, dicembre 22, 2016
venerdì, dicembre 16, 2016
giovedì, dicembre 15, 2016
mercoledì, dicembre 14, 2016
martedì, dicembre 13, 2016
La prima traccia di civile dell’esame avvocato 2016.
Nel corso della seconda lezione di equitazione all’interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni.
Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.
Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall’inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.
Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima.
Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall’inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.
sabato, dicembre 10, 2016
martedì, dicembre 06, 2016
martedì, novembre 29, 2016
sabato, novembre 26, 2016
martedì, novembre 15, 2016
CONSIGLI AD UN GIOVANE AVVOCATO.
Lascia perdere, siamo troppi. Ci vuole il numero chiuso all'Università. Ma tanto questo problema tu lo hai superato.
Esami più difficili, ma anche questo, se sei avvocato, non è più un problema tuo. Lascia perdere, non si guadagna.
E' vero, c'è una crisi che morde, e le classi borghesi ne stanno pagando il conto, e anche pesantemente. Lascia perdere, non c'è lavoro.
E allora perchè c'è questa guerra per essere presidenti, consiglieri, avvocati in generale? Dove non c'è acqua non c'è vita.
Cosa vuol dire, che siamo una massa di imbecilli che per puro masochismo dà il cuore e la testa, senza portare a casa denaro? Il lavoro c'è. Bisogna vedere chi lo piglia.
Bisogna che ognuno faccia il suo, e che gli avvocati - schiavi siano aboliti. Io voglio le società di capitali.
Qualcuno mi deve spiegare perchè da un lato si pretende purezza e doti virginali, e dalla altra parte impazzano le cripto società organizzate dalle banche, dalle assicurazioni.
Qualcuno mi deve spiegare perchè ci sono studi con 60 avvocati, di cui 59 stipendiati e uno milionario.
Qualcuno mi deve spiegare perchè le mediazioni possono essere gestite in forma societaria, e gli affari legali no. E comunque, non è questo il punto.
Ti hanno fatto arrivare sino ad avere il titolo di avvocato. Sei un avvocato.
Non ti fare incantare, e vai dritto per la tua strada.
Uno come te, Avvocato, una volta giovane. Fummo quello che siete, sarete quello che siamo.
Avv. Giuseppe Caravita
Esami più difficili, ma anche questo, se sei avvocato, non è più un problema tuo. Lascia perdere, non si guadagna.
E' vero, c'è una crisi che morde, e le classi borghesi ne stanno pagando il conto, e anche pesantemente. Lascia perdere, non c'è lavoro.
E allora perchè c'è questa guerra per essere presidenti, consiglieri, avvocati in generale? Dove non c'è acqua non c'è vita.
Cosa vuol dire, che siamo una massa di imbecilli che per puro masochismo dà il cuore e la testa, senza portare a casa denaro? Il lavoro c'è. Bisogna vedere chi lo piglia.
Bisogna che ognuno faccia il suo, e che gli avvocati - schiavi siano aboliti. Io voglio le società di capitali.
Qualcuno mi deve spiegare perchè da un lato si pretende purezza e doti virginali, e dalla altra parte impazzano le cripto società organizzate dalle banche, dalle assicurazioni.
Qualcuno mi deve spiegare perchè ci sono studi con 60 avvocati, di cui 59 stipendiati e uno milionario.
Qualcuno mi deve spiegare perchè le mediazioni possono essere gestite in forma societaria, e gli affari legali no. E comunque, non è questo il punto.
Ti hanno fatto arrivare sino ad avere il titolo di avvocato. Sei un avvocato.
Non ti fare incantare, e vai dritto per la tua strada.
Uno come te, Avvocato, una volta giovane. Fummo quello che siete, sarete quello che siamo.
Avv. Giuseppe Caravita
sabato, novembre 12, 2016
mercoledì, novembre 09, 2016
Ocf, coordinatore entro il 20 novembre.
Completata la lista dei candidati alla guida dell’Organismo congressuale forense. Tutti gli ordini degli avvocati hanno infatti eletto i propri rappresentanti che correranno per far parte dell’Ocf.
In campo sono scesi i presidenti dei Coa, segno che il nuovo «sindacato» degli avvocati sarà appannaggio degli ordini territoriali, che già con l’Agorà istituita dal Consiglio nazionale forense avevano cominciato a guadagnare posizioni nella definizione della linea politica dell’avvocatura.
Con le associazioni forensi che, dopo la cancellazione dell’Oua, sembrano ora ai margini della categoria, e saranno consultate «ove ritenuto» dall’Ocf.
Prova ne è il fatto che i presidenti di Consigli dell’ordine degli avvocati in corsa per far parte dell’Ocf sono 26 su un totale di 51 candidati: oltre la metà.
Da ricordare che la sola carica incompatibile con quella di presidente di Coa è quella di coordinatore dell’Organismo.
I candidati forti per la guida dell’Ocf sembrano essere Sergio Paparo, presidente del Coa di Firenze (tra i promotori dell’organismo), e Alessandro Vaccaro, alla guida del Coa di Genova.
In corsa, però, anche Mauro Vaglio, presidente dell’Ordine di Roma, che candida pure tesoriere (Antonio Galletti) e segretario (Pietro Di Tosto), Armando Rossi, alla guida dell’Ordine di Napoli, e Francesco Greco, presidente del Coa di Palermo.
In lizza, inoltre, i presidenti delle Unioni territoriali, Sandro Callegaro (Unione Emilia Romagna), Antonio Rosa (ex presidente Unione Triveneto e coordinatore del coordinamento dei Coa), Giovanni Malinconico (presidente Unione Lazio).
Intanto, quanto alla data delle elezioni dell’Ocf, il 21 e 22 ottobre si è riunito il coordinamento dei Coa e delle Unioni territoriali forensi, che hanno messo a punto una bozza di regolamento dell’Ocf e indicato come data papabile per le elezioni quella del pomeriggio del 18 novembre o, al più tardi, la mattina del 19.
La bozza di regolamento messa a punto dal Coordinamento degli ordini prevede la pubblicazione, sul sito dell’Organismo, dei dati relativi alla presenza e alla partecipazione dei singoli componenti alle adunanze dell’Ocf.
L’Organismo è convocato dal coordinatore almeno una volta al mese e in ogni caso in cui vi sia necessità o urgenza.
L’ordine del giorno viene inviato anche al Cnf e alla Cassa forense e ai consigli dell’ordine.
Il coordinatore è nominato dall’Ocf nella prima adunanza a maggioranza semplice, coordina i lavori dell’ufficio di presidenza del Congresso nazionale forense, ha la rappresentanza legale, presiede le adunanze, ha la direzione delle attività e si confronta con i componenti dell’ufficio di coordinamento.
Gabriele Ventura
In campo sono scesi i presidenti dei Coa, segno che il nuovo «sindacato» degli avvocati sarà appannaggio degli ordini territoriali, che già con l’Agorà istituita dal Consiglio nazionale forense avevano cominciato a guadagnare posizioni nella definizione della linea politica dell’avvocatura.
Con le associazioni forensi che, dopo la cancellazione dell’Oua, sembrano ora ai margini della categoria, e saranno consultate «ove ritenuto» dall’Ocf.
Prova ne è il fatto che i presidenti di Consigli dell’ordine degli avvocati in corsa per far parte dell’Ocf sono 26 su un totale di 51 candidati: oltre la metà.
Da ricordare che la sola carica incompatibile con quella di presidente di Coa è quella di coordinatore dell’Organismo.
I candidati forti per la guida dell’Ocf sembrano essere Sergio Paparo, presidente del Coa di Firenze (tra i promotori dell’organismo), e Alessandro Vaccaro, alla guida del Coa di Genova.
In corsa, però, anche Mauro Vaglio, presidente dell’Ordine di Roma, che candida pure tesoriere (Antonio Galletti) e segretario (Pietro Di Tosto), Armando Rossi, alla guida dell’Ordine di Napoli, e Francesco Greco, presidente del Coa di Palermo.
In lizza, inoltre, i presidenti delle Unioni territoriali, Sandro Callegaro (Unione Emilia Romagna), Antonio Rosa (ex presidente Unione Triveneto e coordinatore del coordinamento dei Coa), Giovanni Malinconico (presidente Unione Lazio).
Intanto, quanto alla data delle elezioni dell’Ocf, il 21 e 22 ottobre si è riunito il coordinamento dei Coa e delle Unioni territoriali forensi, che hanno messo a punto una bozza di regolamento dell’Ocf e indicato come data papabile per le elezioni quella del pomeriggio del 18 novembre o, al più tardi, la mattina del 19.
La bozza di regolamento messa a punto dal Coordinamento degli ordini prevede la pubblicazione, sul sito dell’Organismo, dei dati relativi alla presenza e alla partecipazione dei singoli componenti alle adunanze dell’Ocf.
L’Organismo è convocato dal coordinatore almeno una volta al mese e in ogni caso in cui vi sia necessità o urgenza.
L’ordine del giorno viene inviato anche al Cnf e alla Cassa forense e ai consigli dell’ordine.
Il coordinatore è nominato dall’Ocf nella prima adunanza a maggioranza semplice, coordina i lavori dell’ufficio di presidenza del Congresso nazionale forense, ha la rappresentanza legale, presiede le adunanze, ha la direzione delle attività e si confronta con i componenti dell’ufficio di coordinamento.
Gabriele Ventura
sabato, novembre 05, 2016
lunedì, ottobre 31, 2016
De Cataldo, manettari e mafia capitale..........
Giancarlo De Cataldo è un famoso magistrato che lavora come giudice alla Corte d'assise di Roma e nel molto tempo libero, beato lui, che riesce a ritagliarsi nell'ambito della sua faticosa vita da giudice negli ultimi anni è riuscito a crearsi una spettacolare vita parallela in cui ha mostrato di possedere diversi talenti. Sia da scrittore, sia da drammaturgo, sia da sceneggiatore.
In questa sua vita parallela, negli ultimi tempi, De Cataldo, penna rapida e accattivante, si è imposto come scrittore e sceneggiatore di successo prima con "Romanzo Criminale" (scritto nel 2002, sceneggiato nel 2005) e poi con un libro che, per stessa modesta ammissione di De Cataldo e dell'altro autore Carlo Bonini, ha anticipato la sceneggiatura di Mafia Capitale: "Suburra", da cui il regista Stefano Sollima ha tratto il suo omonimo film.
Nelle ultime settimane però il caso ha voluto che il nome di Giancarlo De Cataldo sia tornato al centro dell'attenzione non per la sua generosa attività di scrittore ma per la sua attività di magistrato.
In particolare, da un po' di tempo a questa parte, il nome di De Cataldo è diventato sinonimo di un caso che si è aperto al Csm e che ci dice molto non tanto di chi è Giancarlo De Cataldo (un bravo magistrato, un ottimo scrittore) ma di che cosa si rischia quando all'interno del circo mediatico-giudiziario si gioca con alcune parole e alcuni concetti tipici della gogna.
Il caso di De Cataldo è arrivato qualche mese fa al Consiglio superiore della magistratura per una ragione semplice e pur essendo noi del Foglio i più garantisti del reame per una volta, per descrivere il caso De Cataldo, abbiamo scelto di utilizzare i verbi e le parole (le metteremo tra virgolette) che i professionisti del circo mediatico utilizzerebbero se il soggetto in questione non fosse un magistrato. La storia è questa.
Il giudice della Corte d'assise di Roma, De Cataldo, è stato "pizzicato" a conversare "amabilmente" al telefono con "il braccio destro di Massimo Carminati", Salvatore Buzzi, ex capo della Cooperativa 29 giugno, uno dei protagonisti del romanzo giudiziario di Mafia Capitale.
In queste conversazioni telefoniche, che solo quando riguardano i magistrati vengono definite fino all'ossessione "penalmente non rilevanti", mentre di solito per i professionisti del circo mediatico-giudiziario finire in un brogliaccio è l'anticamera dell'essere colpevoli di qualcosa, in queste conversazioni, si diceva, la "coppia De Cataldo-Buzzi" mostrava una "certa confidenza" (tredici telefonate e sms) che ha insospettito la procura di Roma, che per questo ha portato il caso al Csm per valutare l'incompatibilità ambientale del giudice.
In queste conversazioni "il boss della cooperazione" informava il consigliere della Corte di appello della capitale dell'arrivo in una delle sue cooperative del boss Massimo Carminati, di cui lo stesso De Cataldo aveva a lungo scritto all'interno dei suoi romanzi (Carminati è il "Nero" di "Romanzo Criminale", e il giustizialista collettivo di solito di fronte a casi come questo aggiungerebbe un magnifico "non è un caso").
Oltre a questo, il "braccio destro di Carminati" è stato "beccato" a "spifferare" al telefono un'altra "verità scomoda": ha offerto come investimento al giudice De Cataldo di comprare obbligazioni emesse dalla stessa Cooperativa 29 giugno. E stando alla documentazione agli atti del Csm, il magistrato si fece "persino" inviare il prospetto informativo dell'iniziativa finanziaria (e in questi casi, il giustizialista collettivo, per corroborare la tesi infila una bella frase di un'intercettazione, tipo questa allegata agli atti del Csm, in cui Buzzi parla al telefono con l'amico imprenditore Marco Clemenzi: "Oh, d'i a Diddi [legale di Buzzi, ndr] che ha aderito pure il giudice De Cataldo eh").
La procura di Roma ha chiesto così al Csm di valutare gli estremi della compatibilità ambientale del giudice e mercoledì 26 ottobre il plenum del Csm ha bocciato la richiesta di archiviare la pratica e ha bocciato la richiesta di far tornare gli atti in Commissione per l'avvio della procedura di trasferimento d'ufficio.
Il dubbio, anticamera della verità. A noi garantisti, che a differenza dei grillini conosciamo a memoria solo un articolo della Costituzione ma conosciamo quello giusto (articolo 27, si è innocenti fino a prova contraria) la spiegazione data da Giancarlo De Cataldo ci sembra logica, lineare e convincente e non ci faremo certo influenzare dalle molte e simpatiche telefonate intercettate di Buzzi (come quella in cui "il braccio destro di Carminati" dice al telefono a De Cataldo. "Ti abbiamo candidato a futuro sindaco di Roma: dai chirurghi agli scrittori e poi saresti più divertente").
Il ragionamento dello scrittore magistrato è perfetto e il discorso si potrebbe chiudere così: De Cataldo dice di aver conosciuto Buzzi nel 1989, quando era magistrato di sorveglianza; dice di non avere nulla da rimproverarsi perché Buzzi all'epoca di quei contatti era per tutti, istituzioni comprese, il "simbolo del detenuto rieducato"; dice che sì è vero Buzzi voleva soldi ma "io non ho mai sottoscritto obbligazioni"; e dice che non c'era nessuna ragione allora per sospettare nemmeno "minimamente che l'uomo avesse subìto l'involuzione che sarebbe poi sfociata nel procedimento Mafia Capitale".
Per noi, ma chi siamo noi per giudicare, il caso è chiuso, e concordiamo con il dottor Armando Spataro, magistrato, quando dice che il tono delle telefonate era chiaramente "scherzoso" e che quei colloqui "dimostrano la fiducia di Giancarlo nell'uomo nuovo, un uomo diverso da quello che aveva inizialmente conosciuto".
Per noi il caso è chiuso ma la storia di De Cataldo ci permette di soffermarci su alcune liturgie talebane che si innescano quando il mondo del circo mediatico-giudiziario si ritrova ad affrontare casi simili a questi.
A voler seguire quelle liturgie, De Cataldo sarebbe colpevole fino a prova contraria. E la sua colpevolezza sarebbe resa evidente dal fatto che - un manettaro sintetizzerebbe senz'altro così la storia se il protagonista non fosse un magistrato - "le intercettazioni dimostrano un legame sospetto e una confidenza innegabile con il braccio destro di Massimo Carminati che rende oggettiva l'esistenza di una incompatibilità ambientale del magistrato amico del boss". Invece no.
La storia di De Cataldo ci dimostra e siamo certi che ci dimostrerà una serie di cose importanti. A: usare la parola "presunto" non è un reato ma è un obbligo quando si parla di un caso giudiziario; B: essere intercettati mentre si parla al telefono con un indagato non significa essere "legati" a quell'indagato; C: non tutto quello che ci raccontano le intercettazioni corrisponde a verità; D: l'anticamera della verità non è il sospetto ma è sempre il dubbio; E: l'abuso dell'espressione "incompatibilità ambientale" nel linguaggio mediatico- giudiziario ha creato una discrezionalità tale nell'utilizzo di questa espressione che qualsiasi cosa ormai può essere considerata un indizio di incompatibilità ambientale.
Tutto questo lo sappiamo. E oggi lo sapranno meglio sicuramente Giancarlo De Cataldo (il quale non ci pare però che abbia scritto editoriali indignati quando la stampa massacrava il ministro Giuliano Poletti, "reo" di essere stato fotografato nel 2010 a una cena con Buzzi) e tutti coloro i quali di solito quando sotto la gogna non ci passa un magistrato passano con disinvoltura come dei trattori sopra l'articolo 27 della Costituzione.
Il caso De Cataldo è una fiction. Ma, come dimostra Mafia Capitale, la fiction, si sa, spesso può diventare un caso giudiziario. Speriamo che almeno con De Cataldo questo non accada.
In questa sua vita parallela, negli ultimi tempi, De Cataldo, penna rapida e accattivante, si è imposto come scrittore e sceneggiatore di successo prima con "Romanzo Criminale" (scritto nel 2002, sceneggiato nel 2005) e poi con un libro che, per stessa modesta ammissione di De Cataldo e dell'altro autore Carlo Bonini, ha anticipato la sceneggiatura di Mafia Capitale: "Suburra", da cui il regista Stefano Sollima ha tratto il suo omonimo film.
Nelle ultime settimane però il caso ha voluto che il nome di Giancarlo De Cataldo sia tornato al centro dell'attenzione non per la sua generosa attività di scrittore ma per la sua attività di magistrato.
In particolare, da un po' di tempo a questa parte, il nome di De Cataldo è diventato sinonimo di un caso che si è aperto al Csm e che ci dice molto non tanto di chi è Giancarlo De Cataldo (un bravo magistrato, un ottimo scrittore) ma di che cosa si rischia quando all'interno del circo mediatico-giudiziario si gioca con alcune parole e alcuni concetti tipici della gogna.
Il caso di De Cataldo è arrivato qualche mese fa al Consiglio superiore della magistratura per una ragione semplice e pur essendo noi del Foglio i più garantisti del reame per una volta, per descrivere il caso De Cataldo, abbiamo scelto di utilizzare i verbi e le parole (le metteremo tra virgolette) che i professionisti del circo mediatico utilizzerebbero se il soggetto in questione non fosse un magistrato. La storia è questa.
Il giudice della Corte d'assise di Roma, De Cataldo, è stato "pizzicato" a conversare "amabilmente" al telefono con "il braccio destro di Massimo Carminati", Salvatore Buzzi, ex capo della Cooperativa 29 giugno, uno dei protagonisti del romanzo giudiziario di Mafia Capitale.
In queste conversazioni telefoniche, che solo quando riguardano i magistrati vengono definite fino all'ossessione "penalmente non rilevanti", mentre di solito per i professionisti del circo mediatico-giudiziario finire in un brogliaccio è l'anticamera dell'essere colpevoli di qualcosa, in queste conversazioni, si diceva, la "coppia De Cataldo-Buzzi" mostrava una "certa confidenza" (tredici telefonate e sms) che ha insospettito la procura di Roma, che per questo ha portato il caso al Csm per valutare l'incompatibilità ambientale del giudice.
In queste conversazioni "il boss della cooperazione" informava il consigliere della Corte di appello della capitale dell'arrivo in una delle sue cooperative del boss Massimo Carminati, di cui lo stesso De Cataldo aveva a lungo scritto all'interno dei suoi romanzi (Carminati è il "Nero" di "Romanzo Criminale", e il giustizialista collettivo di solito di fronte a casi come questo aggiungerebbe un magnifico "non è un caso").
Oltre a questo, il "braccio destro di Carminati" è stato "beccato" a "spifferare" al telefono un'altra "verità scomoda": ha offerto come investimento al giudice De Cataldo di comprare obbligazioni emesse dalla stessa Cooperativa 29 giugno. E stando alla documentazione agli atti del Csm, il magistrato si fece "persino" inviare il prospetto informativo dell'iniziativa finanziaria (e in questi casi, il giustizialista collettivo, per corroborare la tesi infila una bella frase di un'intercettazione, tipo questa allegata agli atti del Csm, in cui Buzzi parla al telefono con l'amico imprenditore Marco Clemenzi: "Oh, d'i a Diddi [legale di Buzzi, ndr] che ha aderito pure il giudice De Cataldo eh").
La procura di Roma ha chiesto così al Csm di valutare gli estremi della compatibilità ambientale del giudice e mercoledì 26 ottobre il plenum del Csm ha bocciato la richiesta di archiviare la pratica e ha bocciato la richiesta di far tornare gli atti in Commissione per l'avvio della procedura di trasferimento d'ufficio.
Il dubbio, anticamera della verità. A noi garantisti, che a differenza dei grillini conosciamo a memoria solo un articolo della Costituzione ma conosciamo quello giusto (articolo 27, si è innocenti fino a prova contraria) la spiegazione data da Giancarlo De Cataldo ci sembra logica, lineare e convincente e non ci faremo certo influenzare dalle molte e simpatiche telefonate intercettate di Buzzi (come quella in cui "il braccio destro di Carminati" dice al telefono a De Cataldo. "Ti abbiamo candidato a futuro sindaco di Roma: dai chirurghi agli scrittori e poi saresti più divertente").
Il ragionamento dello scrittore magistrato è perfetto e il discorso si potrebbe chiudere così: De Cataldo dice di aver conosciuto Buzzi nel 1989, quando era magistrato di sorveglianza; dice di non avere nulla da rimproverarsi perché Buzzi all'epoca di quei contatti era per tutti, istituzioni comprese, il "simbolo del detenuto rieducato"; dice che sì è vero Buzzi voleva soldi ma "io non ho mai sottoscritto obbligazioni"; e dice che non c'era nessuna ragione allora per sospettare nemmeno "minimamente che l'uomo avesse subìto l'involuzione che sarebbe poi sfociata nel procedimento Mafia Capitale".
Per noi, ma chi siamo noi per giudicare, il caso è chiuso, e concordiamo con il dottor Armando Spataro, magistrato, quando dice che il tono delle telefonate era chiaramente "scherzoso" e che quei colloqui "dimostrano la fiducia di Giancarlo nell'uomo nuovo, un uomo diverso da quello che aveva inizialmente conosciuto".
Per noi il caso è chiuso ma la storia di De Cataldo ci permette di soffermarci su alcune liturgie talebane che si innescano quando il mondo del circo mediatico-giudiziario si ritrova ad affrontare casi simili a questi.
A voler seguire quelle liturgie, De Cataldo sarebbe colpevole fino a prova contraria. E la sua colpevolezza sarebbe resa evidente dal fatto che - un manettaro sintetizzerebbe senz'altro così la storia se il protagonista non fosse un magistrato - "le intercettazioni dimostrano un legame sospetto e una confidenza innegabile con il braccio destro di Massimo Carminati che rende oggettiva l'esistenza di una incompatibilità ambientale del magistrato amico del boss". Invece no.
La storia di De Cataldo ci dimostra e siamo certi che ci dimostrerà una serie di cose importanti. A: usare la parola "presunto" non è un reato ma è un obbligo quando si parla di un caso giudiziario; B: essere intercettati mentre si parla al telefono con un indagato non significa essere "legati" a quell'indagato; C: non tutto quello che ci raccontano le intercettazioni corrisponde a verità; D: l'anticamera della verità non è il sospetto ma è sempre il dubbio; E: l'abuso dell'espressione "incompatibilità ambientale" nel linguaggio mediatico- giudiziario ha creato una discrezionalità tale nell'utilizzo di questa espressione che qualsiasi cosa ormai può essere considerata un indizio di incompatibilità ambientale.
Tutto questo lo sappiamo. E oggi lo sapranno meglio sicuramente Giancarlo De Cataldo (il quale non ci pare però che abbia scritto editoriali indignati quando la stampa massacrava il ministro Giuliano Poletti, "reo" di essere stato fotografato nel 2010 a una cena con Buzzi) e tutti coloro i quali di solito quando sotto la gogna non ci passa un magistrato passano con disinvoltura come dei trattori sopra l'articolo 27 della Costituzione.
Il caso De Cataldo è una fiction. Ma, come dimostra Mafia Capitale, la fiction, si sa, spesso può diventare un caso giudiziario. Speriamo che almeno con De Cataldo questo non accada.
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 31 ottobre 2016
sabato, ottobre 29, 2016
martedì, ottobre 25, 2016
Deontologia forense: la sanzione disciplinare della cancellazione è stata abrogata.
Cassazione Sez. Un. Civili 20 settembre 2016, n. 18394 - Pres. Canzio - Est. Petitti.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni
"Sono, invece, meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente relative alla sanzione irrogata. La sanzione applicata dal CNF con la sentenza qui impugnata, deliberata il 25 ottobre 2013 e depositata in data 11 marzo 2015, non tiene, infatti, conto delle modificazioni introdotte dal codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
Al sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 24/ del 2012, le disposizioni del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.
Orbene, il nuovo codice deontologico forense non prevede la sanzione della cancellazione, applicata dal COA e confermata dal CNF con la sentenza qui impugnata.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense perché, in diversa composizione, provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatone applicabile per gli illeciti accertati".
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Sanzioni disciplinari - Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni
"Sono, invece, meritevoli di accoglimento le deduzioni del ricorrente relative alla sanzione irrogata. La sanzione applicata dal CNF con la sentenza qui impugnata, deliberata il 25 ottobre 2013 e depositata in data 11 marzo 2015, non tiene, infatti, conto delle modificazioni introdotte dal codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
Al sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 24/ del 2012, le disposizioni del codice deontologico si applicano anche ai procedimenti in corso se più favorevoli.
Orbene, il nuovo codice deontologico forense non prevede la sanzione della cancellazione, applicata dal COA e confermata dal CNF con la sentenza qui impugnata.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento alla sanzione applicata, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense perché, in diversa composizione, provveda nuovamente in ordine al trattamento sanzionatone applicabile per gli illeciti accertati".
lunedì, ottobre 24, 2016
domenica, ottobre 23, 2016
martedì, ottobre 18, 2016
domenica, ottobre 09, 2016
Riflessioni sparse sul Congresso di Rimini.
Di ventennio in ventennio cambia l'assetto dell'avvocatura. Di ventennio in ventennio cambia anche la consistenza della nostra tonicità muscolare, e il nostro aspetto.
Ci abbiamo messo 70 anni per fare una riforma della Legge Forense. Ci rivediamo tra settanta anni: io avrò appena 130 anni, un giovanottino…..
Suicida l'OUA, assassinato il sogno della piccola media borghesia all'assalto del castello dell'Avvocatura, dove si sono asserragliati non i Templari dell'avvocatura, come qualcuno pensa, ma altri piccoli medi borghesi più veloci e più scaltri.
Restano fuori, come nel Medioevo, i meno abbienti, le teste pensanti, i non allineati.
I castelli però possono essere assediati: la comunicazione è essenziale e si fa sui social, sui blog, su internet.
L'Italia è abituata agli invasori, e a quelli che salgono sul carro dei vincitori.
Ma gli italiani, gli avvocati italiani, nel loro individualismo, hanno anche il DNA della ostinata contraddizione.
Come è finita poi con il tema del Congresso? Se non sbaglio era "La giustizia fuori dal processo": ah no, era "Gli avvocati fuori dai coglioni".
Ci abbiamo messo 70 anni per fare una riforma della Legge Forense. Ci rivediamo tra settanta anni: io avrò appena 130 anni, un giovanottino…..
Suicida l'OUA, assassinato il sogno della piccola media borghesia all'assalto del castello dell'Avvocatura, dove si sono asserragliati non i Templari dell'avvocatura, come qualcuno pensa, ma altri piccoli medi borghesi più veloci e più scaltri.
Restano fuori, come nel Medioevo, i meno abbienti, le teste pensanti, i non allineati.
I castelli però possono essere assediati: la comunicazione è essenziale e si fa sui social, sui blog, su internet.
L'Italia è abituata agli invasori, e a quelli che salgono sul carro dei vincitori.
Ma gli italiani, gli avvocati italiani, nel loro individualismo, hanno anche il DNA della ostinata contraddizione.
Come è finita poi con il tema del Congresso? Se non sbaglio era "La giustizia fuori dal processo": ah no, era "Gli avvocati fuori dai coglioni".
Avv. Giuseppe Caravita
sabato, ottobre 08, 2016
venerdì, ottobre 07, 2016
martedì, ottobre 04, 2016
Quando si perfeziona la notifica a mezzo del servizio postale? (Cass. Civ. n. 19730-2016)
"Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell'atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.
Siffatta interpretazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte.
Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo.
E per l'altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell'agente postale".
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 sent. num. 19730 del 03/10/2016 - Presidente: BUCCIANTE Relatore: GIUSTI.
Siffatta interpretazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte.
Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo.
E per l'altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall'ultimo comma dell'art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.
Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell'agente postale".
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 sent. num. 19730 del 03/10/2016 - Presidente: BUCCIANTE Relatore: GIUSTI.
sabato, ottobre 01, 2016
Il Paese degli “azzeccagarbugli”.
Caro Pinocchio di Premier, ciao, sono Michele e di professione faccio l'azzeccagarbugli. Cosi mi hai definito ieri su La7.
Quello della scorsa sera è stato davvero un bieco tentativo di diffamare un'intera categoria, colpevole solo di dover difendere i diritti (anche e soprattutto costituzionali) dei cittadini.
Quindi, caro il mio bugiardone, la verità è un'altra.
La verità non è, come hai detto, che l'art. 117 della Costituzione ed il bicameralismo paritario, hanno creato una paralisi del sistema e l' eccesso di ricorsi alla Corte Costituzionale, ingrossando le parcelle degli avvocati ed ingolfando la Corte Costituzionale.
Questo, caro il mio buffone, non è "il paese degli azzeccagarbugli, dove i cittadini fanno le cose semplici e tocca all'avvocato complicarle".
Il vero problema caro il mio Pinocchio, sei tu e quella banda di politici incompetenti che abbiamo in parlamento.
Il problema è la totale assenza di leggi (quelle vere) per la presenza di un organo legislativo fatto di incapaci, diventato sterile per le troppe pressioni politiche che lo caratterizzano (interne al PD... oltre che esterne - ad oggi ancora non si comprende quanti galli avete nel pollaio).
Il problema è un Governo che legifera abusando dello strumento d'urgenza (decreti legge).
Se leggi la Costituzione, caro il mio costituzionalista mediatico, ed in particolare l'art. 77, comprenderai che solo 'in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge'...
Quindi, caro il mio diffamatore, non si usa il DL per eliminare l'anatocismo bancario, o per mettere le scatole nere nei veicoli ed aiutare le compagnie assicurative.
Il problema, dunque, sono gli errori che caratterizzano questa attività (chiamiamola) normativa (la vostra) che presta il fianco (anzi i fianchi) ad attacchi difensivi che, comunque, vengono fatti solo a tutela dei diritti del cittadino e non per spirito di azzeccagarbuglismo.
Caro il mio yuppie arrogante, da quando tu ed i tuoi compari (compresi i tuoi predecessori) siete entrati nella stanza dei bottoni, avete fatto di tutto per evitare l'accesso alla giustizia: eh sì.. bel modo di risolvere il problema.
Quindi, spiegami la tattica: se la gente piscia fuori dal vaso, voi ritenete di risolvere il problema chiudendo i cessi?
Ma guarda che fare la 'pipì' è un bisogno e la gente anche se chiudi i cessi, la fa ugualmente... ma la fa fuori.
Così è la giustizia, caro menzognero fiorentino: è un bisogno e tu non puoi chiudere i tribunali o scrivere porcherie normative per ridurre ed evitare l'accesso alla giustizia o reprimere ingiustamente i diritti.
Sennò la gente si difende in altro modo... e poi diventa il far west.
Lo avete fatto con la mediazione, con la negoziazione assistita, con il codice delle assicurazioni, con gli aumenti di bolli e contributi unificati, con la riduzione delle tariffe, con le decadenze processuali, con le finanziarie di Monti che hanno bloccato i pignoramenti, ecc ecc.
Con il processo telematico però vi siete superati perche siete stati cosi arroganti ed imbecilli da non capire che se vuoi riformare il processo civile devi toccare il codice di procedura civile (eh si...cosi si chiama il codice che disciplina il rito civile) e non creare un pastrocchio di decreti legge convertiti con modifiche, che poi sono stati rimodificati da altri DL convertiti con altre modifiche che si rimettono a regolamenti e poi a regole tecniche (che non si sa a quale fonte del diritto appartengano). Come vedi, caro il mio incompetente capo del mio gabinetto, la colpa non è degli avvocati che impugnano ma di un legislatore che lascia buchi, buchi cosi grossi che non capisci se è solo ignorante o pure affetto da qualche forma di ritardo mentale grave.
Altrettanto scandalosa (se non di piu) è la totale assenza di commenti da parte dei nostri rappresentanti al CNF, il che fa capire come il loro apparato gustativo sia attaccato saldamente a quello intestinale del ministro Orlando: direi con matematica certezza che non si capisce quando finisce la loro lingua e quando inizia il suo ano.
Questa è una ragione in piu per non votare, al prossimo congresso, la mozione Agorá nè la bozza Paparo che distrugge l'OUA... non ci rappresentate e sicuramente farete gli interessi di questi bugiardoni, che si vantano di avere ridotto i tempi della sentenza a 367 giorni (facendo la media tra una causa normale che viene rinviata di anno in anno(i) e un procedura di volontaria giurisdizione che si risolve due giorni dopo che viene iscritta).
È come se dicessi che in media per avere una pizza ci vogliono 2 minuti facendo la statistica tra le pizzerie da asporto e quelle del sabato sera. Si chiama paradosso di Simpson... Orlando...no, non è quello che va in onda alle 14 su Italia1.
No. Non potete permettervi di parlare di diritto, nel paese ove è stato creato il diritto.
Andate a casa.
Quello della scorsa sera è stato davvero un bieco tentativo di diffamare un'intera categoria, colpevole solo di dover difendere i diritti (anche e soprattutto costituzionali) dei cittadini.
Quindi, caro il mio bugiardone, la verità è un'altra.
La verità non è, come hai detto, che l'art. 117 della Costituzione ed il bicameralismo paritario, hanno creato una paralisi del sistema e l' eccesso di ricorsi alla Corte Costituzionale, ingrossando le parcelle degli avvocati ed ingolfando la Corte Costituzionale.
Questo, caro il mio buffone, non è "il paese degli azzeccagarbugli, dove i cittadini fanno le cose semplici e tocca all'avvocato complicarle".
Il vero problema caro il mio Pinocchio, sei tu e quella banda di politici incompetenti che abbiamo in parlamento.
Il problema è la totale assenza di leggi (quelle vere) per la presenza di un organo legislativo fatto di incapaci, diventato sterile per le troppe pressioni politiche che lo caratterizzano (interne al PD... oltre che esterne - ad oggi ancora non si comprende quanti galli avete nel pollaio).
Il problema è un Governo che legifera abusando dello strumento d'urgenza (decreti legge).
Se leggi la Costituzione, caro il mio costituzionalista mediatico, ed in particolare l'art. 77, comprenderai che solo 'in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge'...
Quindi, caro il mio diffamatore, non si usa il DL per eliminare l'anatocismo bancario, o per mettere le scatole nere nei veicoli ed aiutare le compagnie assicurative.
Il problema, dunque, sono gli errori che caratterizzano questa attività (chiamiamola) normativa (la vostra) che presta il fianco (anzi i fianchi) ad attacchi difensivi che, comunque, vengono fatti solo a tutela dei diritti del cittadino e non per spirito di azzeccagarbuglismo.
Caro il mio yuppie arrogante, da quando tu ed i tuoi compari (compresi i tuoi predecessori) siete entrati nella stanza dei bottoni, avete fatto di tutto per evitare l'accesso alla giustizia: eh sì.. bel modo di risolvere il problema.
Quindi, spiegami la tattica: se la gente piscia fuori dal vaso, voi ritenete di risolvere il problema chiudendo i cessi?
Ma guarda che fare la 'pipì' è un bisogno e la gente anche se chiudi i cessi, la fa ugualmente... ma la fa fuori.
Così è la giustizia, caro menzognero fiorentino: è un bisogno e tu non puoi chiudere i tribunali o scrivere porcherie normative per ridurre ed evitare l'accesso alla giustizia o reprimere ingiustamente i diritti.
Sennò la gente si difende in altro modo... e poi diventa il far west.
Lo avete fatto con la mediazione, con la negoziazione assistita, con il codice delle assicurazioni, con gli aumenti di bolli e contributi unificati, con la riduzione delle tariffe, con le decadenze processuali, con le finanziarie di Monti che hanno bloccato i pignoramenti, ecc ecc.
Con il processo telematico però vi siete superati perche siete stati cosi arroganti ed imbecilli da non capire che se vuoi riformare il processo civile devi toccare il codice di procedura civile (eh si...cosi si chiama il codice che disciplina il rito civile) e non creare un pastrocchio di decreti legge convertiti con modifiche, che poi sono stati rimodificati da altri DL convertiti con altre modifiche che si rimettono a regolamenti e poi a regole tecniche (che non si sa a quale fonte del diritto appartengano). Come vedi, caro il mio incompetente capo del mio gabinetto, la colpa non è degli avvocati che impugnano ma di un legislatore che lascia buchi, buchi cosi grossi che non capisci se è solo ignorante o pure affetto da qualche forma di ritardo mentale grave.
Altrettanto scandalosa (se non di piu) è la totale assenza di commenti da parte dei nostri rappresentanti al CNF, il che fa capire come il loro apparato gustativo sia attaccato saldamente a quello intestinale del ministro Orlando: direi con matematica certezza che non si capisce quando finisce la loro lingua e quando inizia il suo ano.
Questa è una ragione in piu per non votare, al prossimo congresso, la mozione Agorá nè la bozza Paparo che distrugge l'OUA... non ci rappresentate e sicuramente farete gli interessi di questi bugiardoni, che si vantano di avere ridotto i tempi della sentenza a 367 giorni (facendo la media tra una causa normale che viene rinviata di anno in anno(i) e un procedura di volontaria giurisdizione che si risolve due giorni dopo che viene iscritta).
È come se dicessi che in media per avere una pizza ci vogliono 2 minuti facendo la statistica tra le pizzerie da asporto e quelle del sabato sera. Si chiama paradosso di Simpson... Orlando...no, non è quello che va in onda alle 14 su Italia1.
No. Non potete permettervi di parlare di diritto, nel paese ove è stato creato il diritto.
Andate a casa.
Avv. Michele Iapicca
(Rende – Calabria)
giovedì, settembre 29, 2016
A Rimini il XXXIII congresso nazionale forense: Avvocatura al confronto su competenze e rappresentanza.
Una nuova figura dell’avvocato con una funzione più sociale che nel ramo civile risponda alla tutela dei diritti del cittadino «fuori dal processo» mentre in ambito penale garantisca maggiori competenze e qualificazione nella difesa d’ufficio. E al centro la riscrittura della rappresentanza politica dell’avvocatura.
Sono queste le sfide oggetto del confronto che avrà luogo nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense dal titolo «Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura», in programma dal 6 all’8 ottobre a Rimini, i cui contenuti sono stati presentati ieri a Roma e al quale parteciperà anche il ministro della giustizia Andrea Orlando.
«Con questo congresso vogliamo cogliere l’occasione per riaffermare il ruolo dell’avvocatura e rilanciare una funzione sociale, stimolando una riflessione sul futuro e sulle risposte che possiamo dare al cittadino», ha spiegato Giovanna Ollà, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini illustrando i dettagli del programma del congresso, «serve un diverso modo culturale di intendere l’avvocato che deve difendere e tutelare i diritti sempre più fuori dalle aule di giustizia civile ed essere sempre più competente nella difesa d’ufficio penale. Riproponiamo poi il tema della rappresentanza politica dell’avvocatura con un importante dibattito sia a livello istituzionale sia associativo e con una proposta di modifica strutturata che preveda anche la partecipazione dei vari consigli dell’Ordine».
La debolezza della rappresentanza è stata messa in luce, poi, da Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura che ha sottolineato come su 240 mila avvocati in Italia solo 35 mila partecipino alle elezione dei delegati.
«Vogliamo spingere i nostri colleghi ad interessarsi alla rappresentanza e per farlo vogliamo capire cosa vogliono veramente», ha precisato la Casiello. «Un primo passo in tale direzione è stato fatto in commissione giustizia del senato dove l’Oua ha presentato un documento per il ripensamento del sistema elettorale dei Consigli dell’ordine, lasciando agli avvocati la libertà di scegliere i proprio consiglieri attraverso la via maggioritaria».
La Casiello si è poi soffermata sulla necessità di trovare forme alternative di risoluzione delle controversie più convenienti per i cittadini a metà tra mediazione e negoziazione assistita, rimarcando di voler chiedere a ministro Orlando il riconoscimento del legittimo impedimento e dell’equo compenso per gli avvocati.
Aria di cambiamento anche per la Cassa forense che, come evidenziato dal vicepresidente Valter Militi «sta cercando di cambiare la propria mission con nuove e diverse politiche previdenziali e assistenziali nei confronti degli avvocati. Il Congresso sarà un momento fondamentale per lo scambio di idee e per trovare soluzioni il più possibile condivise».
Una mediazione più funzionale, la possibilità di ricorrere all’arbitrato amministrato e la prospettiva di spostare altre materie su tavoli non giudiziali sono, invece, alcuni dei cambiamenti fondamentali di cui la categoria ha bisogno secondo Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf.
Mentre per Giuseppe Picchioni, vicepresidente del Consiglio nazionale «solo facendo funzionare al meglio le misure alternative al processo civile si riuscirà a salvaguardare al meglio i diritti dei cittadini.
Nel penale invece è sempre più importante evitare la spettacolarizzazione mediatica e ribadire l’importanza della difesa nel processo».
Giusy Pascucci (ITALIA OGGI)
Sono queste le sfide oggetto del confronto che avrà luogo nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense dal titolo «Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura», in programma dal 6 all’8 ottobre a Rimini, i cui contenuti sono stati presentati ieri a Roma e al quale parteciperà anche il ministro della giustizia Andrea Orlando.
«Con questo congresso vogliamo cogliere l’occasione per riaffermare il ruolo dell’avvocatura e rilanciare una funzione sociale, stimolando una riflessione sul futuro e sulle risposte che possiamo dare al cittadino», ha spiegato Giovanna Ollà, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini illustrando i dettagli del programma del congresso, «serve un diverso modo culturale di intendere l’avvocato che deve difendere e tutelare i diritti sempre più fuori dalle aule di giustizia civile ed essere sempre più competente nella difesa d’ufficio penale. Riproponiamo poi il tema della rappresentanza politica dell’avvocatura con un importante dibattito sia a livello istituzionale sia associativo e con una proposta di modifica strutturata che preveda anche la partecipazione dei vari consigli dell’Ordine».
La debolezza della rappresentanza è stata messa in luce, poi, da Mirella Casiello, presidente dell’Organismo unitario dell’avvocatura che ha sottolineato come su 240 mila avvocati in Italia solo 35 mila partecipino alle elezione dei delegati.
«Vogliamo spingere i nostri colleghi ad interessarsi alla rappresentanza e per farlo vogliamo capire cosa vogliono veramente», ha precisato la Casiello. «Un primo passo in tale direzione è stato fatto in commissione giustizia del senato dove l’Oua ha presentato un documento per il ripensamento del sistema elettorale dei Consigli dell’ordine, lasciando agli avvocati la libertà di scegliere i proprio consiglieri attraverso la via maggioritaria».
La Casiello si è poi soffermata sulla necessità di trovare forme alternative di risoluzione delle controversie più convenienti per i cittadini a metà tra mediazione e negoziazione assistita, rimarcando di voler chiedere a ministro Orlando il riconoscimento del legittimo impedimento e dell’equo compenso per gli avvocati.
Aria di cambiamento anche per la Cassa forense che, come evidenziato dal vicepresidente Valter Militi «sta cercando di cambiare la propria mission con nuove e diverse politiche previdenziali e assistenziali nei confronti degli avvocati. Il Congresso sarà un momento fondamentale per lo scambio di idee e per trovare soluzioni il più possibile condivise».
Una mediazione più funzionale, la possibilità di ricorrere all’arbitrato amministrato e la prospettiva di spostare altre materie su tavoli non giudiziali sono, invece, alcuni dei cambiamenti fondamentali di cui la categoria ha bisogno secondo Andrea Pasqualin, consigliere del Cnf.
Mentre per Giuseppe Picchioni, vicepresidente del Consiglio nazionale «solo facendo funzionare al meglio le misure alternative al processo civile si riuscirà a salvaguardare al meglio i diritti dei cittadini.
Nel penale invece è sempre più importante evitare la spettacolarizzazione mediatica e ribadire l’importanza della difesa nel processo».
Giusy Pascucci (ITALIA OGGI)
martedì, settembre 27, 2016
La Cassazione Civile chiarisce quando decorre il "termine lungo" per l'impugnazione.
Il principio di diritto espresso è il seguente:
"Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza "esiste" a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione. Nel caso in cui risulti realizzata un’ impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo”.
sabato, settembre 24, 2016
venerdì, settembre 23, 2016
martedì, settembre 20, 2016
Finto avvocato: talora è truffa e non esercizio abusivo.
È punibile per truffa e non per esercizio abusivo della professione chi si spaccia per avvocato e si fa consegnare del denaro per dirimere una vertenza con Equitalia.
La Cassazione ricorda, infatti, che il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) scatta solo quando il vengono messi in atto gli atti propri o tipici delle professioni, in quanto a queste riservati in via esclusiva.
Mentre lo stesso reato non si configura per le azioni che, pur essendo in qualche modo connesse all’esercizio professionale, mancano di tipicità perché possono essere poste in essere da qualsiasi interessato.
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 settembre n. 38752
La Cassazione ricorda, infatti, che il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice penale) scatta solo quando il vengono messi in atto gli atti propri o tipici delle professioni, in quanto a queste riservati in via esclusiva.
Mentre lo stesso reato non si configura per le azioni che, pur essendo in qualche modo connesse all’esercizio professionale, mancano di tipicità perché possono essere poste in essere da qualsiasi interessato.
Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 19 settembre n. 38752
sabato, settembre 17, 2016
mercoledì, settembre 14, 2016
Orlando: «Avvocati valutino capi uffici».
Avvocati nei consigli giudiziari con diritto di voto.
Il sì al voto dei legali nell’ambito dell’attività dei consigli giudiziari, che tra le altre cose forniscono pareri sulla valutazione dei capi degli uffici, è stato espresso dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine del convegno del Consiglio nazionale forense «Incontro con i consigli giudiziari. Collaborazioni e sinergie nell’ordinamento giudiziario».
La discussione sui modi per garantire la presenza terrà conto del parere del Consiglio superiore della magistratura. Per il ministro un punto non risolto riguarda le capacità organizzative dei capi degli uffici.
Il tema della valutazione effettiva, sul campo, delle capacità non può prescindere, infatti, dal giudizio di tutti coloro che sono chiamati alla valutazione della funzionalità in concreto degli uffici. E «non può essere un parere stereotipato – osserva Orlando – reso dal consiglio giudiziario a costituire la base effettiva per poter dare quella valutazione».
È il caso di aprire una dialettica, nella quale il guardasigilli non vede alcun pericolo per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Il sì al voto dei legali nell’ambito dell’attività dei consigli giudiziari, che tra le altre cose forniscono pareri sulla valutazione dei capi degli uffici, è stato espresso dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a margine del convegno del Consiglio nazionale forense «Incontro con i consigli giudiziari. Collaborazioni e sinergie nell’ordinamento giudiziario».
La discussione sui modi per garantire la presenza terrà conto del parere del Consiglio superiore della magistratura. Per il ministro un punto non risolto riguarda le capacità organizzative dei capi degli uffici.
Il tema della valutazione effettiva, sul campo, delle capacità non può prescindere, infatti, dal giudizio di tutti coloro che sono chiamati alla valutazione della funzionalità in concreto degli uffici. E «non può essere un parere stereotipato – osserva Orlando – reso dal consiglio giudiziario a costituire la base effettiva per poter dare quella valutazione».
È il caso di aprire una dialettica, nella quale il guardasigilli non vede alcun pericolo per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
martedì, settembre 13, 2016
Decreto in gazzetta ufficiale: Avvocati, elenchi e albi solo online.
Albi, elenchi e registri dei consigli dell’ordine degli avvocati solo in modalità online. Con un sistema informatico centrale, gestito dal Consiglio nazionale forense, che metterà a disposizione degli ordini territoriali le funzioni di recezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici.
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.
Gabriele Ventura
È quanto prevede, tra l’altro, il decreto 16 agosto 2016, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 di ieri, che contiene il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Coa, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dagli stessi Coa.
Il provvedimento, emanato dal ministero della giustizia in attuazione della riforma forense, entrerà in vigore il 27 settembre 2016. E a partire da tale data, il Cnf avrà due anni di tempo per realizzare il sistema informatico centrale.
Mentre entro il 27 settembre 2017, il Cnf adotta, sentiti il garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell’ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema online (architettura di funzionamento, flussi informativi, modalità di accesso, di interconnessione e interazione con i sistemi dei Coa, misure di sicurezza ecc).
Inoltre, il decreto prevede che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, il ministero della giustizia è tenuto a stabilire le modalità telematiche e automatizzate per la trasmissione a via Arenula degli indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati. Gli ordini territoriali, inoltre, devono tenere gli albi, il registro e gli elenchi esclusivamente con modalità informatiche, utilizzando il sistema informatico centrale.
I Coa che, alla data di entrata in vigore del decreto, dispongono già di sistemi informatici per la tenuta delle informazioni, possono continuare ad avvalersene, a condizione che, quando il Cnf realizzerà il sistema centrale, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema centrale.
Invece, i Coa che non dispongono di sistemi informatici si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale e i documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche sono conservati per almeno tre anni.
Quanto alle informazioni che saranno indicate nell’albo degli avvocati, sono previsti: nome e cognome, codice fiscale, domicilio professionale, data di prima iscrizione, eventuale associazione tra avvocati o società tra avvocati, disponibilità ad assumere difese d’ufficio, iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, attività di mediatore, iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi, eventuale sospensione, lingue straniere conosciute indirizzo web si siti riconducibili, iscrizione all’elenco per il gratuito patrocinio, eventuale data di cancellazione.
Gabriele Ventura
mercoledì, settembre 07, 2016
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