lunedì, giugno 27, 2016

Pegno immobiliare: le spese di conservazione del compendio vanno anticipate dal creditore procedente.

“Le spese necessarie alla conservazione stessa dell'immobile pignorato e cioè le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa dell'integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria e gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese «per gli atti necessari al processo» che, ai sensi dell'art. 8 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice dell'esecuzione può pone in via di anticipazione a carico del creditore procedente. Tali spese dovranno essere rimborsate, come spese privilegiate ex art. 2770 cod. civ., al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell'esecuzione che ne abbia disposto l'onere a suo carico. (Nella specie si trattava di spese necessarie ad evitare pericoli nella struttura del compendio immobiliare e, quindi, indispensabili per evitare il crollo o il definitivo perimento del bene pignorato, con conseguente chiusura anticipata della procedura; per cui correttamente le stesse spese - non risultando, neppure, l'esistenza di rendite della procedura - sono state poste a carico del creditore procedente in via di anticipazione)”.

Cass. Civ. sentenza n. 12877 del 22 giugno 2016.

martedì, giugno 21, 2016

Deontologia forense: L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario.

“L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf “(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

domenica, giugno 12, 2016

Cassazione: illegittima l’assegnazione esclusiva ed a tempo indefinito di posti auto in area condominiale.

“L'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un'area condominale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura). In sintesi, dunque, la predetta assegnazione è di per sè lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio”.

(Cassazione civile, sez. II, sentenza 27 maggio 2016, n. 11034)

sabato, giugno 11, 2016

Deontologia forense: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.

“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

giovedì, giugno 09, 2016

Deontologia forense: I limiti al sindacato della Cassazione sulla motivazione delle sentenze CNF.

“In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa” (Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

sabato, maggio 28, 2016

Deontologia forense: l’obbligo di (corretta e veritiera) informazione al cliente.

“L’art. 40 CDF (ora, 27 ncdf), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 17-09-2012, n. 117.

mercoledì, maggio 25, 2016

La Cassazione ribadisce i limiti della responsabilità professionale dell'avvocato.

“La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. tra le altre, Cass., 7 agosto 2002, n. 11901; Cass., 5 febbraio 2013, n. 2638)”.

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10698 Anno 2016 Presidente: SPIRITO - Relatore: VINCENTI Data pubblicazione: 24/05/2016

E’ nullo il patto di garanzia, sottostante alla consegna d’assegno bancario senza data o postdatato.

"II primo motivo di ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. n. 26232 dal 22 novembre 2013) secondo cui l'emissione d’un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ..
Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ. (cfr. Cass. civ. sezioni II, n. 4368 del 19 aprile 1995)".

Cass. Civile Sez. I sentenza n. 10710 del 24/05/2016 Presidente: FORTE Relatore: BISOGNI.

martedì, maggio 24, 2016

Deontologia forense: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

domenica, maggio 22, 2016

Avvocati e pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait.

"Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142.

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

mercoledì, maggio 18, 2016

Deontologia forense: La richiesta di compensi eccessivi e non dovuti.

"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

 NOTA: In senso conforme, Cons. Naz. Forense 03-11-2004, n. 243.

Tribunale Salerno: decreto per la sospensione elettorale.

martedì, maggio 17, 2016

Davigo e gli avvocati.

Piercamillo Davigo ha sempre manifestato una totale mancanza di rispetto per l'Avvocatura. Se non fosse un magistrato le sue opinioni potrebbero lasciare indifferenti e non potrebbe essere criticato per averle espresse in quanto, checché ne pensi il nostro legislatore, ognuno dovrebbe essere libero di esprimere il proprio pensiero, anche se aberrante.
Poiché, come scrisse Calamandrei, "il giudice che manca di rispetto all'avvocato, come l'avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che Avvocatura e Magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'una, senza che il livello dell'altra cali di altrettanto" prima di esprimere certe opinioni il magistrato Davigo, che evidentemente non ha mai letto "l'elogio dei giudici", avrebbe dovuto autocensurarsi ed evitare di rendere pubblico il suo sentimento (o risentimento?) nei confronti degli avvocati.
Il dr. Davigo non lo ha mai fatto ed ha sempre esternato. Oggi però non parla Piercamillo Davigo ma il presidente dell'ANM.
Sembra intenzionato a creare ed alimentare uno scontro tra i due ordini, quello forense e quello giudiziario. Non è opportuno cadere nella trappola e attaccare i magistrati.
Sarebbe un gioco al massacro, l'ultimo chiodo sulla bara della giustizia ed il discredito finirebbe per estendersi all'Avvocatura.
Sono certo che la maggioranza dei giudici non condivide il pensiero del presidente dell'ANM. Non è, cari giudici, il momento di tacere.
Occorre buttare acqua sul fuoco per evitare che l'incendio che Davigo ha fatto di tutto per appiccare divampi.
Auspico che i dirigenti dell'ANM a livello locale e nazionale e i responsabili delle varie componenti prendano pubblicamente le distanze da quello che ha detto, nella sua qualità, il presidente dell'Associazione.
Aurelio Tomasi di Lampedusa 
(avvocato e gattopardo)

martedì, maggio 10, 2016

No a colpi di mano sul prossimo congresso forense!

La nuova legge forense è nata vecchia ed è già morta, le prove sono molteplici e reiterate: la persistente crisi economica della professione, la cronica e asfittica partecipazione alle elezioni ordinistiche, la trentennale polemica sulla rappresentanza della categoria, l’ingombrante conflitto di interessi tra ruolo istituzionale e politico del Cnf. Infine: i troppi regolamenti sospesi dalla giustizia amministrativa.
Due premesse. La prima: l’avvocatura è cambiata strutturalmente in questi decenni: e più povera e meno competitiva, soprattutto tra i più giovani, è più “rosa” e ha un welfare in costante mutazione.
Tutti fattori che, unitamente alla grandi trasformazioni che investono l'Europa, impediscono di poter avere una visione unitaria su molti temi centrali, sia per il futuro professionale sia sulle riforme della giustizia.
La seconda: la recente storia italiana ha insegnato che non serve cambiare sistema elettorale se non si recupera il senso etico del fare politica; non sarà sufficiente rimettere mano alle rappresentanze dell’Avvocatura (sia istituzionale, sia politica) se ognuno non si impegna preventivamente ad accettare, per esempio, quello che sarà il verdetto della prossima Assise di Rimini, mettendo in soffitta pratiche vecchie come quelle che vedono l’approvazione di mozioni in un congresso sovrano, che poi vengono sconfessate con telefonate a parlamentari e ministri.
Con questa consapevolezza le “avvocature”, se decideranno di darsi nuove regole, dovranno pure imparare a rispettarle, unendo tutela della pluralità e autonomia di governo.
Innanzitutto, quindi, rispetto delle regole, evitando colpi di mano, come con alcuni maldestri tentativi di interpretare la legge al fine di cambiare la prossima platea congressuale : per ottenere l’auspicato consenso, quasi a dire che se “gli i elettori non hanno capito, cambiamo gli elettori!”.
E' fondamentale, invece, puntare sulla democrazia e la partecipazione, sulla separazione dei poteri e da sistemi elettorali che consentono l'espressione del voto su proposte politiche chiare e alternative.
Chi vota una lista e dei candidati sa che quel delegato, una volta eletto, si impegnerà, solo per fare alcuni esempi di grande attualità: per il sì oppure per il no al socio di capitale, o per il via libera all'avvocato dipendente o no. Non può essere un terno al lotto!
Oggi invece, a partire dalle stesse elezioni ordinistiche, questi criteri di trasparenza sono assenti. Dobbiamo rifuggire dai listoni costruiti solo su appartenenze i territoriali, o alcune volte, nepotistico-clientelari, ma su proposte chiare e alternative.
Allo stesso modo, sarebbe importante avere una certificazione,terza e neutrale, della reale consistenza associativa delle cosiddette “associazioni maggiormente rappresentative” della categoria.
Infine: è così difficile immaginare, per esempio, un “election day” ?
Lo stesso giorno i poter esprimere la propria preferenza indicando chi dovrà rappresentare i colleghi i nei Consigli degli Ordini, alla Cassa di Previdenza o nell’Oua.
 Così non ci sarebberopiù invasioni di campo, né si i potrebbe optare per una carica o l’altra a seconda degli i stessi risultati elettorali.

di Mirella Casiello 
Presidente Oua

domenica, maggio 08, 2016

Deontologia: connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”.

"L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione)".

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.

venerdì, maggio 06, 2016

Il prezzo del prestigio: € 1.500.000,00 l’anno per il Consiglio Nazionale Forense.

Con 24000 baci, felici scorrono le ore” cantava Celentano quand’ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scorrano le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).

di Tommaso Servetto

EVENTO FORMATIVO DEL 12 MAGGIO 2016.

EVENTO FORMATIVO DEL 13 MAGGIO 2016.

domenica, maggio 01, 2016

L’aumento dei termini di prescrizione è ingiusto e non risolve i problemi.

La prescrizione risponde ad una regola di civiltà e costituisce una garanzia essenziale per i cittadini. Non può essere superficialmente considerata, come spesso appare, il premio conseguito dai furbi, che si avvantaggiano dalla inefficienza e dalla durata del processo, sottraendosi alla condanna.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Cesare Mirabelli

sabato, aprile 30, 2016

Consiglio Ministri: pegno non possessorio, patto marciano, nuove procedure per il recupero crediti e modifiche alla legge fallimentare.

Il Consiglio dei Ministri del 29.4.2016 n. 115 ha approvato un decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Queste le principali novità processuali:
 -viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.

venerdì, aprile 29, 2016

Deontologia forense: radiazione per chi sottrae somme ai propri assistiti.

L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.

giovedì, aprile 28, 2016

Speriamo sia una "bufala".

Quando inizia a decorrere la prescrizione del credito vantato dal professionista?

“In tema di prescrizione, con riferimento ai corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969)”.

Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951

mercoledì, aprile 27, 2016

Promemoria per il prossimo Congresso Forense di Rimini.

Per favore: temi del congresso, regolamento del suddetto, elezione dei delegati e loro numero. Dibattito precongressuale. E' finito il tempo dei giocarelli.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.

Avvocato Giuseppe Caravita di Toritto 
(uno di duecentocinquantamila)

lunedì, aprile 25, 2016

CNF: I principi fondamentali della deontologia forense.

“I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.

sabato, aprile 16, 2016

Deontologia: come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo.

“Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora, 29 ncdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

lunedì, aprile 04, 2016

Sinistro causato da veicolo non identificato: la prova da offrire in giudizio.

"Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".

Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.

domenica, aprile 03, 2016

Deontologia: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.

“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense)”.


Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Rodorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015

martedì, marzo 29, 2016

Deontologia: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.

“La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.

NOTA: In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

venerdì, marzo 25, 2016

Deontologia: Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.

“Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”)”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127

venerdì, marzo 11, 2016

IL PREGIUDIZIO DI MATTEO RENZI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI.

"CI VUOLE UNA ITALIA CHE CORRE, NON CHE INGRASSA I CONTI CORRENTI DEGLI AVVOCATI CON CAUSE SU CAUSE SU CAUSE". 
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).

Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.

 Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)

venerdì, marzo 04, 2016

GDP penale: la mancata comparizione del querelante non integra una remissione tacita, ex art. 152 c.p..

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, n. 8408. 

“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".

Si cumulano le procedure di negoziazione assistita e di mediaconciliazione (Trib. Verona Ord. del 23 dic. 2015).

N.8194 /2015
Tribunale Ordinario di Verona 
TERZA SEZIONE CIVILE 
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA 
Nella causa tra LE DIXXX DI GB S.R.L. Contro INYYYYY MAYYYY.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
RILEVATO CHE 
(OMISSIS)
quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
P.Q.M. 
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 19 maggio 2016.
Verona 23 dicembre 2015