domenica, maggio 15, 2016
mercoledì, maggio 11, 2016
martedì, maggio 10, 2016
No a colpi di mano sul prossimo congresso forense!
La nuova legge forense è nata vecchia ed è già morta, le prove sono molteplici e reiterate: la persistente crisi economica della professione, la cronica e asfittica partecipazione alle elezioni ordinistiche, la trentennale polemica sulla rappresentanza della categoria, l’ingombrante conflitto di interessi tra ruolo istituzionale e politico del Cnf. Infine: i troppi regolamenti sospesi dalla giustizia amministrativa.
Due premesse. La prima: l’avvocatura è cambiata strutturalmente in questi decenni: e più povera e meno competitiva, soprattutto tra i più giovani, è più “rosa” e ha un welfare in costante mutazione.
Tutti fattori che, unitamente alla grandi trasformazioni che investono l'Europa, impediscono di poter avere una visione unitaria su molti temi centrali, sia per il futuro professionale sia sulle riforme della giustizia.
La seconda: la recente storia italiana ha insegnato che non serve cambiare sistema elettorale se non si recupera il senso etico del fare politica; non sarà sufficiente rimettere mano alle rappresentanze dell’Avvocatura (sia istituzionale, sia politica) se ognuno non si impegna preventivamente ad accettare, per esempio, quello che sarà il verdetto della prossima Assise di Rimini, mettendo in soffitta pratiche vecchie come quelle che vedono l’approvazione di mozioni in un congresso sovrano, che poi vengono sconfessate con telefonate a parlamentari e ministri.
Con questa consapevolezza le “avvocature”, se decideranno di darsi nuove regole, dovranno pure imparare a rispettarle, unendo tutela della pluralità e autonomia di governo.
Innanzitutto, quindi, rispetto delle regole, evitando colpi di mano, come con alcuni maldestri tentativi di interpretare la legge al fine di cambiare la prossima platea congressuale : per ottenere l’auspicato consenso, quasi a dire che se “gli i elettori non hanno capito, cambiamo gli elettori!”.
E' fondamentale, invece, puntare sulla democrazia e la partecipazione, sulla separazione dei poteri e da sistemi elettorali che consentono l'espressione del voto su proposte politiche chiare e alternative.
Chi vota una lista e dei candidati sa che quel delegato, una volta eletto, si impegnerà, solo per fare alcuni esempi di grande attualità: per il sì oppure per il no al socio di capitale, o per il via libera all'avvocato dipendente o no. Non può essere un terno al lotto!
Oggi invece, a partire dalle stesse elezioni ordinistiche, questi criteri di trasparenza sono assenti. Dobbiamo rifuggire dai listoni costruiti solo su appartenenze i territoriali, o alcune volte, nepotistico-clientelari, ma su proposte chiare e alternative.
Allo stesso modo, sarebbe importante avere una certificazione,terza e neutrale, della reale consistenza associativa delle cosiddette “associazioni maggiormente rappresentative” della categoria.
Infine: è così difficile immaginare, per esempio, un “election day” ?
Lo stesso giorno i poter esprimere la propria preferenza indicando chi dovrà rappresentare i colleghi i nei Consigli degli Ordini, alla Cassa di Previdenza o nell’Oua.
Così non ci sarebberopiù invasioni di campo, né si i potrebbe optare per una carica o l’altra a seconda degli i stessi risultati elettorali.
Due premesse. La prima: l’avvocatura è cambiata strutturalmente in questi decenni: e più povera e meno competitiva, soprattutto tra i più giovani, è più “rosa” e ha un welfare in costante mutazione.
Tutti fattori che, unitamente alla grandi trasformazioni che investono l'Europa, impediscono di poter avere una visione unitaria su molti temi centrali, sia per il futuro professionale sia sulle riforme della giustizia.
La seconda: la recente storia italiana ha insegnato che non serve cambiare sistema elettorale se non si recupera il senso etico del fare politica; non sarà sufficiente rimettere mano alle rappresentanze dell’Avvocatura (sia istituzionale, sia politica) se ognuno non si impegna preventivamente ad accettare, per esempio, quello che sarà il verdetto della prossima Assise di Rimini, mettendo in soffitta pratiche vecchie come quelle che vedono l’approvazione di mozioni in un congresso sovrano, che poi vengono sconfessate con telefonate a parlamentari e ministri.
Con questa consapevolezza le “avvocature”, se decideranno di darsi nuove regole, dovranno pure imparare a rispettarle, unendo tutela della pluralità e autonomia di governo.
Innanzitutto, quindi, rispetto delle regole, evitando colpi di mano, come con alcuni maldestri tentativi di interpretare la legge al fine di cambiare la prossima platea congressuale : per ottenere l’auspicato consenso, quasi a dire che se “gli i elettori non hanno capito, cambiamo gli elettori!”.
E' fondamentale, invece, puntare sulla democrazia e la partecipazione, sulla separazione dei poteri e da sistemi elettorali che consentono l'espressione del voto su proposte politiche chiare e alternative.
Chi vota una lista e dei candidati sa che quel delegato, una volta eletto, si impegnerà, solo per fare alcuni esempi di grande attualità: per il sì oppure per il no al socio di capitale, o per il via libera all'avvocato dipendente o no. Non può essere un terno al lotto!
Oggi invece, a partire dalle stesse elezioni ordinistiche, questi criteri di trasparenza sono assenti. Dobbiamo rifuggire dai listoni costruiti solo su appartenenze i territoriali, o alcune volte, nepotistico-clientelari, ma su proposte chiare e alternative.
Allo stesso modo, sarebbe importante avere una certificazione,terza e neutrale, della reale consistenza associativa delle cosiddette “associazioni maggiormente rappresentative” della categoria.
Infine: è così difficile immaginare, per esempio, un “election day” ?
Lo stesso giorno i poter esprimere la propria preferenza indicando chi dovrà rappresentare i colleghi i nei Consigli degli Ordini, alla Cassa di Previdenza o nell’Oua.
Così non ci sarebberopiù invasioni di campo, né si i potrebbe optare per una carica o l’altra a seconda degli i stessi risultati elettorali.
di Mirella Casiello
Presidente Oua
lunedì, maggio 09, 2016
domenica, maggio 08, 2016
Deontologia: connotazione penalistica delle sanzioni disciplinari, tra “favor rei” e “tempus regit actum”.
"L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione)".
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112. Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015,.
venerdì, maggio 06, 2016
Il prezzo del prestigio: € 1.500.000,00 l’anno per il Consiglio Nazionale Forense.
Con 24000 baci, felici scorrono le ore” cantava Celentano quand’ero più giovane. Oggi, mi chiedo come scorrano le ore del presidente nazionale degli avvocati con 90.000 euro!
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).
Mi è sempre stato insegnato, e personalmente ci credo profondamente, che le cariche istituzionali rappresentative della categoria forense sono caratterizzate da una funzione onorifica e spirito di servizio che viene ricambiato col prestigio che l’avvocato ricava dalla stima dei colleghi.
Oggi scopro che il prestigio ha un prezzo tant’è che il Consiglio Nazionale Forese con una delibera dell’11 dicembre 2015 ha approvato un regolamento per le spese ed i gettoni di presenza per i Consiglieri e precisamente: – € 90.000,00 per il Presidente; – € 70.000,00 per il Segretario; – € 50.000,00 per i Vice Presidenti (che sono 2, per non farci mancare niente) e per il Tesoriere; – € 650,00 per ogni Consigliere (e sono 28) fino ad un massimo di 38 riunioni.
Questo solo per i gettoni di presenza; per ciò che riguarda il rimborso spese sono stati fissati i seguenti tetti: a) aereo più taxi per raggiungere Roma; b) pernottamento il giorno prima e la notte successiva alla riunione, in albergo a 4-5 stelle (parbleu!!); c) spese di vitto in € 120,00 giornalieri (ma cosa mangiano questi?).
Il tutto, contato a spanne, costa circa un milione e mezzo l’anno a noi avvocati che paghiamo con le quote annuali. Sono sconcertato!
Mi sconcerta il fatto che un consesso rappresentativo degli avvocati deliberi prebende per se stesso senza chiedere parere o consiglio a chi li ha votati per ricoprire tali incarichi e soprattutto per il presente e non per il futuro (che forse sarebbe stato anche accettabile).
Mi sconcerta il fatto che, anziché pensare ai problemi della professione e delle limitazioni di libertà che l’avvocatura sta subendo negli ultimi tempi, si preoccupino del loro benessere.
Mi sconcerta il fatto che, anziché considerare il numero purtroppo crescente di avvocati che vivono sotto la soglia di povertà, con particolare riguardo ai giovani che faticano a guadagnare € 1.000,00 al mese, si occupino dei loro compensi!
Nessuno ha loro ordinato o imposto di entrare a far parte del Consiglio Nazionale: si sono volontariamente candidati per ricoprire un prestigioso incarico.
Mi intristisce scoprire oggi che il prestigio non è più equivalente al rispetto per le proprie qualità ma è equivalente ad una somma di denaro: così si confonde il prestigio con il prestigiatore!
Come sono lontani i tempi in cui Domenico Sorrentino, già Presidente dell’Ordine Torinese, a chi gli chiedeva come mai non si facesse rimborsare le spese per i pasti consumati nel contesto di trasferte istituzionali rispondeva: “ma perché a Torino non avrei mangiato?”
Ho conosciuto numerosi Colleghi che per anni hanno svolto prestigiosi incarichi in seno all’Avvocatura in modo assolutamente gratuito, per spirito di servizio, sacrificando lavoro e famiglia, ed a loro rinnovo la mia stima e gratitudine.
Personalmente mi candido sin da ora a ricoprire gratuitamente il compito di Consigliere nazionale ma, forse poiché gratuitamente, si direbbe che non ho il prestigio necessario.
Ora capisco perché quando chiedevo a mio nonno: “Chi si crede di essere questo qui?” Lui seraficamente mi rispondeva: “L’aso c’as conoss nen a cred d’esse un caval” (L’asino che non si conosce crede di essere un cavallo).
di Tommaso Servetto
domenica, maggio 01, 2016
L’aumento dei termini di prescrizione è ingiusto e non risolve i problemi.
La prescrizione risponde ad una regola di civiltà e costituisce una garanzia essenziale per i cittadini. Non può essere superficialmente considerata, come spesso appare, il premio conseguito dai furbi, che si avvantaggiano dalla inefficienza e dalla durata del processo, sottraendosi alla condanna.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae una ingiusta incertezza.
Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che impone termini ragionevoli per la prescrizione.
La pretesa punitiva dello Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di “giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso, sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo.
Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza o di colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale del 1999, il principio della ragionevole durata del processo, che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso.
Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione. Nient`affatto.
Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo.
Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto.
Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Cesare Mirabelli
sabato, aprile 30, 2016
Consiglio Ministri: pegno non possessorio, patto marciano, nuove procedure per il recupero crediti e modifiche alla legge fallimentare.
Il Consiglio dei Ministri del 29.4.2016 n. 115 ha approvato un decreto legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Queste le principali novità processuali:
-viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
Queste le principali novità processuali:
-viene introdotto il c.d. pegno non possessorio, figura inedita nel sistema italiano, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo (mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno); si introduce inoltre un registro digitale, tenuto dalla Agenzia delle entrate, denominato "Registro dei pegni non possessori";
- per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto "patto marciano". Quest'ultimo contempla la possibilità che, nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile (che non deve essere la residenza dell'imprenditore), le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Nel caso di rimborso tramite rate mensili, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate. Nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l'inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta. Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore. Se le parti tra le quali è già in vigore un contratto di finanziamento lo desiderano, possono rinegoziare il contratto di finanziamento già in essere, e in questo contesto possono adottare il patto marciano;
- per ridurre i tempi di recupero dei crediti vengono adottati termini più brevi per la facoltà dei debitori di fare opposizione agli atti dell'esecuzione, il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate, anche in presenza di una opposizione del debitore, l'acquirente del bene in un'asta giudiziaria può indicare l'assegnazione dello stesso a un soggetto terzo;
-viene modificata la legge fallimentare: per rendere più celeri le procedure fallimentari si introduce la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori. Inoltre può essere revocato il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;
-viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, le quali dovranno essere tutte digitalizzate.
venerdì, aprile 29, 2016
Deontologia forense: radiazione per chi sottrae somme ai propri assistiti.
L’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme dei propri assistiti, si pone in assoluto ed irrimediabile contrasto non solo con la deontologia professionale ma anche con i più elementari canoni etici (Nel caso di specie, il professionista, approfittando delle debolezze psichiche della propria assistita, si era fatto rilasciare procura ad operare sul conto corrente della stessa con l’obiettivo di sottrarle ingenti somme di denaro, che nel frattempo vi aveva fatto appositamente confluire. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione, così aggravata ex art. 22, co. 2, nuovo codice deontologico).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 128 NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
giovedì, aprile 28, 2016
Quando inizia a decorrere la prescrizione del credito vantato dal professionista?
“In tema di prescrizione, con riferimento ai corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione (tra le varie, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 13209 del 05/06/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969)”.
Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951
Cassazione Civile Sez. II, sent. 14 marzo 2016 n. 4951
mercoledì, aprile 27, 2016
Promemoria per il prossimo Congresso Forense di Rimini.
Per favore: temi del congresso, regolamento del suddetto, elezione dei delegati e loro numero. Dibattito precongressuale. E' finito il tempo dei giocarelli.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.
Il Comitato Organizzatore deve a 250.000 avvocati delle risposte. Non sono più eludibili.
Io chiedo che si parli delle iniziative editoriali e dei gettoni di presenza (chiamiamoli così) unilateralmente messi in piedi da chi non si è nemmeno sognato di consultare i suoi colleghi.
Io chiedo che si parli della governance della avvocatura, con COA prorogati, Coa elettti con regolamenti illegittimi, ricorsi ancora in piedi al CNF che poi per forza di cosa finiranno in Cassazione, allungando i tempi ancora di più.
Io ESIGO che si parli dell'evidente crashdown della avvocatura come la conosciamo noi, e delle alternative possibili.
Io chiedo che chi finora ha fatto il bello e il cattivo tempo si tiri da parte, e lasci spazio al futuro.
Io chiedo che chi ha taciuto sinora, anche stando in posizioni apicali, anche di fronte a dichiarazioni sconcertanti, si dimetta immediatamente.
Io chiedo che all'avvocatura sia concessa la possibilità di aprire le finestre e fare entrare aria nuova.
Avvocato Giuseppe Caravita di Toritto
(uno di duecentocinquantamila)
martedì, aprile 26, 2016
lunedì, aprile 25, 2016
CNF: I principi fondamentali della deontologia forense.
“I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 16 luglio 2015, n. 105
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 26 settembre 2014, n. 112.
venerdì, aprile 22, 2016
lunedì, aprile 18, 2016
sabato, aprile 16, 2016
Deontologia: come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo.
“Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora, 29 ncdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
venerdì, aprile 08, 2016
lunedì, aprile 04, 2016
Sinistro causato da veicolo non identificato: la prova da offrire in giudizio.
"Secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".
Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.
Ribadito che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto".
Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.
domenica, aprile 03, 2016
Deontologia: Il CNF non è parte del giudizio d’impugnazione delle proprie sentenze.
“Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense)”.
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Rodorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015
Corte di Cassazione (pres. Rodorf, rel. Rodorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015
martedì, marzo 29, 2016
Deontologia: sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale.
“La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
NOTA: In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67.
NOTA: In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.
venerdì, marzo 25, 2016
Deontologia: Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive.
“Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61
NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61
NOTA: In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127
lunedì, marzo 21, 2016
mercoledì, marzo 16, 2016
venerdì, marzo 11, 2016
IL PREGIUDIZIO DI MATTEO RENZI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI.
"CI VUOLE UNA ITALIA CHE CORRE, NON CHE INGRASSA I CONTI CORRENTI DEGLI AVVOCATI CON CAUSE SU CAUSE SU CAUSE".
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).
Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.
Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)
IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI dichiarazione del 10.03.16 di Matteo Renzi (inaugurazione tunnel Salerno - Reggio Calabria).
Egregio Presidente,
ancora una volta riscontriamo una Sua dichiarazione infelice nei confronti degli avvocati.
Se non provvederanno i tanti avvocati che compongono il Suo staff a spiegarLe il prezioso ruolo che l'Avvocatura svolge in Italia, in attesa di una presa di posizione delle istituzioni forensi preposte, saremo noi ad evidenziarLe che gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini e delle imprese e ne tutelano gli interessi contro provvedimenti della pubblica amministrazione quando questi sono ingiusti, aberranti, sbagliati, dannosi per l'interesse pubblico che se non corretti attraverso un ricorso, proposto proprio da un avvocato, potrebbero determinare danni, sprechi di denaro, inefficienze se non vere e proprie tragedie.
Se i bandi fossero scritti bene, se le aggiudicazioni fossero trasparenti sempre, se gli amministratori fossero tutti competenti, se i politici scrivessero bene le norme ... anche in quel caso non si potrebbe fare a meno degli avvocati perché sarebbero coloro i quali difendono le amministrazioni ed i politici stessi in Tribunale dalle accuse ingiuste.
Inoltre, Le sfugge che purtroppo i conti correnti degli avvocati non sono "grassi", tantomeno quelli dei professionisti che non sono pagati dal proprio cliente perché questo a sua volta non e' stato pagato dalla pubblica amministrazione nonostante le promesse, per non parlare di coloro i quali aspettano da anni il pagamento da parte dello stato degli onorari, liquidati con importi inconferenti, per avere difeso i meno abbienti.
Presidente Renzi, finiamola con questo qualunquismo e contribuiamo a risollevare questo Paese insieme, senza pregiudizi. Gli avvocati non sono il problema ma la soluzione.
Taluni politici? Buon lavoro.
Avv. Massimiliano Cesali
(Movimento Forense)
venerdì, marzo 04, 2016
GDP penale: la mancata comparizione del querelante non integra una remissione tacita, ex art. 152 c.p..
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, n. 8408.
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".
“Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).
Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.
Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.
Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".
Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.
Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44".
Si cumulano le procedure di negoziazione assistita e di mediaconciliazione (Trib. Verona Ord. del 23 dic. 2015).
N.8194 /2015
Ha pronunciato la seguente
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
Verona 23 dicembre 2015
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Massimo VaccariHa pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra LE DIXXX DI GB S.R.L.
Contro
INYYYYY MAYYYY.A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2015;
RILEVATO CHE
(OMISSIS)quanto all’ulteriore corso del giudizio, la presente controversia rientra tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, cosicchè va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza; a tale sviluppo non osta la circostanza che, prima di depositare il ricorso monitorio, l’Inyyyy avesse inviato alla Le Dixxxx un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro, evidentemente sull’erroneo presupposto che la sua pretesa, dato il quantum, fosse soggetta ex lege a tale procedura;
occorre infatti rammentare che l’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede che: “Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati...”;
tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita;
per essere ancora più chiari: l’esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall’esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa;
è evidente peraltro, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, che lo steso iter va seguito nel caso, come quello di specie, in cui in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita una negoziazione assistita facoltativa;
del resto una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo;
P.Q.M.
Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 19 maggio 2016.Verona 23 dicembre 2015
giovedì, marzo 03, 2016
domenica, febbraio 28, 2016
sabato, febbraio 27, 2016
lunedì, febbraio 22, 2016
Gettoni di presenza al CNF: AIGA Salerno chiede chiarimenti al COA di Salerno ed al Consigliere del CNF Avv. Salvatore Sica.
Di seguito il testo della Pec inviata da Aiga Salerno al Coa Salerno in merito al "Regolamento Rimborsi Spese e Gettoni di Presenza":
On.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Salerno
Oggetto: Delibera Consiglio Nazionale Forense del giorno 11 dicembre 2015 – richiesta chiarimenti rappresentante territoriale presso il Consiglio Nazionale Forense – richiesta convocazione assemblea straordinaria degli Avvocati iscritti all’Ordine di Salerno – assunzione di impegno alla richiesta di revoca.
Preg.mo Signor Presidente e Signori Consiglieri,
è stata reso noto, solo alla data di ieri 18 febbraio 2016, il regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense lo scorso 11 dicembre rubricato “Regolamento Rimborsi Spese e Gettoni di Presenza”.
In un momento storico e socioeconomico in cui tutta l’Avvocatura vive un gravissimo disagio che ha portato a migliaia di colleghi addirittura alla cancellazione dall’Albo professionale, la scelta di applicare norme contenute agli articoli 3 e 4 del detto regolamento, che prevedono ingenti indennità, dai € 90.000,00 ai € 50.000,00 per i componenti dell’Ufficio di Presidenza, e di € 650,00 per ciascuna seduta stanziato in favore dei propri Consiglieri Nazionali, appare gravemente inopportuna oltreché incompatibile con lo spirito volontaristico che ha sempre contraddistinto l’assunzione di un incarico da parte di Avvocati che, in assoluta libertà, hanno ritenuto di candidarsi per ricoprire quei ruoli nella piena consapevolezza della sostanziale gratuità.
La sezione AIGA di Salerno, raccolte le numerosissime istanze dei soci e di tanti avvocati che, pur non facenti parte – per raggiunti limiti di età – della nostra associazione, hanno inteso condividere con noi il loro sgomento per quanto accaduto, visto il sostegno che da sempre codesto On.le Consiglio dell’Ordine ha mostrato per la tutela di tutta l’Avvocatura, ed in particolare della Giovane avvocatura, chiede che al più presto venga convocata un’assemblea straordinaria di tutti gli iscritti al Foro di Salerno in occasione della quale l’Avvocato Salvatore Sica, rappresentante territoriale per il Distretto della Corte d’Appello di Salerno presso il Consiglio Nazionale Forense, possa fornire chiarimenti e motivazioni riguardo l’approvazione del sopracitato regolamento varato lo scorso 11 dicembre.
Chiediamo altresì che, in occasione della soprarichiesta assemblea, venga posta all’ordine del giorno la revoca del regolamento sopraindicato e che codesto On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno si faccia portavoce, presso le sedi competenti, anche per il tramite dell’Avvocato Salvatore Sica, della posizione assunta dagli Avvocati del Foro di Salerno.
Aiga Salerno
Il Presidente
Avv. Giovanni Balbi
giovedì, febbraio 18, 2016
sabato, febbraio 13, 2016
mercoledì, febbraio 10, 2016
Un giornale di politica per gli avvocati: sono contrario.
Dall'ultimo bilancio consuntivo (2014) del Consiglio Nazionale Forense risulta che i ricavi per i contributi degli avvocati italiani ammontano ad € 9.871.373 (a testa: € 25,83 per gli ordinari ed € 51,66 per i cassazionisti), con un avanzo di gestione di € 2.148.288, che contribuisce ad incrementare il patrimonio netto accumulato alla non indifferente somma di € 18.453.136.
I dati dimostrano che il CNF sta accumulando denaro degli avvocati contribuenti senza sapere dove metterli. Se a ciò si aggiunge che i crediti verso gli Ordini Forensi hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573, di cui € 4.396.171 per crediti oltre i dodici mesi ed € 6.929.386 entro i 12 mesi, non è chi non veda che qualche cosa non funziona.
Come è possibile che un ente amministrativo al quale tutti gli avvocati sono obbligati ad iscriversi tramite gli Ordini territoriali per poter esercitare la professione, possa accumulare un patrimonio di tale entità senza avere programmi di investimento a vantaggio di tutta la categoria?
Qualcuno deve aver pensato la stessa cosa ed allora, la notizia è sconvolgente, è nata l'idea di editare "un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli".
Infatti sul sito del CNF del 18 dicembre 2015 si leggeva questo titolo: "Nasce 'Il Dubbio' - L'informazione garantista – Quotidiano dell'avvocatura". Quale mezzo più efficace per spendere gli avanzi di gestione e azzerare il patrimonio accumulato e quello da recuperare?
Infatti, subito dopo l'annuncio, sono state acquisiti altri dati interessanti: a) il quotidiano avrà una redazione di una dozzina di persone guidata dal direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come "L'Unità", "Liberazione", "Gli Altri" e, da ultimo, "Il Garantista", quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, e che è stato accusato persino di "funzionalità berlusconiana"; b) avrà una tiratura di 6.000/10.000 copie distribuite in edicola in una decina delle principali città italiane al prezzo di € 1,50; c) per stampa e distribuzione sono previste spese annue di circa € 1.600.000,00.
Ma non sono queste le notizie che preoccupano di più l'avvocatura italiana, bensì che un organo giurisdizionale (il CNF è un giudice speciale le cui sentenze sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e possono essere impugnate avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione) pensi di distribuire un giornale quotidiano che si occupa di 'politica', che dovrà avere una linea, per l'appunto, 'politica'.
E quale sarà questa linea, che dovrebbe rappresentare il punto di vista politico di 235 mila avvocati, di cui il CNF pretende di essere, quanto meno, il portavoce? Quella del presidente? Quella dei suoi 33 consiglieri, eletti (si presume) per le loro competenze giuridiche e deontologiche e non certo per le loro idee politiche? Oppure del suo direttore?
Quale che sia la linea politica del quotidiano, è evidente che si scateneranno conflitti inconciliabili nell'ambito dell'avvocatura italiana, già da sempre divisa su quasi tutto.
Senza contare che il mio giudice naturale mi sanziona o mi assolve, ma non mi impone le sue scelte di politica forense (non parliamo di scelte di politica generale).
E' come se, ad esempio, la Corte di Cassazione o il CSM pubblicassero un quotidiano 'politico'.
di Avv. Carlo Dolci
L’ECO DI BERGAMO
I dati dimostrano che il CNF sta accumulando denaro degli avvocati contribuenti senza sapere dove metterli. Se a ciò si aggiunge che i crediti verso gli Ordini Forensi hanno raggiunto la bella cifra di € 11.352.573, di cui € 4.396.171 per crediti oltre i dodici mesi ed € 6.929.386 entro i 12 mesi, non è chi non veda che qualche cosa non funziona.
Come è possibile che un ente amministrativo al quale tutti gli avvocati sono obbligati ad iscriversi tramite gli Ordini territoriali per poter esercitare la professione, possa accumulare un patrimonio di tale entità senza avere programmi di investimento a vantaggio di tutta la categoria?
Qualcuno deve aver pensato la stessa cosa ed allora, la notizia è sconvolgente, è nata l'idea di editare "un giornale di informazione, completo, che si occuperà di politica e di giustizia, di esteri, di cronaca, di cultura e di spettacoli".
Infatti sul sito del CNF del 18 dicembre 2015 si leggeva questo titolo: "Nasce 'Il Dubbio' - L'informazione garantista – Quotidiano dell'avvocatura". Quale mezzo più efficace per spendere gli avanzi di gestione e azzerare il patrimonio accumulato e quello da recuperare?
Infatti, subito dopo l'annuncio, sono state acquisiti altri dati interessanti: a) il quotidiano avrà una redazione di una dozzina di persone guidata dal direttore Piero Sansonetti, giornalista che ha condiretto, diretto e fondato vari giornali di sinistra come "L'Unità", "Liberazione", "Gli Altri" e, da ultimo, "Il Garantista", quotidiano morto e sepolto dopo circa un anno di vita stentata, e che è stato accusato persino di "funzionalità berlusconiana"; b) avrà una tiratura di 6.000/10.000 copie distribuite in edicola in una decina delle principali città italiane al prezzo di € 1,50; c) per stampa e distribuzione sono previste spese annue di circa € 1.600.000,00.
Ma non sono queste le notizie che preoccupano di più l'avvocatura italiana, bensì che un organo giurisdizionale (il CNF è un giudice speciale le cui sentenze sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e possono essere impugnate avanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione) pensi di distribuire un giornale quotidiano che si occupa di 'politica', che dovrà avere una linea, per l'appunto, 'politica'.
E quale sarà questa linea, che dovrebbe rappresentare il punto di vista politico di 235 mila avvocati, di cui il CNF pretende di essere, quanto meno, il portavoce? Quella del presidente? Quella dei suoi 33 consiglieri, eletti (si presume) per le loro competenze giuridiche e deontologiche e non certo per le loro idee politiche? Oppure del suo direttore?
Quale che sia la linea politica del quotidiano, è evidente che si scateneranno conflitti inconciliabili nell'ambito dell'avvocatura italiana, già da sempre divisa su quasi tutto.
Senza contare che il mio giudice naturale mi sanziona o mi assolve, ma non mi impone le sue scelte di politica forense (non parliamo di scelte di politica generale).
E' come se, ad esempio, la Corte di Cassazione o il CSM pubblicassero un quotidiano 'politico'.
di Avv. Carlo Dolci
L’ECO DI BERGAMO
lunedì, febbraio 08, 2016
Deontologia: L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale.
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf).
Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.
Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo.
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 211 NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 61.
domenica, febbraio 07, 2016
giovedì, febbraio 04, 2016
martedì, febbraio 02, 2016
La giustizia difensiva che peggiora la vita al cittadino.
E’ notorio come da tempo esista la medicina difensiva, con lo scopo di irrigidire le prescrizioni mediche impartite dal medico, al fine di sottrarsi da eventuali azioni di responsabilità.
Peccato come sia oramai altrettanto noto come una tale prassi costi molto di più al Sistema sanitario e spesso peggiori la vita del paziente (esposto a più analisi, più cure farmacologiche etc.).
Ecco qualcosa di simile oramai esiste anche nel sistema Giustizia.
Il sistema reagisce infatti alle azioni (giurisdizionali, ergo cause) con soluzioni assai discutibili, invece che riorganizzarsi e rendersi più efficiente.
Partiamo dai falsi luoghi comuni, oramai recitati e ripetuti come mantra fino a farli credere come veri: 1) abbiamo oltre 6 milioni di cause pendenti nel processo civile: a parte il fatto che dichiarare che si sia affetti da metastasi serve a ben poco ove non si proceda a verificare quali siano le cause reali, ove si consideri che la Pubblica Amministrazione inefficiente è la prima fonte di cause (es. contro l’Inps, contro le Agenzie delle Entrate che agiscono temerariamente e senza contraddittorio etc.); in realtà il numero attuale è di poco oltre 4 milioni, come ha di recente relazionato il dott. Barbuto al Ministero della Giustizia; 2) in Italia l’elevato numero dei processi lo si deve al numero abnorme di avvocati: che sia elevato (attualmente circa 215.000) è indiscutibile ma non vi è alcuna correlazione scientifica così come ha sottolineato personalmente il Guardasigilli di recente (Rimini, ottobre 2015); 3) gli italiani son troppo litigiosi, tesi scientifica smentita dai numeri, sempre dal dott. Barbuto al Ministero della Giustizia di recente; 4) i giudici italiani hanno le performance migliori d’Europa, altra tesi assai discutibile ove si pensi al recente caso del giudice che nel rinviare una causa alle calende greche (2019) si autogiustificava asserendo che avesse già carichi di lavoro che non potevano certo sfociare in ritmi da schiavismo in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora si pensi come nel suddetto carico ogni giudice contempli almeno ¼ (sino a 1/3) di udienze fuffa (così dette di precisazione delle conclusioni, ove le parti processuali presentano per iscritto le domande finali, in cui i difensori neppure parlano e in cui i giudici annuiscono con un battito di ciglia).
Eppure i falsi luoghi comuni hanno creato anticorpi discutibili, realizzando dunque la Giustizia difensiva, rendendo complicato ove non arduo domandare tutela al giudice, pertanto realizzando una sacca enorme di diniego di giustizia e costruendo un diritto censorio.
Negli ultimi anni il legislatore ha: a) introdotto strumenti di Alternative Dispute Resolution, assai utili ma in modo discutibile, lacunoso e fazioso (mediazione obbligatoria, mediatori non qualificati, mediazione non terza nel tributario etc.); b) aumentato a dismisura i costi di accesso alla giustizia (introitati dai ministeri della Giustizia e delle Finanze, fino a dover anticipare migliaia di euro o, per fare qualche esempio, dover pagare oltre 700 euro per fare un ricorso in Cassazione per una causa che valga 6.000 euro; c) inventato il cosiddetto filtro nei giudizi di appello e soprattutto di Cassazione, secondo cui soprattutto nel secondo i ricorsi vengono dichiarati inammissibili fino al 90% secondo indecifrabili criteri posti a metà tra la matematica, il bizantino e l’onirico.
Tirare una moneta in aria offre maggiori chance di successo.
Al contempo i giudici hanno: d) applicato gli artt. 91 (condanna alle spese di lite) e 96 (cosiddetta lite temeraria) c.p.c. a targhe alterne: se vinci contro una Pubblica Amministrazione il giudice, pur non potendolo fare, ti compensa le spese (ergo ti paghi le tue) e ti condanno al risarcimento (ad libitum) se osi intraprendere azioni che non mi garbano (ricordo il giudice torinese, ascoltato ancora sabato a Milano) che ha condannato pesantemente i consumatori clienti delle banche per aver osato contestare l’usurarietà degli interessi (sommandoli) anche se una parte della giurisprudenza lo conferma (ma non lui perché “io devo tutelare il sistema”, bancario ovviamente); e) creato ostacoli di ogni sorta alla realizzazione compiuta del Processo Civile Telematico (nato per ridurre tempi e costi della giustizia), con sentenze creative che hanno seminato una miriade di ostacoli, al cospetto di norme tecniche già scritte da folli burocrati.
Tutto questo, invece di affrontarsi alla radice i problemi della inefficienza della giustizia (con una migliore organizzazione del sistema) ha intimidito gli “utenti” della giustizia.
Il risultato è stato inquietante: da anni decine di migliaia di persone rinunciano a chiedere giustizia pur dinanzi alla demolizione dei loro diritti fondamentali, perché economicamente non possono farlo o temono di poter vincere, ma di fatto perdendo.
Et voilà, l’ingiustizia sociale è servita!
di Marcello Adriano Mazzola
| 1 febbraio 2016
Peccato come sia oramai altrettanto noto come una tale prassi costi molto di più al Sistema sanitario e spesso peggiori la vita del paziente (esposto a più analisi, più cure farmacologiche etc.).
Ecco qualcosa di simile oramai esiste anche nel sistema Giustizia.
Il sistema reagisce infatti alle azioni (giurisdizionali, ergo cause) con soluzioni assai discutibili, invece che riorganizzarsi e rendersi più efficiente.
Partiamo dai falsi luoghi comuni, oramai recitati e ripetuti come mantra fino a farli credere come veri: 1) abbiamo oltre 6 milioni di cause pendenti nel processo civile: a parte il fatto che dichiarare che si sia affetti da metastasi serve a ben poco ove non si proceda a verificare quali siano le cause reali, ove si consideri che la Pubblica Amministrazione inefficiente è la prima fonte di cause (es. contro l’Inps, contro le Agenzie delle Entrate che agiscono temerariamente e senza contraddittorio etc.); in realtà il numero attuale è di poco oltre 4 milioni, come ha di recente relazionato il dott. Barbuto al Ministero della Giustizia; 2) in Italia l’elevato numero dei processi lo si deve al numero abnorme di avvocati: che sia elevato (attualmente circa 215.000) è indiscutibile ma non vi è alcuna correlazione scientifica così come ha sottolineato personalmente il Guardasigilli di recente (Rimini, ottobre 2015); 3) gli italiani son troppo litigiosi, tesi scientifica smentita dai numeri, sempre dal dott. Barbuto al Ministero della Giustizia di recente; 4) i giudici italiani hanno le performance migliori d’Europa, altra tesi assai discutibile ove si pensi al recente caso del giudice che nel rinviare una causa alle calende greche (2019) si autogiustificava asserendo che avesse già carichi di lavoro che non potevano certo sfociare in ritmi da schiavismo in contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo. Ora si pensi come nel suddetto carico ogni giudice contempli almeno ¼ (sino a 1/3) di udienze fuffa (così dette di precisazione delle conclusioni, ove le parti processuali presentano per iscritto le domande finali, in cui i difensori neppure parlano e in cui i giudici annuiscono con un battito di ciglia).
Eppure i falsi luoghi comuni hanno creato anticorpi discutibili, realizzando dunque la Giustizia difensiva, rendendo complicato ove non arduo domandare tutela al giudice, pertanto realizzando una sacca enorme di diniego di giustizia e costruendo un diritto censorio.
Negli ultimi anni il legislatore ha: a) introdotto strumenti di Alternative Dispute Resolution, assai utili ma in modo discutibile, lacunoso e fazioso (mediazione obbligatoria, mediatori non qualificati, mediazione non terza nel tributario etc.); b) aumentato a dismisura i costi di accesso alla giustizia (introitati dai ministeri della Giustizia e delle Finanze, fino a dover anticipare migliaia di euro o, per fare qualche esempio, dover pagare oltre 700 euro per fare un ricorso in Cassazione per una causa che valga 6.000 euro; c) inventato il cosiddetto filtro nei giudizi di appello e soprattutto di Cassazione, secondo cui soprattutto nel secondo i ricorsi vengono dichiarati inammissibili fino al 90% secondo indecifrabili criteri posti a metà tra la matematica, il bizantino e l’onirico.
Tirare una moneta in aria offre maggiori chance di successo.
Al contempo i giudici hanno: d) applicato gli artt. 91 (condanna alle spese di lite) e 96 (cosiddetta lite temeraria) c.p.c. a targhe alterne: se vinci contro una Pubblica Amministrazione il giudice, pur non potendolo fare, ti compensa le spese (ergo ti paghi le tue) e ti condanno al risarcimento (ad libitum) se osi intraprendere azioni che non mi garbano (ricordo il giudice torinese, ascoltato ancora sabato a Milano) che ha condannato pesantemente i consumatori clienti delle banche per aver osato contestare l’usurarietà degli interessi (sommandoli) anche se una parte della giurisprudenza lo conferma (ma non lui perché “io devo tutelare il sistema”, bancario ovviamente); e) creato ostacoli di ogni sorta alla realizzazione compiuta del Processo Civile Telematico (nato per ridurre tempi e costi della giustizia), con sentenze creative che hanno seminato una miriade di ostacoli, al cospetto di norme tecniche già scritte da folli burocrati.
Tutto questo, invece di affrontarsi alla radice i problemi della inefficienza della giustizia (con una migliore organizzazione del sistema) ha intimidito gli “utenti” della giustizia.
Il risultato è stato inquietante: da anni decine di migliaia di persone rinunciano a chiedere giustizia pur dinanzi alla demolizione dei loro diritti fondamentali, perché economicamente non possono farlo o temono di poter vincere, ma di fatto perdendo.
Et voilà, l’ingiustizia sociale è servita!
di Marcello Adriano Mazzola
| 1 febbraio 2016
sabato, gennaio 30, 2016
giovedì, gennaio 28, 2016
martedì, gennaio 19, 2016
Astensione Avvocati: va rinviata anche l’udienza dal Gup.
"Il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza per la comunicazione dell’avvocato di astensione dalle udienze, per adesione allo “sciopero”, vale anche per le udienze camerali in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria.
Il mancato accoglimento della richiesta comporta la nullità della sentenza adottata, a causa della mancata assistenza dell’imputato".
Corte di cassazione - Sezione IV penale - sentenza 18 gennaio 2016 n.1835
Il mancato accoglimento della richiesta comporta la nullità della sentenza adottata, a causa della mancata assistenza dell’imputato".
Corte di cassazione - Sezione IV penale - sentenza 18 gennaio 2016 n.1835
lunedì, gennaio 18, 2016
Il momento perfezionativo della notifica ex art. 140 cpc (Cass. Civ. sent. n. 137/2016)
“La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, d’immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione".
Cassazione Civile sent. n.137 dell’08 gennaio 2016.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Per effetto di tale pronuncia, d’immediata applicazione, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione".
Cassazione Civile sent. n.137 dell’08 gennaio 2016.
martedì, gennaio 12, 2016
lunedì, gennaio 11, 2016
Processo disciplinare: il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare.
Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
Deontologia forense: Illecito definire “risibile” il comportamento del Collega.
Il termine “risibile” ha valenza offensiva e/o disdicevole sul piano deontologico, indipendentemente dal suo eventuale rilievo penale (Nel caso di specie, il termine de quo veniva usato in una missiva rivolta al collega. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154
Iscriviti a:
Post (Atom)

















































