lunedì, dicembre 16, 2013
domenica, dicembre 15, 2013
NELL'ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE IN MATERIA CIVILE VIGE LA REGOLA DEL "PIU' PROBABILE CHE NON".
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 23933 del 22 ottobre 2013, Pres. Massera, rel. De Stefano)
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Nello stesso ordine di idee, si è affermato che l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ad un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Nello stesso ordine di idee, si è affermato che l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ad un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del "più probabile che non"), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50% plus unum".
sabato, dicembre 14, 2013
Deontologia: Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare.
Il procedimento disciplinare ha natura accusatoria, sicché grava sul Consiglio dell’Ordine l’onere della prova dell’illecito comportamento addebitato all’incolpato, il quale è pertanto esonerato dal fornire la prova diretta in merito alla rispondenza a verità dei fatti contestatigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.
venerdì, dicembre 13, 2013
giovedì, dicembre 12, 2013
Esame avvocato: le tracce per l’atto giudiziario.
Atto giudiziario di diritto civile.
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire.
Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.
Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento.
Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione.
A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.
Atto giudiziario di diritto penale.
All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante.
Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia era ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello.
Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Atto giudiziario di diritto amministrativo.
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta.
Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.
Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012.
La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa.
Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra Delta e Kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire.
Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.
Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento.
Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione.
A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.
Atto giudiziario di diritto penale.
All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante.
Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia era ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello.
Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
Atto giudiziario di diritto amministrativo.
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta.
Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.
Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012.
La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa.
Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra Delta e Kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.
mercoledì, dicembre 11, 2013
Esame avvocato 2013: le tracce del parere di penale.
TRACCIA N. 1
Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta. Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcool test dalla polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2,00 g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico. Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato.
TRACCIA N. 2
Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati. Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio, versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili
Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta. Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcool test dalla polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2,00 g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico. Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato.
TRACCIA N. 2
Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati. Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio, versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili
martedì, dicembre 10, 2013
Esame avvocato: le tracce di civile.
PRIMA TRACCIA PARERE CIVILE 2013
La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. Alfa si sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
Ciò premesso, il candidato, assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.
SECONDA TRACCIA PARERE CIVILE 2013
Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.
L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011. A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.
La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. Alfa si sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
Ciò premesso, il candidato, assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.
SECONDA TRACCIA PARERE CIVILE 2013
Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.
L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011. A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.
lunedì, dicembre 09, 2013
Deontologia: La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA.
“Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
NOTA: In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80 Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63 Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144
NOTA: In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80 Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181 Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63 Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.
Liquidazione onorari avvocati: solo il Presidente del Tribunale, e non il Presidente di Sezione, è competente ad emettere il decreto di comparizione parti e a trattare l’istanza di liquidazione degli onorari.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 settembre - 6 dicembre 2013, n. 27402.
“Come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass. n. 182 del 1999) "La competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo" sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta, non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente”.
sabato, dicembre 07, 2013
Deontologia: La corrispondenza tra colleghi dichiarata “riservata” non può essere prodotta (né riferita) in giudizio a prescindere dal suo contenuto.
L’art. 28 del Codice Deontologico vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2013, n. 135.
venerdì, dicembre 06, 2013
OUA: CONTRARIETÀ AL DDL DEL GOVERNO SUL PROCESSO CIVILE (NO AL GIUDICE UNICO IN APPELLO ED ALLA MOTIVAZIONE A PAGAMENTO).
Molte ombre e qualche spiraglio di luce dall’attività di Governo e Senato. Da un lato leggiamo (sulla stampa) dell’ennesimo ddl che dovrebbe essere approvato domani da Palazzo Chigi e che introduce una delega allo stesso Esecutivo per alzare il livello di efficienza del processo civile, dall’altro la Commissione Giustizia del Senato licenzia un parere a uno schema di decreto legislativo governativo sulla geografia giudiziaria, condizionato da alcune osservazioni che potrebbero riaprire la partita di diversi tribunali e sedi distaccate ora chiuse.
Per Nicola Marino, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua: «La prima notizia dimostra l’incapacità di ripensare la Giustizia, attraverso una riforma complessiva e organica. È sempre la stessa “minestra riscaldata” che ci viene riproposta da diversi anni: ci risiamo con il giudice unico in appello e con la motivazione a pagamento, l’obiettivo è trasformare il processo civile in una corsa ad ostacoli per i cittadini. Ancora una volta le proposte del ddl del Governo, che abbiamo letto sui giornali, si riducono a una compressione del diritto di difesa, come se non bastasse già l’aumento sproporzionato del contributo unificato o le modalità di introduzione della mediazione obbligatoria. È evidente che manca la volontà politica di intervenire sulla macchina giudiziaria in generale e, quindi, sui veri problemi del civile. Il tempo del cambiamento, purtroppo è ancora lontano».
«Un plauso – conclude Marino - va invece, alla Commissione Giustizia del Senato che ha licenziato (il 3 dicembre) un parere che apporta importanti correzioni allo schema di decreto legislativo correttivo presentato dal Governo sulla geografia giudiziaria e che potrebbe salvare diversi uffici ingiustamente chiusi. Si tratterebbe dei Tribunali di Rossano, Lucera, Vigevano, Nicosia (con accorpamento di Mistretta), Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo, Chiavari, Sanremo e Sala Consilina. Positivo anche l’impegno affinché ci sia un intervento rispetto al nodo delle sezioni distaccate, con riferimento sia a quelle impropriamente cessate, nonostante avessero indici elevati di sopravvenienza, sia a quelle soggette a particolari situazioni geografiche, come quelle delle isole di Ischia, Lipari e Portoferraio».
(OUA, comunicato stampa 5 dicembre 2013)
Per Nicola Marino, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua: «La prima notizia dimostra l’incapacità di ripensare la Giustizia, attraverso una riforma complessiva e organica. È sempre la stessa “minestra riscaldata” che ci viene riproposta da diversi anni: ci risiamo con il giudice unico in appello e con la motivazione a pagamento, l’obiettivo è trasformare il processo civile in una corsa ad ostacoli per i cittadini. Ancora una volta le proposte del ddl del Governo, che abbiamo letto sui giornali, si riducono a una compressione del diritto di difesa, come se non bastasse già l’aumento sproporzionato del contributo unificato o le modalità di introduzione della mediazione obbligatoria. È evidente che manca la volontà politica di intervenire sulla macchina giudiziaria in generale e, quindi, sui veri problemi del civile. Il tempo del cambiamento, purtroppo è ancora lontano».
«Un plauso – conclude Marino - va invece, alla Commissione Giustizia del Senato che ha licenziato (il 3 dicembre) un parere che apporta importanti correzioni allo schema di decreto legislativo correttivo presentato dal Governo sulla geografia giudiziaria e che potrebbe salvare diversi uffici ingiustamente chiusi. Si tratterebbe dei Tribunali di Rossano, Lucera, Vigevano, Nicosia (con accorpamento di Mistretta), Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo, Chiavari, Sanremo e Sala Consilina. Positivo anche l’impegno affinché ci sia un intervento rispetto al nodo delle sezioni distaccate, con riferimento sia a quelle impropriamente cessate, nonostante avessero indici elevati di sopravvenienza, sia a quelle soggette a particolari situazioni geografiche, come quelle delle isole di Ischia, Lipari e Portoferraio».
(OUA, comunicato stampa 5 dicembre 2013)
giovedì, dicembre 05, 2013
Deontologia: Vietato assistere, anche solo di fatto, un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi.
L’avvocato che, quand’anche sprovvisto di formale procura alle liti, abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi (Nel caso di specie, il professionista agiva nei confronti di una parte al fine di ottenere la revisione delle misure economiche stabilite nel precedente giudizio di separazione personale, nel quale aveva di fatto assistito entrambi i coniugi, ancorché sprovvisto di formale procura alle liti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 23 luglio 2013, n. 137
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 23 luglio 2013, n. 137
mercoledì, dicembre 04, 2013
lunedì, dicembre 02, 2013
Erronea dichiarazione alla Cassa forense: il termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 26/11/2013, n. 26411
Per la Suprema Corte di Cassazione, l’art. 19 dell legge n. 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa, individua un distinto regime della prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, “riferendosi solo al primo caso l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all’anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.
E “nella specie non trattandosi, come accertato dalla Corte del merito, di omessa dichiarazione la prescrizione non può che decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione”.
venerdì, novembre 29, 2013
giovedì, novembre 28, 2013
CASSAZIONE: CARATTERE “ESCLUSIVAMENTE ASSISTENZIALE” DELL’ASSEGNO PERIODICO DI DIVORZIO.
"L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10, modificativo della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilita' di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioe' che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge".
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-11-2013, n. 26491
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 27-11-2013, n. 26491
mercoledì, novembre 27, 2013
Cittadella Giudiziaria: in arrivo 30 milioni di euro per il completamento.
Approvato l'emendamento, nella votazione sulla Legge di Stabilità, con il quale si prevede la destinazione di 30 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria con particolare riguardo per il completamento delle opere già cantierate.
Con questo finanziamento ci si dovrebbe avviare al definitivo completamento di un’opera fondamentale per garantire ai magistrati, all’avvocatura, al personale ed ai cittadini le migliori condizioni per lo svolgimento del servizio giustizia.
Nelle prossime settimane avranno inizio le operazioni di trasferimento degli archivi nei locali già consegnati all’amministrazione giudiziaria.
Con questo finanziamento ci si dovrebbe avviare al definitivo completamento di un’opera fondamentale per garantire ai magistrati, all’avvocatura, al personale ed ai cittadini le migliori condizioni per lo svolgimento del servizio giustizia.
Nelle prossime settimane avranno inizio le operazioni di trasferimento degli archivi nei locali già consegnati all’amministrazione giudiziaria.
Deontologia: Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio.
“Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128.
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.
martedì, novembre 26, 2013
Magistrati: sì della Cassazione alla responsabilità disciplinare, in caso di ritardo nel deposito delle sentenze.
Corte di cassazione – Sezioni Unite civili – Sentenza 8 ottobre-25 novembre 2013 N. 26284
Riconosciuta la responsabilità del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni: è questo il caso deciso dalle sezioni Unite civili con la sentenza del 25 novembre 2013 n. 26284.
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno 2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”. Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito “appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre anni”.
Ma non è finita. Sempre secondo il Csm “il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”.
In conclusione, i carichi e l’organizzazione del lavoro non potevano giustificare tali ritardi. Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato la perdita dell’anzianità.
Secondo le sezioni Unite la motivazione della sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite - della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole: menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti, ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole, ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati: e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale.
Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare, in conseguenza del quale il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini indicati nel piano.
Sulla base di tali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella immediatamente successiva”.
Riconosciuta la responsabilità del magistrato per gravi ritardi nel deposito di numerose sentenze con punte di 100-200 giorni: è questo il caso deciso dalle sezioni Unite civili con la sentenza del 25 novembre 2013 n. 26284.
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno 2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni”. Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito “appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre anni”.
Ma non è finita. Sempre secondo il Csm “il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con una punta di 1400 giorni”.
In conclusione, i carichi e l’organizzazione del lavoro non potevano giustificare tali ritardi. Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato la perdita dell’anzianità.
Secondo le sezioni Unite la motivazione della sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite - della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio 1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con esito a lui favorevole: menzionati non certamente per ricavarne elementi di addebito nei suoi confronti, ovvero per essere rivalutati in senso sfavorevole, ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari, sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati: e ciò tanto allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale.
Ha rilevato dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del presente procedimento disciplinare, in conseguenza del quale il magistrato era stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai dopo la scadenza dei termini indicati nel piano.
Sulla base di tali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella immediatamente successiva”.
domenica, novembre 24, 2013
venerdì, novembre 22, 2013
giovedì, novembre 21, 2013
Deontologia: La notifica all'irreperibile in sede disciplinare.
Il Consiglio territoriale può notificare gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc solo allorché senza colpa ignori residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, e ciò nonostante diligenti indagini, che non possono intendersi limitate alla sola visura anagrafica da cui risultasse che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione (Nel caso di specie, il COA notificava gli atti del procedimento ai sensi dell’art. 143 cpc, sebbene conoscesse, o avesse potuto diligentemente conoscere, l’indirizzo di residenza dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la decisione conclusiva del procedimento stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 19 luglio 2013, n. 119
lunedì, novembre 18, 2013
domenica, novembre 17, 2013
Deontologia: L’iniziativa giudiziale non corrispondente ad effettive ragioni di tutela del cliente.
“Le iniziative giudiziali (ivi compresa, estensivamente, la notificazione di un precetto) da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente e non devono essere inutilmente vessatorie, sicché integra illecito disciplinare la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma in forza di un titolo esecutivo, abbia nuovamente azionato un diverso titolo avente ad oggetto il medesimo credito (Nel caso di specie, il professionista aveva agito in forza di un’ordinanza ex art. 186 bis cpc nonché della successiva sentenza definitiva, ottenendo così due volte il pagamento per via coattiva dello stesso importo, e ciò, a suo dire, per una sorta di “giustizia sostanziale”, ossia ritenendo di far ottenere in tal modo al proprio cliente sì una somma maggiore di quella statuita in sentenza ma comunque ancora non sufficiente rispetto alle originarie domande giudiziali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117.
giovedì, novembre 14, 2013
CNF: Parcelle e decreti ingiuntivi, opinamento degli Ordini necessario.
Il decreto legge Cresci-Italia (n. 1/2012), in particolare l’articolo 9 che ha abrogato le tariffe forensi, non ha invece abrogato il potere degli Ordini in materia di opinamento delle parcelle ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.
Lo precisa un parere della commissione consultiva del CNF (relatore Perfetti), reso in risposta ad un quesito inviato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Il quesito è stato sollecitato da due pronunce del Tribunale di Verona, secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle.
Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata l’abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. (domanda e documenti corredati per il procedimento di ingiunzione) e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. (crediti oggetto di procedimento di ingiunzione).
Il parere ribadisce quanto già indicato nel dossier dell’Ufficio studi n. 6 del 2012, e che cioè “deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella” in ragione del fatto che la portata abrogativa dell’articolo 9 riguarda le tariffe e le disposizioni che si richiamano alle tariffe. In particolare, viene specificato che la portata abrogativa dell’art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
Lo precisa un parere della commissione consultiva del CNF (relatore Perfetti), reso in risposta ad un quesito inviato dall’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli avvocati.
Il quesito è stato sollecitato da due pronunce del Tribunale di Verona, secondo le quali l’entrata in vigore dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012 avrebbe determinato il venir meno, in capo agli Ordini forensi, del potere di opinamento parcelle.
Secondo tale orientamento, peraltro contrario a precedente circolare dello stesso Presidente del Tribunale, si sarebbe determinata l’abrogazione tacita degli articoli 636 c.p.c. (domanda e documenti corredati per il procedimento di ingiunzione) e 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c. (crediti oggetto di procedimento di ingiunzione).
Il parere ribadisce quanto già indicato nel dossier dell’Ufficio studi n. 6 del 2012, e che cioè “deve escludersi che l’abrogazione delle tariffe disposta dall’art. 9 del DL n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) avesse determinato il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella” in ragione del fatto che la portata abrogativa dell’articolo 9 riguarda le tariffe e le disposizioni che si richiamano alle tariffe. In particolare, viene specificato che la portata abrogativa dell’art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense.
mercoledì, novembre 13, 2013
Riforma della Giustizia: l’impotente lobby degli avvocati.
Ieri Lorenzo Salvia su Il Corriere della Sera ha scritto sul lobbismo in Italia verso il legislatore, riferito all’uso delle e-cigarette, nel quale ha infilato di sbieco il lobbismo degli avvocati, certificato a suo dire dalla presenza di 72 avvocati nelle Camere.
Spiegherò perché ciò è stato un pessimo esempio di giornalismo, superficiale, non documentato e soprattutto non rispondente al vero. Finalizzato a perpetrare la bufala della “casta” degli avvocati e la menzogna di una forza lobbistica che l’avvocatura non ha. Imputandole implicitamente lo sfacelo della giustizia italiana. Salvia usa il prezzemolo della lobby degli avvocati.
Se fosse vero ciò che scrive (pur se allusivo) l’avvocatura non sarebbe oggi in questo stato comatoso e poco dignitoso, nel quale versa per colpe certo sue (della governance inamovibile e poco lungimirante) e per colpe di altri (del vero lobbismo, quello di Confindustria, ben rappresentato per altro dal Corriere della Sera, teso ad appropriarsi di una parte del mercato dell’avvocatura).
Si finge di non sapere quale sia la vera condizione dell’avvocatura e della giustizia in Italia, legate a stretto filo. L’avvocatura ha rilievo costituzionale e partecipa, insieme alla magistratura, alla realizzazione della giustizia. Entrambe in pessimo stato.
L’avvocatura annovera circa 220.000 professionisti (tanti ma solo una parte difensori nelle aule di giustizia), di cui la metà ha meno di 43 anni e quasi il 40% è composto da donne.
Meno del 10% del totale produce oltre il 50% del Pil dell’avvocatura. Negli ultimi 3 anni la redditività media è in forte calo, penalizzando i più giovani e creando la c.d. “proletarizzazione” del ceto forense.
La Cassa di Previdenza Forense (con un patrimonio di 6 miliardi di euro e che ha appena garantito 50 anni di sostenibilità) è stata negli ultimi 2 anni depredata dal legislatore che ha usato come legislatore illegittimo l’Istat – poi entrambi spalleggiati dal Consiglio di Stato – fingendo di considerarla “pubblica” (senza però finanziarla, anzi è vietato) così aggredendo il patrimonio accumulato, e soprattutto l’assistenza (c.d. welfare, soprattutto per i giovani e i più deboli), per fare “cassa”.
Un comportamento indecente. L’avvocatura da anni chiede una seria riforma della giustizia, nell’interesse di tutti, per garantire un sistema efficiente e celere di tutela. Per ciò ha contrastato il progetto della mediazione obbligatoria ritenendo contraddittorio obbligare i contendenti ad uno strumento di adr (nel quale pure crede) senza responsabilizzarli verso una tale scelta.
Eppure la mediazione obbligatoria è vigente. L’avvocatura si è opposta al taglio a raso dei tribunali perché tale scelta non ha distinto tra tribunali efficienti (e necessari come presidi di legalità) da quelli inefficienti.
Nel calderone sono però stati salvati tribunali minori, sedi politiche di alcuni papaveri. I tribunali sono stati comunque tagliati, anche se sarà forse rimessa l’ultima parola al referendum.
L’avvocatura si è opposta all’aumento indiscriminato delle spese di giustizia (contributo unificato e “marche”) perché ciò impedisce l’accesso alla giustizia ai meno abbienti. Gli aumenti ci sono stati e continuano ad esserci.
L’avvocatura chiede che il processo telematico venga finalmente compiuto e semplificato, perché ciò comporterebbe una notevole riduzione delle spese ed una giustizia più efficiente. Il processo telematico è però ancora incompleto.
L’avvocatura ha chiesto di salvare il tariffario semplificandolo nell’interesse dei cittadini (trasparenza e certezza) ma ha dovuto subire l’ipocrita campagna di Monti sulle liberalizzazioni dell’avvocatura, così subendo la definitiva abrogazione delle tariffe, per poi farle rientrare dimezzate con lo strumento dei “parametri” che consentono ai magistrati di divenire gli artefici del rapporto economico tra avvocati e clienti.
Dov’è la liberalizzazione in tutto ciò?
L’avvocatura chiede da tempo di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute.
Il problema è ben lontano dall’essere risolto. Dunque dove sarebbe il lobbismo dell’avvocatura in tutto ciò? Gli esempi potrebbero continuare a decine.
Vero è che tra i 72 avvocati nelle Camere ci sono stati (e ci sono) vili mercenari al soldo del padrone. In palese conflitto di interesse. Ma è lobbismo questo verso l’avvocatura o svilimento della sua immagine? E’ invece opportuno affrontare uno dei più gravi problemi del nostro Paese: la malagiustizia.
Si scoprirà che la classe politica ha interesse a mantenere l’Italia in uno stato di perenne corruzione, incertezza del diritto, illegalità sostanziale non perché così vuole la lobby degli avvocati (inesistente) ma perché così vuole la criminalità e la massoneria degli affaristi.
Si scoprirebbe la verità. Forse il vero scopo del giornalismo.
di Marcello Adriano Mazzola | 13 novembre 2013
Spiegherò perché ciò è stato un pessimo esempio di giornalismo, superficiale, non documentato e soprattutto non rispondente al vero. Finalizzato a perpetrare la bufala della “casta” degli avvocati e la menzogna di una forza lobbistica che l’avvocatura non ha. Imputandole implicitamente lo sfacelo della giustizia italiana. Salvia usa il prezzemolo della lobby degli avvocati.
Se fosse vero ciò che scrive (pur se allusivo) l’avvocatura non sarebbe oggi in questo stato comatoso e poco dignitoso, nel quale versa per colpe certo sue (della governance inamovibile e poco lungimirante) e per colpe di altri (del vero lobbismo, quello di Confindustria, ben rappresentato per altro dal Corriere della Sera, teso ad appropriarsi di una parte del mercato dell’avvocatura).
Si finge di non sapere quale sia la vera condizione dell’avvocatura e della giustizia in Italia, legate a stretto filo. L’avvocatura ha rilievo costituzionale e partecipa, insieme alla magistratura, alla realizzazione della giustizia. Entrambe in pessimo stato.
L’avvocatura annovera circa 220.000 professionisti (tanti ma solo una parte difensori nelle aule di giustizia), di cui la metà ha meno di 43 anni e quasi il 40% è composto da donne.
Meno del 10% del totale produce oltre il 50% del Pil dell’avvocatura. Negli ultimi 3 anni la redditività media è in forte calo, penalizzando i più giovani e creando la c.d. “proletarizzazione” del ceto forense.
La Cassa di Previdenza Forense (con un patrimonio di 6 miliardi di euro e che ha appena garantito 50 anni di sostenibilità) è stata negli ultimi 2 anni depredata dal legislatore che ha usato come legislatore illegittimo l’Istat – poi entrambi spalleggiati dal Consiglio di Stato – fingendo di considerarla “pubblica” (senza però finanziarla, anzi è vietato) così aggredendo il patrimonio accumulato, e soprattutto l’assistenza (c.d. welfare, soprattutto per i giovani e i più deboli), per fare “cassa”.
Un comportamento indecente. L’avvocatura da anni chiede una seria riforma della giustizia, nell’interesse di tutti, per garantire un sistema efficiente e celere di tutela. Per ciò ha contrastato il progetto della mediazione obbligatoria ritenendo contraddittorio obbligare i contendenti ad uno strumento di adr (nel quale pure crede) senza responsabilizzarli verso una tale scelta.
Eppure la mediazione obbligatoria è vigente. L’avvocatura si è opposta al taglio a raso dei tribunali perché tale scelta non ha distinto tra tribunali efficienti (e necessari come presidi di legalità) da quelli inefficienti.
Nel calderone sono però stati salvati tribunali minori, sedi politiche di alcuni papaveri. I tribunali sono stati comunque tagliati, anche se sarà forse rimessa l’ultima parola al referendum.
L’avvocatura si è opposta all’aumento indiscriminato delle spese di giustizia (contributo unificato e “marche”) perché ciò impedisce l’accesso alla giustizia ai meno abbienti. Gli aumenti ci sono stati e continuano ad esserci.
L’avvocatura chiede che il processo telematico venga finalmente compiuto e semplificato, perché ciò comporterebbe una notevole riduzione delle spese ed una giustizia più efficiente. Il processo telematico è però ancora incompleto.
L’avvocatura ha chiesto di salvare il tariffario semplificandolo nell’interesse dei cittadini (trasparenza e certezza) ma ha dovuto subire l’ipocrita campagna di Monti sulle liberalizzazioni dell’avvocatura, così subendo la definitiva abrogazione delle tariffe, per poi farle rientrare dimezzate con lo strumento dei “parametri” che consentono ai magistrati di divenire gli artefici del rapporto economico tra avvocati e clienti.
Dov’è la liberalizzazione in tutto ciò?
L’avvocatura chiede da tempo di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute.
Il problema è ben lontano dall’essere risolto. Dunque dove sarebbe il lobbismo dell’avvocatura in tutto ciò? Gli esempi potrebbero continuare a decine.
Vero è che tra i 72 avvocati nelle Camere ci sono stati (e ci sono) vili mercenari al soldo del padrone. In palese conflitto di interesse. Ma è lobbismo questo verso l’avvocatura o svilimento della sua immagine? E’ invece opportuno affrontare uno dei più gravi problemi del nostro Paese: la malagiustizia.
Si scoprirà che la classe politica ha interesse a mantenere l’Italia in uno stato di perenne corruzione, incertezza del diritto, illegalità sostanziale non perché così vuole la lobby degli avvocati (inesistente) ma perché così vuole la criminalità e la massoneria degli affaristi.
Si scoprirebbe la verità. Forse il vero scopo del giornalismo.
di Marcello Adriano Mazzola | 13 novembre 2013
Giustizia: ”lentezza processi inciderà sulla carriera dei magistrati”.
Il Consiglio superiore della magistratura introduce una novità nelle regole sull’organizzazione degli uffici giudiziari per cercare di arginare nel tempo e nello spazio i fascicoli e il loro destino. I presidenti di tribunali e corti d’appello saranno mobilitati e responsabilizzati.
Per loro diventerà un vero e proprio “dovere” prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti ai loro uffici, al punto che un’eventuale violazione di questo precetto inciderà negativamente sulla loro carriera.
Le nuove regole saranno introdotte mercoledì dal plenum del Csm con una modifica alla circolare sull’organizzazione degli uffici giudiziari e che si applicheranno anche alla Corte di Cassazione.
Un testo messo a punto dalla VII commissione, che prevede innanzitutto l’obbligo per i dirigenti di disporre ogni sei mesi una verifica sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio; e in presenza di situazioni di criticità dovute a carenze organizzative, il dovere di adottare “sollecitamente” i provvedimenti necessari per rimediare: dal riequilibrio nella distribuzione dei fascicoli, al potenziamento di alcuni settori o sezioni.
Un compito davvero difficile se si considera la perenne carenza di personale giudiziario e amministrativo che ad ogni apertura di anno giudiziario viene sottolineata.
Anche nel caso in cui la lentezza non sia legata a un problema organizzativo, ma dunque riguardi un singolo magistrato, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà intervenire: non solo come, è già previsto oggi, segnalando il caso ai titolari dell’azione disciplinare e cioè al ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, ma anche promuovendo lo smaltimento dei procedimenti segnati dai ritardi attraverso la programmazione con il giudice interessato di un piano di rientro sostenibile.
E se non dovesse bastare, il dirigente dovrà disporre l’esonero del magistrato in questione dall’assegnazione di nuovi affari o da specifiche attività giudiziarie oppure la redistribuzione dei procedimenti all’interno della sezione.
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 12 novembre 2013
Per loro diventerà un vero e proprio “dovere” prevenire e porre rimedio ai ritardi nel deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati addetti ai loro uffici, al punto che un’eventuale violazione di questo precetto inciderà negativamente sulla loro carriera.
Le nuove regole saranno introdotte mercoledì dal plenum del Csm con una modifica alla circolare sull’organizzazione degli uffici giudiziari e che si applicheranno anche alla Corte di Cassazione.
Un testo messo a punto dalla VII commissione, che prevede innanzitutto l’obbligo per i dirigenti di disporre ogni sei mesi una verifica sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti da parte dei magistrati dell’ufficio; e in presenza di situazioni di criticità dovute a carenze organizzative, il dovere di adottare “sollecitamente” i provvedimenti necessari per rimediare: dal riequilibrio nella distribuzione dei fascicoli, al potenziamento di alcuni settori o sezioni.
Un compito davvero difficile se si considera la perenne carenza di personale giudiziario e amministrativo che ad ogni apertura di anno giudiziario viene sottolineata.
Anche nel caso in cui la lentezza non sia legata a un problema organizzativo, ma dunque riguardi un singolo magistrato, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà intervenire: non solo come, è già previsto oggi, segnalando il caso ai titolari dell’azione disciplinare e cioè al ministro della Giustizia e al Procuratore generale della Cassazione, ma anche promuovendo lo smaltimento dei procedimenti segnati dai ritardi attraverso la programmazione con il giudice interessato di un piano di rientro sostenibile.
E se non dovesse bastare, il dirigente dovrà disporre l’esonero del magistrato in questione dall’assegnazione di nuovi affari o da specifiche attività giudiziarie oppure la redistribuzione dei procedimenti all’interno della sezione.
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 12 novembre 2013
martedì, novembre 12, 2013
Parametri forensi in dirittura d’arrivo.
Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere positivo, seppur con qualche osservazione, allo schema di decreto ministeriale «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (in attuazione dell’art 13 della legge 247/12 di riforma dell’ordinamento forense)».
Il ministero della giustizia, dopo aver recepito le osservazioni del Cds, manderà il decreto alla Corte dei conti per la registrazione e poi in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Il parere era molto atteso dalla categoria, che da tempo sollecitava il ministero della giustizia in tal senso. I giudici di Palazzo Spada, nelle loro argomentazioni, partono dal principio contenuto nella norma primaria secondo il quale la pattuizione dei compensi è libera.
Anche se il collegio, che si è fatto carico della valutazione della misura dei parametri individuati dal ministero della giustizia per verificarne la legittimità ed evitarne «una facile obiezione» rispetto a un’eccessività degli stessi, non può entrare nel merito.
E’ la legge forense a circoscrivere espressamente la discrezionalità del ministero e quindi a non consentire al Cds di «formulare ulteriori osservazioni che andrebbero a impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione».
Il ministero della giustizia, dopo aver recepito le osservazioni del Cds, manderà il decreto alla Corte dei conti per la registrazione e poi in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Il parere era molto atteso dalla categoria, che da tempo sollecitava il ministero della giustizia in tal senso. I giudici di Palazzo Spada, nelle loro argomentazioni, partono dal principio contenuto nella norma primaria secondo il quale la pattuizione dei compensi è libera.
Anche se il collegio, che si è fatto carico della valutazione della misura dei parametri individuati dal ministero della giustizia per verificarne la legittimità ed evitarne «una facile obiezione» rispetto a un’eccessività degli stessi, non può entrare nel merito.
E’ la legge forense a circoscrivere espressamente la discrezionalità del ministero e quindi a non consentire al Cds di «formulare ulteriori osservazioni che andrebbero a impingere nel non consentito esame dello stretto merito della questione».
venerdì, novembre 08, 2013
A Salerno giustizia civile in coma: le proposte delle Associazioni Forensi.
- Al Presidente della Corte di Appello di Salerno
- Al Presidente del Tribunale di Salerno
- Al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Salerno
Le sottoscritte Associazioni forensi, nell'esprimere piena solidarietà verso tutti gli attori del comparto giustizia (magistrati e personale amministrativo) interessati dagli attuali, gravi disagi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari periferici, oggi accorpati alla sede centrale del Tribunale di Salerno,
CHIEDONO
un confronto costruttivo con la Presidenza del Tribunale per discutere, possibilmente con il coinvolgimento anche dei dirigenti amministrativi, la soluzione delle seguenti criticità:1. SMALTIMENTO DEI PROCEDIMENTI PROVENIENTI DALLE SEZIONI SOPPRESSE E SOVRAFFOLLAMENTO DI AULE DI UDIENZA E CANCELLERIE.
L'attuale sistema di smistamento dei numerosissimi procedimenti provenienti dalle sezioni soppresse non appare adeguato alle proporzioni dell'emergenza. La crisi organizzativa derivante dall'imposto riassetto degli uffici giudiziari.
Infatti, sta compromettendo in termini sostanziali l'attività di tutti gli operatori, in primis magistrati ed avvocati, gli uni chiamati a smaltire, gli altri a seguire, carichi di lavoro eccessivi ed insostenibili anche per il Personale di Cancelleria, già duramente provato dalle perduranti carenze di organico ed ormai rassegnato di fronte a un disastro annunciato; il tutto, a detrimento dell'efficienza del sistema giudiziario e delle garanzie da riconoscere ai cittadini.
Sotto quest'aspetto, la fissazione di udienze di mero smistamento per le cause riassegnate al Tribunale di Salerno, che i giudici si vedono costretti ad amministrare in sovrapposizione a quelle radicate ab origine presso la sede centrale, sta provocando una condizione di confusione e sovraffollamento tale da ostacolare l'ordinata e dignitosa trattazione di tutti i procedimenti, con particolare riferimento a quelli nel cui ambito era stato programmato il compimento di attività processuali significative.
Nell'ottica di scongiurare ulteriori nocive sovrapposizioni, dunque, per i fascicoli smistati dalle sedi soppresse sarebbe auspicabile la disposizione di rinvii di ufficio direttamente all'effettiva udienza di trattazione davanti al magistrato designato o al giudice onorario con ruolo aggiuntivo, dandone comunicazione alle parti a mezzo PEC.
In alternativa, si potrebbero pianificare udienze straordinarie, anche pomeridiane, per il solo smistamento; diversamente, si potrebbero confermare i ruoli preesistenti senza assegnare ad altri magistrati i fascicoli provenienti dalle sezioni soppresse, bensì mantenendo il medesimo ordine preesistente e limitandosi unicamente a disporre lo spostamento di ciascuna udienza presso la sede centrale del Tribunale.
2. GRAVE CARENZA DI PERSONALE ALL'INTERNO DELL'UFFICIO ARCHIVIO.
Da diversi mesi a questa parte, l'archivio del Tribunale Civile è di fatto inaccessibile agli utenti per assenza di personale, tanto che la sua gestione è stata temporaneamente assegnata all'Ufficio del Ruolo Generale, il quale però, già oberato di lavoro, risulta essere ancor più congestionato.
Di riflesso, agli avvocati è tutt'ora preclusa la possibilità di ricercare e ritirare in tempi ragionevolmente contenuti le proprie produzioni.
Al fine di garantire l'indispensabile presidio di personale presso l'ufficio archivio, si potrebbe organizzare una turnazione per fasce orarie tra gli operatori addetti agli altri uffici.
3. POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO PRESSO LE CANCELLERIE DELL'ESECUZIONE E/O RIORGANIZZAZIONE DELLE STESSE.
L'aumento del carico di lavoro a fronte di una costante insufficienza di risorse umane e materiali ha provocato, con effetti chiaramente amplificati dalla recente soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale, la paralisi delle cancellerie delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, il cui personale è oggettivamente impossibilitato ad assecondare le esigenze di un'utenza nelle more accresciuta.
Si auspica l'apertura di un dialogo costruttivo, anche con il personale amministrativo, per intercettare soluzioni pratiche ed immediate che assicurino agli avvocati un più agevole e dignitoso accesso agli uffici non solo per l'espletamento degli adempimenti, ma anche per la celebrazione delle udienze.
Valutando, ad esempio, un'ulteriore suddivisione di compiti tra il personale addetto al contatto con il pubblico, prevedendo la creazione di uno sportello per l'iscrizione a ruolo delle causa e per la ricezione degli atti in genere.
4. PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.
L'istituto della mediazione, reintrodotto con previsione di obbligatorietà dal D.L. 21/06/13 n. 69 (Decreto del "Fare"), se adeguatamente promosso nella sua peculiare finalità deflattiva, potrebbe costituire un ulteriore valido ausilio per tutti gli operatori giudiziari.
In tale direzione, si potrebbe prospettare la redazione di un protocollo d'intesa, che coinvolga sia i magistrati del Tribunale sia della Corte di Appello, diretto a rendere effettivi - e soprattutto efficaci in termini di risultati - i meccanismi di legge, nonché ad instaurare e consolidare prassi virtuose che assicurino ai cittadini concreti strumenti di soluzione alternativa delle controversie.
Tanto premesso ed evidenziato, le Associazioni forensi firmatarie della presente, nel fare proprie le precedenti istanze inviate dalle singole Associazioni alle Autorità in indirizzo, si rivolgono alla magistratura ed al personale amministrativo del Tribunale di Salerno, per il tramite della Presidenza del Tribunale e della Presidenza della Corte di Appello, onde avviare il richiesto confronto, aprendolo all'iniziativa ed al suggerimenti di tutti i professionisti e gli operatori che vogliano fornire il proprio contributo.
All'uopo, si manifesta sin d'ora la volontà di supportare le cancellerie utilizzando i siti web gestiti da ciascuna Associazione firmataria per la pubblicazione di tutti i dati e le Informazioni di particolare utilità per i professionisti, in modo da alleggerire, nei limiti del possibile, l'afflusso diretto degli stessi presso gli Uffici Giudiziari.
Salerno, 21 ottobre 2013.
Firmato: AIGA; ANF; AGAS; MGA; ASSOCIAZIONE AVVOCATI COSTIERA AMALFITANA; ASSOCIAZIONE AVVOCATI CAVA DE’ TIRRENI; ATF MERCATO SAN SEVERINO.
Salerno: fascicolo perso nel cambio sede, uomo si incatena davanti al tribunale.
Le sedi periferiche chiudono, in un giorno piovono 25mila procedimenti sulle sezioni civili del tribunale di Salerno.
E capita che un fascicolo in arrivo dalla sede distaccata di Cava de' Tirreni si smarrisca. Per questo ieri un uomo è rimasto incatenato per circa 45 minuti all’ingresso del tribunale civile presso la scuola Vicinanza.
Un gesto «simbolico» il suo, quello di un uomo alla ricerca del suo fascicolo relativo ad un procedimento giudiziario: la sentenza era stata favorevole all'uomo. Il fascicolo era in arrivo a Salerno dalla sede distaccata di Cava de’ Tirreni.
L'uomo ha preso una catena e si è legato all’ingresso di via Roma per attrarre l’attenzione di tutti. Anche delle forze dell’ordine che prestano servizio di controllo in zona. È stato così che una pattuglia dei carabinieri è stata mandata sul posto per cercare di convincere l’uomo a desistere dal suo intento. I carabinieri hanno mediato con l’uomo incatenato, mentre i giudici hanno risolto il problema: un avvocato aveva la fotocopia del fascicolo.
di Petronilla Carillo
tratto dal quotidiano “Il Mattino”
E capita che un fascicolo in arrivo dalla sede distaccata di Cava de' Tirreni si smarrisca. Per questo ieri un uomo è rimasto incatenato per circa 45 minuti all’ingresso del tribunale civile presso la scuola Vicinanza.
Un gesto «simbolico» il suo, quello di un uomo alla ricerca del suo fascicolo relativo ad un procedimento giudiziario: la sentenza era stata favorevole all'uomo. Il fascicolo era in arrivo a Salerno dalla sede distaccata di Cava de’ Tirreni.
L'uomo ha preso una catena e si è legato all’ingresso di via Roma per attrarre l’attenzione di tutti. Anche delle forze dell’ordine che prestano servizio di controllo in zona. È stato così che una pattuglia dei carabinieri è stata mandata sul posto per cercare di convincere l’uomo a desistere dal suo intento. I carabinieri hanno mediato con l’uomo incatenato, mentre i giudici hanno risolto il problema: un avvocato aveva la fotocopia del fascicolo.
di Petronilla Carillo
tratto dal quotidiano “Il Mattino”
Sciopero dei GDP dal 25 novembre al 6 dicembre: “Serve un mandato quadriennale a chi è in servizio”.
Niente udienze per due settimane per tutti i giudici di pace in Italia.
Lo sciopero inizierà il 25 novembre e si protrarrà sino al 6 dicembre. I magistrati onorari scendono sul piede di guerra per protestare nei confronti del ministero della Giustizia contro la “mera proroga di un anno” del loro mandato.
In altre parole, secondo gli scioperanti, il disegno legge di stabilità, che pure presenta provvedimenti di lungo respiro, avrebbe consentito, quanto meno, un mandato quadriennale per i giudici di pace in servizio, come promesso dal ministro”.
A proclamare l’astensione sono Unagipa e Angdp, sigle della magistratura onoraria associata, che rendono nota l’iniziativa attraverso una nota congiunta dei due presidenti nazionali .
Lo sciopero inizierà il 25 novembre e si protrarrà sino al 6 dicembre. I magistrati onorari scendono sul piede di guerra per protestare nei confronti del ministero della Giustizia contro la “mera proroga di un anno” del loro mandato.
In altre parole, secondo gli scioperanti, il disegno legge di stabilità, che pure presenta provvedimenti di lungo respiro, avrebbe consentito, quanto meno, un mandato quadriennale per i giudici di pace in servizio, come promesso dal ministro”.
A proclamare l’astensione sono Unagipa e Angdp, sigle della magistratura onoraria associata, che rendono nota l’iniziativa attraverso una nota congiunta dei due presidenti nazionali .
giovedì, novembre 07, 2013
Deontologia: La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.
“Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna; ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108
martedì, novembre 05, 2013
lunedì, novembre 04, 2013
LOCAZIONI: IN VIGORE LA NORMATIVA SULLA “MOROSITA’ INCOLPEVOLE”.
In una Circolare, la Confedilizia ha illustrato la normativa (in vigore dal 30/10/2013) e fornito istruzioni, operative ed interpretative, alle Associazioni territoriali aderenti.
Nella stessa l’Associazione della proprietà immobiliare sottolinea che la morosità incolpevole riguarda solo la fase dell’esecuzione degli sfratti ed è strettamente collegata all’ammissione al Fondo appositamente istituito per gli inquilini morosi incolpevoli.
La morosità incolpevole dovrà essere dettagliatamente definita sulla base di provvedimenti del Ministero infrastrutture e dei Comuni.
Solo all’esito della richiesta di ammissione a contributo scatterà la programmazione della graduazione ad opera dei Prefetti, che avrà carattere generale e – anche in base ad una sentenza della Corte costituzionale – non potrà interessare singoli casi.
Tutto il provvedimento riguarderà, comunque, i soli Comuni ammessi ai contributi del Fondo, che avrà una disponibilità di 20 milioni.
Nella stessa l’Associazione della proprietà immobiliare sottolinea che la morosità incolpevole riguarda solo la fase dell’esecuzione degli sfratti ed è strettamente collegata all’ammissione al Fondo appositamente istituito per gli inquilini morosi incolpevoli.
La morosità incolpevole dovrà essere dettagliatamente definita sulla base di provvedimenti del Ministero infrastrutture e dei Comuni.
Solo all’esito della richiesta di ammissione a contributo scatterà la programmazione della graduazione ad opera dei Prefetti, che avrà carattere generale e – anche in base ad una sentenza della Corte costituzionale – non potrà interessare singoli casi.
Tutto il provvedimento riguarderà, comunque, i soli Comuni ammessi ai contributi del Fondo, che avrà una disponibilità di 20 milioni.
Deontologia: Procedimento disciplinare di primo grado e c.d. “giusto processo”.
La pretesa discrezionalità dei Consigli degli Ordini giudicanti disciplinarmente in via amministrativa risulta oggettivamente moderata dalla garanzia del contraddittorio fin dall’apertura del procedimento disciplinare, dalle prerogative difensive dell’incolpato, anche in termini di possibile ricusazione dei componenti del COA giudicante e dall’impugnabilità della decisione, dapprima, avanti il Consiglio Nazionale Forense e, da ultimo, avanti le Sezioni Unite della Suprema Corte per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Ne consegue che detta discrezionalità non ha modo di sostanziarsi in un possibile abuso ex art. 111 Cost.
(Nel caso di specie, lamentando una eccessiva discrezionalità dei COA a causa dell’atipicità del fatto disciplinarmente rilevante e dell’assenza di una relativa sanzione specifica, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità costituzionale “di tutte le norme costituenti il meccanismo disciplinare” per violazione dell’art. 111 Cost. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondata la qlc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
Ne consegue che detta discrezionalità non ha modo di sostanziarsi in un possibile abuso ex art. 111 Cost.
(Nel caso di specie, lamentando una eccessiva discrezionalità dei COA a causa dell’atipicità del fatto disciplinarmente rilevante e dell’assenza di una relativa sanzione specifica, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità costituzionale “di tutte le norme costituenti il meccanismo disciplinare” per violazione dell’art. 111 Cost. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondata la qlc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105.
domenica, novembre 03, 2013
La figlia di Mubarak!
Quando Anna Maria Cancellieri diventò ministro dell’Interno, poi fu candidata al Quirinale, infine divenne ministro della Giustizia, il Fatto – come sempre – segnalò i suoi potenziali conflitti d’interessi familiari legati alla vecchia amicizia con la famiglia Ligresti, cliente da tempo immemorabile di procure, tribunali e patrie galere; e al ruolo del figlio Piergiorgio Peluso, alto dirigente prima di Unicredit, poi di Fonsai, infine di Telecom. In particolare ci occupammo della tragicommedia dei “braccialetti elettronici” per controllare i detenuti in libertà, un appalto di sette anni per centinaia di milioni rinnovato dal Viminale sotto la Cancellieri alla Telecom in cui andò a lavorare il pargolo.
Ma la parola conflitto d’interessi, dopo vent’anni di mitridatizzazione berlusconiana, suscita noia, fastidio, sbadigli. E morta lì.
Ora il conflitto d’interessi, da potenziale, diventa effettivo, concreto, reale: la ministra della Giustizia Cancellieri, amica dei Ligresti, telefona alla compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, appena arrestato per gravissimi reati finanziari insieme alle due figlie e a vari manager, per darle la sua solidarietà contro un provvedimento della magistratura che definisce “la fine del mondo”, “sono veramente dispiaciuta”, “c’è modo e modo”, “non è giusto”, “qualsiasi cosa io possa fare conta su di me”. Insomma, si mette a disposizione.
Ma non abbastanza per i gusti della Fragni, che si sfoga con la figlia: “Gli ho detto: ma non ti vergogni di farti vedere adesso? Tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona… Ecco, capito? ‘Ah, son dispiaciuta’… No, non si è dispiaciuti! Sono stati capaci di mangiare tutti”.
Fra questi anche il rampollo Peluso. Almeno secondo Giulia Ligresti, che prima dell’arresto lo accusava di aver “distrutto la compagnia” nei pochi mesi di permanenza ai vertici di Fonsai: solo che “invece di chiedergli i danni”, “in consiglio nessuno ha fiatato” quando si decise di liquidarlo con 3,6 milioni (lei dice addirittura 5) di buonuscita dopo appena un anno, “approvato all’unanimità, che se fosse stato il nome di qualcun altro…”. Resta da capire chi sia “la persona” che “ha messo lì” la ministra. Chi siano i “tutti” che hanno “mangiato”.
E in che senso il “nome” di Peluso gli abbia garantito tutti quei milioni. Basterebbe questo per consigliare alla ministra di andarsene.
Ma c’è molto di più, perché il 17 agosto, quando la richiesta di scarcerazione di Giulia Ligresti per motivi di salute (anoressia e rifiuto del cibo) viene inizialmente rigettata dal gip di Torino, la Fragni chiama il quasi-cognato Nino perché mobiliti “quella nostra amica”. Che è la ministra della Giustizia. Lui la chiama, lei risponde.
Poi telefona ai vicedirettori delle carceri, Cascini e Pagano, perché intervengano. Infine avverte via sms Nino Ligresti: “Ho fatto la segnalazione”.
La scena ricorda parecchio le telefonate di B. da Parigi alla Questura di Milano per far liberare Ruby, appena fermata per furto, e affidarla a Nicole Minetti.
E le chiamate di Nicola Mancino al consigliere di Napolitano, Loris D’Ambrosio, per influenzare o spostare l’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
Ma stavolta – diversamente dai funzionari della Questura e dal duo D’Ambrosio-Napolitano – Cascini e Pagano rispondono che non si può fare niente, se non affidarsi alle normali procedure giudiziarie.
E stoppano sul nascere le pressioni della ministra, che per questo unico motivo non giungeranno mai sul tavolo dei magistrati di Torino.
I quali decideranno autonomamente di scarcerare Giulia Ligresti per motivi di salute, come prevede la legge, dopo il suo patteggiamento, mentre tengono tuttora in carcere la sorella Jonella, che non è malata e non ha patteggiato: la prova che nessun favoritismo è stato fatto dalla Procura e dal gip ai Ligresti amici della ministra.
La quale, due giorni dopo l’uscita della notizia, ancora finge di non cogliere lo scandalo e dice di aver fatto “il mio dovere” a scopo “umanitario”.
Ma il dovere di un ministro, quando riceve una segnalazione, è quello di dirottare il segnalatore alle autorità competenti: che, essendo la legge uguale per tutti, non sono l’amica ministra, ma i giudici attraverso gli avvocati difensori.
Che queste cose finga di non capirle la signora Cancellieri è comprensibile: difende la poltrona e, se ci riesce, la reputazione.
Ma che non le capiscano i politici, almeno quelli del Pd che giudicano un abuso di potere le telefonate di B. per Ruby, è sconcertante.
Pigolano “richieste di chiarimenti” e balbettano giaculatorie sulla “trasparenza”, come se la lettura delle intercettazioni non fosse abbastanza chiara e trasparente.
Si trincerano dietro il fatto che la Cancellieri non è indagata (e chi se ne frega: oltre alla responsabilità penale, c’è anche quella politica e morale). Sventolano il comunicato della Procura di Torino che nega di aver subito pressioni dalla ministra: ma non perché non ci siano state, bensì soltanto perché furono stoppate prima.
Finirà che, per salvare la madrina della figlia di Ligresti, crederanno pure al padrino della nipote di Mubarak.
Marco Travaglio
Da Il Fatto Quotidiano del 02/11/2013.
Ma la parola conflitto d’interessi, dopo vent’anni di mitridatizzazione berlusconiana, suscita noia, fastidio, sbadigli. E morta lì.
Ora il conflitto d’interessi, da potenziale, diventa effettivo, concreto, reale: la ministra della Giustizia Cancellieri, amica dei Ligresti, telefona alla compagna di Salvatore Ligresti, Gabriella Fragni, appena arrestato per gravissimi reati finanziari insieme alle due figlie e a vari manager, per darle la sua solidarietà contro un provvedimento della magistratura che definisce “la fine del mondo”, “sono veramente dispiaciuta”, “c’è modo e modo”, “non è giusto”, “qualsiasi cosa io possa fare conta su di me”. Insomma, si mette a disposizione.
Ma non abbastanza per i gusti della Fragni, che si sfoga con la figlia: “Gli ho detto: ma non ti vergogni di farti vedere adesso? Tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona… Ecco, capito? ‘Ah, son dispiaciuta’… No, non si è dispiaciuti! Sono stati capaci di mangiare tutti”.
Fra questi anche il rampollo Peluso. Almeno secondo Giulia Ligresti, che prima dell’arresto lo accusava di aver “distrutto la compagnia” nei pochi mesi di permanenza ai vertici di Fonsai: solo che “invece di chiedergli i danni”, “in consiglio nessuno ha fiatato” quando si decise di liquidarlo con 3,6 milioni (lei dice addirittura 5) di buonuscita dopo appena un anno, “approvato all’unanimità, che se fosse stato il nome di qualcun altro…”. Resta da capire chi sia “la persona” che “ha messo lì” la ministra. Chi siano i “tutti” che hanno “mangiato”.
E in che senso il “nome” di Peluso gli abbia garantito tutti quei milioni. Basterebbe questo per consigliare alla ministra di andarsene.
Ma c’è molto di più, perché il 17 agosto, quando la richiesta di scarcerazione di Giulia Ligresti per motivi di salute (anoressia e rifiuto del cibo) viene inizialmente rigettata dal gip di Torino, la Fragni chiama il quasi-cognato Nino perché mobiliti “quella nostra amica”. Che è la ministra della Giustizia. Lui la chiama, lei risponde.
Poi telefona ai vicedirettori delle carceri, Cascini e Pagano, perché intervengano. Infine avverte via sms Nino Ligresti: “Ho fatto la segnalazione”.
La scena ricorda parecchio le telefonate di B. da Parigi alla Questura di Milano per far liberare Ruby, appena fermata per furto, e affidarla a Nicole Minetti.
E le chiamate di Nicola Mancino al consigliere di Napolitano, Loris D’Ambrosio, per influenzare o spostare l’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia.
Ma stavolta – diversamente dai funzionari della Questura e dal duo D’Ambrosio-Napolitano – Cascini e Pagano rispondono che non si può fare niente, se non affidarsi alle normali procedure giudiziarie.
E stoppano sul nascere le pressioni della ministra, che per questo unico motivo non giungeranno mai sul tavolo dei magistrati di Torino.
I quali decideranno autonomamente di scarcerare Giulia Ligresti per motivi di salute, come prevede la legge, dopo il suo patteggiamento, mentre tengono tuttora in carcere la sorella Jonella, che non è malata e non ha patteggiato: la prova che nessun favoritismo è stato fatto dalla Procura e dal gip ai Ligresti amici della ministra.
La quale, due giorni dopo l’uscita della notizia, ancora finge di non cogliere lo scandalo e dice di aver fatto “il mio dovere” a scopo “umanitario”.
Ma il dovere di un ministro, quando riceve una segnalazione, è quello di dirottare il segnalatore alle autorità competenti: che, essendo la legge uguale per tutti, non sono l’amica ministra, ma i giudici attraverso gli avvocati difensori.
Che queste cose finga di non capirle la signora Cancellieri è comprensibile: difende la poltrona e, se ci riesce, la reputazione.
Ma che non le capiscano i politici, almeno quelli del Pd che giudicano un abuso di potere le telefonate di B. per Ruby, è sconcertante.
Pigolano “richieste di chiarimenti” e balbettano giaculatorie sulla “trasparenza”, come se la lettura delle intercettazioni non fosse abbastanza chiara e trasparente.
Si trincerano dietro il fatto che la Cancellieri non è indagata (e chi se ne frega: oltre alla responsabilità penale, c’è anche quella politica e morale). Sventolano il comunicato della Procura di Torino che nega di aver subito pressioni dalla ministra: ma non perché non ci siano state, bensì soltanto perché furono stoppate prima.
Finirà che, per salvare la madrina della figlia di Ligresti, crederanno pure al padrino della nipote di Mubarak.
Marco Travaglio
Da Il Fatto Quotidiano del 02/11/2013.
sabato, novembre 02, 2013
CASO LIGRESTI, PER L’OUA QUELLA DEL MINISTRO CANCELLIERI È SENZA DUBBIO UNA CONDOTTA CENSURABILE: DIMISSIONI!
NICOLA MARINO, OUA: “NELLE CARCERI NON CI POSSONO ESSERE DETENUTI DI SERIE A CON IN SANTI IN PARADISO E ALTRI DI SERIE B SENZA DIRITTI. LE CONDIZIONI DI DETENZIONE SONO SPESSO DISUMANE PER I PRESUNTI PICCOLI DELINQUENTI, COSÌ COME PER I COLLETTI BIANCHI. ATTENDIAMO SPIEGAZIONI CONVINCENTI O LE DIMISSIONI DELLA GUARDASIGILLI. QUELLO DELLE TELEFONATE È UN PESSIMO VIZIO DELLA POLITICA ITALIANA”.
Duro il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura su quanto emerso nei verbali dell’inchiesta Fonsai in relazione all’interessamento del ministro Cancellieri, mediante diverse telefonate con la famiglia Ligresti, per le condizioni di detenzione di Giulia Ligresti.
Per il presidente dell’Oua, Nicola Marino, quella della Cancellieri, «è una condotta gravissima, un ennesimo episodio di “malapolitica” a tutela di una “potente” in gravi condizioni di salute (che sono la dimostrazione di un serio problema dei nostri istituti penitenziari), come è la figlia di Ligresti, in carcere da diversi mesi e ora ai domiciliari».
«Assistiamo – aggiunge - a una gestione opaca di una vicenda, in cui un malinteso senso dell’“amicizia” (oltretutto il figlio della Cancellieri, lavorava in Fondiaria, appunto), porta a un interessamento che, seppur si dimostrasse lecito, è decisamente censurabile».
«Le condizioni di detenzione – continua il presidente Oua - sono spesso disumane per i presunti piccoli delinquenti, così come per i colletti bianchi. Le telefonate del ministro, un pessimo e ricorrente vizio della politica italiana, necessitano di spiegazioni davvero convincenti in Parlamento, altrimenti attendiamo le dimissioni. Nelle carceri non ci possono essere detenuti di serie A, con i “santi in paradiso” e altri di serie B senza diritti».
«D’altronde questo è l’ennesimo errore del Guardasigilli – conclude Marino - come dimostrano le continue polemiche che l’hanno coinvolta in questi mesi, dal caso Ablyazov, la deportazione della famiglia kazaka, al fuorionda contro l’avvocatura, il famoso “me li tolgo dai piedi”».
Roma, 1 novembre 2013
Duro il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura su quanto emerso nei verbali dell’inchiesta Fonsai in relazione all’interessamento del ministro Cancellieri, mediante diverse telefonate con la famiglia Ligresti, per le condizioni di detenzione di Giulia Ligresti.
Per il presidente dell’Oua, Nicola Marino, quella della Cancellieri, «è una condotta gravissima, un ennesimo episodio di “malapolitica” a tutela di una “potente” in gravi condizioni di salute (che sono la dimostrazione di un serio problema dei nostri istituti penitenziari), come è la figlia di Ligresti, in carcere da diversi mesi e ora ai domiciliari».
«Assistiamo – aggiunge - a una gestione opaca di una vicenda, in cui un malinteso senso dell’“amicizia” (oltretutto il figlio della Cancellieri, lavorava in Fondiaria, appunto), porta a un interessamento che, seppur si dimostrasse lecito, è decisamente censurabile».
«Le condizioni di detenzione – continua il presidente Oua - sono spesso disumane per i presunti piccoli delinquenti, così come per i colletti bianchi. Le telefonate del ministro, un pessimo e ricorrente vizio della politica italiana, necessitano di spiegazioni davvero convincenti in Parlamento, altrimenti attendiamo le dimissioni. Nelle carceri non ci possono essere detenuti di serie A, con i “santi in paradiso” e altri di serie B senza diritti».
«D’altronde questo è l’ennesimo errore del Guardasigilli – conclude Marino - come dimostrano le continue polemiche che l’hanno coinvolta in questi mesi, dal caso Ablyazov, la deportazione della famiglia kazaka, al fuorionda contro l’avvocatura, il famoso “me li tolgo dai piedi”».
Roma, 1 novembre 2013
venerdì, novembre 01, 2013
Deontologia: illecito dare del “profano” al collega.
“Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato subentrato nella difesa aveva dichiarato di dissociarsi dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni tecniche specifiche, che induce il profano in errore”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura)”.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99.
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