lunedì, aprile 15, 2013
C.O.A. SALERNO: GEOGRAFIA GIUDIZIARIA ED ACCORPAMENTO SEZIONI DISTACCATE (CONFERENZA STAMPA IL 19 APRILE 2013).
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno ha convocato una conferenza stampa per il giorno venerdì 19 aprile 2013, alle ore 11,00, che si terrà presso l'Aula Parrilli del Tribunale di Salerno, per trattare argomenti concernenti gli spazi giudiziari, e la corretta e tempestiva applicazione della normativa vigente, che prevede l'accorpamento, alla sede centrale, delle sezioni distaccate del Tribunale di Salerno (Amalfi, Eboli e Montecorvino Rovella), nonchè lo stato di realizzazione della Cittadella Giudiziaria.
sabato, aprile 13, 2013
venerdì, aprile 12, 2013
La relazione dei Saggi sulla giustizia: rispunta la mediaconciliazione obbligatoria!
Instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione.
E' questa una delle misure suggerite dai Saggi, in materia di Amministrazione della Giustizia, nel Capitolo V della Relazione finale sulle riforme istituzionali, punto che non mancherà di suscitare polemiche con le rappresentanze forensi.
La relazione propone inoltre il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi, il contenimento della durata della fase delle indagini preliminari, la revisione delle norme sulla contumacia, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione per imputazioni molto lievi.
Altre indicazioni dei Saggi riguardano: depenalizzazioni e pene alternative alla detenzione per ridurre il sovraffollamento carcerario; potenziamento delle strutture giudiziarie; istituzione del c.d. ufficio del processo; potenziamento delle banche dati e dell’informatizzazione degli uffici; divieto per il magistrato di candidarsi nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni e di tornare a esercitare le funzioni nei luoghi ove si è candidato o è stato eletto, nonchè di assumere responsabilità di governo regionale o locale nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni; limiti alla divulgazione delle intercettazioni delle conversazioni affinché il diritto dei cittadini a essere informati non costituisca il pretesto per la lesione di diritti fondamentali della persona.
E' questa una delle misure suggerite dai Saggi, in materia di Amministrazione della Giustizia, nel Capitolo V della Relazione finale sulle riforme istituzionali, punto che non mancherà di suscitare polemiche con le rappresentanze forensi.
La relazione propone inoltre il rispetto effettivo di tempi ragionevoli di durata dei processi, il contenimento della durata della fase delle indagini preliminari, la revisione delle norme sulla contumacia, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione per imputazioni molto lievi.
Altre indicazioni dei Saggi riguardano: depenalizzazioni e pene alternative alla detenzione per ridurre il sovraffollamento carcerario; potenziamento delle strutture giudiziarie; istituzione del c.d. ufficio del processo; potenziamento delle banche dati e dell’informatizzazione degli uffici; divieto per il magistrato di candidarsi nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni e di tornare a esercitare le funzioni nei luoghi ove si è candidato o è stato eletto, nonchè di assumere responsabilità di governo regionale o locale nei luoghi ove ha esercitato le sue funzioni; limiti alla divulgazione delle intercettazioni delle conversazioni affinché il diritto dei cittadini a essere informati non costituisca il pretesto per la lesione di diritti fondamentali della persona.
giovedì, aprile 11, 2013
mercoledì, aprile 10, 2013
lunedì, aprile 08, 2013
Danno biologico: congelato decreto ammazza risarcimenti.
(Comunicato stampa Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada)
PROPOSTA DA AIFVS UNA REVISIONE INTEGRALE DELLE TABELLE DI RISARCIMENTO PER LE LESIONI GRAVI. DENUNCIATA DALLA AIFVS LA MANCATA RIDUZIONE DEI PREMI RC AUTO IN DIECI ANNI PER EFFETTO DELLA DIMINUZIONE DEL 40% DEGLI INCIDENTI STRADALI.Il Ministero della Salute ha incontrato la Presidente della AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) Giuseppa Cassaniti con una delegazione di giuristi ed economisti. Dopo una esposizione tecnica giuridica ed economica sugli effetti impopolari e nefandi per le Vittime della Strada e della Malasanità dello schema di decreto “taglia risarcimenti” per i danni gravi alla persona è stata presa in considerazione la possibilità di congelarne l’approvazione ed apportare una integrale revisione del schema di decreto
In particolare è stato proposto da AIFVS di ancorare i valori risarcitori alle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate nel marzo 2013 e di introdurre una nuova formulazione delle tabelle medico legali in linea con gli ultimi aggiornamenti evolutivi scientifici e metodologici. Durante l’incontro è stata inoltre denunciata la posizione di ANIA per il tentativo di trasformare il risarcimento in indennizzo.
La AIFVS ha chiesto al Ministro di rispettare la volontà del legislatore dato che la Camera dei Deputati con la Mozione Pisicchio ha impegnato il Governo a ritirare il provvedimento ed a definire un nuovo regolamento utilizzando come valido criterio di riferimento i valori previsti nelle tabelle del tribunale di Milano.
La AIFVS ha denunciato al Ministro la falsa prospettazione da parte dell’ANIA di incertezze applicative delle tabelle del Tribunale di Milano che nel 2013 sono applicate in modo omogeneo secondo le indicazioni della Cassazione da tutti i Tribunali italiani.
La Aifvs a conferma della ingiustizia e della inutilità del decreto ammazza risarcimenti ha denunciato al Ministro anche la falsa prospettata previsione di riduzione dei premi rc auto del 4/5% se i risarcimenti verranno dimezzati per legge che non rivela e non considera la diminuzione degli incidenti stradali negli ultimi dieci anni che invece ha già enormemente e complessivamente ridotto i risarcimenti da parte delle imprese di assicurazioni che contemporaneamente hanno alzato i premi rc auto aumentando i profitti come ha confermato l’indagine IC 42 di AGCM dell’antitrust sul settore assicurativo.
Iniziative di protesta dell’Oua contro il taglio dei tribunali: a maggio due giorni di sciopero.
In esito all’incontro nazionale organizzato a Roma il 6 aprile dall’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) contro la revisione della geografia giudiziaria, sono state annunciate, per maggio, due giornate di astensione degli avvocati, accompagnati da una manifestazione nazionale sempre nella Capitale.
L’iniziativa di protesta è stata condivisa in un documento redatto a conclusione dell’incontro in cui si chiede, espressamente, la sospensione immediata della revisione della geografia giudiziaria che entrerà a regime il 13 settembre 2013.
Nicola Marino, presidente dell’Oua, definisce quella intrapresa come una “battaglia di civiltà e di buonsenso per tutelare la giustizia di prossimità ed evitare di far precipitare nel caos la nostra già malandata macchina giudiziaria”.
Ed infatti – prosegue Marino – la revisione della geografia giudiziaria costituisce una “riforma spot, con i piedi di argilla, destinata a franare e, quindi, a ingolfare il sistema, a fronte di risparmi risibili nel breve periodo e perdite nel medio-lungo”.
sabato, aprile 06, 2013
venerdì, aprile 05, 2013
Anf, da cestinare il decreto “ammazza risarcimenti”.
“Il decreto proposto dal governo Monti, in circolazione in queste ore, che abbatte del 50% i risarcimenti per i danni alle persone, vittime della strada e della malasanità, è semplicemente da cestinare, un sopruso perpetrato a danno dei cittadini e a favore dei gruppi assicurativi. Il Governo Monti, in stato di incerta prorogatio, non è legittimato ad incidere così pesantemente sulla vita e la salute dei cittadini. L’auspicio è che il provvedimento non venga riproposto nel prossimo Consiglio dei Ministri.”
Lo dichiara Ester Perifano, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense. "Il Dpr - continua Perifano - minimizza i valori del risarcimento delle vittime della strada e della malasanità che hanno subito lesioni gravi o gravissime, sulla base di una tabella che è una vera e propria 'ammazza risarcimenti'. Se il decreto fosse approvato gli importi risarcitori si ridurrebbero drammaticamente, con conseguenze non accettabili. Oggi un giovane di 35 anni che subisce la perdita totale dell’avambraccio o totale di una mano è risarcito, come previsto dalle tabelle applicate dal Tribunale di Milano e nella gran parte delle corti italiane, con un ammontare, che include anche il danno morale, da un minimo di 63.659 euro fino a 454.000 euro.”
“Domani l'ipotesi predisposta dal governo Monti - sottolinea Perifano - dimezzerebbe questo indennizzo. I valori attuali non sono assolutamente incerti aleatori o indefiniti, essendo stilati dal Tribunale di Milano che ha aggiornato le proprie tabelle recentemente e che sono considerate complessivamente adeguate. Al Governo, infine - conclude Perifano - vogliamo ricordare che è necessario difendere il diritto delle vittime al giusto risarcimento e non gli interessi particolari delle compagnie assicurative.”
Lo dichiara Ester Perifano, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense. "Il Dpr - continua Perifano - minimizza i valori del risarcimento delle vittime della strada e della malasanità che hanno subito lesioni gravi o gravissime, sulla base di una tabella che è una vera e propria 'ammazza risarcimenti'. Se il decreto fosse approvato gli importi risarcitori si ridurrebbero drammaticamente, con conseguenze non accettabili. Oggi un giovane di 35 anni che subisce la perdita totale dell’avambraccio o totale di una mano è risarcito, come previsto dalle tabelle applicate dal Tribunale di Milano e nella gran parte delle corti italiane, con un ammontare, che include anche il danno morale, da un minimo di 63.659 euro fino a 454.000 euro.”
“Domani l'ipotesi predisposta dal governo Monti - sottolinea Perifano - dimezzerebbe questo indennizzo. I valori attuali non sono assolutamente incerti aleatori o indefiniti, essendo stilati dal Tribunale di Milano che ha aggiornato le proprie tabelle recentemente e che sono considerate complessivamente adeguate. Al Governo, infine - conclude Perifano - vogliamo ricordare che è necessario difendere il diritto delle vittime al giusto risarcimento e non gli interessi particolari delle compagnie assicurative.”
TABELLE PER IL RISARCIMENTO DANNI: PER AIGA UNO SCEMPIO A CARICO DEI CITTADINI.
“Lo schema del Decreto del Presidente della Repubblica, contenente gli importi da riconoscere ai danneggiati in caso di sinistro stradale o responsabilità medica, costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali delle persone ed un evidente regalo alle Compagnie Assicuratrici”.
A dichiararlo è Dario Greco, leader dei Giovani Avvocati. “Lo schema – prosegue Greco – è l’ennesima misura che dietro l’intento di calmierare i prezzi, nasconde un maggior guadagno per le Compagnie Assicuratrici.
Del resto, già in passato altri interventi (indennizzo diretto e liberalizzazione delle tariffe per i servizi professionali, ad esempio) si sono rilevati inidonei ad abbassare i costi delle polizze e quindi di esclusivo vantaggio per i poteri forti del nostro Paese “.
“L’AIGA – conclude il Presidente Greco – chiede che immediatamente si torni indietro e che l’emanando Decreto contenga esclusivamente gli orientamenti già elaborati dai Giudici”.
A dichiararlo è Dario Greco, leader dei Giovani Avvocati. “Lo schema – prosegue Greco – è l’ennesima misura che dietro l’intento di calmierare i prezzi, nasconde un maggior guadagno per le Compagnie Assicuratrici.
Del resto, già in passato altri interventi (indennizzo diretto e liberalizzazione delle tariffe per i servizi professionali, ad esempio) si sono rilevati inidonei ad abbassare i costi delle polizze e quindi di esclusivo vantaggio per i poteri forti del nostro Paese “.
“L’AIGA – conclude il Presidente Greco – chiede che immediatamente si torni indietro e che l’emanando Decreto contenga esclusivamente gli orientamenti già elaborati dai Giudici”.
giovedì, aprile 04, 2013
Appello civile: l’iscrizione a ruolo con velina è una mera irregolarità.
Cassazione Civile Sezione Sesta
Ordinanza n. 7451 del 25 marzo 2013.
“Le conseguenze della scelta del legislatore di applicare la sanzione della improcedibilità, che significano sottrazione dell'inosservanza delle forme al regime delle nullità e, quindi, esclusione dell'operatività del principio della sanatoria per l'eventuale configurabilità di una fattispecie di raggiungimento dello scopo, si giustificano soltanto per il caso di costituzione mancata entro il termine, cioè che non sia mai avvenuta, o sia avvenuta successivamente ad esso.Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l'osservanza delle forme evocate nel primo comma dell'art.347, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono, viceversa, al regime delle nullità di cui all'art.156 cpc e ss., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo e ciò anche attraverso l'esame di atti distinti o di comportamenti successivi rispetto a quello entro il quale la costituzione doveva avvenire. In questa prospettiva, premesso il rilievo che, essendo il controllo sulla procedibilità demandato alla prima udienza di trattazione - siccome previsto dall'art.350 cpc, comma 2, - non risulta conferente l'osservazione della decisione sopra ricordata che la costituzione con la copia non notificata mette il giudice nell'impossibilità di controllare la procedibilità sotto il profilo della effettiva proposizione dell'impugnazione: invero, atteso che il controllo dev'essere fatto alla detta udienza, si comprende come la constatazione solo in essa, della conformità della copia (la velina), con cui l'appellante si è costituito, all'originale che egli produca in quella udienza, consente di ritenere che lo scopo della costituzione quo ad deposito dell'originale della citazione notificata, mancante al momento della costituzione, ma non prescritta a pena di improcedibilità, risulti raggiunto attraverso la constatazione che la copia è conforme all'originale.
Solo in caso di difformità dall'originale oppure in caso di mancato deposito della copia notificata senza alcuna richiesta o allegazione di ragioni giustificative di una richiesta di rinvio per produrla, emerge che la costituzione mediante il deposito della copia è priva di rispondenza con la vocatio in ius siccome espressa nella citazione notificata e risulta, quindi, che riguardo a quest'ultima nessuna costituzione tempestiva vi è stata.
L'appello, per come incardinato presso il giudice d'appello risulta, pertanto, in questo caso improcedibile. Il fatto che l'improcedibilità emerga solo alla prima udienza di trattazione, essendo questo il momento in cui il relativo controllo dev'essere fatto, non contraddice del resto l'indisponibilità della sanzione da parte del giudice in essa espressa, perché il giudice ne rileva le condizioni alla prima udienza di trattazione, ma con riferimento al momento entro il quale l'adempimento previsto a pena di improcedibilità - cioè la costituzione e non le sue forme - doveva compiersi.
D'altro canto, alla prima udienza di cui all'art.350 cpc, comma 2, (e, comunque, alla prima udienza del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica, giudice dell'appello sulle sentenze dei giudici di pace), poiché la legge prevede che il controllo della regolarità della costituzione e, quindi, delle ritualità delle sue forme, debba essere compiuto in essa, il giudice, di fronte alla mancata produzione in cancelleria nelle more fra l'iscrizione tempestiva con la velina e l'udienza oppure alla mancata produzione direttamente in udienza, potrà a questo punto, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del procedimento ai sensi dell'art.175 cpc, comma 1, e, particolarmente del sollecito svolgimento del processo, assegnare un termine alla parte appellante a norma dell'art.152 cpc, sì da scongiurare manovre dilatorie, nel quale caso al termine - in quanto ordinatorio e fissato dal giudice - sarà applicabile il regime di cui all'art.154 cpc.
Questa gestione della vicenda esclude la preoccupazione che traspare tra le righe dall'orientamento degli uffici di merito che insistentemente mostra di essere contrario alla ricostruzione qui prospettata, dovendo fare i conti con il probabile fisiologico ritardo nella restituzione degli atti introduttivi notificato al foro, specie nei grandi centri urbani."
martedì, aprile 02, 2013
TAGLIARISARCIMENTI: LA COMMISSIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'OUA SCRIVE A NAPOLITANO.
Ecc.mo Sig. Presidente Giorgio Napolitano,
le Vittime della strada e le Vittime della Malasanità ripongono in Lei la massima fiducia e sono certi che, quale ultimo baluardo degli Italiani, si opporrà con energia all'iniquo e scellerato decreto predisposto, invero illegittimamente, dal Governo Monti.
Ci riferiamo alla tabella taglia risarcimenti dei danni alla persona, una tabella che riduce del 50 % e anche più i risarcimenti spettanti ai macrolesi, una tabella vergognosa che umilia la dignità dei danneggiati e di tutti gli Italiani che dovessero subire un grave danno alla propria salute.
Non chiuda, Signor Presidente, il suo settennato avallando un simile provvedimento volto solo a favorire gli interessi economici della assicurazioni e delle banche, calpestando i diritti garantiti dalla Costituzione che Ella ha sempre strenuamente difeso.
Non firmi il decreto Signor Presidente.
Commissione R.C OUA
le Vittime della strada e le Vittime della Malasanità ripongono in Lei la massima fiducia e sono certi che, quale ultimo baluardo degli Italiani, si opporrà con energia all'iniquo e scellerato decreto predisposto, invero illegittimamente, dal Governo Monti.
Ci riferiamo alla tabella taglia risarcimenti dei danni alla persona, una tabella che riduce del 50 % e anche più i risarcimenti spettanti ai macrolesi, una tabella vergognosa che umilia la dignità dei danneggiati e di tutti gli Italiani che dovessero subire un grave danno alla propria salute.
Non chiuda, Signor Presidente, il suo settennato avallando un simile provvedimento volto solo a favorire gli interessi economici della assicurazioni e delle banche, calpestando i diritti garantiti dalla Costituzione che Ella ha sempre strenuamente difeso.
Non firmi il decreto Signor Presidente.
Commissione R.C OUA
sabato, marzo 30, 2013
giovedì, marzo 28, 2013
mercoledì, marzo 27, 2013
LIQUIDAZIONE SPESE NEI GIUDIZI INNANZI AL GDP, PER CAUSE IL CUI VALORE NON ECCEDE € 1.100,00 (Questione di legittimità costituzionale).
[Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Dott. Nicola Lombardi, ordinanza del 25 marzo 2013]
Il Giudice di Pace di Mercato S. Severino nella causa avente un valore di Euro 29,31, con l’ordinanza emessa in data 25/3/2013, ritenendo che “Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dipendendo, la liquidazione delle spese, dalla legittimità o meno del limite imposto” dalla norma, ha sollevato questione di “legittimità costituzionale dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 82 c.p.c. siccome in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione”, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e “la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio da quem”. Nell’Ordinanza, tra l’altro si legge: “(…) escluso il ricorso alla ipotesi di compensazione delle spese, in ordine alla quale anche la Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che l’esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (cfr. tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto, anche facendo applicazione dei nuovi parametri vigenti in materia di liquidazione di competenze legali, questo Giudicante, pur ritenendo di contenere entro valori minimi il compenso spettante al professionista, considerato il modesto valore, in nessun caso liquiderebbe l’importo di euro 29,31, importo che appare certamente esiguo per rappresentare un giusto ristoro delle spese che certamente verrebbe sostenuto direttamente dalla parte che si è rivolta ad un soggetto esercente la professione legale, il quale , a sua volta, deve necessariamente ricevere una remunerazione rapportata alla qualità e quantità del servizio reso, giusta disposto di cui all’art. 2233 co. 2 c.c. e dell’art. 13 della nuova legge sull’ordinamento forense, in G.U. n.15 del 18.1.2013, pena , in caso contrario la violazione dell’art. 36 Cost. (…..)”.
martedì, marzo 26, 2013
Soppressione Tribunali: per il CNF serve una proroga.
Il Consiglio nazionale forense ha inviato una lettera al ministro della Giustizia affinché, con il Parlamento, provveda a una congrua proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 155/2012 con la soppressione di 31 tribunali e 220 sedi distaccate.
La richiesta è stata avanzata formalmente , dopo valutazione attenta, nella seduta amministrativa di venerdì 22 marzo, dei possibili scenari conseguenti ai numerosi ricorsi di incostituzionalità della normativa che pendono dinanzi alla Corte Costituzionale.
Questioni d’opportunità, dunque, suggerirebbero di attendere gli esiti dei giudizi costituzionali per evitare possibili, se non addirittura probabili, impasse istituzionali; e, nel frattempo, di promuovere un progetto di revisione della geografia giudiziaria che garantisca il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.
Il Cnf ricorda infatti che l’8 ottobre 2013, cioé appena poco più di 20 giorni dopo l’entrata in vigore della soppressione delle sedi giudiziarie, sarà discussa davanti alla Consulta la questione di legittimità del decreto legislativo 155/2012, sollevato dal Tribunale di Pinerolo, prima di una nutrita serie di questioni pendenti presso la Consulta.
Anche i giudici del lavoro stanno affrontando numerosi ricorsi da parte di dipendenti amministrativi contro le procedura di interpello.
Mentre, dunque, vi sono molte questioni pendenti davanti ai giudici di merito e di legittimità, “circostanza ancor più discutibili e grave”, vengono autorizzati trasferimenti di giudici togati dagli uffici sopprimendi ad altre sedi extradistrettuali.
Un’accelerazione che il CNF censura, condividendo preoccupazione e disagio che affligge gli operatori di giustizia e i cittadini dei territori interessati: “In questo modo, da un lato l’accesso alla giurisdizione viene compromesso ben prima delle soppressioni e, dall’altro, si calpesta il diritto dei cittadini di quelle circoscrizioni ai servizi loro dovuti”.
La richiesta è stata avanzata formalmente , dopo valutazione attenta, nella seduta amministrativa di venerdì 22 marzo, dei possibili scenari conseguenti ai numerosi ricorsi di incostituzionalità della normativa che pendono dinanzi alla Corte Costituzionale.
Questioni d’opportunità, dunque, suggerirebbero di attendere gli esiti dei giudizi costituzionali per evitare possibili, se non addirittura probabili, impasse istituzionali; e, nel frattempo, di promuovere un progetto di revisione della geografia giudiziaria che garantisca il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.
Il Cnf ricorda infatti che l’8 ottobre 2013, cioé appena poco più di 20 giorni dopo l’entrata in vigore della soppressione delle sedi giudiziarie, sarà discussa davanti alla Consulta la questione di legittimità del decreto legislativo 155/2012, sollevato dal Tribunale di Pinerolo, prima di una nutrita serie di questioni pendenti presso la Consulta.
Anche i giudici del lavoro stanno affrontando numerosi ricorsi da parte di dipendenti amministrativi contro le procedura di interpello.
Mentre, dunque, vi sono molte questioni pendenti davanti ai giudici di merito e di legittimità, “circostanza ancor più discutibili e grave”, vengono autorizzati trasferimenti di giudici togati dagli uffici sopprimendi ad altre sedi extradistrettuali.
Un’accelerazione che il CNF censura, condividendo preoccupazione e disagio che affligge gli operatori di giustizia e i cittadini dei territori interessati: “In questo modo, da un lato l’accesso alla giurisdizione viene compromesso ben prima delle soppressioni e, dall’altro, si calpesta il diritto dei cittadini di quelle circoscrizioni ai servizi loro dovuti”.
lunedì, marzo 25, 2013
domenica, marzo 24, 2013
Tar Salerno respinge il ricorso per mantenimento Sezione di Amalfi del Tribunale.
Sì all’inizio del trasferimento dei processi da Amalfi a Salerno. Lo ha stabilito il Tar Salerno, respingendo la domanda cautelare presentata da avvocati e cancellieri contro il decreto emesso il 13 febbraio dal Presidente del Tribunale di Salerno che, dopo gli accorpamenti varati dal Governo, disponeva l’immediata trattazione nella sede centrale di Salerno dei procedimenti locatizi e cautelari, che sarebbero stati invece di competenza della sezione distaccata di Amalfi.
A ricorrere al TAR sono stati l’associazione “Avvocati Costiera Amalfitana” e oltre trenta tra legali e cancellieri. I giudici amministrativi hanno però deciso che il provvedimento è legittimo, perché “risultano rappresentate particolari esigenze giustificative finalizzate ad un migliore funzionamento del servizio giustizia” e perché l’accentramento si riferisce “a gruppi omogenei di procedimenti, atteso che non vi è un generalizzato trasferimento di tutta la materia civile ma, come si evince dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotti dalla difesa erariale, di parte non preponderante del contenzioso civile”.
A ricorrere al TAR sono stati l’associazione “Avvocati Costiera Amalfitana” e oltre trenta tra legali e cancellieri. I giudici amministrativi hanno però deciso che il provvedimento è legittimo, perché “risultano rappresentate particolari esigenze giustificative finalizzate ad un migliore funzionamento del servizio giustizia” e perché l’accentramento si riferisce “a gruppi omogenei di procedimenti, atteso che non vi è un generalizzato trasferimento di tutta la materia civile ma, come si evince dalle argomentazioni e dalla documentazione prodotti dalla difesa erariale, di parte non preponderante del contenzioso civile”.
sabato, marzo 23, 2013
venerdì, marzo 22, 2013
Interessi nazionali e nichilismo politico.
La vicenda dei due marò italiani, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, ormai è il segno di questa Italia che è emersa dai risultati elettorali delle scorse elezioni.
Non si poteva pretendere che un Parlamento (e faccio ormai fatica ad usare la “maiuscola”) composto da maggioranze provenienti dalle esperienze dei cc.dd. centri sociali, dalla “non politica” (intesa come inconsapevolezza del ruolo istituzionale da svolgere), dall’area della contestazione più accesa e finanche dal terzomondismo antioccidentale, confermasse o offrisse sostegno alla decisione assunta dal Ministro degli Esteri italiano di non far ritornare in India i nostri soldati.
Probabilmente, a fondamento di quella scelta vi erano informazioni riservate sull’esito di un probabile verdetto di condanna a morte (che senso, infatti, può avere oggi l’assicurazione del Governo indiano che il tribunale speciale che giudicherà i nostri marò “non applicherà la pena di morte” ?), ragion per cui, forse, il braccio di ferro tra il Governo indiano e quello italiano ha avuto, per lo meno, l’esito positivo di escludere una condanna capitale.
Nessuno, però, ha adeguatamente posto l’accento sulla “sproporzione” delle reazioni avute dalla controparte indiana: il sequestro del nostro ambasciatore resta un atto illegittimo – per altro mai accaduto se non nell’Iran komeinista – che viola tutte le regole e le convenzioni internazionali.
Il silenzio della politica è stato sul tema assordante: che fiducia possiamo riporre in Bersani, che, pur autoproclamandosi leader europeista con radici nel mondo occidentale, per accattivarsi le simpatie della galassia variopinta dei parlamentari di Sel o del Movimento 5 stelle, non ha detto una parola !!
In effetti, mentre l’India avrebbe dovuto assicurare con le proprie forze di polizia e della marina la navigazione nelle sue stesse acque territoriali (e ciò non ha fatto, consentendo il proliferare della pirateria ), il Governo italiano si è visto costretto a far scortare le navi mercantili italiane da forze militari speciali.
Nel corso della navigazione in acque territoriali internazionali, i nostri militari hanno intimato l’alt ad un’imbarcazione che pericolosamente si avvicinava alla nave scortata, in assenza di riscontro hanno utilizzato il deterrente armato.
Si tratta di un comportamento che risponde alle cc.dd. regole di ingaggio, e risulta conforme alla normativa internazionale per il contrasto della pirateria.
Al più il comportamento dei militari dovrebbe essere considerato come “comportamento colposo”, con tutte le conseguenze che tale situazione soggettiva riveste nel diritto penale moderno (ma quello indiano può essere considerato tale ?).
Inoltre, il fatto è avvenuto in acque internazionali e su nave battente bandiera italiana, ed in ogni caso iscritta nel Registro navale italiana, sì che la competenza a giudicare i fatti rientra, come da disciplina di diritto internazionale della navigazione, nella giurisdizione italiana. Come si vede, resta giuridicamente fondata la richiesta di istituire un tribunale internazionale (dunque,non solo indiano) speciale.
A fronte di questa legittima pretesa, il Governo indiano ha dato ascolto alle spinte nazionalistiche, ad una parte del’opinione pubblica che addirittura chiede la condanna a morte dei nostri soldati, in ciò ben consapevolezza della debolezza del Governo italiano, dell’assoluta inesistenza di una classe politica e parlamentare capace di difendere la dignità e gli interessi dell’Italia.
Quello che accadrà ai nostri soldati si spiega in questo contesto, e, purtroppo, nulla di buono immagino possiamo aspettarci !!
Non si poteva pretendere che un Parlamento (e faccio ormai fatica ad usare la “maiuscola”) composto da maggioranze provenienti dalle esperienze dei cc.dd. centri sociali, dalla “non politica” (intesa come inconsapevolezza del ruolo istituzionale da svolgere), dall’area della contestazione più accesa e finanche dal terzomondismo antioccidentale, confermasse o offrisse sostegno alla decisione assunta dal Ministro degli Esteri italiano di non far ritornare in India i nostri soldati.
Probabilmente, a fondamento di quella scelta vi erano informazioni riservate sull’esito di un probabile verdetto di condanna a morte (che senso, infatti, può avere oggi l’assicurazione del Governo indiano che il tribunale speciale che giudicherà i nostri marò “non applicherà la pena di morte” ?), ragion per cui, forse, il braccio di ferro tra il Governo indiano e quello italiano ha avuto, per lo meno, l’esito positivo di escludere una condanna capitale.
Nessuno, però, ha adeguatamente posto l’accento sulla “sproporzione” delle reazioni avute dalla controparte indiana: il sequestro del nostro ambasciatore resta un atto illegittimo – per altro mai accaduto se non nell’Iran komeinista – che viola tutte le regole e le convenzioni internazionali.
Il silenzio della politica è stato sul tema assordante: che fiducia possiamo riporre in Bersani, che, pur autoproclamandosi leader europeista con radici nel mondo occidentale, per accattivarsi le simpatie della galassia variopinta dei parlamentari di Sel o del Movimento 5 stelle, non ha detto una parola !!
In effetti, mentre l’India avrebbe dovuto assicurare con le proprie forze di polizia e della marina la navigazione nelle sue stesse acque territoriali (e ciò non ha fatto, consentendo il proliferare della pirateria ), il Governo italiano si è visto costretto a far scortare le navi mercantili italiane da forze militari speciali.
Nel corso della navigazione in acque territoriali internazionali, i nostri militari hanno intimato l’alt ad un’imbarcazione che pericolosamente si avvicinava alla nave scortata, in assenza di riscontro hanno utilizzato il deterrente armato.
Si tratta di un comportamento che risponde alle cc.dd. regole di ingaggio, e risulta conforme alla normativa internazionale per il contrasto della pirateria.
Al più il comportamento dei militari dovrebbe essere considerato come “comportamento colposo”, con tutte le conseguenze che tale situazione soggettiva riveste nel diritto penale moderno (ma quello indiano può essere considerato tale ?).
Inoltre, il fatto è avvenuto in acque internazionali e su nave battente bandiera italiana, ed in ogni caso iscritta nel Registro navale italiana, sì che la competenza a giudicare i fatti rientra, come da disciplina di diritto internazionale della navigazione, nella giurisdizione italiana. Come si vede, resta giuridicamente fondata la richiesta di istituire un tribunale internazionale (dunque,non solo indiano) speciale.
A fronte di questa legittima pretesa, il Governo indiano ha dato ascolto alle spinte nazionalistiche, ad una parte del’opinione pubblica che addirittura chiede la condanna a morte dei nostri soldati, in ciò ben consapevolezza della debolezza del Governo italiano, dell’assoluta inesistenza di una classe politica e parlamentare capace di difendere la dignità e gli interessi dell’Italia.
Quello che accadrà ai nostri soldati si spiega in questo contesto, e, purtroppo, nulla di buono immagino possiamo aspettarci !!
Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia
Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Salerno
L’OUA HA INCONTRATO OGGI IL CNF SULLA REVISIONE DEI PARAMETRI DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI E SI RIVOLGE AL MINISTERO CON UNA POSIZIONE UNITARIA: URGENTE VARARE IL DECRETO CORRETTIVO.
Positivo incontro, oggi, tra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense sulla richiesta di una revisione urgente dei parametri dei compensi degli avvocati.
Alla riunione erano presenti i presidenti di Oua e Cnf, Nicola Marino e Guido Alpa e i segretari Paolo Maldari e Andrea Mascherin, nonché i componenti del Centro Studi del Cnf.
Alla fine dei lavori, il presidente Nicola Marino ha sottolineato, «l’unitarietà della posizione dell’avvocatura, con la richiesta al ministro Severino di varare un decreto correttivo che modifichi i parametri ora vigenti sulla base dell’accordo raggiunto il novembre scorso con la stessa Oua e le Associazioni Forensi».
Marino ha chiarito, «che la legge professionale non impedisce questo processo, dato che le norme transitorie lo prevedono, anche senza la formulazione di pareri da parte del Consiglio Nazionale Forense. Peraltro, lo stesso Centro studi del Cnf ha confermato la sostenibilità della corretta interpretazione giuridica fornita dall’Oua. Non comprendiamo, quindi, le resistenze del Ministro che, oltretutto, non ha fornito motivazioni obiettive per la sua ferma opposizione».
«Non solo – continua - vogliamo ricordare, sgomberando il campo dalle passate polemiche, che quando si vararono i precedenti e punitivi parametri, il Ministero di Via Arenula non consultò nessuno».
«Ma ora – conclude Marino – è giunto il momento di voltar pagina e di guardare in avanti con l’obiettivo di tutelare adeguatamente gli avvocati. Serve solo la volontà politica da parte del ministro Severino. Oggi, intanto, con il Cnf abbiamo anche condiviso la necessità di velocizzare l’iter previsto dalla legge professionale per la definizione dei nuovi regolamenti, ora in attesa dei pareri dell’Oua, degli Ordini e delle Associazioni».
Roma, 22 marzo 2013
Alla riunione erano presenti i presidenti di Oua e Cnf, Nicola Marino e Guido Alpa e i segretari Paolo Maldari e Andrea Mascherin, nonché i componenti del Centro Studi del Cnf.
Alla fine dei lavori, il presidente Nicola Marino ha sottolineato, «l’unitarietà della posizione dell’avvocatura, con la richiesta al ministro Severino di varare un decreto correttivo che modifichi i parametri ora vigenti sulla base dell’accordo raggiunto il novembre scorso con la stessa Oua e le Associazioni Forensi».
Marino ha chiarito, «che la legge professionale non impedisce questo processo, dato che le norme transitorie lo prevedono, anche senza la formulazione di pareri da parte del Consiglio Nazionale Forense. Peraltro, lo stesso Centro studi del Cnf ha confermato la sostenibilità della corretta interpretazione giuridica fornita dall’Oua. Non comprendiamo, quindi, le resistenze del Ministro che, oltretutto, non ha fornito motivazioni obiettive per la sua ferma opposizione».
«Non solo – continua - vogliamo ricordare, sgomberando il campo dalle passate polemiche, che quando si vararono i precedenti e punitivi parametri, il Ministero di Via Arenula non consultò nessuno».
«Ma ora – conclude Marino – è giunto il momento di voltar pagina e di guardare in avanti con l’obiettivo di tutelare adeguatamente gli avvocati. Serve solo la volontà politica da parte del ministro Severino. Oggi, intanto, con il Cnf abbiamo anche condiviso la necessità di velocizzare l’iter previsto dalla legge professionale per la definizione dei nuovi regolamenti, ora in attesa dei pareri dell’Oua, degli Ordini e delle Associazioni».
Roma, 22 marzo 2013
giovedì, marzo 21, 2013
Un superprocuratore Presidente del Senato (Documento dell’Unione Camere Penali).
La scelta che ha portato Piero Grasso dalla poltrona di Procuratore Nazionale antimafia alla presidenza del Senato, ad esempio, incarna meglio di qualsiasi analisi la mortificazione del primato della politica e la mancata comprensione – una vera debacle intellettuale – della tematica dei rapporti tra poteri dello Stato.
Non soddisfatta del disastroso reclutamento a suo tempo di Di Piero, incapace di riflettere sulle rivendicate ragioni politiche legate all'attività giudiziaria di personaggi come De Magistris o Ingroia – che pure ha patito anche dal punto di vista elettorale – la coalizione di sinistra ha utilizzato come un escamotage tattico, destinato a spaccare un altro partito, una soluzione che simboleggia una sorta di commissariamento delle istituzioni.
E’ stupefacente registrare come la indiscutibile forza evocativa dell’immagine di una persona – più che rispettabile – che passa nel volgere di alcuni mesi dal coordinamento di inchieste delicatissime, con il corredo di strumenti di indagine che esse comportano, alla seconda carica dello Stato, non sia stata neppure presa in considerazione dallo schieramento politico che si appresta ad esprimere il Premier incaricato.
Se in altre democrazie il capo di un organismo equivalente alla DNA avesse fatto lo stesso repentino percorso la cosa avrebbe prodotto perlomeno qualche interrogativo.
Ed invece è sorprendente che nessuno, non solo nello schieramento di sinistra, si sia interrogato sul fatto che un nuovo passo verso la democrazia giudiziaria, immaginata dagli adoratori delle procure, sia stato mosso nonostante il fallimento elettorale dei suoi alfieri.
Ciò, ovviamente, nella speranza che tutto ciò non sia stato, al contrario, uno scotto deliberatamente pagato all’unico potere forte attualmente in circolazione.
Un pensiero che il discorso di insediamento del presidente del Senato, obiettivamente più simile a quello di neoministro dell’Interno, finisce per rafforzare.
Al momento della candidatura dell’allora Procuratore Nazionale Antimafia avevamo segnalato come fosse discutibile un passaggio repentino tra cariche giudiziarie ed agone politico non solo nel caso di personaggi che avevano strumentalizzato a fini politici la loro vita giudiziaria, come i PM che senza alcuna censura disciplinare da parte del CSM avevano fatto i comizi con la toga sulle spalle, ma anche da parte di chi – come Piero Grasso– avevano tenuto un comportamento misurato; oggi dobbiamo constatare che avevamo visto giusto e qualcuno finirà per comprenderlo, magari, solo nel momento in cui la crisi politica coinvolgerà in ruoli più diretti la seconda carica dello Stato.
Allora chi non lo ha fatto oggi rifletterà sulla circostanza che far passare il capo di un ufficio giudiziario “dalle cattedre di un Tribunale” (o di una Procura Nazionale) ai vertici dello Stato è una idea buona per risolvere l’empasse del momento e superare momentaneamente i guai di una leadership, ma non per la democrazia.
La cosa sconfortante è che, come sempre avviene, la cattiva moneta ha finito per scacciare quella buona.
Tutti i problemi che, faticosamente, erano riusciti ad emergere negli ultimi mesi della legislatura, le aperture che si erano registrate, ivi incluse le autocritiche sulle soluzioni errate che negli anni scorsi erano state adottate, sono scomparsi dal dibattito.
E con esse sono scomparse le realtà che dietro a quei problemi si celano, come quella del carcere, come l’abuso della custodia cautelare o delle intercettazioni, tutte cose accantonate ma che urlano l’urgenza della loro risoluzione.
E’ questo il vero scandalo che ci fa dire che governare sui temi di giustizia è un’altra cosa.
Roma, 18 marzo 2013
Non soddisfatta del disastroso reclutamento a suo tempo di Di Piero, incapace di riflettere sulle rivendicate ragioni politiche legate all'attività giudiziaria di personaggi come De Magistris o Ingroia – che pure ha patito anche dal punto di vista elettorale – la coalizione di sinistra ha utilizzato come un escamotage tattico, destinato a spaccare un altro partito, una soluzione che simboleggia una sorta di commissariamento delle istituzioni.
E’ stupefacente registrare come la indiscutibile forza evocativa dell’immagine di una persona – più che rispettabile – che passa nel volgere di alcuni mesi dal coordinamento di inchieste delicatissime, con il corredo di strumenti di indagine che esse comportano, alla seconda carica dello Stato, non sia stata neppure presa in considerazione dallo schieramento politico che si appresta ad esprimere il Premier incaricato.
Se in altre democrazie il capo di un organismo equivalente alla DNA avesse fatto lo stesso repentino percorso la cosa avrebbe prodotto perlomeno qualche interrogativo.
Ed invece è sorprendente che nessuno, non solo nello schieramento di sinistra, si sia interrogato sul fatto che un nuovo passo verso la democrazia giudiziaria, immaginata dagli adoratori delle procure, sia stato mosso nonostante il fallimento elettorale dei suoi alfieri.
Ciò, ovviamente, nella speranza che tutto ciò non sia stato, al contrario, uno scotto deliberatamente pagato all’unico potere forte attualmente in circolazione.
Un pensiero che il discorso di insediamento del presidente del Senato, obiettivamente più simile a quello di neoministro dell’Interno, finisce per rafforzare.
Al momento della candidatura dell’allora Procuratore Nazionale Antimafia avevamo segnalato come fosse discutibile un passaggio repentino tra cariche giudiziarie ed agone politico non solo nel caso di personaggi che avevano strumentalizzato a fini politici la loro vita giudiziaria, come i PM che senza alcuna censura disciplinare da parte del CSM avevano fatto i comizi con la toga sulle spalle, ma anche da parte di chi – come Piero Grasso– avevano tenuto un comportamento misurato; oggi dobbiamo constatare che avevamo visto giusto e qualcuno finirà per comprenderlo, magari, solo nel momento in cui la crisi politica coinvolgerà in ruoli più diretti la seconda carica dello Stato.
Allora chi non lo ha fatto oggi rifletterà sulla circostanza che far passare il capo di un ufficio giudiziario “dalle cattedre di un Tribunale” (o di una Procura Nazionale) ai vertici dello Stato è una idea buona per risolvere l’empasse del momento e superare momentaneamente i guai di una leadership, ma non per la democrazia.
La cosa sconfortante è che, come sempre avviene, la cattiva moneta ha finito per scacciare quella buona.
Tutti i problemi che, faticosamente, erano riusciti ad emergere negli ultimi mesi della legislatura, le aperture che si erano registrate, ivi incluse le autocritiche sulle soluzioni errate che negli anni scorsi erano state adottate, sono scomparsi dal dibattito.
E con esse sono scomparse le realtà che dietro a quei problemi si celano, come quella del carcere, come l’abuso della custodia cautelare o delle intercettazioni, tutte cose accantonate ma che urlano l’urgenza della loro risoluzione.
E’ questo il vero scandalo che ci fa dire che governare sui temi di giustizia è un’altra cosa.
Roma, 18 marzo 2013
La Giunta
dell’Unione Camere Penali
mercoledì, marzo 20, 2013
"Habent sua sidera lites" di Piero Calamandrei (1935).
"Chi fu l'inventore del motto comodo e vile habent sua sidera lites, col quale, sotto decoroso manto latino, si vuol dire in sostanza che la giustizia e' un giuoco da non prendersi sul serio?
Lo invento' certamente un causidico senza scrupoli e senza passione, che voleva con esso giustificare tutte le negligenze, addormentare tutti i rimorsi, scansare tutte le fatiche.
Ma tu, o giovine avvocato, non affezionarti a questo motto di rassegnazione imbelle, snervante come un narcotico: brucia il foglio su cui lo trovi scritto; e quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle.
Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinita', si manifesta soltanto a chi ci crede".
Tratto da "Elogio dei giudici scritto da un avvocato".
Lo invento' certamente un causidico senza scrupoli e senza passione, che voleva con esso giustificare tutte le negligenze, addormentare tutti i rimorsi, scansare tutte le fatiche.
Ma tu, o giovine avvocato, non affezionarti a questo motto di rassegnazione imbelle, snervante come un narcotico: brucia il foglio su cui lo trovi scritto; e quando hai accettato una causa che ti par buona, mettiti fervidamente al lavoro colla sicurezza che chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle.
Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinita', si manifesta soltanto a chi ci crede".
Tratto da "Elogio dei giudici scritto da un avvocato".
martedì, marzo 19, 2013
Parametri compensi avvocati: è un pasticcio!
Il ministero della Giustizia frena sulla revisione dei parametri per i compensi degli avvocati.
Dopo l'apertura di pochi giorni fa, fatta dal Consiglio nazionale forense che aveva invitato il ministro Paola Severino a formulare una proposta ponte, in attesa che lo stesso Cnf formalizzasse la sua (oggi in discussione davanti agli ordini e alle associazioni), al Ministero fanno sapere che la strada di un regolamento ponte non è percorribile.
Troppo elevato il rischio che poi i giudici evitino di applicare i nuovi valori. Perché a costituire ostacolo, nella lettura del Ministero, sarebbe la nuova legge forense che attribuisce al solo Cnf la titolarità a formulare la proposta di revisione.
Al Ministero però si fa anche notare che poco più di un mese fa, all'inizio di febbraio, Severino tentò un abboccamento con Guido Alpa, presidente Cnf, proponendogli di considerare il confronto dell'autunno scorso con le associazioni forensi come sostitutivo della formale iniziativa del medesimo Consiglio forense.
Dal Cnf è arrivata una netta presa di posizione che ne riaffermò la competenza esclusiva all'intervento. Di fatto, a questo punto, la situazione è di stallo assoluto.
Bisognerà attendere la proposta finale del Cnf, che questa sia trasmessa al Governo e al Parlamento per i pareri delle commissioni.
Tempi medio lunghi, insomma. E intanto a venire applicati sono ancora gli importi dell'agosto scorso, unanimamente considerati "mortificanti" da tutta l'avvocatura.
Dopo l'apertura di pochi giorni fa, fatta dal Consiglio nazionale forense che aveva invitato il ministro Paola Severino a formulare una proposta ponte, in attesa che lo stesso Cnf formalizzasse la sua (oggi in discussione davanti agli ordini e alle associazioni), al Ministero fanno sapere che la strada di un regolamento ponte non è percorribile.
Troppo elevato il rischio che poi i giudici evitino di applicare i nuovi valori. Perché a costituire ostacolo, nella lettura del Ministero, sarebbe la nuova legge forense che attribuisce al solo Cnf la titolarità a formulare la proposta di revisione.
Al Ministero però si fa anche notare che poco più di un mese fa, all'inizio di febbraio, Severino tentò un abboccamento con Guido Alpa, presidente Cnf, proponendogli di considerare il confronto dell'autunno scorso con le associazioni forensi come sostitutivo della formale iniziativa del medesimo Consiglio forense.
Dal Cnf è arrivata una netta presa di posizione che ne riaffermò la competenza esclusiva all'intervento. Di fatto, a questo punto, la situazione è di stallo assoluto.
Bisognerà attendere la proposta finale del Cnf, che questa sia trasmessa al Governo e al Parlamento per i pareri delle commissioni.
Tempi medio lunghi, insomma. E intanto a venire applicati sono ancora gli importi dell'agosto scorso, unanimamente considerati "mortificanti" da tutta l'avvocatura.
Cassazione: "i tornei di poker non sono un gioco d’azzardo".
La terza sezione penale della Cassazione mette un sigillo importante sulla nota querelle giudiziaria dei tornei live di poker texas hold'em sportivo (senza rebuy) e conferma un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato a favore dei circoli, almeno sotto il profilo del diritto penale. Ma c'è di più: a prescindere dall’esistenza di una disciplina (vedi eventuale e futuro regolamento attuativo previsto dalla Legge “Comunitaria del 2009) del settore, il gioco (nella sua versione sportiva) è da ritenersi lecito in tutti i casi.
La svolta il 12 ottobre 2012, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il riconoscimento che "nel poker in modalità torneo, l'abilità dei contendenti è un fattore determinante rispetto all'alea". Pochi giorni fa sono state rese note le motivazioni della seconda sentenza favorevole (num. 28412/2012) della Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012.
Un'associazione di poker texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell’accusa di “esercizio di gioco d'azzardo”. Il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso dei titolari del locale, sottoposto a misura cautelare restrittiva. Gli indagati presentarono ricorso in cassazione, sostenendo che l'articolo 718 del codice penale (gioco d'azzardo) non è applicabile, considerando che nel circolo "si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, perché così disposto dalla Legge n. 248 del 2006, articolo 38". Inoltre per i ricorrenti vi è stata inoltre una "violazione di legge processuale (art. 606 cpp, lettera c) perché il provvedimento cautelare in discussione presuppone un rapporto stabile tra l'immobile sottoposto a vincolo e l'attività asserita illecita che vi si svolta" citando delle precedenti sentenze della stessa Corte. Inoltre il sequestro non è applicabile perché di "un terzo proprietario estraneo alla fattispecie criminosa ipotizzata".
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: "Come già affermato di recente da questa Corte, proprio in una fattispecie analoga (sezione 3, 12.10.2011), non integra il reato di esercizio di gioco d'azzardo l'organizzazione di tornei di poker texano (cosiddetto Texas Hold'em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione) sono considerati giochi d'abilità e non di azzardo. Nell'occasione, è stato anche precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti la Legge del 4 agosto 2006, articolo 248, articolo 38, di conversione del DL 4 luglio 2006 n. 223".
Con queste motivazioni la Cassazione penale ordina il dissequestro del circolo, ma soprattutto consolida un orientamento oramai chiaro: è lecito - per gli Ermellini - organizzare tornei di poker texas hold'em sportivo senza rebuy (il pagamento di una seconda quota d'iscrizione a seguito dell'eliminazione dall'evento), almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e ribadiscono che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2009) non influisce sulla natura lecita del gioco.
Quindi, a prescindere dall'esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione sportiva, è da ritenersi un gioco lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illecita.
La svolta il 12 ottobre 2012, con il primo provvedimento favorevole ad un circolo di Palermo, con il riconoscimento che "nel poker in modalità torneo, l'abilità dei contendenti è un fattore determinante rispetto all'alea". Pochi giorni fa sono state rese note le motivazioni della seconda sentenza favorevole (num. 28412/2012) della Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria il 16 luglio 2012.
Un'associazione di poker texas hold’em è stata oggetto di un sequestro preventivo a seguito dell’accusa di “esercizio di gioco d'azzardo”. Il Tribunale del Riesame aveva respinto il ricorso dei titolari del locale, sottoposto a misura cautelare restrittiva. Gli indagati presentarono ricorso in cassazione, sostenendo che l'articolo 718 del codice penale (gioco d'azzardo) non è applicabile, considerando che nel circolo "si svolgevano solo partite e tornei di poker sportivo, da considerarsi gioco lecito, anche se con previsione di vincita in denaro, perché così disposto dalla Legge n. 248 del 2006, articolo 38". Inoltre per i ricorrenti vi è stata inoltre una "violazione di legge processuale (art. 606 cpp, lettera c) perché il provvedimento cautelare in discussione presuppone un rapporto stabile tra l'immobile sottoposto a vincolo e l'attività asserita illecita che vi si svolta" citando delle precedenti sentenze della stessa Corte. Inoltre il sequestro non è applicabile perché di "un terzo proprietario estraneo alla fattispecie criminosa ipotizzata".
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato con le seguenti motivazioni: "Come già affermato di recente da questa Corte, proprio in una fattispecie analoga (sezione 3, 12.10.2011), non integra il reato di esercizio di gioco d'azzardo l'organizzazione di tornei di poker texano (cosiddetto Texas Hold'em), in quanto giochi di carte organizzati in forma di torneo (ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione) sono considerati giochi d'abilità e non di azzardo. Nell'occasione, è stato anche precisato che la mancanza di una disciplina per il poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti la Legge del 4 agosto 2006, articolo 248, articolo 38, di conversione del DL 4 luglio 2006 n. 223".
Con queste motivazioni la Cassazione penale ordina il dissequestro del circolo, ma soprattutto consolida un orientamento oramai chiaro: è lecito - per gli Ermellini - organizzare tornei di poker texas hold'em sportivo senza rebuy (il pagamento di una seconda quota d'iscrizione a seguito dell'eliminazione dall'evento), almeno sotto il profilo della responsabilità penale.
I giudici della terza sezione si spingono oltre e ribadiscono che la mancata attuazione e pubblicazione del regolamento (previsto dalla Legge Comunitaria del 2009) non influisce sulla natura lecita del gioco.
Quindi, a prescindere dall'esistenza di un regolamento, il poker, nella sua versione sportiva, è da ritenersi un gioco lecito. Qualsiasi altra fattispecie (cash game, MTT con rebuy ed altre formule) rimane illecita.
CNF: IN ARRIVO LE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI.
Il nuovo ordinamento forense istituisce i titoli specialistici: all’VIII Congresso giuridico-forense confronto tra tutte le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.
Sul tema delle specializzazioni professionali forensi il cantiere è già aperto: il Consiglio nazionale forense sta lavorando al regolamento sull’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che dovranno svolgere un ruolo imprescindibile nell’organizzazione dei corsi di specializzazioni previsti dal nuovo ordinamento professionale.
Il punto su uno degli aspetti fondanti del nuovo Statuto dell’Avvocatura è stato fatto con tutti i presidenti delle Associazioni specialistiche per iniziativa del CNF nel corso dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale che si sta tenendo in questi giorni a Roma presso il Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.
Il CNF, infatti, considera fondamentale il ruolo delle Associazioni specialistiche nella formazione in genere e nel percorso specialistico in particolare e ritiene essenziale il loro pieno coinvolgimento nella definizione dei percorsi formativi, per rendere efficace ed effettiva questa importante novità. Tutti d’accordo nel ritenere che se la specializzazione è una necessità, la formazione “generalista” dovrà essere altrettanto solida.
Il titolo di “specialista”, che potrà essere speso come comunicazione informativa, però potrà contribuire a fare chiarezza “sul mercato” sulle competenze specifiche ai quali il cittadino potrà fare riferimento nella scelta del proprio legale. “Nel campo penale, la specializzazione dovrà essere funzionale alla tutela del giusto processo e in definitiva alla tutela del diritto”, ha detto Vinicio Nardo, dell’Unione delle Camere penali. “Un avvocato preparato rafforza il ruolo della difesa nel processo. Per Renzo Menoni, presidente dell’Unione delle Camere civili ha indicato nel processo il tratto unificante delle macro-aree di specializzazione, anche se sul tema il dibattito è aperto. “In ogni caso la trasversalità è un valore”. Luisella Fanni (Aiaf-Avvocati di famiglia) centra l’obiettivo: “l’Avvocatura deve fornire un servizio competente e lavoreremo celermente perché il regolamento sia approntato il prima possibile. Verificheremo con attenzione come garantire il contributo fondamentale dell’Avvocatura nei corsi localizzati nelle Università”. Preoccupato per il ruolo delle Università Patrizio Tumietto, presidente dell’Uncat (avvocati tributaristi). “Il diritto tributario è cerniera tra le competenze dell’avvocato sul versante procedimentale giurisdizionale e quelle del commercialista, prettamente di merito. Le facoltà di Giurisprudenza non sono attrezzate per questo”. Gianfranco Dosi (Ondf-Osservatorio diritto di famiglia), nel merito della definizione delle aree di specializzazione, indica la necessità di perseguimento di una terza via tra le macro e le micro aree.
Il presidente degli avvocati giuslavoristi (Agi), Fabio Rusconi è convinto che la “specializzazione sia una sfida della professione, un nuovo modo di porsi nella società e un elemento di nitidezza sul mercato. Occorre però non valorizzare troppo il ruolo delle Università”.
Per l’Unione delle Camere minorili, rappresentata dal presidente Luca Muglia, nel settore della famiglia il ruolo sociale dell’avvocatura si esprime a pieno ma richiede una trasversalità di competenze di cui tenere conto nella definizione delle aree.
Enrico Lubrano (Siaa-Avvocati amministrativisti) ha insistito sul rilievo da dare alle Associazioni nei percorsi di selezione nell’acquisizione del titolo, soprattutto verificando con attenzione le specifiche competenze dei legali. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa in apertura dei lavori dichiara:“La nuova legge professionale ha riconosciuto il rilievo costituzionale della professione forense, i valori di autonomia e di indipendenza, di sostegno dei diritti e degli interessi dei singoli consociati, dei gruppi, delle comunità, in uno Stato di diritto che riconosce all’avvocato un ruolo essenziale: quello di garante delle libertà, della certezza dei rapporti giuridici, della competenza nella realizzazione delle operazioni economiche”.
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto oggi i lavori dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, che si tiene fino al 16 a Roma presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. “Quale migliore messaggio in questo nuovo scenario se non il programma del Congresso”, nel quale ogni aspetto del diritto è indagato, ogni novità legislativa viene approfondita.
Riprendendo il titolo della Mostra che sarà dedicata a Piero Calamandrei, Alpa ha sottolineato come sia necessaria “la fede nel diritto, perché in anni di crisi il diritto costituisce un appiglio sicuro” e il diritto che l’Avvocatura vuole costruire si ispira ai valori di democrazia e giustizia”.
Della difficile sopravvivenza del diritto e delle garanzie in tempi di crisi ha parlato Guido Calabresi, già preside della Yale Law school e giudice presso la Corte distrettuale di New York “I tempi di crisi producono strappi anche gravi negli ordinamenti e la storia lo ha sempre dimostrato. La crisi eclissa ciò che è giusto e coinvolge anche il diritto nella misura in cui, finita l’emergenza, il diritto non riesca ad aggiornarsi ristabilendo il rispetto dei valori fondamentali della collettività”.
Per Calabresi, questa operazione è possibile se la magistratura è consapevole, l’accademia attenta, ma soprattutto se l’avvocatura, andando fino in fondo alle questioni, porta al giudice l’essenza del diritto giusto” “A fronte di una legislazione spesso confusa e parziale”, è intervenuto Giuliano Amato, “ il compito dei protagonisti del diritto consiste da una lato, nel domandare maggiore chiarezza nella produzione legislativa e, dall’altro, interagire e integrare in un vero dialogo le diverse competenze. Il compito degli avvocati è tirar fuori il meglio di una legge, argomentarla e ricondurla alla corretta applicazione nel caso concreto”.
Mentre le relazione tematiche in campo del diritto civile, penale, amministrativo, lavoro hanno evidenziato il vizio del legislatore italiano di intervenire, di regola, con norme tampone, con una successione ravvicinata di norme spesso in contrasto tra di loro.
Sul tema delle specializzazioni professionali forensi il cantiere è già aperto: il Consiglio nazionale forense sta lavorando al regolamento sull’elenco delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, che dovranno svolgere un ruolo imprescindibile nell’organizzazione dei corsi di specializzazioni previsti dal nuovo ordinamento professionale.
Il punto su uno degli aspetti fondanti del nuovo Statuto dell’Avvocatura è stato fatto con tutti i presidenti delle Associazioni specialistiche per iniziativa del CNF nel corso dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale che si sta tenendo in questi giorni a Roma presso il Complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.
Il CNF, infatti, considera fondamentale il ruolo delle Associazioni specialistiche nella formazione in genere e nel percorso specialistico in particolare e ritiene essenziale il loro pieno coinvolgimento nella definizione dei percorsi formativi, per rendere efficace ed effettiva questa importante novità. Tutti d’accordo nel ritenere che se la specializzazione è una necessità, la formazione “generalista” dovrà essere altrettanto solida.
Il titolo di “specialista”, che potrà essere speso come comunicazione informativa, però potrà contribuire a fare chiarezza “sul mercato” sulle competenze specifiche ai quali il cittadino potrà fare riferimento nella scelta del proprio legale. “Nel campo penale, la specializzazione dovrà essere funzionale alla tutela del giusto processo e in definitiva alla tutela del diritto”, ha detto Vinicio Nardo, dell’Unione delle Camere penali. “Un avvocato preparato rafforza il ruolo della difesa nel processo. Per Renzo Menoni, presidente dell’Unione delle Camere civili ha indicato nel processo il tratto unificante delle macro-aree di specializzazione, anche se sul tema il dibattito è aperto. “In ogni caso la trasversalità è un valore”. Luisella Fanni (Aiaf-Avvocati di famiglia) centra l’obiettivo: “l’Avvocatura deve fornire un servizio competente e lavoreremo celermente perché il regolamento sia approntato il prima possibile. Verificheremo con attenzione come garantire il contributo fondamentale dell’Avvocatura nei corsi localizzati nelle Università”. Preoccupato per il ruolo delle Università Patrizio Tumietto, presidente dell’Uncat (avvocati tributaristi). “Il diritto tributario è cerniera tra le competenze dell’avvocato sul versante procedimentale giurisdizionale e quelle del commercialista, prettamente di merito. Le facoltà di Giurisprudenza non sono attrezzate per questo”. Gianfranco Dosi (Ondf-Osservatorio diritto di famiglia), nel merito della definizione delle aree di specializzazione, indica la necessità di perseguimento di una terza via tra le macro e le micro aree.
Il presidente degli avvocati giuslavoristi (Agi), Fabio Rusconi è convinto che la “specializzazione sia una sfida della professione, un nuovo modo di porsi nella società e un elemento di nitidezza sul mercato. Occorre però non valorizzare troppo il ruolo delle Università”.
Per l’Unione delle Camere minorili, rappresentata dal presidente Luca Muglia, nel settore della famiglia il ruolo sociale dell’avvocatura si esprime a pieno ma richiede una trasversalità di competenze di cui tenere conto nella definizione delle aree.
Enrico Lubrano (Siaa-Avvocati amministrativisti) ha insistito sul rilievo da dare alle Associazioni nei percorsi di selezione nell’acquisizione del titolo, soprattutto verificando con attenzione le specifiche competenze dei legali. Il presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa in apertura dei lavori dichiara:“La nuova legge professionale ha riconosciuto il rilievo costituzionale della professione forense, i valori di autonomia e di indipendenza, di sostegno dei diritti e degli interessi dei singoli consociati, dei gruppi, delle comunità, in uno Stato di diritto che riconosce all’avvocato un ruolo essenziale: quello di garante delle libertà, della certezza dei rapporti giuridici, della competenza nella realizzazione delle operazioni economiche”.
Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto oggi i lavori dell’VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale, che si tiene fino al 16 a Roma presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. “Quale migliore messaggio in questo nuovo scenario se non il programma del Congresso”, nel quale ogni aspetto del diritto è indagato, ogni novità legislativa viene approfondita.
Riprendendo il titolo della Mostra che sarà dedicata a Piero Calamandrei, Alpa ha sottolineato come sia necessaria “la fede nel diritto, perché in anni di crisi il diritto costituisce un appiglio sicuro” e il diritto che l’Avvocatura vuole costruire si ispira ai valori di democrazia e giustizia”.
Della difficile sopravvivenza del diritto e delle garanzie in tempi di crisi ha parlato Guido Calabresi, già preside della Yale Law school e giudice presso la Corte distrettuale di New York “I tempi di crisi producono strappi anche gravi negli ordinamenti e la storia lo ha sempre dimostrato. La crisi eclissa ciò che è giusto e coinvolge anche il diritto nella misura in cui, finita l’emergenza, il diritto non riesca ad aggiornarsi ristabilendo il rispetto dei valori fondamentali della collettività”.
Per Calabresi, questa operazione è possibile se la magistratura è consapevole, l’accademia attenta, ma soprattutto se l’avvocatura, andando fino in fondo alle questioni, porta al giudice l’essenza del diritto giusto” “A fronte di una legislazione spesso confusa e parziale”, è intervenuto Giuliano Amato, “ il compito dei protagonisti del diritto consiste da una lato, nel domandare maggiore chiarezza nella produzione legislativa e, dall’altro, interagire e integrare in un vero dialogo le diverse competenze. Il compito degli avvocati è tirar fuori il meglio di una legge, argomentarla e ricondurla alla corretta applicazione nel caso concreto”.
Mentre le relazione tematiche in campo del diritto civile, penale, amministrativo, lavoro hanno evidenziato il vizio del legislatore italiano di intervenire, di regola, con norme tampone, con una successione ravvicinata di norme spesso in contrasto tra di loro.
sabato, marzo 16, 2013
venerdì, marzo 15, 2013
mercoledì, marzo 13, 2013
PREVIDENZA FORENSE: L'avvocato siede in Cda? Il compenso non è soggetto a contribuzione.
L’imposizione contributiva prevista per gli avvocati riguarda i soli redditi prodotti dallo svolgimento dell’attività professionale, concetto che ricomprende anche attività che, pur non essendo professionalmente tipiche, presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa; l’obbligo è invece escluso quando non si ravvisa in concreto alcun intreccio tra l’attività prestata e le competenze tipiche del professionista.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5975/2013; depositata l'11 marzo)
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5975/2013; depositata l'11 marzo)
martedì, marzo 12, 2013
Parametri, Mascherin (CNF): “Occorre cambiare e anche velocemente”.
“Sui parametri occorre cambiare e anche velocemente. L’attuale decreto ministeriale (n. 140/2012, ndr) è contra legem per molti aspetti, ed infatti il Consiglio nazionale forense non ha esitato a impugnarlo al Tar del Lazio, insieme ad altri 25 Ordini, all’Unione forense campana e a tanti avvocati a titolo personale".
E’ questa la posizione espressa dal consigliere segretario Andrea Mascherin su un tema che sta a cuore all’Avvocatura ed al CNF. D’altra parte, come evidenzia Mascherin, il decreto 140 presenta profili di grande criticità: “Si tratta di compensi indecorosi e vergognosi per la funzione costituzionale esercitata dagli avvocati, è fuori dubbio che i valori individuati dai parametri vadano incontro, di fatto, alle aspettative di istituti di credito, assicurazioni, clienti economicamente forti in genere, e siano in contrasto con la dignità della professione e l’interesse del cittadino ad un corretto esercizio della stessa”.
Domanda. La legge professionale forense ripristina una necessaria correttezza….
Risposta. Per fortuna la riforma dell’ordinamento professionale, forse non a caso ripetutamente criticata dal primo ministro Monti, riconosce espressamente i valori di dignità, decoro, autonomia, rilievo costituzionale e specificità della nostra professione, e l’articolo 13 riconduce la formazione e la concezione dei parametri a binari più consoni ai principi appena richiamati. In attuazione della legge, dunque, il CNF ha inoltrato già il 28 febbraio scorso a tutti i Consigli dell’Ordine, alla Cassa forense, all’Oua e alle Associazioni forensi riconosciute dal Congresso, lo schema dei nuovi parametri. Una volta raccolte le osservazioni, anche in ossequio a quanto previsto dalla legge 247/12, i nuovi parametri saranno oggetto di proposta al ministro della giustizia.
Domanda. Ad oggi cosa può accadere?
Risposta. Il ministro aveva da tempo predisposto il decreto correttivo, che apporta qualche piccola modifica migliorativa ai parametri in essere. Ad oggi non se ne sa nulla e non possiamo sapere quale siano le sue intenzioni . Certo, con i futuri nuovi parametri le modifiche dovranno essere sostanziali. Sono ottimista per il futuro: la legge 247/2012 riconduce la formazione dei parametri alla proposta, seppur non vincolante, dell’Avvocatura, e non a quella degli istituti di credito e delle assicurazioni.
E’ questa la posizione espressa dal consigliere segretario Andrea Mascherin su un tema che sta a cuore all’Avvocatura ed al CNF. D’altra parte, come evidenzia Mascherin, il decreto 140 presenta profili di grande criticità: “Si tratta di compensi indecorosi e vergognosi per la funzione costituzionale esercitata dagli avvocati, è fuori dubbio che i valori individuati dai parametri vadano incontro, di fatto, alle aspettative di istituti di credito, assicurazioni, clienti economicamente forti in genere, e siano in contrasto con la dignità della professione e l’interesse del cittadino ad un corretto esercizio della stessa”.
Domanda. La legge professionale forense ripristina una necessaria correttezza….
Risposta. Per fortuna la riforma dell’ordinamento professionale, forse non a caso ripetutamente criticata dal primo ministro Monti, riconosce espressamente i valori di dignità, decoro, autonomia, rilievo costituzionale e specificità della nostra professione, e l’articolo 13 riconduce la formazione e la concezione dei parametri a binari più consoni ai principi appena richiamati. In attuazione della legge, dunque, il CNF ha inoltrato già il 28 febbraio scorso a tutti i Consigli dell’Ordine, alla Cassa forense, all’Oua e alle Associazioni forensi riconosciute dal Congresso, lo schema dei nuovi parametri. Una volta raccolte le osservazioni, anche in ossequio a quanto previsto dalla legge 247/12, i nuovi parametri saranno oggetto di proposta al ministro della giustizia.
Domanda. Ad oggi cosa può accadere?
Risposta. Il ministro aveva da tempo predisposto il decreto correttivo, che apporta qualche piccola modifica migliorativa ai parametri in essere. Ad oggi non se ne sa nulla e non possiamo sapere quale siano le sue intenzioni . Certo, con i futuri nuovi parametri le modifiche dovranno essere sostanziali. Sono ottimista per il futuro: la legge 247/2012 riconduce la formazione dei parametri alla proposta, seppur non vincolante, dell’Avvocatura, e non a quella degli istituti di credito e delle assicurazioni.
Fondo patrimoniale: l’onere della prova grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 2970 depositata il 7 febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta da una coppia di coniugi nella procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei loro confronti in considerazione di un debito di natura finanziaria; la procedura esecutiva, in particolare, aveva avuto ad oggetto un bene immobile appartenente al fondo patrimoniale da essi costituito.
Secondo la Corte, in particolare, la sentenza impugnata andava confermata non avendo, i soggetti opponenti, richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i fatti costitutivi del diritto di specie, né fornito allegazioni “in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente". A ben vedere, infatti, gli opponenti si erano limitati a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento fosse di per sé sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo.
Diversa è la posizione dei giudici di legittimità i quali ricordano come l'onere della prova sui presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del Codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Così, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 del Codice di procedura civile, l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi – continua la Corte – “non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Secondo la Corte, in particolare, la sentenza impugnata andava confermata non avendo, i soggetti opponenti, richiesto alcun mezzo istruttorio idoneo a provare i fatti costitutivi del diritto di specie, né fornito allegazioni “in ordine alla tipologia dei crediti azionati esecutivamente". A ben vedere, infatti, gli opponenti si erano limitati a sostenere che il solo fatto della costituzione del fondo con atto trascritto ed annotato anteriormente al pignoramento fosse di per sé sufficiente a rendere impignorabili i beni oggetto del fondo.
Diversa è la posizione dei giudici di legittimità i quali ricordano come l'onere della prova sui presupposti di applicabilità dell'articolo 170 del Codice civile grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Così, nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l'esecuzione avente ad oggetto tali beni, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex articolo 615 del Codice di procedura civile, l'onere della prova grava sul debitore opponente; questi – continua la Corte – “non deve provare soltanto, come sostenuto dai ricorrenti, la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
CNF: Dal 14 al 16 marzo l'VIII Congresso giuridico‐forense.
Al via l'VIII Congresso giuridico‐forense per l'aggiornamento degli Avvocati, dal 14 al 16 marzo nel Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, a Roma. L'evento sarà presentato oggi in una conferenza stampa in programma alle 12 presso la sede amministrativa del Consiglio nazionale forense, via del Governo Vecchio, 3.
Sarà presente il presidente Guido Alpa. Giustizia, lavoro, carceri, Avvocatura: dopo un anno di riforme l'Avvocatura fa il punto sulle novità legislative.
Nel corso del VIII Congresso sarà inaugurata la mostra 'Piero Calamandrei‐La Fede nel diritto‐Avvocatura e Costituzione', dedicata all'insigne giurista, padre costituente, primo presidente del Consiglio nazionale forense della Repubblica.
Molti i relatori d'eccezione, che approfondiranno i temi più discussi.
Sarà presente il presidente Guido Alpa. Giustizia, lavoro, carceri, Avvocatura: dopo un anno di riforme l'Avvocatura fa il punto sulle novità legislative.
Nel corso del VIII Congresso sarà inaugurata la mostra 'Piero Calamandrei‐La Fede nel diritto‐Avvocatura e Costituzione', dedicata all'insigne giurista, padre costituente, primo presidente del Consiglio nazionale forense della Repubblica.
Molti i relatori d'eccezione, che approfondiranno i temi più discussi.
Tar Campania: ricorsi troppo costosi, Stato ripensi contributo unificato.
Napoli - (Adnkronos) I ricorsi al giudice amministrativo sono diminuiti perche' "e' diventato troppo costoso".
Lo sostiene il presidente del Tar Campania Cesare Mastrocola. "Il contributo unificato e' stato aumentato e costituisce una remora, e chi ritiene di essere stato leso dalla pubblica amministrazione si deve fare i conti in tasca - spiega - Mi auguro che nel 2013 lo Stato ripensi la sua presa di posizione cosi' che il cittadino possa tornare a far valere le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo".
Il contributo unificato, precisa Mastrocola nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, "e' un problema che va affrontato e risolto al piu' presto altrimenti si rischia di svuotare sostanzialmente di contenuto il disposto del primo comma dell'articolo 24 della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi".
Lo sostiene il presidente del Tar Campania Cesare Mastrocola. "Il contributo unificato e' stato aumentato e costituisce una remora, e chi ritiene di essere stato leso dalla pubblica amministrazione si deve fare i conti in tasca - spiega - Mi auguro che nel 2013 lo Stato ripensi la sua presa di posizione cosi' che il cittadino possa tornare a far valere le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo".
Il contributo unificato, precisa Mastrocola nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, "e' un problema che va affrontato e risolto al piu' presto altrimenti si rischia di svuotare sostanzialmente di contenuto il disposto del primo comma dell'articolo 24 della Costituzione secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri interessi legittimi".
sabato, marzo 09, 2013
venerdì, marzo 08, 2013
ANF: AVVOCATI ITALIANI CHIEDONO NUOVI PARAMETRI DEI COMPENSI OGGI.
(AGENPARL) - Roma, 07 mar - “Gli avvocati aspettano da mesi la pubblicazione del nuovo Decreto ministeriale sui parametri. Per molti di essi la realtà di ogni giorno è sempre più difficile perché nei tribunali italiani un gran numero di professionisti, giovani e non, sta lavorando per poche decine di euro. Il Ministero della Giustizia dia il via libera al Dm già concordato con l'avvocatura a novembre. E il CNF intervenga affinchè si sblocchi questa situazione. Lo stallo è inaccettabile, così come l'attesa per l'iter previsto dalla nuova legge forense: otto mesi, un anno? Non è prevedibile, vista anche l'attuale e confusa situazione politica nel Paese ”.
Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano, rivolgendosi al ministro Severino e al presidente del Cnf, Guido Alpa.
"L'approvazione della nuova riforma forense - aggiunge - non può essere il pretesto per bloccare questo iter, anzi, è opportuno ribadirlo, l’avvocatura e il Ministro Severino avevano già trovato nel mese di novembre un ‘gentlemen’s agreement’ sui nuovi parametri da introdurre. Il Ministero, quindi, era disponibile ad apportare le modifiche concordate, ma il CNF avrebbe dovuto “ratificare” l’accordo, prestare il proprio consenso alle modifiche e quindi si sarebbe potuto procedere alla pubblicazione del decreto. Ma nulla. Sono passati mesi, e altrettanti rischiano di passare: a causa di questa situazione in stand-by molti avvocati sono realmente in difficoltà, perché in alcuni casi, come ad esempio per i precetti, i parametri che vengono attualmente utilizzati sono al limite della elemosina".
“L’avvocatura – conclude Perifano - non può essere tenuta in ostaggio dall’intransigenza del Cnf nell'interpretare le applicazioni della nuova legge forense e neppure dall’inazione del ministero di via Arenula: così si procrastinano a tempo indeterminato le modifiche e aumentano drammaticamente i problemi, il tutto a scapito degli interessi degli avvocati”.
Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense Ester Perifano, rivolgendosi al ministro Severino e al presidente del Cnf, Guido Alpa.
"L'approvazione della nuova riforma forense - aggiunge - non può essere il pretesto per bloccare questo iter, anzi, è opportuno ribadirlo, l’avvocatura e il Ministro Severino avevano già trovato nel mese di novembre un ‘gentlemen’s agreement’ sui nuovi parametri da introdurre. Il Ministero, quindi, era disponibile ad apportare le modifiche concordate, ma il CNF avrebbe dovuto “ratificare” l’accordo, prestare il proprio consenso alle modifiche e quindi si sarebbe potuto procedere alla pubblicazione del decreto. Ma nulla. Sono passati mesi, e altrettanti rischiano di passare: a causa di questa situazione in stand-by molti avvocati sono realmente in difficoltà, perché in alcuni casi, come ad esempio per i precetti, i parametri che vengono attualmente utilizzati sono al limite della elemosina".
“L’avvocatura – conclude Perifano - non può essere tenuta in ostaggio dall’intransigenza del Cnf nell'interpretare le applicazioni della nuova legge forense e neppure dall’inazione del ministero di via Arenula: così si procrastinano a tempo indeterminato le modifiche e aumentano drammaticamente i problemi, il tutto a scapito degli interessi degli avvocati”.
giovedì, marzo 07, 2013
F.G.V.S.: L’OMESSA DENUNCIA PUÒ BLOCCARE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO? (Cassazione, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784) .
Cassazione Civile, sez. III, 26 febbraio 2013, n. 4784
(Pres. Segreto – Rel. Vivaldi)
Svolgimento del processo
G.T. propose appello avverso la sentenza del 2.10.2003, con la quale il giudice di pace di Napoli aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti della società Generali Assicurazioni spa, quale impresa designata per il FGVS, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 17.7.2000 in Napoli, quando, nell’atto di attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un ciclomotore non identificato, fuggito via dopo l’incidente. Il tribunale, con sentenza del 2.5.2006, rigettò l’appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la T. Resiste con controricorso la società Generali Assicurazioni nella qualità indicata.
Motivi della decisione
Con unico motivo la ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata, errata ed emessa in violazione di precise norme di diritto che andrà cassata al sensi dell’art. 360 C.P.C. n. 3.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Questa Corte ha, in più occasioni (Cass. 18.6.2012 n. 9939; Cass. 24.2.2011 n. 4480; cass. 3.9.2007 n. 18532; v. anche Cass. 18.11.2005 n. 24449), statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 1. n. 990 del 1969 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità; ciò, però, senza automatismi.
Il giudice di merito può, quindi, sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, pur in difetto di denuncia.
L’omessa od incompleta denuncia all’autorità, infatti, non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto.
Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o l’altra conclusione del Giudice di merito nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento.
Apprezzamento del quale il giudice del merito è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due ipotesi (denuncia/omessa denuncia) è, quindi, consentito assegnare – salva la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto ‐ una sorta di efficacia probatoria automatica; nel senso che il sinistro sia sicuramente riconducibile alla fattispecie astratta di cui. alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata; diversamente, in caso contrario.
La mancata denuncia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, quindi, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione.
Nella specie, il giudice del merito ha erroneamente fondato il rigetto dell’appello ‐ con ciò confermando la sentenza di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria – sulla circostanza che “l’appellante non ha presentato alcuna denuncia o querela relativa all’incidente…” aggiungendo che “Le dichiarazioni rese dei resti nel corso dell’ udienza istruttoria di primo grado del 17 maggio 2002 non sono assolutamente sufficienti a ritenere sussistente una responsabilità della società appellata quale responsabile per il FGVS per la regione Campania essendo, come detto, necessario in questa fattispecie compiere indagini precise attivate mediante regolare denuncia‐querela ovvero dichiarazione resa al drappello PS presso il nosocomio in cui ci si reca per le cure del caso”.
Ma le considerazioni effettuate in ordine al rilievo della mancata denuncia, unitamente al difetto di motivazione, da parte del giudice d’appello, in ordine alle ragioni che rendono la dichiarazioni testimoniali “assolutamente” insufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda ‐ ciò che rende la valutazione del giudice di merito censurabile in sede di legittimità (Cass. ord. 2.3.2012 n. 3370; Cass. 18.3.2711 n. 6288) ‐ conducono all’accoglimento del ricorso.
Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
Polizze professionali: L’Oua sollecita Cnf e Ministero della Giustizia, subito i decreti attuativi.
"La nuova normativa sull'obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati rischia di essere inutile senza adeguati decreti attuativi". Lo denuncia l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua) chiedendo un incontro urgente con il ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense.
"La tematica merita un serio e tempestivo approfondimento - spiega la nota dell'Oua - Bisogna evitare che il ministero della Giustizia, sentito il Cnf, stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione".
In particolare, "si ritiene necessaria e urgente un'attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria nonché sugli standard dei livelli di pagamento dei premi''.
Dubbi anche sull'"ulteriore obbligo di copertura del rischio infortuni dei collaboratori dipendenti".
"Allo stato attuale - sostiene ancora l'Oua - in Italia non vi è prova di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni che possa garantire, nel corso degli anni a venire, il pagamento di premi adeguati ed effettivi".
Da qui la decisione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura di istituire un "osservatorio nazionale sulle attuali tariffe praticate dalle compagnie di assicurazioni nei confronti degli avvocati già assicurati".
L'obiettivo è "elaborare una proposta di tariffa al ribasso per il futuro, tenuto conto dell'elevato numero di nuove polizze da stipulare". Allo stesso modo occorre mettere in atto "meccanismi di contrattazione istituzionale con l'avvocatura a livello nazionale per l'individuazione dei contenuti minimi di copertura delle polizze''.
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