venerdì, novembre 16, 2012

22 novembre 2012: astensione degli avvocati penalisti.

IL MINISTRO SEVERINO DICA NO ALL'EMENDAMENTO TRUFFA!

L'OUA CHIEDE AL MINISTRO SEVERINO DI DARE PARERE NEGATIVO ALL'EMENDAMENTO CHE REINTRODUCE LA OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE PRESENTATO NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO. INVIATA UNA LETTERA A TUTTI I SENATORI.PROBABILE ASTENSIONE DELL'AVVOCATURA 
L'Oua continua l'iniziativa contro la presentazione in Commissione Industria del Senato di un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione. Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al ministro Severino di dare parere negativo all'emendamento e con una lettera inviata ai Senatori invita a respingere questa proposta.
Maurizio de Tilla, presidente Oua, ricorda ancora una volta che "l'illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso".
Sottolinea, infine che "questo istituto e' ancora sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europea". "Chiediamo al Ministro di dare un parere negativo all'emendamento e ai senatori di respingerlo - conclude il presidente Oua - e nel contempo ribadiamo la disponibilita' ad aprire un confronto al fine di implementare la mediazione, purche' sia di qualita' e facoltativa. Stiamo per proclamare una prolungata astensione: non si puo' calpestare cosi' la Costituzione e i diritti dei cittadini con l'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia". Roma, 16 novembre 2012

giovedì, novembre 15, 2012

PRESENTATO EMENDAMENTO SALVA-MEDIAZIONE. AVVOCATI: 10 GIORNI DI SCIOPERO!

OUA: LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA L'OBBLIGATORIETÀ DELLA MEDIAZIONE E LE LOBBY PROVANO A REINTRODURLA NEL DECRETO SVILUPPO AL SENATO CON UN EMENDAMENTO. 
PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE, TRA LE PROPOSTE DIECI GIORNATE DI SCIOPERO.
MAURIZIO DE TILLA, PRESIDENTE OUA: "Il Parlamento non ceda alle lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero. L’illegittimità della mediaconciliazione obbligatoria è riferibile non solo all'eccesso di delega ma anche all'onerosità della stessa, alla mancanza di indipendenza delle camere di conciliazione private, alle inidoneità di gran parte dei mediatori, alla speculazione che si è scatenata nel settore, agli ostacoli all'accesso libero del cittadino alla giustizia, alle gravi ripercussioni sul giudizio successivo, al fatto che nel 90% dei casi la parte non compare o la conciliazione ha insuccesso. Dove vogliamo arrivare? Con l'iniziativa illegittima dei poteri economici che ancora una volta vogliono mettere sotto scacco il Paese e la giustizia".
In Commissione Industria del Senato il senatore Enzo Ghigo ha presentato un emendamento che reintroduce l'obbligatorietà della mediazione.
Per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura si tradisce così la decisione della Consulta che aveva bocciato questo istituto.
L'Oua chiede al Senato di respingere questa proposta e convoca lo stato di agitazione e minaccia dieci giornate di sciopero per difendere la Costituzione e i diritti dei cittadini dall'ennesimo tentativo di privatizzare la giustizia.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua, «il Senato deve dire no a questo colpo di mano, l'emendamento presentato dal senatore Ghigo, dichiarato ammissibile, fa tabula rasa della decisione della Consulta, ma anche della disponibilità al dialogo e a trovare soluzioni concrete avanzate dell'avvocatura al ministro Severino. Riporta le lancette indietro, rimettendo in corsa un sistema fallimentare negli esiti e ancor sub judice della decisione della Corte di Giustizia Europa. E' incredibile come i fautori del vecchio e bocciato meccanismo, citino in modo parziale un parere della Commissione Europea e omettono il passaggio più importante: la critica di un sistema che non può essere allo stesso tempo troppo costoso per i cittadini e obbligatorio, e quindi, limitare il diritto all'accesso al giudice. Proprio ciò che avveniva in Italia a tutto vantaggio di interessi particolari, unici ad avvantaggiarsi da una dissimulata svendita di un servizio, della privatizzazione della giustizia. «Troppi interessi girano attorno a questo business, è evidente - conclude de Tilla - il Parlamento con autonomia non deve cedere a queste lobby, altrimenti gli avvocati ritorneranno in piazza per difendere la Costituzione. Pronti a dichiarare altri 10 giorni di sciopero". (OUA, comunicato stampa 15 novembre 2012)

Riforma Professioni e Parametri: formalizzate le impugnative.

Il Consiglio nazionale forense ha formalizzato le impugnazioni avverso la riforma degli ordinamenti professionali (dpr 137/2012) e i nuovi parametri per i compensi professionali (dm 140/2012).
Hanno aderito all’iniziativa giudiziaria gli Ordini di Foggia, Pescara (Professioni), Lucca, Avellino (Professioni), Napoli, Mondovì, Massa Carrara, Forlì Cesena, Crema, Bolzano, Genova, Lanciano, Voghera, Savona, Matera, Torre Annunziata, Acqui Terme, Prato, Firenze, Melfi, Modena, Trani, Brescia, Milano, Oristano (Parametri), Lucera (Parametri) e l’Unione regionale Campania, nonché molti avvocati a titolo personale I ricorsi, redatti da un collegio difensivo composto dai Proff.ri Vincenzo Cerulli Irelli, Angelo Clarizia, Giuseppe Colavitti, Roberto Mastroianni, Giuseppe Morbidelli, Federico Tedeschini e Guido Greco, sono stati messi a disposizione degli Ordini forensi per eventuali ricorsi autonomi e sono consultabili sul sito www.consiglionazionaleforense.it.
Numerosi i vizi dedotti a proposito del dpr 137, adottato dal Governo sulla base delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5, d.l. 138/2011: norme nate come previsioni di principio non immediatamente cogenti e poi disinvoltamente riqualificate dal legislatore come “norme generali regolatrici della materia” ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. 400/1988.
Si tratta di disposizioni di rango primario del tutto inidonee, per la loro genericitàa consentire un esercizio del potere regolamentare autorizzato conforme alle regole sul riparto delle fonti, tanto da generare vizi di legittimità costituzionale che il Collegio difensivo non ha mancato di eccepire. In ogni caso, il dpr presenta innumerevoli vizi autonomi e non ripetuti dalla fonte primaria, che integrano altrettanti motivi di ricorso: tra essi la manifesta violazione di legge occorsa in relazione al regolamento sulla formazione permanente, che il dl 138/2011 affida all’autonomia delle categorie (regolamenti dei CN) mentre il dpr sposta di fatto in capo al Ministro della giustizia con la previsione di un parere vincolante.
Più in generale, l’intero impianto del regolamento si presenta viziato per avere mancato di esercitare correttamente il potere normativo autorizzato: invece che fornire la disciplina delle materie delegificate, l’atto demanda tale disciplina a successivi regolamenti sostanzialmente ministeriali (è sempre previsto un parere vincolante del Ministro) spostando di fatto dal Consiglio dei ministri al Ministro la responsabilità di dettare le regole professionali, in violazione del principio delegatus delegari non potest.
È stato altresì necessario impugnare anche il dm 140 recante i nuovi parametri giacché nessun seguito hanno avuto le interlocuzioni avviate dal Ministero della giustizia: a settembre, il Ministro aveva convocato i rappresentanti dei CN di tutte le professioni per ascoltare rilievi e criticità, dicendosi disponibile a valutare eventuali correttivi. Il CNF aveva presentato un corposo documento recante le richieste di modifica di un atto complessivamente punitivo nei confronti della categoria, ma, come detto, nessuna ulteriore notizia è pervenuta da Via Arenula.
Tra i vizi dedotti a proposito del dm 140, uno dei principali riguarda la totale soppressione della voce spese generali che le vecchie tariffe determinavano nel 12,5% e che componeva in realtà una terza voce della parcella, oltre a diritti ed onorari, da corrispondere comunque; più in generale, oltre che nel caso appena citato, l’atto comporta una sensibile riduzione dei compensi professionali senza che al riguardo alcuna autorizzazione fosse stata data al ministro dalla fonte primaria (art. 9, dl1/2012).
Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla fissazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero si sia incentrata sull’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004.
Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.

mercoledì, novembre 14, 2012

RIFORMA FORENSE: STRALCIO RESOCONTO AUDIZIONE SENATO DEL 13 NOVEMBRE 2012.

Presenti, per l’Avvocatura: CNF, OUA ANF, Unione Camere Penali, Unione Nazionale Camere Civili, AIGA, Unione nazionale Avvocati Enti pubblici, Consiglio nazionale Studenti Universitari, Consiglio Nazionale Universitario e MGA.
Presidente: Senatore Berselli, che ha concluso il suo breve intervento introduttivo chiedendo l'approvazione della riforma in esame al Senato.
Nell'ordine poi sono intervenuti:
CNF: Alpa a iniziato a parlare dell'impugnativa del CNF sui decreti attuativi professionali e sui parametri. Ha continuato poi sottolineando l'appoggio ala riforma da parte delle unioni regionali e degli ordini, oltre alle Marche, Abruzzo, Umbria, Molise ossia di 14 unioni forensi e 149 ordini nel complesso, con un totale di circa 200.000 Avvocati. Ha concluso che se la riforma passa cosi com'è non possiamo che essere grati, al massimo si potrà rinviare ad un momento successivo per le eventuali modifiche.
OUA: per " solidarietà", pur non condividendo in pieno la riforma non la contrastano.
ANF: contrarietà alla riforma, perchè non risolutiva dei problemi dell'avvocatura e CNF diverso dall'organo pensato al tempo in cui l'avvocatura era diversa da oggi, doveva regolare solo il disciplinare. Oggi ha troppo poteri, e gli avvocati hannodiritto di eleggerlo con forme democratiche. Accesso con soliti problemi, disciplinare con un consiglio unico per due funzioni, giovani ignorati, deleghe in bianco per l'articolo 21, quindi un No con rimando alla Camera previe modifiche.
Camere penali: si alla riforma, altrimenti si perde il ruolo sociale dell’avvocato e una grande opportunità, rapida approvazione ma con modifiche sulle specializzaizoni, che sono una " medicina " per l'avvocatura.
Camere Civili:. Si all'approvazione, poi dopo vediamo cosa si può modificare.
Cassa Forense: Si all'approvazione senza modifiche, abbiamo la sostenibilità a 50 anni, ce la possiamo fare.
AIGA: Approvazione ma con modifiche necessarie su: sbarramenti anagrafici, società professionali anche con altri professonisti, specializzazione pessima e va rivista, no autocertificazione della continuità, no alla formazione obbligatoria che è un costo, no assicurazion eprofessionale anche per i sostituti occasionali, contraddizione tra aoblizione patto quota lite e compensi in percentuale, iscrizione albo-cassa si ma con copertura previdenziale ed assisitenziale, e infine una riforma in senso democratico di tutti gli organi istituzionali, oua e cnf. Quindi, approvazione con spazi per modifiche e riscrivendo l'art. 9.

martedì, novembre 13, 2012

Mediatori-Avvocati: il Tar Lazio accoglie le tesi del Cnf e rigetta i ricorsi promossi contro le regole deontologiche sulle incompatibilità.

Con tre sentenze ( 8854-8855-8858/2012), depositate il 29 ottobre scorso, il Tar del Lazio ha stabilito la legittimità del nuovo articolo 55 bis del Codice deontologico forense, introdotto dal Cnf nel luglio del 2011 per evitare abusi e commistioni di interessi da parte di avvocati che svolgono anche attività di mediatore.
I giudici del Tar Lazio evidenziano “ il carattere di imparzialità che deve connotare la figura del mediatore e, quindi, la differenza che intercorre tra questa attività e quella svolta dall’avvocato”.
“Pienamente da condividere”, spiegano le sentenze, “ è dunque l’affermazione del CNF secondo cui la scelta del legislatore di consentire all’avvocato di esercitare anche l’attività di mediatore – nonostante la sua radicale differenza rispetto a quella forense - ha comportato l’insorgere di problematiche di assoluto rilievo con conseguente dovere per gli organismi professionali competenti di provvedere affinché, sul piano dei comportamenti concreti, l’esercizio da parte dello stesso soggetto di professioni aventi obiettivi radicalmente contrastanti non dia luogo a condotte disciplinarmente sanzionabili”.
Per il Tar Lazio “La preoccupazione costante del CNF è solo di salvaguardare la dignità, la correttezza e la trasparenza di comportamento che non solo il singolo utente ma l’opinione pubblica in generale ha ragione di pretendere da chi svolge l’attività di avvocato e che sono suscettibili di essere inquinati da un uso strumentale dell’attività di mediazione per l’acquisizione per via traversa di vantaggi economici sul piano della professione forense”.
Né tali previsioni, applicabili ai soli avvocati tra i professionisti abilitati in astratto alla mediazione, sarebbero riduttive della libera concorrenza.
Anzi, l’obiettivo della regola deontologica “è proprio quella di garantire la libera concorrenza fra gli avvocati, imponendo ad essi obblighi preordinati ad evitare che l’associazione ”avvocato-mediatore” diventi facile strumento per l’accaparramento della clientela, che è risultato agevolmente realizzabile se non fronteggiato in via preventiva con adeguate misure”.
Il Tar del Lazio ha dunque accolto tutte le osservazioni di merito del Cnf. Quanto al primo comma dell’articolo 55 bis, che stabilisce l’osservanza in via principale delle regole deontologiche rispetto alle norme in vigore sulla mediazione, ritenuto illegittimo dai giudici amministrativi, il Cnf assumerà i necessari interventi per chiarire la corretta interpretazione della regola deontologica, volta a garantire il preminente rispetto del codice deontologico in caso di contrasto con il solo regolamento di mediazione e non certo della legge.

Stop alla mediaconciliazione e giudizi in corso.

domenica, novembre 11, 2012

CASSA FORENSE:DELIBERATI I CRITERI PER LA CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella sessione di lavoro di venerdì 9 novembre, ha adottato la prescritta delibera quinquennale in materia di criteri per l’accertamento della continuità di esercizio professionale.
Ciò, ovviamente, con riserva di ulteriori provvedimenti in caso di approvazione della riforma dell’ordinamento professionale forense attualmente all’esame del Senato, ed in particolare dell’art. 21 della medesima. La delibera introduce alcuni elementi assai migliorativi per gli iscritti, nella consapevolezza di dover operare per facilitare per quanto possibile, in un momento così grave di crisi come l’attuale, la validazione degli anni per il computo di quelli utili a fini pensionistici. Questa finalità è stata da tutti condivisa, ed infatti la delibera ha riportato un solo voto contrario. Ecco, in sintesi, i punti più rilevanti ed innovativi della nuova disciplina:
1) Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 i limiti sono fissati come per il passato in € 10.300,00 di reddito professionale netto e di € 15.300,00 di volume d’affari, non essendosi ritenuto di operare variazioni in aumento;
2) In caso di mancato raggiungimento dei limiti previsti, è ammessa la media fra i redditi, oppure tra i volumi d’affari, relativi a due o più anni consecutivi, fino a un massimo di cinque (in luogo della media obbligatoria triennale della previgente disciplina - sarà così possibile anche recuperare eventuali annualità decorse con reddito/volume d’affari insufficiente, retroagendo sugli anni passati, sino all’anno 2008, ovvero facendo media con gli anni a venire);
3) Gli avvocati sono esonerati per il triennio iniziale di appartenenza all’Albo, dalla prova della continuità e prevalenza dell’esercizio della libera attività forense; tuttavia debbono sempre fornire la prova di avere dichiarato, per il solo terzo anno (non più per i 2 anni successivi al primo), un qualunque volume d’affari diverso da zero;
4) Nel quarto e nel quinto anno di iscrizione all’Albo, e per i titolari di pensione di invalidità, i limiti di reddito di cui al punto 1 sono ridotti a 1/3(questa previsione è una novità assoluta);
5) Nei successivi 5 anni di esercizio professionale (e quindi dal sesto al decimo anno di iscrizione all’Albo) e dopo il compimento del 60° anno di età, i limiti predetti sono ridotti alla metà per tutti gli avvocati iscritti alla Cassa (dall’esame delle previsioni di cui ai numeri 3-4 e 5 emerge che il periodo di agevolazione è aumentato dagli attuali 8 ai futuri 10 anni dopo l’iscrizione, ovviamente solo per chi si iscrive all’Albo per la prima volta);
6) Nella valutazione dell’esonero dalla prova della continuità per casi di malattia o di grave impedimento, si è specificato che vengono considerati grave impedimento i casi degli iscritti vittime di catastrofi e/o calamità naturali; in tal caso gli iscritti delle zone colpite ed individuate con apposito provvedimento normativo statale sono esonerati dalla prova del reddito per un biennio, decorrente dall’anno dell’evento o da quello successivo, a scelta dell’iscritto;
7) Per la maternità, l’esonero dalla prova della continuità potrà essere disposto per l’anno antecedente la nascita del figlio solo a condizione che la professionista fosse già in stato di gravidanza;
8) E’ stata introdotta ex novo una previsione relativa agli avvocati che, mantenendo l’iscrizione alla Cassa, esercitano contemporaneamente la loro attività all’estero, colà producendo reddito e fornendone attestazione: essi sono esonerati dalla prova della continuità per un periodo massimo di due anni.

Avv. Michelina Grillo

giovedì, novembre 08, 2012

Sulla media-conciliazione lobby sempre al lavoro.

"L' elogio da parte di Confindustria all'obbligatorietà della media-conciliazione è la prova provata che le lobby sono sempre al lavoro".
 Lo ha detto la senatrice Patrizia Bugnano, capogruppo dell'Italia dei Valori in commissione Industria, a seguito dell'audizione del vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina.
"Infatti, dietro la parola d'ordine del recupero di efficienza della giustizia, in realtà le camere di conciliazione vogliono tornare alla privatizzazione di un diritto obbligatorio e caro per i cittadini. E' giusto implementare la mediazione, ma a patto che questa non sia forzata e costosa. Tra l'altro, l'obbligatorietà della media-conciliazione è stata già bocciata dalla Corte costituzionale per palese incostituzionalità. L'Italia dei Valori - conclude Bugnano - è assolutamente contraria a un sistema, unico in Europa, che si è rivelato già fallimentare negli esiti e per gli obiettivi prefissati, cioè la riduzione del contenzioso".

Oua: oggi la riunione del comitato d’azione contro taglio uffici giudiziari.

Si terrà oggi a Roma la riunione del comitato di azione, promosso dall'Organismo unitario dell'Avvocatura, contro la decisione di chiudere circa 1000 uffici giudiziari.
Sulla revisione della geografia giudiziaria l'Oua, informa una nota, dopo i ricorsi presentati al Tar in Sardegna, ha deciso di agire in giudizio presentandone venerdì altri due anche al Tar Basilicata e al Tar Emilia-Romagna.
Il comitato si insedierà oggi per stabilire tutte le azioni da proporre immediatamente. ''Per il rispetto della Costituzione - spiega Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua - si violano infatti gli articoli 72,76,77. Per citare un aspetto: si è inserito nell'iter di conversione di un decreto un provvedimento completamente eterogeneo rispetto al suo contenuto originario che non concerneva affatto la riorganizzazione territoriale dell'amministrazione della giustizia. Per la difesa della 'giustizia di prossimità' - ricorda ancora - e per tutelare cittadini e imprese dei territori danneggiati da un'irrazionale revisione della geografia giudiziaria che, oltretutto, comporterà risparmi inferiori ai costi diretti e indiretti derivanti dalla chiusura di 1000 uffici giudiziari''.
 ''La situazione è in movimento: a Sulmona un giudice impugna gli effetti degli atti relativi alla chiusura del tribunale e alle conseguenze sui lavoratori. Non solo - conclude il presidente Oua - il Tar della Sardegna ha scelto di decidere celermente sui nostri ricorsi perché 'rilevanti e meritevoli di approfondito esame'''.

mercoledì, novembre 07, 2012

A MIA MADRE.........

Recente pubblicazione degli Avv.ti Massimo e Domenico Caiafa.

E’ estorsione prospettare al dipendente trattamenti retributivi deteriori, con la minaccia del licenziamento.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione Penale con la sentenza del 30 ottobre 2012, n. 42352.
Il giudizio si è concluso dichiarando inammissibile il ricorso dei proprietari dell’azienda, e ritenendoli colpevoli di reato di estorsione in quanto avevano prospettato ai dipendenti la corresponsione in somme diverse rispetto a quelle indicate nelle buste paga.
Di più: a fronte delle stesse le parti offese, ed anche altri lavoratori, erano stati posti dinanzi l'alternativa di accettare ovvero interrompere il rapporto di lavoro.
L’evento ingiusto, ad avviso della Suprema Corte, va rappresentato proprio nell'interruzione del rapporto di lavoro essendo le dimissioni un fatto solo apparentemente volontario ma, in effetti, sempre imposto dalla abusiva condotta altrui.

Riforma forense: lettera di Guido Alpa agli avvocati.

Care Colleghe e Cari Colleghi,
come Vi è noto, la Camera ha approvato la riforma forense (AC 3900-A, S. 601-711-1171-1198-B), e il testo è stato trasmesso al Senato per la terza lettura e per la conclusione del suo iter legislativo.
Tre anni fa l’Avvocatura, con il concorso di tutte le sue componenti, aveva provveduto a predisporre un progetto organico di riformulazione – e rifondazione – della professione nell’interesse della giustizia e di tutti i cittadini: le sue attese non erano infondate e non sono andate deluse, se si considera che il progetto di legge è stato approvato con un voto plebiscitario.
D’altra parte il Paese deve poter fare conto su di una Avvocatura che, mantenendo i caratteri di libertà e indipendenza, sia più qualificata ed efficiente, sia consapevole della sua funzione sociale e sia regolata da una disciplina moderna in linea con i tempi odierni.
Per l’appunto, il testo si apre con il riconoscimento della rilevanza giuridica e sociale della funzione difensiva cui è collegato l’ordinamento forense e con la enunciazione delle garanzie di indipendenza e autonomia degli avvocati "indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti"(art.1 c.2 ).
"La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale competenza" recita l’art.3, c.3. Libertà, autonomia, competenza sono anche i presupposti della assistenza legale stragiudiziale, che è riservata agli avvocati quando connessa all’attività giurisdizionale (art.2 c.6).
Il contenzioso si può prevenire con la consulenza, si può orientare verso forme di conciliazione anteriori alla causa o in corso di causa, sempre che l’avvocato possa valutare liberamente e consapevolmente la posizione giuridica del cliente e suggerirgli le soluzioni conformi alla legge e più convenienti alla tutela dei suoi interessi. È evidente, inoltre, che solo una Avvocatura libera e autonoma può darsi regole di deontologia e può assicurare l’osservanza di canoni destinati a disciplinare il corretto esercizio della professione (art.3 cc.2 e 3).
Queste premesse, fondate su valori indefettibili, costituiscono la cornice del provvedimento e ci danno la cifra del testo. Le nuove disposizioni, oltre a ricostruire in modo sistematico l’intera normativa, introducono rilevanti novità, rispetto alla disciplina del 1933-1934 e succ. modificazioni, in gran parte già accolte dal testo che era stato approvato dal Senato.
Dal punto di vista organizzativo degli studi, si amplia l’oggetto delle associazioni professionali, consentendo anche il coinvolgimento di liberi professionisti appartenenti ad altre categorie professionali; si introduce l’associazione in partecipazione tra avvocati; si rinvia ad un decreto legislativo delegato la disciplina di società di avvocati secondo i tipi del codice civile, ma senza soci di puro capitale: come si conviene alla specifica attività esercitata dagli avvocati, che deve garantire l’assenza di conflitti d’interesse, la trasparenza della organizzazione interna e soprattutto la libertà delle scelte connesse con la tutela dei diritti (artt.4 e 5).
Viene ulteriormente rafforzato il segreto professionale, il c.d. legal privilege che connota in modo particolare la nostra professione rispetto alle altre e le conferisce una superiore dignità: il testo parla di "rigorosa osservanza" e del "massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché sullo svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale" (art.6).
Altro segno importante della elevatezza della Avvocatura è la professione dell’impegno solenne necessario per l’avvio dell’attività, espresso con una formula che sostituisce quella ormai antiquata (ed ancora diffusa persino nei giuramenti dei magistrati) della legge del 1933.
Ancora una volta sono sottolineati i valori della dignità e della funzione sociale della professione forense, e i doveri di lealtà, onore e diligenza che debbono essere osservati nel suo svolgimento (art.8). L’impegno non è assunto in udienza, ma dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta.
Quanto alle specializzazioni, la cui esigenza è universalmente riconosciuta e si colloca nel disegno complessivo di qualificazione dell’avvocato, si prevedono corsi formativi organizzati da Ordini e Università; nel contempo si è affermato il ruolo delle associazioni specialistiche, ruolo peraltro fondamentale, che nei processi attuativi della legge potrà trovare ancor maggiore riconoscimento (art.9).
Sempre in questa linea si prevede l’aggiornamento continuo, come avviene ormai in tutti i Paesi europei (art.11); a maggior tutela dei clienti si prevede, altresì, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile professionale; l’adempimento di questo obbligo è da tempo all’attenzione del Consiglio nazionale forense, che sta verificando quali siano le formule più convenienti per gli iscritti e al tempo stesso più adeguate agli interessi dei clienti (art.12).
Le regole sui rapporti con il cliente riprendono i principi del codice civile e li articolano nel senso della libertà di determinazione del compenso, reintroducendo il divieto del patto di quota lite; si prevede l’obbligo di comunicare al cliente le difficoltà dell’incarico e le altre informazioni utili; tale obbligo non si estende al preventivo scritto se non ve ne sia apposita richiesta del cliente.
Quando non convenuto pattiziamente, il compenso si calcola secondo i parametri ministeriali, che devono essere aggiornati ogni biennio su proposta del Consiglio nazionale forense. In mancanza di accordo, avvocato e cliente posso rivolgersi all’Ordine forense per l’esperimento del tentativo di conciliazione e per il rilascio di un parere di congruità della remunerazione pretesa dell’avvocato; si prevede anche il rimborso di oneri e contributi anticipati e delle spese forfettarie (art.13).
Il titolo II disciplina albi, elenchi, registri, le incompatibilità, il patrocinio dinanzi alle Corti superiori, l’attività degli avvocati degli enti pubblici. Grande rilievo è dato al sistema ordinistico, che distingue l’attività professionale intellettuale e difensiva da quella imprenditoriale.
Nelle cariche rappresentative si tutela il principio di non discriminazione favorendo l’equilibrio tra i generi (art.28), si estende a quattro anni la durata del mandato con il limite di due mandati, e si introducono incompatibilità con le altre cariche interne all’Avvocatura.
Sono confermati e ampliati i poteri dei consigli territoriali (art.29), salvi i procedimenti disciplinari, e viene istituito lo sportello del cittadino (art.30).
Ai procedimenti disciplinari provvedono i consigli distrettuali di disciplina forense (art.51). Si tratta di collegi formati da avvocati, perché solo chi esercita la professione forense può comprendere compiutamente la rilevanza delle violazioni commesse dai colleghi ed è in grado di promuovere, portandolo fino a conclusione, il procedimento in modo legittimo e corretto.
Sarebbe stata ultronea la presenza di magistrati – peraltro già coinvolti con la pubblica accusa – oppure di rappresentanti di categorie economiche e sociali, digiuni di nozioni deontologiche e inesperti delle tecniche processuali.
Il provvedimento chiarisce alcuni punti importanti del procedimento, che si conclude dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si è conservata la funzione di giudice speciale, come prevista dalla legge istitutiva e come confermata dalla Costituzione (art.34).
Anche questo è un segno distintivo della nostra professione rispetto alle altre e rispetto all’attività imprenditoriale.
Per l’accesso alla professione sono previste solo alcune limature alla disciplina esistente, ed è probabile che nel prossimo futuro Governo e Parlamento ripensino l’ordine degli studi delle Facoltà di Giurisprudenza, per far sì che anche la formazione universitaria sia adeguata alle esigenze attuali, evitando il fenomeno della scelta casuale della Facoltà, l’eccessivo affollamento degli albi e il “parcheggio” nell’ Avvocatura in attesa di migliori prospettive di lavoro.
Per i praticanti – escluso che il rapporto con il dominus si possa configurare come di lavoro subordinato anche occasionale - si prevede, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute per conto dello studio, la corresponsione di una indennità o di un compenso (dopo i primi sei mesi) commisurati all’effettivo apporto professionale, ma tenendo anche conto dei vantaggi che essi conseguono per l’uso dei servizi e delle strutture dello studio nel corso del tirocinio.
Molte altre sono le novità che potrete constatare con soddisfazione esaminando il testo.
Per il momento, mi premeva sottolineare che l’approvazione plebiscitaria del testo alla Camera è un segno di alta considerazione che il Parlamento ha voluto rendere all’ Avvocatura, a cui ha voluto aderire lo stesso Governo nel corso della discussione in aula.
Ora confidiamo che il Senato lo licenzi nel più breve tempo possibile e senza ulteriori discussioni e modificazioni. In tal modo si compirebbe un disegno atteso da decenni volto a migliorare la nostra professione, a cui verrebbe restituita quella dignità che negli ultimi anni è stata messa a dura prova da polemiche, contestazioni e tentativi di svilimento.
Un’attesa ed un impegno che sono segno della vitalità dell’Avvocatura e della sua insopprimibile vocazione alla libertà e alla giustizia.
Con i più cordiali saluti
Guido Alpa

Corso 2012 di Diritto dell'Unione Europea Applicato (UNISA).

martedì, novembre 06, 2012

La Commissione Bilancio della Camera dichiara inammissibili gli emendamenti per reintrodurre la mediaconciliazione obbligatoria.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V) SEDE REFERENTE Lunedì 5 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.
La seduta comincia alle 19.05. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (C. 5534-bis Governo). Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. (C. 5535 Governo).(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 29 ottobre 2012. Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di stabilità sono state presentate 1.558. proposte emendative. (…….)omissis (…….)
In applicazione dei predetti criteri, ritiene che non risultino ammissibili in ragione della materia trattata le seguenti proposte emendative: OMISSIS
Occhiuto 3.43, Osvaldo Napoli 3.57 e Aracu 3.03, che inseriscono un comma aggiuntivo volto a prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio.
Catone 12.01 e Briguglio 12.02, nonché Pisicchio 12.059, che intervengono sulla disciplina della mediazione giudiziaria, in particolare per quanto riguarda le condizioni di procedibilità e i rapporti con il processo

lunedì, novembre 05, 2012

Mediaconciliazione: la porcata!

Le potenti consorterie affaristiche, che sostengono la mediaconciliazione obbligatoria, non hanno perso tempo: deputati “amici” hanno presentato immediatamente degli emendamenti (ad oggi 3) alla cd Legge di stabilità, per ottenere la reintroduzione dell’obbligatorietà della media conciliazione.
In sintesi, la obbligatorietà potrebbe essere subito ripristinata mediante:
1. l’emendamento presentato dall'Onorevole Stefano De Lillo (PDL) sostenuto dal movimento ADR italiano, nel quale viene proposta una sperimentazione della mediazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2017 e, nel caso di proposta di conciliazione del mediatore, l'assistenza de gli avvocati alle parti;
2. l’emendamento presentato dagli Onorevoli Sabatino Aracu (PDL) e Carmelo Briguglio (FLI) che sana l'eccesso di delega;
3. l’emendamento presentato dall'Onorevole Roberto Occhiuto (UDC), seguito dai colleghi Amedeo Ciccanti (UDC) e Marco Calgaro (UDC) sostenuto da Asimec, che prevede l’obbligatorietà con norma di legge, estesa per cinque anni a tutte le controversie in materia di diritti disponibili, e il raddoppio delle sanzioni in caso di assenza ingiustificata della parte chiamata in mediazione.
Tutto ciò senza nemmeno attendere la pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale!
Ogni ulteriore commento è superfluo………

Non retroattività dei parametri ex DM n. 140/2012-Trib. Verona sezione IV civile sent. 16 ott. 2012.

Tribunale Verona sezione IV civile sentenza 16 ottobre 2012 
Prestazione d'opera intellettuale, attività consultiva, compensi, nuovi parametri 
L’attività informativa, o lato sensu consultiva, del professionista intellettuale rappresenta l’oggetto primario della prestazione professionale ed, insieme, il presupposto sul quale si fonda la successiva definizione delle ulteriori attività che formano oggetto del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Di conseguenza, il profilo dell’assolvimento degli obblighi informativi e quello, ad esso strettamente connesso, del coinvolgimento del cliente nelle iniziative che il professionista intenda assumere hanno un rilievo particolare nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
In particolare, rientra negli obblighi informativi quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che è ipotizzabile solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti. 
Tali contratti infatti sono stati etero-integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. 
Questo diritto verrebbe dunque pregiudicato dal nuovo sistema stabilito dal D.M. n. 140/2012 per la determinazione dei compensi senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso. 
Riferimenti normativi: art. 2233, co. I c.c.; art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27; D.M. 8 aprile 2004, n. 127; D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 ottobre 2012, n. 17406.

Mediazione, Cnf replica a Vespa: obbligatorietà sconosciuta nel resto d'Europa.


Il Consiglio nazionale forense esprime sconcerto per quanto ascoltato durante la trasmissione Porta a Porta di data 24 ottobre. Le dichiarazioni del conduttore dott. Bruno Vespa sulle qualità della mediazione e sui presunti doppi fini della contrarietà dell’avvocatura sono apodittiche e non realistiche.
Si tratta di uno spot improprio, trasmesso dal mezzo pubblico, a favore di una legge che presentava e presenta più aspetti problematici in ordine alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini, e che certo non va abrogata, ma rivisitata in meglio. Entrambe le commissioni giustizia di camera e senato, d’altra parte, si erano a suo tempo espresse negativamente sulla obbligatorietà.
E la Corte Costituzionale, giudice delle leggi, lo scorso 24 ottobre ne ha dichiarato la illegittimità rispetto alla Costituzione italiana. Naturalmente ciascuno è libero di pensarla come crede sulla obbligatorietà della mediazione, fermo restando che la obbligatorietà è sostanzialmente sconosciuta nel resto d’Europa, e non solo, ed è stata esclusa dal rito del lavoro, dove pure era prevista.
Il Cnf stigmatizza duramente le considerazioni ingiustificate e false per le quali l’avvocatura sarebbe interessata ad allungare le cause per godere di rendite di posizione. Quel che però traspare dalle considerazioni del dott. Vespa, è l’apparente disprezzo per la funzione e il ruolo costituzionale dell’avvocatura, come garante dell’esercizio del diritto di difesa, disprezzo che si rivolge anche alla straordinaria storia degli avvocati che tanto hanno contribuito a costruire un sistema democratico nel nostro Paese, anche attraverso la loro azione parlamentare, e che come tutti i lavoratori stanno subendo gli effetti di una crisi economica senza sconti o sussidi di sorta.
Naturalmente il CNF sarà lieto di apprendere dal dott. Vespa che lo stesso non ha mai inteso offendere l’onore e la storia degli avvocati. Pronti, in tal caso, a qualsiasi confronto leale, costruttivo e privo di pregiudizi.
(CNF, nota 4 novembre 2012)

giovedì, novembre 01, 2012

Radiazione per l’avvocato che altera un atto giudiziario.

Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 31 ottobre 2012 n. 18701 

Scatta la radiazione per l’avvocato che sottragga dalla cancelleria del tribunale, alteri o tenti di sopprimere un atto giudiziario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la sentenza 18701/2012, rigettando il ricorso del legale contro la decisione del Consiglio nazionale forense.
Bocciata la doglianza della difesa dell’avvocato secondo cui si sarebbe dovuto tener conto, anche sul piano della valutazione dei requisiti soggettivi della condotta dell’agente, dei benefici e trattamenti di favore che seguono una sentenza di applicazione della pena su richiesta (attenuanti generiche ecc), come nel caso di specie.
Per la Suprema corte però la sentenza vale solo ai fini della ricostruzione del fatto mentre non ha alcuna efficacia sul piano della valutazione del comportamento che è e resta una prerogativa del giudice disciplinare. Che infatti ne ha valutato la gravità sotto il profilo dell’offensività “in relazione ai principi supremi della giustizia e lealtà processuale, alla dignità, prestigio e decoro della stessa professionista, della collega coinvolta nella produzione in giudizio della sentenza falsa, alla lealtà dovuta nei confronti degli altri professionisti”. Infatti, tutte queste valutazioni attengono a valori diversi dai beni protetti dalle norme penali e dunque non possono essere censurati con il richiamo a quelle.
Neppure conta il fatto che il giudice disciplinare nella motivazione abbia commesso un errore di diritto sostenendo che la radiazione sarebbe nei fatti una misura meno grave della cancellazione in quanto non esclude la reiscrizione all’albo, mentre la cancellazione no. Così non è, tuttavia l’errore non giustifica la cassazione della decisione essendo invece ben chiara la volontà di irrogare la sanzione più grave, così come del resto è stato fatto nonostante l’errore ricostruttivo.

De Tilla: riforma forense, grande passo in avanti per l’avvocatura.

È positivo il giudizio dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura sull'approvazione della riforma forense alla Camera. Ora si attende l'esame del Senato.
Per il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, il testo approvato, seppur con qualche elemento di criticità, ''corregge le storture ultraliberiste di questi ultimi dieci anni che hanno profondamente danneggiato soprattutto i giovani professionisti e che, con l'arrivo della crisi economica, hanno portato l'avvocatura sull'orlo di un baratro".
''La riforma interviene positivamente sulle tariffe, sul preventivo, sulle consulenze esclusive extra giudiziali, contro i soci di solo capitale - ricorda De Tilla – È un forte passo in avanti: i professionisti non sono imprese e non possono soggiacere alle logiche di mercato, ma devono garantire qualità e, nel rispetto del proprio ruolo, tutelare un diritto sancito costituzionalmente quale e' quello alla difesa''.
''Tuttavia, rimangono aperte diverse questioni. Tra queste, oltre al nodo della governance della categoria (più democrazia, più modernità, una testa un voto), c'è da affrontare il nodo dell'accesso. Sul tavolo del ministro Severino la proposta del numero programmato all'università. Attendiamo dal Guardasigilli - sollecita De Tilla - un provvedimento straordinario che cambi davvero il volto della professione forense, puntando sulla qualità. Sono già 230mila gli avvocati in Italia, oltretutto con un aumento esponenziale ogni anno. E' una vera priorità storica. E l'Oua, anche in questa occasione - conclude il presidente - conferma la disponibilità a essere ascoltata dalla Commissione Giustizia del Senato''.

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA RIFORMA FORENSE.

martedì, ottobre 30, 2012

Aiga: ok alla riforma forense, se cambiano le regole sulla rappresentanza.

Nel corso dei lavori del Congresso straordinario dell’Aiga, tenuto a Napoli i giorni 25, 26 e 27 ottobre, Dario Greco, presidente dei giovani avvocati ha annunciato l’intenzione di non firmare la delega in bianco richiesta dal presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli, per consentire l’approvazione immediata della riforma forense non appena il relativo testo approderà in Senato.
Il rappresentante dell’Aiga, in particolare, si dice favorevole all’approvazione della riforma ordinamentale entro la fine della legislatura ritenendo, tuttavia, necessario che si intervenga con una modifica sulle regole della rappresentanza.
A tal fine – precisa – “è necessario votare l'emendamento all'articolo 65 che prevede una delega al governo di dodici mesi per emanare, sentito il Cnf, gli ordini e le associazioni, i decreti legislativi per garantire un sistema democratico di elettorato attivo e passivo. Che tradotto nel nostro slogan vuol dire: un avvocato, un voto”.
Su tale punto l’Aiga avrebbe l’appoggio anche di Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua.

lunedì, ottobre 29, 2012

ANF : "Si rispettino le regole del Congresso. No a qualunque ipotesi di prorogatio".

Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Napoli nei giorni 27 e 28 ottobre 2012,
udita la relazione del Segretario Generale;
all’esito dell’ampio dibattito svoltosi;
PRELIMINARMENTE RILEVA 
- che ad oggi, l'attivita' di preparazione e di approfondimento dei temi congressuali posti all’OdG del XXXI Congresso Nazionale Forense in programma a Bari il 22 – 23 e 24 novembre 2012 procede molto a rilento, poichè solo alcuni dei gruppi di lavoro costituiti (e precisamente: 1)Giurisdizione e tutela dei diritti: strumenti processuali e geografia giudiziaria; 2) Il ruolo dell’avvocatura: funzioni, prospettive e responsabilità, pari opportunità) stanno svolgendo regolarmente i loro lavori, mentre altri (ovvero : 1)Garanzie costituzionali, diritti dei cittadini e ragioni dell’economia; 2) Riforma dell’ordinamento forense; 3) La Previdenza forense; 4) Oua: Rappresentanza Politica, Modifiche Dello Statuto e Del Regolamento) non sono mai nemmeno stati convocati;
- che tale ingiustificata inattivita' rischia di compromettere l’efficacia del dibattito in sede congressuale, al quale deve invece - considerato il particolare momento di difficolta' che l'avvocatura attraversa - essere garantito ed assicurato il massimo spazio. Tanto con l’obbiettivo di individuare con certezza le linee della futura azione politica della rappresentanza politica unitaria , anche con riferimento ad eventuali e piu' efficaci forme di lotta per la tutela degli interessi dell'avvocatura, nel rispetto dei diritti dei cittadini
CONFERMA 
soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, la necessita' di una autorevole e rinnovata rappresentanza politica unitaria della categoria, pur nella consapevolezza della opportunita' di modificare l'attuale modello al fine di consentire la massima rappresentativita' di tutte le componenti dell'avvocatura italiana , augurandosi che tale processo riformatore possa essere quanto meno proficuamente avviato in occasione del Congresso di Bari ed, eventualmente, utilmente proseguito, nelle forme che il Congresso sovrano vorra' individuare;
RITIENE 
- assolutamente indispensabile che venga garantito un corretto svolgimento dei lavori del Congresso e delle Commissioni Congressuali, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari ( come purtroppo da ultimo non e' accaduto) e delle prassi di comportamento consolidate nei precedenti appuntamenti congressuali;
- altrettanto indispensabile che si proceda regolarmente all’elezione della nuova Assemblea dei delegati OUA, escludendo nettamente la possibilita' di ogni e qualunque ipotesi di proroga di diritto o di fatto o di ultrattivita' degli organi attualmente in carica;
AUSPICA 
che, nel rinnovo degli organismi, venga spontaneamente garantita dalle delegazioni distrettuali una adeguata rappresentanza sia delle donne che dei giovani (considerato che il 60% degli iscritti agli Albi ha meno di 40 anni) e che lo stesso accada successivamente, nella elezione degli organismi esecutivi.
Napoli, 28 ottobre 2012

Gratuito patrocinio: il nuovo limite di reddito è fissato in € 10.766,33.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, il decreto 2 luglio 2012 del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Ora l’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è aggiornato in euro 10.766,33. 
Il precedente valore, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, era pari ad € 10.628,16.

venerdì, ottobre 26, 2012

Riforma forense: voto definitivo martedì.

Nonostante ieri mattina la Camera avesse proceduto spedita nell’approvazione di articoli ed emendamenti all’AC 3900, l’aula ha votato un emendamento che prevede la doppia sessione di esame, creando un problema di copertura finanziaria e costringendo ad interrompere i lavori.
Inattesa per il Cnf la decisione di quei parlamentari che hanno approvato l’emendamento nonostante il parere contrario della commissione bilancio, del relatore e del governo, creando l’empasse.
Il Cnf tuttavia è certo che si sia trattato di un incidente di percorso e che, atteso l’accordo della quasi totalità dei gruppi parlamentari sul testo messo a punto con grande impegno da commissione giustizia e comitato dei nove, martedì si chiuderà l’iter della riforma.

Gli avvocati contro Bruno Vespa, non accettano alcuna mediazione!

Avvocati furiosi con il Bruno nazionale. Vespa, nel corso della puntata di Porta a Porta dello scorso 24 ottobre, ha fatto una chiosa sulla bocciatura dell’obbligo di mediazione decisa dalla Corte Costituzionale che non è affatto piaciuta alle toghe italiane.
Cosa ha detto di così grave il giornalista, patron di uno dei salotti televisivi più seguiti del Paese?
Vespa, a un certo punto della trasmissione se ne è uscito con questa frase: «Oggi la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria: benissimo, la mediazione obbligatoria serviva ed era già servita l’anno scorso – dati del Ministro Severino all’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario – a far scendere i processi civili. Ne abbiamo, credo, tredici milioni tra penali e civili di processi in Italia: è stata dichiarata incostituzionale e non ne farete un’altra perché gli avvocati ve lo impediranno».
Quel «ve lo impediranno» era rivolto ai politici ospiti della serata. Tutte donne: le responsabili della campagna elettorale di Matteo Renzi e Pier Luigi Bersani, Simona Bonafè e Alessandra Moretti e le deputate del Pdl Giorgia Meloni e Beatrice Lorenzin. Ma poi, il sor Bruno s’è lasciato andare a commenti un po’ pesanti.
La trascrizione viene così: «Gli avvocati guadagnano sui processi lunghi: se dura 10 anni. Io ho risolto una causa di mediazione, quando non era ancora obbligatoria: due sedute due! Se ci facevo causa durava 10 anni, ma il Parlamento …… la lobby degli avvocati …. Ma possiamo andare avanti così, con le lobby? E gli avvocati, i giornalisti, i farmacisti, i notai….. E che cavolo!».
Non c’è che dire, la passione di Vespa per l’argomento è sembrata sincera. E la preoccupazione per l’annoso problema dei processi troppo lunghi lo ha spinto ai limiti della partigianeria. Cosa del tutto inusuale per un giornalista notoriamente obiettivo e moderato.
Ma la reazione degli avvocati, tacciati di speculare sulla innata litigiosità delle italiche genti, ha messo l’accento anche su un potenziale conflitto di interesse.
Vespa, infatti, è sposato ad Augusta Iannilli. Chi è costei? Lo ha spiegato la presidente dell’Associazione nazionale forense (Anf), Ester Perifano: «La moglie del giornalista, Augusta Iannini, è stata, come dirigente del ministero di giustizia, tra i principali fautori dell’approvazione della normativa» bocciata dalla Consulta. Non a caso, proprio Perifano, il 24 ottobre su Twitter ha dedicato alla signora Vespa il suo primo pensiero, una volta appresa la notizia: «Desidero rivolgere il mio affettuoso pensiero alla dott.ssa Iannini in Vespa, alla quale va il mio più sentito apprezzamento (sic!) per l’opera (im)meritoria svolta quando era capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia».
Chissà, forse il Vespa Bruno si è sentito in dovere di difendere, in qualche modo, anche l’operato della sua dolce metà. Del resto, già nel 2010, il giornalista aveva toccato l’argomento in una puntata andata in onda il 20 dicembre.
All’epoca, persino il Consiglio nazionale forense si mosse per “stigmatizzare” toni e concetti espressi: «Le dichiarazioni del conduttore Vespa sulle qualità della mediazione e sui presunti doppi fini della contrarietà dell’avvocatura sono apodittiche e non realistiche. Si tratta di uno spot improprio a favore di una legge che presenta più aspetti problematici in ordine alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini».
E stavolta? Sulla pagina Facebook dell’Anf, la Perifano ha appena annunciato: «Esposto in partenza!!!»

giovedì, ottobre 25, 2012

Mediazione, Cnf: La illegittimità sancita dalla Consulta restituisce giustizia al sistema.

Roma 24/10/2012. Il Cnf esprime soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale, resa nota ad oggi, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Va dato ampio riconoscimento ai colleghi che per primi hanno individuato la strada del ricorso in sede giudiziaria. Da parte sua il Cnf ha sostenuto le motivazioni del ricorso con una memoria a firma di Massimo Luciani, depositata alla Corte. Il Cnf ha sin dal principio sottolineato che la previsione del passaggio obbligatorio dalla mediazione come condizione, per di più onerosa, per adire il giudice non solo rendeva oltremodo difficoltoso l’accesso alla giustizia da parte dei cittadini; ma era una previsione anomala con riguardo alla natura propria di un istituto che risulta tanto più efficace quanto basato sulla reale volontà delle parti. Il Cnf rileva che l’efficienza della giustizia è un obiettivo che è condiviso dall’Avvocatura ma occorre che le soluzioni giuridiche in concreto individuate rispettino i diritti dei cittadini e i principi dell’ordinamento.

mercoledì, ottobre 24, 2012

L'AIGA DI SALERNO FESTEGGIA (SARA' PER L'AFFONDAMENTO DELLA MEDIACONCILIAZIONE?).

Evento formativo del 13 novembre 2012.

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Corte Costituzionale: bocciata la mediazione obbligatoria!

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Lo comunica la Consulta in una nota.

Astensione, Oua: 10mila avvocati in piazza contro la crisi della giustizia.

“Per la prima volta dal 2006 torniamo in corteo per le strade della capitale, in 10mila, per chiedere che si rimetta al centro dell'agenda politica del Paese la crisi della giustizia. Basta con interventi spot, con leggi che limitano i diritti dei cittadini, aumentando i costi e riducendo le possibilità di accesso al servizio''. È quanto afferma Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), alla fine della lunga manifestazione che ha visto sfilare gli avvocati con una fascia tricolore al braccio e con una rappresentazione di un corteo funebre che raffigurava la 'morte della Giustizia'.
''Tra media conciliazione obbligatoria ‐ spiega de Tilla ‐ aumenti dei contributi unificati, filtri in appello e chiusura di circa 1000 uffici giudiziari, fare un processo è diventato una corsa ad ostacoli. Tutto ciò con un arretrato elefantiaco e una lunghezza dei procedimenti infinita. In questo contesto non mancano i continui tagli, il personale insufficiente, il perseverare negli sprechi, tra esternalizzazione dei servizi, braccialetti elettronici e un'orgia di imprese private che si occupano di intercettazioni. Una situazione grave e che peggiora di giorno in giorno''.
''È ora di interventi organici e seri – sottolinea ancora de Tilla ‐ servono più risorse economiche e piu' personale, ma anche una riorganizzazione degli uffici, un'implementazione del processo telematico e dell'innovazione tecnologica l'autogestione degli stanziamenti e del bilancio della giustizia, per una riforma della magistratura laica e dell'appello (senza inutili filtri e multe)''.
''Ma anche un'implementazione ‐ conclude il leader dell'Oua ‐ senza costi e senza obbligatorietà, degli strumenti extragiudiziali. Fondamentale una proroga di due anni dell'entrata in vigore dei tagli irrazionali, incostituzionali e inutili di circa mille uffici giudiziari. Infine, serve una valorizzazione della professione di avvocato, con una legge adeguata e con un intervento urgente per la revisione dei parametri dei compensi decisi dal ministero''.

giovedì, ottobre 18, 2012

MANIFESTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA.

IL GOVERNO MONTI HA PUBBLICATO IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ: LE DISPOSIZIONI SIGNIFICATIVE IN TEMA DI GIUSTIZIA.

Nel disegno di legge cd di stabilità:
  1. viene espressamente introdotto il contributo unificato anche per le impugnazioni incidentali . 
  2. è previsto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei casi di impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili. La disposizione, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  3. il provvedimento del giudice che, in base alla legge n. 89 del 2001, accerta la violazione della termine di ragionevole durata del processo è esente dall’obbligo di registrazione. 
  4. viene modificato il quarto comma dell’art. 91 del cpc in tema di condanna alle spese di giudizio, introducendo un limite alla liquidazione dei compensi in favore degli avvocati che, con riferimento ai compensi dei professionisti, non può eccedere il valore effettivo della causa, siccome accertato dal giudice. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
  5. viene modificato l’art. 22, terzo comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 in tema di composizione della commissione per l’esame di avvocato (un magistrato in meno, sostituito da un docente anche di scuola superiore).
  6. viene modificato l’articolo 1, comma 294-bis, della legge. 23 dicembre 2005, n. 266 sancendo l’impignorabilità dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria nonché le aperture di credito destinate al pagamento dell’indennizzo per la violazione della termine di ragionevole durata del processo e degli emolumenti e delle pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. vengono aumentati gli importi dovuti per il contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo. Con riferimento alla materia degli appalti pubblici e dei ricorsi avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti, vengono introdotti tre scaglioni in base al valore della causa mentre viene aumentato di 50 euro quello per la proposizione del ricorso ordinario (non previsto da norme speciali) e per quello straordinario al Presidente della Repubblica. Viene altresì aumentato di 300 euro il contributo unificato dovuto per quelle controversie speciali previste dall’art. 119 del CPA, diverse dagli appalti pubblici e avverso provvedimenti delle Autorità indipendenti (ad es: dismissione immobili pubblici, procedure espropriative). 
  8. viene altresì previsto, sempre nel processo amministrativo, che il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 6-bis del DPR n. 115 del 2002 (come ora modificato dal comma 17 in commento), è aumentato della metà in caso di giudizi di impugnazione.I predetti aumenti del contributo unificato nel processo amministrativo (in primo ed in secondo grado) si applicano ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2013-2015.