“Il Cnf non procederà sulle riforme se non ascoltando gli Ordini, che condividono con il Consiglio il profilo istituzionale. Abbiamo già sentito giovedì scorso Oua e Associazioni forensi ma oggi era importante un confronto diretto tra chi ha compiti istituzionali e ne deve rispondere nei confronti degli iscritti”.
Così Guido Alpa ha avviato ieri i lavori dell’incontro con i presidenti degli Ordini forensi (rappresentati oltre 130 Ordini su 165), a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, dopo gli ultimi giorni segnati dalla riapertura del dialogo con il ministro della giustizia, Angelino Alfano, sulle modifiche necessarie alla legge sulla mediazione e sulla individuazione di nuovi strumenti per la gestione del contenzioso civile.
“La posizione del Cnf sulla mediazione è chiarissima: abbiamo chiesto al ministro l’abrogazione della obbligatorietà, la introduzione della difesa tecnica necessaria, criteri più severi per la individuazione dei mediatori. Per ora il ministro si è dichiarato disponibile a prevedere la introduzione della difesa tecnica obbligatoria: si tratta di un primo risultato importante perché elimina anche altre misure fortemente criticate dall’avvocatura, come l’obbligo di informativa al cliente. Sono tutti punti contenuti nella mozione congressuale di Genova. Ora si tratta anche di verificare la fattibilità di misure che coinvolgono l’avvocatura nella gestione del contenzioso civile. La negoziazione partecipata, per esempio, ci consentirebbe di autenticare firme e atti. La giurisdizione è appannaggio esclusivo dell’avvocatura”, ha riferito Alpa, che ha concluso “tutte le componenti dell’avvocatura devono agire con unitarietà di vedute pur nel rispetto del ruolo di ciascuno. Tuttavia il dialogo con i nostri interlocutori istituzionali non si può né sospendere né interrompere”.
I presidenti degli Ordini si sono ritrovati sulla linea della prosecuzione del confronto con il ministro.
Alpa ha anticipato che il Consiglio studierà proposte concrete, che saranno condivise con tutte le componenti dell’avvocatura.
domenica, maggio 22, 2011
sabato, maggio 21, 2011
Mediaconciliazione: l'Assemblea dell'OUA disconosce l'accordo tra Alfano ed il CNF.

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, nella seduta del 20 maggio 2011, sentiti gli Ordini e le Associazioni
RILEVATO
- che l'Assemblea dei delegati del Congresso Nazionale Forense di Genova ha chiaramente espresso il motivato dissenso in merito al decreto legislativo sulla media conciliazione (n. 28/2010), non solo a tutela di interessi di categoria, ma perchè pregiudica e rende più gravoso il ricorso dei cittadini alla tutela giudiziaria dei loro diritti e per tale motivo le ragioni della protesta sono state condivise anche da altri operatori della Giustizia.Tale unanime posizione è stata rappresentata al ministro e ai suoi collaboratori in tutte le sedi e in tutte le forme anche tramite trattative che focalizzavano la protesta su alcuni punti essenziali;
- che, nonostante l'atteggiamento fattivamente collaborativo dell'Avvocatura, le assicurazioni fornite dal ministro fino ad oggi sono state disattese nei fatti e tradite anche le fondate aspettative sulla auspicata proroga;
- che a seguito dell'iniziativa giudiziaria assunta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e da alcuni Consigli dell'Ordine ed Associazioni forensi, il TAR Lazio, con la nota ordinanza emessa il 12/4/2011, ha confermato la fondatezza delle censure avanzate dall'Avvocatura proprio sotto il profilo della lesione dei diritti costituzionalmente protetti, disponendo la trasmissione degli atti dinanzi alla Corte Costituzionale.
In particolare la obbligatorietà della mediaconciliazione è viziata per eccesso di potere e per violazione degli artt. 3,24,76,77 e 97 della Costituzione. La obbligatorietà contrasta, inoltre, con l’articolo 47 della Corte dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- che anche a fronte di tale pronuncia il ministro ha ribadito l'intenzione di attuare il disposto di legge non tenendo in alcuna considerazione le manifestazioni di dissenso e la protesta alla quale ha aderito tutta l'Avvocatura;
CONSIDERATO
- che l'Avvocatura ha una propria rappresentanza istituzionale nel Consiglio Nazionale Forense e una rappresentanza politica nell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, nelle quali le Unioni Regionali, gli Ordini e le Associazioni presenti si riconoscono, che non possono essere delegate ad altri, in quanto qualunque iniziativa che tende a sostituire l'esercizio di tali funzioni istituzionali costituisce una lesione dell'unità e della dignità dell'Avvocatura, che ne risulta ulteriormente indebolita nel confronto con il potere politico, come é accaduto in sede congressuale;- che tutte le iniziative assunte al di fuori delle sedi istituzionali, in assenza di tutte le componenti dell'Avvocatura, da parte di alcuni Ordini, non sono in linea con la pari dignità degli Ordini sancita dalla legge professionale e non possono ritenersi in alcun modo vincolanti per l'Avvocatura;
- che il risultato promesso di ottenere la presenza degli Avvocati nella fase della media-conciliazione, svincolato dalle altre modifiche fondamentali, non elimina le criticità del testo legislativo, e contribuisce a diffondere presso la pubblica opinione un'immagine negativa degli Avvocati, i quali si sarebbero opposti alla introduzione della media-conciliazione solo per interessi di categoria svilendo le iniziative di protesta che ancora l'Avvocatura sta portando avanti a meri interessi di categoria e non già a tutela dei diritti dei cittadini e per la salvaguardia dello stato di diritto;
DISCONOSCE
tale iniziativa assunta da soggetti diversi dalle rappresentanze istituzionali dell'Avvocatura;INVITA
il C.N.F. e l’O.U.A. ad esprimersi con una sola voce per affermare in maniera univoca il dissenso dell'Avvocatura, in primis sulla obbligatorietà della mediaconciliazione, evitando di condividere iniziative assunte da altre istituzioni, concordando percorsi comuni e coerenti, i soli che possono effettivamente tutelare la ragioni e l'immagine dell'Avvocatura.Il C.N.F. e l’O.U.A. dovranno sostenere le ragioni dell’avvocatura contrarie all’ obbligatorietà della mediaconciliazione, non accettando soluzioni compromissorie e chiedendo la sospensione della obbligatorietà;
INFORMA
il Ministro della Giustizia che negli incontri presso il Ministero l’Avvocatura è rappresentata dall’O.U.A. e dal C.N.F.Roma 20 maggio 2011
Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla
Il Segretario
Avv. Fiorella Ceriotti
Avv. Fiorella Ceriotti
venerdì, maggio 20, 2011
L’OUA PUNTA SULL’UNITÀ DELL’AVVOCATURA CONTRO LA OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE: NO A TAVOLI MINORITARI.

ROMA, 20 maggio 2011- L’Oua, in Assemblea oggi a Roma, con le rappresentanze degli Ordini di tutta Italia e con le Associazioni forensi contro l’obbligatorietà della media-conciliazione, ribadisce l’invito per un’unica assemblea unitaria nazionale dell’avvocatura, respingendo la logica degli incontri separati proposti dal Cnf: da un lato Oua e Associazioni, dall’altro gli Ordini forensi.
La proposta è unità e rispetto delle decisioni del Congresso Nazionale Forense.
Il Presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, ha voluto sottolineare che «l’avvocatura ha chiesto di intraprendere con fermezza una battaglia contro la obbligatorietà della media-conciliazione, caso unico in Europa, che viola la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo».
Ricordando, anche, che «il voto unanime congressuale è estremamente chiaro in proposito e che tutte le successive manifestazioni e gli incontri della categoria hanno confermato questa linea che non può essere declinata da nessuna rappresentanza forense. Caduta la obbligatorietà e affermata la tutela della difesa dei cittadini, rimane solo una media-conciliazione facoltativa e verranno al pettine tutti i nodi di un sistema pensato male e pieno di storture: costi alti, proposta del mediatore, ricaduta sul successivo giudizio, assenza di territorialità etc…».
«L’ordinanza del Tar Lazio – ha continuato - cui seguiranno probabilmente altre numerose ordinanze dei giudici ordinari e di pace, conferma la incostituzionalità del D.Lgs. n.28/2010 e la violazione della normativa europea».
Per tutte queste ragioni, il Presidente Oua rivolge un invito al Cnf: «Chiediamo di agevolare e non ostacolare la battaglia intrapresa dall’avvocatura e confermata da 150 Ordini forensi e dalla quasi totalità delle Associazioni in rappresentanza di 200 mila avvocati. Dobbiamo avere tutti la schiena dritta - conclude - attenzione a curvarla. Non si può transigere l’obbligatorietà. E attenzione poi a dare l’impressione di agire per tutelare gli interessi degli avvocati e non i diritti dei cittadini: il Ministro Alfano, infatti, ha teso una trappola micidiale. Sanare “l’eccesso di delega” con una legge. Mi rivolgo, quindi agli avvocati che sono andati dal Ministro: come fate a non accorgervi di ciò. Non prestate il fianco né assumete un ruolo di sponda della politica ministeriale. L’avvocatura non può tollerare un atteggiamento di caduta e di attenuazione della battaglia intrapresa».
«Si legge sui giornali - ha concluso de Tilla - che il Cnf sta per chiudere con il Ministro Alfano e con il Ministero della Giustizia un accordo per conto dell’avvocatura. Ciò non è possibile: il Cnf non ha alcun potere in proposito. La gran totalità degli Ordini e l’intera avvocatura conferiscono tale mandato all’OUA e al Cnf, insieme, sugli stessi obiettivi, in attuazione delle decisioni congressuali. Se qualcuno delle rappresentanze forensi non è d’accordo con la volontà manifestata a Genova dagli avvocati, l’OUA è pronta a deliberare la convocazione di un Congresso straordinario nel quale si potranno confrontare anche con il voto le diverse scelte».
giovedì, maggio 19, 2011
Lettera aperta dell'ANF all'Avv. Prof. Guido Alpa.

LETTERA APERTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Egr. Prof.
Avv. Guido Alpa
Presidente del Consiglio Naz. Forense
Via del Governo Vecchio, 3
ROMA
Avv. Guido Alpa
Presidente del Consiglio Naz. Forense
Via del Governo Vecchio, 3
ROMA
Caro Presidente, caro Guido,
ricevo dalla Tua segreteria l’invito, a tua firma, rivolto ad ANF e alle altre Associazioni Forensi maggiormente rappresentative in ambito congressuale, a partecipare, unitamente all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ad un incontro che si terrà oggi, 19 maggio, presso la sede amministrativa del CNF, in via del Governo Vecchio, n.3, dopo i lavori del Comitato Organizzatore del XXXI Congresso Nazionale Forense.
Dovremmo, secondo quanto leggo, trattare di "Valutazione e proposte in materia di mediazione e sul contenimento dell'arretrato civile" nonche' del "Contributo dell'Avvocatura nella risoluzione dei problemi della Giustizia".
Leggo poi sul sito del CNF una circolare (Circ.12-C-2011) indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, con la quale gli stessi vengono invitati ad una riunione che avrà lo stesso ordine del giorno, ma convocata per sabato 21 maggio , dalle ore 9,30 alle ore 14,00.
Non è la prima volta che , dopo il Congresso di Genova, il Consiglio Nazionale Forense sceglie di convocare separatamente Ordini e Associazioni (e' avvenuto, ricorderai certamente, quando sono state prima ricevute le Associazioni specialistiche e poi convocati gli Ordini per esaminare con il CNF il Regolamento sulle specializzazioni bocciato dal Congresso Nazionale.
Allora, ANF e AIGA non rientrarono nel novero dei fortunati, non e' ancora ben chiaro il perche' ....).
In quella occasione ANF scelse, responsabilmente e nonostante le perplessita', di non sollevare obiezioni, al fine di evitare polemiche sempre poco gradevoli, anche perché, ingenuamente, ritenne che le singolari modalita' di convocazione (da una parte gli Ordini e dall'altra le Associazioni) fossero dovute a difficoltà logistiche contingenti.
Con la convocazione di oggi, però, dobbiamo tutti, e non solo ANF, prendere atto che non di difficolta' logistiche si tratta, bensi' di una precisa scelta "politica" che, mi duole molto constatarlo, va nella direzione, peraltro già imboccata, della inevitabile frattura tra le varie anime - istituzionale, politica ed associativa - dell'avvocatura.
Il che, evidentemente e clamorosamente, contraddice i ripetuti appelli all'unita', da Te tanto spesso rivolti a tutti e da tutti sempre considerati, a volte a prezzo di notevoli sacrifici, con il rispetto che meritavano.
D'obbligo, dunque, a questo punto, alcune considerazioni.
Alle quali non potranno, ovviamente, che seguire alcune conseguenze.
L'unita, e' evidente, non può che riguardare alcuni essenziali contenuti che interessano l'avvocatura nel suo complesso, essendo naturale che ognuno dei protagonisti del mondo forense svolga poi, in via autonoma, il ruolo e la funzione che gli sono propri (ANF, ad esempio, e' associazione generalista di matrice sindacale).
Il momento di sintesi delle numerose specificità e' rappresentato dal Congresso Nazionale, governato da uno Statuto approvato da tutti, occasione nella quale gli avvocati, rappresentati dai delegati democraticamente eletti nelle assemblee circondariali, si riuniscono per discutere e per determinare, unitariamente, le linee politiche e di indirizzo generale alle quali chiedono che le loro rappresentanze - politica, istituzionale ed associativa – si riportino nella successiva attività.
Il Congresso e', dunque, un momento di confronto altamente democratico e il senso di successivi, eventuali incontri e consultazioni e' esattamente quello di rinnovare lo spirito congressuale , per potersi presentare all'esterno con una voce il piu' possibile unitaria.
Ora, e' evidente che non e' questo l’obbiettivo che il Consiglio Nazionale Forense, da Te presieduto, persegue, quanto meno da Genova in avanti.
Lo dicono i fatti.
E’ un fatto che il CNF, disattendendo la volontà del Congresso, non abbia ritenuto di dare il giusto seguito alla mozione che lo invitava a ritirare il regolamento sulle specializzazioni troppo precipitosamente approvato.
E’ un fatto che il CNF non abbia partecipato alle manifestazioni di protesta indette dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura in esecuzione di una mozione congressuale approvata all’unanimità , che indicava alcune irrinunciabili modifiche necessarie per la legge sulla conciliazione obbligatoria.
E’ un fatto che il CNF incontri separatamente il Ministro, accompagnato da uno sparuto drappello di Presidenti di Consigli dell’Ordine, pare convergendo su soluzioni assolutamente insufficienti che, oggettivamente, indeboliscono la forte battaglia che gli avvocati italiani stanno conducendo a tutela dei diritti del cittadino e per la salvaguardia dello stato di diritto. Soluzioni che, inoltre, favorirebbero presso l’opinione pubblica una immagine negativa della categoria.
E’ un fatto che il CNF convochi separatamente Ordini e Associazioni, quasi che gli uni e gli altri non abbiano la medesima dignità, essendo peraltro solo le seconde, alle quali gli avvocati aderiscono su base volontaria, le uniche davvero legittimate a rappresentare interessi e rivendicazioni.
Non vado oltre, anche se avrei ancora molto da dire, per non tediare ne’ Te e ne’ gli altri che hanno avuto la pazienza di leggermi sino a questo punto.
La logica, obbligata, conseguenza delle scelte del CNF è innanzi tutto la salvaguardia della dignità della nostra Associazione, ragion per cui Ti comunico che ANF non partecipera’ alla riunione indetta per il 19 maggio, ne’ ad altre riunioni che , in applicazione dell’antichissimo principio del “divide et impera”, vorrai ancora convocare.
Nel contempo chiedo a Te di riconoscere, con l’onestà intellettuale che da sempre Ti contraddistingue, l’inopportunità di quanto il CNF è andato decidendo negli ultimi mesi e di trarne, anche per quanto riguarda Te direttamente, ogni relativa conseguenza.
Infine, poiché evidentemente si è aperta una fase nuova nei rapporti all’interno dell’avvocatura, mi limito, per il momento, a considerare che i tempi sono maturi per la convocazione di un Congresso Straordinario che metta, una volta per tutte, in un senso o nell’altro, la parola fine all’annosa questione della rappresentanza.
Con l’affetto di sempre.
Ester Perifano
Segretario Generale ANF
Segretario Generale ANF
mercoledì, maggio 18, 2011
Mediazione civile: parte comunque la "cabina di regia" tra Ministero e CNF.

Consiglio Nazionale Forense, comunicato stampa del 17.05.2011.
Roma 17/5/2011. Nel corso dell’incontro di oggi tra il capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, si sono approfonditi i temi oggetto della riunione con il Ministro Alfano avvenuta il 10 maggio scorso: in particolare si sono esaminate le vie per poter apportare le opportune modifiche legislative e amministrative al sistema della mediazione.Confermata l’obbligatorietà della assistenza tecnica in tutti i procedimenti di mediazione, si sono identificati i punti essenziali che conseguono a questa previsione, e cioè la soppressione dell’obbligo di informazione del cliente e la soppressione della sanzione dell’ annullamento del mandato; quanto alle tariffe applicabili, si è ipotizzata la interpretazione estensiva delle tabelle vigenti, previa la loro revisione, poiché l’attuale sistema di calcolo è rimasto inalterato dal 2004.
Si è aggiornato a breve l’approfondimento delle altre questioni prospettate nell’incontro con il Ministro concernenti la obbligatorietà della mediazione, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione.
Si è anche affrontata la problematica del contenimento del contenzioso civile arretrato e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati; tutti temi che potrebbero rientrare in un decreto-legge la cui urgenza implicherà un serrato calendario di riunioni di studio e di progettazione.
“L’ Avvocatura, che costituzionalmente è partecipe della funzione di amministrazione della giustizia, proseguirà il suo confronto con il Ministro della Giustizia per migliorare la normativa vigente, rafforzare il sistema di difesa dei diritti dei cittadini, apportare il suo contributo allo sviluppo economico del Paese e difendere altresì il suo ruolo insopprimibile,con progetti coerenti e praticabili, senza accenti corporativi e con atteggiamento responsabile”, ha commentato Alpa.
Il Cnf ha già invitato a una riunione ad hoc i presidenti degli Consigli dell’Ordine (sabato 21 ) e i rappresentanti di Oua e Associazioni forensi (giovedì 19) proprio al fine di condividere con tutta l’avvocatura il percorso appena iniziato.
Claudia Morelli
Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media
martedì, maggio 17, 2011
L’OUA CONVOCA PER VENERDI’ PROSSIMO UN’ASSEMBLEA GENERALE DELL’AVVOCATURA SULLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA.

Roma, 17 maggio 2011- L’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua ha fissato per il prossimo 20 maggio, alle ore 15, presso la Cassa Forense, (Via Ennio Quirino Visconti,8) in Roma, un’Assemblea nazionale sulla mediaconciliazione obbligatoria: parteciperanno i presidenti e i rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni Forensi.
Ma sempre questa settimana sono previsti altri incontri organizzati dal Consiglio Nazionale Forense ed è per questa ragione che il Presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, ha inviato una lettera al Presidente del Cnf, Guido Alpa, facendo un appello all’unità e a trovare un momento unico di confronto: «Serve unità, dialogo ma anche il rispetto delle decisioni assunte democraticamente dal recente Congresso Nazionale Forense. Ritengo che si debba perseguire l’obiettivo di una determinazione unitaria con la presenza contemporanea di tutte le rappresentanze forensi (istituzionali, politiche e associative). Partiamo con un gesto positivo: questa settimana sono previsti diversi incontri nazionali dell’avvocatura sulla mediaconciliazione obbligatoria e sullo smaltimento dei processi arretrati, sarebbe opportuno e auspicabile prevedere un momento unitario. Ho già rivolto un invito in tal senso al Presidente del Cnf».
lunedì, maggio 16, 2011
Debolezza strutturale del connotato di obbligatorietà nella nuova normativa in tema di mediazione.

L’articolato procedimento di mediazione introdotto dal legislatore interno in sede di riforma del processo civile si pone come unico, malcelato obiettivo quello di operare, mutuando un’espressione dal gergo calcistico, un intervento a piedi uniti allo scopo di deflazionare tout-court il sistema della giustizia civile ormai al collasso.
Quel che colpisce dell’iniziativa legislativa è che essa invece di agire sul processo e sulla bassissima produttività dei magistrati pretende di imporre una disciplina della mediazione che si pone addirittura come condizione di procedibilità dell’azione giustiziale di impatto molto discutibile.
Un simile approccio sistemico non è nuovo nel nostro ordinamento ove si consideri che non moltissimi anni fa il legislatore interno resosi conto di non poter cancellare lo stato patologico rappresentato dalla pazzia ha pensato bene – sia pure con le migliori intenzioni - di eliminare i manicomi.
E’ un leit-motiv incredibilmente costante quello di agire per via surrettizia piuttosto che per via diretta, peraltro di sicura maggior ragionata producenza, nella risoluzione dei problemi.
Il risultato di queste contingenti e non sufficientemente meditate operazioni è giustapposto rispetto alle emergenze obiettive e reali di una giustizia civile che non funziona, ma in compenso esse diventano ghiotta fonte di contrapposizioni tra guelfi e ghibellini; attività che sono rinomata specialità della ditta Italia.
Ovviamente il problema non è la mediazione, quale sistema libero e non processualizzato di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali, che è idea giuridica apprezzabile sul piano effettuale e, peraltro ampiamente praticato da qualunque avvocato che si rispetti al fine di evitare, nell’interesse del cliente, i tempi lunghi del processo, bensì questo tipo di media conciliazione, pesantemente processualizzata, oggi adottato il quale si pone come un unicum nel panorama delle legislazioni europee in cui il connotato dell’obbligatorietà – pensato ed attuato in maniera pittosto goffa ed indifferenziata dal legislatore interno – resta, invece, nel resto d’Europa, confinata per ipotesi assolutamente marginali e di nicchia rispetto a quello che è il contenzioso ordinario nel quale, non si dimentichi, confluiscono gli interessi ed i diritti dei cittadini che fra l’altro, almeno per le situazioni disponibili fatte valere, hanno una valida, e di maggior attrazione, alternativa nell’istituto dell’arbitrato. Istituto, quest’ultimo a cui, e non è cosa questa di poco momento, si può fare ricorso senza passare attraverso le forche caudine dell’attuale mediaconciliazione con tutti i vantaggi di speditezza che ne conseguono.
In verità aver disposto una conciliazione obbligatoria, non in linea con le linee direttrici dell’Europa e, quindi, aver stabilito una condizione di procedibilità per l’azione giustiziale, pressoché per tutti gli oggetti di diritto, è operazione, come già evidenziato, non logica e comunque di difficile comprensione viepiù che la stessa, con carattere così generalizzato, non è contemplata in alcuna delle legislazioni sopra ricordate.
In buona sostanza si impone al cittadino una sorta di processo anticipato eseguito da un giudice non giudice al solo scopo di evitare il vero processo ed il vero giudice attraverso il ricorso ad un meccanismo preordinato a recar nocumento a chi di tale strumento o del suo risultato non rimane soddisfatto e vuole invece adire al giudice statuale per la tutela dei suoi diritti.
Al di là del fatto - di non poco momento - che non si riesce a comprendere perché mai colui il quale ritenga di essere nel giusto debba assoggettarsi al prefato procedimento di mediazione e per forza, essere costretto ad accettare o rifiutare una proposta di conciliazione in lapalissiano contrasto con le direttive dell’UE ed anche con l’art. 24 della Costituzione.
Il sistema di obbligatorietà così concepito dal legislatore interno – e che si ribadisce è del tutto estraneo agli altri Paesi europei - reca con se aspetti di non secondaria rilevanza quali un costo di ingresso indiscutibilmente elevato, procedure e ricadute illegittime sul processo che contrastano, ictu oculi, con la libertà di accesso dei cittadini alla giustizia.
Infatti l’introduzione di una tassa, prevista come obbligatoria, per ottenere giustizia, che si risolve in una ingiustificata limitazione del diritto di accesso alla giustizia medesima e, quindi all’esercizio di diritti costituzionali garantiti, appare imposizione del tutto arbitraria, viepiù che si devia l’analisi delle materie in capo a mediatori che non offrono sufficienti garanzie di competenza e professionalità.
Sarebbe stato forse più semplice e più producente incidere sull’incentivazione e sul controllo dell’operatività dei giudici, ovvero procedere alla modifica dell’art. 185 c.p.c. facendo gravare su essi giudici, piuttosto che su figure di non altrettanto pari livello di cultura giuridica, l’obbligo del tentativo di conciliazione fra le parti nell’ambito di una controversia già incardinata con la conseguenza che in caso di fallimento della mediazione il processo andrebbe avanti senza spreco di tempo e di soldi, ovvero incentivando il ricorso all’istituto arbitrale in materia di diritti disponibili che indiscutibilmente offre maggiori garanzie procedimentali oltre che di competenza e di professionalità .
La disciplina dell’istituto delineata dal legislatore non appare suscettibile di assicurare, in maniera certa ed esaustiva, la finalità della deflazione dei processi e della celere e qualitativamente apprezzabile definizione dei giudizi, soprattutto con riferimento alla non lineare attribuzione della mediaconciliazione ad organismi pubblici e privati previsti dal legislatore, invece che assegnare tale funzione agli avvocati nell’esercizio del loro servizio professionale.
Inoltre, come peraltro già evidenziato, la scelta legislativa in esame mal si concilia con la normativa dell’UE in materia di mediazione[4], laddove, inibisce, senza una plausibile ragione imperativa, la libertà di rivolgersi per la mediaconciliazione agli avvocati per favorire, senza razionale motivazione, un regime di esclusività a vantaggio degli organismi di mediazione i quali, a differenza degli avvocati non forniscono alcuna oggettiva garanzia di indipendenza rispetto agli interessi in gioco nell’ambito della controversia.
E ciò anche in considerazione del fatto che i c.d. mediatori agiscono in regime di evidente e soffocante stato di parasubordinazione, per essere gli stessi gerarchicamente e funzionalmente subordinati nei confronti della struttura dell’organismo mediativo cui appartengono che, per l’effetto, rende gli stessi non idonei ad affrontare eventuali conflitti di interesse con la medesima efficacia ed indipendenza con cui l’avvocato – esso si organo vero della amministrazione della giustizia non legato da alcun rapporto di impiego verso il cliente che lo paga - è aduso fronteggiare detti eventuali contrasti.
Non appare altresì peregrino ravvisare nella normativa della mediaconciliazione introdotta in Italia una assoluta mancanza di razionalità e coerenza della stessa in relazione ai diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU la cui giurisprudenza, con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, potrebbe – con alte percentuali di probabilità - sanzionare tanto la ravvisata mancata previsione di un’efficace assistenza tecnica nella previa fase di mediaconciliazione imposta come obbligatoria che l’altrettanto obiettiva evidenza di un non motivato allungamento dei tempi del processo.
In buona sostanza l’istituto esaminato, se non opportunamente rivisitato, soprattutto con riferimento all’improvvido aspetto della sua obbligatorietà, che va senza indugio eliminato, determinerà:
- un senza dubbio più periglioso accesso alla giurisdizione;
- un aumento degli oneri e dei costi a carico del cittadino;
- una maggiore dilatazione dei tempi per la presentazione della domanda giudiziale;
- un regime di favore, in termini di dilazione del redde rationem, per la parte inadempiente che non intenda conciliare la controversia;
- una subornazione del ruolo dell’avvocato, la cui figura professionale non è prevista come necessaria nell’assistenza al cliente e, comunque, il precetto di una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente medesimo sull’avvenuta informativa da parte del legale;
- l’individuazione di una figura di mediatore – al quale viene affidata la gestione di più dell’ottanta per cento delle materie e dei processi che resteranno congelati per almeno un anno - non obbligatoriamente dotato di preparazione giuridica, al quale viene attribuito il potere di formulare un progetto di accordo che se non accettato potrà produrre effetti penalizzanti per la difesa giustiziale del cittadino;
- un sistema di obbligatorietà estranea alla delega conferita al Governo dal Parlamento e che, comunque, non assicura in termini di garanzia la qualità del diritto di difesa del cittadino.
- non ultima la non peregrina e purtroppo non remota evenienza che gli organismi di mediaconciliazione così come concepiti (in sostanza pressoché privi di controlli e di garanzie di riservatezza), soprattutto nelle zone del Paese in cui più incombente si manifesta e si avverte la presenza delle organizzazioni criminali, possano restare pesantemente condizionati dall’azione delle cosche medesime, sia in termini di partecipazione occulta a detti organismi, sia attraverso forme di persuasione discratica particolarmente virulente, tanto più facili da porre in essere nei confronti di soggettività (mediatori) non particolarmente dotati e forti sotto il profilo della competenza e della professionalità che si trovano ad amministrare il fenomeno di questa mediaconcliazione - illogicamente e senza una ragione plausibile, processualizzata - peraltro concepito come obbligatorio per legge.
Il non lineare sistema dianzi descritto appare suscettivo di essere aggredito tanto davanti alla giurisdizione amministrativa dello Stato italiano quanto, e forse con maggior pregnanza di ragioni, davanti alla Corte di Giustizia europea.
Prof. Avv. Luciano Maria Delfino
sabato, maggio 14, 2011
venerdì, maggio 13, 2011
MEDIACONCILIAZIONE: LETTERA APERTA DI UN AVVOCATO.

Leggo oggi - da un comunicato stampa del C.N.F. - che si sarebbe raggiunta un’ipotesi di accordo in sede ministeriale, volto a riformare la contestata procedura della mediaconciliazione.
Tralascio gli altri temi trattati nell’incontro notturno e mi soffermo sulle modifiche che il ministro si direbbe improvvisamente disposto a varare (come?) per accogliere in parte le doglianze dell’avvocatura.
Se leggo bene, il punto portante di tutta la questione, sarebbe costituito dall’obbligatorietà dell’assistenza legale in fase di procedimento di media-conciliazione.
Tale soluzione è stata salutata con soddisfazione dal presidente del CNF che rileva come ciò costituisca “un primo importantissimo risultato che risponde alla insopprimibile esigenza di garantire al cittadino il diritto di difesa qualificata anche nelle procedure di mediazione, esigenza da sempre perorata dall’avvocatura nel rispetto del ruolo che la Costituzione le riconosce”.
Ho la presunzione di ritenere che la mia posizione in tema di mediaconciliazione obbligatoria e la mia coerenza circa tale posizione sia nota.
Continuo a ritenere che si tratti di una vera e propria porcheria, per giunta incostituzionale.
Si trattava e si tratta, infatti, di una questione scivolosa che porta inevitabilmente a galla i robusti interessi e gli appetiti corporativi - che agitano e squalificano la nostra categoria - e rischia di oscurare le vere malefatte che la normativa contiene.
E’ una foglia di fico, che nasconde solo la volontà di partecipare alla festa assieme agli altri invitati e per la quale il conto sarà presentato al cittadino-utente.
Gioire per tale eventualità costituisce sia miopia politica – perché in concreto si tratta di una polpetta avvelenata confezionata con fini pre-elettorali – e sia censurabile disinteresse e pari speculazione per il destino e le istanze del cittadino-utente.
Lo stesso, solo per formulare una domanda di giustizia, dovrà sobbarcarsi obbligatoriamente, oltre i costi ed i tempi di una procedura inutile e dannosa, anche le spese di un difensore per tentare di raggiungere un ipotetico ed improbabile risultato che gli avvocati normalmente diligenti conseguono con un semplice scambio di telefonate e/o di corrispondenza.
Siamo alla paranoia pura e se saremo partecipi di tale scempio non potremo poi lamentarci un domani quando una diversa e futura classe politica - che di certo prima o poi si manifesterà per ovvie ragioni di alternanza – ci presenterà il conto spingendo le c.d. iniziative di liberalizzazione che tanto interessano i poteri forti del nostro paese.
Ricordo a me stesso che la spina dorsale della nostra professione è costituita dalla disponibilità a difendere chiunque si presenti alle nostre porte – sia esso una nota società, ovvero il poveraccio di turno - per veder affermare una pretesa garantita dalla legge.
Qualunque sia lo spessore della pretesa e qualunque sia la forza dell’avversario; fosse pure lo Stato con tutto il suo armamentario.
Se crediamo ancora a questa premessa dobbiamo avere la coerenza di difendere i nostri rappresentati, intesi in senso impersonale e collettivo, dimostrando con i fatti che
Iniziative che non sono improvvisamente nobilitate solo perché sarà resa obbligatoria la nostra partecipazione (a spese dei nostri assistiti) ad una procedura che non trova eguale in nessun paese civile.
Un obbrobrio (mi viene un altro termine, ma non lo scrivo per decenza) si può emendare fin che si vuole, ma non muta la sua natura di rifiuto organico.
Chi vuole cimentarsi nel rimestarlo, si accomodi.
Io non ci sto.
Distintamente.
Trieste, 10 maggio 2011
Avv. Fulvio Vida
Mediaconciliazione, Oua contro Cnf: «Tradita la protesta».

L'avvocatura mostra tutte le proprie divisioni: Cnf e Oua ancora faccia a faccia.
L'intesa che, l’altra notte, sarebbe stata assunta con il ministro Alfano sul tema rovente della mediaconciliazione obbligatoria,rinfocola le polemiche interne.
Guido Alpa, presidente del Cnf, protagonista dell'intesa “notturna”, spiega di considerare l'introduzione dell'assistenza obbligatoria «un primo passo significativo nella direzione giusta che poi non è altra che la tutela dei diritti dei cittadini. E anche la possibile esclusione delle controversie al di sopra dei 5mila euro di valore renderebbe la nostra disciplina compatibile con le indicazioni comunitarie».
Polemico invece Maurizio De Tilla, alla guida dell'Oua, che attacca, parlando esplicitamente di tradimento: «tradito il voto del Congresso nazionale forense di Genova che prevede perentoriamente l'eliminazione dell'obbligatorietà della mediaconciliazione, l'introduzione della necessità dell'assistenza dell'avvocato in tutte le controversie (non solo in quelle di alto valore), l'assenza totale di ricaduta della procedura di mediazione sul successivo giudizio da incardinare davanti al giudice. Ma è stata tradita, anche, la volontà espressa dall'avvocatura (Oua, associazioni forensi, 150 ordini professionali) nelle due manifestazioni pubbliche di Roma e nelle astensioni dalle udienze».
Critiche anche da Aiga e Anf.
La prima sottolinea il fatto che l'intesa non affronta il nodo dell'obbligatorietà della conciliazione, mentre la seconda parla di «maldestro tentativo pre-elettorale di un ministro in palese difficoltà».
giovedì, maggio 12, 2011
ANF: No a finti accordi preelettorali. La conciliazione obbligatoria è incostituzionale.

Gli avvocati italiani non barattano con un piatto di lenticchie una grande battaglia di civiltà giuridica, e attendono fiduciosi il responso della Corte Costituzionale, senza cedere a compromessi.
La proposta relativa alla mediaconciliazione, annunciata dal Ministro Alfano dopo la riunione che si è tenuta ieri notte con alcuni presidenti di Ordini e con il Cnf, è un maldestro tentativo pre-elettorale di un Ministro della Giustizia palesemente in difficoltà, visto che le sue scelte, che gli avvocati stanno combattendo, sono palesemente contro i diritti dei cittadini.
Fare una chiacchierata a notte fonda con tre o quattro presidenti di Ordine non significa certo riaprire il dialogo con l'avvocatura ma solo cercare di ottenere spazio sui media in vista delle elezioni.
Invitiamo il Ministro a misurarsi nelle nostre assemblee dove gli avvocati potranno spiegargli perché la conciliazione obbligatoria danneggia il cittadino, introducendo, inoltre, un principio odioso, quale è quello del censo.
Infatti, solo chi avrà la possibilità di pagare le costosissime conciliazioni, potrà poi rivolgersi a un giudice per la giusta tutela dei propri diritti, e tutto ciò non è accettabile.
Al momento non vogliamo commentare la posizione del Cnf che, per la seconda volta in pochi mesi, ignora i deliberati del Congresso Nazionale e si schiera contro quell'avvocatura che dice di rappresentare.
Chiederemo formalmente al Presidente Alpa di spiegarci perché il nostro massimo organo istituzionale si accoda a qualche presidente di Ordine, pur di partecipare ad una riunione alla quale non era stato nemmeno invitato. Gli avvocati sono stanchi di essere costantemente svenduti al politico di turno: se le rappresentanze non funzionano, è ora di cambiare.
Le elezioni dei CdO, ormai alle porte, sono l'occasione giusta per mandare a casa chi ha pensato solo alla propria personale visibilità, e non alla volontà democraticamente espressa dall'avvocatura nelle sedi legittime.
Ester Perifano
segretario generale Anf
segretario generale Anf
mercoledì, maggio 11, 2011
OUA: SULLA MEDIACONCILIAZIONE UNA PROPOSTA CHE NON SI PUÒ CONDIVIDERE.

Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) la proposta sulla mediaconciliazione, annunciata oggi dal Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, dopo la riunione di stanotte con alcuni presidenti di Ordini e con il Cnf, è la dimostrazione del completo disinteresse del Ministro nei confronti dei diritti dei cittadini, della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dell’evidente mancanza di attenzione nei confronti delle decisioni assunte democraticamente dagli avvocati.
Per Maurizio de Tilla, presidente Oua si è “tradito il voto del Congresso Nazionale Forense di Genova che prevede perentoriamente l’eliminazione dell’obbligatorietà della mediaconciliazione, l’introduzione della necessità dell’assistenza dell’avvocato in tutte le controversie (non solo in quelle di alto valore), l’assenza totale di ricaduta della procedura di mediazione sul successivo giudizio da incardinare davanti al giudice. Ma è stata tradita, anche, la volontà espressa dall’avvocatura (Oua, associazioni forensi, 150 ordini professionali) nelle due manifestazioni pubbliche di Roma e nelle astensioni dalle udienze».
«Tradita – sottolinea ancora il Presidente Oua – l’ordinanza del Tar del Lazio che ha rimesso alla Corte Costituzionale non solo l’obbligatorietà della mediaconciliazione ma anche la esigenza di trasparenza, qualità e indipendenza delle Camere di conciliazione e dei soggetti mediatori. Tradita, infine, la volontà espressa da tutti di escludere il business e le speculazioni e gli arricchimenti ingiustificati a discapito dei diritti dei cittadini».
«Il tavolo instaurato dal Ministro Alfano – conclude de Tilla - non è rappresentativo dell’avvocatura. Il Ministro ha scelto interlocutori di comodo, che in gran parte hanno osteggiato un voto congressuale unanime. Non hanno, a suo tempo, agito giudiziariamente e non esprimono, in definitiva, gli orientamenti espressi dappertutto dagli avvocati. Siamo alla farsa sulla vicenda della mediaconciliazione: il Ministro Alfano tenta di crearsi uno scenario artificioso per dare credito al proprio progetto che contrasta con ragioni di diritto, di costituzionalità e di regolamentazione europea. L’avvocatura continuerà nella lotta, tradita dal tavolo instaurato dal Ministro, per l’affermazione dei valori della difesa della giurisdizione, fiduciosa in un risultato positivo dell’azione politica e giudiziaria».
Roma, 11 maggio 2011
ALPA (CNF): PASSI IN AVANTI SU MEDIAZIONE CIVILE.

(ASCA) - Roma, 11 mag - ''Esprimiamo apprezzamento per la iniziativa del ministro di riaprire il confronto con l'avvocatura, riprendendo un dialogo interrotto; iniziativa raccolta responsabilmente dalle istituzioni forensi''.
Lo afferma Guido Alpa, presidente del Cnf, in riferimento alla riunione notturna con il ministro della giustizia Angelino Alfano e i presidenti degli Ordini e delle Unioni forensi. ''Obiettivo condiviso, infatti, - aggiunge Alpa - e' quello di dare risposte ragionate al problema dell'efficienza del servizio giustizia.
La cabina di regia avviata stanotte e' il primo passo verso la individuazione delle soluzioni tecnico-normative piu' adatte allo scopo''.
Tra i principali contenuti emersi nel corso della riunione: l'introduzione dell'assistenza necessaria dei legali nei procedimenti di mediazione obbligatoria e la riapertura di un confronto a tutto tondo ministro-avvocatura, in una cabina di regia ad hoc, per valutare le altre istanze dell'avvocatura sulla riforma della legge sulla mediazione e sulla disciplina dello smaltimento dell'arretrato civile; riforme da mandare avanti di pari passo accedendo ad altre soluzioni normative come il coinvolgimento dell'avvocatura nella giurisdizione, la previsione di un istituto di matrice francese come la negoziazione assistita affidata ai difensori, la modifica dell'attuale sistema di mediazione, soprattutto in punto di obbligatorieta' ma non solo.
Quanto all'assistenza tecnica obbligatoria nella mediazione, il presidente del Cnf evidenzia: ''e' un primo importantissimo risultato che risponde alla insopprimibile esigenza di garantire al cittadino il diritto di difesa qualificata anche nelle procedure di mediazione, esigenza da sempre perorata dall'avvocatura nel rispetto del ruolo che la Costituzione le riconosce''.
martedì, maggio 10, 2011
Giustizia: OUA, tavolo Alfano su conciliazione “escludente”.

ROMA (ANSA) - Ha un 'carattere escludente' il tavolo di confronto previsto per domani al ministero della Giustizia tra il Guardasigilli Angelino Alfano e alcuni presidenti degli ordini degli avvocati per trovare possibili soluzioni ai problemi lamentati sull'applicazione della conciliazione obbligatoria.
A denunciarlo e' l'Organismo unitario dell' avvocatura, che lamenta: all'incontro non sono stati invitati 'ne' l'Oua, ne' le associazioni forensi, ne' i 150 Ordini che hanno scioperato in questi mesi'.
E cio' avviene - fa osservare il presidente Maurizio de Tilla, 'nonostante il Tar del Lazio, su ricorso appunto dell'Oua e di altri Ordini e associazioni, abbia rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per l'esame della questione di illegittimita' della obbligatorieta' della mediaconciliazione'.
L' Oua ritiene 'inaccettabile' che il ministro con la riunione di oggi non voglia riconoscere l'impegno e la protesta dell'avvocatura: '200mila avvocati hanno manifestato, con l'astensione dalle udienze e con due grandi incontri a Roma, la contrarieta' alla mediaconciliazione obbligatoria. In tutta Italia - prosegue de Tilla in una nota - si registrano assemblee di avvocati che chiedono al ministro Alfano di abrogare l' obbligatorieta' della mediaconciliazione che contrasta con gli articoli 24 e 77 della Costituzione e con l'articolo 47 della Convenzione dei diritti dell'Uomo'. L'iniziativa del Guardasigilli - secondo l'Oua - rischia di essere 'dettata dalla prossimita' della tornata elettorale, piuttosto che dal merito dei problemi avanzati in questi mesi'.
A pochi giorni dalle elezioni Alfano ha aperto un tavolo al quale ha invitato Paolo Giuggioli, Antonio Conte ed Enrico Sanseverino, rispettivamente presidenti degli ordini degli avvocati di Milano, Roma e Palermo.
'Evidenti ragioni di prudenza e di senso della misura imporrebbero agli illustri colleghi di non andare all'incontro. D'altronde - conclude de Tilla - l' Oua, 150 Ordini forensi, la quasi totalita' delle associazioni (Camere Civili, Aiga, Anf, Aiaf ed altre sigle forensi) hanno fortemente criticato il decreto numero 28/2010. Sono costoro i reali interlocutori della vicenda sulla mediaconciliazione'.
La Cassazione conferma la radiazione di Cesare Previti dall'Ordine degli Avvocati.

Al termine di una lunga vicenda giocata tra ricorsi e controricorsi, i giudici di piazza Cavour, con la sentenza 10071/2011 hanno ritenuto legittima la misura più grave, sul piano deontologico, inflitta prima dall'ordine degli avvocati di Roma, e poi confermata dal Consiglio nazionale forense all'ex deputato di Forza Italia condannato in via definitiva per corruzione in atti giudiziari nella vicenda Imi-Sir.
Il procedimento disciplinare era stato avviato nel 1999, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del tribunale di Milano.
L'Ordine contestava al professionista «gli stessi fatti che costituivano oggetto della imputazione nel processo penale».
Il procedimento disciplinare veniva poi sospeso in attesa dell'esito dell'indagine giudiziaria, fino al 4 maggio 2006 quando si è arrivati alla sentenza di condanna definitiva della Cassazione a sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari.
L'accusa, ritenuta provata, è quella di avere pagato i giudici in modo da orientare la decisione delle sentenze. Con Previti vennero condannati anche Vittorio Metta (6 anni), ex magistrato, e gli avvocati Attilio Pacifico (6 anni e) e Giovanni Acampora (3 anni e 8 mesi).
A quel punto il Consiglio dell'ordine ha chiesto dapprima di dare esecuzione alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione per 5 anni, così come disposta dai giudici.
E, successivamente, con una delibera del 6 febbraio 2007, ha riaperto l'istruttoria, al termine della quale ha irrogato la sanzione della radiazione dall'albo.
A questo punto Previti ha fatto ricorso al Consiglio nazionale forense, che però lo ha respinto, e quindi ha proposto impugnazione in Cassazione.
Ma la porta si è chiusa anche a piazza Cavour. Per la Suprema Corte, infatti, tutti motivi sollevati dalla difesa di Previti sono da respingere ed il ricorso è stato rigettato.
lunedì, maggio 09, 2011
Il procuratore distrattario non è legittimato all' impugnazione.

Un avvocato, difensore del cliente in una procedura esecutiva intentata nei confronti suoi e di altri due soci da un Istituto di Credito, ha promosso ricorso per Cassazione, lamentando l’omessa attribuzione al medesimo delle spese e il mancato riconoscimento della maggiorazione per spese generali.
Con un primo motivo, il ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’omessa distrazione delle spese in suo favore.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del mancato riconoscimento delle spese generali.
La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso.
Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha osservato che è stato stabilito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma.
Del resto, la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo e è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Quanto al secondo profilo, la Corte ha ribadito che non sussiste la legittimazione diretta del distrattario in ordine alla contestazione della congruità o legittimità della liquidazione delle spese e segnatamente, del riconoscimento espresso della maggiorazione forfetaria per spese generali.
Infatti, in tali ipotesi, l’unica legittimata a sollevare doglianze di merito è la parte rappresentata, quale soggetto obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese.
Al contrario, resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronuncia sulle spese, mentre solo nel caso in cui sorgesse contestazione non sull’entità o sulla compensazione delle spese, ma sulla legittimità della disposta distrazione si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte e l’impugnazione sarebbe proponibile anche da quest’ultimo ovvero contro lo stesso. Così la Corte di Cassazione Civile con la recente sentenza n. 9699/2011.
Mediaconciliazione: continuano le proteste dell'Avvocatura.

Roma (Adnkronos) - L'Organismo Unitario dell'Avvocatura-Oua prosegue con il calendario di iniziative in tutta Italia sulla media conciliazione obbligatoria che culmineranno nell'astensione dalle udienze del 23 giugno.
Il prossimo appuntamento e' mercoledi' a Torino, nell'Aula magna del Palazzo di Giustizia, con un Convegno dal titolo ''La media-conciliazione dopo l'ordinanza del Tar n.3202 del 12 aprile 2011: istruzioni per l'uso''.
Al confronto parteciperanno i presidenti degli Ordini forensi piemontesi, tra cui quello dell'Ordine di Torino, Mario Napoli, il consigliere del Cnf, Enrico Merli, il presidente dell'Ordine di Milano, Paolo Giuggioli e il componente dell'Ordine di Firenze, Gaetano Viciconte.
Per l'Oua interverranno il presidente, Maurizio de Tilla, il tesoriere Domenico Palmas, il componente di giunta Roberto Pozzobon e l'avvocato Giuseppe Garrone.
''Chiediamo al Governo la sospensione immediata del decreto legislativo sulla media-conciliazione obbligatoria, in attesa della decisione della Corte Costituzionale - ribadisce il presidente De Tilla - E attendiamo dal Parlamento la rapida approvazione dei disegni di legge bipartisan che modificano questo istituto nella direzione delle proposte degli avvocati''.
''A Torino illustreremo le conseguenze negative della mediaconciliazione sulla vita di tutti i giorni - spiega De Tilla - descriveremo il percorso che ha portato alla svendita a societa' di capitali di un diritto sancito costituzionalmente e di un servizio pubblico come la giustizia civile, ora privatizzata''.
''Ma allo stesso tempo daremo le 'istruzioni per l'uso' dopo il rinvio del Tar del Lazio alla Corte Costituzionale del decreto legislativo per tutelare i cittadini e la nostra stessa macchina giudiziaria, a partire dalle proposte emerse nella grande manifestazione dell'Adriano, a Roma, il 14 aprile scorso: - prosegue il presidente Oua - presenteremo la questione di incostituzionalita' in tutti i processi ordinari interessati dalla media conciliazione, e infine, seguendo quanto previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, avanzeremo istanze di disapplicazione dell'obbligatorieta'''.
''Ma la protesta continua - ricorda - e il 23 giugno sara' di nuovo sciopero, perche' questo e' un sistema palesemente incostituzionale, che va contro la normativa europea e che limita l'accesso alla giustizia. Il punto fondamentale da eliminare - conclude de Tilla - e' la obbligatorieta' della mediaconciliazione''.
domenica, maggio 08, 2011
sabato, maggio 07, 2011
venerdì, maggio 06, 2011
E' necessario dire la verità!.

L'articolo oggi pubblicato sul sito dell'Ordine Forense di Salerno, che abbiamo riprodotto fedelmente nell'immagine che precede, suscita francamente tanta pena.
Taroccare la verità è sempre un'operazione che richiede un certo pelo sullo stomaco.
Perchè non si dice che all'assemblea di bilancio, di un Ordine professsionale che a Salerno (tra avvocati e praticanti) conta più di 5.000 iscritti, erano presenti dieci persone o poco più?
Da che cosa deriva questa disaffezione per le istituzioni forensi?
Probabilmente dal convincimento che, allo stato, non è possibile fare nulla o cambiare nulla. Dalla sgradevole sensazione che i problemi siano destinati ad incancrenirsi, senza trovare soluzione.
Di chi è la colpa, quantomeno a livello locale, di questo deplorevole stato di cose, che mina alla base la democrazia nell'Ordine?
Forse, e senza forse, la colpa è di chi considera le istituzioni (occupate oramai da più decenni) un proprio feudo personale, magari da poter trasmettere ai propri aventi causa "iure successionis".
La colpa è di chi ha fatto assopire le coscienze, per garantirsi un presente tranquillo ed un futuro radioso, però solo "sibi et sodales".
A questo proposito ci torna alla mente, assai spesso, la drammatica scena del film dedicato all'affondamento del Titanic: mentre i viaggiatori delle cabine di lusso si disputavano i pochi posti sulle scialuppe di salvataggio (peraltro insufficienti), gli uomini dell'equipaggio - vedendo che la nave colava a picco - andarono a chiudere i cancelli della stiva, dove stavano stipati gli emigranti, perchè non dessero fastidio.
Chi ha orecchie per intendere, intenda!
consiglioaperto
giovedì, maggio 05, 2011
mercoledì, maggio 04, 2011
Ordine Avvocati Salerno: se ci sei, batti un colpo!

CI PIACEREBBE CHE I RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA SALERNITANA (LEGGI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) DESSERO UN’ADEGUATA RISPOSTA A QUESTO TAL PECORARO GIOVANNI, AUTONOMINATOSI PRESIDENTE DI UNA FANTOMATICA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE DENOMINATA “ANPAR”.
QUESTO SIGNORE DA QUALCHE TEMPO STRAPARLA CONTRO GLI AVVOCATI, AVVENTURANDOSI IN VALUTAZIONI GIURIDICHE E POLITICHE, PER LE QUALI NON E’ DATO CAPIRE QUALE TITOLO DI LEGITTIMAZIONE ABBIA.
POICHE’ E’ PROPRIO DA SALERNO CHE PARTONO QUESTE ELUCUBRAZIONI (DA ULTIMO ANCHE TELEVISIVE), VISTO CHE LA SEDE NAZIONALE DELLA SOCIETA’ “ANPAR” E’ SITA IN LOCALITA’ CORGIANO DI PELLEZZANO (SIC!), SPERIAMO VIVAMENTE CHE IL C.O.A. DI SALERNO SI SVEGLI DALLA SUA ANNOSA LETARGIA E DIFENDA L’ONORABILITA’ DELLA CLASSE FORENSE CHE, A RAGIONE O A TORTO, RAPPRESENTA (…UBI COMMODA, IBI INCOMMODA!).
PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUITO, A TITOLO D’ESEMPIO, L’ULTIMO “FLORILEGIO” DEL SULLODATO SIG. PECORARO GIOVANNI.
CONSIGLIOAPERTO
MEDIAZIONE CIVILE: il cittadino ha bisogno di comportamenti lineari.
E' perfettamente vero che ognuno può esprimere un parere sulla mediazione civile ma ciò non significa discreditare il Ministro di Giustizia. Ancora veleni sulla mediazione civile da parte dell'O.U.A. mentre un avvocato su mille barerebbe con la mediazione.
Ai cittadini non piace il comportamento all'insegna della polemica da parte di questi pochi avvocati, che lanciano veleni sul Ministro, solo perchè si è eretto a difesa dei cittadini contro la casta. Il Ministro e i funzionari del ministero fanno di tutto affinchè la legge venga rispettata. Non è vero che la circolare del 4 aprile c.a, "acuisce profili di anticostituzionalità, perchè il decreto legislativo non consente&n! bsp; di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenza.
Il mediatore, - là dove il regolamento lo prevede - potrebbe ragionare con l'unica parte presente, sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte che non si è presentata, come proposta dello stesso soggetto in lite e NON il mediatore.
Dunque, nessun diritto violato e nessuna mediazione unilaterale, solo il rispetto della volontà del cittadino. Mi interessa particolarmente sapere, continua Pecoraro, per quale motivo l'O.U.A. nulla dice in merito ad avvocati che ricoprono la carica di rappresentanti legali in società di capitali che si sono costituiti sia in enti formativi che in organismi di conciliazione. Il tutto in barba alla tanta invocata legge professionale che recita "l'esercizio del! le professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali in nome proprio o in nome altrui.
L'O.U.A. ha sempre detto che la mediazione è "arricchimento economico" per organismi ed enti formativi.
Queste sì che sono situazioni anomale nella mediazione civile come mai fanno finta di non conoscerle? Da tutto quanto dice l'O.U.A. fino ad oggi non riesco a raccogliere nessun barlume di verità, ma solo azzardate previsioni di incompetenza e sollevamento di ansie nei confronti della categoria dei mediatori.
Queste sono tendenze preoccupanti alle quali bisogna porre rimedio. L'ANPAR quale associazione regolamentata rappresentativa degli interessi legittimi dei mediatori se, non finisce lo stillicidio di false notizie sulla figura del conciliatore/mediatore, sugli enti di formazione e sugli organismi di conciliazione, da parte dell'O.U.A - assicura Pecoraro - è costretta a prendere una serie di provvedimenti a tutela delle citate categorie, magari attivando una richiesta di risarcimento danni attraverso l'avvio di una procedura conciliativa, anche perchè gli estremi ci sono tutti.
ANPAR
(Associazione Nazionale per l'arbitrato e la conciliazione)
Il presidente
G. Pecoraro
martedì, maggio 03, 2011
CNF boccia il voto on line per le elezioni dei Consigli.

Quesito del COA di Roma, rel. cons. Morlino. Parere 14 gennaio 2011, n. 20.
L'Ordine di Roma chiede "Se vi sia norma o prassi che osti alla realizzazione del c.d. progetto del "vota da Studio" (tramite pin, userid, smart card o simili); se sia legittimo, ed a quali condizioni adottare il c.d. "voto da Studio" alle prossime consultazioni elettorali".
"Attenendo il quesito alle modalità di espressione del voto, si devono rigorosamente rispettare i principi di libertà e segretezza nell'espressione dello stesso. A norma del D.Lgs Lgt 382/44, nel quale sono contenute le norme sulle elezioni del Consiglio, ed in particolare dell'art. 4, in cui sono indicate le modalità di espressione, non pare che il voto possa essere espresso in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma.
A ciò si aggiunge che, allo stato, gli attuali meccanismi/sistemi telematici non consentano la piena tutela e garanzia della segretezza, libertà e personalità nell'espressione del voto.
Pur non precludendosi la possibilità di formulazione di future proposte innovative, solo un intervento legislativo potrà innovare tale materia che allo stato appare disciplinata in maniera tassativa."
L'avvocato non può consigliare al cliente di "aggirare" la legge.

Il Tribunale di Bologna aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una madre e i propri figli per il pagamento del compenso richiesto dall'avvocato per attività professionali ,circa lo svolgimento di pratiche relative alla successione del padre.
Il Tribunale aveva condannato inoltre la professionista al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata tempestiva presentazione della dichiarazione di successione.
La decisione era stata poi ribaltata dalla Corte d'appello di Bologna.
La sentenza d’appello è stata recentemente confermata anche dalla Cassazione Civile (sentenza n. 4422/2011), con la precisazione che tra i doveri di un professionista non è assolutamente compreso quello di "aggirare" le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo proprio (che nel caso dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede).
Dunque se un avvocato, incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del termine e senza la documentazione necessaria completa, ometta di consigliare il cliente di accettare un’eredità con beneficio di inventario, solo per farlo beneficiare della proroga prevista dalla legge, non risponde di responsabilità professionale, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo legittimo.
lunedì, maggio 02, 2011
MEDIACONCILIAZIONE: L’OUA IMPUGNA L’ULTIMA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA .

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Oua, insieme a diversi Ordini, Associazioni forensi e singoli avvocati, ha impugnato la circolare del Ministero della Giustizia su: “Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori” del 4 aprile scorso.
L’impugnazione è stata presentata dagli avvocati Giorgio Orsoni e Maria Grazia Romeo.
Per il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla «la circolare prosegue con l’impianto del regolamento attuativo e acuisce i profili di incostituzionalità del decreto legislativo, perché non consente di individuare criteri di qualità per la formazione dei mediatori e requisiti idonei di competenze, nonché perché si prevede che il procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
«È un assurdo – conclude de Tilla – il Ministero della Giustizia si fa beffa del diritto e con una circolare prevede la mediazione unilaterale. Come si può avviare una mediaconciliazione con una sole delle parti: il conciliatore che procede da solo senza la presenza di entrambe le parti è un assurdo giuridico che contrasta con il buonsenso e la legge. Qualcuno al Ministero continua a far finta che non sia successo nulla, eppure è un fatto che il decreto legislativo sia stato rimandato alla Corte Costituzionale. La nostra impugnazione della circolare ministeriale è uno dei motivi aggiuntivi al precedente ricorso al Tar del Lazio: un atto dovuto. E il 23 giugno continueremo la nostra protesta con un’ulteriore astensione dalle udienze mentre probabilmente vi saranno numerose altre ordinanze dei giudici di rimessione alla Corte Costituzionale. Il Ministero della Giustizia si deve rendere conto che va subito eliminata la obbligatorietà della mediaconciliazione che è stata esclusa in Europa da tutti i Paesi.»
Roma, 2 maggio 2011
sabato, aprile 30, 2011
venerdì, aprile 29, 2011
Occupazione “sine titulo” d’un immobile e risarcimento del danno.

Della fattispecie è tornata ad occuparsi, in una recente pronuncia, la Corte di Cassazione.
Nella sentenza n. 5028, resa dalla Seconda Sezione del Supremo Collegio l’1 marzo 2011, gli ermellini, in conformità al loro consolidato orientamento, hanno specificato che nelle fattispecie concernenti occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo, Cass., Sez. 2, dell'8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell'11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. 3, dell'8 maggio 2006, n. 10498) (così Cass. 1 marzo 2011 n. 5028).
Ciò detto è necessario comprendere secondo quali parametri debba calcolarsi il danno subito.
Con riferimento a questa problematica, sempre la Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata, in tali ipotesi, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato (Cass. ult. cit.).
Il Pdl: più soldi ai magistrati!

Il Pdl vuole aumentare lo stipendio ai magistrati. Non solo. Assegnare loro alloggi, introdurre sgravi fiscali per le spese di aggiornamento professionale e prevedere indennità per i pm e i giudici trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.
Proprio così: lo propone il Pdl. Non l'Italia dei Valori.
La proposta di legge è stata presentata dal deputato e segretario romano del partito, Gianni Sammarco, che spiega: «Chi vuole una magistratura meno politicizzata vuole anche magistrati in grado di svolgere pienamente le loro funzioni, non condizionabili in alcun modo, sereni dal punto di vista economico».
Ma al deputato del Pdl stanno a cuore in particolare i «nuovi» giudici e pm: «La mia proposta di legge si rivolge soprattutto ai magistrati più giovani, quelli di cui non si parla mai, che percepiscono attualmente retribuzioni ben lontane da quelle favoleggiate dai media».
Il deputato romano è determinato: «Vogliamo che il superamento del concorso in magistratura sia l'obiettivo dei giovani più meritevoli e più capaci che invece oggi sono attratti da altre professioni, meglio remunerate».
Insomma «il trattamento economico dei magistrati ordinari deve essere adeguato al livello delle loro responsabilità e allo stesso livello, almeno tendenzialmente, delle retribuzioni attualmente percepite dai magistrati amministrativi e contabili».
Ecco la nuova tabella, allegata all'articolo 1 della proposta di legge.
I magistrati ordinari in tirocinio avranno quasi 32 mila euro lordi all'anno, gli ordinari da 44 mila e rotti fino a 73 mila.
I magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (presidente aggiunto e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) 75 mila 746 euro lordi all'anno.
Infine i magistrati con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (procuratore generale presso la Corte di cassazione) e i magistrati con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (primo presidente della Corte di cassazione) quasi 78 mila e 500 euro. Gli aumenti più rilevanti sono previsti per i più giovani.
Inoltre, dice l'articolo 2, «al magistrato trasferito d'ufficio è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di sei anni, un'indennità mensile determinata in misura pari al doppio dell'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità».
L'articolo 3 della proposta di legge firmata da Gianni Sammarco assegna a titolo gratuito un alloggio di servizio delle forze di polizia o delle forze armate «ai magistrati ordinari destinati alla prima sede e a quelli trasferiti d'ufficio».
Poi l'articolo 4 prevede «una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino a un importo massimo delle stesse di 2.000 euro, per l'aggiornamento professionale e per la formazione». Infine l'articolo 5 con le disposizioni finanziarie.
«Il Pdl non è mai stato contro i magistrati in quanto categoria - sottolinea ancora Sammarco - L'ha sempre detto anche il premier Berlusconi». In ogni caso ecco la dimostrazione. Chissà che questa proposta di legge non sanerà anche i contrasti politici tra le toghe e il governo.
Data: 28/04/2011
Fonte: Quotidiano “IL TEMPO”
giovedì, aprile 28, 2011
La rovinosa situazione economica-produttiva dell'azienda non giustifica la disdetta del CCNL (Cass. Civ. Sez. Lav. 19 aprile 2011 n. 8994).

La disdetta del CCNL trova applicazione esclusivamente con riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso contratto ma non di certo con riferimento alle parti del rapporto di lavoro individuale, salva l'ipotesi di contratti aziendali, stipulati dal singolo datore di lavoro e dai sindacati locali dei lavoratori e dai quali, ricorrendone i presupposti, anche il datore di lavoro, quale parte contrattuale, può recedere.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8994 del 19 aprile 2011, relativamente al caso di una società che aveva operato il recesso dal contratto collettivo nazionale settore Tessile (con conseguente riduzione delle retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti).
I giudici di merito, sul ricorso proposto da una dipendente, avevano ritenuto l'illegittimità dell'atto di recesso con condanna dell'azienda al pagamento, in favore della lavoratrice, delle differenze retributive connesse all'applicazione del contratto collettivo.
E’ risultata ininfluente la motivazione della società, in merito alla "rovinosa situazione economica-produttiva" che l'aveva portata a disdidire il CCNL per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Infatti la Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'azienda in crisi, sottolinea l'infondatezza del presupposto mosso dalla ricorrente ossia la possibilità da parte del singolo datore di lavoro di disdettare il contratto collettivo, competendo la possibilità di disdire il contratto collettivo esclusivamente alle parti stipulanti - organizzazioni sindacali e datoriali - che di norma disciplinano pure le conseguenze della disdetta.
martedì, aprile 26, 2011
Locazioni non abitative: il pagamento tardivo può costituire "inadempimento grave" e risolvere il contratto.

Corte di Appello di Napoli - Sezione II civile - Sentenza 4 marzo 2011 n. 506
Per un esercizio commerciale, rimanere indietro di due o tre mesi con il pagamento delle rate del fitto è da considerare un “inadempimento grave” che può portare alla risoluzione del contratto.
Né è sufficiente a sanare il difetto del conduttore che il pagamento degli arretrati avvenga dopo il ricevimento dell’atto di citazione.
Lo ha stabilito la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 506/2011 (pubblicata il 04 marzo 2011), accogliendo le richieste del proprietario e ribaltando la sentenza di primo grado.
Secondo la Corte territoriale, infatti, “Qualora il conduttore di un immobile ad uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo viene sottratto al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell’atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l’inadempimento. Pertanto, sorge, salva l’ipotesi di rinuncia da parte del locatore alla domanda o all’azione come proposta, l’obbligo per il giudicante, adito a seguito dell’esperimento di una azione per la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione non abitativo, di delibare il caso rimesso al suo esame alla luce degli articoli 1453 e ss cc; e ciò analizzando la condotta dell’inadempiente sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo”.
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