martedì, aprile 26, 2011

Il 23 giugno 2011 astensione degli avvocati.


L’Organismo Unitario dell’avvocatura, Oua, forte dell’adesione compatta degli ordini e delle associazioni forensi (con l’isolata e marginale posizione di distinguo degli ordini di Roma e Venezia su 165 consigli), ha sottolineato la mancata apertura di un qualunque canale di dialogo da parte del Ministero della Giustizia e ricordato che la risposta alle decise e massicce proteste dell’ avvocatura, nonché alle critiche avanzate da tutti gli operatori della giustizia (avvocati,magistrati, giudici onorari e di pace, funzionari, ecc), passa per l’approvazione urgente dei ddl bipartisan, all’esame del Senato per la modifica della mediaconciliazione presentati da Benedetti Valentini e Della Monica.
Allo stesso tempo, il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, ha annunciato la proclamazione di un’ulteriore giornata di astensione per il 23 di giugno:
«La mediaconciliazione è stata rinviata dal Tar Lazio alla Corte Costituzionale e l’Oua denuncia da mesi i molteplici profili di incostituzionalità. Ma vi è di più, il sistema varato in Italia è in contrasto palese con la normativa europea perchè è costoso per i cittadini, perchè condiziona il successivo giudizio, per i tempi troppo lunghi. In sintesi perchè limita l’accesso alla giustizia per i cittadini.
Quindi la mediaconciliazione “all’italiana”, unico esempio nel mondo, di fatto non rispetta i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che, come prevede il Trattato di Lisbona, ha piena valenza giuridica nel nostro ordinamento.
In questo senso l’Oua ha fatto propria la delibera dell’Ordine degli avvocati di Firenze che invita i giudici, su istanza delle parti, alla disapplicazione dell’obbligatorietà.
Non solo, il 23 giugno faremo un’altra giornata di astensione dalle udienze. Gli avvocati rimangono al fianco dei diritti dei cittadini, contro la svendita a interessi privati del diritto alla giustizia. La rottamazione della giustizia civile non ha riscontro in alcun Paese Europeo».

Roma, 26 aprile 2011

giovedì, aprile 21, 2011

OUA: LA MEDIACONCILIAZIONE CONTRASTA CON LA NORMATIVA EUROPEA.


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Oua, con una nota a firma del presidente, Maurizio de Tilla, fa propria la delibera dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con la proposta di disapplicazione da parte dei giudici della mediaconciliazione obbligatoria.
Per il presidente dell’Oua alle innumerevoli questioni di incostituzionalità da sollevare davanti ai giudici (avvalorate dalla mirabile ordinanza del TAR del Lazio di rimessione alla Corte Costituzionale) si aggiunge la istanza di disapplicazione dell’obbligatorietà (dell’art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010) proposta dal Consiglio dell’Ordine di Firenze (Presidente avv. Sergio Paparo e relatore avv. Gaetano Viciconte) ma fatta propria dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana.
«La disciplina che introduce l’obbligatorietà della mediazione – si spiega nel documento del Consiglio dell’Ordine di Firenze, fatto proprio dall’Oua - merita, infatti, di essere disapplicata per contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la cui portata, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, della Carta, corrisponde a quella dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Le norme introdotte dal D.Lgs. sulla conciliazione, riguardante sia le liti transfrontaliere che quelle interne, pongono seri problemi di compatibilità con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per alcuni aspetti normativi e per le difficoltà di attuazione pratica che il predetto decreto legislativo probabilmente incontrerà, il “diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice” viene limitato in modo grave e sproporzionato rispetto allo scopo fatto valere di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari. La nozione di “ricorso effettivo dinanzi a un giudice ” riconosciuto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, corrisponde (articolo 52/3 della stessa Carta) a quella elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Con giurisprudenza costante dopo la sentenza Golder c. Regno Unito del 21 febbraio 1975, la CEDU ritiene che il diritto di effettivo accesso al giudice, pur non espressamente menzionato all’art. 6 della Convenzione, è un diritto che deve essere “concreto ed effettivo”».
Nel testo, poi, si entra anche in un caso concreto: «La Corte di Giustizia – chiarisce - ha esaminato per esempio una fattispecie simile alla obbligatorietà della mediaconciliazione in merito a un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale davanti al Co.re.com, come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in talune controversie civili. Le condizioni per la illegittimità della normativa sono le seguenti:
- il risultato della procedura di conciliazione non deve essere vincolante nei confronti delle parti interessate e non deve incidere sul loro diritto ad un ricorso giurisdizionale;
- la procedura di conciliazione non deve comportare un ritardo sostanziale nella proposizione di un ricorso giurisdizionale. Infatti, il termine per chiudere la procedura di conciliazione non può superare i trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda e, alla scadenza di tale termine, le parti possono proporre un ricorso giurisdizionale, anche ove la procedura non sia stata conclusa;
- la prescrizione dei diritti non va sospesa per il periodo della procedura di conciliazione;
- i costi derivanti dalla procedura di conciliazione dinanzi al Co.re.com devono essere inesistenti.»
«Ebbene – sottolinea il presidente dell’Oua - nel caso della mediaconciliazione obbligatoria introdotta in Italia le suddette condizioni non sono state rispettate e quindi ci troviamo di fronte a una palese violazione dei diritti del cittadino».
«Il giudice – continua il documento – può, quindi dichiarare la disapplicazione della norma nazionale sulla mediaconciliazione per contrasto con un principio generale fondamentale dell’ordinamento europeo.
D’altronde la Corte di Giustizia, nella sentenza della Grande Sezione del 19 gennaio 2010, nel procedimento C-555/07, Kucukdeveci contro Sweedex GmbH & Co. KG, ha statuito che dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, nel senso che al singolo giudice nazionale è concesso il potere di disapplicazione della legge interna di fronte alla violazione dei principi di derivazione comunitaria, e, in particolare, non soltanto nei rapporti tra i singoli e lo Stato (efficacia diretta verticale), ma anche nei rapporti tra privati, consentendo a un singolo di invocare una norma comunitaria nei confronti di un altro (efficacia diretta orizzontale). Ciò senza alcuna necessità di sollevare né una questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, né una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE. La sentenza richiamata, pertanto, attribuisce direttamente al giudice nazionale il potere di sindacare la norma legislativa interna in contrasto con un diritto fondamentale europeo».
«Pertanto – conclude il Presidente de Tilla - su richiesta di una delle parti, il Giudice può dichiarare la procedibilità della domanda, disapplicando l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, perché in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Roma, 21 aprile 2011

lunedì, aprile 18, 2011

Delibera OUA di richiesta sospensione procedimento.


L’Assemblea dell’OUA
PRESO ATTO dell’ordinanza emessa dal TAR Lazio del 12/4/2011, nel procedimento n. 10937/2010, promosso dall’OUA, con cui vengono rimesse alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale della norme introdotte dal D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione;
INVITA il Governo a sospendere in via d’urgenza, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, l’efficacia del D.Lgs. medesimo, nella parte in cui prevede l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, al fine di evitare la paralisi della giustizia civile e i notevoli costi a danno dei cittadini;
RILEVATO inoltre che, con circolare dell’11/4/2011, il Ministero ha formulato un’interpretazione del D.Lgs. 28/2010, nonché del regolamento di attuazione, arbitraria e vessatoria per i cittadini, finalizzata a costringere gli stessi al pagamento degli oneri della procedura di mediazione, anche in caso di mancato espletamento della medesima, comprimendo ulteriormente il diritto costituzionalmente garantito di accesso alla Giustizia;
RICHIAMATO il proprio protocollo procedimentale già divulgato;
INVITA gli Organismi di mediazione istituiti ed istituendi dai COA ad adottare regolamenti aderenti alle direttive indicate dall’OUA e in particolare ai principi: 1) facoltà delle parti, compreso il proponente, a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento di costi ulteriori rispetto a quello iniziale di €. 40,00; 2) divieto per il mediatore di formulare la proposta senza l’esplicito consenso congiunto di tutte le parti; 3) rilascio da parte della Segreteria dell’Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura.
INVITA di conseguenza gli Organismi medesimi a disattendere la circolare suddetta.
Roma il 13 Aprile 2011

Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla

Il Segretario
Avv. Fiorella Ceriotti

Nelle Casse di previdenza dei professionisti cova la rivolta.


Un ingegnere che termina di lavorare oggi consuma in due anni di pensione tutti i contributi versati in una vita lavorativa. Un avvocato impiega meno di quattro anni. Considerando che la vita media è di 83 anni, chi pagherà per loro gli altri 15 o 20 anni di pensione?
La risposta è facile: saranno i giovani professionisti a foraggiare la cassa di previdenza di categoria nei prossimi anni. Probabilmente lo farebbero anche volentieri, se fossero sicuri che, quando sarà il loro turno, avranno lo stesso trattamento.
Ma sanno che non sarà così. A loro toccheranno contributi sempre più alti e pensioni sempre più basse. E adesso cominciano a chiedersi se ne vale la pena.
Nonostante le riforme messe in cantiere negli ultimi anni (prima la situazione era ancora più sbilanciata), le Casse di previdenza dei professionisti non riescono a dare garanzie di equità intergenerazionale. Insomma, chi ha avuto in mano il potere negli ultimi anni si è preparato una vecchiaia dorata, pagando però solo una parte (spesso una piccola parte) del costo del biglietto.
Ai posteri l'onore della contribuzione. I timidi tentativi fatti finora per sottrarre agli anziani qualche privilegio si sono scontrati contro il principio dei “diritti acquisiti”.
Argomento con il quale, per esempio, la Cassazione ha bocciato il contributo di solidarietà che la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti aveva posto a carico dei pensionati più ricchi.
In queste condizioni l'unica strada percorribile per garantire una pensione dignitosa anche ai giovani sembra essere quella di aumentare i contributi previdenziali a loro carico.
Da qui la legge in approvazione proprio in questi giorni, che consente di aumentare fino al 5% il contributo integrativo (il tentativo è quello di scaricare l'onere sul cliente, ma non è detto che, in tempi di vacche magre, l'operazione riuscirà sempre e comunque).
Da qui anche gli appelli alla previdenza integrativa, che dovrebbe compensare l'assegno sempre più misero di quella ordinaria. Entrambe queste soluzioni, però, non fanno altro che aggirare il problema, senza risolverlo.
Perchè mai un giovane, che già si trova ad affrontare un mondo del lavoro ben più competitivo rispetto a quello di qualche anno fa, una realtà sempre più complessa e un futuro sempre più incerto, dovrebbe essere contento di finanziare anche i lussi che si sono riservati i colleghi che lo hanno preceduto?
Ben sapendo che il patrimonio accumulato dalle Casse copre solo un quarto del debito accumulato nei confronti degli iscritti e che almeno otto di loro hanno una sostenibilità dubbia già nel medio periodo?
In questa situazione una cosa è certa: appena le nuove generazioni prenderanno in mano le redini del gioco, le regole cambieranno.
Il problema non saranno più i diritti acquisiti, ma i diritti sostenibili. Non si parlerà più di aumento dei contributi ma di privilegi scandalosi da eliminare. E’ solo questione di tempo.


Marino Longoni
Data: 18/04/2011
Fonte: ITALIA OGGI SETTE

venerdì, aprile 15, 2011

Passa alla Camera il ddl Mugnai sull'opposizione al decreto ingiuntivo.


Passa all'esame della Camera il ddl, approvato dalla commissione Giustizia del Senato in sede deliberante il 13 aprile, che fornisce un’interpretazione autentica dell'articolo 165 del Codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il provvedimento, in seguito alla sentenza n. 19246/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, si era reso necessario per il contrasto interpretativo intervenuto - fra le sezioni della Corte suprema - del comma 2 dell'articolo 165 del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo prosegua secondo le norme del procedimento ordinario “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”.
Inciso che viene soppresso dal provvedimento approvato dal Senato.
“Si vuole evitare - ha spiegato il relatore Franco Mugnai (Pdl) - che una interpretazione errata possa essere penalizzante per soggetti che avevano ritenuto di applicare la norma in modo diverso”.
Il ddl contiene anche una norma transitoria che riguarda i procedimenti pendenti (la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dal comma 1 dell'articolo 165 del Codice di procedura civile si applica, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'articolo 163-bis, primo comma, del Cpc).

Ordine Avvocati Salerno: Assemblea approvazione bilancio (4/5/2011).

de Tilla (OUA): class action contro mediaconciliazione.


Roma, (Adnkronos) - La sospensione immediata del provvedimento che impone la media conciliazione obbligatoria per una serie di materie civili e commerciali e una class action a tutela dei cittadini.
Sono alcune delle iniziative annunciate dall'Organismo unitario dell'avvocatura, che ieri mattina ha tenuto una manifestazione al Cinema Adriano di Roma per protestare contro la norma, entrata in vigore lo scorso 20 marzo e sulla quale il Tar del Lazio ha sollevato questioni di legittimita', rimettendo parte del regolamento alla Corte Costituzionale.
Alla manifestazione, alla quale hanno partecipato oltre 1000 avvocati, erano presenti Andrea Mascherin, vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense, Marco Ubertini presidente della Cassa Forense e le rappresentanze dei Consigli degli Ordini di tutta Italia e delle Associazioni Forensi.
Sono intervenuti il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, alcuni parlamentari di maggioranza e opposizione: Domenico Benedetti Valentini del Pdl, Pier Luigi Mantini dell'Udc, Cinzia Capano, Luigi Lusi e Silvia Della Monica del Pd.
E' giunto anche un messaggio di solidarieta' del presidente dell'Udc, Pier Ferdinando Casini.
L'Oua ha anche presentato il documento deliberato dalla propria Assemblea sulle prossime mosse e iniziative.
Infatti la protesta continua, e sono previste nuove astensioni.
'La giustizia non puo' essere ostaggio di interessi privati e non puo' essere rottamata, la media conciliazione obbligatoria e' incostituzionale - ha dichiarato il presidente dell'Oua, Maurizio De Tilla - Tra le molte proposte avanzate da questa grande manifestazione di avvocati, ne citero' solo alcune: chiediamo una sospensione immediata del provvedimento, la chiusura degli organismi privati, avvieremo una class action a tutela dei cittadini che non intendono partecipare al processo di mediazione e ne subiscono le relative conseguenze, nonche' la richiesta di un'azione autonoma per il risarcimento dei danni'.
"Inoltre - ha aggiunto De Tilla - presenteremo la questione di incostituzionalita' in tutti i processi ordinari interessati dalla media conciliazione, e infine, seguendo quanto previsto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, avanzeremo istanze di disapplicazione dell'obbligatorieta".
"Migliaia di avvocati oggi a Roma sono stati compatti e uniti nella difesa della giustizia civile pubblica e di qualita' e della stessa Carta Costituzionale - ha ricordato il presidente dell'Oua - rimaniamo in attesa della pronta approvazione in sede legislativa dei due ddl presentati al Senato per modificare la media conciliazione dai senatori Benedetti Valentini e Della Monica. La protesta continua e le astensioni pure".

Processo......"breve e conciso"!

giovedì, aprile 14, 2011

Evento formativo di diritto e proc. civile (20 apr.2011).

Giustizia: Mantini (UDC), aderiamo a protesta Oua su mediaconciliazione.


Roma, 13 APR (Il Velino) – Dichiarazione On. Mantini: "La sentenza del TAR Lazio con cui e’ stata rimessa alla Corte Costituzionale la mediaconciliazione da’ ragione alla posizione dell’UDC e alle proteste degli avvocati e conferma l’incapacita’ del governo di fare le riforme per la giustizia.
L’obbligatorieta’ della mediaconciliazione e’ contraria alla delega legislativa e la riforma comunque non garantisce la qualita’ e i diritti di difesa dei cittadini.
L’UDC aderisce alla manifestazione promossa dall’Organizzazione Unitaria dell’Avvocatura ritenendo l’assoluta urgenza di un decreto del governo correttivo della mediaconciliazione al fine di dichiararne la natura facoltativa e la presenza obbligatoria degli avvocati a garanzia della qualita’ delle prestazioni".

mercoledì, aprile 13, 2011

DOMANI MANIFESTAZIONE A ROMA!!

Mediazione: Accolti i dubbi di costituzionalità da tempo espressi dal CNF.


Roma. Il Cnf accoglie con soddisfazione l’ordinanza di ieri con la quale il TAR Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità di alcune norme del decreto legislativo con si è attuata la delega prevista dalla legge n.69 del 2009 relativamente alla mediazione mediante conciliazione.
In particolare il Tar ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità relative alla l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, la sua configurazione come condizione di procedibilità e la previsione di requisiti di “serietà ed efficienza”, e non anche di professionalità e competenza che debbono possedere gli organismi di conciliazione.
“E’ una decisione di notevole importanza, che conferma i dubbi da noi sollevati".
Così il presidente Guido Alpa ha commentato la notizia, ricordando che “com'è noto, il Cnf ha sempre espresso riserve non sulla mediazione in quanto tale, ma sul modello di mediazione scelto dal legislatore delegato. “Un conto è la mediazione scelta volontariamente dalle parti, altro conto l’obbligo di effettuare il tentativo”.
Il TAR ha rimesso al merito la discussione sull’altra questione pur essa investita dal dubbio di costituzionalità costituita dalla previsione della necessarietà dell’assistenza tecnica.
“Come è possibile conciliare dinanzi ad un organismo senza essere consapevoli dei propri diritti e delle fondatezze delle proprie pretese?”, osserva Alpa ; e poi, “è possibile fare proposte che coinvolgono diritti senza essere competenti in materie giuridiche?”.
Il Consiglio Nazionale Forense sta predisponendo un testo di revisione della normativa, per renderlo compatibile con le esigenze di giustizia dei cittadini e con quanto da tempo l’ Avvocatura va sostenendo, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali.

martedì, aprile 12, 2011

Il dispositivo dell'Ordinanza del TAR del Lazio.


ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO n. 3202/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
(omissis)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:
1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice);
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente-Roberto Politi, Consigliere-Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore.

f.to L’ESTENSORE
f.to IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011
f.to IL SEGRETARIO(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
PER SCARICARE IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA CLICCA QUI

Mediaconciliazione: il TAR del Lazio rimette gli atti alla Corte Costituzionale.


Il Presidente del COA di Salerno Avv.Americo Montera,ci ha trasmesso la seguente nota del Presidente dell'OUA:
Carissimi colleghi,
ho un'importante notizia da darVi.
Il Tar del Lazio ha sospeso il procedimento ed ha rimesso alla Corte Costituzionale l’esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dall’OUA e dagli Ordini e dalle Associazioni ricorrenti.
E' evidente - a questo punto - che l’'atteggiamento perentorio del Ministero è fortemente inficiato e sub judice.
Vogliate divulgare a tutti i colleghi la notizia.
Vi aspetto tutti alla manifestazione pubblica del 14 aprile a Roma all’Adriano.
Affettuosi saluti
Maurizio de Tilla

lunedì, aprile 11, 2011

Protesta degli Avvocati: l'Ufficio del GDP di Salerno è alla paralisi.

LA MEDIA CONCILIAZIONE: Suggerimenti applicativi ai Colleghi.


Senza che sia necessario attendere la declaratoria di incostituzionalità della legge che istituisce la mediaconciliazione, è possibile proporre innanzi ai Giudici ordinari una istanza di disapplicazione (ex artt. 4 e 5 L. 2248/1965) di tale normativa per contrarietà al “diritto dell'Unione europea direttamente applicabile”.
(La medesima istanza, subordinatamente, potrà contenere la proposizione di eccezione di incostituzionalità).
In relazione alla istanza di disapplicazione occorrerà richiamare il principio in forza del quale il diritto dell'Unione Europea direttamente applicabile osta alla applicazione di una normativa nazionale se quest’ultima è sproporzionata rispetto al fine che persegue, e se, nel caso di specie, sacrifica la professione forense (e quindi i diritti dei cittadini utenti del mercato legale).
Nell’ottica della individuazione della esistenza della sproporzione e del sacrificio sopra indicati andrà richiesto al Giudice di valutare, in relazione al singolo giudizio, se sussistono ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione dell’attività dell’Avvocato, in favore della creazione del mercato protetto ed esclusivo dei mediatori.
Il Giudicante dovrà valutare se l’ordinamento della professione di Avvocato già garantisce la realizzazione delle finalità della mediaconciliazione.
Si potrà precisare, inoltre, che la Corte di giustizia (sentenza del 14 settembre 2010 nella causa C-550/07, Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione) ha chiarito che “organo dell’amministrazione della giustizia” può esser definito solo un avvocato non legato da rapporti di impiego, nemmeno parasubordinato.
La normativa sulla mediaconciliazione ha creato, invece, la figura del mediatore come strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente dipendente dall'organismo di mediazione cui appartiene.
La (para)subordinazione del mediatore è comprovata dalla assenza di rischio economico in capo al suo ruolo e dal suo inserimento nella organizzazione produttiva dell’organismo di mediazione.
Poiché l’attività demandata al mediatore è ad alto contenuto professionale, per considerare pienamente sussistente la sua subordinazione, non è necessario nemmeno che vi siano esplicite direttive del datore-organismo o l’assoggettamento al suo controllo (come rinvenibile da qualsiasi agevole screening giurisprudenziale).
Sarà pertinente il richiamo a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 14810 del 24.06.2009, hanno riconosciuto che, in tema di incompatibilità con la professione di avvocato, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità, e cioè la mera configurabilità di un "impiego".
Ultimo elemento - idoneo a sostenere la sproporzione e la lesività della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria, al fine di suscitare l’esercizio della potestà di disapplicazione - è costituito dalla circostanza che gli Avvocati non mediatori potranno richiedere il risarcimento del danno dagli stessi patito in conseguenza della entrata in vigore della mediaconciliazione.
Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n 7124 del 24.09.2010, ha riconosciuto la risarcibilità in via equitativa del danno da adozione di legislazione incompatibile col diritto comunitario.
Se l’istanza di disapplicazione, come sopra (succintamente) argomentata non verrà accolta dal Giudice, la normativa contestata andrà mandata innanzi alla Corte costituzionale, per le sette ragioni di incostituzionalità già individuate dall’O.U.A.
Avv. Giuseppe Clima
(del Foro di Foggia)

giovedì, aprile 07, 2011

14 aprile: manifestazione nazionale dell'Avvocatura.

Trovata la soluzione per il problema "mediaconciliazione"?

Opposizione a D.I.: la Corte d'Appello di Salerno concede la remissione nei termini.


Corte Appello Salerno, ord. 22 marzo 2011 - Pres. Bartoli - Est. Colucci.

Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimezzamento automatico dei termini a comparire e di costituzione – Art. 645 c.p.c. – Sezioni Unite 19246/2010 – Ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione nn. 14627 e 15809.

Sono condivisibili i principi affermati dalla Suprema Corte [cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 14627 del 17/6/2010, nonché Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 15809 del 2/7/2010] secondo i quali: a) alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile e ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., ratione temporis applicabile, anche in assenza di un’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto; b) la norma di cui all’art. 184 bis c.p.c. è applicabile anche al di fuori dell’ambito delle ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa; c) la rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c. può aver luogo anche in assenza di apposita istanza di parte.
(Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione dell’opponente a decreto monitorio avvenuta nel termine ordinario ma oltre quello abbreviato di cinque giorni dalla notifica.)

martedì, aprile 05, 2011

Cassazione: Fondo di garanzia, pagamento del T.F.R. al lavoratore anche in assenza di fallimento del datore di lavoro.


Per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per l'eseguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento.
In tal caso opera la disposizione dell'articolo 2, comma 5, della L. n. 297 del 1982, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazione del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS essendo sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura esecutiva, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Questo il principio di diritto affermato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7585 del 1° aprile 2011, ha rigettato il ricorso dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, condannato dalla Corte d'Appello al pagamento del credito t.f.r. maturato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente.
La Suprema Corte, ricordando che la legge n. 297 del 1982, all'articolo 2 ha previsto il pagamento del t.f.r. da parte dell'INPS quando l'impresa sia soggetta a fallimento ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata, ribadisce una lettura della normativa nazionale nel senso voluto dalla DirCE n. 987 del 1980 che consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
La decisione impugnata, concludono gli Ermellini, "ha correttamente riconosciuto il diritto di ottenere la tutela del Fondo di garanzia, essendosi accertatato, in modo pacifico, che la lavoratrice aveva vanamente proposto l'azione esecutiva, vedendosi quindi rigettare l'istanza di dichiarazione di fallimento, e aveva infine domandato l'intervento del Fondo".

Mediaconciliazione: le "istruzioni per l'uso" dell'OUA:


PROCEDIMENTO SUGGERITO PER RIDURRE I RIFLESSI NEGATIVI DELLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

PER L’ATTORE

Trattandosi di condizione di procedibilità per l’azione civile è necessario che chi intende promuovere un giudizio faccia una richiesta di mediazione presso un Organismo abilitato con il versamento di € 40,00, obbligatorio ex art. 16 del D.M. 18.10.2010, n. 180.

E’ opportuno tuttavia scegliere un organismo, preferibilmente istituito da un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che preveda nel regolamento il divieto del mediatore di formulare una proposta in caso di mancata adesione o partecipazione anche di una sola parte ed inoltre che preveda che il procedimento di conciliazione può ritenersi concluso nel caso di partecipazione di una sola o nessuna parte.

A questo punto il proponente che non intende aderire o partecipare al procedimento di mediazione, potrà allegare alla domanda di mediazione un’apposita dichiarazione con la quale comunica che, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 180/2010, non intende aderire al procedimento pur avendo presentato la domanda solo perché prevista come condizione di procedibilità; se vuole potrà anche dedurre l’incostituzionalità dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 laddove prevede che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; o più semplicemente potrà allegare il documento OUA sull’incostituzionalità della normativa sulla media conciliazione obbligatoria.

Il procedimento quindi potrà ritenersi concluso e si potrà dare inizio all’azione giudiziaria dopo il rilascio del verbale di conclusione per mancato accordo, osservando i termini dell’art. 163 bis c.p.c., oppure anche subito dopo la presentazione della domanda di conciliazione, con la fissazione della prima udienza a quattro mesi e quindici giorni dalla data di presentazione (v. combinato disposto degli artt. 5 e 6 dlgs. N. 28/2010).
Sul punto la Suprema Corte, Sez. Lav., si è pronunciata con sentenza del 21.01.2004, n. 967, statuendo che: “Premesso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 cost., non possono essere interpretate in senso estensivo, deve ritenersi che, ai fini dell’espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell’art. 412 c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda, sia sufficiente, in base a quanto disposto dall’art. 410 bis c.p.c., la presentazione della richiesta all’organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativo di conciliazione decorsi sessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall’avvenuta comunicazione della richiesta stessa alla controparte”.

Seguendo questo iter, in assenza di una proposta da parte del mediatore che può provocare effetti negativi sulla decisione in ordine alle spese, l’unico (eventuale) riverbero negativo sul processo sarà quello previsto dal quinto comma dell’art. 8 del D.Lgs 28/2010: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.”.

PER IL CONVENUTO

Il convenuto che non intenda aderire al procedimento di mediazione non dovrà fare altro che non presentarsi o dichiarare espressamente tale volontà, deducendo anche le questioni di illegittimità costituzionale della normativa e – ove ne ricorra l’ipotesi – la mancanza di regole per individuare la competenza territoriale.

Per il convenuto che non si presenta sussiste solo il rischio della proposta del mediatore, se nel regolamento dell’Organismo scelto dell’attore è previsto che la proposta di conciliazione possa essere formulata anche in assenza di una delle parti.

*** *** ***

Sia che si difenda l’attore, sia che si difenda il convenuto, è opportuno che il difensore faccia sottoscrivere al proprio cliente una dichiarazione in cui lo stesso, dopo aver dichiarato di essere edotto dell’obbligatorietà della formulazione della domanda di mediazione e delle conseguenze, comprese quelle previste dall’art. 116 c.p.c., per il caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, dichiari espressamente di non voler conciliare la controversia innanzi all’Organismo di conciliazione.

Tribunale Salerno (GU:Pagano): danno esistenziale.....telefonico.

lunedì, aprile 04, 2011

Aggiornamento Albo Avvocati del Foro di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO

Si porta a conoscenza dei Colleghi che il Consiglio, nella seduta dell’01.4.2011, ha deliberato l'aggiornamento dell’Albo.
Gli iscritti che desiderano che sia pubblicata la variazione dei propri dati rispetto a quelli riportati nel vigente Albo possono depositare, personalmente, apposita richiesta presso la Segreteria dell’Ordine o spedire fax al n.089/2574357, entro la data del 30.05.2011, a mezzo del predisposto modello scaricabile dal sito www.ordavvsa.it.
I propri attuali dati potranno essere controllati consultando il sito www.ordavvsa.it (sezione Albo).
Informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Consigliere delegato Avv.to Beniamino Spirito
Salerno, 4 aprile 2011

Il Presidente
Avv. Americo Montera

Astensione della FEDERMOT (dal 4 all'8 aprile 2011).

Avvocatura solidale con astensione dei GDP e dei GOT:

giovedì, marzo 31, 2011

Opposizione a DI: il Tribunale di Salerno nega la remissione nei termini.


Procedimento n. 4263/2008.
TRIBUNALE di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Civile - in persona della dott.ssa Bellantoni, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10/02/2011 e letti gli atti di causa
O S S E R V A
Il difensore di parte opponente chiede al Tribunale la rimessione in termini per procedere alla tempestiva iscrizione a ruolo della causa, all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.19246/2010, con la quale è stato affermato il principio secondo cui i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà a norma dell’art. 645 c.p.c. per il solo fatto della proposizione dell’opposizione.
Nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo è fermo principio di diritto quello secondo cui l'opponente deve fare opposizione nel termine stabilito e costituirsi tempestivamente a pena di improponibilità o improseguibilità dell'opposizione stessa.
Sebbene l'art. 647, secondo comma, c.p.c. per la sua formulazione potrebbe propendere per la limitazione dell’improponibilità e dell’improseguibilità alla sola ipotesi di mancata costituzione, difatti, giurisprudenza costante della Suprema Corte Cassazione ha ad essa equiparato la costituzione fuori termine, con la conseguenza anche in caso di costituzione oltre il termine fissato dal legislatore si verifica l’improseguibilità dell'opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli o non sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. sez. II 26 gennaio 2000 n. 849; Cass. civ. sez. I 22 giugno 1999 n. 6304).
Il procedimento monitorio è, difatti, un ordinario giudizio, caratterizzato da una cognizione anticipata e sommaria, che si differenzia da quello ordinario solo per il carattere eventuale e differito del contraddittorio e mancando l'opposizione sul provvedimento d’ingiunzione si forma il giudicato, perché sussiste comunque delibazione giudiziale della pretesa, sulla scorta di un titolo di particolare attendibilità ed evidenza probatoria.
L'opponente costituito tardivamente non può in alcun modo evitare l'improcedibilità dell'opposizione; egli non può utilmente riassumere il giudizio, neppure prima che sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà ed anche se il creditore opposto si è costituito nel suo termine.
La questione dell’inammissibilità od improcedibilità dell'opposizione per la mancata o tardiva costituzione dell'opponente ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni al questione, ivi compresa quella di competenza, e può essere rilevata anche di ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ. sez. III n. 1596/1972; Cass. civ. sez. I n. 2707/1996).
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione era costante nell'affermare che i termini di costituzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo erano quelli ordinari di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., quando all'opposto veniva assegnato un termine ordinario di comparizione o un termine maggiore e che, viceversa, il termine di costituzione era ridotta alla metà, quando l'opponente si avvaleva della facoltà di dimezzare il termine di comparizione assegnando al convenuto un termine inferiore a quello legale; il dimezzamento dei termini di costituzione conseguiva, secondo tale orientamento, automaticamente al fatto della concessione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario ed era irrilevante che la fissazione di detto termine fosse dipesa da una scelta consapevole o da un errore di calcolo.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nell'interpretare il dettato normativo dell'art. 645 c.p.c., hanno affermato con la sentenza n. 19246/2010 un principio completamente differente secondo cui i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà a norma dell'art. 645 c.p.c. per il solo fatto della proposizione dell'opposizione; le costituzioni in giudizio successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione che erano tempestive secondo il diritto vivente - cioè secondo l'interpretazione dell'art. 645 c.p.c. esistente al tempo in cui sono avvenute - sarebbero sulla base di tale nuovo orientamento da qualificare come tardive.
La sentenza n. 19236/2010 si fonda sull'interpretazione del combinato disposto 645 e 165 c.p.c. e non può che essere condivisa in considerazione dell'organo da cui promana e del percorso logico che la sorregge e che la rende immune anche da eventuali profili di incostituzionalità; secondo quanto affermato dalla Cassazione i termini di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c. sono ridotti alla metà in virtù dell'abbreviazione dei termini di comparizione disposta dall'art. 645 c.p.c.; taluni hanno prospettato la possibilità di applicare la nuova interpretazione formulata dalla Cassazione solo ai giudizi instaurati successivamente al 09.09.2010, ovvero successivamente all’ overruling, quale ius superveniens irretroattivo, ma tale soluzione non convince.
Se, difatti, non è revocabile in dubbio che il revirement giurisprudenziale assume nel caso di specie lo stesso impatto dello ius superveniens e che è auspicabile una compiuta regolamentazione degli effetti delle interpretazioni giurisprudenziali della Corte Cassazione in materia processuale, proprio per evitare che possano cambiare le regole del processo quando questo è in corso, allo stato le pronunce non sono fonti normative e non possibile invocare principi di diritto che possono trovare applicazione solo in occasione degli interventi del legislatore.
Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21095/2004, emessa proprio in tema d’interessi e di norme bancarie uniformi, hanno ritenuto "che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola e non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiteri nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione ’medio tempore’ di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata”.
La volontà di confinare entro il minimo indispensabile il rischio che l'errore processuale cagioni la perdita del diritto sostanziale non può automaticamente condurre, in un sistema che non segue le regole del common law, ad un sovvertimento dei principi che disciplinano il sistema delle fonti e gli interventi di carattere meramente interpretativo; non appare conferente neanche il richiamo da taluni operato alla giurisprudenza comunitaria in materia d’irretroattività delle norme penali.
Nel caso di specie l‘atto di citazione in opposizione é stato notificato in data 14/04/2008 e l’iscrizione a ruolo della causa e intervenuta il 23/04/2008, cosicchè l’adesione all’orientamento giurisprudenziale formulato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione conduce alla pronuncia di una declaratoria d’improcedibilità dell’opposizione ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non ricorrono a parere di questo giudice neanche le condizioni per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini, da taluni invocato al
l’esito della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 14627/2010.
Secondo quanto disposto dall’art. 184 bis c.p.c. la parte che dimostra di essere incorsa decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa termini e il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la provi dell'impedimento e quindi provvede con ordinanza.
Trattasi di una valvola di sicurezza, che consente di evitare, nell'ambito di un procedimento civile diviso in fasi rigide e nettamente distinte fra loro e studiate appositamente per creare una separazione tra l’avvio del processo, l'istruttoria e la decisione, che il principio delle preclusioni possa riverberare i propri effetti anche sulla parte diligente.
L’istituto della rimessione in termini e stato introdotto dall’art. 6 della legge 20.12.1995, n. 5534, di conversione del d.l. 19.10.1995, n. 432 e nell'originaria formulazione non conteneva alcun riferimento a specifiche attività processuali.
Taluni, proprio argomentando sulla mancata indicazione di specifiche attività processuali attribuivano a tale istituto carattere generale, ritenendolo quindi applicabile a tutti i poteri dal cui esercizio la parte fosse decaduta per fatto ad essa non imputabile nel corso del giudizio, con la sola esclusione dei termini di impugnazione; secondo tale orientamento la rimessione in termini era, dunque, applicabile non solo alle preclusioni attinenti alla formulazione delle deduzioni assertorie e istruttorie nel processo ordinario di cognizione, ma a qualsiasi tipo di decadenza avvenuta dal momento della pendenza del giudizio sino alla fase della decisione.
Viceversa, secondo difforme assunto, le decadenze suscettibili di rimessione in termini erano solo quelle previste dagli artt. 167, secondo e terzo comma, 180 ultimo comma e 184 c.p.c., relative all'identificazione del thema decidendum e del thema probandum, in applicazione del principio di improrogabilità dei termini perentori, posto dall’ 153 c.p.c. e dell'originario inserimento sistematico della norma.
La Suprema Corte non aveva mostrato incertezze, prima dell'entrata in vigore novella del luglio 2009, nel ritenere che l'art. 184 bis c.p.c., insuscettibile di applicazione analogica per il suo carattere eccezionale, avesse ad oggetto esclusivamente le decadenze in cui le parti fossero incorse nell'attività processuale innanzi all'istruttore, cioè nella istruttoria del procedimento (cfr. Cass. 29.01.2003, n. 1285; Cass. 9.08.2002, n. 12132; 11.07.2000, n. 9178; Cass. 27.08.1999, n. 8999; Cass. 15.10.1997, n. 10094); tale orientamento, al quale solo di recente la Corte di Cassazione ha abdicato in tema peraltro di procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. civ. n. 14627/2010), aveva conferma anche in una pronuncia della Corte Costituzionale - ordinanza n. 350 del 19.11.2004 - , che testualmente recita: "E ’ manifestamente infondata la questione di costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 184 bis e 644 c.p.c., parte in cui - il primo - prevede che non sono oggetto di rimessione in termini le decadenze in sia incorsa la parte per causa ad essa non imputabile, che si siano verificate prima del processo, ed - il secondo - nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini, ai fini dell'ulteriore notificazione”.
L'intervento, solo apparentemente innocuo, costituito dall'abrogazione dell'art. 184 c.p.c. e dalla trasmigrazione della disposizione nell'art. 153 c.p.c., disciplinante i termini perentori, di cui all'art. 47, comma terzo della legge n. 69/2009, ha posto il problema dell’estensione dell'istituto della rimessione in termini anche alle decadenza e preclusioni non di natura endoprocessuale; la nuova disciplina è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente al 04.07.2009 e comunque richiede l'istanza della parte, nonché la sussistenza di una causa non imputabile.
Il nuovo inserimento sistematico della norma nel titolo dedicato alla disciplina dei secondo una parte della dottrina, evidenzia che il legislatore ha inteso precedente impostazione — cosi indirettamente confermando la bontà dell’interpretazione che dell’art. 184 bis avevano fornito sia la Corte Costituzionale, sia la Corte di Cassazione e derogare alla regola generale della improrogabilità dei termini perentori, con penetrante salvaguardia del diritto di difesa; osserva questo giudice che in ogni richiamo al secondo e al terzo comma dell’art. 294 c.p.c., contenuto nel dettato dell’art. 153 c.p.c., presuppone, richiedendo la pronuncia di un’ordinanza con funzione interlocutoria in vista della pronuncia della sentenza, nella quale l’ordinanza rimarrà assorbita, che fra le parti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio.
Tanto premesso e rilevato che nel caso di specie ratione temporis va applicata la disciplina della rimessione in termini di cui all’abrogato al1'art. 184 bis c.p.c., ritiene questo Giudice che non ricorrano le condizioni per invocare il predetto istituto.
Appare ostativa all’applicazione della rimessione in termini non solo la convinta adesione all’orientamento secondo il quale 1'art. 184 bis c.p.c. nella formulazione applicabile al procedimento in esame concerne esclusivamente le decadenze in cui le parti sono incorse nell'attività processuale innanzi all’istruttore, cioè nella fase istruttoria del procedimento, ma anche l’incompatibilità strutturale esistente fra l’istituto della rimessione in termini l'attività d’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore.
A norma degli artt. 165 e 166 c.p.c. l’attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto di citazione ovvero entro cinque giorni nel caso d’abbreviazione dei termini, mentre il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione o almeno dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini; se una delle parti si costituisce tempestivamente l’altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza e se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti si applicano le disposizioni di cui all'art. 307 c.p.c., primo e secondo comma, cioè il processo s’estingue ove non venga riassunto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine utile per la costituzione dell’ultima delle parti.
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo la mancata costituzione e disciplinata dall’art. 647 c.p.c. L'applicazione dell'istituto della rimessione in termini all’iscrizione a ruolo determinare, inoltre, in tale situazione un imponderabile allungamento dei processuali in violazione dei principi dettati dall'art. 111 Cost. o un ingiustificato accorciamento dello spatium deliberandi che lo stesso attore ha concesso al convenuto un’evidente compromissione del diritto di difesa.
Il sistema dell'iscrizione a ruolo della causa è nel processo civile regolato dagli artt. 165, 166 e 171 c.p.c.; i rimedi per la tardiva costituzione sono specifici e non pare applicabile l'istituto della rimessione in termini; si tratterebbe, peraltro di una finzione, perché non sembra nel caso di specie configurabile un impedimento incolpevole, ma semmai un affidamento incolpevole, né un'attività che la parte sarebbe autorizzata a compiere all'esito dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini.
L'impossibilità configurare un'attività da compiere e di far retroagire il processo nella fase di costituzione, esclude che il caso in esame possa essere assimilato a quello oggetto della decisione n. 14627/2010 in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione.
PQM
RIGETTA la richiesta di rimessione in termini; RINVIA al 21/12/2011 per la precisazione delle conclusioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, 17/02/2011
IL GIUDICE
Dott.ssa Elvira Bellantoni

Depositato in Cancelleria
Oggi 18/02/2011.
Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa carla Autuori

Cnf: riforme preoccupano, viviamo clima di ostilità all’avvocatura.


Roma, 30 mar. (TMNews) - L'avvocatura è "preoccupata" per la mediazione, per la quale il Consiglio nazionale forense chiede "un intervento legislativo urgente che riporti la disciplina e il sistema complessivo nell'alveo delle garanzie costituzionali", per il progetto di esaurimento dei procedimenti civili pendenti, per la situazione conseguente alla crisi economica e per il clima di "aperta ostilità che oggi più che mai la circonda".
Lo ha detto il presidente del Cnf Guido Alpa nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno forense che si è tenuta a Roma nella sede amministrativa del Consiglio davanti ai rappresentanti del ministero della Giustizia e alle cariche istituzionali.
La situazione imporrebbe alle sue istituzioni rappresentative "di moltiplicare l'impegno della difesa dei diritti degli avvocati" ed anche a questo impegno che corrisponde la scelta di celebrare il 2011 come Anno dell'avvocatura, in concomitanza con il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, con una serie di iniziative che prendono l'avvio con l'inaugurazione di tre mostre per riflettere sull'impegno dell'avvocatura nella società".
"In queste settimane si sono registrati fermenti di contestazione e di critica in molte sedi a causa della entrata in vigore della disciplina di mediazione finalizzata alla conciliazione - ha detto Alpa - ma le preoccupazioni dell'Avvocatura non sono concentrate solo su questo segmento della complessiva riforma della giustizia: riguardano anche il progetto di esaurimento dei processi civili pendenti e sono alimentate dalla situazione in cui versano le professioni intellettuali nella persistente fase della crisi economica che si è abbattuta sul paese, nel ritardo segnato dall'iter di approvazione della riforma della professione forense, nel futuro incerto dei giovani avvocati, nei maggiori oneri resisi necessari per salvaguardare il trattamento pensionistico, nel clima di aperta ostilità che circonda, oggi più che mai l'Avvocatura".

POF 2011: evento formativo del 30 apr. 2011 (6 crediti).

OUA: PREOCCUPAZIONE PER CAMERE CONCILIAZIONE FATTE DA SOCIETA’ DI CAPITALI FANTASMA.


(AGENPARL) - Roma, 31 mar - La media-conciliazione obbligatoria è stato oggetto del programma di Rai 3, Agorà in onda ieri.
Alla trasmissione ha partecipato Maurizio de Tilla, presidente Oua insieme al Presidente dei Dottori Commercialisti, Claudio Siciliotti, e ai parlamentari Lanfranco Tenaglia e Lucio Malan.
Il Presidente dell’OUA ha ribadito che: « La media-conciliazione obbligatoria è innanzitutto un business, una privatizzazione all’italiana senza seri criteri di terzietà e indipendenza e con rischi di infiltrazioni poco trasparenti, sulle quali chiediamo che indaghi la magistratura. Alcune società sono fantasma. Cioè non esistono le sedi indicate nel registro del Ministero della Giustizia. È bene ricordare che su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Nelle mani di chi si sta mettendo il diritto alla giustizia dei cittadini?».

mercoledì, marzo 30, 2011

Invito dell'OUA a tutti i colleghi.

Ue: tariffe avvocati; CNF, bene decisione Corte giustizia.


(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il Consiglio nazionale forense accoglie con ''soddisfazione'' la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa 565/08, intentata dalla Commissione europea contro l'Italia per la vigenza di tariffe massime forensi.
E in una nota sottolinea che la pronuncia conferma quanto ''da sempre sostenuto dall'avvocatura e dal Cnf'': la giurisprudenza comunitaria e quella della Cassazione ''hanno sempre ritenuto la piena compatibilità delle tariffe forensi con il diritto comunitario della concorrenza, motivandola con ragioni di interesse pubblico come la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia e la tutela dell' interesse di evitare una concorrenza al ribasso a discapito della qualità della prestazione''.
'La sentenza fuga una volta di più - conclude il Cnf- i pretestuosi argomenti spesso avanzati contro le tariffe e contro la necessità di una rapida approvazione della riforma forense, ora alla camera''.

La mediaconciliazione costa poco? (fate un pò di conti.......).

martedì, marzo 29, 2011

Il piccolo imprenditore agricolo può fare anche l'avvocato (sic!).


Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 1
Quesito del COA di Crotone, rel. cons. Allorio.
Il quesito riguarda la compatibilità tra l'esercizio dell'attività d'imprenditore agricolo professionale (D.Lgs n. 99/2004) e l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.
"Va confermato il costante orientamento, illustrato da ultimo nei pareri 25 novembre 2009, n. 44 e 9 maggio 2007, n. 31, nei quali si sono indicati i criterî utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell'albo degli avvocati.
Si deve premettere che l'incertezza interpretativa ha ragione d'essere solo con riferimento al piccolo imprenditore agricolo: è evidente che, qualora si tratti di un titolare di una consistente impresa organizzata, o ancora con attività estesa all'industria e al commercio nel settore agroalimentare, questi deve essere considerato un "esercente il commercio" nel senso più pieno di cui all'art.3 della Legge Professionale Forense e l'iscrizione nell'Albo incompatibile con l'attività svolta.
Di contro, non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi.
Manca, dunque, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, rappresentato, ad esempio, da una organizzazione aziendale molto articolata, o dallo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo, o, anche, da una rilevante trasformazione del prodotto naturale, da cui si possa arguire che il carattere predominante dell'attività intrapresa è l'esercizio del commercio, anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
Si consideri che i caratteri sopra indicati sono, del resto, quelli che garantiscono al piccolo imprenditore la non assoggettabilità alle norme in materia di fallimento, secondo la previsione dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (il profilo della soggezione, o meno, al fallimento rimanendo peraltro un corollario e non un criterio distintivo univoco).
Per concludere, la condizione di piccolo imprenditore agricolo non è d'ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza: vale a dire, finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, di tal ché sia messa a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (che è bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense), per il suo entrare nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori commerciali.
Resta, naturalmente, nei compiti e nei poteri del Consiglio dell'Ordine competente, svolta l'istruttoria del caso, giungere ad una determinazione sulla compatibilità dell'iscrizione nel singolo caso."

Delibera OUA di astensione per i giorni 14 e 15 aprile 2011.


ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 25 marzo 2011 in Roma presso la Cassa Forense in Via Ennio Quirino Visconti,8
Rilevato
- Che il 20 marzo 2011 è entrata in vigore la restante parte del decreto legislativo n.28/2010 che, stabilendo la obbligatorietà della mediaconciliazione, danneggia i cittadini e limita l’eccesso alla giustizia;
- Che, come più volte denunciato dall’Avvocatura, il decreto legislativo 28/2010 favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- Che la obbligatorietà della mediaconciliazione è viziata per eccesso di delega e per violazione degli artt. 3,24,76,77 e 97 della Costituzione;
- Che l’obbligatorietà della media conciliazione, oltre che limitare l’accesso alla Giustizia:
  1. comporta per il cittadino notevoli costi non giustificati;
  2. non prevede l’assistenza necessaria dell’avvocato;
  3. consente al conciliatore di formulare una proposta senza il consenso delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio anche con il pagamento di una sostanziale penale;
  4. non prevede criteri legali per la individuazione della competenza territoriale (con possibilità di invitare il cittadino a conciliare anche a 1000 km di distanza)
- Che è in atto un processo di privatizzazione selvaggia della giustizia civile che favorisce, tra l’altro, speculazioni e conflitti d’interesse, con caduta di etica e carenza di rigore ;
- Che tale distorsione dei fini di giustizia emerge chiaramente dall’esistenza di 415 sedi di società di capitali, abilitate a svolgere un ruolo nella conciliazione, che non possono assicurare i requisiti di trasparenza, indipendenza e terzietà previsti inderogabilmente dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 28/2010;
- Che unitamente alla privatizzazione della giustizia civile è in atto un progetto di vera e propria rottamazione dell’arretrato delle controversie civili, programmata con la presentazione di un disegno di legge che:
  • affida a circa “600 ausiliari” la trattazione delle cause;
  • fissa la perenzione dei giudizi in appello e in cassazione con termini perentori per confermare la volontà del cliente di proseguire la fase giudiziale;
  • stabilisce la possibilità dell’emanazione di una sentenza con motivazione breve e parziale e con un termine perentorio assegnato alle parti per chiederne la integrale motivazione previo pagamento di un ulteriore contributo;
- Che tale disegno di legge viola i diritti dei cittadini a ricevere giustizia e il connesso diritto di difesa,e costituisce un maldestro tentativo per risolvere il problema dello smaltimento dell’arretrato;
- Che l’Avvocatura è preoccupata per la ricaduta sul processo penale delle prospettate riforme della giustizia.
Conferma
lo stato di agitazione dell' Avvocatura
Proclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
Indice
una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per giovedì 14 aprile 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, presso il Teatro Adriano, P.zza Cavour,22
Invita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione
Invita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nel giorno venerdì 15 aprile assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioni
Dispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai Responsabili giustizia dei partiti.
Roma 25 marzo 2011

Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla


IlSegretario
Avv. Fiorella Ceriotti

10 domande poste dall’Avvocatura al Ministro Alfano.


I.Il Ministro Alfano ha dichiarato che con la media-conciliazione obbligatoria “conta di tagliare 300 mila controversie nei prossimi 12 mesi e altre 700 mila dal 2012”.
1. È proprio convinto il Ministro che “tagliare” significhi risolvere il problema dell’eccessiva durata dei processi o non invece “deviare” e quindi “ritardare” i tempi della giustizia impedendo ai cittadini di accedere subito al giudice per la tutela dei propri diritti? E poi, vista la continua mutabilità dei dati, siamo certi che i numeri indicati dal Guardasigilli siano davvero questi?
2. Non crede il Ministro che sia esagerato prevedere, insieme, obbligatorietà e onerosità accollando ai cittadini che non vogliono conciliare costi coattivi e non giustificati? Vista l’assenza di criteri di competenza territoriale, come pensa il Ministro Alfano di tutelare i cittadini che vengono invitati a conciliare davanti ad una Camera di Conciliazione distante anche più di mille chilometri dal luogo di
incardinamento della successiva probabile controversia?
II. Il Ministro Alfano ha dichiarato “che ha il sostegno di categorie quali “Commercialisti, Confindustria e Camere di Commercio”.
1. Ma le riforme si fanno nell’interesse generale del Paese, o su richiesta e vantaggio di alcuni determinati soggetti?
2. Non crede il Ministro che, con alcune delle componenti da lui citate, vi sia il rischio che prevalga una posizione di dominio che possa portare a calpestare i diritti dei cittadini-consumatori e a realizzare, anche nella giustizia, il dominio dei poteri forti, che il Ministro ha detto sempre di voler contrastare?
3. Come pensa il Ministro di superare i possibili conflitti di interesse tra società costituenti e camere di conciliazione?
III. Il Ministro Alfano ha dichiarato che “ci sono 630 Organismi di conciliazione operativi. Non c’è una sola provincia d’Italia che veda scoperta la propria zona”.
1. Ha verificato il Ministro che tutti gli organismi indicati (ammesso che ci siano e siano operativi) siano dotati di terzietà, indipendenza e qualità, come prescrive la legge delega e il decreto legislativo n. 28/2010?
2. Cosa pensa di fare il Ministro Alfano per evitare che la riforma sulla mediazione sia solo un business?
3. Cosa ha previsto il Ministro per evitare che nelle camere di conciliazione vi siano infiltrazioni mafiose e speculazioni?
IV. Il Ministro ha dichiarato che “nell’ambito dei lavori parlamentari per discutere il disegno di legge sullo smaltimento dell’arretrato l’avvocatura reciterà un ruolo da protagonista”.
1. Il Ministro dimentica che alcuni mesi fa si è reso promotore di un emendamento per lo smaltimento dell’arretrato e che l’avvocatura – non interpellata – si oppose costringendo il Ministero a rinunciare all’emendamento che realizzava una vera e propria “rottamazione della giustizia”, con seicento ausiliari, sentenze brevi e perenzione dei processi? Il Ministro Alfano non ricorda che ha presentato al Senato un disegno di legge sullo smaltimento dell’arretrato che ricalca il precedente emendamento, ed anche stavolta non ha interpellato preventivamente l’avvocatura, con ciò disconoscendone la funzione?
V.Il Ministro ha dichiarato che è meglio risolvere le controversie “con una stretta di mano in 120 giorni anziché fare la boxe su un ring del processo”.
1. Viene da chiedersi in che mondo vive il Ministro Alfano se non in quello dell’utopia, se pensa che con una “stretta di mano” si possa intervenire su materie complesse, quali successioni, diritti reali, responsabilità medica, patti di famiglia, divisioni, rapporti assicurativi e bancari, affidando il destino di un cittadino nelle mani di un conciliatore di primo pelo, senza esperienza, senza adeguato titolo di studio, senza competenza specifica, con una formazione di sole 50 ore (meno di una settimana)?