lunedì, marzo 28, 2011
Oua: proclamate altre 4 giornate di sciopero (14-15 aprile, 26 maggio, 23 giugno) e indetta manifestazione a Roma per il 14 aprile.

L’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura, Oua, ha proclamato altre quattro giornate di sciopero (14-15 aprile, 26 maggio, 23 giugno) e indetto una manifestazione a Roma per il prossimo 14 aprile.
Oggi, il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, partecipando alla trasmissione Uno Mattina, su Rai 1, ha ribadito le ragioni della protesta contro la privatizzazione e la rottamazione della giustizia civile.
Successivamente in relazione alla partecipazione del ministro Alfano al convegno organizzato a Torino dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, l’avv. de Tilla ha dichiarato quanto segue.
«Sarebbe logico un cambio di nome al Ministero di giustizia – ha spiegato - per rendere più coerenti e comprensibili alcune scelte fatte dal Ministro Alfano sulla giustizia civile, ma anche per così poter bene inquadrare il serrato dialogo del Guardasigilli con alcuni settori economici e professionali del nostro Paese (imprese e commercialisti) e specularmente all’assenza di confronto con chi opera quotidianamente nei tribunali: avvocati, magistrati, giudici onorari.
Infatti, ormai, il ministro della Giustizia va spesso dai commercialisti e dagli industriali per illustrare i suoi progetti sulla futura fisionomia della macchina giudiziaria. Insolito, no? Forse perché gli avvocati hanno definito questi provvedimenti di “ privatizzazione “ e “rottamazione” della giustizia.
Il Ministro, poi, tace su un fatto preoccupante: su 630 organismi di conciliazione ben 415 fanno capo a sedi di società di capitali. Da tale dato emerge chiaramente un progetto di “svendita” della giustizia alle società private, con l’insorgenza di non pochi dubbi su possibili speculazioni, conflitti di interesse, dipendenze, condizionamenti e affari privati.
«Nell’assise dei commercialisti – aggiunge il presidente dell’Oua - il Ministro della Giustizia ha testualmente dichiarato: “Vorrei che mi si spiegasse il modo per cui, mentre si investivano più soldi nel sistema giustizia, l’arretrato cresceva e ora invece cala”. La risposta probabile è la seguente: o il Ministro non legge bene i dati o i cittadini rinunciano a far valere le proprie ragioni. Ed infatti, la giustizia funziona oggi come prima. E non si registrano interventi incisivi.
«La media-conciliazione obbligatoria e le prospettate modifiche processuali – conclude de Tilla - delle quali il Ministro non vuole discutere con l’OUA e gli altri organismi rappresentativi del mondo della giustizia, costituisce un intervento inidoneo e di poca utilità, fatto a piedi giunti, con violazione dei diritti dei cittadini e dei valori della Costituzione. È evidente che visto il continuo rifiuto del dialogo da parte di Alfano, non ci resta che far valere con ulteriori giorni di astensione la fondata protesta dell’avvocatura. Per questa ragione il 14 e 15 aprile e poi il 26 maggio e il 23 giugno ci asterremo dalle udienze e il 14 faremo una grande manifestazione pubblica a Roma con la presenza di numerosi parlamentari di tutte le formazioni politiche».
Roma, 28 marzo 2011
sabato, marzo 26, 2011
venerdì, marzo 25, 2011
Giustizia/ Reguzzoni: Magistrati non siano esenti da tutto.

Roma, 25 mar. (TMNews) - I magistrati non possono essere "esenti da tutto" e per questo la Lega ha inserito nel Milleproroghe l'emendamento che amplia la loro responsabilità civile, non solo per dolo ma per violazione del diritto.
Lo ha detto Marco Reguzzoni, capogruppo della Lega alla Camera, a Mattino 5.
"Non è possibile che se un magistrato sbaglia sulla pelle dei cittadini non deve mai pagare. Se c'è una responsabilità ci deve essere anche una contro partita, non è possibile che solo i magistrati siano esenti da tutto", ha spiegato.
mercoledì, marzo 23, 2011
Fulvio Croce: il coraggio del dovere.

Nel 1976 si apre a Torino il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, la più conosciuta e pericolosa delle formazioni terroristiche di quel periodo.
Un processo controverso, una sfida per la giustizia italiana che, per la prima volta, si trova ad affrontare imputati che rifiutano la difesa.
Fulvio Croce, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nonostante le minacce di morte, accetta l’incarico di difensore d’ufficio degli imputati e per questo viene assassinato il 28 aprile 1977.
Attenzione: il programma "EasyNota" è infetto da un trojan.

In questi giorni molti Colleghi stanno scaricando, dal sito del Ministero della Giustizia,la nuova versione del programma "EasyNota" (necessario per compilare la nota di iscrizione a ruolo delle cause).
Lo abbiamo fatto anche noi, ma - purtroppo - abbiamo avuto la sgradita sorpresa di accorgerci che il programma in questione è stato "infettato" da un trojan.
Per i non esperti precisiamo che i trojan (cavalli di troia telematici) sono la categoria più pericolosa di virus, in quanto espongono il computer ad attacchi esterni ed alla sottrazione dei dati da parte di malintenzionati.
Nei casi più gravi i pirati informatici prendono il completo controllo del computer infettato che, a questo punto, diventa quello che in gergo si definisce "zombie".
Riferiamo questo fatto: a) per invitare chi abbia già scaricato ed installato il programma a fare un'attenta scansione del computer con un buon antivirus; b) per evidenziare la rozzezza dei sistemi di protezione dati, adottati dal Ministero della Giustizia.
Con buona pace di Angelino Alfano, che si va riempiendo la bocca di processo telematico!
Tra mediaconciliazione e processo telematico ne vedremo davvero delle belle.
consiglioaperto
martedì, marzo 22, 2011
7 PROFILI D’INCOSTITUZIONALITA’ DELLA MEDIACONCILIAZIONE.

La mediazione finalizzata alla conciliazione obbligatoria, viola la nostra Costituzione.
Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante – in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea – aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega (primo punto ), in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega. Si ha così l’evidente violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo.
E c’è una palese violazione dei menzionati articoli, dato che l’obbligatorietà è collegata alla mancata previsione di necessità dell’assistenza dell’avvocato. Va, in proposito, osservato che l’art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell’esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo “ ... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia”.
In aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l’art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l’immediato accesso alla giustizia».
Ma non basta, non si rispettano anche gli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione (secondo punto ) infatti il d.lgs. 28/10, all’art. 16 e nell’intero capo terzo intitolato “organismi di mediazione”, disattende palesemente la previsione della delega. Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell’attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti.
E non si salva neppure l’art. 24 per due ulteriori ragioni.
La prima: la mediazione obbligatoria costa al cittadino (terzo punto). Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale.
La seconda ragione (quarto punto ) è che il Governo ha introdotto (art. 8) la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l’ausilio di un difensore – partecipare oppure no al procedimento di conciliazione – potrà condizionare in misura determinante l’esito del successivo processo. Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. Non solo! L’assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa. Quindi chi è in grado di pagare, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato».
Assistiamo, inoltre, alla violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. (quinto punto) per quanto riguarda il diniego dell’accoglimento della proposta del mediatore, sull’iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un importo pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infatti un evidente deterrente “forzato” dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l’esito della mediazione.
Un’ulteriore ragione di incostituzionalità (sesto punto) è la rottura del trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto. Con l’art. 16 del decreto ministeriale concernente i criteri di determinazione delle indennità, si divide l’indennità del procedimento di mediazione tra “spese di avvio del procedimento” e “spese di mediazione”. Le “spese di avvio del procedimento” sono dovute da “ciascuna parte” ma sono versate “dall’istante al momento del deposito della domanda” (2° comma). Parimenti “le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento”. Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento.
Cosicché, ai sensi dell’art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l’attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d’eguaglianza, consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto. L’art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 16 d.m. 180/10, in questi termini, non viola così solo l’art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l’art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta.
L’ultimo aspetto (settimo punto) di incostituzionalità attiene all’organizzazione interna degli organismi di conciliazione e alla loro indipendenza e terzietà.
La procedura di mediazione è resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui ha funzione pubblica deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., soprattutto quando l’organismo è ente pubblico.
Ora, niente di questo si trova nel decreto ministeriale che fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prevedere criteri oggettivi circa l’assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell’organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici.
Per il dm. 180/10 è discrezionalità dell’organismo, che la regolerà in base al proprio statuto. L’art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l’art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l’art. 97 Cost., visto che l’assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l’assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l’indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all’organismo».
lunedì, marzo 21, 2011
POF 2011: evento formativo organizzato dall'AIGA di Salerno (n. 4 crediti).

La nuova disciplina del danno da vacanza rovinata:novità legislative e casi pratici.
Venerdì 25 marzo (15.30 - 18.30) - Casino Sociale di Salerno
Saluti: Avv.Marco del Vecchio
Introduce: Avv.Giovanni Balbi
RELAZIONI
“Profili giuridici, le nuove disposizioni introdotte dalla legge, la tutela giudiziaria, la prova del danno”
Dott.Alfonso Raimo (Giudice di Pace di Salerno)
“Tour Operator e pacchetti turistici”
Dott.Giovanni Serva (Agenzia Travelslot di Salerno)
La partecipazione al corso è gratuita e permette di conseguire n. 4 crediti formativi.
Comitato scientifico: avv.Gisella Lauriello, avv.Marco Bass,avv.Giulia Maiello, avv.Gianfranco Manzo, avv.Chiara Zucchetti.
per info:
gisella.lauriello@fastwebnet.it ,
chiara.zucchetti@virgilio.it.
Venerdì 25 marzo (15.30 - 18.30) - Casino Sociale di Salerno
Saluti: Avv.Marco del Vecchio
Introduce: Avv.Giovanni Balbi
RELAZIONI
“Profili giuridici, le nuove disposizioni introdotte dalla legge, la tutela giudiziaria, la prova del danno”
Dott.Alfonso Raimo (Giudice di Pace di Salerno)
“Tour Operator e pacchetti turistici”
Dott.Giovanni Serva (Agenzia Travelslot di Salerno)
La partecipazione al corso è gratuita e permette di conseguire n. 4 crediti formativi.
Comitato scientifico: avv.Gisella Lauriello, avv.Marco Bass,avv.Giulia Maiello, avv.Gianfranco Manzo, avv.Chiara Zucchetti.
per info:
gisella.lauriello@fastwebnet.it ,
chiara.zucchetti@virgilio.it.
sabato, marzo 19, 2011
venerdì, marzo 18, 2011
Astensione: de Tilla traccia un primo bilancio.

Maurizio De Tilla, presidente Oua, traccia un bilancio della giornata di protesta del 17 marzo, a Roma, al Capranica e dinanzi Montecitorio, contro la media-conciliazione obbligatoria e la rottamazione della giustizia civile.
Esprime un giudizio positivo sull’incontro, avuto dopo la manifestazione, con la delegazione del Pd, guidata dal responsabile della Giustizia Andrea Orlando.
Conferma i prossimi appuntamenti: il 28 marzo con il presidente della Camera, Gianfranco Fini, il 7 aprile con il ministro degli Interni, Roberto Maroni e poi in giornate ancora stabilire con il presidente dell’Udc, Pier Ferdinando Casini e con il leader dell’Idv, Antonio Di Pietro.
L’astensione continua fino al 22 marzo: “Gli avvocati – sottolinea de Tilla - la stragrande maggioranza degli ordini e delle associazioni forensi stanno dando prova di una grande unità in questa battaglia in difesa dei diritti dei cittadini. Lo dimostrano le adesioni all’astensione: oltre il 90% dei legali stanno incrociando le braccia. Ma anche il sostegno ricevuto dalla stessa magistratura, con in testa l’Anm, nonché dalle forze politiche, ed infatti la prossima settimana sarà calendarizzato al Senato un ddl bipartisan che modificherà questo sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione”.
“Di fronte a un così ampio e trasversale fronte di opposizione ha concluso - vogliamo anche rivolgerci con garbo ed amicizia al Consiglio Nazionale Forense che, pur condividendo in toto le critiche, ha parlato della necessità di dover “rispettare la conciliazione”. Ci chiediamo come si può accettare un sistema che è innanzitutto incostituzionale sotto molteplici aspetti, che è contro i diritti dei cittadini, che è escludente nei confronti degli stessi avvocati, che è viziato da una logica strettamente economicista nonché dettato da precisi settori dell’impresa di questo Paese (Confindustria, banche, assicurazioni…). In sintesi come possiamo essere corresponsabili di un processo di svendita della giurisdizione e di privatizzazione della giustizia civile, nonché di un attacco così duro alla professione di avvocato”.
Roma, 18 marzo 2011.
giovedì, marzo 17, 2011
mercoledì, marzo 16, 2011
Deontologia forense: rapporti con i colleghi ed espressioni sconvenienti ed offensive (Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 215).

Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 215
Pres. ALPA - Rel. BERRUTI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. G.C.
Pres. ALPA - Rel. BERRUTI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. G.C.
Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Art. 20 C.D.F. - Animus iniuriandi - Necessità - Termini "Menzogna" e "Vaniloquio" - Portata offensiva e sconveniente - Esclusione
In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, il termine "menzogna", il cui significato semantico lo rende omologo all'alterazione dei fatti, viene dalla scienza del linguaggio considerato meno popolare e meno grave di quello di "bugia", mentre il "vaniloquio" è il discorso privo di costrutto o fondamento logico-sostanziale.
A nessuna delle due espressioni può pertanto essere attribuita portata offensiva o natura sconveniente.
Va esclusa la violazione dell'art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell'animus iniuriandi quando, come nella specie, non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell'incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell'esponente, essendosi il professionista limitato alla constatazione oggettiva di un fatto non vero e di un giudizio privo di fondamento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 14 maggio 2007).
martedì, marzo 15, 2011
Astensione Avvocati: le prestazioni obbligatorie (secondo il Codice di autoregolamentazione).

Art. 4
Prestazioni indispensabili in materia penale
1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:Prestazioni indispensabili in materia penale
a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;
b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.
Art. 5
Prestazioni indispensabili in materia civile
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:Prestazioni indispensabili in materia civile
a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione al sensi dell’art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;
b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art, 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;
c) a controversie per le quali è stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;
e) alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;
f) alla materia elettorale.
Art. 6
Prestazioni indispensabili nelle altre materie
1. L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:Prestazioni indispensabili nelle altre materie
a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.
Non sono reato le espressioni pungenti fra avvocati, avversari in un processo.

La Cassazione sdogana le espressioni forti e pungenti fra avvocati, avversari in un processo.
Non commette ingiuria, infatti, il legale che definisce ridicolo il comportamento del collega: lo ha sancito la Suprema corte con la sentenza n. 10188 del 14 marzo 2011.
In sostanza la quinta sezione penale della Cassazione ha confermato l'assoluzione, pronunciata da un giudice di pace chiamato a valutare il comportamento e le frasi pungenti usate da un legale contro il suo avversario in un processo.
"Non ogni espressione che crea disappunto - scrive il Collegio - è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è automaticamente una espressione forte o pungente".
A maggior ragione, conclude la Cassazione, in questo contesto. "Nel corso di un procedimento giudiziario, le parti sovente, per screditare la tesi avversaria, utilizzano frasi e parole che, in diverso contesto, difficilmente sarebbero tollerate. Ma l'ordinamento ritiene ciò perfettamente fisiologico, atteso che si è in presenza di una contesa aperta e radicale tra soggetti aventi interessi contrastanti e che esprimono tesi contrapposte. Definire "ridicolo" l'argomentare del proprio avversario è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo integrante gli estremi dei delitti ex artt. 594 o 595 cp.
Parimenti, risentirsi per l'utilizzo (da parte di un collega) della espressione sopra riportata e replicare invocando l'ossequio ai dettami della buona educazione, della correttezza professionale e della gravitas, che la serietà della professione matura del proprio avversario processuale dovrebbero imporre, nemmeno integrano estremi di reato. Si tratta della normale (anche se accesa) dialettica tra persone, che sono portatrici di opposte posizioni.
lunedì, marzo 14, 2011
Astensione dal 16 al 22 marzo (compresi): la delibera dell'OUA.

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 e 19 febbraio 2011 in Roma presso la Cassa Forense
rilevato
-che è in atto un progetto legislativo di sostanziale soppressione del diritto di difesa con conseguente frustrazione della tutela giudiziaria del cittadino in violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;- che tale disegno favorisce i poteri forti e calpesta i diritti dei deboli e dei cittadini comuni;
- che il progetto passa attraverso l'approvazione del decreto legislativo n. 28/2010 in tema di conciliazione obbligatoria con l'esclusione dell'assistenza necessaria dell'avvocato e con la illegittima limitazione del diritto del cittadino all'accesso della giustizia e attraverso il disegno di legge preannunciato dal Ministro della Giustizia in Consiglio dei Ministri, che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica e reclutamento senza selezione di 600 ausiliari;
- che, in particolare, la media-conciliazione obbligatoria, confermata in vigore e in funzione per un numero spropositato di processi all'anno (quasi 500.000), limita il diritto del cittadino all'accesso alla giustizia con scelte inadeguate che impongono costi non giustificati anche per chi vuole accedere direttamente al giudizio, e comportano la possibilità di concludere il tentativo di conciliazione con una proposta del conciliatore, senza accordo delle parti, che può avere effetti pregiudizievoli per la parte vittoriosa in giudizio;
-che tale obbligatorietà è viziata per eccesso di delega e per contrasto con l’art. 24 della Costituzione;
- che il Governo con la presentazione di un maxi-emendamento al "Decreto mille proroghe", votato con la fiducia, ha disatteso il parere della Commissione Giustizia del Senato che proponeva lo slittamento dell'obbligatorietà della media-conciliazione in attesa delle modifiche legislative ed ha, inoltre, contrastato ed eluso l'emendamento approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali di proroga per un anno per tutte le materie;
- che il Congresso Nazionale Forense ha dato incarico all'OUA e al CNF di assumere iniziative concrete per la modifica della normativa della media-conciliazione e per la tutela del diritto di difesa;
- che la media-conciliazione obbligatoria entra in vigore il 21 marzo pv. senza che siano stati adeguatamente predisposti gli uffici di conciliazione con grave disagio per i cittadini e i difensori.
Tanto rilevato
Delibera
lo stato di agitazione dell' AvvocaturaProclama
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"Indice
una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per il giorno 16 marzo 2011 a Roma alle ore 10.00 in Roma, in luogo che sarà tempestivamente comunicatoInvita
gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazioneInvita
i Consigli degli Ordini e le Associazioni Forensi ad organizzare, insieme ai Delegati dell’OUA, nei giorni dell’astensione assemblee aperte ai cittadini e alla società civile per spiegarne le motivazioniDispone
trasmettersi la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali, alle Unioni Distrettuali degli Ordini, alle Associazioni Forensi nonchè al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai Responsabili giustizia dei partiti.Roma 19 febbraio 2011
Il Presidente
Avv. Maurizio de Tilla
Il Segretario
Avv. Fiorella Ceriotti
Avv. Fiorella Ceriotti
sabato, marzo 12, 2011
venerdì, marzo 11, 2011
ASTENSIONE: MANIFESTO DI ADESIONE DEL C.O.A. DI SALERNO.

CONSIGLIO dell’ORDINE degli AVVOCATI di SALERNO
L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, riunitasi in Roma il 18.2.2011, ha proclamato
L’ASTENSIONE
DALLE UDIENZE CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE e TRIBUTARIE E DA OGNI ATTIVITA’ GIUDIZIARIA DAL GIORNO 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, in segno di protesta contro la “rottamazione” della giustizia civile e l’obbligatorietà della media conciliazione.Il Consiglio, udita l’Assemblea Generale degli iscritti, ha deliberato di aderire all’iniziativa.
Si richiama l’attenzione dei Colleghi al rispetto della normativa di legge in materia di autoregolamentazione, consultabile sul sito internet www.ordavvsa.it
Dal Palazzo di Giustizia, 11 marzo 2011.
Il Presidente
Avv.Americo Montera
Il consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino
Avv.Gaetano Paolino
IL LEGALE DEFERITO ALL'ORDINE È OBBLIGATO A RISPONDERE?

Cassazione, sez. Unite Civili, 28 febbraio 2011, n. 4773
Non costituisce l'illecito disciplinare, sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 del codice deontologico forense, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.
giovedì, marzo 10, 2011
mercoledì, marzo 09, 2011
OGGI DISCUSSO RICORSO OUA CONTRO REGOLAMENTO MEDIACONCILIAZIONE.

Si conoscera' a giorni la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso con il quale l'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani e singoli avvocati, contestano il regolamento sulla 'mediaconciliazione' emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali.
Oggi il ricorso e' stato discusso nel merito; in aula erano presenti circa 50 avvocati, che in tarda mattinata si sono presentati davanti alla sede del Tar di via Flaminia (hanno confermato anche per il 16 marzo una manifestazione al Teatro Capranica).
I giudici della I sezione del tribunale, presieduti da Giorgio Giovannini, si sono riservati di emettere a breve la loro sentenza. Non e' escluso che il provvedimento possa essere pubblicato prima del 21 marzo prossimo, giorno in cui il regolamento contestato entrera' in vigore.
L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo; tesi che e' stata oggi confermata in aula dal legale dell'associazione, il sindaco di Venezia e avvocato Giorgio Orsoni.
Ad avviso dei ricorrenti, tra l'altro, il provvedimento ministeriale 'riduce l'accesso alla giustizia', 'abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore' e 'si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione'.
L'intervento “ad adiuvandum” - proposto l'Ordine degli Avvocati di Salerno - è stato sostenuto, con la discussione orale, dell'Avv. Gaetano Paolino (Consigliere Segretario del COA di Salerno).
martedì, marzo 08, 2011
Gli Avvocati del Foro di Salerno aderiscono all'astensione proclamata dall'OUA.

Pubblichiamo qui di seguito la comunicazione ufficiale dell'adesione all'astensione, oggi inviata dall'Avv. Montera ai Capi degli Uffici giudiziari di Salerno.
Salerno, 08 marzo 2011.
Al Sig.r
Presidente della Corte di Appello di SALERNO
Al Sig.r
Presidente del Tribunale di SALERNO
Al Sig.r
Procuratore della Repubblica di SALERNO
Compio il dovere di comunicarVi che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) ha proclamato l’astensione dalla trattazione delle cause dal giorno 16 marzo al giorno 22 marzo 2011 compreso.
Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Salerno,ovviamente,aderiranno all’iniziativa come,per altro,è emerso nel corso della riunione Assembleare di ieri 7.3.c.a.
L’astensione sarà attuata nel pieno rispetto delle norme di cui al Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati.
Con osservanza.
Il Presidente
Avv.Americo Montera
Avv.Americo Montera
GIUSTIZIA:OUA A TAR LAZIO,ANNULLARE REGOLAMENTO MEDIACONCILIAZIONE.

(ANSA) – ROMA, Il regolamento sulla mediaconciliazione emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali e' illegittimo e deve essere annullato.
E' la richiesta che l'Organismo unitario dell' avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani (tra gli altri, Campobasso, Lagonegro, Larino, Napoli, Torre Annunziata e Unione regionale Ordine avvocati Campania) e singoli avvocati, faranno alla I sezione del Tar del Lazio il 9 marzo prossimo.
Mercoledi' prossimo si preannuncia una giornata 'calda' davanti al tribunale amministrativo capitolino; sono state gia' annunciate la presenza di avvocati davanti agli uffici del Tar di via Flaminia, nonche' una manifestazione pubblica al Teatro Capranica il successivo 16 marzo.
Il legale che ha redatto materialmente il ricorso dell'Oua - come rende noto la stessa organizzazione - e' Giorgio Orsoni, attuale sindaco di Venezia.
Chiaro il senso delle contestazioni per chiedere l'immediata sospensione e il successivo annullamento del regolamento.
Tutte sono rese note in un documento dell'Oua, secondo il quale il provvedimento ministeriale ''riduce l'accesso alla giustizia'', ''abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore'' per la cui qualificazione e' previsto, tra l'altro, come requisito, almeno un diploma di laurea universitaria triennale, e ''s’affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna rigorosa preparazione''.
lunedì, marzo 07, 2011
Il CNF ha stabilito di non concedere crediti formativi per i corsi per mediatore.
Il Presidente Alpa riferisce della problematica evidenziata dal Cons. De Giorgi relativa alle richieste di riconoscimento di crediti utili per la formazione permanente a quanti partecipino ai corsi per l’acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 183/2010.
Difatti, ai sensi del d.m. n. 183/2010, la qualifica di mediatore può essere acquisita anche da semplici laureati con diploma di laurea triennale, ovvero da soggetti iscritti in albi diversi da quello degli avvocati e le materie oggetto del corso riguardano soltanto in parte i profili giuridici della mediazione e includono materie che, per la loro eterogeneità, non possono essere ricomprese tra quelle idonee ad assicurare la formazione permanente dell’Avvocato.
Resta, tuttavia, impregiudicata la diversa volontà dei COA che, sulla scorta delle premesse effettuate, potranno orientarsi nel senso di accreditare corsi volti alla qualifica di mediatore rivolti ai soli avvocati e limitatamente ai profili giuridici della mediazione.
O M I S S I S
A seguito della votazione il Consiglio delibera di non concedere crediti formativi ai corsi per l’acquisizione della qualifica di mediatore ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, in quanto destinati ad una platea indifferenziata comprensiva altresì di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati, nonché in ragione delle materie trattate.Difatti, ai sensi del d.m. n. 183/2010, la qualifica di mediatore può essere acquisita anche da semplici laureati con diploma di laurea triennale, ovvero da soggetti iscritti in albi diversi da quello degli avvocati e le materie oggetto del corso riguardano soltanto in parte i profili giuridici della mediazione e includono materie che, per la loro eterogeneità, non possono essere ricomprese tra quelle idonee ad assicurare la formazione permanente dell’Avvocato.
Resta, tuttavia, impregiudicata la diversa volontà dei COA che, sulla scorta delle premesse effettuate, potranno orientarsi nel senso di accreditare corsi volti alla qualifica di mediatore rivolti ai soli avvocati e limitatamente ai profili giuridici della mediazione.
domenica, marzo 06, 2011
Cassa Forense: prorogato al 14 marzo 2011 termine per estensione polizza sanitaria.

L’Avv. Americo Montera, Delegato alla Cassa Forense, comunica ai Colleghi della Corte d'Appello di Salerno, che la Cassa ha concordato con Unisalute S.p.A. la proroga del termine, dal 28 febbraio fino al 14 marzo 2011, per effettuare l'estensione della garanzia della polizza di tutela sanitaria per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi ai familiari degli iscritti.
Tale proroga riguarda anche l'adesione alla polizza sanitaria e l'eventuale estensione ai familiari, per i pensionati della Cassa non più iscritti e per i superstiti di avvocato titolari di pensione di reversibilità o indiretta.
Il premio annuale per l'estensione del Piano sanitario ai familiari è di € 130,00 per ogni componente del nucleo.
L'adesione al Piano per i familiari è facoltativa e può essere presentata, utilizzando la relativa modulistica presente sul sito internet della Cassa , nella sezione "Convenzioni – Polizza Sanitaria".
La convenzione garantisce anche ai pensionati non più iscritti agli Albi e alla Cassa e ai superstiti di Avvocati iscritti alla Cassa, la possibilità di aderire, mediante l'apposita modulistica,(sito internet Cassa) al medesimo costo di € 130,00 pro capite annue.
L’Avv. Montera resta a disposizione dei Colleghi per ogni eventuale chiarimento.
sabato, marzo 05, 2011
giovedì, marzo 03, 2011
Giustizia: Consiglio Ministri straordinario per riforma il prossimo 10/3.

ROMA (ANSA) - Si terra' giovedi' prossimo, 10 marzo, il Consiglio dei ministri straordinario per varare la riforma costituzionale della giustizia. La data - secondo quanto si e' appreso - e' stata decisa stamane, nel corso della riunione dei ministri a Palazzo Chigi.
La fissazione del Cdm straordinario alle 9.30 di giovedi' prossimo e' arrivata dopo che il Guardasigilli Angelino Alfano ha riferito sugli aggiornamenti fatti al ddl di riforma costituzionale nel corso di incontri avuti sia con la Lega sia con i 'tecnici' della giustizia del Pdl riuniti ieri alla Camera. Separazione delle carriere di giudici e Pm; Csm diviso in due (uno per i Pm l'altro per i giudici); Alta Corte di disciplina esterna a Palazzo dei Marescialli; principio di responsabilita' dei magistrati in Costituzione; inappellabilita' delle sentenze di assoluzione: questi i capisaldi della riforma confermati nel corso delle riunioni di questa settimana.
Rispetto a ipotesi piu' radicali circolate negli ultimi giorni, il Guardasigilli ha ieri assicurato che su alcuni punti non si interverra' con mano pesante: l'obbligatorieta' dell'azione penale restera' (''non c'e' alcuna possibilita' che l'articolo 112 della Costituzione sia cancellato'') anche se - ha aggiunto - ''stiamo valutando se intervenire con legge ordinaria per regolamentarne le modalita'''.
Nessun intervento sulla Corte Costituzionale o su eventuali maggioranze qualificate cui aveva fatto riferimento lo stesso premier Berlusconi per dichiarare l'illegittimita' di una legge (''non se ne e' parlato e - ha specificato Alfano - non faceva parte della mia relazione'').
Infine, niente presidenza del Csm dei Pm affidata al ministro della Giustizia (''da parte mia questa e' un'ipotesi esclusa'') ma la possibilita' che questa vada al Procuratore generale della Cassazione o al Presidente della Repubblica, oppure a un procuratore generale 'ad hoc' votato dal Parlamento.
Alcuni nodi devono essere ancora definitivamente sciolti prima del Cdm della prossima settimana.
Le diverse ipotesi in campo che per Alfano ''hanno tutte diritto di cittadinanza'' riguardano in particolare la composizione dei due Csm (un terzo 'togati' e due terzi 'laici' oppure meta' e meta'?) e la maggiore partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia richiesta dalla Lega.
Su quest'ultimo punto si sta valutando la modifica dell'art. 106 della Costituzione in modo da prevedere la nomina elettiva di magistrati onorari alle funzioni di pm, ma anche l'eventuale elezione dei capi degli uffici giudiziari, sempre per andare incontro alle richieste del Carroccio.
mercoledì, marzo 02, 2011
Una giustizia civile svenduta ai privati, con un aumento dei costi a carico degli italiani.

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana (Oua), con una “Lettera aperta” si rivolge direttamente ai cittadini per spiegare come cambierà la nostra, già malandata, giustizia civile con l’introduzione, dal 20 marzo, dell’obbligatorietà della mediaconciliazione: quanto costerà, come funzionerà.
Per l’Oua è in corso la “svendita” a privati del diritto all’accesso alla giustizia Un silenzio inspiegabile ha accompagnato il varo della mediaconciliazione obbligatoria dal 21 marzo la giustizia civile viene “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva “rottamazione”, con un aumento ingiustificato di costi a carico degli italiani.
Eppure nè i mezzi di comunicazione, nè gli spot governativi dal sapore “bulgaro”, nè i “salotti informativi”, hanno speso una parola per spiegare davvero cosa cambia per il cittadino comune.
Si sono rappresentate le osservazioni e le critiche degli avvocati come un riflesso corporativo in difesa di interessi particolari, nel frattempo ci si scordava di raccontare la verità e cioè che le vere “caste” di questo Paese mettevano le loro mani sulla giustizia pubblica.
Altro che snellire e contribuire alla riduzione dell’eccessiva durata dei processi. L’avvocatura, sia ben chiaro è da sempre favorevole agli strumenti conciliativi e all’implementazione di quelli extragiudiziali, a patto, però, che si mantengano criteri di qualità e rigore, oltre che di accesso universale e pubblico alla macchina giudiziaria.
Invece, in questi mesi, abbiamo dovuto far fronte alla definizione di un sistema di mediaconciliazione che, così come concepito, non solo non è in linea con la normativa degli altri Paesi europei, ma disattende pure le necessità dei cittadini comuni e viola la Costituzione.
Nel Parlamento in modo trasversale si è compreso la portata del problema, ma le pressioni del Ministero di Giustizia, i voti di fiducia e le incessanti campagne dei Poteri forti, hanno vanificato le molte iniziative bipartisan (non a caso, in tempi di dure contrapposizioni) su questo nodo .
Per tutte queste ragioni - alla vigilia dell’astensione dalle udienze, dal 16 al 22 marzo e della manifestazione pubblica del 16 marzo a Roma - ci rivolgiamo ai cittadini per spiegargli come cambierà la giustizia civile e quanto gli costerà questa radicale trasformazione. Vogliamo raccontare questo “grande inganno” che porterà ad avere una giustizia rapida per i più forti e un’altra di serie B, costosa, lenta e inefficiente per i cittadini comuni.
di Maurizio de Tilla
Presidente Oua
Presidente Oua
martedì, marzo 01, 2011
Rottamazione giustizia civile: Anm contro gli ausiliari a gettone.

Un timido passo del tutto provvisorio e insoddisfacente. È questo il verdetto dell'Anm sul disegno di legge del Governo per l'efficienza del processo civile.
Per l'Associazione magistrati, la previsione della redazione da parte dei capi degli uffici di un programma per la gestione del contenzioso civile pendente con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità è certamente condivisibile. Analogamente, per i magistrati è apprezzabile la disposizione che consente stabilmente ai capi degli uffici giudiziari la stipula di apposite convenzioni con le facoltà universitarie di Giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali e i consigli degli ordini degli avvocati per la realizzazione dell'ufficio del giudice.
Forti perplessità destano, invece, le disposizioni sulla motivazione a richiesta e sulla necessità della parte di presentare un'istanza di trattazione entro un termine perentorio, pena l'estinzione della procedura.
Si tratta di previsioni che non consentiranno un'effettiva riduzione dei tempi di definizione delle controversie, essendo ampiamente prevedibile che la quasi totalità degli interessati avanzerà entrambe le richieste e che rischiano comunque di determinare solo un aggravio per i cittadini che attendono una decisione ormai da lunghi anni.
Appare, infine, discutibile la introduzione di un giudice ausiliario per la definizione delle cause più risalenti, in assenza di un'organica riforma della magistratura onoraria, con il rischio di introdurre un'ulteriore, anomala e indefinita, figura professionale.
Formazione permanente avvocati: ridotti a 75 i crediti formativi (nel triennio).

Nella newsletter dell’1/03/2011, il Cnf comunica che, tenuto conto degli esiti del questionario agli Ordini sulla congruità del monte crediti formativi che gli avvocati sono tenuti ad adempiere e tenuto conto delle esperienze europee, alla scadenza del primo triennio di sperimentazione, ha deciso, nella seduta amministrativa del 25 febbraio 2011, di fissare a 75 i crediti formativi che è obbligatorio cumulare nel triennio, stabilendo che 60 dovranno essere ordinari e 15 in deontologia e ordinamento professionale.
lunedì, febbraio 28, 2011
Mediazione obbligatoria: manifesto di protesta del CNF.

Da un anno il Cnf denuncia con forza le palesi incongruenze di una legge che ha costruito un’alternativa alla giurisdizione senza garanzie per i cittadini, che dovranno obbligatoriamente ricorrervi privi di adeguata tutela ed impossibilitati a valutare consapevolmente le eventuali rinunce ai propri diritti.
L’Avvocatura, chiamata dalla Costituzione e dalla legge speciale alla salvaguardia dei diritti anche dei soggetti più deboli, non contrasta l’idea della mediazione quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, ma ribadisce la propria opposizione a questa normativa, tra l’altro di dubbia costituzionalità, che, per come concepita, si risolve in un percorso ad ostacoli nell’accesso alla giurisdizione, con un aumento di oneri e costi per ottenere risposta alla domanda di giustizia.,
Il Cnf ha ripetutamente rappresentato i limiti della legge, chiedendone le necessarie modifiche.
L’Avvocatura ha dovuto tuttavia prendere atto che il Governo ha purtroppo disatteso le richieste formulate, con il profilarsi di una paralisi del sistema che avrà ricadute negative sui procedimenti in atto e sulle iniziative processuali da incardinare.
Il Cnf ribadisce le posizioni espresse e le richieste formulate e nel contempo è concretamente a disposizione dei Consigli dell’Ordine per tutte le necessità connesse all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della procedura.
Roma, 25 febbraio 2011
Il cd “mille proroghe” è legge: la mediazione obbligatoria in vigore dal 21 marzo, rinvio per solo per condominio e RCA (L. 26.02.2011 n° 10 ).

Con 159 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti, l'assemblea del Senato, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato in via definitiva la legge sulla conversione del c.d. decreto milleproroghe (Legge 26 febbraio 2011, n. 10 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47).
Il Presidente della Repubblica, preso atto dell'accoglimento dei suoi rilievi, ha poi promulgato il provvedimento, ricordando in una nota che il governo e i gruppi parlamentari si sono impegnati per il futuro ad attenersi ad una sostanziale inemendabilità dei decreti.
La legge di conversione conferma l'entrata in vigore il 21 marzo prossimo della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale.
domenica, febbraio 27, 2011
TUTOR (SICVE): Eccesso di velocità sull’autostrada NA/SA,verbale emesso in carenza di potere, annullamento.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Alfonso Raimo, ha pronunciato la seguenteREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. ../2010 del R.A.C.C.tra
Tiziox Ax, ricorrente, difeso dall’Avv. ….e
Ministero dell’Interno, rapp.to. dalla Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., resistente-contumaceOggetto: ricorso ex L. 689/81
Conclusioni: come da verbale del giorno 10/11/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05 ottobre 2010 il sig. Tiziox Ax, così come rappresentato e difeso, proponeva opposizione ex L. 689/81 avverso il verbale della Polizia Stradale di Salerno allegato agli atti di causa, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e per l’effetto applicata una sanzione amministrativa di € 206,67.Assumeva sostanzialmente il ricorrente che il verbale sarebbe stato illegittimamente elevato, in ragione dell’inattendibilità dell’accertamento elettronico, nonché della contestazione fatta in spregio alle disposizioni di cui all’art. 345 delle Disposizioni al Codice della Strada.
Chiedeva pertanto, il ricorrente, l’annullamento dell’impugnato verbale con attribuzione vittoriosa delle spese di giudizio.
Fissata prima l’udienza per la discussione sulla richiesta sospensiva e disposta la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 23 della L. 689/81, il resistente Ministero dell’Interno rimaneva contumace.
La causa veniva trattenuta a sentenza ed il procedimento veniva definito dandosi pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato verbale.Il procedimento trae origine dall’accertamento effettuato sull’autostrada Napoli-Salerno al Km 51,566, carreggiata Sud, il giorno 25 giugno 2010, alle ore 06.53, su autoveicolo tg. …., con sistema di misurazione SICVE.
Nel caso all’esame del giudizio ciò che va affermato è che l’autorità amministrativa che ha elevato il verbale ha adottato un provvedimento in totale carenza di potere in concreto, in quanto vi era il difetto di un presupposto oggettivo per l’adozione del provvedimento stesso, che pertanto risulta censurabile.
Alla carenza di potere viene dunque associata la figura della nullità o, addirittura, dell’inesistenza del provvedimento amministrativo.
Si può infatti accedere alla dichiarazione di nullità di un provvedimento amministrativo soltanto nel momento in cui lo stesso non sia in grado di produrre alcun effetto sin dall’origine, operando questa di diritto e potendo essere accertata in ogni tempo, senza la possibilità di una convalida, atteso che nel caso della carenza di potere si potrebbe addirittura arrivare, secondo una parte della giurisprudenza e della dottrina, all’inesistenza dell’atto più che alla sua nullità.
Secondo un’impostazione accreditata sia in dottrina che in giurisprudenza si avrebbe carenza di potere ove la P.A. assuma l’esercizio di un potere che nessuna norma le attribuisca, c.d. carenza in astratto.
In una diversa ed altrettanto valida prospettiva, invece, la vicenda che occupa l’odierna causa ricorrerebbe in quanto un potere risulta normativamente conferito, ma nella circostanza sono i presupposti che ne condizionano in concreto la sussistenza.
Ma anche la categoria della nullità, basata sulla carenza di elementi costitutivi non consente di accedere, nel riscontro pratico, alla dichiarazione di nullità di un atto amministrativo, in quanto serve semplicemente a segnalarne un’invalidità più grave rispetto alla semplice annullabilità.
Nel caso all’esame del giudizio il problema si pone proprio in concreto, in quanto l’amministrazione resistente non ha esercitato un potere che nessuna norma le avrebbe attribuito, ma ha agito non tenendo conto di un presupposto di fatto che si rivela fondamentale in diritto: l’accertamento dell’effettiva velocità media che si sarebbe dovuta tenere sul tratto autostradale dove sarebbe stata rilevata la presunta infrazione.
In effetti, se si confronta la segnaletica dell’autostrada Napoli/Salerno con quella presente sul tratto Napoli/Milano, si notano immediatamente sostanziali differenze, che nel tratto più meridionale in concreto alterano le condizioni di guida in cui si viene a trovare l’automobilista, causando non pochi disagi, ultimo quello di vedersi sanzionato per il mancato rispetto dei limiti di velocità media mantenuta.
In soli 52 Km di percorrenza ed a tratti non adeguatamente segnalati, intervallati dalla presenza di continui restringimenti di carreggiata dovuti a lavori di ampliamento della sede stradale, vengono imposti continui limiti di velocità differenti, che costringono chi guida a prestare attenzione più agli obblighi che alla marcia degli altri veicoli presenti in quel momento sulla strada.
Di tali continui cambiamenti, con riguardo all’imposizione di variare l’andatura media del veicolo a seconda del tratto di strada, non esistono riscontri nel verbale elevato, il quale si limita a riportare il tempo di percorrenza e la tolleranza del 5%, ma non tiene conto di quanto imposto dal continuo variare della segnaletica, per cui è in concreto che l’accertamento difetta.
Ciò ha determinato una situazione di emissione di un procedimento verbale che alcuni autori tenderebbero a collocare in uno stato patologico fra inesistenza ed illegittimità; una nullità data dalla considerazione che il potere è attribuito dalla norma, ma a condizioni e circostanze diverse, pertanto la carenza va rilevata in concreto e non in astratto.
Non si tratta pertanto di eccesso di potere, atteso che la richiamata figura patologica, generalmente intesa come sviamento, viene indirizzata al controllo se la scelta della pubblica amministrazione risulti o meno finalizzata all’obiettivo specifico istituzionalmente assegnatole, per cui è necessario provare che nell’iter logico esternato dalla P.A. si siano evidenziate lacune e di conseguenza si ravvisino elementi di illogicità, irragionevolezza ed incoerenza, tutti elementi che non emergono nel verbale impugnato nell’odierno giudizio.
D’altronde, non è compito del giudice rifare scelte discrezionali che la legge ha riservato alla pubblica amministrazione: ciò non si traduce in una sostanziale insindacabilità delle stesse, ma sta a significare che il controllo deve rimanere limitato alla coerenza, alla logicità, alla completezza dell’istruttoria, cui nel caso di specie si aggiunge la sostanziale violazione sia delle disposizioni di cui all’art. 201 del C.d.S., il quale messo in relazione all’art. 200 stesso codice ed all’art. 384 di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, obbliga l’accertatore alla contestazione immediata, salvo tipiche ipotesi canonizzate nel predetto ultimo articolo citato ed ampiamente riconosciute come ineludibili da costante giurisprudenza, sia di quella di cui all’art. 27 della Costituzione.
Non si tratta di creare delle zone franche di esclusione dalla responsabilità per la circolazione dei veicoli, ma ciò che rileva e va ribadito con forza è la sicurezza degli accertamenti, dalla quale una corretta applicazione della sanzione non può prescindere, atteso che con essa si va ad incidere in maniera restrittiva nei diritti della persona.
Sul fatto che occorra individuare l’effettivo trasgressore è poi intervenuta anche la sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, depositata in data 24 gennaio 2005, che ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).
Si ritiene comunque che sussistano giusti motivi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il G. di P. di Salerno, in persona del sottoscritto Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. …./2010 del R.A.C.C. di questo Ufficio, promossa da Tiziox Ax, contro Ministero dell’Interno, ogni altra istanza, eccezione, deduzione, reietta o assorbita, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale della Polstrada di Salerno riportato in narrativa; 2) compensa interamente le spese tra le parti.Salerno, 10/11/2010
Il Giudice
dr. Alfonso Raimo
dr. Alfonso Raimo
sabato, febbraio 26, 2011
venerdì, febbraio 25, 2011
Tra moglie e marito non mettere la suocera.

La Cassazione Civile - con la recente sentenza n. 4540/2011 – ha escluso che la fine del matrimonio possa essere addebitata al coniuge che se ne va, se la decisione di interrompere la convivenza è determinata dalle ingerenze continue dei suoceri nella vita di coppia.
In particolare nel mirino degli ermellini è finita la mamma dello sposo che, con le sue continue ingerenze nel menage familiare, aveva creato una situazione insostenibile tra gli sposi.
La moglie prima di abbandonare il "tetto coniugale", aveva resistito ben 15 anni finché non si era creata quella «situazione di intollerabilità grave e irreversibile» che, a parere degli ermellini, «assolve» la fuggitiva dall'accusa di aver violato i doveri assunti con le nozze.
I giudici restano sordi alle lamentele del marito che aveva tentato in ogni modo di dissuadere la sua metà dal prendere un'iniziativa «ingiusta, illecita, insensata e foriera di conseguenze negative per la prole».
In tutto questo lo sposo non aveva dimenticato di spezzare una lancia in favore di sua madre oggetto «di lamentele ingenerose e ingiustificate».
Potrebbe essere stato proprio questo l'argomento che ha convinto la moglie dell'opportunità di "cambiare aria".
Il Supremo collegio ha respinto, infatti, la richiesta del consorte abbandonato di addossare alla sua ex la responsabilità della fine "ingiustificata" di un'unione in cui non c'erano mai state violenze o tradimenti.
Per la giusta causa – spiega la Corte - non servono i maltrattamenti o l'adulterio è sufficiente l'esistenza di una situazione che rende impossibile la coabitazione
OUA: LETTERA APERTA AI CITTADINI.
Caro cittadino,
sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione, con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?
Probabilmente non sai che dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà costi e ritardi?
Per legge avrai l’obbligo di rinvolgerti ad un mediatore (non adeguatamente selezionato), e solo per presentare la domanda dovrai versare €. 40,00.
Così è: prendere o lasciare, non hai scelta!
Dopodiché dovrai versare, per una causa di medio valore, da €. 240,00 a €. 432,00, qualunque sia la soluzione a cui perverrà il mediatore, somma che mai nessuno Ti rimborserà né mai potrai portare in detrazione fiscale.
Sai che il tuo mediatore potrebbe non essere “quello sotto casa”, perché potresti essere convocato anche a centinaia di chilometri di distanza, e che se non ti presenti lo farai a tuo rischio, perché un domani un Giudice potrebbe valutare negativamente la tua assenza?
E SE LA CONCILIAZIONE NON RIESCE, COSA SUCCEDE?
Avrai pagato inutilmente queste somme che nessuno ti restituirà; dovrai necessariamente ritornare dal tuo avvocato il quale potrà, finalmente (dopo 4/5 mesi!), accompagnarti avanti al Giudice.
È questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempi della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?
giovedì, febbraio 24, 2011
mercoledì, febbraio 23, 2011
Giustizia: rivedere geografia giudiziaria, proposta OUA a CSM.

NO SOPPRESSIONE PICCOLI TRIBUNALI, MA RIDISTRIBUZIONE ORGANICI
(ANSA) - ROMA, Rivedere la geografia giudiziaria, che ha bisogno di ''interventi per far meglio funzionare la nostra malandata giustizia italiana''; ma farlo non con la ''generalizzata soppressione'' dei piccoli tribunali, piuttosto ridistribuendo gi organici tra gli uffici giudiziari confinanti.E' la proposta che l'Organismo Unitario dell'avvocatura, ha inviato al vice presidente del Csm Michele Vietti. ''Una nuova geografia giudiziaria può trovare attuazione, non tanto con la generalizzata soppressione di Tribunali non capoluogo di provincia o che non rispettano un numero minimo di Magistrati, ma piuttosto con una equa ridistribuzione del territorio tra gli esistenti Uffici di Primo Grado, anche nello spirito della legge istitutiva dei Tribunali Metropolitani- afferma il presidente Maurizio De Tilla- Ciò consentirebbe anche di mantenere quel presidio di legalità che oggi è presente in tutti i Tribunali Italiani e che costituisce un patrimonio non disperdibile''.
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