giovedì, ottobre 14, 2010

Opposizioni a DI: il Tribunale di Torino accorda la remissione in termini.



Trib. Torino, I Sez. Civile, Ordinanza 11/10/2010

Il Giudice istruttore

Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.10.2010.

Rilevato che la convenuta opposta ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità della opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell’opponente, e cioè oltre il termine dimidiato di cinque giorni di cui al combinato disposto degli artt. 165 e 645, II co., c.p.c., applicabile, alla luce del principio interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19246 del 2010, depositata il 9.9.2010, a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, indipendentemente dalla effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, in quanto “ …. non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposzione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.” (così Cass. 19246/2010 citata).

Considerato che tale interpretazione ha mutato il precedente indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione, secondo cui il termine di costituzione dell’opponente era ridotto alla metà solo quando costui si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario (come spiegato nella stessa sentenza 19246/2010 citata, nella quale è riportato tale costante orientamento, da Cass. 12.10.1955 n. 3053 fino a Cass. 3355/1987, id. 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

Rilevato che l’opponente non ha assegnato alla opposta un termine a comparire inferiore a quello minimo, avendo notificato l’atto di citazione il 2.4.2010 ed indicato la prima udienza al 5.10.2010, con la conseguenza che la sua costituzione, secondo detto precedente e consolidato orientamento interpretativo, risultava tempestiva.

Osservato, alla luce del principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), che non sembra che l’errore della parte che abbia fatto affidamento su una consolidata (al tempo della proposizione della opposizione e della costituzione in giudizio) giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, possa avere rilevanza preclusiva, sussistendo i presupposti per la rimessione in termini (art. 153 c.p.c. nel testo in vigore dal 4.7.2009), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, essendo conosciuta, per le ragioni evidenziate, la causa non imputabile (così, Cass., sez. II, ordinanze interlocutorie nn. 14627/2010, 15811/2010 depositate il 17.6.2010 ed il il 2.7.2010).

Ritenuto, pertanto, che la tardiva costituzione dell’opponente e la decadenza che ne è derivata siano riconducibili ad un causa non imputabile all’opponente stesso, con la conseguente sussistenza dei presupposti per rimettere in termini l’opponente, di guisa che la sua costituzione, effettuata oltre il suddetto termine dimidiato ma entro quello ordinario di dieci giorni, deve essere ritenuta tempestiva, e che quindi non occorre assegnare un ulteriore termine per provvedervi, trattandosi di attività già compiuta.

Osservato, quanto alla istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, che l’opposizione, fondata sulla interperazione del contratto concluso dall’attore con la P di quello accessorio di finanziamento dallo stesso stipulato con la convenuta N, sia di pronta soluzione, non sembrando richiedere istruzione, con la conseguenza che non paiono esservi i presupposti per la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Rilevato, infine, che entrambe le parti hanno domandato l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c., di guisa che occorre assegnare loro i relativi termini, invitandole anche ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Visto l’art. 153, II co., c.p.c.

Rimette in termini l’attore ai fini della sua costituzione.

Visto l’art. 648 c.p.c.

Respinge l’istanza di autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 860 del 2010 di questo Tribunale.

Visto l’art. 183, 6° comma, c.p.c.,

Assegna a tutte le parti, che ne hanno fatto istanza:

- termine perentorio di 30 giorni dal 31.10.2010 per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni, conclusioni rispettivamente proposte;

- ulteriore e successivo termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande, eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;

- ulteriore e successivo termine perentorio di 20 giorni per articolare prova contraria.
Invita le parti ad indicare separatemente i nomi dei testimoni da escutere su ogni capitolo di prova che dedurranno ed a prendere posizione sul calendario del processo, ai sensi dell’art. 81 bis disp. att. c.p.c.

Riserva di provvedere sulle istanze delle parti alla scadenza di tali termini.

Si comunichi.

Torino, 11.10.2010

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giovanni Liberati

mercoledì, ottobre 13, 2010

Corso Formazione di Diritto Penale (Salerno 22/23 ottobre 2010).





Solidarietà del COA di Salerno al difensore di Sakineh.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ESTRATTO DAL SUO ORIGINALE ESISTENTE NEL REGISTRO DELLE DELIBERE.
-Seduta del 12 ottobre 2010-
“=Omissis=Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, certo che la libertà e la dignità dell’Avvocatura ed il diritto alla difesa non conoscono né latitudine né longitudine, pur rispettando le altrui convinzioni religiose, esprime solidarietà all’Avv. Javid Houtan Kian,difensore di Sakineh Mohammadi Ashtiani. F.to Il Consigliere Segretario Avv.Gaetano Paolino. F.to Il Presidente Avv.Americo Montera= “

lunedì, ottobre 11, 2010

Li Gotti: già presentato emendamento su opposizione a decreti ingiuntivi.


ROMA - «La sentenza della Cassazione che dimezza il termine di costituzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sta creando grande preoccupazione per la sorte di decine di migliaia di opposizioni».
Lo sostiene il capogruppo dell’Italia dei Valori in Commissione Giustizia al Senato, Luigi Li Gotti, avvertendo che «anche il Consiglio nazionale forense ha chiesto un intervento del legislatore».
«Il presidente della Commissione, Berselli, ha annunciato un prossimo ddl di interpretazione dell’art. 645 della procedura civile – sottolinea Li Gotti – e giovedì scorso ho già presentato un emendamento in proposito, sollecitando anche l’adesione dei colleghi di altri Gruppi (tra questi Benedetti Valentini del Pdl ed Enzo Bianco del Pd) per cui sono fiducioso nel suo accoglimento».

sabato, ottobre 09, 2010

Opposizione a d.i.: il nuovo principio di diritto delle SSUU non è retroattivo (Trib. Varese, ord. 08.10.2010).



Tribunale di Varese-Sezione Prima civile-Sentenza 8 ottobre 2010

Fatto

L’odierno giudizio trae linfa dall’opposizione al decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione mediante la citazione introduttiva del giudizio.
La costituzione dell’attore, successivamente alla notificazione del libello di opposizione, è avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica ma oltre il quinto giorno.

Questo giudice deve interrogarsi, anche in mancanza di sollecitazione di parte, della procedibilità dell’opposizione, trattandosi di questione giuridica rilevabile d’ufficio.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di causa pendente dal 2005, le parti hanno sollecitato un giudizio sulla questione, onde evitare ulteriore attività processuale da ritenersi poi non utile ai fini della decisione. Hanno, così, chiesto discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. e questo giudice, ritenendo condivisibile la richiesta, ha trattenuto la causa in riserva per deciderla secondo il modulo della trattazione orale.

Diritto

L’eccezione di improcedibilità non è fondata e va respinta, ma nei termini e per gli argomenti giuridici che seguono, condivisi dalla giurisprudenza civile di questo Tribunale.

1. Mutamento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. Unite, sentenza 9 settembre 2010 n. 19246

A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955 n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata costante nell'affermare che quando l'opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario (principio affermato, nei vigore dell'art. 645, come modificato con il D.P.R. n. 597 del 1950, art. 13 a cominciare da Cass. 12 ottobre 1955, n. 3053 e poi costantemente seguito; v. Cass. n. 3355/1987, 2460/1995, 3316 e 12044/1998, 18942/2006).

L’indirizzo di legittimità, per effetto della costante conferma nel tempo, ha assunto le fogge di un vero e proprio “diritto vivente” che, come noto, costituisce espressione della norma quale vive nell’ordinamento[1] ovvero il significato giuridico che, tratto dall’enunciato normativo, deve seguirsi come dettato legislativo. Il costume giurisprudenziale di cui si tratta è rimasto controverso solo per quanto concerne la rilevanza o meno della volontarietà dell’opponente, nell’assegnazione all’opposto dei termini a comparire dimezzati o inferiori al termine ordinario, ai fini dell’effetto conseguente del dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore[2].

E’ stata la Corte costituzionale, di recente, a riconoscere in tale interpretazione un “diritto vivente”. Nella ordinanza n. 230 del 22 luglio 2009[3], la Consulta afferma: “è orientamento giurisprudenziale consolidato, costituente diritto vivente, quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ., anche se involontaria, e che la tardiva costituzione dell'opponente è equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilità dell'opposizione”[4].

Secondo lo jus receptum, formatosi in calce all’art. 645 c.p.c., dunque, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis cod. proc. civ. In altri termini: i termini di costituzione si dimezzano solo se vengono ridotti i termini a comparire. Il diritto vivente così richiamato è stato più volte nel tempo sospettato di illegittimità costituzionale, ma la Consulta ha escluso la violazione dell’art. 111 Cost. riconoscendo, al contempo, però, nella disciplina ex art. 645 comma II, c.p.c., una “compromissione della euritmia del sistema”, la cui “modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore” (Corte costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008 n. 18).

Stando al diritto vivente così richiamato, nel caso di specie l’opposizione dovrebbe essere dichiarata procedibile: l’opponente si è costituito oltre il quinto giorno (ma entro i dieci) avendo, però, concesso all’opposto il termine ordinario per comparire senza alcuna riduzione o dimezzamento.

La conclusione che precede sembra perdere, però, di validità alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte di Cassazione, nella sua massima composizione. Infatti, con la sentenza 9 settembre 2010 n. 19246, le Sezioni Unite civili hanno “puntualizzato” che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà”.

Secondo il Supremo Collegio, dunque, il dimezzamento dei termini di costituzione dell’attore non dipende dal fatto dell’assegnazione all’opposto di un termine a comparire ridotto rispetto al quantum ordinario ma dalla circostanza tout court della opposizione. Seguendo la direttrice ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite, l’opposizione dovrebbe essere dichiarata improcedibile.

Questo giudice reputa che, per i procedimenti civili instaurati prima del 9 settembre 2010 (data di deposito della sentenza delle Sezioni Unite), il principio di diritto enunciato da Cass. civ. 19246/2010 non sia applicabile, dovendosi tenere fermo il diritto vivente come fotografato da Corte cost. 230/2009.

2. Overruling

L’ordinamento civile italiano, perseguendo il fine di deflazionare il contenzioso e al contempo preservando l’esigenza di certezza del diritto, valorizzando l’interesse pubblico alla prevedibilità delle decisioni, ha nel tempo rafforzato l’efficacia vincolante del precedente di legittimità, in particolare di quello autorevole reso a Sezioni Unite, “potenziando” il controllo nomofilattico, valorizzando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, perseguendo il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge.

In tal senso, dapprima, la legge 2 febbraio 2006 n. 40, modificando l’art. 374 c.p.c., ha previsto che il precedente delle Sezioni Unite non possa essere disatteso tout court dalla Sezione Semplice che, là dove intenda discostarsi dal pronunciamento nomofilattico, deve investire della quaestio juris in riedizione le stesse Sezioni Unite (art. 374, comma III, c.p.c.). Lo stesso saggio di legificazione ha, anche, allargato le maglie procedurali del “principio di diritto nell’interesse della Legge” (art. 363 c.p.c.) sottolineando “una evoluzione legislativa (…) orientata al potenziamento della pura funzione di corretta osservanza della legge ed uniforme applicazione del diritto (su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 1 giugno 2010 n. 13332).

Successivamente, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha ulteriormente rafforzato la “tenuta” dalla regola giuridica a formazione nomofilattica introducendo uno scrutinio semplificato (sfociante in rigetto[5] con motivazione agevolata) in caso di allineamento del decisum del giudice di merito al precedente conforme di legittimità (art. 360-bis c.p.c., su cui cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051).

Dalle premesse che precedono si trae una conclusione: la giurisprudenza delle Sezioni Unite non è più semplice espressione degli indirizzi di legittimità di un organo giudiziario ma Giudice che contribuisce a garantire la “certezza del diritto” nell’ordinamento (v. art. 65 ord. giud.) così divenendo il suo precedente tendenzialmente vincolante per il giudice di merito e avvicinandosi il diritto vivente al diritto positivo anche dal punto di vista della “introduzione” delle regole giuridiche e non solo dal punto di vista della loro interpretazione.

In tal modo si espresse già a suo tempo l’autorevole Dottrina, allorché segnalò come formalmente l'autorità del principio dello stare decisis in Italia si potesse ritrovare in due principi affermati dalla Cassazione: quello della motivazione semplificata in caso di richiamo al precedente di legittimità che si conferma[6] e quello dell’obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il precedente venga disatteso[7].

Entro tale cornice – come è stato autorevolmente scritto – la Suprema Corte diventa “uno dei luoghi essenziali in cui la “legge” si definisce e si manifesta”.

Ciò, però, vuol anche dire che, in alcuni casi, il revirement giurisprudenziale può avere le stesse fattezze e lo stesso impatto dello jus superveniens, in specie nel caso in cui le Sezioni Unite enuncino un principio di diritto che affiora nella giurisprudenza e tra gli operatori del diritto come regola del tutto nuova, se raffrontata al costume pretorile seguito costantemente sino alla sua emersione.

Il fenomeno sin qui descritto è ben noto nei regimi di common law e viene identificato nell’istituto del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. L’overruling pone il (serio) problema dell'efficacia nel tempo dell’abrogazione del precedente che è del tutto affine, per effetti, all’abrogazione della norma, soprattutto per il destinatario finale del servizio di Giustizia: in ambo i casi, sopravviene una regola di diritto neofita, in un contesto in cui, sino al nuovo pronunciamento, ne vigeva una diversa o addirittura contraria nell’imperativo che ne costituisce il contenuto.

Il problema della limitazione della retroattività del mutamento giurisprudenziale è risolto nel Common Law con il metodo del cd. prospective overruling: il giudice stabilisce che la soluzione adottata dal nuovo precedente varrà solo per il caso deciso e per le future fattispecie ma non per le fattispecie precedentemente disciplinate per le quali avrà sempre valore il precedente overruled. Il sistema qui richiamato riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, quelli in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo per il cittadino, le norme di accesso al processo e, dunque, alla Giustizia. In questi casi, la retroattività del nuovo stare decisis andrebbe a vulnerare rapporti quesiti dal punto di vista sostanziale in ragione dell’improvviso mutamento delle regole processuali che ad essi sono sottesi: come avviene esattamente nel caso di specie, quanto al principio di diritto enunciato da Cass. civ. SSUU 19246/2010. Un elevatissimo numero di procedimenti civili dovrebbe essere definito con sentenza di improcedibilità dell’opposizione perché introdotti nel vigore di una norma che abilitava i difensori a costituirsi, per l’opponente, entro i dieci giorni e non anche cinque, in caso di assegnazione all’opposto dell’integralità del suo quantum ordinario per comparire. Da qui, peraltro, le preoccupazioni già espresse dalla classe forense italiana nel comunicato del Consiglio Nazionale Forense del 6 ottobre 2010.

Diventa, invero, fisiologico interrogarsi circa la regola della retroattività nell’ambito della teoria della natura puramente dichiarativa della interpretazione giudiziale. Orbene, dai rilievi che precedono, è evidente come siano condivisibili le osservazioni di Autorevole Dottrina afferma che la retroattività “sorprende gli interessati e quindi attenua o esclude la prevedibilità” del comando legislativo: da qui, invero, una precisa risposta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[8] che, come noto, impone la “conoscibilità della regola di diritto e la (ragionevole) prevedibilità della sua applicazione” (cfr. Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, §§ 48-49) limitando, pertanto, l’efficacia del mutamento giurisprudenziale “creativo” ai casi futuri o individuandone la data di decorrenza da un dato oggettivo di pubblicità della decisione (cfr., per verificare i principi della CEDU in tema di overruling: Cocchiarella c. Italia, sentenza del 29 marzo 2006, §44; Di Sante c. Italia, decisione del 24 giugno 2004;Midsuf c. Francia, decisione della Grande Chambre dell’ 11 settembre 2002.

Il punto di partenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è che il termine legge riguarda anche la norma di diritto vivente (“englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle”) con conseguente estensione del principio di irretroattività all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale imprevedibile con effetti in malam partem (soprattutto nel diritto penale).

Anche la Corte di giustizia della CE ha recepito il principio di irretroattività della giurisprudenza creativa (cfr. da ultimo, CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione) stabilendo che deve essere impedita l’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma nel caso in cui si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa.

È vero che tali pronunciamenti riguardano in specifico il settore penale, ma il problema investe la problematica generale della principio di Legalità, che salvaguardia lo stesso accesso del cittadino alla Giustizia: si pensi al caso di specie. Il giudizio è stato introdotto il 14 luglio 2005 e, dopo intense e onerose attività processuali (come CTU e prove orali) questo verrebbe caducato in rito per improcedibilità sopravvenuta, alla distanza di oltre cinque anni.

Una simile conclusione non può che qualificarsi come violento strappo al tessuto connettivo degli artt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei soggettivi coinvolti che non troverebbero sbocco in una pronuncia del merito per motivi estranei in modo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensori. Da qui la necessità, secondo questo giudice, di applicare una interpretazione conforme a Costituzione.

I principi sin qui richiamati sono stati, invero, recepiti anche dalla Corte di Cassazione, con una giurisprudenza che questo giudice intende recepire e fare propria.

3. Contrasto degli effetti patologici dell’Overruling

In tempi recenti, l’esigenza di preservare il cittadino dai rischi dell’overruling è stata avvertita anche dalla Suprema Corte, nella importante pronuncia: Cass. civ., sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811. Nella decisione, la Corte afferma che l’overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all’arbitro del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione dell’atto di impugnazione”. Secondo il Collegio, “allorché si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo, la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa”;

Il Collegio riferisce che in questa direzione orienta il principio costituzionale del “giusto processo”, la cui portata non si esaurisce in una mera sommatoria delle garanzie strutturali formalmente enumerate nell’art. 111 Cost., comma 2, (contraddittorio, parità delle parti, giudice terzo ed imparziale, durata ragionevole di ogni processo), ma rappresenta una sintesi qualitativa di esse (nel loro coordinamento reciproco e nel collegamento con le garanzie del diritto di azione e di difesa), la quale risente dell’”effetto espansivo” dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto).

Il Collegio conclude ritenendo “contrario alla garanzia di effettività dei mezzi di azione o di difesa e delle forme di tutela – la quale è componente del principio del giusto processo – che rimanga priva della possibilità di vedere celebrato un giudizio che conduca ad una decisione sul merito delle questioni di diritto veicolate dall’impugnazione, la parte che quella tutela abbia perseguito con un’iniziativa processuale conforme alla legge del tempo – nel reale significato da questa assunto nella dinamica operativa per effetto dell’attività “concretizzatrice” della giurisprudenza di legittimità -, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.

La Suprema Corte conclude attingendo al bacino della remissione in termini per consentire al ricorrente di proporre l’impugnazione secondo le nuove regole giurisprudenziali (poiché inammissibile secondo le vecchie).

Possono, dunque, trarsi delle conclusioni: in caso di radicale mutamento giurisprudenziale che abbia ad oggetto le regole del processo e introduca, di fatto, una regola da ritenersi nuova alla luce del costume giurisprudenziale costantemente seguito sino al pronunciamento neofita (overruling) la parte che abbia posto in essere un’iniziativa processuale conforme al precedente indirizzo, ma divenuta inidonea per effetto del mutamento di indirizzo giurisprudenziale, conserva il diritto ad una decisione nel merito.

Posta tale premessa in principio occorre verificare quale sia lo strumento giuridico cui attingere per renderlo vitale. In casi del genere, il Collegio ha fatto ricorso all’art. 184-bis c.p.c. (oggi art. 153 c.p.c.). E, però, in genere, l’applicazione dell’istituto de quo impone un sub-procedimento che si conclude con la facoltà concessa all’istante di ripetere l’attività processuale inibita dalla decadenza andatasi a formare. Ma nel caso di specie, essendo i procedimenti come quello in esame già in istruttoria o in fase di trattazione, la remissione si risolverebbe in una lesione del principio di ragionevole durata anche con rischio di perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque, comunque con un effetto di sfavore per la parte sostanziale incolpevole in spregio a quanto poc’anzi affermato.

E, allora, una interpretazione costituzionalmente orientata, intrisa dei principi della giurisprudenza comunitaria e internazionale richiamata, impone di ritenere che la parte – piuttosto che essere rimessa in termini, con regressione del giudizio e conseguente grave danno alla giurisdizione – deve essere considerata come aver agito correttamente, su mero accertamento del giudice di merito che verifica l’overruling e l’affidamento incolpevole del litigante.

Tale approdo è espressione ed applicazione del principio “tempus regit actum” che, come regola e orienta lo jus superveniens, in materia processuale, così deve guidare e disciplinare l’overruling.

In altri termini, in caso di decisioni alle quali non può riconoscersi effetto meramente dichiarativo, alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento civile italiano, deve escludersi l’efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla Giustizia.

Ovvio che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza (9 settembre 2010), tutti i procedimenti civili di nuova instaurazione saranno sottoposti alla nuova interpretazione nomofilattica, ritenendo questo giudice di dover rispettare e applicare il Supremo pronunciamento per l’avvenire.

4. prosecuzione del giudizio

Le spese di lite vanno regolate alla conclusione del giudizio che deve essere proseguito per l’ulteriore corso.

A tal fine, si provvede con separata ordinanza ai sensi dell’art. 279, comma II, n. 4, c.p.c.

Per questi Motivi,Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile,

in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3527 dell’anno 2005, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

Rigetta

l’eccezione di improcedibilità e dichiara l’opposizione a decreto ingiuntivo procedibile, poiché iscritta in data 14 luglio 2005;

Rimette

alla separata ordinanza contestuale all’odierna sentenza, le disposizioni per l’ulteriore corso del giudizio.

Sentenza letta in udienza in data 8 ottobre 2010

Varese, lì 8 ottobre 2010

Il Giudice

dott. Giuseppe Buffone

L'aforisma del sabato.

venerdì, ottobre 08, 2010

Opposizioni a decreti ingiuntivi: dal Cnf la richiesta di una leggina urgente per evitare le improcedibilità di massa.


Roma. Una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni.
La chiede con fermezza il Consiglio nazionale forense, per superare la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che sta creando grande scompiglio nella categoria forense, preoccupata dell’effetto “smaltimento” per improcedibilità di migliaia di opposizioni a decreti ingiuntivi.
Ad accendere le preoccupazioni dell’Avvocatura è stata una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ( sent. 19246 del 9 settembre scorso), che pur ribadendo il costante orientamento della Corte, secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, ha anche provveduto a una “puntualizzazione”, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.
Con la conseguenza, ritenuta devastante dall’Avvocatura, che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.
Così infatti la sentenza: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento, ndr), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.”
Per il Cnf, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.

A Pescara il congresso straordinario dell'Associazione nazionale forense.


Roma, (Adnkronos) - "Il mondo dell'Avvocatura ha urgente bisogno di cambiamento e i rinnovamento. L'associazionismo forense puo' avere un ruolo decisivo in questa trasformazione se sapra' capire, studiare ed interpretare i cambiamenti in atto". Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Associazione nazionale forense (Anf), Ester Perifano, che aggiunge: "Dobbiamo mettere in campo ogni iniziativa possibile per portare l'Avvocatura a quel cambiamento che risulta ormai indifferibile. E sara' proprio il congresso straordinario che si terra' dall'8 al 10 ottobre a Pescara, Hotel Esplanade, l'occasione privilegiata per parlare di queste tematiche e per impostare la linea politica dell'Associazione per i prossimi anni".

"Per l'Associazione sara' importante ripensare al suo assetto e soprattutto la sua mission - ha continuato Perifano - tenendo ben presenti i gravi problemi che il mondo dell'Avvocatura sta vivendo, inevitabilmente legati alle grandi difficolta' che sta attraversando la Politica. La riforma forense, nonostante le rassicurazioni del Ministro e del Governo, e' appesa ai precari equilibri interni della maggioranza, mentre il Consiglio nazionale forense tenta di superare queste divisioni assumendo iniziative e decisioni poco condivise, che forzano il sistema e arrecano danni piuttosto che benefici, come accadrebbe se il regolamento sulle specializzazioni venisse confermato".

Perifano conclude che l'Anf, "in questo contesto vuole rendere ancora piu' incisiva la tutela specifica per gli avvocati e rafforzare la propria presenza sul territorio, con l'obiettivo di coinvolgere sempre piu' i giovani".

giovedì, ottobre 07, 2010

Specializzazioni, Oua: no al regime transitorio.


Il presidente dell'OUA, Maurzio de Tilla, critica la norma secondo cui sono previste deroghe agli esami in base all'anzianità.
In vista del congresso di Genova si ribadisce il "no" alla mediaconciliazione obbligatoria e si sollecita la riforma
"I numeri parlano chiaro: 230 mila avvocati e 40 mila patrocinanti in Cassazione, 90 mila futuri specialisti, 30 mila mediatori. Cifre che descrivono con precisione un esercito in continua crescita e in marcia alla ricerca di nuovi ambiti di mercato da conquistare, a scapito spesso della qualità e del rigore".
Così Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sottolinea lo stato di crisi della professione di avvocato e la mancanza di concrete prospettive di miglioramento in assenza di interventi concreti, a partire dal ddl di riforma all'esame del Parlamento.
"Il buonsenso impone scelte legislative e normative nette e tempestive – spiega de Tilla – a partire dalla rapida approvazione della riforma forense, nel segno del rigore e dell'ammodernamento, all'esame del Parlamento. " necessario bloccare il processo inflattivo che colpisce gli avvocati e correggere gli errori del passato. La bussola da seguire è quella della terzietà, del rigore, della trasparenza e della qualità perché con i grandi numeri è impossibile essere adeguatamente selettivi".
Sulla stessa linea il giudizio sul nuovo regolamento sulle specializzazioni approvato dal Cnf: "Il sistema delle specializzazioni – aggiunge il presidente Oua - è benvenuto e deve avere come scopo principale l'alta preparazione degli avvocati. " impensabile, però, come previsto dal regime transitorio, specializzare, per anzianità, un numero enorme di avvocati (più di 90 mila nelle più rosee stime)".
L'Oua, quindi lancia alcune proposte in materia di riforma professionale: numero programmato o chiuso nelle facoltà di giurisprudenza; tirocinio e accesso rigoroso; revisione dei patrocinanti in Cassazione, modifica del regolamento sulle specializzazioni e sospensione del regime transitorio, effettività dell'esercizio della professione per l'iscrizione all'albo, eliminare la mediaconciliazione obbligatoria, riforma del giudice laico ed onorario.
Su questi temi l'Oua intende rilanciare il dialogo al prossimo Congresso Forense di Genova (25-27 novembre).

Avvocati : allarme pronuncia Cassazione su opposizione a decreto ingiuntivo.


Con una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (9 settembre 2010 n.19246) si e' affermato il principio che, in caso di decreto ingiuntivo, "non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla meta' in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e' conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta'". Inoltre, la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) viene equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilita' dell’opposizione.

Per tali ragioni si e' registrata una reazione di sconcerto e preoccupazione dell'Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto "una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni". Per il CNF, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.

"Io non so se - e soprattutto in quanto tempo - potra' mai esservi intervento normativo al riguardo" commenta per l'Osservatorio l'avv. Giuseppe Siniscalchi, civilista del foro di Milano "Quel che mi sentirei di suggerire in questo momento a chiunque venisse penalizzato (dovrebbero essere moltissimi, considerato che le opposizioni a decreto ingiuntivo sono largamente diffuse) da tale autorevole orientamento a sorpresa (modificativo del diverso precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione) e' quanto segue: Con riferimento ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti - qualora dovessero maturare decadenze, a seguito di tale innovativo intervento delle Sez. Un. rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale - potrebbero, a mio giudizio, esservi i presupposti per invocare il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14627/2010, ha affermato il principio importante della possibilità di rimessione in termini in presenza di un mutamento della giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali".

Con l'ultima sentenza citata, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per Cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini (cioe' alla prosecuzione del procedimento nonostante la decadenza) anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilita' od improcedibilita' dell’impugnazione dovuta alla diversita' delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Tratto dal sito: http://www.osservatoriosullalegalita.org

Cassazione: danni da impianti di scarico.


Cassazione Civile, sentenza n. 19045 del 3 settembre 2010.

Dalla sentenza:
In un condominio la presunzione di comproprietà, prevista dall’art. 1117 c.c., n. 3, anche per l’impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti, e, quindi, che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che, diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.
La fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, e, perciò, trova applicazione anche nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di cose inerti. Pertanto, perchè possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.

lunedì, ottobre 04, 2010

Riforma forense: Schifani a penalisti, presto in Aula al Senato.


(ANSA) - PALERMO- La riforma dell'ordinamento forense riprende a marciare: presto tornera' all'esame dell'aula del Senato e magari riuscira' a tagliare un primo traguardo a novembre, in coincidenza con la conferenza dell'avvocatura.
E' lo stesso presidente del Senato Renato Schifani a portare la buona notizia agli avvocati dell'Unione delle camere penali riuniti a Palermo per il loro tredicesimo congresso e a guadagnarsi gli applausi della platea.
Schifani assicura che martedi' prossimo alla conferenza dei capigruppo porra' formalmente il ritorno in aula della riforma, anche su invito del ministro della Giustizia, e dice di sperare ''davvero'' che a novembre ''l'iter legislativo possa essere avviato alla sua conclusione almeno per quanto riguarda il Senato''.
La riforma dovra' ''operare un innalzamento qualitativo della classe forense'', anche attraverso le specializzazioni, ma non deve tagliare le gambe ''ai giovani non abbienti'', che con le nuove norme non potranno raggiungere il traguardo di avvocato prima di 32 anni: la ''classe forense dovra' approntare tutte le misure necessarie a sostenere economicamente coloro che intendono intraprendere questa strada e che non siano in possesso dei necessari strumenti economici'', dice Schifani.

Giustizia:Valerio Spigarelli nuovo Presidente penalisti italiani.


Palermo, (Apcom)- Valerio Spigarelli è il nuovo presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, eletto a conclusione della tre giorni di Congresso a Palermo, con 229 voti favorevoli, 92 voti contrari, 1 astenuto, 1 nullo.
Una vittoria schiacciante per l'avvocato romano di 52 anni, già presidente della Camera Penale di Roma nel 2000, segretario nazionale dal 2002 al 2006, attualmente responsabile e coordinatore del Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu" dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
"Porteremo avanti le storiche battaglie dei penalisti italiani - annuncia il nuovo presidente Spigarelli, che accoglie l'eredità di Oreste Dominioni - quali l'affermazione della terzietà attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario, la tutela del diritto della difesa per tutti, la garanzia di un diritto penale equo e moderno ed il rafforzamento del Giusto Processo" .
Altro tema per noi rilevante è la riforma del codice penale, fondamentale anche in rapporto con il modello processuale vigente, da riscrivere per assicurare al nostro Paese un codice finalmente moderno. In particolare, la custodia cautelare è uno dei terreni su cui dovremo lavorare per renderla realmente residuale e garantirne l'applicazione.
"Ci occuperemo del tema della ragionevole durata dei processi indicando le vere cause dei ritardi: come dimostrano i dati il tempo non si perde a causa dell''eccesso di garanzie ma per la lentezza e l'inefficienza della macchina amministrativa della giustizia".
Quanto al metodo, "adotteremo un linguaggio non criptico bensì comprensibile alla politica ed utilizzeremo lo strumento della ricerca per analizzare più a fondo e meglio comprendere le problematiche del sistema giustizia".
A fianco di Spigarelli per il biennio 2010-20102, lavoreranno il Vicepresidente l'Avv. Giuseppe Conti, il Segretario l'Avv. Franco Oliva, il Tesoriere l'Avv. Vinicio Nardo.

domenica, ottobre 03, 2010

INCIDENTI SUL LAVORO E DANNO ALLA SFERA SESSUALE: DOVUTO SOLO DANNO NON PATRIMONIALE.


Cassazione, Sez. III, 14 settembre 2010, n. 19517
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale.

venerdì, ottobre 01, 2010

Messaggio di Napolitano al Congresso dell'Unione Camere Penali.


Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione del XIII Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, in corso a Palermo, ha inviato al Presidente, Oreste Dominioni e a tutti i partecipanti, il seguente messaggio: "Ho piu' volte ricordato che il tema del rinnovamento della giustizia va affrontato - in ogni settore e specialmente in quello penale - con interventi non disorganici ne' settoriali, ma di ampio respiro. Do' volentieri atto all'Unione di aver sempre energicamente sottolineato tale necessita', invitando tutte le istituzioni ad impegnarsi concretamente a tal fine. Solo un confronto anche serrato, ma scevro da sterili contrapposizioni e non influenzato dalle contingenze, puo' condurre a scelte capaci di restituire qualita' ed efficienza al processo penale, dando piena attuazione ai principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione. A tal fine assumono rilievo centrale il rafforzamento del ruolo di garante del giudice e la rigorosa riqualificazione di quello del difensore. Sono certo che dal congresso emergeranno in proposito utili sollecitazioni attaverso la formulazione di proposte di modifica degli assetti vigenti coerenti e sistematiche".

Danno non patrimoniale, risarcimento, quantum, danno morale, rilevanza.


Cassazione civile, sez. III, ordinanza 17.09.2010 n. 19816.
Dalla sentenza:
“Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la L. n. 57 del 2001, non ha certo abrogato.
L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato.
Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 - citate dalla resistente - confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sè stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto - nel liquidare l'unica somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.).”
"La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)".

giovedì, settembre 30, 2010

ESAME AVVOCATO: SE VOTO ASSOLUTAMENTE IDENTICO, SÌ ALLA SOSPENSIVA PER LA RICORREZIONE.


TAR Liguria, Sez. I, 24 settembre 2010, n. 380
Va sospeso, ai fini della ricorrezione degli elaborati, il provvedimento di mancato superamento delle prove scritte privo di motivazione e di segni grafici sugli elaborati
E’ questo il principio con cui il TAR Genova con ord. n. 380/2010 ha accolto l’istanza di sospensiva connessa al ricorso principale finalizzato all’annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione forense privo di alcuna motivazione.
In particolare, per il Tar Ligure va ordinata la ricorrezione degli elaborati “Rilevato che la mancanza di correzioni o glosse e, soprattutto, l’assoluta identità del voto – finanche nelle valutazioni espresse su ogni singolo elaborato da ciascun commissario – conseguito in tre distinte e differenti prove, costituiscono spie dell’eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di istruttoria”.

mercoledì, settembre 29, 2010

MAURIZIO DE TILLA (OUA) SCRIVE A BERLUSCONI


Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, con una lettera (di seguito), si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, alla vigilia del suo intervento, alla Camera dei Deputati, sulle priorità del Governo per i prossimi mesi, affinchè prenda nella giusta considerazione, il Decalogo di proposte formulato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) per riformare davvero la macchina giudiziaria.



LA LETTERA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


On. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA


Caro Presidente,


Le scrivo in questi momenti di grande tensione politica, alla vigilia del Suo intervento alla Camera dei Deputati sui cinque punti programmatici che Lei presenterà, affinchè anche l’avvocatura possa dare il suo fattivo contributo sulla “Questione giustizia”.
Innanzitutto voglio rivolgerLe il nostro vivo apprezzamento per l’intera opera svolta per risolvere i problemi del Paese in un contesto di grave crisi politico-economico internazionale.
Allo stesso tempo, non posso non evidenziare la nostra preoccupazione per il perdurare dei problemi del sistema giustizia, per la lunghezza dei processi e per le conseguenze sulle imprese, sugli italiani e sulla competitività del nostro mondo produttivo.
Per questa ragione mi permetto di chiederLe di prendere nella giusta considerazione nel Suo programma di priorità del Governo per i prossimi mesi, l’allegato Decalogo di proposte formulato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua) per riformare davvero la macchina giudiziaria: dieci iniziative che puntano sulla managerialità, l’efficienza, la modernità, con lo sguardo rivolto ad una giustizia giusta, celere, efficace e rispettosa dei diritti di difesa del cittadino.
Con i più deferenti, cordiali ed affettuosi saluti.
avv. Maurizio de Tilla
Roma, 28 settembre 2010

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: TERMINI DI “COMPARIZIONE” E “COSTITUZIONE”.


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE
SENTENZA 9 settembre 2010, n.19246


1. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario.

2. L’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente al decreto ingiuntivo consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo.

3. Esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto al decreto ingiuntivo sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico sia conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma.

4. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione

martedì, settembre 28, 2010

Lettera del Presidente della Sezione Fallimentare.

Alpa: “Il governo ci esclude dalla riforma della giustizia”.


Un manifesto molto simile a un "j'accuse" contro il governo e la sua politica in tema di giustizia. A firmarlo, stavolta, non sono i magistrati ma gli avvocati, che hanno fatto quadrato intorno al Consiglio Nazionale Forense.
E proprio il suo presidente, Guido Alpa, lancia adesso l'affondo accusando la politica di aver colpevolmente dimenticato i "professionisti della legge" e annuncia una mobilitazione ancora più ampia in occasione della riunione del Congresso nazionale che si terrà a Genova nel novembre prossimo. Si tratta di una totale marcia indietro rispetto alla disponibilità e alle speranze suscitate nella categoria dall’intervento iniziale del ministro Alfano.
Presidente, nel manifesto che avete sottoscritto si accusa il governo di "emarginare l'avvocatura". Perché?
«Prima di tutto il Governo ci sta tenendo alla larga dalla riforma della giustizia, senza ascoltare le nostre proposte e le nostre idee. In secondo luogo si è disinteressato alla riforma del nostro ordinamento professionale, dopo che altre categorie come quella dei notai, dei commercialisti e dei medici sono state riformate. Questo stupisce perché si tratta di un'indifferenza che non tiene conto del ruolo ricoperto dagli avvocati nella società civile. Iniziando dal Parlamento, dove gli avvocati sono circa ISO, fino ai consigli di amministrazione di banche, assicurazioni e imprese dove la categoria è ampiamente rappresentata Anche per questo ci sentiamo traditi».
Parliamo della riforma della giustizia. Cosa non va bene del testo elaborato dal governo?
«La giustizia italiana vive una situazione gravissima che ha bisogno di misure drastiche. L'attuale bozza di riforma della giustizia appare totalmente inadeguata, sia nel merito che nel metodo. Parlando del metodo, nella sua stesura non sono stati interpellati gli avvocati, che sono parte fondamentale del mondo della giustizia. Nel merito, invece, è necessario un maggior stanziamento di risorse economiche perché è impossibile risolvere il problema della giustizia italiana sola attraverso interventi normativi. Dal 1940 ad oggi il Codice di Procedura Civile è stato modificato da legislatore ben 18 volte e i problemi più annosi sono ancora tutti da risolvere. Serve un maggior investimento da parte dello Stato, ma anche più risorse umane. Oggi il sistema si regge su circa 8.000 giudici togati e tra i 5 e i 7.000 giudici onorario laici, che sono ex-magistrati esterni all'organico e che di fatto dovrebbero ricoprire solo un ruolo di sostegno. In realtà la figura del giudice onorario venne introdotta circa 20 anni fa con un carattere di provvisorietà, ma è tuttora vigente".
Quali sono le vostre proposte per risolvere le lungaggini processuali e l'intasamento della giustizia?
«Aumentare le tipologie di controversie che possono essere risolte attraverso l'arbitrato. In questo senso gli ordini professionali degli avvocati possono organizzarsi come camere arbitrali, Oltre a questo siamo anche d'accordo nell'ampliare l’istituto della conciliazione».
Eppure siete stati molto critici verso la bozza di riforma governativa che vuole favorire il ricorso alla conciliazione ...
«Abbiamo detto no a quella proposta perché prevede, a nostro avviso, un ricorso obbligatorio alla conciliazione senza specificare bene per quale genere e tipo di controversie e soprattutto permette di ottenere il titolo di conciliatore anche a giovani che hanno seguito solo il corso di laurea triennale. Inoltre, se è vero che il conciliatore può avanzare una proposta di soluzione della controversia alle parti, vogliamo che questa proposta sia fatta da una persona competente e che conosca bene il diritto, ma soprattutto che sia prevista la presenza di un avvocato, in grado di consigliare le parti sull' effettiva validità e convenienza della proposta stessa».
Prima dell'estate il governo aveva messo mano alla riforma dell'ordinamento forense. A che punto siamo oggi?
«Nel giugno scorso il Senato aveva approvato la proposta di legge. Il testo è stato discusso in aula ma la sua votazione finale è stata sospesa. E ancora oggi non se ne sa nulla. Ci sentiamo traditi dal governo e ci chiediamo perché tanta lentezza, quando sono stati già riformati gli albi di molte altre professioni, come notai, commercialisti, medici. Tanto più che si tratta di un provvedimento urgente: ogni anno 15 mila nuovi avvocati fanno il loro ingresso in un mercato saturo, che ormai ha poco da dare. Per questo vorremmo cambiare le modalità di accesso alla professione, richiedendo più competenza a chi entra ma anche verificando quanti degli attuali 230 mila avvocati italiani svolgono realmente la professione ».
Qual è stata la vostra risposta alle lungaggini della politica?
«Il Consiglio Nazionale Forense intervenuto direttamente laddove la normativa lo permette,ossia sulla deontologia dell'avvocato. Abbiamo predisposto un nostro testo in approvazione proprio questi giorni, all’interno del quale è prevista l’istituzione di corsi formativi per approfondire materie specifiche. Conclusi i corsi, sarà il Consiglio ad assegnare il titolo ai partecipanti. L’ auspicio è che una maggiore specializzazione della professione consenta ai giovani di entrare nel mercato con più forza e più opportunità. Insomma, laddove lo Stato manca, ci siamo organizzati privatamente”.
Daniele Autieri
Data: 28/09/2010 Fonte: LA REPUBBLICA - Affari e Finanza

Per l'iscrizione dell'avvocato all'albo speciale, è necessaria l'esclusività dell’attività.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 15 settembre 2010, n. 19547
A norma del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. b, (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), l'iscrizione di avvocati e procuratori dipendenti, di istituti di credito di diritto pubblico, nell'elenco speciale annesso all'albo ordinario presso il Consiglio dell'Ordine locale presuppone che gli stessi prestino la loro attività negli uffici legali organicamente istituiti come tali presso tali istituti "per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti".
Tale disposizione è stata interpretata (Cass. S.U. 23 giugno 1995 n. 7084) nel senso che l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati e procuratori legali dipendenti da enti pubblici richiede, quale presupposto imprescindibile la "esclusività" dell'espletamento, da parte degli stessi, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso.
Tale esclusività deve essere accertata con riferimento ad una valutazione sostanziale della natura delle attività svolte dal dipendente e deve essere esclusa qualora accanto a compiti riconducibili all'attività di assistenza e rappresentanza e difesa dell'ente lo stesso svolga mansioni amministrative o, comunque di natura diversa.

Notifica mediante consegna al portiere e nullità.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE II CIVILE
Sentenza 11 settembre 2010, n. 19417
“Le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che "è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita ... è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)".

sabato, settembre 25, 2010

Specializzazioni forensi: il Cnf approva il regolamento.


Roma. Il Consiglio nazionale forense ha approvato il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Così il presidente Guido Alpa: “Il Cnf ha voluto così coronare un lavoro iniziato a giugno e condotto nel confronto costante con gli Ordini e le Associazioni, nella convinzione che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.
Il regolamento gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, il ritardo nell’approvazione della quale ha spinto il Cnf ad approvare l’articolato pur con l’avvertenza che si tratta di un testo che entro un anno dalla sua entrata in vigore potrà esser sottoposto a revisione, tenendo conto degli effetti prodotti e della tenuta sul campo della individuazione delle aree di specializzazione, la cui definizione ha impegnato lungamente il Cnf.
Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni, da ultimo nella riunione che si è tenuta sabato scorso a Roma presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, accompagnandolo con una relazione esplicativa.
Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due.
Esse sono:
1) Diritto di famiglia, dei minori e delle persone
2) Diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni
3) Diritto commerciale
4) Diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale
5) Diritto industriale
6) Diritto della concorrenza
7) Diritto tributario
8) Diritto amministrativo
9) Diritto della navigazione
10) Diritto dell’Unione europea
11) Diritto penale
Entro un anno dall’entrata in vigore il Cnf, sentiti Ordini e Associazioni, potrà procedere se necessario alla revisione delle disposizioni, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell’affidamento della collettività.
Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. L’avvocato dovrà aver maturato un’ anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.
Esame. Consiste nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all’area di specializzazione e nello svolgimento di una prova orale, avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di una esperienza pregressa nella materia.
Associazioni fra avvocati specialisti. Il Cnf terrà aggiornato e reso accessibile al pubblico (sul sito Internet) l’elenco delle associazioni costituite tra avvocati specialisti. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto le associazioni forensi specialistiche riconosciute dal Congresso forense.
Aggiornamento specialistico. Per il mantenimento del titolo di specialista, l’avvocato sarà tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale e conseguire nel triennio almeno 120 crediti formativi. Di cui almeno 30 in ogni singolo anno. Tali crediti sono computati come crediti formativi per la formazione continua.
Scuole e corsi di specializzazione. Presso il Cnf sarà istituito il registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole e/o di corsi di alta specializzazione, nel quale sono iscritti a semplice richiesta i Consigli dell’Ordine. Le scuole dovranno presentare al Cnf, annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico, il programma dettagliato della scuola o del corso.
Norma transitoria. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore de regolamento hanno una anzianità di iscrizione al’albo, continuativa, di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione, presentando al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che esprimerà un parere non vincolante, documenti e titoli che dimostrino la particolare conoscenza della materia. Il Cnf provvederà all’iscrizione previo eventuale colloquio. Entrata in vigore. Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011.
Aggiornamento codice deontologico. L’approvazione del regolamento imporrà una conciliazione delle norme del regolamento con quelle del Codice deontologico forense con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis.

L'aforisma del sabato.

mercoledì, settembre 22, 2010

Ordine Avvocati Salerno: offerta formativa deontologia 2010.


27 SETTEMBRE 2010 (ORE 16) AULA PARRILLI
PROF. AVV. MARIO PANEBIANCO (DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITA' DI SALERNO)
"DIFESA ED AVVOCATURA NELLA CARTA COSTITUZIONALE"
N. 2 CREDITI FORMATIVI


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E’ in arrivo, finalmente, la riforma del condominio?


La riforma del condominio (disegno di legge As71), con il quadro degli emendamenti da approvare ormai definiti, si delinea anche nei particolari e aspetta solo il voto in commissione Giustizia del Senato per decollare. Per il relatore Franco Mugnai «Dopo il parere della V commissione voteremo gli emendamenti». Nel frattempo alla Camera è stata presentata la proposta di legge 3682 (in commissione Giustizia), con alcune sostanziali differenze rispetto al Senato.
Vediamo alcune delle novità inserite con gli emendamenti in approvazione. Anzitutto ci sarà la possibilità del "distacco" del riscaldamento, limitato dal fatto che non devono derivare «notevoli squilibri» di funzionamento o aggravi di spese per altri condomini; le spese di manutenzione restano a carico anche di chi si è distaccato. Un passo in avanti rispetto alle sentenze del passato, dove occorreva comunque partecipare alle spese derivanti dalla "dispersione".

Le modifiche per il risparmio energetico potranno passare con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. Il godimento individuale delle parti comuni si intende tollerato e può essere provato solo con atto scritto comunicato all'amministratore: in questo modo chi mugugna sui fiori in ballatoio o sul portaombrelli sul pianerottolo dovrà farsi carico ufficialmente della protesta e l'amministratore sarà chiamato in causa. Infine, il condominio può chiedere all'amministratore appena nominato una polizza che copra almeno un anno di bilancio.

Ci sono poi norme che si intrecciano con le recenti pronunce della Cassazione. Si prevede, per esempio, che l'amministratore non abbia limiti ai poteri di rappresentanza, pur non facendo allusione diretta alla rappresentanza in giudizio: va detto che la sentenza n. 18331/2010 limita invece fortemente l'autonomia dell'amministratore, sottoponendo tutti i suoi atti alla ratifica da parte dell'assemblea.

Quanto alla questione della modifica delle tabelle millesimali, che la sentenza n. 18477/2010 delle Sezioni unite consente di operare con una maggioranza di 500millesimi (mentre la prassi precedente esigeva l'unanimità), il Ddl As71 indica tra le cause della modifica da chiedersi in via giudiziale l'alterazione del valore dell'unità immobiliare deve superare il 20 per cento. Questo sarà un preciso riferimento in caso di contenzioso, che ovviamente finirebbe per rappresentare un limite per quei condomini che volessero approvare una delibera di modifica anche in caso di lievi variazioni.

Alla Camera, invece, la Pdl Ac3682 introduce con maggiore chiarezza del Ddl As71 la possibilità di cedere i beni comuni: basterà la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti 750 millesimi. E istituisce un fondo di garanzia per i condomini truffati dagli amministratori disonesti, alimentato dal 4% dei loro compensi.

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lunedì, settembre 20, 2010

Vietata la decurtazione cumulativa dei punti della patente.


T.A.R.Campania – Napoli-Sezione V
Sentenza 13 settembre 2010, n. 17400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla:
Sig.ra A. A., rappresentata e difesa dagli Avv. C. L. M. e F. M. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via T. n.116;
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;
Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/09/2010.

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