lunedì, settembre 20, 2010

DELIBERATO UNITARIO DELL’ASSISE DELL’AVVOCATURA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DELLA PROFESSIONE FORENSE. COMPATTO NO ALLA MEDIACONCILIAZIONE.


Le componenti istituzionali, associative e politiche dell’Avvocatura, riunite in assise a Roma il 18 settembre scorso, hanno approvato un deliberato (già inviato dall’ufficio stampa del Cnf) sulla riforma dell’ordinamento professionale, sui provvedimenti di riforma del sistema di amministrazione della giustizia, per lo smaltimento dell’arretrato e sulla mediaconciliazione.
Questo il commento al documento di Maurizio de Tilla, presidente Oua: «Importante consonanza tra Oua e Cnf nell’assise generale di sabato: è passata la linea dura, quella della chiarezza, che l’avvocatura auspica da mesi. Chiediamo al ministro Alfano volontà politica e risposte precise sulla riforma della macchina giudiziaria, su quella forense, sullo smaltimento dell’arretrato e sulla mediaconciliazione obbligatoria. Con gli avvocati il confronto deve essere aperto e preventivo, non possono essere solo i destinatari passivi di un’incoerente e punitiva azione legislativa.
L’Oua, nelle settimane scorse, ha lanciato un Decalogo su cui sono già state espresse tante manifestazioni di consenso e di attenzione, ripartiamo da queste dieci proposte, che indicano un percorso concreto sui cui aprire un dialogo e, modificandole e integrandole, se è necessario, costruiamo finalmente un Patto per la riforma del servizio giustizia»
«La fiducia – ha concluso de Tilla - si rinnova solo sulla base di atti concreti e tempi certi, altrimenti l’avvocatura sarà conseguente nel valutare l’operato del guardasigilli e del Governo e, in quell’eventualità, rimaniamo in attesa che il prossimo congresso forense di Genova prenda ancora più forti iniziative di protesta».

Roma, 20 settembre 2010


Le componenti istituzionali, associative e politiche dell’Avvocatura

riunite in assise in Roma presso il complesso di Santo Spirito in Sassia il 18 settembre per discutere sulla riforma dell’ordinamento professionale e sui provvedimenti di riforma del sistema di amministrazione della giustizia e per lo smaltimento dell’ arretrato ribadite le istanze e le posizioni già espresse nei documenti congressuali, nelle audizioni e nelle riunioni con gli esponenti del Governo e del Parlamento,
dopo ampio dibattito, approvano all’unanimità la seguente deliberazione:

mozione conclusiva

1) L‘Avvocatura manifesta amarezza e forte disappunto per la mancata approvazione della riforma dell’ordinamento forense in assoluta violazione degli impegni assunti dal governo e dal parlamento per conferire rigore, qualificazione ed efficienza nell’esercizio della professione di avvocato.
2) Rileva le gravi carenze nei progetti di riforma della giustizia civile e penale, esaurendosi gli interventi attuati e proposti in maldestri strumenti di sostanziale rottamazione del carico giudiziario senza curarsi dei diritti dei cittadini ad avere una giustizia "giusta".
3) Chiede con determinazione di essere consultata preventivamente come prevede il dettato legislativo su tutte le riforme in atto concernenti la giustizia, in particolare lo smaltimento dell’ arretrato, l’assetto ordinamentale del giudice laico, l’accelerazione dei processi e la semplificazione dei riti, le modifiche del codice civile e penale, le modifiche dell’ordinamento giudiziario, le modifiche della Costituzione e delle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico.
4) L’ Avvocatura deplora di non essere stata consultata sulla disciplina normativa e regolamentare sulla media-conciliazione e sulla mancata previsione dell’ assistenza forense obbligatoria in contrasto con l’ art 24 della Costituzione sugli effetti civilistici del difetto di informativa che esorbitano dalle sanzioni meramente disciplinari.
5) Rileva che la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea.
6) Deplora la proliferazione di corsi rivolti alla sedicente formazione di conciliatori sottoqualificati e sprovvisti delle capacità necessarie per svolgimento di un delicato compito.
7) Insiste sulla richiesta di rinviare di almeno un anno l’entrata in vigore del sistema della conciliazione obbligatoria che riguarderà nel primo periodo di applicazione almeno un milione di controversie.
L’Avvocatura, istituzionalmente deputata alla difesa dei diritti, non può che denunciare le gravi responsabilità di Governo e Parlamento a tradire le esigenze dei cittadini e si dichiara pronta ad assumere compiti e responsabilità per la istituzione dell’ufficio del giudice, per la disciplina del giudice laico, per il coinvolgimento attivo dei consigli giudiziari e nei progetti di organizzazione telematica funzionale e strutturale degli uffici.
Invita
il ministro della giustizia a rispondere a tutte le richieste formulate, che saranno ribadite con manifestazioni di protesta e di proposta che si cumuleranno nel congresso nazionale di Genova del novembre prossimo.
Gli esponenti dell’Avvocatura valuteranno ad esito di questa sollecitazione la permanenza del rapporto di fiducia degli avvocati, espressione costituzionale delle istanze di giustizia dei cittadini nelle istituzioni che rappresentano il settore giudiziario.
E ciò tanto più nella situazione di emarginazione dell’avvocatura dal concorrere a formulare le scelte più appropriate per garantire i principi sui quali si fonda lo Stato di diritto.

Organismo Unitario dell’Avvocatura
Consiglio Nazionale Forense
Ordini Forensi
Unioni Regionali Forensi
Associazione Nazionale Forense
Unione delle Camere Penali

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E' attendibile la suocera?


(Cassazione penale Sentenza 03/09/2010, n. 32675)
Con la sentenza in epigrafe il Supremo Collegio ha ribadito la necessità che nella valutazione delle prove sia sempre assicurato dal giudice penale un adeguato e prudente vaglio di ogni circostanza che possa incidere sulla attendibilità e che sia assolto in modo pieno l’onere di una adeguata motivazione.
Non assolve tale coppia di doveri il giudice d’appello che, a fronte di una imputazione originata dalla denuncia del marito separato, che lamentava che la ex moglie non gli consentiva di frequentare nel modo prescritto la figlia, valorizzi acriticamente le dichiarazioni rese dallo stesso marito e dalla madre di lui.
La decisione della Corte di merito era fondata su una massima di esperienza per quanto attiene la posizione del marito, osservandosi che la attendibilità delle dichiarazioni è, ovviamente, inversamente proporzionale al grado di ostilità che il dichiarante abbia nei confronti dell’imputato (e nella fattispecie risultava elevata animosità reciproca).
Un’ analoga massima di esperienza non veniva espressamente formulata, invece, per quanto attiene le dichiarazioni della suocera, atteso che la sentenza si fermava a rilevare come essere fossero state sostanzialmente limitate a riportare le dichiarazioni del figlio e poco perspicue.
Non sembra tuttavia potersi negare come, statisticamente, le dichiarazioni di stretti congiunti della parte offesa, massimamente della madre della parte civile e ancor maggiormente rispetto a circostanze ad alto contenuto emotivo come quelle concernente la conflittualità sui figli con la nuora separata, si presentino con un ragionevole grado di non del tutto ferma attendibilità e che esse, anche se rese in buona fede, devono essere valutate con rigore.
Di tale rigorosa valutazione deve inoltre darsi una articolata e precisa motivazione nei gradi di merito del giudizio, ricorrendo altrimenti un vizio della sentenza.

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sabato, settembre 18, 2010

OUA: NECESSARIA UNA SOSPENSIONE DEL NUOVO CODICE SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO.


L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana prende posizione sul nuovo Codice sul processo amministrativo, entrato in vigore giovedì, e appoggia la richiesta dell’ANMA, guidata da Linda Sandulli, di una sospensione della normativa per riorganizzare gli uffici giudiziari e mettere a regime il nuovo sistema.

Secondo Maurizio de Tilla, presidente Oua, «le preoccupazioni dei magistrati sono più che fondate. Gli uffici non sono ancora preparati alle regole previste dal nuovo Codice per il processo amministrativo e non ha alcun senso andare incontro a disfunzioni, errori e, in sintesi, ad una situazione di caos per i cittadini, gli avvocati e i giudici stessi».


«Se serve più tempo per mettere a regime il nuovo sistema – ha concluso de Tilla - si raccolga la richiesta di una sospensione avanzata dall’Anma. Ci auguriamo che il Governo accolga le nostre osservazioni: è una scelta di buonsenso»

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Assemblea Nazionale Unione Camere Penali.



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L'aforisma del sabato.

venerdì, settembre 17, 2010

Cassazione: anche il tempo necessario per mettere la tuta di lavoro va retribuito.


La Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo necessario per indossare la divisa di lavoro deve essere retribuito dal datore di lavoro.
Anche cambiarsi d'abito infatti comporta una "spesa di energie messe a disposizione del datore di lavoro".
La decisione della Suprema Corte arriva dopo diversi anni di contrasti giurisprudenziali e chiarisce che "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva".
Sulla scorta di tale principio Piazza Cavour ha respinto il ricorso di un'azienda della capitale, che non voleva riconoscere ai propri dipendenti una paga aggiuntiva per il tempo che impiegavano a mettersi la tuta.
Come si legge in sentenza (la n.19358/2010) i lavoratori per entrare in azienda dovevano usare un tesserino magnetico e poi percorrere cento metri per accedere allo spogliatoio dove dovevano indossare la tuta ed effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell'inizio del lavoro.
In questo modo i lavoratori dovevano mettere a disposizione dell'azienda un tempo aggiuntivo di cui volevano essere retribuiti.
Il Tribunale di Roma, aveva dato torto ai lavoratori, che chiedevano venti minuti giornalieri in più. La Corte d'Appello aveva poi ribaltato la decisione.
La Suprema Corte ha ora detto la parola definitiva respingendo le difese dell'azienda e stabilendo che "nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, e una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attivita' accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio puo' rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria".
Di conseguenza, concludono gli 'ermellini', "al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva".

giovedì, settembre 16, 2010

Giustizia: Avvocatura conferma agitazione su conciliazione.


(ANSA) - L'Organismo unitario dell'Avvocatura conferma lo stato di agitazione e le proteste già programmate contro il provvedimento sulla mediaconciliazione.
La decisione e' stata presa dopo la ''netta chiusura sui nodi posti dall'Oua, specie riguardo l'obbligatorietà'', manifestata in un incontro dai dirigenti dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia; dirigenti che hanno invece espresso ''grande attenzione'' alle proposte in materia di giustizia contenute nel decalogo messo a punto dall'Oua.
Sulla mediaconciliazione '' ci rivolgeremo al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi e al ministro di Giustizia, Angelino Alfano - annuncia il presidente dell'Oua Maurizio de Tilla - perché intervengano a tutela dei cittadini e del buon funzionamento della giustizia''.

mercoledì, settembre 15, 2010

Bando Inps per la ricerca di n. 2.635 legali esterni per le domiciliazioni.


Dopo la sperimentazione posta in atto lo scorso anno, l'Inps cerca 2.635 avvocati esterni da utilizzare come procuratori domiciliatari e/o sostituti di udienza.
I legali potranno presentare domanda, per via telematica, connettendosi al sito www.inps.it a partire dal 15 settembre prossimo e fino al 24 ottobre 2010.
Gia` il prossimo 29 ottobre verranno formate delle liste provvisorie circondariali da trasmettere alla Direzione generale.
Sarà poi una commissione centrale a procedere alla valutazione dei curricula.
Entro dicembre le liste circondariali verranno rese definitive. .

Convenzione Banca Sondrio con Cassa Forense.

martedì, settembre 14, 2010

Divorzio: l'assenza dei coniugi per il tentativo di conciliazione non vizia la sentenza.


Il tentativo di riavvicinamento dei coniugi, infatti, non rappresenta una fase obbligatoria del processo divorzile. Lo ricorda la prima sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 17336/10.
E' stato respinto il ricorso della moglie contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con l'ex marito. Entrambi i coniugi, infatti, non si erano presentati all'udienza presidenziale fissata per il tentativo di conciliazione.
Alla stessa udienza, però, era intervenuto il difensore della donna senza formulare alcuna richiesta di rinvio in ragione dell'impedimento per malattia della propria assistita. Agli “ermellini” tanto è bastato per legittimare l'operato dei giudici di merito e respingere il ricorso della donna, che chiedeva la nullità della sentenza di divorzio.
Il tentativo di conciliazione – ha osserva il Supremo Collegio - pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sull'irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio. Per cui la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione obbligatoria di una nuova udienza presidenziale, che può essere omessa quando con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

venerdì, settembre 10, 2010

Il cd "filtro in Cassazione" va abrogato con legge.


Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 19051 del 2010, hanno affermato che, quando il Codice di procedura o la giurisprudenza hanno utilizzato la categoria dell'inammissibilità a proposito del ricorso o di suoi elementi, non lo hanno mai fatto con riferimento ad aspetti di fondamento dell'argomentazione, ma, per esempio, a requisiti di legittimazione delle parti o del difensore oppure di impugnabilità del provvedimento.
Il filtro del 2009 ha come obiettivo, ricorda la Cassazione, un bilanciamento tra diritto delle parti al ricorso in accordo con l'articolo 111 della Costituzione e «la concreta possibilità di esercizio della funzione di giudice di legittimità».
Una funzione che deve potere contare su un'equilibrata distribuzione delle risorse in maniera da fornire orientamenti persuasivi e tendenzialmente stabili.
L’Avvocatura, quindi, aveva pienamente ragione quando affermava che l’art. 360 bis c.p.c. sul filtro in cassazione è incostituzionale.
Non può seriamente dubitarsi che il diritto costituzionale di ricorrere in cassazione per violazione di legge (art. 111, settimo comma, della Costituzione) implica il diritto ad una pronuncia della Corte che dica se la violazione di legge denunciata vi è stata o meno.
Stabilire che il ricorso non è sempre ammesso ma può essere ammesso o no a discrezione della Corte di cassazione significa violare il preciso dettato costituzionale.

Il prossimo ODG del COA di Salerno.


CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
ORDINE DEL GIORNO
Tornata del 13 settembre 2010 (ore 10,00)
1) Lettura ed approvazione verbale precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Iscrizioni e Cancellazioni
4) Pareri
5) Ammissioni gratuito patrocinio
6) Pianta organica: determinazioni-Rel.Cons.Avv.Visconti-
7) Fondo accessorio dipendenti: determinazioni Rel.Cons.Avv.Visconti-
8) Variazione bilancio preventivo 2010 –Rel.Con.Tesoriere-
9) Manifestazione proposta di legge di modifica art. 1 legge 302/90
10) Sussidi e contributi
11) Esposto a Ministero della giustizia e Corte dei Conti inoltrato dalle Avv.C.M. e L.R. contro CdO Avvocati di Salerno –Rel. Il Presidente-*
12) Varie ed eventuali

Il Presidente
Avv.Americo Montera


Il Consigliere Segretario
Avv.Gaetano Paolino

*I chiarimenti, ancorchè non dovuti per inapplicabilità art. 15 RDL n.1578/33, ma redatti solo per la tutela della onorabilità della Classe Forense Salernitana, sono a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri presso la Segreteria

giovedì, settembre 09, 2010

Incontro Alfano-Alpa: presto la legge professionale forense e lotta all’arretrato.


Roma. Ieri il presidente del CNF ha incontrato il ministro della giustizia Angelino Alfano.
Al centro del colloquio le prospettive in tema di riforma della giustizia e di legge professionale forense, la revisione dei decreti sulla conciliazione, l'aggiornamento delle tariffe forensi puntando su trasparenza e qualificazione.
La riunione è durata circa un’ora, presenti anche il capo dell’ufficio legislativo, Augusta Iannini, e il capo dipartimento dell’amministrazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Luigi Birritteri.
“E’ stato un incontro franco e proficuo”, ha commentato al termine il presidente del Cnf Alpa, “in cui sono stati affrontati tutti i dossier che stanno a cuore all’avvocatura”.
Il presidente Cnf fa sapere che sulla riforma forense il ministro ha confermato il suo impegno a portare a compimento la riforma (in attesa di essere ricalendarizzata in aula al Senato), di cui ha dichiarato di condividere l’impianto, facendosi tramite con il presidente del senato Renato Schifani per discutere delle modalità per accelerarne l’iter.
Sul fronte della tariffe, Alpa sottolinea che il ministro ha apprezzato l’ipotesi di revisione alla quale sta lavorando il Cnf che, avendo come obiettivi la trasparenza e la semplificazione, mira a individuare i criteri di valutazione del compenso dell’avvocato per fasi procedimentali anziché per numero delle udienze o durata del processo.
“Il ministro, pur preso atto delle obiezioni avanzate dalle rappresentanze imprenditoriali, ci ha assicurato che terrà conto della necessità di contemperarle con le esigenze di qualità della prestazione e di adeguato compenso degli avvocati” ha riferito Alpa.
Sulla legge sulla mediazione, in merito alla quale il Cnf chiede da tempo uno slittamento dell’entrata in vigore (oggi fissata al marzo 2011) funzionale ad una revisione del testo e della obbligatorietà, ma anche alla preparazione di avvocati-conciliatori e alla istituzione di organismi di conciliazione da parte degli Ordini forensi, il guardasigilli si è detto pronto a “a valutarlo”, assicurando che vigilerà affinché gli enti formatori operino in modo rigoroso e affidabile.
Alpa ha anche rappresentato al ministro l’intenzione di iscrivere proprio il Cnf e la Scuola superiore dell’avvocatura tra gli enti formatori.
Sullo scottante tema della riforma della giustizia, Alpa fa sapere che Alfano ha assicurato che terrà conto delle proposte dell’avvocatura (a partire dall’istituzione di un ufficio del giudice) e che è sua ferma intenzione risolvere al più presto il problema dell’arretrato.
Il presidente del Cnf Alpa ha garantito l’impegno a individuare, insieme anche con gli uffici del ministero, proposte efficaci ma alternative alla contestata figura dell’ausiliario del giudice (originariamente inserita nella manovra estiva e poi soppressa), sulla quale il ministro ha preso atto delle critiche avanzate dai legali.

Giustizia/ Pd incontra Oua, Orlando: Condivise priorità avanzate, presto discuteremo insieme anche riforma ordinamento forense.


Roma, 8 set. (Apcom) - "E' stato un incontro molto positivo", cosi Andrea Orlando presidente del Forum giustizia del Pd ha commentato il confronto che stamattina si è svolto presso la sede nazionale del Partito Democratico insieme alla giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura guidata dal Presidente Avvocato Maurizio de Tilla.

"Abbiamo avuto modo di constatare -continua Orlando- una sostanziale condivisione delle priorità degli interventi necessari per assicurare efficienza al servizio giustizia: l'organizzazione e l'uso delle risorse destinate al settore, il carcere, la giustizia civile. Realtà che attualmente per l'inadeguatezza delle politiche del governo rischiano l'implosione. In particolare, si è convenuto, nella valutazione dell'insufficienza e dei ritardi nell'attuazione della delega conferita da tempo, al governo per la riforma della giustizia civile. Settore nel quale le modalità dell'introduzione dell'istituto della media conciliazione non solo non appare un progresso ma addirittura rischia di introdurre ulteriori farraginosità ed opacità nel sistema".

"Sono molti i punti di convergenza nel merito: l'esigenza di promuovere un serio processo d'informatizzazione, l'introduzione di figure manageriali nella gestione degli uffici del processo, la ridefinizione della geografia giudiziaria. Nella discussione sono poi emerse proposte dell'Oua che possono integrare la nostra piattaforma, a partire dall'opportunità di rafforzare la rappresentanza forense nei consigli giudiziari e dall'esigenza di procedere ad una riforma organica della magistratura onoraria. L'Oua ha anche posto il tema del riconoscimento del ruolo dell'avvocatura sul quale riteniamo utile un comune approfondimento".

"Si è poi convenuto -conclude il Presidente del Forum Giustizia - di promuovere nelle prossime settimane un ulteriore incontro per affrontare su basi nuove il tema della riforma dell'ordinamento forense anche alla luce del sostanziale stallo che caratterizza l'iter della controversa legge in discussione al Senato".

mercoledì, settembre 08, 2010

Responsabilità dell'avvocato per scelta discrezionale.


Cassazione civile, Sezione 6, Ordinanza n. 17506 del 26/7/2010

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

1 - Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario, invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.

Con sentenza depositata in data 22 settembre 2009 la Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato il legale ( S.I.) a risarcire il danno subito dal cliente ( N.E.) per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria. Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.

2 - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. - Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., e, in particolare, definisce aberrante il principio posto alla base della sentenza impugnata, secondo cui l'adozione dell'atto di citazione piuttosto che del possibile ricorso per decreto ingiuntivo, quale mezzo per il recupero di un credito, configuri responsabilità professionale del difensore.

Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare assumendo che la Corte territoriale ha trascurato di esaminare gli elementi di fatto posti a sostegno della difesa.

Le due censure che, possono essere trattate congiuntamente presentando profili comuni, sono manifestamente infondate.

Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006.

La sentenza impugnata non si è discostata dai principi ivi enunciati avendo ravvisato, con apprezzamento di fatto congruamente e razionalmente motivato, quindi incensurabile, il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione a disposizione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d'essere ascoltato in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non offrono spunti per soluzioni diverse; qui giova sottolineare che la sentenza impugnata, con apprezzamento di merito non censurabile, ha evidenziato il diverso risultato - per lui utile - che il cliente avrebbe conseguito ove il professionista avesse scelto il procedimento monitorio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

....L'attuale fase politica.

martedì, settembre 07, 2010

I SEPARATI IN CASA.

Il vero problema della giustizia: troppi avvocati!


Maurizio de Tilla, presidente dell’OUA, critica il ricorso alle semplificazioni sui problemi della giustizia italiana e replica alle affermazioni rilasciate del magistrato Piercamillo Davigo, a Cernobbio, al Workshop Ambrosetti: «Ieri – racconta de Tilla - eravamo presenti quando il consigliere di Cassazione, Piercamillo Davigo ha esplicitato la sua visione della crisi della giustizia e siamo rimasti interdetti per la supponenza con cui ha affermato che tutto ciò è conseguenza della troppa presenza di avvocati “e dai troppi processi che pendono e che rendono”. Un’idea che non risponde alla realtà dei fatti e che dimostra una conoscenza poco approfondita dei tribunali, piccoli e grandi, e dello stato di sofferenza e disagio che accomuna, invece, avvocati e giudici, dirigenti e lavoratori del settore: tutti in prima linea, ogni giorno, con un contenzioso che cresce e con una mortificazione costante dei diritti dei cittadini, delle imprese e del proprio lavoro».
«Che poi gli avvocati siano tanti – ha continuato - noi siamo i primi a dirlo, tanto è vero che siamo impegnati affinché si approvi rapidamente la legge di riforma forense e si definisca un provvedimento di selezione e di accesso programmato nella facoltà di legge per la professione di avvocato. Proposta avanzata dall’Oua proprio a Cernobbio, anche al ministro Gelmini».

lunedì, settembre 06, 2010

Giustizia: Fini, Ghedini simpatico ”dottor Stranamore” ma problemi incancreniscono.


Mirabello (Ferrara), 5 set. (Adnkronos) - La riforma della giustiza nei suoi diversi aspetti anche legati ai diversi progetti presenti in Parlamento e' urgente, pero' per il presidente della Camera Gianfranco Fini "e' ora di finirla con l'affidare a quel simpatico dottor Stranamore che e' Nicolo' Ghedini il compito di risolvere le questioni, mentre nei fatti i problemi incancreniscono".

Giustizia: mercoledi' Alfano incontra presidente OUA De Tilla.


Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Mercoledi' prossimo, alle 15, il ministro della Giustizia Angelino Alfano incontrera' a Roma il presidente dell'Organismo unitaro dell'avvocatura (Oua), Maurizio de Tilla. Lo ha annunciato lo stesso De Tilla, a margine dei lavori del Workshop dell'European House Ambrosetti, a Cernobbio, dove il presidente dell'Oua e' intervenuto sul 'processo breve'.
Rivolgendosi al ministro Alfano, ha sottolineato "la necessita' che si apra un confronto serio sullo stato di grave crisi della nostra macchina giudiziaria e sulle ricadute quotidiane sui cittadini e sulla competitivita' del Paese", chiedendo che "il dialogo riparta dal 'decalogo' di proposte presentato dall'Oua".
"L'Italia - ha sottolineato de Tilla - non ha bisogno di altre polemiche sulla giustizia o sul 'processo breve'. Ha invece bisogno di un clima di sereno confronto e di proposte concrete che diano risposte efficaci ad un sistema giustizia in stato comatoso. Noi chiediamo che su questa grande questione democratica e nazionale - ha aggiunto - si mettano da parte le sterili contrapposizioni e si affermi un metodo di dialogo trasversale agli schieramenti e che coinvolga tutti gli attori del sistema: avvocatura, magistratura togata e laica, dirigenti e funzionari dei tribunali. L'Oua ha gia' avanzato un decalogo di proposte concrete con una filosofia di fondo: innovazione tecnologica, modernizzazione, managerialita', centralita' dei diritti del cittadino, parita' di ruoli tra avvocati e magistrati".
"Consideriamo positivo l'impegno del ministro Alfano sul fronte degli investimenti - ha concluso - ma non basta. Attendiamo dall'incontro previsto mercoledi' prossimo una maggiore attenzione al nostro decalogo e un ripensamento su alcune iniziative legislative sbagliate, come la mediaconciliazione obbligatoria".

venerdì, settembre 03, 2010

Processo breve: Organismo Avvocatura, inefficace senza riforma.


(ANSA) - ROMA - Il processo breve non sarà efficace senza una riforma globale della Giustizia.
Lo dice l' Organismo Unitario dell' Avvocatura che ha stilato un decalogo di proposte sulle quali chiede al ministro Alfano di avviare il confronto.
''Si' al processo breve - spiega il presidente Maurizio De Tilla -, perche' in via di principio non possiamo che essere d'accordo con qualunque intervento che contribuisca a ridurre l'eccessiva durata dei processi, ma il ddl definitivo, che si ha intenzione di approvare, deve essere fortemente emendato e deve essere accompagnato da una riforma complessiva della macchina giudiziaria sia nel civile che nel penale. Altrimenti rischia di naufragare''.
Il ddl sul ''processo breve'' - osserva il presidente dell'Oua - rischia di sottovalutare le ricadute sui procedimenti civili. Purtroppo, l'attenzione come sempre e' rivolta, solo agli aspetti legati al penale e alle estenuanti e immancabili contrapposizioni politiche sulla giustizia''. (ANSA).

DECALOGO OUA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA.


1. Più consistenti risorse economiche e materiali da gestire, senza sprechi negli apparati amministrativi delle sedi giudiziarie;

2. Assunzione di uno o più manager in ciascuno dei medi e grandi uffici giudiziari per gestire con efficienza “l’Azienda giustizia”;

3. Applicazione generalizzata del “Metodo Barbuto” che ha dato positivi risultati negli uffici giudiziari dove è stato applicato;

4. Incremento della produttività del lavoro dei giudici, accompagnato da un numero maggiore di magistrati togati e dall’istituzione della figura dell’assistente del giudice (da individuare tra gli idonei al concorso in magistratura e i giovani avvocati che hanno conseguito a livello distrettuale i primi venti posti in una ideale graduatoria degli esami di avvocato);

5. Recupero dei magistrati sottratti al proprio ruolo eliminando così i distaccamenti presso ministeri o enti;

6. Individuazione di una nuova figura di giudice laico da valutare con un accesso rigoroso e selettivo;

7. Diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico;

8. Drastica riduzione dei riti (su questo il Governo sta lavorando), unificandoli in due, massimo tre modelli procedurali;

9. Modifica dell’art. 111 della Costituzione stabilendo che possono essere impugnate per cassazione le sentenze di appello, fatta eccezione: a) per quelle pronunciate in 1° grado dal Giudice di Pace, escluse le ipotesi di cui all’art. 7 comma 2° nel caso in cui la sentenza pronunci la condanna al pagamento per un importo superiore alla competenza stabilita al suo 1° comma; b) per quelle pronunciate nei giudizi ex art. 440 c.p.c.; c) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 22 bis comma 1° l. 689/81; d) per quelle pronunciate nei procedimenti ex art. 3 l. 89/2001.;

10. Sul piano della modifica delle regole processuali:

- abrogare la media-conciliazione obbligatoria e intensificare il potere conciliativo del giudice anche nella fase precontenziosa da istituire in grado di appello;

- introdurre la possibilità per il difensore di compiere anche nel processo civile, e con le medesime cautele del processo penale, indagini difensive, sì da potersi previamente rendere conto della fondatezza in fatto di un’azione giudiziaria, prima ancora di intraprenderla;

- eliminare l’istituto del regolamento di competenza

giovedì, settembre 02, 2010

Mediaconciliazione: i GDP solidali con l'Avvocatura.


U N I O N E NAZIONALE G I U D I C I D I P A C E
* unagipa *

Roma 2 settembre 2010

COMUNICATO STAMPA

L’UNIONE SOLIDALE CON L’AVVOCATURA

L’Unione Nazionale dei Giudici di Pace condivide le preoccupazioni e la denuncia dell’Avvocatura su tempi, costi ed efficienza del sistema giudiziario.
In tal senso, l’Unione manifesta solidarietà ed appoggio alle azioni di protesta dell’Avvocatura programmate per il 16 settembre prossimo.
Non si risolvono i problemi della Giustizia aumentandone irrazionalmente i costi ed aggravandone le modalità di accesso: l’approvazione di oneri fiscali ed economici sempre maggiori, anche in conseguenza dell’imminente entrata in vigore della conciliazione obbligatoria, graverà principalmente sulle cause di minor valore (la maggior parte), che interessano piccole imprese, liberi professionisti, artigiani e comuni cittadini.
Il “Giusto Processo” è un diritto di tutti i cittadini e non un privilegio per pochi facoltosi.
La conciliazione obbligatoria allungherà, peraltro, anche i tempi del processo, introducendo, nella sostanza, un quarto grado di giudizio.
L’Unione denuncia, altresì, il ritardo nella definizione delle riforme della Giustizia di Pace e della Magistratura Onoraria, due componenti insostituibili per il funzionamento della Giustizia, che smaltiscono oltre il 50% dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari.
E’ necessaria l’immediata normalizzazione dei rapporti di lavoro in atto, con riconoscimento ai giudici di pace della rinnovabilità dei mandati (a costo zero) e delle irrinunciabili tutele costituzionali (previdenza, salute, famiglia..).
Nel reclutamento dei nuovi giudici di pace occorrerà ricorrere esclusivamente ad avvocati dalla comprovata esperienza professionale, al fine di garantire sempre maggiore qualità ed efficienza alla funzione.

Il Presidente
Gabriele Longo

Il Segretario Generale
Alberto Rossi

XXX Congresso Nazionale Forense: il programma.

E’ nulla la procura alle liti per il giudizio in Cassazione, rilasciata in calce alla sentenza impugnata (Cass. Civ. sent. n. 1710/2010).


È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore in forza di procura (autenticata dallo stesso difensore) rilasciatagli in calce alla sentenza impugnata con lo stesso ricorso.
Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale non può essere rilasciata in margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso che l’art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto il ricorso e il controricorso.
Se la procura speciale, quindi, non è rilasciata su uno dei detti atti è necessario il suo conferimento nella forma prevista del comma 2 dello stesso art. 83 c.p.c., cioè con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

martedì, agosto 31, 2010

MEDIA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA:ECCO PERCHÈ NON FUNZIONERÀ.

La c.d. media-conciliazione obbligatoria contravviene a principi elementari di diritto:
  1. perché determinerà un più difficile accesso alla giurisdizione da parte del cittadino;
  2. perché determinerà un ulteriore dilatamento dei tempi (almeno un anno) per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice;
  3. perché determinerà un aumento degli oneri e una lievitazione dei costi, tutti a carico del cittadino;
  4. perché costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite;
  5. perché appare, sul piano sistematico, in totale disarmonia con aspetti processuali e tecnici con l’effetto perverso di un probabile corto circuito per innumerevoli domande.

NON C'E' MAI NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE.

domenica, agosto 29, 2010

Giustizia: Rotondi, processo breve e' processo giusto.


Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Piu' che di processo breve si potrebbe parlare di processo giusto cioè di una legge che punta a una durata ragionevole dell'iter processuale. L'auspicio e' che la tensione di questi giorni tra politica e magistratura trovi un punto di equilibrio in una mediazione possibile".
Lo dichiara il ministro per l'Attuazione del programma, Gianfranco Rotondi.

.....Il futuro è fosco!

venerdì, agosto 27, 2010

GIUSTIZIA: ALFANO, RIFORMA NON SI FA SOTTO DETTATURA ANM.


(AGI) - Rimini, 26 ago. - "La riforma della giustizia non si fa sotto dettatura dell'Anm ma secondo il principio della sovranita' del popolo". E' quanto ha tenuto a sottolineare il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, durante un incontro al Meeting di Rimini.
Il Guardasigilli ha ricordato che esistono "le condizioni per produrre una grande riforma della giustizia. Crediamo - ha detto - si possa intervenire sulla seconda parte della Costituzione" non con una "finalita' ritorsiva" ma per garantire "un processo piu' giusto", una "giustizia piu' efficiente" e una "magistratura piu' credibile".
Il ministro della Giustizia ha parlato della necessita' di cambiare il sistema giustizia pensando al cittadino altrimenti si mettono "soldi senza produrre efficienza". Un sistema giustizia ancora "molto prigioniero delle lobby" e che deve essere modificato mettendo "al centro l'uomo".
Inoltre, secondo Alfano, e' opportuno che il giudice "sia ma anche appaia equo ed imparziale".
Citando poi l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert che, da indagato, si dichiaro' fiero di appartenere al suo Paese Alfano ha ricordato: "Non mi risulta che in Israele ci sia una parte politicizzata della magistratura che indaga sempre lo stesso personaggio politico; che i giudici firmino appelli contro leggi votate dal Parlamento; che scrivano libri su progetti di legge ancora pendenti in Parlamento".

mercoledì, agosto 25, 2010

Tabelle millesimali: le Sezioni Unite rivoluzionano il sistema d'approvazione.


Cassazione n.18477 del 9 agosto 2010 Sezioni Unite Civili

In sintesi stralci della sentenza della Cassazione, Sezione Unite Civili n.18477 del 09/08/2010:
..omissis..

"la deliberazione che approva le tabelle milliesimali non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che é nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l'atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali."

..omissis..

"a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio."

..omissis..

"Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso." ..omissis..

Regione Campania: bando per la nomina del difensore civico.


Pubblicato, sul BURC n. 28 del 23 agosto 2010, l'avviso per la nomina del nuovo Difensore Civico presso la Regione Campania.
E’ stato fissato in trenta giorni, decorrenti dal 23 agosto 2010, il termine per presentare le proposte di candidatura.

DANNI PROVOCATI DALL’INCENDIO DI UN AUTO IN SOSTA AGLI ALTRI VEICOLI: CHI NE RISPONDE?


Cassazione, Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16895
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso

Riforma della professione e della giustizia: il CNF convoca gli stati generali dell'Avvocatura.


Cari Presidenti e Cari Amici,
attesa la complessità della situazione politica ed istituzionale, il Consiglio Nazionale Forense ritiene utile discutere con Tutti Voi i temi fondamentali della riforma della professione forense e della riforma della giustizia
L’incontro è, quindi, fissato per
sabato 18 SETTEMBRE 2010, alle ore 12
in Roma, presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia
(Borgo Santo Spirito n. 2)
sui seguenti temi:
  • - RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
  • - RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Nel pregarVi, infine, di confermare per ragioni organizzative la Vostra partecipazione e in attesa di incontrarVi personalmente in quella occasione, Vi invio i più cordiali saluti.
Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

martedì, agosto 24, 2010

Protesto illegittimo: no al danno "in re ipsa".


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE

Sentenza 23 giugno 2010, n. 15224

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 6 novembre 2003 la Corte d'appello di Roma, rigettando il gravame proposto dalla Deutsche Bank s.p.a. contro una pronuncia precedentemente emessa dal Tribunale di Roma, confermò la condanna di detta banca a corrispondere alla sig.ra L.V. la somma di L. 10.000.000 quale risarcimento dei danni per l'illegittimo protesto di assegni bancari.

Ritenne infatti la corte romana che il rifiuto opposto dalla banca al pagamento degli assegni emessi su un conto corrente intestato alla predetta sig.ra L., benchè su tale conto esistesse disponibilità adeguata di fondi, non fosse giustificato dall'esistenza di un decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica, giacchè siffatto decreto si riferiva alla documentazione inerente al conto e non anche ai fondi su di esso depositati. Quando pure dubbi fossero emersi, osservò ancora la corte, la banca avrebbe dovuto chiedere delucidazioni all'autorità giudiziaria, ed avrebbe comunque dovuto informare la correntista prima di bloccare la disponibilità del conto.

Non fu invece accolta l'ulteriore domanda proposta dalla sig.ra L. per ottenere il risarcimento anche del danno alla propria immagine e reputazione nulla essendo stato dedotto a dimostrazione dell'esistenza di un danno siffatto.

Per la cassazione di tale sentenza la Deutsche Bank ha proposto ricorso, articolato in due motivi.

La sig.ra L. si è difesa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, al quale la Deutsche Bank ha replicato a propria volta con un controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti avvero la medesima decisione debbono essere riuniti, come prescrive l'art. 335 c.p.c..

2. I due motivi di cui consta il ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, perchè ruotano intorno alla medesima questione.

Nel lamentare vizi di motivazione dell'impugnata sentenza e nel denunciare la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., la banca ricorrente sostiene che la valutazione operata dalla corte d'appello, secondo la quale il tenore del decreto penale di sequestro della documentazione bancaria inequivocabilmente escludeva che tale sequestro potesse esser riferito ai fondi esistenti sul conto corrente intestato alla sig.ra L., sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto della diversa formulazione della copia del medesimo decreto notificata all'istituto di credito.

Dalla formulazione di quella copia - a parere della banca ricorrente - era del tutto ragionevole dedurre che il sequestro si riferisse alle disponibilità esistenti sul conto della cliente, di talchè il protesto degli assegni da quest'ultima emessi, anche se era poi risultato ingiustificato, non avrebbe potuto essere imputato a colpa dell'istituto di credito, del quale si sarebbe dovuto perciò escludere la responsabilità. 3. Le riferite censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

Per il modo stesso in cui le doglianze di parte ricorrente sono formulate, è anzitutto evidente che nessuna violazione di legge (sostanziale o processuale) è da esse neppure astrattamente desumibile.

L'argomento sul quale la difesa della banca si fonda è, infatti, totalmente legato ad un presupposto di fatto, consistente nel diverso tenore della copia del decreto di sequestro penale notificato alla medesima banca, rispetto all'originale preso in esame dalla corte d'appello. In assenza di tale presupposto, non sarebbe neppure in discussione la responsabilità dell'istituto di credito per aver provocato il protesto di assegni forniti di copertura senza che i fondi in deposito sul conto della cliente fossero colpiti da alcun vincolo d'indisponibilità, così come l'impugnata sentenza ha statuito.

Ciò che viene denunciato, e che costituisce il fulcro essenziale della doglianza contenuta nel ricorso, è dunque unicamente la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, della suaccennata discrepanza tra la formulazione dell'originale e della copia del decreto di sequestro in base al quale il pagamento degli assegni emessi dalla cliente fu rifiutato.

Non si tratta certo di un errore di diritto, ma, tutt'al più un difetto di motivazione: difetto ipotizzabile, però, solo a condizione che la questione fosse stata sottoposta all'attenzione del giudice di merito dalla difesa della banca, la quale aveva evidentemente l'onere di farlo, essendo a suo carico la prova della non imputabilità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal rapporto di conto corrente (art. 1218 c.c.). Soltanto se la questione fosse stata sollevata potrebbe imputarsi alla corte d'appello di non aver spiegato per quale ragione ha ritenuto non sussistente, o non rilevante, la prospettata discrepanza tra il testo dell'originale e quello della copia notificata del decreto.

Ma del fatto che di tale pretesa discrepanza tra originale e copia del decreto si sia mai discusso, nel corso del giudizio di merito, non v'è traccia nè nella motivazione della sentenza impugnata, nè nell'esposizione dello stesso ricorso (e la controricorrente espressamente lo nega).

Deve perciò ritenersi che si tratti di un profilo - di fatto - sollevato per la prima volta in cassazione; e tanto basta per rendere il ricorso inammissibile.

4. La ricorrente incidentale lamenta anch'essa vizi di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che la violazione dell'art. 2043 e ss. c.c., art. 2 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c..

La censura investe il mancato riconoscimento del danno all'onore, alla reputazione ed all'immagine che la sig.ra L. assume di aver subito in conseguenza del protesto degli assegni di cui s'è detto. Secondo la ricorrente, tale danno, una volta accertata l'illegittimità del protesto, dovrebbe presumersi e potrebbe essere senz'altro liquidato in via equitativa, onde avrebbe errato la corte d'appello nel rigettare la domanda per difetto di prova dell'esistenza del danno stesso.

5. Nemmeno tale doglianza è meritevole di accoglimento. Reputa infatti il collegio di dover dare senz'altro continuità al più recente orientamento di questa corte secondo cui la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sè sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi, questi, che possono esser provati anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (così Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).

6. La reiezione tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

giovedì, agosto 19, 2010

L’OUA CHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON IL MINISTRO ALFANO.


«Ci rendiamo conto delle difficoltà politiche del momento, ma il Governo e il Ministro della Giustizia non possono sottrarsi al dialogo, è nell’interesse del Paese aprire un tavolo di confronto, visto lo stato di agitazione della categoria e il calendario di dure iniziative di protesta già programmate. E’ bene ricordare che l’Avvocatura da tempo ha formulato proposte per rendere sollecita ed efficiente la Giustizia, equilibrando il ruolo degli operatori del settore».
Così MAURIZIO DE TILLA, presidente Oua, spiega le ragioni della richiesta di un incontro urgente con il ministro di Giustizia, Alfano.
«Segnatamente – continua il presidente dell’Oua - è stato consegnato dall’OUA al Ministro della Giustizia ed ai Parlamentari un progetto per la istituzione del Giudice Laico redatto sulla base di elementi costitutivi affidati al rigore e alla più puntuale collocazione di tale Giudice (già esistente e utilizzato) nel panorama dell’ordinamento giudiziario.
Inoltre, giace nelle aule parlamentari il disegno di legge presentato dall’On. Gaetano Pecorella ed ispirato all’OUA sulla esplicita costituzionalizzazione del “Soggetto Avvocatura” nella Giurisdizione insieme al “Soggetto Magistratura” già presente nella Carta costituzionale».
De Tilla sottolinea, inoltre, che è già stato avanzato anche un progetto condiviso di proposte che rimane ancora senza riscontro: «Il “Patto per la Giustizia” – ricorda - sottoscritto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana insieme all’associazione Nazionale Magistrati e alle rappresentanze sindacali dei dirigenti e del personale Giustizia è un’ulteriore dimostrazione della volontà di collaborare unitariamente per mettere in efficienza il “Sistema Giustizia”. Più produttività del lavoro giudiziario, un numero maggiore di magistrati togati, la individuazione di una figura terza e rigorosa di giudice laico, la diffusione su tutto il territorio nazionale dell’informatizzazione degli uffici giudiziari e del processo telematico, più consistenti risorse economiche e materiali da gestire senza sprechi negli apparati dell’amministrazione della giustizia: sono questi i principali obiettivi che il Ministro Alfano dovrà mettere concretamente nell’agenda dei suoi lavori».
«L’Avvocatura – conclude, infine de Tilla - stavolta unitariamente, e sempre su invito dello stesso Ministro Alfano, ha prospettato un progetto condiviso di riforma dell’ordinamento forense che giace per inerzia nell’Aula del Senato senza fissazione del prosieguo della discussione.
L’Avvocatura rimane, quindi, stupita che, di fronte a una sua precisa volontà ed impegno a cooperare per la risoluzione dei problemi della giustizia, il Governo e il Ministro Alfano – verso i quali l’OUA ha sempre espresso forte consenso - abbiano interrotto ogni dialogo, mettendo in campo proposte sterili e di dubbio pregio giuridico (media conciliazione obbligatoria, ausiliario del Giudice, proroghe indiscriminate etc.), che non hanno nulla a che vedere con l’intento, più volte manifestato dallo stesso Ministro, diretto a predisporre un efficace progetto di riforma della giustizia.
Il dissenso dell’Avvocatura è quindi più che fondato. E’ se non verranno segnali di dialogo costruttivo e emendativo, anche nella ricerca di una politica unitaria e condivisa della maggioranza salutare del paese, si preannuncia un “Autunno caldo” con una serie di iniziative di protesta che culmineranno nel Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova a fine novembre».
LA "ROAD MAP" DELLA PROTESTA
Già decisa dall’Oua, si indicazione degli ordini forensi territoriali una settimana finale di protesta dall’11 al 16 ottobre.
Queste invece le iniziative a partire dal 16 settembre, ancora in discussione:
  1. non accettare incarichi di difesa dei meno abbienti e di difensori d’ufficio;
  2. astensioni dalle udienze, manifestazioni territoriali e una manifestazione nazionale a Roma;
  3. astenersi dal deliberare la designazione dei commissari d’esami di abilitazione alla professione di avvocato”;
  4. campagna di pressione mediatica attraverso l’acquisto di pagine sui quotidiani nazionali e l’invio di fax e e-mail al Presidente del Consiglio e al Ministro di Giustizia.

mercoledì, agosto 18, 2010

L'addio ad un grande Italiano.

Se l’esattoria nega la rateizzazione, è competente sul ricorso il Giudice Tributario (Cass. Civile SS.UU., sent. 01.07.2010 n° 15647).


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 1° luglio 2010, n. 15647
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Rilevato che in data 1/10/2008, la srl P. Petroli ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria di Brindisi il rigetto, da parte della spa Equitalia ETR, della sua istanza di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per tributi ed accessori;
che dopo essersi costituita in giudizio, la spa Equitalia ETR ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., per sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione del fatto che quello attivato dall'istanza di rateazione costituiva un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale il richiedente non vantava che un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione che, per di più, dava vita ad un rapporto del tutto autonomo e distinto da quello cui aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo;
che la srl P. Petroli non ha depositato controricorso, mentre il PG ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'atto impugnato non atteneva all'accertamento o alla determinazione del carico fiscale, nè rientrava nell'elenco tassativo di quelli ricorribili davanti alle Commissioni Tributarie;
che così riassunte le posizioni delle parti e premesso, altresì, che nel corso dell'adunanza in camera di consiglio il PG ha modificato le precedenti conclusioni, richiedendo la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, giova rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione;
che a seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso (C. Cass. 2002/10725, 2005/(14331 e 2008/19505);
che implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni;
che conformemente a quanto già stabilito da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisine su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse;
che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della srl P. Petroli.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sul ricorso proposto dalla srl P. Petroli.

lunedì, agosto 16, 2010

Tar Salerno concede scatti stipendio anche a prof precari.


Per il Tar di Salerno i precari della scuola hanno diritto ad accedere agli scatti stipendiali di anzianità, come accade per il personale di ruolo, a partire dal terzo anno di anzianità: con la sentenza n. 3651/2010 il tribunale amministrativo campano ha reputato lecito il ricorso presentato dai legali dei Cobas Scuola e dal Comitato insegnanti ed Ata precari di Salerno in difesa di un docente, che - con oltre dieci anni di precariato alle spalle - potrà ora vedersi riconoscere in busta paga i cosiddetti `gradoni' (riservati per contratto ai colleghi di ruolo dopo la conclusione del secondo anno dall'assunzione a tempo indeterminato).
"L'art.53 della legge n°312/1980 - si legge nella sentenza - continua a trovare applicazione nel comparto scuola è ancora in vigore e come tale disciplina la fattispecie in esame, proprio perché recepito in toto dalla stessa contrattazione collettiva".
Secondo i Cobas ed i Comitati precari di Salerno "il Giudice riconoscendo gli scatti stipendiali (art.53 legge 312/80, corrispondente al 2,5 per cento sulla posizione stipendiale iniziale, a partire dal terzo anno di servizio prestato, in poi) anche per i docenti precari, che prevedeva lo scatto in parola, ha chiaramente ritenuto che le norma si debba ritenere tuttora in vigore".

Il CNF ricorre al Garante contro il CEPU.


Roma. L’annuncio pubblicitario Cepu “Diventa avvocato senza esame di abilitazione” è ingannevole perché non è veritiero (riporta l’offerta di un servizio inesistente); omette informazioni fondamentali che il consumatore utente dovrebbe conoscere; omette di riferire le conseguenze giuridiche dell’attività proposta. Per questo motivo va sospeso in via cautelare, la società deve essere sanzionata e deve disporre la pubblicazione di rettifica sui principali quotidiani nazionali dove è apparso il messaggio pubblicitario.
Il Consiglio nazionale forense prende una posizione dura contro la pubblicità Cepu apparsa sui principali quotidiani nazionali, sia economici che generalisti, che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna.
E lo fa presentando un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22).L’esposto è stato depositato mercoledì 28 luglio.
I fatti. La società Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
Per il Cnf il messaggio pubblicitario è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni.
Il contesto normativo. L’esposto Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico (Corte Costituzionale sentt. 75/1999, 5/1999 da ultimo). E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato. Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative. Il Cnf cita la sentenza della Corte di Giustizia Cavallera (C-311/ 06), che ha statuito che le regole di diritto Ue in materia di stabilimento non possono essere utilizzate per l’esclusivo scopo di aggirare la disciplina nazionale in tema di accesso ed esercizio di una libera professione, sfruttando la diversità di disciplina interna tra due stati membri. “ E’ dunque più che concreta la possibilità che i laureati italiani che diventano abogado non possiedano al ritorno in Italia, alcun genuino legame con la professione spagnola che possa giustificare l’esercizio del diritto di stabilimento e la successiva iscrizione all’albo degli avvocati”. D’altra parte, già il Cnf con un suo parere ( n. 17 del giugno 2009) aveva richiamato i Consigli dell’Ordine sulla necessità di rispettare il diritto di stabilimento nonché i criteri dettati dalla giurisprudenza comunitaria in sede di valutazione delle domande di iscrizione agli albi, vigilando che non sia indebitamente eluso l’esame di Stato (strumento per garantire al cittadino il corretto esercizio di difesa e la tutela all’interno del giusto processo) attraverso l’esercizio fraudolento delle libertà garantite dall’ordinamento Ue.
I motivi a base dell’esposto. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust. Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).

...Divagazioni di ferragosto.